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IL CONSIGLIO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato
che istituisce la Comunità economica europea, in particolare
l'articolo 57, paragrafo 2 e l'articolo 66,
vista la proposta
della Commissione (1),
in cooperazione
con il Parlamento europeo (2),
visto il parere
del Comitato economico e sociale (3),
considerando che
gli obiettivi della Comunità stabiliti nel trattato comprendono
un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più
stretti rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità, la
realizzazione del progresso economico e sociale dei loro paesi mediante
un'azione comune, l'eliminazione delle barriere che dividono l'Europa,
il miglioramento costante delle condizioni di vita dei suoi popoli,
nonché la difesa e il rafforzamento della pace e della libertà;
considerando che
il trattato prevede la realizzazione di un mercato comune che comporta
l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione
dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata;
considerando che
le trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse tecnologie costituiscono
un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della Comunità
e che si devono adottare misure che assicurino il passaggio dai mercati
nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei
programmi e creino condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare
la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi televisivi;
considerando che
il Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione europea sulla televisione
transfrontaliera;
considerando che
il trattato prevede che siano adottate direttive per il coordinamento
delle disposizioni volte a facilitare l'accesso alle attività
autonome;
considerando che
le attività televisive costituiscono, in circostanze normali,
un servizio ai sensi del trattato;
considerando che
il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente
forniti a pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto culturale
o di altra natura e senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri
stabiliti in un paese della Comunità diverso da quello cui il
servizio è destinato;
considerando che
questo diritto riconosciuto alla diffusione e distribuzione di servizi
di televisione rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto
comunitario, del principio più generale della libertà
di espressione qual è sancito dall'articolo 10, paragrafo 1 della
« Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali » ratificata da tutti gli Stati membri
e che, per tale motivo, l'adozione di direttive concernenti l'attività
di diffusione e distribuzione di programmi televisivi deve garantire
il libero esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli limiti previsti
dal paragrafo 2 del medesimo articolo e dall'articolo 56, paragrafo
1 del trattato;
considerando che
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive e di distribuzione
via cavo presentano disparità di cui alcune possono ostacolare
la libera circolazione delle trasmissioni nella Comunità e falsare
il libero svolgimento della concorrenza all'interno del mercato comune;
considerando che
tutti questi ostacoli alla libera emissione all'interno della Comunità
devono essere eliminati in virtù del trattato;
considerando che
tale eliminazione deve essere accompagnata dal coordinamento delle legislazioni
applicabili; che questo coordinamento deve facilitare l'esercizio delle
attività professionali considerate e, più in generale,
la libera circolazione delle informazioni e idee all'interno della Comunità;
considerando che
è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni rispettino
la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse;
considerando che
la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per
garantire la libera diffusione delle trasmissioni; che, quindi, essa
non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità
quanto all'organizzazione (compresi i sistemi di concessione, autorizzazione
amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive,
nonché al contenuto dei programmi; che restano così impregiudicate
l'indipendenza dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro
e la diversità culturale della Comunità;
considerando che,
nel quadro del mercato comune, è necessario che tutte le trasmissioni
aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate
nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro,
rispettino sia le normative che lo Stato membro d'origine applica alle
trasmissioni per il pubblico nel suo territorio sia le disposizioni
della presente direttiva;
considerando che
l'obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità
delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente
direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria,
per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si
debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli
Stati membri di ricezione; che tuttavia uno Stato membro di ricezione
può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere
provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi;
considerando che
è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non
si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio
delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni
dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà
dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere;
considerando che
la presente direttiva, limitandosi a norme concernenti specificamente
le attività televisive, non pregiudica gli atti comunitari di
armonizzazione esistenti o futuri, specie per rispondere ad esigenze
imperative attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà
delle transazioni commerciali e alla concorrenza;
considerando che
un coordinamento è tuttavia necessario per agevolare ai privati
e alle imprese che producono programmi con finalità culturali
l'accesso e l'esercizio di tali attività;
considerando che
l'adozione di norme minime applicabili a tutti i programmi televisivi,
pubblici o privati, della Comunità per le produzioni audiovisive
europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione
indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è
complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno
proposti allo stesso fine;
considerando che
è pertanto necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente
estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri
di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione
di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma
anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo
ai mezzi appropriati, una proporzione preponderante nei programmi televisivi
di tutti gli Stati membri; che, per consentire un controllo dell'applicazione
di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri
riferiscono alla Commissione in merito al rispetto della proporzione
che la presente direttiva prevede sia riservata ad opere europee e a
produzioni indipendenti; che per il calcolo di questa proporzione occorre
tener conto della situazione specifica della Repubblica ellenica e della
Repubblica portoghese; che la Commissione porta a conoscenza degli altri
Stati membri queste relazioni, eventualmente corredate di un parere
che tenga conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli
anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere
di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano
le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica
dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e con
un'area linguistica ristretta;
considerando che
per i suddetti fini occorre definire le « opere europee »,
fatta salva la possibilità per gli Stati membri di precisare
questa definizione per quanto riguarda le emittenti televisive soggette
alla loro competenza conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, nel
rispetto del diritto comunitario e tenendo conto degli obiettivi della
presente direttiva;
considerando l'importanza
di ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al diritto comunitario
che favoriscano il conseguimento di questi obiettivi, perché
si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l'attività
e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva europea,
segnatamente nei paesi con scarsa capacità di produzione o con
un'area linguistica ristretta; considerando che potranno essere applicati
dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea,
purché siano conformi al diritto comunitario;
considerando che
l'impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere
indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti
televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in
particolare la costituzione di piccole e medie imprese, ed offrirà
nuove opportunità e nuovi sbocchi per talenti creativi nonché
per le professioni e i lavoratori del settore culturale; che, definendo
la nozione di produttore « indipendente », gli Stati membri
devono tener conto di questo obiettivo, dando adeguato spazio alle piccole
e medie imprese di produzione e permettendo la partecipazione finanziaria
di società coproduttrici, filiali delle emittenti televisive;
considerando che
si richiedono disposizioni affinché gli Stati membri provvedano
a che trascorra un certo periodo tra l'inizio della programmazione di
un'opera nelle sale cinematografiche e la sua prima diffusione televisiva;
considerando che,
per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri
devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose
o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché
tali norme rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla
ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri;
considerando che,
per garantire un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della
categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale
che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero
di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà
di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate
e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive
soggette alla loro giurisdizione;
considerando che
gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto comunitario, prevedere
condizioni diverse per l'inserimento e l'entità della pubblicità
per quanto riguarda trasmissioni destinate unicamente al territorio
nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente,
in uno o più altri Stati membri, al fine di agevolare queste
particolari trasmissioni;
considerando che
è necessario vietare ogni pubblicità televisiva per le
sigarette e gli altri prodotti del tabacco, comprese le forme di pubblicità
indiretta che, pur non citando direttamente il prodotto, cercano di
eludere il divieto di pubblicità utilizzando marchi, simboli
o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende
le cui attività principali o notorie includono la produzione
o la vendita di tali prodotti;
considerando che
occorre inoltre vietare qualsiasi pubblicità televisiva di medicinali
e di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro
alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva e adottare
criteri rigorosi per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche;
considerando che,
dato l'intervento crescente della sponsorizzazione nel finanziamento
dei programmi, si devono stabilire oportune norme in materia;
considerando che
è necessario stabilire norme per la protezione dello sviluppo
fisico, mentale e morale dei minorenni nei programmi e nella pubblicità
televisiva;
considerando che,
benché sia auspicabile che le emittenti televisive abbiano cura
che le trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti,
esse devono nondimeno essere soggette ad obblighi analoghi in materia
di rettifica o misure equivalenti, in modo che l'esercizio di questo
diritto di rettifica o il ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato
ad ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un'asserzione
formulata nel corso di una trasmissione televisiva,
(1)
GU n. C 179 del 17. 7. 1986, pag. 4.
(2) GU n. C 49 del 22. 2. 1988, pag. 53, e GU n. C 158 del 26. 6. 1989.
(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 29
HA ADOTTATO LA
PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
Definizioni
Articolo 1
Ai fini della presente
direttiva:
a) per «
trasmissione televisiva » si intende la trasmissione, via cavo
o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non
codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico.
Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata
tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta
nozione non comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono
informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come
la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi;
b) per «
pubblicità televisiva » si intende ogni forma di messaggio
televisivo trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa
pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale,
artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti
e le obbligazioni.
Salvo per i fini
di cui all'articolo 18, non sono incluse le offerte dirette al pubblico
per la vendita, l'acquisto o il noleggio di prodotti, o per la fornitura
di servizi dietro compenso;
c) per «
pubblicità clandestina » si intende la presentazione orale
o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività
di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma,
qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente
per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa
la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è
fatta dietro compenso o altro pagamento;
d) per «
sponsorizzazione » si intende ogni contributo di un'impresa pubblica
o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione
di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo
scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
sue attività o i suoi prodotti.
CAPITOLO II
Disposizioni
generali
Articolo 2
1. Ciascuno Stato
membro vigila a che tutte le transmissioni televisive
- delle emittenti
televisive soggette alla sua giurisdizione o
- delle emittenti
televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un
satellite accordata dallo Stato membro o un « satellite up-link
» situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione
di nessuno Stato membro,
rispettino il diritto
applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato
membro.
2. Gli Stati membri
assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione
sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri
Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente
direttiva. Gli Stati membri possono sospendere temporaneamente la ritrasmissione
di programmi televisivi qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) qualora una
trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi
in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22;
b) qualora nel
corso dei dodici mesi precedenti la stazione televisiva abbia già
violato almeno due volte la stessa disposizione;
c) qualora lo
Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente
televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e l'intenzione
di limitare la ritrasmissione ove detta violazione si verificasse
nuovamente;
d) qualora le
consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione
non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole
entro un termine di 15 giorni dalla notifica di cui alla lettera c)
e ove si constati il ripetersi dela violazione rilevata.
La Commissione
accerta la compatibilità della sospensione con il diritto comunitario.
Essa può chiedere allo Stato membro interessato di porre fine
d'urgenza a una sospensione contraria al diritto comunitario. Tale disposizione
non pregiudica l'applicazione, nello Stato membro alla cui giurisdizione
è soggetta l'emittente televisiva in questione, di qualsiasi
procedura, misura o sanzione nei confronti delle violazioni di cui trattasi.
3. La presente
direttiva non sia applica alle trasmissioni televisive destinate esclusivamente
ad essere captate in paesi terzi, e che non sono ricevute direttamente
o indirettamente in uno o più Stati membri.
Articolo 3
1. Per ciò
che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza,
gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più
rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente
direttiva.
2. Gli Stati membri
vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione,
che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino
le disposizioni della presente direttiva.
CAPITOLO III
Promozione
della distribuzione e della produzione di programmi televisivi
Articolo 4
1. Gli Stati membri
vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati,
che le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell'articolo
6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo
dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità
o servizi di teletext. Tenuto conto delle responsabilità dell'emittente
televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione,
cultura e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente
secondo criteri appropriati.
2. Qualora non
possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione
effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media
nel 1988 nello Stato membro in questione.
Tuttavia, per quanto
riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, il 1988
è sostituito dal 1990. 3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli
Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione
sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo
5.
La relazione contiene
in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione
di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi
televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato,
le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale
proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.
La Commissione
porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo
queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa vigila
affinché siano applicate le disposizioni del presente articolo
e dell'articolo 5, conformemente alle disposizioni del trattato. La
Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare,
dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta
nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari
circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché
della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione
audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.
3. Il Consiglio
riesamina l'attuazione del presente articolo basandosi su una relazione
della Commissione, corredata delle proposte di revisione che essa ritenga
appropriate, al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione
della presente direttiva.
A tal fine, la
relazione della Commissione tiene conto in particolare dell'evoluzione
verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale,
sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi
del paragrafo 3.
Articolo 5
Gli Stati membri
vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati,
che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate
da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del
loro tempo di trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari,
manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi
di teletext - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno del
loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità
delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione,
cultura e svago, questa percentuale deve essere raggiunta gradualmente
secondo criteri appropriati; essa deve essere raggiunta assegnando una
quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un
termine di cinque anni dalla loro produzione.
Articolo 6
1. Ai fini del
presente capitolo, per « opere europee » si intendono le
opere seguenti:
a) le opere originarie
di Stati membri della Comunità e, per quanto riguarda le emittenti
televisive di competenza della Repubblica federale di Germania, le
opere originarie dei territori tedeschi nei quali non si applica la
Legge Fondamentale, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,
b) le opere originarie
di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla
televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai
requisiti del paragrafo 2,
c) le opere originarie
di altri Stati terzi europei, rispondenti ai requisiti del paragrafo
3.
2. Le opere di
cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono opere realizzate essenzialmente
con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più
Stati di cui allo stesso paragrafo, lettere a) e b) rispondenti a una
delle tre seguenti condizioni:
a) esse sono
realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più
di tali Stati;
b) la produzione
di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo
di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali
Stati;
c) il contributo
dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale
della coproduzione e questa non è controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.
3. Le opere di
cui al paragrafo 1, lettera c) sono le opere realizzate in via esclusiva,
o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati
membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei
con cui la Comunità concluderà accordi secondo le procedure
definite nel trattato qualora siano realizzate essenzialmente con il
contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più paesi
europei.
4. Le opere che
non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate essenzialmente
con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più
Stati membri, sono considerate opere europee in misura corrispondente
alla quota della partecipazione dei coproduttori comunitari al costo
totale di produzione.
Articolo 7
Gli Stati membri
vigilano a che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione
non trasmettano opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra
gli aventi diritto e l'emittente televisiva, prima che sia trascorso
un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera
nelle sale cinematografiche in uno degli Stati membri della Comunità;
nel caso di opere cinematografiche coprodotte dall'emittente televisiva,
tale termine è di un anno.
Articolo 8
Qualora lo ritengano
necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica,
gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario,
di prevedere norme più dettagliate o più rigorose, in
particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune
o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro
giurisdizione.
Articolo 9
Il presente capitolo
non si applica alle emittenti televisive locali che non fanno parte
di una rete nazionale.
CAPITOLO IV
Pubblicità
televisiva e sponsorizzazione
Articolo 10
1. La pubblicità
televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere
nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari
isolati devono costituire eccezioni.
3. La pubblicità
non deve utilizzare tecniche subliminali.
4. La pubblicità
clandestina è vietata.
Articolo 11
1. La pubblicità
deve essere inserita tra le trasmissioni. Fatte salve le condizioni
di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità può essere
inserita anche nel corso delle trasmissioni, a condizione che non comprometta
l'integrità ed il valore delle trasmissioni - tenuto conto degli
intervalli naturali del programma nonché della sua durata e natura
- e non leda i diritti degli aventi diritto.
2. Nelle trasmissioni
composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli
spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità
può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione
di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film
realizzati per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi, i programmi
ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a 45 minuti,
può essere interrotta una volta per periodo completo di 45 minuti.
È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata
supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti.
4. Quando trasmissioni
che non siano quelle disciplinate dal paragrafo 2 sono interrotte dalla
pubblicità, in genere devono trascorrere almeno 20 minuti tra
ogni successiva interruzione all'interno delle trasmissioni.
5. La pubblicità
non può essere inserita durante la trasmissione di uffici religiosi.
I telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le
trasmissioni religiose e quelle per i bambini, di durata programmata
inferiore a 30 minuti, non possono essere interrotte dalla pubblicità.
Se la loro durata programmata è di almeno 30 minuti, si applicano
i paragrafi da 1 a 4.
Articolo 12
La pubblicità
televisiva non deve:
a) vilipendere
la dignità umana;
b) comportare
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
c) offendere
convinzioni religiose o politiche;
d) indurre a
comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
e) indurre a
comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.
Articolo 13
È vietata
qualsiasi forma di pubblicità televisiva delle sigarette e degli
altri prodotti del tabacco.
Articolo 14
È vietata
la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui
giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva.
Articolo 15
La pubblicità
televisiva delle bevande alcoliche deve conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi
espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentare
minorenni intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare
il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la guida
di autoveicoli;
c) non creare
l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo
sociale o sessuale;
d) non indurre
a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche
stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni
di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare
il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa
l'astinenza o la sobrietà;
f) non insistere
sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.
Articolo 16
La pubblicità
televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni
e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non
esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio,
sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare
direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad
acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare
la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli
insegnanti o in altre persone;
d) non mostrare,
senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.
Articolo 17
1. I programmi
televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto
e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono
in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da
ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente
nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere
chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare
il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del
programma;
c) non devono
stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello
sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici
di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi
televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche
la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita
di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicità sia
vietata ai sensi dell'articolo 13 o 14.
3. I telegiornali
ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.
Articolo 18
1. Il tempo di
trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15
% del tempo di trasmissione quotidiano. Tuttavia questa percentuale
può essere portata al 20 % se comprende forme di pubblicità
come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita,
dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di
servizi, purché l'insieme degli spot pubblicitari non superi
il 15 %.
2. Il tempo di
trasmissione dedicato agli spot pubblicitari entro un determinato periodo
di un'ora non deve superare il 20 %.
3. Fatto salvo
il paragrafo 1, le forme di pubblicità come le offerte fatte
direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del
noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, non devono
superare un'ora al giorno.
Articolo 19
Gli Stati membri
possono prevedere che il tempo e le modalità di trasmissione
televisiva per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla
loro giurisdizione siano fissati più rigorosamente di quanto
previsto all'articolo 18, in modo da conciliare l'esigenza di pubblicità
televisiva con gli interessi del pubblico, tenuto conto in particolare:
a) della fusione
di informazione, di educazione, di cultura e di svago della televisione;
b) della salvaguardia
del pluralismo dell'informazione e dei media.
Articolo 20
Fatto salvo l'articolo
3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto
comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite all'articolo
11, paragrafi da 2 a 5 e all'articolo 18, per quanto riguarda le trasmissioni
destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere
captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati
membri.
Articolo 21
Qualora la trasmissione
televisiva non sia conforme alle disposizioni del presente capitolo,
gli Stati membri, nell'ambito della loro legislazione, vigilano a che
vengano applicate misure idonee a garantire l'osservanza di tali disposizioni.
CAPITOLO V
Tutela
dei minori
Articolo 22
Per ciò
che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione,
gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni
non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che
contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione
si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella
categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale
o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione
o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni trovantisi
nell'area di diffusione normalmente seguano tali programmi.
Gli Stati membri
vigilano altresì a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento
all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
CAPITOLO VI
Diritto
di rettifica
Articolo 23
1. Fatte salve
le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli
Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla
nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore
e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto
non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di
un diritto di rettifica o di misure equivalenti. 2. Il diritto di rettifica
o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di
tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato
membro.
3. Gli Stati membri
adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali
misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio.
In particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio
del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente
e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche
o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare
adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.
4. La domanda di
rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta
qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del
paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente
radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.
5. Saranno previste
opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso
giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto
di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.
CAPITOLO VII
Disposizioni
finali
Articolo 24
Per quanto riguarda
i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati
i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni
esistenti in materia di telecomunicazioni e di emissioni televisive.
Articolo 25
1. Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi
il 3 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri
comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente
direttiva.
Articolo 26
Al più tardi
alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva e
successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio,
al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione
sulla sua attuazione e, se necessario, elabora ulteriori proposte per
adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva.
Articolo 27
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo,
addì 3 ottobre 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. DUMAS
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