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la Commissione
delle comunità europee,
visto il trattato
che istituisce la comunità economica europea, visto il regolamento (CEE)
n. 4064/89 del consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo
delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare l'articolo
23, visto il regolamento n. 17 del consiglio, del 6 febbraio 1962, primo
regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (2), modificato
da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare
l'articolo 24, visto il regolamento (CEE) n. 1017/68 del consiglio, del
19 luglio 1968, relativo all'applicazione di regole di concorrenza ai
settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (3),
modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
in particolare l'articolo 29, visto il regolamento (CEE) n. 4056/86 del
consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione
degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (4), in particolare
l'articolo 26, visto il regolamento (CEE) n. 3975/87 del consiglio, del
14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole
di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (5), in particolare l'articolo
19, previa consultazione del comitato consultivo in materia di concentrazioni,
nonché dei comitati consultivi in materia di intese e posizioni dominanti
nel settore dei trasporti, dei trasporti marittimi e dei trasporti aerei,
1. considerando
che l'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4064/89 autorizza la commissione
ad emanare disposizioni di attuazione riguardanti la forma, il contenuto
e le altre modalità delle notificazioni presentate a norma dell'articolo
4, i termini fissati a norma dell'articolo 10, nonché le audizioni tenute
a norma dell'articolo 18;
2. considerando
che il regolamento (CEE) n. 4064/89 si fonda sul principio che le operazioni
di concentrazione devono essere notificate prima della loro realizzazione;
che, da un lato, la notifica ha rilevanti conseguenze giuridiche favorevoli
per le parti mentre, dall'altro, il mancato rispetto dell'obbligo di notificazione
costituisce un atto passibile di ammenda e può comportare per gli interessati
altre conseguenze giuridiche pregiudizievoli sul piano del diritto civile;
che per ragioni di certezza del diritto e quindi opportuno definire con
precisione l'oggetto e il contenuto delle informazioni da fornire all'atto
della notificazione;
3. considerando
che spetta agli interessati informare la commissione in modo completo
e veritiero dei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla
concentrazione notificata;
4. considerando
che, per semplificare e per accelerare l'esame delle notificazioni e opportuno
prescrivere l'utilizzazione di un formulario;
5. considerando
che dalla notificazione decorrono i termini legali di inizio della procedura
e di adozione delle decisioni e che e quindi necessario stabilire le condizioni
e la data della sua efficacia;
6. considerando
che, a fini di certezza del diritto, occorre stabilire le modalità di
computo dei termini fissati nel regolamento (CEE) n. 4064/89; che occorre
in particolare definire la decorrenza e la scadenza dei termini stessi,
nonché le circostanze che ne provocano la sospensione; che le disposizioni
in materia devono essere per quanto possibile basate sui principi del
regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 del consiglio, del 3 giugno 1971,
che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai
termini (6); che tuttavia, a causa dell'eccezionale brevità dei termini
di cui trattasi, sono necessari taluni adattamenti;
7. considerando
che le disposizioni riguardanti la procedura della commissione devono
essere formulate in modo da garantire pienamente il diritto degli interessati
di essere sentiti e il diritto alla difesa;
8. considerando
che la commissione, a richiesta degli interessati, dara loro la possibilità,
prima della notificazione, di discutere a titolo informale e con la massima
riservatezza la concentrazione che intendono realizzare; che inoltre,
dopo la notificazione, essa manterrà stretti contatti con gli interessati,
ove necessario, per analizzare congiuntamente e, se possibile, risolvere
di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione
del primo esame del caso;
9. considerando
che, in ossequio al principio del diritto degli interessati ad essere
sentiti, questi ultimi devono avere la possibilità di manifestare il proprio
punto di vista su tutte le obiezioni di cui la commissione propone di
tener conto nelle sue decisioni;
10. considerando
che occorre concedere anche ai terzi che vi abbiano un sufficiente interesse
la possibilità di manifestare il loro punto di vista, qualora ne presentino
domanda scritta;
11. considerando
che tutti coloro che hanno diritto ad essere sentiti devono, nel proprio
interesse e nell'interesse di una buona amministrazione, presentare le
proprie osservazioni per iscritto, fatto salvo il loro diritto di chiedere
eventualmente di integrare la procedura scritta con un'audizione orale;
che nei casi urgenti la commissione deve tuttavia poter procedere immediatamente
all'audizione orale degli interessati o dei terzi; che in tale caso le
persone da sentire debbono avere il diritto di confermare le loro dichiarazioni
orali per iscritto;
12. considerando
che occorre precisare i diritti di coloro che saranno sentiti e le condizioni
in base alle quali possono prendere conoscenza del fascicolo della commissione
e farsi rappresentare ed assistere;
13. considerando
che occorre inoltre stabilire le modalità per la fissazione e il computo
dei termini per la presentazione di osservazioni fissati dalla commissione;
14. considerando
che il comitato consultivo in materia di concentrazioni di imprese esprime
il proprio parere sulla base di un progetto provvisorio di decisione;
che quindi deve essere sempre consultato a conclusione dell'istruzione
del caso; che, tuttavia, questa consultazione non osta ad ulteriori accertamenti,
ove necessario, da parte della commissione,
ha adottato il
presente regolamento:
Sezione I
Notificazioni
Numero meccanografico:
C0033646
stand. doc.: RC 1990
2367 0001 00 pag. 1
regolamento (CEE)
n. 2367/90 della commissione del 25 luglio 1990 relativo alle notificazioni,
ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del
consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra
imprese
Articolo
1
Soggetti
autorizzati a presentare le notificazioni
1. le notificazioni
sono presentate dai soggetti o imprese di cui all'articolo 4, paragrafo
2 del regolamento (CEE) n. 4064/89.
2. Quando la
notificazione e firmata dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese,
essi devono provare per iscritto di disporre dei poteri di rappresentanza.
3. Le notificazioni
congiunte devono essere presentate da un mandatario comune autorizzato
a trasmettere o ricevere documenti per conto di tutte le parti che procedono
alla notificazione.
Articolo
2
Presentazione
delle notificazioni
1. le notificazioni
devono essere presentate nella forma prescritta dal formulario Co secondo
il modello che figura nell'allegato I. in caso di notificazione congiunta
va utilizzato un unico formulario.
2. le notificazioni
devono essere presentate alla commissione in venti esemplari e la documentazione
allegata in quindici esemplari, all'indirizzo indicato nel formulario
Co.
3. i documenti
allegati alla notificazione sono originali o copie dell'originale. in
quest'ultimo caso le parti che presentano la notifica sono tenute a certificare
che tali documenti sono completi e conformi agli originali.
4. le notificazioni
devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della comunità. Tale
lingua costituirà per le parti che procedono alla notificazione la lingua
procedurale. I documenti devono essere presentati nella lingua originale.
Se la lingua originale non e una delle lingue ufficiali delle comunità,
deve allegarsi la traduzione nella lingua procedurale.
Articolo
3
Contenuto
delle notificazioni
1. le notificazioni
devono contenere le informazioni richieste nel formulario Co. le informazioni
devono essere corrette e complete.
2. qualsiasi
modifica essenziale dei fatti dichiarati nella notificazione che e nota
o dovrebbe essere nota alle parti deve essere comunicata alla commissione
spontaneamente e immediatamente.
3. la comunicazione
di dati inesatti o fuorvianti e equiparata a una informazione incompleta.
Articolo
4
Efficacia
delle notificazioni
1. fatto salvo
il paragrafo 2, le notificazioni sono efficaci dal momento in cui sono
ricevute dalla commissione.
2. fatto salvo
il paragrafo 3, se le informazioni contenute nella notificazione sono
incomplete sotto il profilo sostanziale, la commissione lo comunica immediatamente
per iscritto alle parti che hanno effettuato la notificazione o al rappresentante
comune, impartendo loro un termine adeguato per il completamento di dette
informazioni; in tal caso la notificazione ha efficacia dal momento in
cui la commissione riceve i dati completi.
3. la commissione
può dispensare dall'obbligo di fornire una specifica informazione richiesta
dal formulario Co qualora la ritenga non necessaria per l'esame del caso.
4. La commissione
conferma immediatamente per iscritto alle parti o al rappresentante comune
l'avvenuto ricevimento della notificazione nonché della risposta alla
comunicazione scritta della commissione di cui al paragrafo 2.
Articolo
5
Conversione
delle notificazioni
1. se la commissione
constata che l'operazione notificata non costituisce una concentrazione
ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89, essa lo comunica
per iscritto alle parti interessate o al rappresentante comune. In questo
caso la commissione, su richiesta delle parti che effettuano la notifica,
secondo le circostanze e fatto salvo il successivo paragrafo 2, può considerare
la notificazione come domanda ai sensi dell'articolo 2 o notificazione
ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 17, come domanda ai sensi
dell'articolo 12 o come notificazione ai sensi dell'articolo 14 del regolamento
(CEE) n. 1017/68, come domanda ai sensi dell'articolo 12 del regolamento
(CEE) n. 4056/86 o come domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2
o dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87.
2. nei casi
di cui al paragrafo 1, seconda frase, la commissione può chiedere che
le informazioni fornite nella notificazione vengano completate entro un
termine adeguato, da essa fissato, se ciò risulta necessario per la valutazione
dell'operazione alla luce dei regolamenti sopra citati. la domanda o la
notificazione vengono considerate come conformi fin dalla data della prima
stand. doc.: RC 1990 2367 0005 00 pag. 2 notifica alle disposizioni di
detti regolamenti, sempreche le informazioni complementari pervengano
alla commissione entro il termine prescritto.
Sezione II
Termini
per l'avvio della procedura e per le decisioni
Articolo
6
Inizio
della decorrenza del termine
1. I termini
di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 cominciano
a decorrere dall'inizio del giorno successivo alla data della notificazione
di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del presente regolamento.
2. Il termine
di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.4064/89 comincia
a decorrere dall'inizio del giorno successivo all'avvio della procedura.
3. Se il primo
giorno del termine non e un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19,
il termine comincia a decorrere dall'inizio del giorno lavorativo successivo.
Articolo
7
Scadenza
del termine
1. Il termine
di cui all'articolo 10, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE)
n. 4064/89 scade allo spirare del giorno del mese successivo al mese in
cui il termine inizia a decorrere, che porta lo stesso numero del giorno
in cui il termine inizia a decorrere. se nel mese della scadenza manca
tale giorno, il termine scade allo spirare dell'ultimo giorno del mese.
2. Il termine
di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE)
n. 4064/89 scade allo spirare del giorno della sesta settimana successiva
alla settimana in cui il termine inizia a decorrere, che porta la stessa
denominazione del giorno di inizio della decorrenza del termine.
3. Il termine
di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 scade
allo spirare del giorno del quarto mese successivo al mese in cui il termine
inizia a decorrere, che porta lo stesso numero del giorno in cui il termine
inizia a decorrere. se nel mese della scadenza manca tale giorno, il termine
scade allo spirare dell'ultimo giorno del mese.
4. Se l'ultimo
giorno del termine non e un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19,
il termine scade allo spirare del giorno lavorativo successistand. doc.:
RC 1990 2367 0007 00 pag. 2 successivo.
5. I precedenti
paragrafi da 2 a 4 valgono subordinatamente alle disposizioni dell'articolo
8.
Articolo
8
Aggiunta
di giorni festivi
se nei termini di
cui all'articolo 10, paragrafo 1 e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n.
4064/89 sono compresi giorni festivi legali o altri giorni festivi della
commissione quali menzionati all'articolo 19, i termini vanno prorogati
di un numero equivalente di giorni.
Articolo
9
Sospensione
del termine
1. Il termine
di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 e
sospeso quando la commissione deve prendere una decisione ai sensi dell'articolo
11, paragrafo 5 o dell'articolo 13, paragrafo 3 di detto regolamento,
in quanto
a) le informazioni
richieste dalla commissione in forza dell'articolo 11, paragrafo 2
del regolamento (CEE) n. 4064/89 ad un'impresa partecipante alla concentrazione
non sono fornite, o sono fornite in modo incompleto entro il termine
fissato dalla commissione stessa;
b) un'impresa
che partecipa alla concentrazione rifiuta di sottoporsi ad un accertamento
ritenuto necessario dalla commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo
1 del regolamento (CEE) n. 4064/89 oppure rifiuta nel corso dell'accertamento
stesso di prestare la sua collaborazione in conformità di tale disposizione;
c) le parti che
hanno effettuato la notificazione hanno omesso di comunicare alla
commissione cambiamenti essenziali dei fatti dichiarati nella notificazione.
2. il decorso
del termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del stand. doc.: RC 1990
2367 0009 00 pag. 2 regolamento (CEE) n. 4064/89 è sospeso:
a) nei casi di
cui al paragrafo 1, lettera a), durante il periodo intercorrente fra
la scadenza del termine stabilito nella richiesta di informazioni
e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni
chieste mediante decisione;
b) nei casi di
cui al paragrafo 1, lettera b), durante il periodo intercorrente fra
il fallito tentativo di procedere ad un accertamento e la conclusione
degli accertamenti ordinati mediante decisione;
c) nei casi di
cui al paragrafo 1, lettera c), durante il periodo intercorrente tra
il verificarsi del cambiamento dei fatti di cui trattasi e il ricevimento,
in forma completa ed esatta, delle informazioni richieste mediante
decisione o la fine degli accertamenti ordinati con decisione.
3. il decorso
del termine e sospeso dal giorno successivo a quello in cui si e verificato
il fatto che causa la sospensione e termina allo spirare del giorno in
cui e venuta meno la causa della sospensione. se non si tratta di un giorno
lavorativo ai sensi dell'articolo 19, la sospensione del termine finisce
allo spirare del giorno lavorativo successivo.
Articolo
10
Rispetto
del termine
i termini di cui all'articolo
10, paragrafo 1 e paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4064/89 sono rispettati
se la commissione ha preso la decisione di cui trattasi prima della scadenza
del termine. In tal caso il testo integrale della decisione deve essere
comunicato senza indugio alle imprese interessate.
Sezione III
Audizione
degli interessati e dei terzi
Articolo
11
Decisioni
di sospensione dell'operazione di concentrazione
1. se la commissione
intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n. 4064/89 o una decisione sfavorevole agli interessati
ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 di detto regolamento, essa comunica
per iscritto agli interessati, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del
medesimo regolamento, le sue obiezioni e impartisce loro un termine entro
il quale manifestare il loro punto di vista.
2. se la commissione
ha adottato in via provvisoria una delle decisioni di cui al paragrafo
1, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4064/89,
senza aver dato agli interessati l'occasione di far conoscere preliminarmente
il loro punto di vista, essa comunica loro senza indugio e comunque prima
della scadenza del termine della sospensione in corso il testo della decisione
provvisoria e impartisce loro un termine entro il quale manifestare il
loro punto di vista. Dopo che gli interessati hanno formulato le loro
osservazioni la commissione adotta una decisione definitiva, con la quale
revoca, modifica o conferma la decisione provvisoria. se gli interessati
non hanno manifestato il stand. doc.: RC 1990 2367 0011 00 pag. 2 loro
punto di vista entro il termine loro impartito, alla scadenza del medesimo
la decisione provvisoria della commissione diventa definitiva.
3. gli interessati
manifestano il proprio punto di vista entro il termine loro impartito
per iscritto o oralmente. essi possono confermare per iscritto le loro
dichiarazioni orali.
Articolo
12
Decisioni
di merito
1. Quando la
commissione intende prendere una decisione in conformità dell'articolo
8, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 5, dell'articolo
14 o dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4064/89, prima di sentire
il comitato consultivo in materia di concentrazioni procede all'audizione
degli interessati a norma dell'articolo 18 dello stesso regolamento.
2. La commissione
comunica agli interessati le sue obiezioni per iscritto. La comunicazione
e indirizzata alla parte che ha proceduto alla notificazione o al rappresentante
comune. nel comunicare le sue obiezioni la commissione impartisce agli
interessati un termine per manifestare il loro punto di vista.
3. Dopo la
comunicazione delle obiezioni, la commissione a richiesta degli interessati
da loro la possibilità di prendere conoscenza del fascicolo ai fini di
preparare la propria difesa. sono esclusi dalla consultazione del fascicolo
I documenti che contengono segreti relativi agli affari di altre parti
interessate o di terzi, che contengono altre informazioni riservate, comstand.
doc.: RC 1990 2367 0012 00 pag. 2 comprese delicate informazioni commerciali
la cui divulgazione avrebbe rilevanti effetti nocivi per il soggetto che
le ha fornite, o documenti interni delle autorità.
4. Gli interessati
formulano per iscritto, entro il termine impartito, le loro osservazioni
sulle obiezioni della commissione. Essi vi possono esporre tutti gli argomenti
rilevanti per il caso. Essi possono altresì allegare tutti i documenti
utili per fornire la prova dei fatti esposti, nonché domandare alla commissione
di sentire persone in grado di confermare i fatti esposti.
Articolo
13
Audizioni
1. La commissione
da la possibilità di sviluppare oralmente le proprie osservazioni a coloro
che l'abbiano chiesto per iscritto e che dimostrino di avervi sufficiente
interesse ovvero quando intende infliggere loro un'ammenda o una penalità
di mora. essa può dare agli interessati l'occasione di manifestare oralmente
il loro punto di vista anche in altri casi.
2. La commissione
convoca le persone che devono essere sentite per la data da essa fissata.
3. la commissione
trasmette immediatamente una copia della convocazione alle autorità competenti
degli stati membri, che possono incaricare un funzionario di partecipare
all'audizione.
Articolo
14
Svolgimento delle audizioni
1. procedono
all'audizione le persone che ne hanno ricevuto all'uopo mandato dalla
commissione.
2. chi è
convocato compare personalmente oppure nella persona del proprio rappresentante
legale o statutario. le imprese e associazioni di imprese possono essere
rappresentate anche da un procuratore scelto fra il loro persona stand.
doc.: RC 1990 2367 0013 00 pag. 2 personale in servizio permanente.
3. le persone
sentite dalla commissione possono essere assistite da avvocati o professori
che, a norma dell'articolo 17 del protocollo sullo statuto della corte
di giustizia delle comunità europee, sono ammessi al patrocinio davanti
alla corte, o da qualsiasi altra persona qualificata.
4. l'audizione
non e pubblica. le persone sono sentite separatamente o in presenza di
altre persone convocate. in quest'ultimo caso si deve tener conto del
legittimo interesse delle imprese a che non vengano divulgati i segreti
relativi ai loro affari.
5. le dichiarazioni
rilasciate da ciascuna delle persone sentite sono registrate.
Articolo
15
Audizione
di terzi
1. se ai sensi
dell'articolo 18, paragrafo 4, seconda frase del regolamento (CEE) n.
4064/89, chiedono per iscritto di essere sentite altre persone fisiche
o giuridiche che dimostrino un sufficiente interesse, in particolare membri
di organi di amministrazione o di direzione delle imprese interessate
o rappresentanti riconosciuti dei lavoratori delle medesime, la commissione
li informa per iscritto della natura e dell'oggetto della procedura e
impartisce loro un termine per manifestare il proprio punto di vista.
2. i terzi
di cui al paragrafo 1 manifestano il proprio punto di vista entro il termine
impartito, per iscritto o oralmente. essi possono confermare le loro dichiarazioni
orali per iscritto.
3. la commissione
può dare altresì la possibilità a chiunque di manifestare oralmente il
proprio punto di vista.
Sezione IV
Disposizioni
varie
Articolo 16
Trasmissione
di documenti
1. la trasmissione
di documenti e convocazioni da parte della commissione ai destinatari
può essere effettuata in uno dei seguenti modi:
a) consegna a
mano contro ricevuta,
b) lettera raccomandata
con avviso di ricevimento,
c) telefax con
domanda di conferma scritta del suo ricevimento,
d) telex.
2. Fatto salvo
l'articolo 18, paragrafo 1, le disposizioni di cui al paragrafo 1 del
presente articolo si applicano anche alla trasmissione di documenti da
parte degli interessati o di terzi alla commissione.
3. in caso
di trasmissione per telex o per telefax i documenti si considerano pervenuti
al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati.
Articolo
17
Fissazione
di termini
1. nel fissare
i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, articolo 5, paragrafo 2,
articolo 11, paragrafi 1 e 2, articolo 12, paragrafo 2 e articolo 15,
paragrafo 1, la commissione tiene conto del tempo necessario per presentare
le dichiarazioni e dell'urgenza del caso. inoltre tiene conto dei giorni
festivi legali nel paese dove e ricevuta la comunicazione della commissione.
2. non si computa
nei termini il giorno in cui la comunicazione della commissione e stata
ricevuta dal destinatario.
Articolo
18
Ricevimento
di documenti da parte della commissione
1. fatto salvo
l'articolo 4, paragrafo 1, le notificazioni devono pervenire alla commissione
all'indirizzo indicato nel formulario Co o devono essere state spedite
per lettera raccomandata prima della scadenza del termine di cui all'articolo
4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4064/89. le informazioni supplementari
richieste per completare le notificazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo
2 o che le integrano ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 devono pervenire
alla commissione all'indirizzo sopra indicato o devono essere state spedite
per lettera raccomandata prima della scadenza del termine stabilito nel
singolo caso. le osservazioni scritte relative a comunicazioni della commissione
ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 12, paragrafo
2 e dell'articolo 15, paragrafo 1 devono pervenire alla commissione all'indirizzo
sopra indicato prima della scadenza del termine fissato nel singolo caso.
2. se il giorno
di scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e il giorno entro il quale
devono pervenire i documenti e non e un giorno lavorativo ai sensi dell'articolo
19, il termine scade allo spirare del successivo giorno stand. doc.: RC
1990 2367 0018 00 pag. 2 lavorativo definito come tale.
3. se il giorno
di scadenza del termine di cui al paragrafo 1 e il giorno entro il quale
devono essere spediti i documenti e esso non e un sabato, una domenica
o un giorno festivo legale nel paese di spedizione, il termine scade allo
spirare del successivo giorno lavorativo in detto paese. articolo 19 definizione
di giorni lavorativi della commissione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
3, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 9, paragrafo 3 e dell'articolo
18, paragrafo 2 per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno diverso
da sabato, domenica, giorno festivo legale elencato nell'allegato II o
altro giorno festivo stabilito dalla commissione prima dell'inizio dell'anno
e pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee.
Articolo
20
Entrata
in vigore il presente regolamento entra in vigore il 21 settembre 1990.
il presente regolamento
e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli stati membri.
fatto a Bruxelles,
il 25 luglio 1990.
per la commissione
Leon Brittan
vicepresidente
(1) G.U. n. l 395
del 30. 12. 1989, pag. 1.
(2) G.U. n. 13 del
21. 2. 1962, pag. 204/62.
(3) G.U. n. l 175
del 23. 7. 1968, pag. 1.
(4) G.U. n. l 378
del 31. 12. 1986, pag. 4.
(5) G.U. n. l 374
del 31. 12. 1987, pag. 1.
(6) G.U. n. l 124
dell'8. 6. 1971, pag. 1.
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