| Il
Parlamento Europeo e il Consiglio dellUnione Europea,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo
57, paragrafo 2, larticolo 66 e larticolo 100 A, vista la
proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 189 B del trattato,
1.
considerando che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 sul riesame
della situazione nel settore delle telecomunicazioni e sulla necessità
di ulteriori sviluppi in questo mercato, la risoluzione del Consiglio
del 22 dicembre 1994 sui principi e sul calendario per una liberalizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazione nonché le risoluzioni del Parlamento
europeo del 20 aprile 1993, del 7 aprile 1995, e del 19 maggio 1995 hanno
sostenuto il processo di completa liberalizzazione dei servizi e delle
infrastrutture di telecomunicazione entro il 10 gennaio 1998, con un periodo
di transizione per taluni Stati membri;
2.
considerando che la comunicazione della Commissione del 25 gennaio 1995
sulla consultazione relativa al Libro verde per la liberalizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazione e le reti televisive via cavo ha confermato
la necessità di principi generali a livello comunitario per garantire
che i regimi di autorizzazione generale e di concessione di licenza individuali
siano basati su criteri di proporzionalità e siano aperti, non discriminatori
e trasparenti; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995
sulla realizzazione del futuro quadro regolamentare per le telecomunicazioni
riconosce che la definizione, secondo il principio di sussidiarietà, di
norme comuni sui regimi di autorizzazioni generali e di licenze individuali
negli Stati membri, basate su categorie di diritti e obblighi bilanciati,
rappresenta un fattore chiave per tale quadro regolamentare nellUnione;
che tali principi devono tener conto di tutte le autorizzazioni richieste
per la fornitura dei servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o
il funzionamento delle infrastrutture per la fornitura dei servizi di
telecomunicazione;
3.
considerando che si dovrebbe definire una disciplina comune per le autorizzazioni
generali e le licenze individuali rilasciate dagli Stati membri nel settore
dei servizi di telecomunicazione; che, secondo la normativa comunitaria
e in particolare la direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno
1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione,
lingresso sul mercato dovrebbe essere ristretto unicamente sulla
base di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, proporzionali
e trasparenti, legati alla disponibilità di risorse scarse, e sulla base
di procedure di concessione obiettive, non discriminatorie e trasparenti
applicate dalle autorità di regolamentazione nazionali; che la direttiva
90/388/CEE stabilisce altresì i principi, tra laltro, per i costi,
le numerazioni e i diritti di passaggio; che tali principi dovrebbero
essere completati ed elaborati nella presente direttiva per definire la
disciplina comune;
4.
considerando che le condizioni delle autorizzazioni sono necessarie per
raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico a vantaggio degli utenti
delle telecomunicazioni; che, a norma degli articoli 52 e 59 del trattato,
il regime normativo nel settore delle telecomunicazioni dovrebbe rispettare,
essere compatibile e coerente con i principi della libertà di stabilimento
e di libera prestazione dei servizi e dovrebbe tener conto della necessità
di agevolare lintroduzione di nuovi servizi così come lampia
applicazione delle innovazioni tecnologiche; che, pertanto, i sistemi
di autorizzazioni generali e di licenze individuali dovrebbero essere
il meno costrittivi possibile compatibilmente con il rispetto delle esigenze
pertinenti; che gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a introdurre
o mantenere sistemi di autorizzazione, in particolare quando la prestazione
di servizi di telecomunicazione e la creazione e/o la gestione delle reti
di telecomunicazione non sono sottoposte, alla data di entrata in vigore
della presente direttiva, a un sistema di autorizzazione;
5.
considerando che la presente direttiva contribuirà in modo significativo
allingresso di nuovi operatori nel mercato, come parte dello sviluppo
della società dellinformazione;
6.
considerando che gli Stati membri possono definire e concedere differenti
categorie di autorizzazioni; che ciò non dovrebbe impedire alle imprese,
di determinare il tipo di servizi o reti di telecomunicazione che desiderano
fornire, nel rispetto dei pertinenti obblighi normativi;
7.
considerando che per facilitare la prestazione di servizi di telecomunicazione
a livello comunitario si dovrebbe accordare la precedenza ai regimi di
accesso al mercato che non richiedono autorizzazioni o che si basano su
autorizzazioni generali, da completare, ove necessario, con diritti e
obblighi richiedenti licenze individuali per gli elementi non opportunamente
trattati nelle autorizzazioni generali;
8.
considerando che le autorizzazioni generali consentono la fornitura dun
servizio e la creazione e/o la gestione di una rete senza che sia necessaria
una decisione esplicita da parte dellautorità di regolamentazione
nazionale; che tali autorizzazioni generali possono assumere la forma
di una serie di condizioni specifiche precedentemente definite in modo
generale, ad esempio licenze per categoria, o di normativa generale che
può consentire la fornitura del servizio e la creazione e/o la gestione
della rete in questione;
9.
considerando che gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni
a determinate condizioni, per assicurare il rispetto di esigenze fondamentali;
che gli Stati membri possono, inoltre, imporre altre condizioni secondo
lallegato della presente direttiva;
10.
considerando che le condizioni cui sono subordinate le autorizzazioni
dovrebbero essere obiettivamente giustificate in rapporto al servizio
che ne è oggetto, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti; che
le autorizzazioni possono essere uno strumento per applicare le condizioni
richieste dalla normativa comunitaria, in particolare nel settore della
fornitura di una rete aperta;
11.
considerando che larmonizzazione delle procedure relative al rilascio
di autorizzazioni e delle condizioni di tali autorizzazioni dovrebbe agevolare
significativamente la libera prestazione dei servizi di telecomunicazione
nella Comunità;
12.
considerando che la corresponsione di diritti o oneri imposta alle imprese
nellambito dei procedimenti di autorizzazione deve basarsi su criteri
obiettivi, non discriminatori e trasparenti;
13.
considerando che i sistemi di licenze individuali dovrebbero essere limitati
ad un numero ristretto di situazioni predefinite; che gli Stati membri
non possono limitare il numero di licenze individuali per una categoria
di servizi di telecomunicazione, se non nella misura necessaria ad assicurare
un uso efficiente delle frequenze radio ovvero per il tempo necessario
per rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria;
14.
considerando che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre
condizioni specifiche alle imprese che forniscono reti e servizi di telecomunicazione
pubblica in virtù della loro posizione di mercato; che il potere di mercato
di unimpresa è definito dalla direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio, relativa allinterconnessione nel settore delle telecomunicazioni
al fine di assicurare linteroperabilità e luniversalità dei
servizi mediante lapplicazione dei principi della fornitura e di
una rete aperta (ONP), (in appresso denominata la "direttiva sullinterconnessione");
15.
considerando che i servizi di telecomunicazione hanno un importante ruolo
da svolgere nel rafforzare la coesione sociale ed economica, agevolando,
tra laltro, il completamento del servizio universale, in particolare
nelle zone isolate, periferiche e senza sbocchi e nelle isole; che pertanto
gli Stati membri dovrebbero poter imporre obblighi di servizio universale
mediante la concessione di licenze individuali che esigano la prestazione
di un servizio universale; che lobbligo di contribuire al finanziamento
di un servizio universale non giustifica, di per sé, limposizione
di licenze individuali;
16.
considerando che, per agevolare la concessione di licenze individuali
alle imprese che le richiedono in più Stati membri e per agevolare le
procedure di notifica nel corso di autorizzazioni generali, dovrebbe essere
istituito un sistema di "sportello unico";
17.
considerando che le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero
cercare, ove possibile, nellambito della procedura di sportello
unico, di ridurre i tempi necessari per prendere una decisione sul rilascio
di licenze individuali per talune categorie di servizi in risposta ai
bisogni commerciali;
18.
considerando che la "procedura di sportello unico" dovrebbe essere applicata
senza pregiudicare le disposizioni nazionali relative alla lingua utilizzata
nelle pertinenti procedure;
19.
considerando che la presente direttiva prevede già una certa armonizzazione
delle procedure; che potrebbe essere opportuna unulteriore armonizzazione
per conseguire un mercato più integrato delle telecomunicazioni; che tale
possibilità dovrebbe essere valutata nella relazione che la Commissione
predispone;
20.
considerando che i sistemi di autorizzazione dovrebbero tener conto della
creazione delle reti di telecomunicazione transeuropee come previsto nel
titolo XII del trattato; che, a tal fine, gli Stati membri dovrebbero
far sì che le proprie autorità nazionali di regolamentazione coordinino,
ove possibile, le loro procedure di autorizzazione su richiesta di unimpresa
che intende fornire un servizio di telecomunicazione o creare e gestire
una rete di telecomunicazione in più di uno Stato membro;
21.
considerando che le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un
accesso ai mercati dei paesi terzi efficace e comparabile e godervi di
un trattamento simile a quello che il contesto comunitario riserva alle
imprese appartenenti interamente o in maggioranza, oppure effettivamente
controllate da cittadini del paese terzo interessato;
22.
considerando che dovrebbe essere istituito un comitato che assista la
Commissione;
23.
considerando che, da un lato, è necessario, a causa della particolare
sensibilità commerciale delle informazioni che possono essere ottenute
dalle autorità di regolamentazione nazionali nel corso del rilascio, della
gestione, del controllo e dellapplicazione delle licenze, istituire
principi comuni applicabili a tali autorità in materia di riservatezza;
che, dallaltro, in questo campo i membri delle Istituzioni della
Comunità, i membri dei comitati e i funzionari e agenti della Comunità
sono tenuti, ai sensi della normativa comunitaria e in particolare dellarticolo
214 del trattato, a non divulgare le informazioni che per loro natura
sono protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative
alle imprese, i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro
costi;
24.
considerando che lapplicazione della presente direttiva deve essere
riesaminata a tempo debito alla luce dello sviluppo del settore delle
telecomunicazioni e delle reti transeuropee, nonché alla luce dellesperienza
acquisita nelle procedure di armonizzazione e di "sportello unico"; previste
dalla presente direttiva;
25.
considerando che, sulla base della piena attuazione di un contesto competitivo,
ladozione della presente direttiva rappresenterà un contributo sostanziale
al conseguimento dello scopo fondamentale di permettere lo sviluppo del
mercato interno nel settore delle telecomunicazioni e in particolare la
libera prestazione di servizi e reti di telecomunicazione in tutta la
Comunità; che gli Stati membri dovrebbero attuare tale contesto comune,
in particolare attraverso le proprie autorità di regolamentazione nazionali;
26.
considerando che la presente direttiva si applica sia alle autorizzazioni
esistenti che a quelle future; che talune licenze sono state concesse
per periodi che vanno al di là del 1° gennaio 1999; che eventuali
clausole contenute in tali autorizzazioni contrarie alla normativa comunitaria,
in particolare quelle che conferiscono ai licenziatari diritti speciali
o esclusivi, non sono più, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia,
in vigore a decorrere dalla data indicata nelle pertinenti disposizioni
comunitarie; che, per quanto riguarda altri diritti che non ledono gli
interessi di altre imprese soggette alla normativa comunitaria, gli Stati
membri potrebbero estenderne la validità al fine di evitare domande di
risarcimento;
27.
considerando che, in linea di massima, gli obblighi contenuti in autorizzazioni
esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva che
non fossero stati allineati alle disposizioni di questultima per
il 1° gennaio 1999 dovrebbero essere inefficaci; che, a richiesta,
la Commissione può concedere agli Stati membri il differimento di tale
data; hanno adottato la seguente direttiva:
Sezione
I
Campo di applicazione,
definizione e principi
Art.
1
(Campo di applicazione)
1.
La presente direttiva riguarda le procedure connesse alla concessione
di autorizzazioni e le condizioni ad esse relative, ai fini della prestazione
di servizi di telecomunicazione, ivi comprese le autorizzazioni per la
creazione e/o la gestione di reti di telecomunicazione necessarie per
la fornitura di tali servizi.
2.
La direttiva fa salve le norme specifiche adottate dagli Stati membri
secondo il diritto comunitario che disciplinano la distribuzione di programmi
audiovisivi destinati al pubblico, e il contenuto di tali programmi. Essa
lascia inoltre impregiudicate le misure adottate dagli Stati membri relative
alla difesa e quelle per motivi di pubblico interesse riconosciuti dal
trattato, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in relazione
alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini
sulle attività criminali, e allordine pubblico.
Art.
2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
a)
"Autorizzazione" ogni permesso che sancisca diritti e obblighi specifici
per il settore delle telecomunicazioni e consenta alle imprese di
fornire servizi di telecomunicazione e, se del caso, creare e/o gestire
reti di telecomunicazione per la fornitura di tali servizi, sotto
forma di "autorizzazioni generali" o di "licenze individuali", secondo
le definizioni in appresso: "autorizzazione generale" unautorizzazione
che, indipendentemente dal fatto che sia disciplinata da una "licenza
per categoria" o da una "normativa generale", e che preveda o meno
una registrazione, non obbliga le imprese interessate ad ottenere
una decisione esplicita da parte delle autorità di regolamentazione
nazionali per poter esercitare i diritti derivanti dallautorizzazione;
licenza individuale: unautorizzazione concessa da unautorità
di regolamentazione nazionale, la quale conferisce diritti specifici
ad unimpresa, ovvero lassoggetta ad obblighi specifici,
se del caso oltre allautorizzazione generale, così che tale
impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi senza la previa
decisione dellautorità di regolamentazione nazionale.
b)
Autorità di regolamentazione nazionale: ogni ente, giuridicamente
distinto e funzionalmente indipendente dagli organismi di telecomunicazione,
incaricato da uno Stato membro di elaborare le autorizzazioni e di
verificarne il rispetto.
c)
Procedura di "sportello unico": sistema procedurale che agevola lottenimento
di licenze individuali ovvero, nel caso delle autorizzazioni generali
e se necessario, la notifica a più autorità di regolamentazione nazionali,
grazie ad una procedura coordinata e in un unico luogo.
d)
Esigenze fondamentali: motivi non economici di pubblico interesse
che possono indurre uno Stato membro a imporre condizioni relative
allinstallazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazione
o alla prestazione di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono
la sicurezza di funzionamento della rete, la salvaguardia della sua
integrità e, in casi giustificati, linteroperabilità dei servizi,
la protezione dei dati, la tutela dellambiente e la pianificazione
urbana e del territorio, nonché luso effettivo dello spettro
di frequenze e la necessità di evitare interferenze dannose tra sistemi
di telecomunicazione radio fissi e altri sistemi tecnici, terrestri
o spaziali. La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati
personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate
e la tutela della vita privata.
2.
Si applicano, ove pertinenti, le altre definizioni di cui alla direttiva
90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sullistituzione del
mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione
della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network
Provision ONP), e alla direttiva sullinterconnessione alla presente
direttiva.
Art.
3
(Principi relativi
alle autorizzazioni)
1.
Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazione
a unautorizzazione, la concessione dellautorizzazione e le
relative condizioni sono conformi ai principi di cui ai paragrafi 2, 3
e 4.
2.
Le autorizzazioni possono contenere solamente le condizioni di cui allallegato.
Inoltre, tali condizioni debbono essere obiettivamente giustificate in
rapporto al servizio interessato, non discriminatorie, proporzionali e
trasparenti.
3.
Gli Stati membri fanno sì che i servizi di telecomunicazione e/o le reti
di telecomunicazione possano essere prestati senza autorizzazione ovvero
in base ad autorizzazioni generali, assortite, ove necessario, di diritti
e obblighi, per i quali è necessaria una valutazione individuale delle
domande e che danno luogo alla concessione di una o più licenze individuali.
Gli Stati membri possono concedere licenze individuali solo se il beneficiario
accede a risorse scarse, fisiche o di altro tipo, ovvero è soggetto ad
obblighi particolari o gode di diritti speciali, secondo le disposizioni
della sezione III.
4.
Nella formulazione e applicazione dei loro sistemi di autorizzazione,
gli Stati membri agevolano la fornitura dei servizi di telecomunicazione
tra gli Stati membri.
Sezione
II
Autorizzazioni
generali
Art.
4
(Condizioni
relative alle autorizzazioni generali)
1.
Qualora gli Stati membri subordinino la prestazione di servizi di telecomunicazioni
ad autorizzazioni generali, le condizioni, ove giustificato, di queste
ultime imposte sono quelle elencate nellallegato, ai punti 2 e 3.
Tali autorizzazioni realizzano il sistema meno oneroso possibile nel rispetto
delle pertinenti esigenze fondamentali e delle altre pertinenti esigenze
dinteresse pubblico di cui allallegato, ai pertinenti punti
2 e 3.
2.
Gli Stati membri si accertano che le condizioni imposte dalle autorizzazioni
generali siano opportunamente pubblicate in modo che le parti interessate
possano agevolmente accedere a tali informazioni. Nella Gazzetta Ufficiale
dello Stato membro interessato nonché nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, si fa riferimento alla pubblicazione.
3.
Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad unautorizzazione
generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionale.
Nel far ciò, gli Stati membri rendono debitamente nota la loro intenzione
in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare
il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.
Art.
5
(Procedure relative
alle autorizzazioni generali)
1.
Fatte salve le disposizioni della sezione III, gli Stati membri non precludono
ad unimpresa che osserva le condizioni imposte dallautorizzazione
generale, a norma dellarticolo 4, la prestazione del servizio di
telecomunicazione e/o delle reti di telecomunicazione.
2.
Gli Stati membri possono esigere che, prima di fornire il servizio e/o
le reti di telecomunicazione, limpresa che gode di unautorizzazione
generale notifichi allautorità di regolamentazione nazionale la
propria intenzione in tal senso e comunichi le informazioni, relative
al servizio in oggetto, necessarie al fine di verificare la conformità
alle condizioni stabilite a norma dellarticolo 4. Allimpresa
può essere imposto un periodo di attesa a decorrere dalle ricezione formale
di tutte le informazioni richieste, pubblicate a norma del paragrafo 4,
non superiore a quattro settimane prima di iniziare a prestare i servizi
oggetto dellautorizzazione generale.
3.
Se limpresa beneficiaria di unautorizzazione generale non
si conforma alle condizioni imposte dallautorizzazione generale
a norma dellarticolo 4, lautorità di regolamentazione nazionale
può comunicare allimpresa che questa non ha diritto di avvalersi
dellautorizzazione generale e/o imporre a tale impresa, in modo
proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto
delle condizioni. Lautorità di regolamentazione nazionale offre
al contempo allimpresa una ragionevole opportunità per rendere noto
il proprio punto di vista sullapplicazione delle condizioni e per
rimediare alle eventuali violazioni entro un mese a decorrere allintervento
dellautorità di regolamentazione nazionale. Se limpresa in
oggetto rimedia alle violazioni, lautorità di regolamentazione nazionale,
entro due mesi dal suo intervento iniziale, annulla o modifica opportunamente
la propria decisione, indicandone le motivazioni. Se limpresa in
oggetto non ovvia alle violazioni, lautorità di regolamentazione
nazionale, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma la propria
decisione, indicandone le motivazioni. La decisione è notificata allimpresa
entro una settimana dalladozione. Gli Stati membri prevedono una
procedura di ricorso contro tale decisione da proporre dinanzi ad un organismo
indipendente dallautorità di regolamentazione nazionale.
4.
Gli Stati membri fanno sì che le informazioni relative alle procedure
per le autorizzazioni generali siano opportunamente pubblicate in modo
che le parti interessate possano accedervi agevolmente. Nella Gazzetta
Ufficiale dello Stato membro interessato nonché nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee si fa riferimento alla pubblicazione.
Art.
6
(Diritti e oneri per
le procedure di autorizzazione generali)
Fatti
salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale
secondo lallegato, gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti
alle imprese per le procedure di autorizzazione siano intesi a coprire
esclusivamente i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione,
al controllo e allattuazione del relativo sistema di autorizzazione
generale. Tali diritti sono pubblicati in maniera opportuna e dettagliata,
affinché si possa accedere agevolmente a tali informazioni.
Sezione
III
Licenze individuali
Art.
7
(Ambito di applicazione)
1.
Gli Stati membri possono rilasciare licenze individuali solo per i seguenti
scopi:
a)
per permettere al titolare della licenza laccesso a frequenze
radio o a numerazioni;
b)
per concedere al titolare della licenza diritti particolari per laccesso
a terreni pubblici o privati;
c)
per imporre al titolare della licenza oneri e condizioni inerenti
alla fornitura obbligatoria al pubblico di servizi e/o reti di telecomunicazione
pubbliche, ivi compresi gli obblighi che impongono al titolare della
licenza la fornitura del servizio universale e gli altri obblighi
previsti dalla normativa ONP;
d)
per imporre, secondo le norme comunitarie sulla concorrenza, obblighi
specifici ai titolari di licenza che detengano una notevole forza
di mercato, ai sensi dellarticolo 4, paragrafo 3 della direttiva
sullinterconnessione, per quanto riguarda la fornitura di reti
e servizi di telecomunicazioni al pubblico.
2.
In deroga al paragrafo 1, la prestazione di servizi di telefonia vocale
aperti al pubblico, la creazione e la fornitura di reti di telecomunicazione
pubbliche nonché di altre reti che prevedono lutilizzo delle frequenze
radio possono essere soggette a licenze individuali.
Art.
8
(Condizioni relative alle licenze individuali)
1.
Le condizioni che, oltre a quelle stabilite per le autorizzazioni generali,
possono essere imposte, ove giustificato, alle licenze individuali sono
elencate nellallegato, punti 2 e 4. Le condizioni possono essere
connesse solo a situazioni che giustifichino la concessione di tale tipo
di licenza, come definita allarticolo 7.
2.
Gli Stati membri possono incorporare i termini delle pertinenti autorizzazioni
generali nelle licenze individuali, imponendo le condizioni stabilite
nellallegato alla licenza individuale. I diritti attribuiti in base
ad unautorizzazione generale e le condizioni ad essa relative non
possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale,
tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata,
in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio
universale e/o al controllo di una quota di mercato significativa ovvero
per tener conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una
procedura di licitazione.
3.
Fatto salvo larticolo 20, gli Stati membri si assicurano che le
condizioni delle licenze individuali siano opportunamente pubblicate in
modo che le parti interessate possano agevolmente accedere a tali informazioni.
Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato membro interessato, nonché nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, si fa riferimento alla pubblicazione
di tali informazioni.
4.
Gli Stati membri possono modificare le condizioni imposte ad una licenza
individuale in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.
Nel far ciò, gli Stati membri rendono nota opportunamente la propria intenzione
in tal senso e danno alle parti interessate la possibilità di comunicare
il loro punto di vista sulle modifiche previste.
Art.
9
(Procedure per
la concessione di licenze individuali)
1.
Lo Stato membro che concede licenze individuali fa sì che le informazioni
sulle procedure relative alle licenze individuali siano pubblicate in
modo opportuno affinché siano agevolmente accessibili nella Gazzetta Ufficiale
dello Stato membro interessato, nonché Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee si fa riferimento alla pubblicazione di tale informazione.
2.
Lo Stato membro che intende concedere licenze individuali: o lo fa mediante
procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone
tutti i candidati alle stesse procedure, in assenza di una ragione obiettiva
per un trattamento differenziato, o stabilisce limiti di tempo ragionevoli;
in particolare, comunica al richiedente la decisione al più presto e comunque
non oltre sei settimane dalla ricezione della domanda. Nelle disposizioni
adottate per lapplicazione della presente direttiva, gli Stati membri
possono prorogare tale limite di tempo fino a quattro mesi in casi obiettivamente
giustificati, definiti specificamente in tali disposizioni. In particolare,
nel caso delle procedure di gara gli Stati membri possono prorogare ulteriormente
tale limite di tempo di quattro mesi. Tali limiti non pregiudicano eventuali
accordi internazionali applicabili relativi al coordinamento internazionale
delle frequenze e dei satelliti.
3.
Fatto salvo il disposto dellarticolo 10, paragrafo 1, ogni impresa
che osserva le condizioni decise e pubblicate dagli Stati membri secondo
le pertinenti disposizioni della presente direttiva, ha titolo a ottenere
una licenza individuale. Tuttavia, qualora unimpresa che domanda
una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta ragionevolmente
a dare al fine di dimostrare che osserva le condizioni stabilite secondo
le pertinenti disposizioni della presente direttiva, lautorità di
regolamentazione nazionale può rifiutare di concedere la licenza individuale.
4.
Se il titolare di una licenza individuale non osserva una delle condizioni
indicate nella licenza secondo le pertinenti disposizioni della presente
direttiva, lAutorità di regolamentazione nazionale può revocare,
modificare o sospendere la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata
misure specifiche per garantirne losservanza. LAutorità di
regolamentazione nazionale offre, nel contempo, allimpresa una ragionevole
opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sullapplicazione
delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte
della suddetta impresa, nei quali lautorità di regolamentazione
può adottare immediatamente le disposizioni adeguate, per rimediare alle
eventuali violazioni, entro un mese a decorrere dal proprio intervento.
Se limpresa rimedia alle violazioni, lautorità di regolamentazione
nazionale, entro due mesi dallintervento iniziale, annulla o modifica
opportunamente la propria decisione motivandola. Se limpresa non
ovvia alle violazioni, lautorità di regolamentazione nazionale entro
due mesi dal suo intervento iniziale conferma, motivandola, la propria
decisione. La decisione è notificata allimpresa interessata entro
una settimana dalladozione. Gli Stati membri prevedono una procedura
di ricorso contro tale decisione da proporre dinanzi ad un organismo indipendente
dallautorità di regolamentazione nazionale.
5.
Nel caso di interferenze dannose tra una rete di telecomunicazione che
utilizza frequenze radio e altri sistemi tecnici, lautorità di regolamentazione
nazionale può prendere immediate iniziative per ovviare al problema. In
tal caso si dà successivamente allimpresa in questione una ragionevole
opportunità per rendere noto il proprio punto di vista e per proporre
rimedi allinterferenza dannosa.
6.
Gli Stati membri che rifiutano la concessione o revocano, modificano o
sospendono una licenza individuale, informano limpresa interessata
delle ragioni. Gli Stati membri prevedono una procedura appropriata di
ricorso contro tale rifiuto, revoca, modifica o sospensione, da proporre
dinanzi ad un organismo indipendente dallautorità di regolamentazione
nazionale.
Art. 10
(Limitazione del numero delle licenze individuali)
1.
Gli Stati membri possono limitare il numero di licenze individuali per
una categoria di servizi di telecomunicazione e per la creazione e/o la
gestione di uninfrastruttura di telecomunicazione solo al fine di
assicurare un uso efficiente delle frequenze radio o, per il tempo necessario
a rendere disponibili numeri sufficienti secondo la normativa comunitaria.
2.
Uno Stato membro che intenda limitare il numero di licenze individuali
concesse, a norma del paragrafo 1 tiene nel debito conto la necessità
di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della
concorrenza; permette alle parti interessate di esprimere il proprio punto
di vista nelle limitazioni; pubblica, motivandola, la decisione di limitare
il numero di licenze individuali; riesamina le limitazioni a intervalli
di tempo ragionevoli; sollecita la presentazione di domande di licenze.
3.
Gli Stati membri concedono le licenze individuali in base a criteri di
selezione che devono essere obiettivi, non discriminatori, dettagliati,
trasparenti e proporzionati. La selezione tiene in debito conto la necessità
di agevolare lo sviluppo della concorrenza e di ottimizzare i vantaggi
degli utenti. Gli Stati membri fanno sì che le informazioni sui criteri
di selezione siano pubblicate anticipatamente in maniera appropriata,
perché siano facilmente accessibili. Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato
membro interessato si fa riferimento alla pubblicazione di tali informazioni.
4.
Se, al momento dellentrata in vigore della presente direttiva o
successivamente, uno Stato membro, di propria iniziativa o su domanda
di unimpresa, constata che il numero di licenze individuali può
essere aumentato, pubblica tale informazione e invita alla presentazione
di ulteriori domande di licenze.
Art.
11
(Diritti e oneri per le licenze individuali)
1.
Gli Stati membri fanno sì che i diritti richiesti alle imprese per le
procedure di autorizzazione siano esclusivamente intesi a coprire i costi
amministrativi sostenuti per il rilascio, la gestione, il controllo e
lesecuzione delle relative licenze individuali. I diritti per le
licenze individuali sono proporzionati al lavoro che esse comportano e
sono pubblicati in maniera appropriata e sufficientemente dettagliata
perché possano essere facilmente accessibili.
2.
In deroga al paragrafo 1 quando siano utilizzate risorse rare, gli Stati
membri possono permettere allautorità di regolamentazione nazionale
di imporre diritti che riflettono la necessità di assicurare luso
ottimale di tali risorse. I diritti devono essere non discriminatori e
tener particolare conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di
servizi innovativi e la concorrenza.
Sezione
IV
Prestazione
di servizi di telecomunicazione in tutta la comunità
Art.
12
(Armonizzazione)
1.
Ogni qualvolta ciò sia necessario, sono armonizzate le condizioni delle
autorizzazioni generali e le procedure per la concessione di queste ultime.
Larmonizzazione delle condizioni e procedure è intesa ad istituire
un sistema il meno oneroso possibile che sia in grado di garantire il
rispetto delle disposizioni della presente direttiva, in particolare degli
articoli 3, 4 e 5 e delle esigenze fondamentali e delle altre esigenze
dinteresse pubblico di cui allallegato, punti 1, 2 e 3. Larmonizzazione
è inoltre intesa ad istituire un complesso equilibrato di diritti e di
obblighi per le imprese titolari delle autorizzazioni.
2.
La Commissione, secondo la procedura di cui allarticolo 16, conferisce
mandati alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni
(CEPT), al Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia
di telecomunicazioni (ECTRA), al CEPT/Comitato di radiocomunicazioni europeo
(ERC), o ad altri organismi di armonizzazione pertinenti. I mandati precisano
i compiti da eseguire e le categorie di autorizzazione generale da armonizzare
e stabilisce un calendario per lelaborazione delle condizioni e
delle procedure armonizzate.
3.
Alla luce dei lavori svolti in base al paragrafo 2 e fatto salvo larticolo
7, è adottata, secondo la procedura di cui allarticolo 17, una decisione
in cui viene dichiarato che si applica lautorizzazione generale
armonizzata.
Art.
13
(Procedura di sportello unico)
1.
Se del caso e in collaborazione con la CEPT/ECTRA e il CEPT/ERC, la Commissione
prende le misure necessarie per listituzione di una procedura di
sportello unico per la concessione delle licenze individuali e, nel caso
delle autorizzazioni generali, per le procedure di notifica, comprese
le opportune modalità di amministrazione, secondo la procedura di cui
allarticolo 17. Nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
sono pubblicate le informazioni relative alla procedura di sportello unico.
2. La procedura di sportello unico è conforme alle seguenti condizioni:
a)
essa è aperta a tutte le imprese che intendono fornire servizi di
telecomunicazioni nella Comunità;
b)
è possibile presentare domande e notifiche, e sono designati uno o
più organismi presso i quali possono essere presentate le domande
e/o le notifiche;
c)
nel caso delle licenze individuali, gli organismi presso i quali sono
state presentate le domande inoltrano le stesse alle rispettive autorità
di regolamentazione nazionali, entro sette giorni lavorativi dalla
ricezione formale. Nel caso delle autorizzazioni generali, gli organismi
presso i quali sono state presentate le notifiche inoltrano le stesse
alle rispettive autorità di regolamentazione nazionali, entro due
giorni lavorativi dalla ricezione formale;
d)
nel caso delle licenze individuali, le autorità di regolamentazione
nazionali decidono in merito alla concessione di tale licenza entro
il limite temporale di cui allarticolo 9, paragrafo 2, entro
una settimana dalladozione notificano la decisione al richiedente
e allorganismo presso il quale è stata presentata la domanda.
Nel caso delle autorizzazioni generali, le autorità di regolamentazione
nazionali osservano il limite temporale di cui allarticolo 5,
paragrafo 2;
e)
larticolo 9 e larticolo 5 si applicano rispettivamente
alle domande di licenze individuali e alle notifiche introdotte con
la procedura di sportello unico;
f)
gli organismi presso i quali possono essere presentate le domande
e/o le notifiche sottopongo alla Commissione una relazione annuale
sul funzionamento della procedura di sportello unico, contenente le
informazioni sulle domande respinte e sulle obiezioni sollevate riguardo
alle notifiche;
g)
gli organismi che partecipano alla procedura di sportello unico si
impegnano a rispettare il livello di riservatezza di cui allarticolo
20.
Sezione
V
Comitato per il rilascio delle licenze
Art.
14
(Istituzione
del Comitato per il rilascio delle licenze)
La Commissione
è assistita da un Comitato composto dai rappresentati degli Stati membri
e presieduto dal rappresentante della Commissione. Il Comitato è denominato
comitato delle licenze (in appresso denominato: "il Comitato").
Art.
15
(Scambio di informazioni)
Se necessario,
la Commissione informa il Comitato sui risultati di regolari consultazioni
con i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, con gli utenti,
i consumatori, i produttori, i fornitori di servizi e i sindacati. Inoltre,
il Comitato, alla luce della politica comunitaria nel settore delle telecomunicazioni,
incoraggia lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra gli Stati
membri e la Commissione sulla situazione e gli sviluppi della regolamentazione
relativa allautorizzazione dei servizi di telecomunicazione.
Art.
16
(Procedura del Comitato n. I)
Il rappresentante
della Commissione sottopone al Comitato un progetto delle misure da adottare.
Il Comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione
dellurgenza della questione in esame, formula il suo parere sul
progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere è iscritto a
verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che
la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione
il parere formulato dal Comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto
conto del suo parere.
Art.
17
(Procedura del Comitato n. II)
Il rappresentante
della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare.
Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il
presidente può fissare in funzione dellurgenza della questione in
esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dallarticolo
148, paragrafo 2 del trattato per ladozione delle decisioni che
il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni
in seno al Comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita
la ponderazione fissata nellarticolo precitato. Il presidente non
partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente
applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso
dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.
In tal caso: la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale
comunicazione, lapplicazione delle misure da essa decise; il Consiglio,
deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa
entro il termine di cui al comma precedente.
Sezione
VI
Disposizioni generali e finali
1.
Gli Stati membri possono informare la Commissione delle difficoltà di
ordine generale incontrate, de iure o de facto, da organizzazioni comunitarie
per ottenere le autorizzazioni e per svolgere la propria attività sulla
base di tali autorizzazioni nei paesi terzi che siano state segnalate
loro.
2.
Qualora venga informata di siffatte difficoltà, la Commissione può, se
necessario, presentare al Consiglio proposte relative ad un appropriato
mandato di negoziato al fine di ottenere diritti comparabili per le organizzazioni
comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3.
Le misure decise a norma del paragrafo 2 lasciano impregiudicati gli obblighi
della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali
in materia.
Art.
19
(Nuovi servizi)
Fatte
salve le sezioni II e III, qualora la fornitura di un servizio di telecomunicazione
non sia coperta da unautorizzazione generale e qualora tale servizio
e/o rete non possano essere forniti senza autorizzazione, gli Stati membri,
non oltre sei settimane da quando hanno ricevuto una domanda, adottano
condizioni transitorie che consentano allimpresa di iniziare a fornire
il servizio o rigettano la domanda e informano limpresa interessata
della motivazione. Successivamente, non appena possibile, gli Stati membri
adottano condizioni definitive o consentono la fornitura del servizio
in questione senza autorizzazione o motivano un eventuale rifiuto. Gli
Stati membri stabiliscono una procedura adeguata per presentare ricorso
a unistituzione indipendente dallautorità di regolamentazione
nazionale contro i rifiuti ad adottare condizioni transitorie o definitive,
contro i rigetti delle domande o contro i rifiuti a consentire la fornitura
del servizio senza autorizzazione.
1.
Le autorità di regolamentazione nazionali non divulgano le informazioni
coperte da segreto dufficio, in particolare informazioni relative
a imprese, alle loro relazioni commerciali o agli elementi che compongono
i costi.
2.
Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità di regolamentazione
nazionali di procedere alla divulgazione qualora sia indispensabile per
ladempimento dei loro compiti ma, in tal caso, tale divulgazione
deve essere proporzionata e prendere in considerazione i legittimi interessi
delle imprese quanto alla protezione dei loro segreti commerciali.
3.
Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni
di concessione delle licenze che non includono informazioni di natura
riservata.
Art.
21
(Notificazione)
1.
Oltre a quelle già richieste ai sensi della direttiva 90/388/CEE, gli
Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni: nome
e indirizzo delle autorità nazionali e degli organismi competenti a rilasciare
le autorizzazioni nazionali; informazioni sui sistemi di autorizzazione
nazionali.
2.
Entro un mese dalla loro entrata in vigore, gli Stati membri notificano
ogni eventuale modifica riguardante le informazioni fornite a norma del
paragrafo 1.
Art.
22
(Autorizzazioni
esistenti al momento dellentrata in vigore della presente direttiva)
1.
Gli Stati membri adoperano tutte le energie necessarie affinché le autorizzazioni
esistenti al momento dellentrata in vigore della presente direttiva
si conformino alle disposizioni di questultima anteriormente al
1° gennaio 1999.
2.
Qualora lapplicazione delle disposizioni della presente direttiva
comporti modifiche delle condizioni delle autorizzazioni già esistenti,
gli Stati membri possono estendere la validità delle condizioni diverse
da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da
abolire secondo la normativa comunitaria, a condizione di non pregiudicare
i diritti delle altre imprese sanciti dal diritto comunitario, compresa
la presente direttiva. In tali casi, gli Stati membri notificano alla
Commissione le azioni intraprese a tale scopo, motivandole.
3.
Fatto salvo il paragrafo 2, gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni
esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva non
conformi con la stessa data del 1° gennaio 1999 saranno inefficaci.
Ove giustificato, gli Stati membri possono, su richiesta, ottenere dalla
Commissione, un differimento di tale data.
Anteriormente
al 1° gennaio 2000, la Commissione predispone una relazione da sottoporre
al Parlamento europeo e al Consiglio e da corredare, se del caso, di nuove
proposte legislative. La relazione comprende una valutazione, in base
allesperienza acquisita, della necessità di un ulteriore sviluppo
delle strutture normative per quanto riguarda le autorizzazioni, in particolare
in relazione allarmonizzazione delle procedure e al campo di applicazione
delle licenze individuali, ad altri aspetti dellarmonizzazione e
ai servizi e alle reti transeuropei. La relazione comprende altresì proposte
intese a raggruppare i vari comitati esistenti previsti dalla legislazione
comunitaria in materia di telecomunicazioni. Nella relazione sono inoltre
considerate le modifiche necessarie per adattare il contenuto degli allegati,
i nuovi sviluppi tecnologici e le procedure pratiche appropriate, nonché
larticolo 7, paragrafo 2.
Art.
24
(Differimento)
Agli
Stati membri cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio
1993 e del 22 dicembre 1994, che godono di un ulteriore periodo di transizione
per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione è concesso, fino
a quando e nella misura in cui essi si avvalgano di tale periodo di transizione,
il differimento dellesecuzione degli obblighi di cui allarticolo
3, paragrafo 3 e agli articoli 7, 9, 10 paragrafo 1, 12, 13 e 22. Gli
Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di avvalersene.
Art.
25
(Attuazione)
Gli Stati
membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e pubblicano le condizioni
e procedure relative alle autorizzazioni, il più presto possibile e comunque
entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto
riferimento allatto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del
riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art.
26
(Entrata in
vigore)
La presente
direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art.
27
(Destinatari)
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
Allegato
Eventuali
condizioni delle autorizzazioni generali e finali
1.
Le condizioni delle autorizzazioni devono essere conformi alle norme del
trattato CE in materia di concorrenza.
2.
Condizioni che possono essere associate a tutte le autorizzazioni, in
casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.
2.1.
Condizioni che mirano a garantire la conformità con le pertinenti esigenze
fondamentali.
2.2.
Condizioni connesse alla fornitura dinformazioni ragionevolmente
necessarie per verificare lottemperanza con le condizioni applicabili
e a fini statistici.
2.3.
Condizioni intese a prevenire comportamenti anticoncorrenziali nei mercati
delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le tariffe
siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza.
2.4.
Condizioni collegate alluso efficace ed effettivo delle capacità
di numerazione.
3.
Condizioni specifiche possono essere associate alle autorizzazioni generali
per la fornitura di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico
e di reti pubbliche di telecomunicazione per la fornitura di tali servizi,
in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.
3.1.
Condizioni attinenti alla protezione degli utenti e degli abbonati, in
particolare per quanto concerne: lapprovazione preliminare da parte
delle autorità di regolamentazione nazionali dei contratti standard per
abbonati, la fornitura di fatture dettagliate e accurate, la creazione
di una procedura per dirimere le controversie, lappropriata pubblicizzazione
delle variazioni nelle condizioni di accesso, incluse tariffazione, qualità
e disponibilità del servizio.
3.2.
Contributo finanziario per la fornitura del servizio universale, conformemente
alla normativa comunitaria.
3.3.
Disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la fornitura
dellinformazione di directory universale.
3.4.
Fornitura dei servizi di emergenza.
3.5.
Disposizioni speciali per le persone disabili.
3.6.
Condizioni attinenti allinterconnessione delle reti e allinteroperabilità
dei servizi conformemente alla direttiva sullinterconnessione e
agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
4.
Condizioni specifiche che possono essere associate alle licenze individuali,
in casi giustificati e in base al principio della proporzionalità.
4.1.
Condizioni specifiche legate allattribuzione di diritti di numerazione
(concordanza con gli schemi nazionali di numerazione).
4.2.
Condizioni specifiche legate alluso effettivo e allefficace
gestione di frequenze radio.
4.3.
Esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese condizioni
legate alla concessione dellaccesso a terreni pubblici o privati
e condizioni legate allubicazione e alluso comune delle strutture.
4.4.
Durata massima, che non deve essere irragionevolmente breve, in particolare
per garantire luso efficiente delle frequenze radio o delle numerazioni
o per concedere laccesso a terreni pubblici o privati, fatte salve
le altre disposizioni riguardanti il ritiro o la sospensione delle licenze.
4.5.
Rispetto allobbligo di fornire un servizio universale, conformemente
alla direttiva sullinterconnessione e alla direttiva 95/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sullapplicazione
del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale.
4.6.
Condizioni applicate agli operatori che godono di una posizione di mercato
significativa, come notificato dagli Stati membri conformemente alla direttiva
sullinterconnessione per garantire linterconnessione o il
controllo di una notevole forza di mercato.
4.7.
Condizioni relative alla proprietà, conformemente al diritto comunitario
o agli impegni assunti dalla Comunità nei confronti dei paesi terzi.
4.8.
Esigenze relative alla qualità, disponibilità e continuità del servizio
o della rete, inclusa la competenza finanziaria, di gestione e tecnica
del richiedente e le disposizioni che fissano un periodo minimo di attività
nonché, se del caso e conformemente al diritto comunitario, la fornitura
obbligatoria di servizi o reti pubblici di telecomunicazione.
4.9.
Condizioni specifiche per la fornitura di linee affittate a norma della
direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sullapplicazione
della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision ONP) alle linee
affittate.
Lelenco
delle condizioni lascia impregiudicate le altre eventuali condizioni giuridiche
non specifiche del settore delle telecomunicazioni e le misure adottate
dagli Stati membri conformemente alle esigenze di interesse pubblico riconosciute
dal trattato CE, in particolare dagli articoli 36 e 56, segnatamente in
relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, comprese le
indagini sulle attività criminali, e allordine del pubblico.
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