visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
57, paragrafo 2, e l'articolo 66,
vista la proposta
della Commissione (1),
visto il parere
del Comitato economico e sociale (2),
deliberando secondo
la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (3),
alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il
16 aprile 1997,
(1) considerando
che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (4) costituisce
il contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive
nel mercato interno;
(2) considerando
che, a norma dell'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, la Commissione
presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico
e sociale, entro la fine del quinto anno dall'adozione di tale direttiva,
una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, formula ulteriori
proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva;
(3) considerando
che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE e dalla relazione sulla
sua attuazione è emersa la necessità di chiarire talune
definizioni o obblighi degli Stati membri in essa contenuti;
(4) considerando
che la Commissione, nella comunicazione del 19 luglio 1994 «La
via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano
d'azione», ha sottolineato l'importanza di disporre di un contesto
regolamentare relativo al contenuto dei servizi audiovisivi, atto ad
assicurare la libera circolazione di tali servizi nella Comunità
e che risponda alle possibilità di sviluppo del settore create
dalle nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura specifica - in
particolare sotto il profilo culturale e sociologico - dei programmi
audiovisivi, quale che sia il loro modo di trasmissione;
(5) considerando
che il Consiglio, nella sua sessione del 28 settembre 1994, ha accolto
con favore l'anzidetto piano d'azione e ha sottolineato la necessità
di migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea;
(6) considerando
che la Commissione ha presentato un Libro verde sulla tutela dei minori
e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione
e si è impegnata a presentare un Libro verde concernente lo sviluppo
degli aspetti culturali di tali nuovi servizi;
(7) considerando
che qualunque quadro legislativo relativo ai nuovi servizi audiovisivi
deve essere compatibile con l'obiettivo principale della presente direttiva,
che è quello di creare il contesto giuridico per la libera circolazione
dei servizi;
(8) considerando
che è essenziale che gli Stati membri intervengano sui servizi
assimilabili alla radiodiffusione televisiva in modo da contrastare
ogni lesione dei principi fondamentali che devono presiedere all'informazione
e il determinarsi di profonde disparità dal punto di vista della
libera circolazione e della concorrenza;
(9) considerando
che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo
ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a presentare,
prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione della
direttiva 89/552/CEE;
(10) considerando
che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì
emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza giurisdizionale
in relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto
della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee, è opportuno porre chiaramente il criterio dello «stabilimento»
come il principale criterio per determinare la competenza giurisdizionale
di uno Stato membro;
(11) considerando
che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia nella
sentenza del 25 luglio 1991, Factortame (5), la
nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività
economica per una durata di tempo indeterminata attraverso un insediamento
in pianta stabile;
(12) considerando
che lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere determinato
alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui si trova
la sede principale del prestatore di servizi, il luogo in cui sono normalmente
prese le decisioni relative alla politica di programmazione, il luogo
in cui il programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio e
l'elaborazione definitivi e il luogo in cui si trova una parte significativa
degli addetti necessari per l'esercizio dell'attività di telediffusione;
(13) considerando
che lo stabilire una serie di criteri materiali è volto a determinare
con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la giurisdizione
nei confronti di una emittente per quanto riguarda l'esercizio della
prestazione dei servizi oggetto della direttiva; che, tenuto conto tuttavia
della giurisprudenza della Corte di giustizia e per evitare casi di
«vuoto giurisdizionale», occorre menzionare il criterio
di stabilimento ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che
istituisce la Comunità europea quale criterio ultimo determinante
la giurisdizione di uno Stato membro;
(14) considerando
che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia (6),
uno Stato membro conserva la facoltà di prendere provvedimenti
contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede
in un altro Stato membro, dirige in tutto o in parte la propria attività
verso il territorio del primo Stato membro, laddove la scelta di stabilirsi
nel secondo Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla
legislazione che sarebbe stata applicata ove esso si fosse stabilito
sul territorio del primo Stato membro;
(15) considerando
che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea dispone
che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali in quanto principi generali del diritto
comunitario; che qualsiasi provvedimento volto a limitare la ricezione
e/o sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive preso ai sensi
dell'articolo 2bis della presente direttiva deve essere compatibile
con tali principi;
(16) considerando
che occorre provvedere all'effettiva applicazione delle disposizioni
della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva
in tutta la Comunità, per garantire una concorrenza libera e
leale tra gli operatori dello stesso settore;
(17) considerando
che i terzi direttamente lesi, inclusi i cittadini di altri Stati membri,
devono poter far valere i propri diritti, secondo il diritto interno,
dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro che esercita
la giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa aver omesso di
rispettare le norme interne di attuazione della direttiva 89/552/CEE
come modificata dalla presente direttiva;
(18) considerando
che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare
misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare
un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali
e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi
olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo
di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di
prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare
l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro
giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;
(19) considerando
che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario,
al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del
mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi
con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure
nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;
(20) considerando,
in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva
disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive,
di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione
di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in
uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette;
che, al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere
le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni
ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della presente direttiva
e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione; che quando
contratti anteriori alla pubblicazione della presente direttiva sono
rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi;
(21) considerando
che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di «particolare
rilevanza per la società» devono rispondere a determinati
criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano
interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato
Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro
e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere
i diritti relativi a tali eventi;
(22) considerando
che, ai fini della presente direttiva, per «canale liberamente
accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico
o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare
rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive
ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o
l'abbonamento base ad una rete via cavo);
(23) considerando
che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti
che ritengono appropriati nei confronti di trasmissioni provenienti
da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo
2 della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva,
purché osservino il diritto comunitario e gli obblighi internazionali
della Comunità;
(24) considerando
che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle divergenze nelle legislazioni
nazionali in materia di promozione di opere europee, la direttiva 89/552/CEE
come modificata dalla presente direttiva contiene delle disposizioni
volte ad armonizzare tali legislazioni; che, in generale, le disposizioni
volte alla liberalizzazione degli scambi devono prevedere clausole intese
ad armonizzare le condizioni di concorrenza;
(25) considerando
che, inoltre, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato che
istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve tener conto
degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni
del trattato;
(26) considerando
che il Libro verde sulle «Scelte strategiche per potenziare l'industria
europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione
europea», adottato dalla Commissione in data 7 aprile 1994 propone,
tra l'altro, misure di promozione di opere europee ai fini dell'ulteriore
sviluppo del settore; che il programma Media II, volto a promuovere
la formazione, lo sviluppo e la distribuzione nel settore audiovisivo,
è anch'esso destinato a favorire lo sviluppo della produzione
di opere europee; che la Commissione ha proposto che la produzione di
opere europee debba inoltre essere promossa attraverso un meccanismo
comunitario quale un fondo di garanzia;
(27) considerando
che le emittenti, gli ideatori di programmi, i produttori, gli autori
e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti
e strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive
europee di «fiction» rivolte al pubblico internazionale;
(28) considerando
che, oltre alle considerazioni di cui sopra, è necessario creare
condizioni adeguate per migliorare la competitività dell'industria
dei programmi; che le comunicazioni relative all'applicazione degli
articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, adottate dalla Commissione
in data 3 marzo 1994 e 15 luglio 1996 ai sensi del suo articolo 4, paragrafo
3, traggono la conclusione che, a tal fine, possono contribuire misure
di promozione delle opere europee che devono tuttavia tenere conto degli
sviluppi nel settore delle trasmissioni televisive;
(29) considerando
che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi ai
canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle
degli Stati membri; che, tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue
rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione
del canale, le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi
a quella parte del tempo di trasmissione;
(30) considerando
che la proporzione di opere europee deve essere raggiunta tenendo conto
delle realtà economiche; che, pertanto, è necessario un
sistema incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo;
(31) considerando
che, per promuovere la produzione di opere europee, è essenziale
che la Comunità, tenendo conto della capacità audiovisiva
di ciascuno Stato membro e dell'esigenza di tutelare le lingue meno
utilizzate dell'Unione europea promuova l'attività dei produttori
indipendenti; che gli Stati membri, nel definire la nozione di «produttore
indipendente», dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà
della società di produzione, l'entità dei programmi forniti
alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento
secondari;
(32) considerando
che la questione di specifici termini per ciascun tipo di esibizione
televisiva di opere cinematografiche dev'essere risolta in primo luogo
mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali interessati;
(33) considerando
che la pubblicità dei medicinali per uso umano è disciplinata
dalla direttiva 92/28/CEE (7);
(34) considerando
che il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli annunci effettuati
dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali
da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico
e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, non deve essere
incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso
per la pubblicità e la televendita;
(35) considerando
che, per evitare distorsioni di concorrenza, questa deroga è
limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice
condizione di essere collaterali e di essere direttamente derivati dai
programmi in questione; che il termine collaterali indica prodotti specificamente
intesi a consentire agli utenti televisivi di beneficiare pienamente
di tali programmi o di interagire con essi;
(36) considerando
che, alla luce dello sviluppo della televendita, attività economica
importante per l'insieme degli operatori, come pure efficace canale
di distribuzione per i beni e i servizi della Comunità, è
essenziale modificare le norme sul tempo di trasmissione e assicurare
un elevato livello di tutela dei consumatori introducendo adeguate norme
che disciplinino la forma ed il contenuto di tali trasmissioni;
(37) considerando
che è importante che, nel controllare l'attuazione delle pertinenti
disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado
di distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati
alla televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di
televendita, agli spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità
e il tempo di trasmissione dedicato alle finestre di televendita; che
pertanto è necessario e sufficiente che ogni finestra di televendita
sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e acustici quantomeno
all'inizio e alla fine di essa;
(38) considerando
che la direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla presente direttiva,
si applica ai canali esclusivamente dedicati alla televendita e all'autopromozione,
che non comprendono programmi tradizionali quali notiziari, trasmissioni
sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai fini di tali
direttive e non pregiudica pertanto l'inclusione di tali canali nel
campo di applicazione di altri strumenti comunitari;
(39) considerando
che occorre chiarire che le attività di autopromozione costituiscono
una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove
i propri prodotti, servizi, programmi o canali; che, in particolare,
le presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerati
quali programmi; che il fenomeno dell'autopromozione è nuovo
e relativamente sconosciuto e le disposizioni ad esso relative possono
pertanto essere particolarmente soggette a revisione nei futuri esami
della presente direttiva;
(40) considerando
che è necessario chiarire le norme a tutela dello sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta distinzione
tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che possono essere
autorizzati in presenza di determinati accorgimenti tecnici dovrebbe
rispondere alla preoccupazione in materia di pubblico interesse degli
Stati membri e della Comunità;
(41) considerando
che nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante
la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i provvedimenti
in questione debbano necessariamente essere attuati attraverso il controllo
preventivo delle trasmissioni televisive;
(42) considerando
che un'indagine della Commissione, di concerto con le autorità
competenti degli Stati membri, sugli eventuali vantaggi e inconvenienti
di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori
il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori, esaminerà
tra l'altro l'opportunità di:
- prescrivere
che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di un dispositivo tecnico
che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni
programmi;
- predisporre
adeguati sistemi di classificazione;
- incoraggiare
politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo
o di sensibilizzazione;
- tener conto
dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione
delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti
di comunicazione e relative associazioni,
al fine di presentare,
se necessario prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26,
adeguate proposte per misure legislative o di altra natura;
(43) considerando
che è opportuno modificare la direttiva 89/552/CEE per consentire
a persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la
fabbricazione o la vendita di medicinali e di cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica di sponsorizzare programmi televisivi,
purché tale sponsorizzazione non eluda il divieto di pubblicità
televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta medica;
(44) considerando
che l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella presente
direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e sufficiente
per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive
nella Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà
di applicare, per le emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme
più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati
dalla presente direttiva ivi comprese, tra l'altro, norme riguardanti
il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, di tutela del
pubblico interesse nella funzione d'informazione, di istruzione, di
cultura e di intrattenimento della televisione, la salvaguardia del
pluralismo nell'industria dell'informazione e nei mezzi di comunicazione
e la salvaguardia della concorrenza al fine di evitare l'abuso di posizione
dominante e/o l'instaurazione o il rafforzamento di posizioni dominanti
tramite fusioni, accordi, acquisizioni o iniziative analoghe; che tali
norme devono essere compatibili con il diritto comunitario;
(45) considerando
che l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in Europa può
essere perseguito negli Stati membri anche tramite la definizione di
una missione di pubblico interesse per taluni enti televisivi comprendente
l'obbligo di contribuire in misura rilevante all'investimento nella
produzione nazionale e locale;
(46) considerando
che, secondo l'articolo B del trattato sull'Unione europea, uno degli
obiettivi di quest'ultima è di mantenere integralmente l'«acquis»
comunitario,
1) All'articolo
1:
a) è inserita
la seguente nuova lettera b):
«b) per
"emittente" si intende la persona fisica o giuridica che
ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti
dei programmi televisivi ai sensi della precedente lettera a) e
che li trasmette o li fa trasmettere da terzi.»;
b) la precedente
lettera b) diviene lettera c) con il seguente testo:
«c) per
"pubblicità televisiva" si intende ogni forma di
messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso,
ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata
nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana
o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura,
dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili,
i diritti e le obbligazioni;»;
c) le precedenti
lettere c) e d) divengono lettere d) e e) rispettivamente;
d) è aggiunta
la seguente lettera:
«f) per
"televendita" si intendono le offerte dirette trasmesse
al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi,
compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.».
2) Il testo dell'articolo
2 è sostituito dal seguente:
«Articolo
2
1. Ciascuno Stato
membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti
soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento
giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel
suo territorio.
2. Ai fini della
presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato
membro:
- le emittenti
televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3;
- le emittenti
televisive cui si applica il paragrafo 4.
3. Ai fini della
presente direttiva un'emittente televisiva si considera stabilita
in uno Stato membro nei seguenti casi:
a) l'emittente
televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le decisioni
editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio;
b) se un'emittente
ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali
sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, l'emittente
si considera stabilita nello Stato membro in cui opera una parte
significativa degli addetti all'attività di telediffusione;
se una parte significativa degli addetti all'attività di
telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri, l'emittente
si ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede
principale; se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa
degli addetti all'attività di telediffusione, l'emittente
si considera stabilita nel primo Stato membro nel quale essa ha
iniziato a trasmettere nel rispetto dell'ordinamento giuridico di
tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo
con l'economia di tale Stato membro;
c) se un'emittente
ha la sua sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul
palinsesto sono prese in un paese terzo, o viceversa, essa si considera
stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa
degli addetti all'attività di telediffusione operi in quello
Stato membro.
4. Le emittenti
cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano
soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi:
a) utilizzano
una frequenza concessa da tale Stato membro;
b) ancorché
non utilizzino una frequenza concessa da uno Stato membro, si avvalgono
di una capacità via satellite di competenza di tale Stato
membro;
c) ancorché
non utilizzino né una frequenza concessa da uno Stato membro
né una capacità via satellite di competenza di uno
Stato membro, si avvalgono di un "satellite up-link" situato
in detto Stato membro.
5. Qualora non
sia possibile determinare, a norma dei paragrafi 3 e 4, a quale Stato
membro spetti la giurisdizione, lo Stato membro competente è
quello in cui l'emittente televisiva è stabilita ai sensi dell'articolo
52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea.
6. La presente
direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate ad essere
ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indirettamente
dal pubblico in uno o più Stati membri.».
3) È inserito
il seguente articolo:
«Articolo
2 bis
1. Gli Stati
membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano
la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive
provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori
coordinati dalla presente direttiva.
2. Gli Stati
membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
a) una trasmissione
televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura
manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo
22 bis;
b) nel corso
dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già
violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);
c) lo Stato
membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva
e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che
intende adottare in caso di nuove violazioni;
d) le consultazioni
con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano
consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine
di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista
la pretesa violazione.
Entro due mesi
a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato
membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità
del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa,
chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento
adottato.
3. Il paragrafo
2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico
o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita
la propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata.».
4) Il testo dell'articolo
3 è sostituito dal seguente:
«Articolo
3
1. Gli Stati
membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive
soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate
o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.
2. Gli Stati
membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro
legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione
rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.
3. I provvedimenti
comprendono le procedure idonee a permettere che i terzi direttamente
lesi, compresi i cittadini di altri Stati membri, possano adire le
competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo, per ottenere
l'effettivo rispetto secondo le disposizioni nazionali.
Articolo 3 bis
1. Ciascuno Stato
membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario
volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua
giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera
di particolare rilevanza per la società, in modo da privare
una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità
di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente
accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco
di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza
per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente
e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi
debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove
ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel
pubblico interesse, in differita integrale o parziale.
2. Gli Stati
membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno
adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro
tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano
compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati
membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23
bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato
di tutte le misure adottate dagli Stati membri.
3. Gli Stati
membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro
legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione
non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione
della presente direttiva in modo da privare una parte importante del
pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire
su di un canale liberamente accessibile, attraverso in diretta integrale
o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per
ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o
parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma
del paragrafo 1.»
5) All'articolo
4, paragrafo 1, le parole «. . . o servizi di teletext . . .»
sono sostituite da «. . . servizi di teletext e televendite.».
6) All'articolo
5 le parole «. . . o servizi di teletext . . .» sono sostituite
da «. . . servizi di teletext e televendite.».
7) L'articolo 6
è modificato come segue:
a) Al paragrafo
1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a) le
opere originarie di Stati membri;».
b) Al paragrafo
1, è aggiunto il seguente comma:
«L'applicazione
delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla
condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette
a misure discriminatorie in tali paesi terzi».
c) Il testo del
paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le
opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate
in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in
uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o
più paesi terzi europei con cui la Comunità ha concluso
accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate
con il preponderante contributo di autori e lavoratori residenti
in uno o più Stati europei.».
d) Il precedente
paragrafo 4 diviene paragrafo 5 ed è inserito il seguente paragrafo:
«4. Le
opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono
realizzate nell'ambito di accordi bilaterali di coproduzione conclusi
tra Stati membri e paesi terzi, sono considerate opere europee a
condizione che la quota a carico dei coproduttori comunitari nel
costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che detta
produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti
al di fuori del territorio degli Stati membri.».
e) Nel nuovo
paragrafo 5 le parole «. . . del paragrafo 1 . . .» sono
sostituite dalle parole «. . . dei paragrafi 1 e 4 . . .».
8) Il testo dell'articolo
7 è sostituito dal seguente:
«Articolo
7
Gli Stati membri
fanno sì che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione
non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati
con i titolari dei diritti.».
9) L'articolo 8
è soppresso.
10) Il testo dell'articolo
9 è sostituito dal seguente:
«Articolo
9
Il presente capitolo
non si applica alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico
locale e che non fanno parte di una rete nazionale.».
11) Il titolo del
Capitolo IV è sostituito dal seguente:
«Pubblicità
televisiva, sponsorizzazione e televendita».
12) Il testo dell'articolo
10 è sostituito dal seguente:
«Articolo
10
1. La pubblicità
televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili
come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione
con mezzi ottici e/o acustici.
2. Gli spot pubblicitari
e di televendita isolati devono costituire eccezioni.
3. Pubblicità
e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.
4. La pubblicità
e la televendita clandestine sono vietate.».
13) Il testo dell'articolo
11 è sostituito dal seguente:
«Articolo
11
1. La pubblicità
e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi.
Purché ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5,
la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti
anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati
l'integrità ed il valore - tenuto conto degli intervalli naturali
dello stesso nonché della sua durata e natura - nonché
i diritti dei titolari.
2. Nei programmi
composti di parti autonome o in programmi sportivi, nelle cronache
e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli,
la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti
soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. La trasmissione
di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film
prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate,
i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore
a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una
volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata
un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno
venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
4. Quando programmi
diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità
o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti
minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.
5. La pubblicità
e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione
di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità,
i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata
programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti
dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata
è di almeno trenta minuti, si applicano i paragrafi precedenti.».
14) All'articolo
12, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:
«La pubblicità
televisiva e la televendita non devono:».
15) Il testo dell'articolo
13 è sostituito dal seguente:
«Articolo
13
È vietata
qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita di
sigarette e di altri prodotti a base di tabacco.».
16) All'articolo
14 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente
paragrafo:
«2. È
vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione
sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del
26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali
(*), nonché la televendita di cure mediche.
(*) GU n. 22
del 9. 2. 1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
93/39/CEE (GU n. L 214 del 24. 8. 1993, pag. 22)».
17) All'articolo
15, la parte di frase introduttiva è sostituita dal seguente:
«La pubblicità
televisiva e la televendita delle bevande alcooliche devono conformarsi
ai seguenti criteri:».
18) All'articolo
16 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente
paragrafo:
«2. La
televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non
deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita
o di locazione di prodotti e servizi.».
19) L'articolo
17 è modificato come segue:
a) il testo del
paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. I
programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese
la cui attività principale è la produzione o la vendita
di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.».
b) l'attuale
paragrafo 3 diviene paragrafo 4 ed è inserito il seguente:
«3. La
sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di imprese le
cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali
e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine
dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche disponibili
unicamente con ricetta medica nello Stato membro che esercita la
sua giurisdizione sull'emittente.».
20) Il testo dell'articolo
18 è sostituito dal seguente:
«Articolo
18
1. La proporzione
di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot
pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle
finestre di televendita di cui all'articolo 18 bis, non deve superare
il 20 % del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione
per spot pubblicitari non deve superare il 15 % del tempo di trasmissione
quotidiano.
2. La proporzione
di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora
d'orologio non deve superare il 20 %.
3. Ai fini del
presente articolo, non sono inclusi nella nozione di "pubblicità":
- gli annunci
dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali
da questi direttamente derivati;
- gli annunci
di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi
gratuitamente.».
21) È inserito
il seguente articolo:
«Articolo
18 bis
1. Le finestre
di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale
non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata
minima ininterrotta di quindici minuti.
2. Il numero
massimo di finestre di programmazione giornaliere è otto. La
loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno.
Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita
attraverso dispositivi ottici e acustici.».
22) Il testo dell'articolo
19 è sostituito dal seguente:
«Articolo
19
I capitoli I,
II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali
esclusivamente dedicati alla televendita. La pubblicità su
tali canali è consentita entro i limiti quotidiani stabiliti
all'articolo 18, paragrafo 1. Non si applica l'articolo 18, paragrafo
2.».
23) È inserito
il seguente articolo:
«Articolo
19 bis
I capitoli I,
II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali
esclusivamente dedicati all'autopromozione. Le altre forme di pubblicità
su tali canali sono consentite entro i limiti stabiliti all'articolo
18, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione è in particolare soggetta
a revisione a norma dell'articolo 26.».
24) Il testo dell'articolo
20 è sostituito dal seguente:
«Articolo
20
Fatto salvo l'articolo
3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto
comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo
11, paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18 bis per quanto riguarda
le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che
non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente dal pubblico,
in uno o più altri Stati membri.».
25) L'articolo
21 è soppresso.
26) Il titolo del
capitolo V è sostituito dal seguente:
«Tutela
dei minori e ordine pubblico».
27) Il testo dell'articolo
22 è sostituito dal seguente:
«Articolo
22
1. Gli Stati
membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle
emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano
alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano
scene pornografiche o di violenza gratuita.
2. I provvedimenti
di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che
possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni,
a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento
tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione
assistano normalmente a tali programmi.
3. Inoltre, qualora
tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì
che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati
mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della
trasmissione.».
28) È inserito
il seguente articolo:
«Articolo
22 bis
Gli Stati membri
fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento
all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.».
29) È inserito
il seguente articolo:
«Articolo
22 ter
1. Nella relazione
di cui all'articolo 26, la Commissione considera con particolare attenzione
l'applicazione del presente capitolo.
2. Entro un anno
dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Commissione
effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati
membri, un'indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori
provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo
dei programmi che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio
implica tra l'altro l'esame dell'opportunità di:
- prescrivere
che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici
che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni
programmi;
- predisporre
adeguati sistemi di classificazione;
- incoraggiare
politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere
educativo o di sensibilizzazione;
- tener conto
dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e
dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori,
educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni.».
30) Il testo dell'articolo
23, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte
salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate
dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente
dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare
l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione
di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo,
deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti.
Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto
di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione
di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa
entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta
e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta
si riferisce.».
31) Dopo l'articolo
23, è inserito il seguente capitolo:
«CAPITOLO
VI bis
Comitato di contatto
Articolo 23 bis
1. È istituito
un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è
composto di rappresentanti delle competenti autorità degli
Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione
e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta della delegazione
di uno Stato membro.
2. I compiti
del comitato sono:
a) agevolare
l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni
regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione
della stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino
opportuni scambi di opinioni;
b) esprimere
pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in
merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva da parte
degli Stati membri;
c) essere una
sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare
nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo
4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato relativo
allo studio indipendente di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione
delle offerte per quest'ultimo e sullo studio stesso;
d) discutere
i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione
con i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori,
fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;
e) agevolare
lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione
sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione
per quanto concerne i servizi di trasmissione televisiva, tenendo
conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei
pertinenti sviluppi nel settore tecnico;
f) esaminare
gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno
scambio di opinioni.».
32) È inserito
il seguente articolo
«Articolo
25 bis
L'ulteriore esame
di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ha luogo anteriormente al 30 giugno
2002. Esso tiene conto di uno studio indipendente sull'impatto dei
provvedimenti in questione sia a livello comunitario che a livello
nazionale.»
33) Il testo dell'articolo
26 è sostituito dal seguente:
«Articolo
26
Entro il 31 dicembre
2000 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento
europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione
sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora
ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza
televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.».