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Regolamento CEE n. 2367/90

relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

Sezione I - Notificazioni

Articolo 1 - Soggetti autorizzati a presentare le notificazioni
Articolo 2 - Presentazione delle notificazioni
Articolo 3 - Contenuto delle notificazioni
Articolo 4 - Efficacia delle notificazioni
Articolo 5 - Conversione delle notificazioni

Sezione II - Termini per l'avvio della procedura e per le decisioni

Articolo 6 - Inizio della decorrenza del termine
Articolo 7 - Scadenza del termine
Articolo 8 - Aggiunta di giorni festivi
Articolo 9 - Sospensione del termine
Articolo 10 - Rispetto del termine

Sezione III - Audizione degli interessati e dei terzi

Articolo 11 - Decisioni di sospensione dell'operazione di concentrazione
Articolo 12 - Decisioni di merito
Articolo 13 - Audizioni
Articolo 14 - Svolgimento delle audizioni
Articolo 15 - Audizione di terzi

Sezione IV - Disposizioni varie

Articolo 16 - Trasmissione di documenti
Articolo 17 - Fissazione di termini
Articolo 18 - Ricevimento di documenti da parte della commissione
Articolo 20 - Entrata in vigore

la Commissione delle comunità europee,

visto il trattato che istituisce la comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare l'articolo 23, visto il regolamento n. 17 del consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (2), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 24, visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del consiglio, del 19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 29, visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (4), in particolare l'articolo 26, visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (5), in particolare l'articolo 19, previa consultazione del comitato consultivo in materia di concentrazioni, nonché dei comitati consultivi in materia di intese e posizioni dominanti nel settore dei trasporti, dei trasporti marittimi e dei trasporti aerei,

1. considerando che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4064/89 autorizza la commissione ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto e le altre modalità delle notificazioni presentate a norma dell'articolo 4, i termini fissati a norma dell'articolo 10, nonché le audizioni tenute a norma dell'articolo 18;

2. considerando che il regolamento (CEE) n. 4064/89 si fonda sul principio che le operazioni di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione; che, da un lato, la notifica ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli per le parti mentre, dall'altro, il mancato rispetto dell'obbligo di notificazione costituisce un atto passibile di ammenda e può comportare per gli interessati altre conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile; che per ragioni di certezza del diritto e quindi opportuno definire con precisione l'oggetto e il contenuto delle informazioni da fornire all'atto della notificazione;

3. considerando che spetta agli interessati informare la commissione in modo completo e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla concentrazione notificata;

4. considerando che, per semplificare e per accelerare l'esame delle notificazioni e opportuno prescrivere l'utilizzazione di un formulario;

5. considerando che dalla notificazione decorrono i termini legali di inizio della procedura e di adozione delle decisioni e che e quindi necessario stabilire le condizioni e la data della sua efficacia;

6. considerando che, a fini di certezza del diritto, occorre stabilire le modalità di computo dei termini fissati nel regolamento (CEE) n. 4064/89; che occorre in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi, nonché le circostanze che ne provocano la sospensione; che le disposizioni in materia devono essere per quanto possibile basate sui principi del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 del consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (6); che tuttavia, a causa dell'eccezionale brevità dei termini di cui trattasi, sono necessari taluni adattamenti;

7. considerando che le disposizioni riguardanti la procedura della commissione devono essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati di essere sentiti e il diritto alla difesa;

8. considerando che la commissione, a richiesta degli interessati, dara loro la possibilità, prima della notificazione, di discutere a titolo informale e con la massima riservatezza la concentrazione che intendono realizzare; che inoltre, dopo la notificazione, essa manterrà stretti contatti con gli interessati, ove necessario, per analizzare congiuntamente e, se possibile, risolvere di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione del primo esame del caso;

9. considerando che, in ossequio al principio del diritto degli interessati ad essere sentiti, questi ultimi devono avere la possibilità di manifestare il proprio punto di vista su tutte le obiezioni di cui la commissione propone di tener conto nelle sue decisioni;

10. considerando che occorre concedere anche ai terzi che vi abbiano un sufficiente interesse la possibilità di manifestare il loro punto di vista, qualora ne presentino domanda scritta;

11. considerando che tutti coloro che hanno diritto ad essere sentiti devono, nel proprio interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere eventualmente di integrare la procedura scritta con un'audizione orale; che nei casi urgenti la commissione deve tuttavia poter procedere immediatamente all'audizione orale degli interessati o dei terzi; che in tale caso le persone da sentire debbono avere il diritto di confermare le loro dichiarazioni orali per iscritto;

12. considerando che occorre precisare i diritti di coloro che saranno sentiti e le condizioni in base alle quali possono prendere conoscenza del fascicolo della commissione e farsi rappresentare ed assistere;

13. considerando che occorre inoltre stabilire le modalità per la fissazione e il computo dei termini per la presentazione di osservazioni fissati dalla commissione;

14. considerando che il comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese esprime il proprio parere sulla base di un progetto provvisorio di decisione; che quindi deve essere sempre consultato a conclusione dell'istruzione del caso; che, tuttavia, questa consultazione non osta ad ulteriori accertamenti, ove necessario, da parte della commissione,

ha adottato il presente regolamento:

 

Sezione I
Notificazioni

 

Numero meccanografico: C0033646

stand. doc.: RC 1990 2367 0001 00 pag. 1

regolamento (CEE) n. 2367/90 della commissione del 25 luglio 1990 relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

Articolo 1
Soggetti autorizzati a presentare le notificazioni

1. le notificazioni sono presentate dai soggetti o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89.

2. Quando la notificazione e firmata dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese, essi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.

3. Le notificazioni congiunte devono essere presentate da un mandatario comune autorizzato a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono alla notificazione.

 

Articolo 2
Presentazione delle notificazioni

1. le notificazioni devono essere presentate nella forma prescritta dal formulario Co secondo il modello che figura nell'allegato I. in caso di notificazione congiunta va utilizzato un unico formulario.

2. le notificazioni devono essere presentate alla commissione in venti esemplari e la documentazione allegata in quindici esemplari, all'indirizzo indicato nel formulario Co.

3. i documenti allegati alla notificazione sono originali o copie dell'originale. in quest'ultimo caso le parti che presentano la notifica sono tenute a certificare che tali documenti sono completi e conformi agli originali.

4. le notificazioni devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della comunità. Tale lingua costituirà per le parti che procedono alla notificazione la lingua procedurale. I documenti devono essere presentati nella lingua originale. Se la lingua originale non e una delle lingue ufficiali delle comunità, deve allegarsi la traduzione nella lingua procedurale.

 

Articolo 3
C
ontenuto delle notificazioni

1. le notificazioni devono contenere le informazioni richieste nel formulario Co. le informazioni devono essere corrette e complete.

2. qualsiasi modifica essenziale dei fatti dichiarati nella notificazione che e nota o dovrebbe essere nota alle parti deve essere comunicata alla commissione spontaneamente e immediatamente.

3. la comunicazione di dati inesatti o fuorvianti e equiparata a una informazione incompleta.

 

Articolo 4
Efficacia delle notificazioni

1. fatto salvo il paragrafo 2, le notificazioni sono efficaci dal momento in cui sono ricevute dalla commissione.

2. fatto salvo il paragrafo 3, se le informazioni contenute nella notificazione sono incomplete sotto il profilo sostanziale, la commissione lo comunica immediatamente per iscritto alle parti che hanno effettuato la notificazione o al rappresentante comune, impartendo loro un termine adeguato per il completamento di dette informazioni; in tal caso la notificazione ha efficacia dal momento in cui la commissione riceve i dati completi.

3. la commissione può dispensare dall'obbligo di fornire una specifica informazione richiesta dal formulario Co qualora la ritenga non necessaria per l'esame del caso.

4. La commissione conferma immediatamente per iscritto alle parti o al rappresentante comune l'avvenuto ricevimento della notificazione nonché della risposta alla comunicazione scritta della commissione di cui al paragrafo 2.

 

Articolo 5
C
onversione delle notificazioni

1. se la commissione constata che l'operazione notificata non costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89, essa lo comunica per iscritto alle parti interessate o al rappresentante comune. In questo caso la commissione, su richiesta delle parti che effettuano la notifica, secondo le circostanze e fatto salvo il successivo paragrafo 2, può considerare la notificazione come domanda ai sensi dell'articolo 2 o notificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17, come domanda ai sensi dell'articolo 12 o come notificazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1017/68, come domanda ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4056/86 o come domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.

2. nei casi di cui al paragrafo 1, seconda frase, la commissione può chiedere che le informazioni fornite nella notificazione vengano completate entro un termine adeguato, da essa fissato, se ciò risulta necessario per la valutazione dell'operazione alla luce dei regolamenti sopra citati. la domanda o la notificazione vengono considerate come conformi fin dalla data della prima stand. doc.: RC 1990 2367 0005 00 pag. 2 notifica alle disposizioni di detti regolamenti, sempreche le informazioni complementari pervengano alla commissione entro il termine prescritto.

 

Sezione II
T
ermini per l'avvio della procedura e per le decisioni

 

Articolo 6
I
nizio della decorrenza del termine

1. I termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 cominciano a decorrere dall'inizio del giorno successivo alla data della notificazione di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.

2. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.4064/89 comincia a decorrere dall'inizio del giorno successivo all'avvio della procedura.

3. Se il primo giorno del termine non e un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19, il termine comincia a decorrere dall'inizio del giorno lavorativo successivo.

 

Articolo 7
S
cadenza del termine

1. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 4064/89 scade allo spirare del giorno del mese successivo al mese in cui il termine inizia a decorrere, che porta lo stesso numero del giorno in cui il termine inizia a decorrere. se nel mese della scadenza manca tale giorno, il termine scade allo spirare dell'ultimo giorno del mese.

2. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 4064/89 scade allo spirare del giorno della sesta settimana successiva alla settimana in cui il termine inizia a decorrere, che porta la stessa denominazione del giorno di inizio della decorrenza del termine.

3. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 scade allo spirare del giorno del quarto mese successivo al mese in cui il termine inizia a decorrere, che porta lo stesso numero del giorno in cui il termine inizia a decorrere. se nel mese della scadenza manca tale giorno, il termine scade allo spirare dell'ultimo giorno del mese.

4. Se l'ultimo giorno del termine non e un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19, il termine scade allo spirare del giorno lavorativo successistand. doc.: RC 1990 2367 0007 00 pag. 2 successivo.

5. I precedenti paragrafi da 2 a 4 valgono subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 8.

 

Articolo 8
A
ggiunta di giorni festivi

se nei termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 sono compresi giorni festivi legali o altri giorni festivi della commissione quali menzionati all'articolo 19, i termini vanno prorogati di un numero equivalente di giorni.

 

Articolo 9
S
ospensione del termine

1. Il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 e sospeso quando la commissione deve prendere una decisione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5 o dell'articolo 13, paragrafo 3 di detto regolamento, in quanto

a) le informazioni richieste dalla commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 ad un'impresa partecipante alla concentrazione non sono fornite, o sono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla commissione stessa;

b) un'impresa che partecipa alla concentrazione rifiuta di sottoporsi ad un accertamento ritenuto necessario dalla commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 oppure rifiuta nel corso dell'accertamento stesso di prestare la sua collaborazione in conformità di tale disposizione;

c) le parti che hanno effettuato la notificazione hanno omesso di comunicare alla commissione cambiamenti essenziali dei fatti dichiarati nella notificazione.

2. il decorso del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del stand. doc.: RC 1990 2367 0009 00 pag. 2 regolamento (CEE) n. 4064/89 è sospeso:

a) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), durante il periodo intercorrente fra la scadenza del termine stabilito nella richiesta di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione;

b) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), durante il periodo intercorrente fra il fallito tentativo di procedere ad un accertamento e la conclusione degli accertamenti ordinati mediante decisione;

c) nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), durante il periodo intercorrente tra il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste mediante decisione o la fine degli accertamenti ordinati con decisione.

3. il decorso del termine e sospeso dal giorno successivo a quello in cui si e verificato il fatto che causa la sospensione e termina allo spirare del giorno in cui e venuta meno la causa della sospensione. se non si tratta di un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19, la sospensione del termine finisce allo spirare del giorno lavorativo successivo.

 

Articolo 10
R
ispetto del termine

i termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 sono rispettati se la commissione ha preso la decisione di cui trattasi prima della scadenza del termine. In tal caso il testo integrale della decisione deve essere comunicato senza indugio alle imprese interessate.

 

Sezione III
A
udizione degli interessati e dei terzi

 

Articolo 11
D
ecisioni di sospensione dell'operazione di concentrazione

1. se la commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89 o una decisione sfavorevole agli interessati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 di detto regolamento, essa comunica per iscritto agli interessati, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del medesimo regolamento, le sue obiezioni e impartisce loro un termine entro il quale manifestare il loro punto di vista.

2. se la commissione ha adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo 1, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89, senza aver dato agli interessati l'occasione di far conoscere preliminarmente il loro punto di vista, essa comunica loro senza indugio e comunque prima della scadenza del termine della sospensione in corso il testo della decisione provvisoria e impartisce loro un termine entro il quale manifestare il loro punto di vista. Dopo che gli interessati hanno formulato le loro osservazioni la commissione adotta una decisione definitiva, con la quale revoca, modifica o conferma la decisione provvisoria. se gli interessati non hanno manifestato il stand. doc.: RC 1990 2367 0011 00 pag. 2 loro punto di vista entro il termine loro impartito, alla scadenza del medesimo la decisione provvisoria della commissione diventa definitiva.

3. gli interessati manifestano il proprio punto di vista entro il termine loro impartito per iscritto o oralmente. essi possono confermare per iscritto le loro dichiarazioni orali.

 

Articolo 12
D
ecisioni di merito

1. Quando la commissione intende prendere una decisione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, dell'articolo 14 o dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4064/89, prima di sentire il comitato consultivo in materia di concentrazioni procede all'audizione degli interessati a norma dell'articolo 18 dello stesso regolamento.

2. La commissione comunica agli interessati le sue obiezioni per iscritto. La comunicazione e indirizzata alla parte che ha proceduto alla notificazione o al rappresentante comune. nel comunicare le sue obiezioni la commissione impartisce agli interessati un termine per manifestare il loro punto di vista.

3. Dopo la comunicazione delle obiezioni, la commissione a richiesta degli interessati da loro la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo ai fini di preparare la propria difesa. sono esclusi dalla consultazione del fascicolo I documenti che contengono segreti relativi agli affari di altre parti interessate o di terzi, che contengono altre informazioni riservate, comstand. doc.: RC 1990 2367 0012 00 pag. 2 comprese delicate informazioni commerciali la cui divulgazione avrebbe rilevanti effetti nocivi per il soggetto che le ha fornite, o documenti interni delle autorità.

4. Gli interessati formulano per iscritto, entro il termine impartito, le loro osservazioni sulle obiezioni della commissione. Essi vi possono esporre tutti gli argomenti rilevanti per il caso. Essi possono altresì allegare tutti i documenti utili per fornire la prova dei fatti esposti, nonché domandare alla commissione di sentire persone in grado di confermare i fatti esposti.

 

Articolo 13
A
udizioni

1. La commissione da la possibilità di sviluppare oralmente le proprie osservazioni a coloro che l'abbiano chiesto per iscritto e che dimostrino di avervi sufficiente interesse ovvero quando intende infliggere loro un'ammenda o una penalità di mora. essa può dare agli interessati l'occasione di manifestare oralmente il loro punto di vista anche in altri casi.

2. La commissione convoca le persone che devono essere sentite per la data da essa fissata.

3. la commissione trasmette immediatamente una copia della convocazione alle autorità competenti degli stati membri, che possono incaricare un funzionario di partecipare all'audizione.

 

Articolo 14
Svolgimento delle audizioni

1. procedono all'audizione le persone che ne hanno ricevuto all'uopo mandato dalla commissione.

2. chi è convocato compare personalmente oppure nella persona del proprio rappresentante legale o statutario. le imprese e associazioni di imprese possono essere rappresentate anche da un procuratore scelto fra il loro persona stand. doc.: RC 1990 2367 0013 00 pag. 2 personale in servizio permanente.

3. le persone sentite dalla commissione possono essere assistite da avvocati o professori che, a norma dell'articolo 17 del protocollo sullo statuto della corte di giustizia delle comunità europee, sono ammessi al patrocinio davanti alla corte, o da qualsiasi altra persona qualificata.

4. l'audizione non e pubblica. le persone sono sentite separatamente o in presenza di altre persone convocate. in quest'ultimo caso si deve tener conto del legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

5. le dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono registrate.

 

Articolo 15
A
udizione di terzi

1. se ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase del regolamento (CEE) n. 4064/89, chiedono per iscritto di essere sentite altre persone fisiche o giuridiche che dimostrino un sufficiente interesse, in particolare membri di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime, la commissione li informa per iscritto della natura e dell'oggetto della procedura e impartisce loro un termine per manifestare il proprio punto di vista.

2. i terzi di cui al paragrafo 1 manifestano il proprio punto di vista entro il termine impartito, per iscritto o oralmente. essi possono confermare le loro dichiarazioni orali per iscritto.

3. la commissione può dare altresì la possibilità a chiunque di manifestare oralmente il proprio punto di vista.

 

Sezione IV
Disposizioni varie

 

Articolo 16
T
rasmissione di documenti

1. la trasmissione di documenti e convocazioni da parte della commissione ai destinatari può essere effettuata in uno dei seguenti modi:

a) consegna a mano contro ricevuta,

b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento,

d) telex.

2. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche alla trasmissione di documenti da parte degli interessati o di terzi alla commissione.

3. in caso di trasmissione per telex o per telefax i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati.

Articolo 17
F
issazione di termini

1. nel fissare i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 2, articolo 11, paragrafi 1 e 2, articolo 12, paragrafo 2 e articolo 15, paragrafo 1, la commissione tiene conto del tempo necessario per presentare le dichiarazioni e dell'urgenza del caso. inoltre tiene conto dei giorni festivi legali nel paese dove e ricevuta la comunicazione della commissione.

2. non si computa nei termini il giorno in cui la comunicazione della commissione e stata ricevuta dal destinatario.

 

Articolo 18
R
icevimento di documenti da parte della commissione

1. fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, le notificazioni devono pervenire alla commissione all'indirizzo indicato nel formulario Co o devono essere state spedite per lettera raccomandata prima della scadenza del termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89. le informazioni supplementari richieste per completare le notificazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 o che le integrano ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 devono pervenire alla commissione all'indirizzo sopra indicato o devono essere state spedite per lettera raccomandata prima della scadenza del termine stabilito nel singolo caso. le osservazioni scritte relative a comunicazioni della commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 12, paragrafo 2 e dell'articolo 15, paragrafo 1 devono pervenire alla commissione all'indirizzo sopra indicato prima della scadenza del termine fissato nel singolo caso.

2. se il giorno di scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e il giorno entro il quale devono pervenire i documenti e non e un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19, il termine scade allo spirare del successivo giorno stand. doc.: RC 1990 2367 0018 00 pag. 2 lavorativo definito come tale.

3. se il giorno di scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e il giorno entro il quale devono essere spediti i documenti e esso non e un sabato, una domenica o un giorno festivo legale nel paese di spedizione, il termine scade allo spirare del successivo giorno lavorativo in detto paese. articolo 19 definizione di giorni lavorativi della commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3 e dell'articolo 18, paragrafo 2 per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica, giorno festivo legale elencato nell'allegato II o altro giorno festivo stabilito dalla commissione prima dell'inizio dell'anno e pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee.

 

Articolo 20
E
ntrata in vigore il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1990.

il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

 

fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1990.

per la commissione
Leon Brittan vicepresidente

(1) G.U. n. l 395 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(2) G.U. n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

(3) G.U. n. l 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.

(4) G.U. n. l 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

(5) G.U. n. l 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

(6) G.U. n. l 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.