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Regolamento (CEE) n. 4064/89

relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese

  Rettifica

Articolo 1 - Campo d'applicazione
Articolo 2 - Valutazione delle operazioni di concentrazione
Articolo 3 - Definizione della concentrazione
Articolo 4 - Notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione
Articolo 5 - Calcolo del fatturato
Articolo 6 - Esame della notificazione e avvio della procedura
Articolo 7 - Sospensione dell'operazione di concentrazione
Articolo 8 - Poteri di decisione della commissione
Articolo 9 - Rinvio alle autorità competenti degli stati membri
Articolo 10 - Termini per l'avvio della procedura e per le decisioni
Articolo 11 - Richiesta di informazioni

Articolo 1 - Campo d'applicazione
Articolo 2 - Valutazione delle operazioni di concentrazione
Articolo 3 - Definizione della concentrazione
Articolo 4 - Notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione
Articolo 5 - Calcolo del fatturato
Articolo 6 - Esame della notificazione e avvio della procedura
Articolo 7 - Sospensione dell'operazione di concentrazione
Articolo 8 - Poteri di decisione della commissione
Articolo 9 - Rinvio alle autorità competenti degli stati membri
Articolo 10 - Termini per l'avvio della procedura e per le decisioni
Articolo 11 - Richiesta di informazioni

 

 

Il consiglio delle comunità europee,
visto il trattato che istituisce la comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 235,

vista la proposta della commissione (1),

visto il parere del parlamento europeo (2),

visto il parere del comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, per la realizzazione delle finalità del trattato che istituisce la comunità economica europea, l'articolo 3, lettera f) assegna come obiettivo alla comunità il compito di creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune;

(2) considerando che tale obiettivo risulta essenziale nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto per il 1992 e del suo ulteriore approfondimento;

(3) considerando che la soppressione delle frontiere interne porta e porterà ad una serie di notevoli ristrutturazioni delle imprese nella comunità, specie sotto forma di operazioni di concentrazione;

(4) considerando che un'evoluzione di questo tipo deve essere valutata positivamente in quanto corrisponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e può aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella comunità;

(5) considerando, tuttavia, che e necessario garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza; che il diritto comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle operazioni di concentrazione che possono ostacolare in modo rilevante la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte essenziale;

(6) considerando che gli articoli 85 e 86, pur potendo essere applicati secondo la giurisprudenza della corte di giustizia a talune concentrazioni, non sono tuttavia sufficienti a coprire tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato;

(7) considerando quindi che occorre creare uno strumento giuridico nuovo sotto forma di regolamento che consenta un controllo effettivo di tutte le operazioni di concentrazione in funzione della loro incidenza sulla struttura di concorrenza nella comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni;

(8) considerando che questo regolamento deve pertanto essere basato non soltanto sull'articolo 87, ma principalmente sull'articolo 235 del trattato, ai sensi del quale la comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato;

(9) considerando che le disposizioni da adottare nel presente regolamento devono applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno stato membro;

(10) considerando che occorre pertanto definire il campo d'applicazione del presente regolamento in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le operazioni di concentrazione che rivestono dimensione comunitaria; che, al termine di una fase iniziale di applicazione di questo regolamento, occorre rivedere tali soglie alla luce dell'esperienza acquisita;

(11) considerando che ci si trova di fronte ad una operazione di concentrazione di dimensione comunitaria quando il fatturato complessivo delle imprese interessate supera, sia sul piano mondiale che nella comunità, determinati livelli e quando almeno due delle imprese interessate hanno il proprio campo esclusivo o essenziale di attività in uno stato membro diverso o quando, benché le imprese in questione operino principalmente in un unico e medesimo stato membro, almeno una di esse svolge attività di portata notevole in almeno un altro stato membro; che tale ipotesi ricorre altresì quando le concentrazioni sono attuate da imprese che non hanno nella comunità il loro campo principale di attività, ma vi svolgono attività sostanziali;

(12) considerando che, nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; che ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili;

(13) considerando che occorre stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessita di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune; che, ciò facendo, la commissione deve procedere alla valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della comunità di cui all'articolo 130 a del trattato;

(14) considerando che il presente regolamento deve sancire il principio secondo cui le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione, a causa della quale risulti ostacolata in modo rilevante una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune;

(15) considerando che le operazioni di concentrazione possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese partecipanti, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva; che, in particolare, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato, e ammessa tale presunzione qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25 % ne nel mercato comune ne in una sua parte sostanziale;

(16) considerando che la commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare una concorrenza effettiva;

(17) considerando che per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, nonché a sospenderne la realizzazione per un periodo limitato, pur rendendo possibile la proroga della sospensione o la sua deroga in caso di necessita; che, nell'interesse della sicurezza giuridica, la validità delle transazioni deve nondimeno essere tutelata se necessario;

(18) considerando che e opportuno prevedere i termini entro i quali la commissione e tenuta ad avviare una procedura nei confronti di una operazione di concentrazione notificata, nonché i termini entro i quali la commissione deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune di un'operazione di questo tipo;

(19) considerando che e opportuno sancire il diritto delle imprese partecipanti ad essere sentite dalla commissione una volta avviata la procedura; che occorre anche dare ai membri degli organi di direzione o di vigilanza e ai rappresentanti riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché ai terzi che dimostrano di avervi un interesse legittimo, l'occasione di essere ascoltati;

(20) considerando che e opportuno che la commissione agisca in stretto e costante collegamento con le autorità competenti degli stati membri raccogliendone le osservazioni e informazioni;

(21) considerando che, ai fini del presente regolamento e secondo la giurisprudenza della corte di giustizia, la commissione deve ottenere l'assistenza degli stati membri e disporre inoltre del potere di esigere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per la valutazione delle operazioni di concentrazione;

(22) considerando che l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve poter essere assicurata mediante ammende e penalità di mora; che al riguardo e opportuno attribuire alla corte di giustizia, in conformità dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito;

(23) considerando che il presupposto per definire la nozione di concentrazione e che riguarda unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duratura della struttura delle imprese partecipanti; che occorre quindi escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le operazioni il cui oggetto od effetto consiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese indipendenti, operazioni che debbono essere esaminate alla luce delle disposizioni appropriate degli altri regolamenti d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato; che questa distinzione va operata segnatamente in caso di creazione di imprese comuni;

(24) considerando che non esiste coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi del presente regolamento quando due o più imprese convengono di acquisire in comune il controllo di una o più imprese, a condizione che l'operazione abbia lo scopo e l'effetto di ripartire fra esse questa imprese o i loro patrimoni;

(25) considerando che l'applicazione del presente regolamento non e esclusa quando le imprese partecipanti accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione;

(26) considerando che e opportuno conferire alla commissione, lasciando impregiudicato il controllo della corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione del presente regolamento;

(27) considerando che gli stati membri non possono applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento; che occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo stato membro non potrebbero essere sufficientemente tutelati se non grazie al presente regolamento; che gli stati membri interessati devono intervenire rapidamente in tali circostanze; che il presente regolamento non può fissare una scadenza unica per l'adozione delle misure rese necessarie dalla diversità delle legislazioni nazionali;

(28) considerando anche che l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo 223 del trattato e non osta a che gli stati membri prendano misure appropriate per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli che sono presi in considerazione nel presente regolamento, dal momento che queste misure sono compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario;

(29) considerando che le operazioni di concentrazione che non sono previste dal presente regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli stati membri; che occorre tuttavia riservare alla commissione il potere di intervenire, su richiesta di uno stato membro interessato, nei casi in cui una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo rilevante nel territorio di questo stato membro;

(30) considerando che occorre prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei paesi terzi le operazioni di concentrazione alle quali partecipano le imprese della comunità e che occorre altresì prevedere la possibilità per la commissione di ricevere dal consiglio un mandato di negoziazione appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio per le imprese della comunità;

(31) considerando infine che il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate, ha adottato il presente regolamento:

 

Articolo 1
C
ampo d'applicazione

1. il presente regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria come definite al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 22.

2. ai fini dell'applicazione del presente regolamento, un'operazione di concentrazione e di dimensione comunitaria:

a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate e superiore a 5 miliardi di ECU,

b) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella comunità da almeno due delle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione e superiore a 250 milioni di ECU, salvo che ciascuno delle imprese che procedono all'operazione di concentrazione realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella comunità all'interno di un solo e medesimo stato membro.

3. le soglie definite al paragrafo 2 sono riesaminate, entro la fine del quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento, dal consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione.

 

Articolo 2
V
alutazione delle operazioni di concentrazione

1. le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la commissione tiene conto:

a) della necessita di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della comunità;

b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dall'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non ostacoli la concorrenza.

2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

 

Articolo 3
D
efinizione della concentrazione

1. Si ha un'operazione di concentrazione:

a) quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione, oppure

b) quando:

    • una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa o
    • di una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

2. le operazioni, compresa la creazione di un'impresa comune, che abbiano come oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese indipendenti non sono considerate come determinanti una concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma e non ha come oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale tra imprese fondatrici o tra queste ultime e l'impresa comune, va considerata come un'operazione di concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3. ai fini dell'applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza di diritti, contratti che conferiscono, da soli o congiuntamente e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

4. Il controllo e acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

5. non si ha operazione di concentrazione:

a) quando un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni, la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta, la commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società giustifichino l'impossibilita ragionevole di effettuare la vendita nei termini stabiliti;

b) quando il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

c) quando le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) sono realizzate da società di partecipazione finanziaria contemplate dall'articolo 5, paragrafo 3 della quarta direttiva 78/660/cee del consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di talune forme di società (4), modificata da ultimo dalla direttiva 84/569/cee (5), purché tuttavia i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati solo, in particolare, tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.

 

Articolo 4
N
otificazione preventiva delle operazioni di concentrazione

1. le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento devono essere notificate alla commissione entro una settimana dalla conclusione dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo. Il termine comincia a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati.

2. le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo congiunto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) devono essere notificate congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione di un controllo comune. negli altri casi la notificazione incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una a più imprese.

3. la commissione, quando constata che un'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando i nomi degli interessati, il tipo di operazione di concentrazione, nonché i rami d'attività interessati. la commissione tiene conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

 

Articolo 5
C
alcolo del fatturato

1. il fatturato totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione delle riduzioni sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato. il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Il fatturato realizzato, nella comunità o in uno stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella comunità o nello stato membro in questione.

2. in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisto di parti - indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica - di una o più imprese, e computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della transazione.

Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima transazione.

 

3. il fatturato è sostituito:

a) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dal decimo del totale dello stato patrimoniale. Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato nella comunità e sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti della comunità e l'importo totale di tali crediti. Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato all'interno di uno stato membro e sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti dello stato membro in questione e l'importo totale di tali crediti;

b) per le imprese di assicurazioni, dal valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e frase conclusiva, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella comunità e da persone residenti in uno stato membro.

4. il fatturato di cui all'articolo 1, paragrafo 2 risulta, salvo restando il paragrafo 2, dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti:

a) l'impresa interessata;

b) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente:

    • di oltre la meta del capitale o del capitale di esercizio, o
    • del potere di esercitare più della meta dei diritti di voto, o
    • del potere di designare più della meta dei membri del consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
    • del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

c) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);

d) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei diritti o poteri menzionati nella lettera b);

e) quelle imprese nelle quali varie imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b).

5. Se talune imprese partecipanti all'operazione di concentrazione dispongono congiuntamente di diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b) ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, occorre:

a) non tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere da b) a e);

b) tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza. questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate.

 

Articolo 6
Esame della notificazione e avvio della procedura

1. la commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le e pervenuta.

a) se essa conclude che l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante una decisione.

b) se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

c) se, invece, essa constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura.

2. la commissione informa immediatamente della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli stati membri.

 

Articolo 7
S
ospensione dell'operazione di concentrazione

1. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una concentrazione, quale e definita all'articolo 1, non potrà essere realizzata anteriormente alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive alla suddetta notifica.

2. Se la commissione, dopo un esame provvisorio della notifica, che va fatta entro il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, lo ritiene necessario allo scopo di garantire la piena efficacia di ogni eventuale decisione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, essa può di propria iniziativa decidere di prolungare la sospensione di un'operazione di concentrazione in parte o totalmente, fino all'adozione di una decisione definitiva, o di adottare altre misure transitorie a questo scopo.

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreche l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla commissione conformemente al paragrafo 4.

4. la commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 per evitare un pregiudizio grave ad una o più imprese partecipanti all'operazione di concentrazione o a una parte terza. la deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica o dopo la transazione.

5. la validità di ogni transazione realizzata non rispettando i paragrafi 1 e 2 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) o dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3 o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6.Tuttavia, il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle transazioni su titoli, compresi quelli convertibili in altri titoli, che si possono negoziare su un mercato che e regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, il cui funzionamento e regolare e che e direttamente o indirettamente accessibile al pubblico, salvo che gli acquirenti e i venditori sanno o dovrebbero sapere che la transazione e realizzata non rispettando i paragrafi 1 o 2.

 

Articolo 8
P
oteri di decisione della commissione

1. Ciascuna procedura avviata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) si conclude mediante una decisione conformemente ai paragrafi 2 a 5 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 9.

2. Se la commissione accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, dopo che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche, soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa, mediante decisione, dichiara l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. La decisione può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della commissione per modificare il progetto iniziale di concentrazione. La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

3. Se la commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4. Se l'operazione di concentrazione e già stata realizzata, la commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.

5. la commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 2:

  1. quando la decisione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese partecipanti, o siano state ottenute con frode, oppure
  2. qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui e corredata la decisione.

6. nei casi di cui al paragrafo 5, la commissione può prendere una decisione a norma del paragrafo 3 senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

 

Articolo 9
R
invio alle autorità competenti degli stati membri

1. la commissione può mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri stati membri, rinviare alle autorità competenti dello stato membro interessato un caso di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.

2. entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno stato membro può comunicare alla commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante le cui conseguenza sarebbero che verrebbe ostacolata in modo significato una concorrenza effettiva in un mercato all'interno del suddetto stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o meno di una parte sostanziale del mercato comune.

3. se la commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano:

a) provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, o

b) rinvia il caso alle autorità competenti dello stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto stato. Se, al contrario, la commissione ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo indirizzandola allo stato membro interessato.

4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio presa conformemente al paragrafo 3 interviene:

a) in generale entro il termine di sei settimane previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la commissione non ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o

b) entro il termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) senza intraprendere i passi per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione.

5. Se, entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, lettera b), la commissione, nonostante un richiamo da parte dello stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio prevista al paragrafo 3, ne ha intrapreso i passi preparatori di cui al paragrafo 4, lettera b), si ritiene che essa abbia deciso di rinviare il caso allo stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).

6. La pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello stato membro interessato interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della commissione.

7. Il mercato geografico di riferimento e costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. in questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi.

8. Per l'applicazione del presente articolo, lo stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.

9. Conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni stato membro può ricorrere innanzi alla corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza.

10. Il presente articolo e sottoposto a un riesame entro e non oltre il quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento.

 

Articolo 10
T
ermini per l'avvio della procedura e per le decisioni

1. Le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 debbono intervenire entro il termine massimo di un mese. tale termine si inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno successivo a quello della ricezione delle informazioni complete. Il suddetto termine e portato a sei settimane se la commissione viene investita di una richiesta da parte di uno stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Le decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 e relative ad operazioni di concentrazione notificate debbono intervenire non appena risultino eliminate le gravi perplessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e ciò a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, le decisioni prese a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, relative alle operazioni di concentrazione notificate, devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data dell'avvio della procedura.

4. il termine di cui al paragrafo 3 e eccezionalmente sospeso se la commissione, per circostanze delle quali e responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, e stata costretta a chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare una verifica mediante decisione in virtù dell'articolo 13.

5. se la corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della commissione in virtù del presente regolamento, i termini fissati nel presente regolamento si applicano nuovamente a decorrere della data in cui e stata emessa la sentenza.

6. se la commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, l'operazione di concentrazione e ritenuta essere dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

 

Articolo 11
R
ichiesta di informazioni

1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi, le autorità competenti degli stati membri, le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché presso le imprese e associazioni di imprese.

2. Quando la commissione rivolge una domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello stato membro nel cui territorio e domiciliata la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione d'imprese.

3. Nella sua domanda la commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) per il caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, se si tratta di imprese, ai proprietari od ai rappresentanti delle stesse e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5. se una persona, un'impresa o un'associazione di imprese non da le informazioni richieste nel termine stabilito dalla commissione oppure da informazioni incomplete, la commissione richiede tali informazioni mediante decisione. tale decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla corte di giustizia avverso la decisione stessa.

6. la commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente dello stato membro nel cui territorio e residente la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione di imprese.

 

 

Rettifica del regolamento ( CEE ) n . 4064/89 del consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese
(gazzetta ufficiale delle comunità europee n . l 395 del 30 dicembre 1989 )

taluni errori materiali sono stati riscontrati nelle diverse versioni linguistiche del regolamento precitato . si pubblica qui di seguito una versione rettificata della totalità dello stesso . detta versione rettificata sostituisce la versione del regolamento pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee n . l 395 del 30 dicembre 1989, pagina 1 .

Regolamento ( CEE ) n . 4064/89 del consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese il consiglio delle comunità europee,

visto il trattato che istituisce la comunità economica europea, in particolare gli articoli 87 e 235,

vista la proposta della commissione ( 1 ),

visto il parere del parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del comitato economico e sociale ( 3 ),

( 1 ) considerando che, per la realizzazione delle finalità del trattato che istituisce la comunità economica europea, l'articolo 3, lettera f ), assegna come obiettivo alla comunità il compito di creare " un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune ";

( 2 ) considerando che tale obiettivo risulta essenziale nella prospettiva del completamento del mercato interno previsto per il 1992 e del suo ulteriore approfondimento;

( 3 ) considerando che la soppressione delle frontiere interne porta e porterà ad una serie di notevoli ristrutturazioni delle imprese nella comunità, specie sotto forma di operazioni di concentrazione;

( 4 ) considerando che un'evoluzione di questo tipo deve essere valutata positivamente in quanto corrisponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e può aumentare la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della crescita ed elevare il tenore di vita nella comunità;

( 5 ) considerando tuttavia che e necessario garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza; che il diritto comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle operazioni di concentrazione che possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo;

( 6 ) considerando che gli articoli 85 e 86, pur potendo essere applicati secondo la giurisprudenza della corte di giustizia a talune concentrazioni, non sono tuttavia sufficienti a coprire tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato;

( 7 ) considerando quindi che occorre creare uno strumento giuridico nuovo sotto forma di regolamento che consenta un controllo effettivo di tutte le operazioni di concentrazione in funzione della loro incidenza sulla struttura di concorrenza nella comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni;

( 8 ) considerando che questo regolamento deve pertanto essere basato non soltanto sull'articolo 87 ma principalmente sull'articolo 235 del trattato, ai sensi del quale la comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato;

( 9 ) considerando che le disposizioni da adottare nel presente regolamento devono applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno stato membro;

( 10 ) considerando che occorre pertanto definire il campo d'applicazione del presente regolamento in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le operazioni di concentrazione che rivestono dimensione comunitaria; che, al termine di una fase iniziale di applicazione di questo regolamento, occorre rivedere tali soglie alla luce dell'esperienza acquisita;

( 11 ) considerando che ci si trova di fronte ad una operazione di concentrazione di dimensione comunitaria quando il fatturato totale delle imprese interessate supera, sia sul piano mondiale che nella comunità, determinati livelli e quando almeno due delle imprese interessate hanno il proprio campo esclusivo o essenziale di attività in uno stato membro diverso o quando, benché le imprese in questione operino principalmente in un unico e medesimo stato membro, almeno una di esse svolge attività di portata notevole in almeno un altro stato membro; che tale ipotesi ricorre altresì quando le concentrazioni sono attuate da imprese che non hanno nella comunità il loro campo principale di attività, ma vi svolgono attività sostanziali;

( 12 ) considerando che, nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2, del trattato, occorre rispettare il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; che ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme di controllo amministrativo che sono loro applicabili;

( 13 ) considerando che occorre stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione della necessita di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune; che, ciò facendo, la commissione deve inquadrare la propria valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cui all'articolo 2 del trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della comunità di cui all'articolo 130 a del trattato;

( 14 ) considerando che il presente regolamento deve sancire il principio secondo cui le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una posizione a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune;

( 15 ) considerando che le operazioni di concentrazione possono essere presunte compatibili con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva; che, in particolare, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato, una tale indicazione sussiste qualora la quota di mercato delle imprese interessate non sia superiore al 25 % ne nel mercato comune ne in una sua parte sostanziale;

( 16 ) considerando che la commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni intese a stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese a ripristinare una concorrenza effettiva;

( 17 ) considerando che per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria nonché a sospenderne la realizzazione per un periodo limitato, pur rendendo possibile la proroga della sospensione o la sua deroga in caso di necessita; che, nell'interesse della sicurezza giuridica, la validità delle transazioni deve nondimeno essere tutelata se necessario;

( 18 ) considerando che e opportuno prevedere i termini entro i quali la commissione e tenuta ad avviare una procedura nei confronti di una operazione di concentrazione notificata, nonché i termini entro i quali la commissione deve pronunciarsi in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune di un'operazione di questo tipo;

( 19 ) considerando che e opportuno sancire il diritto delle imprese interessate ad essere sentite dalla commissione una volta avviata la procedura; che occorre anche dare ai membri degli organi di direzione o di vigilanza e ai rappresentanti riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché ai terzi che dimostrano di avervi un interesse legittimo, l'occasione di essere ascoltati;

( 20 ) considerando che e opportuno che la commissione agisca in stretto e costante collegamento con le autorità competenti degli stati membri raccogliendone le osservazioni e informazioni;

( 21 ) considerando che, ai fini del presente regolamento e secondo la giurisprudenza della corte di giustizia, la commissione deve ottenere l'assistenza degli stati membri e disporre inoltre del potere di esigere le informazioni e di procedere agli accertamenti necessari per la valutazione delle operazioni di concentrazione;

( 22 ) considerando che l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve poter essere assicurata mediante ammende e penalità di mora; che al riguardo e opportuno attribuire alla corte di giustizia, in conformità dell'articolo 172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito;

( 23 ) considerando che e opportuno definire la nozione di concentrazione in modo da coprire unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duratura della struttura delle imprese interessate; che occorre quindi escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le operazioni il cui oggetto od effetto consiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale di imprese indipendenti, operazioni che debbono essere esaminate alla luce delle disposizioni appropriate degli altri regolamenti d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato; che questa distinzione va operata segnatamente in caso di creazione di imprese comuni;

( 24 ) considerando che non esiste coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi del presente regolamento quando due o più imprese convengono di acquisire in comune il controllo di una o più imprese, a condizione che l'operazione abbia lo scopo e l'effetto di ripartire fra esse queste imprese o i loro patrimoni;

( 25 ) considerando che l'applicazione del presente regolamento non e esclusa quando le imprese interessate accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie alla realizzazione dell'operazione di concentrazione;

( 26 ) considerando che e opportuno conferire alla commissione, lasciando impregiudicato il controllo della corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione del presente regolamento;

( 27 ) considerando che gli stati membri non possono applicare la legislazione nazionale sulla concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria, a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento; che occorre limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in mancanza dell'intervento della commissione, una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno stato membro e in cui gli interessi di concorrenza di questo stato membro non potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal presente regolamento; che gli stati membri interessati devono intervenire rapidamente in tali circostanze; che, a causa della diversità delle legislazioni nazionali, il presente regolamento non può fissare una scadenza unica per l'adozione delle misure appropriate;

( 28 ) considerando anche che l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo 223 del trattato e non osta a che gli stati membri prendano misure appropriate per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli che sono presi in considerazione nel presente regolamento, dal momento che queste misure sono compatibili con i principi generali e le altre disposizioni del diritto comunitario;

( 29 ) considerando che le operazioni di concentrazione che non sono previste dal presente regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli stati membri; che occorre tuttavia riservare alla commissione il potere di intervenire, su richiesta di uno stato membro interessato, nei casi in cui una concorrenza effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di questo stato membro;

( 30 ) considerando che occorre prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei paesi terzi le operazioni di concentrazione alle quali partecipano le imprese della comunità e che occorre altresì prevedere la possibilità per la commissione di ricevere dal consiglio un mandato di negoziazione appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio per le imprese della comunità;

( 31 ) considerando infine che il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate, ha adottato il presente regolamento :

 

Articolo 1
C
ampo d'applicazione

1 . il presente regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria come definite al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 22 .

2 . ai fini dell'applicazione del presente regolamento un'operazione di concentrazione e di dimensione comunitaria

a ) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate e superiore a 5 miliardi di ECU, e

b ) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella comunità da almeno due delle imprese interessate e superiore a 250 milioni di ECU, salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella comunità all'interno di un solo e medesimo stato membro .

3 . le soglie definite al paragrafo 2 sono riesaminate, entro la fine del quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento, dal consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della commissione .

 

Articolo 2
V
alutazione delle operazioni di concentrazione

1 . le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune .

In tale valutazione la commissione tiene conto :

a ) della necessita di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno o esterno della comunità;

b ) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza .

( 1 ) G.U. n . c 130 del 19 . 5 . 1988, pag. 4 .

( 2 ) G.U. n . c 309 del 5 . 12 . 1988, pag. 55 .

( 3 ) G.U. n . c 208 dell'8 . 8 . 1988, pag. 11 .

2 . le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune .

3 . Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune.

 

Articolo 3
D
efinizione della concentrazione

1 . si ha un'operazione di concentrazione

a ) quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione; oppure

b ) quando :

    • una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa o
    • una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più altre imprese .

2 . non costituiscono concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b ) le operazioni, compresa la creazione di un'impresa comune, che abbiano per oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti . La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma e non ha come oggetto o per effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale tra imprese fondatrici o tra queste ultime e l'impresa comune, va considerata come un'operazione di concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b ).

3 . ai fini dell'applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di

a ) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;

 

b ) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa .

4 . Il controllo e acquisito dalla persona o dall'impresa o dal gruppo di persone o di imprese :

a ) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o

b ) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano .

5 . Non si ha operazione di concentrazione :

a ) quando un istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni, la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle, purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta, la commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società giustifichino l'impossibilita ragionevole di effettuare la vendita nei termini stabiliti;

b ) quando il controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno stato membro relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;

c ) quando le operazioni di cui al paragrafo 1, punto b ), sono realizzate da società di partecipazione finanziaria contemplate dall'articolo 5, paragrafo 3 della quarta direttiva 78/660/cee del consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di talune forme di società ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 84/569/cee ( 2 ), purché tuttavia i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, in particolare tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese .

 

Articolo 4
Notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione

1 . le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento devono essere notificate alla commissione entro una settimana dalla conclusione dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo . il termine comincia a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati .

2 . le operazioni di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto a ), o nell'assunzione di un controllo comune ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b ), devono essere notificate congiuntamente delle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione di un controllo comune . negli altri casi la notificazione incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.

3 . la commissione, quando constata che un'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando i nomi degli interessati, il tipo di operazione di concentrazione, nonché i settori economici interessati . La commissione tiene conto dell'interesse legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi ai loro affari.

 

Articolo 5
C
alcolo del fatturato

1 . il fatturato totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comprende gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato . il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Il fatturato realizzato, nella comunità o in uno stato membro, comprende i prodotti venduti ed i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella comunità o nello stato membro in questione .

2 . in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica di una o più imprese, e computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della transazione. Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima transazione .

3 . il fatturato e sostituito :

a ) per gli istituti di credito e altri istituti finanziari, per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a ), dal decimo del totale dello stato patrimoniale. Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b ) e ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato nella comunità e sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti della comunità e l'importo totale di tali crediti. Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato all'interno di uno stato membro e sostituito dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni realizzate con residenti dello stato membro in questione e l'importo totale di tali crediti;

b ) per le imprese de assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, punto b ) e frase conclusiva, vengono computati rispettivamente i premi lordi versati da persone residenti nella comunità e da persone residenti in uno stato membro .

4 . salvo restando il paragrafo 2, il fatturato di un'impresa interessata ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, risulta dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti :

a ) l'impresa interessata;

b ) quelle nelle quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente,

    • o di oltre la meta del capitale o del capitale di esercizio, o
    • del potere di esercitare più della meta dei diritti di voto, o
    • del potere di designare più della meta dei membri del consiglio di vigilanza o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o
    • del diritto di gestire gli affari dell'impresa;

c ) quelle che dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati alla lettera b );

d ) quelle nelle quali o sulle quali un'impresa di cui al punto c ) dispone dei diritti o poteri menzionati alla lettera b );

e ) quelle imprese nelle quali varie imprese ai sensi dei punti a)-d ) dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui al punto b ).

5 . Se talune imprese partecipanti all'operazione di concentrazione dispongono congiuntamente dei diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b ), occorre, ai fini del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 :

a ) non tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi del paragrafo 4, lettere b)-e );

b ) tener conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza . questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate .

 

Articolo 6
E
same della notificazione e avvio della procedura

1 . La commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le e pervenuta.

a ) Se essa conclude che l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante una decisione.

b ) Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune .

c ) Se, invece, essa constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura .

2 . la commissione informa immediatamente della sua decisione le imprese interessate, nonché le autorità competenti degli stati membri .

 

Articolo 7
S
ospensione dell'operazione di concentrazione

1 . Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una concentrazione, quale e definita all'articolo 1, non potrà essere realizzata anteriormente alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive alla suddetta notifica .

2 . Se la commissione, dopo un esame provvisorio della notifica e entro il termine di cui al paragrafo 1, lo ritiene necessario allo scopo di garantire la piena efficacia di ogni eventuale decisione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, essa può di propria iniziativa decidere di prorogare la sospensione di un'operazione di concentrazione in parte o totalmente, fino all'adozione di una decisione definitiva, o di adottare altre misure transitorie a questo scopo.

3 . I paragrafi 1 e 2 non ostano alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto o di permuta che sia stata notificata alla commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, sempreche l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga accordata dalla commissione conformemente al paragrafo 4 .

4 . la commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per evitare un pregiudizio grave ad una o più imprese partecipanti all'operazione di concentrazione o a una parte terza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza . essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica o dopo la transazione.

5 . la validità di ogni transazione realizzata non rispettando i paragrafi 1 e 2 dipende dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b ), o dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, o dalla presunzione di cui all'articolo 10, paragrafo 6. Tuttavia il presente articolo non ha alcun effetto sulla validità delle transazioni su titoli, compresi quelli convertibili in altri titoli, che si possono negoziare su un mercato che e regolamentato e sorvegliato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, il cui funzionamento e regolare e che e direttamente o indirettamente accessibile al pubblico, salvo che gli acquirenti e i venditori sappiano o siano in grado di sapere che la transazione e realizzata non rispettando i paragrafi 1 o 2 .

 

Articolo 8
P
oteri di decisione della commissione

1 . Ciascuna procedura avviata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c ), si conclude mediante una decisione conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, fatto salvo l'articolo 9.

2 . Se la commissione accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, dopo che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche, soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa, mediante decisione, dichiara l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune. La decisione può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della commissione per modificare il progetto iniziale di concentrazione . la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie.

3 . se la commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione incompatibile con il mercato comune.

4 . se l'operazione di concentrazione e già stata realizzata, la commissione può ordinare, in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta, la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.

( 1 ) G.U. n . l 222 del 14 . 8 . 1978, pag. 11 .

( 2 ) G.U. n . l 314 del 4 . 12 . 1984, pag. 28 .

5 . la commissione ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 :

a ) quando la dichiarazione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata ottenuta con frode, oppure

b ) qualora le imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui e corredata la decisione .

6 . nei casi di cui al paragrafo 5, la commissione può prendere una decisione a norma del paragrafo 3, senza essere vincolata al termine di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

 

Articolo 9
R
invio alle autorità competenti degli stati membri

1 . la commissione può mediante decisione che essa notifica senza indugio alle imprese interessate e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri stati membri, rinviare alle autorità competenti dello stato membro interessato un caso di concentrazione notificata, alle seguenti condizioni .

2 . entro tre settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica, uno stato membro può comunicare alla commissione, che a sua volta ne informa le imprese interessate, che una operazione di concentrazione minaccia di creare o di rafforzare una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo in un mercato all'interno del suddetto stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o meno di una parte sostanziale del mercato comune .

3 . se la commissione ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale mercato distinto e tale minaccia esistano :

a ) provvede essa stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione, o

b ) rinvia il caso delle autorità competenti dello stato membro interessato, per l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto stato. Se al contrario la commissione ritiene che tale mercato distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo indirizzandola allo stato membro interessato .

4 . la decisione relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio presa conformemente al paragrafo 3 interviene :

a ) in generale entro il termine di sei settimane previsto all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, se la commissione non ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b ), o

b ) entro il termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'operazione in questione, se la commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c ), senza intraprendere i passi per predisporre l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafi 3 o 4, per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato in questione .

5 . se, entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, lettera b ), la commissione, nonostante un sollecito da parte dello stato membro interessato, non ha preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio prevista al paragrafo 3, ne ha intrapreso i passi preliminari di cui al paragrafo 4, lettera b ), si ritiene che essa abbia deciso di rinviare il caso allo stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b ).

6 . la pubblicazione delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione in questione da parte delle autorità competenti dello stato membro interessato interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della commissione.

7 . il mercato geografico di riferimento e costituito da un territorio in cui le imprese interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori . in questa valutazione occorre tener conto segnatamente della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori, nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali differenze di prezzi .

8 . per l'applicazione del presente articolo, lo stato membro interessato può prendere soltanto le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza effettiva sul mercato interessato.

9 . conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni stato membro può ricorrere innanzi alla corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione nazionale in materia di concorrenza .

10 . il presente articolo e sottoposto a un riesame entro e non oltre il quarto anno successivo all'adozione del presente regolamento.

 

Articolo 10
T
ermini per l'avvio della procedura e per le decisioni

1 . le decisioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 debbono intervenire entro il termine massimo di un mese . tale termine si inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.

il suddetto termine e portato a sei settimane se la commissione viene investita di una richiesta da parte di uno stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.

2 . le decisioni adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e relative ad operazioni di concentrazione notificate debbono intervenire non appena risultino eliminati i seri dubbi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c ), e ciò a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3 .

3 . fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 6, le decisioni prese a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, relative alle operazioni di concentrazione notificate, devono intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla data dell'avvio della procedura.

4 . il termine di cui al paragrafo 3 e eccezionalmente sospeso qualora la commissione, per circostanze delle quali e responsabile una delle imprese che partecipa alla concentrazione, abbia dovuto chiedere un'informazione mediante decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare una verifica mediante decisione in virtù dell'articolo 13.

5 . se la corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della commissione in virtù del presente regolamento, i termini fissati nel presente regolamento si applicano nuovamente a decorrere dalla data in cui e stata emessa la sentenza .

6 . se la commissione non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b ) o c ), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, entro i termini rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, l'operazione di concentrazione e ritenuta essere dichiarata compatibile con il mercato comune, fatto salvo l'articolo 9.

 

Articolo 11
R
ichiesta di informazioni

1 . Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi, le autorità competenti degli stati membri, le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b ), nonché presso le imprese e associazioni di imprese .

2 . quando la commissione rivolge una domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di questa domanda all'autorità competente dello stato membro nel cui territorio e domiciliata la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione d'imprese .

3 . nella sua domanda la commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c ), per il caso in cui siano fornite informazioni inesatte.

4 . l'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, se si tratta di imprese, ai proprietari od ai rappresentanti delle stesse e, se si tratta di persone giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.

5 . se una persona, un'impresa o un'associazione di imprese non da le informazioni richieste nel termine stabilito dalla commissione, oppure da informazioni incomplete, la commissione richiede tali informazioni mediante de-