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Il consiglio delle
comunità europee,
visto il trattato che istituisce la comunità economica europea, in particolare
gli articoli 87 e 235,
vista la proposta
della commissione (1),
visto il parere del
parlamento europeo (2),
visto il parere del
comitato economico e sociale (3),
(1) considerando
che, per la realizzazione delle finalità del trattato che istituisce la
comunità economica europea, l'articolo 3, lettera f) assegna come obiettivo
alla comunità il compito di creare un regime inteso a garantire che la
concorrenza non sia falsata nel mercato comune;
(2) considerando
che tale obiettivo risulta essenziale nella prospettiva del completamento
del mercato interno previsto per il 1992 e del suo ulteriore approfondimento;
(3) considerando
che la soppressione delle frontiere interne porta e porterà ad una serie
di notevoli ristrutturazioni delle imprese nella comunità, specie sotto
forma di operazioni di concentrazione;
(4) considerando
che un'evoluzione di questo tipo deve essere valutata positivamente in
quanto corrisponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e può aumentare
la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della
crescita ed elevare il tenore di vita nella comunità;
(5) considerando,
tuttavia, che e necessario garantire che il processo di ristrutturazione
non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza; che il diritto
comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle operazioni
di concentrazione che possono ostacolare in modo rilevante la concorrenza
effettiva nel mercato comune o in una sua parte essenziale;
(6) considerando
che gli articoli 85 e 86, pur potendo essere applicati secondo la giurisprudenza
della corte di giustizia a talune concentrazioni, non sono tuttavia sufficienti
a coprire tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili
con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato;
(7) considerando
quindi che occorre creare uno strumento giuridico nuovo sotto forma di
regolamento che consenta un controllo effettivo di tutte le operazioni
di concentrazione in funzione della loro incidenza sulla struttura di
concorrenza nella comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni;
(8) considerando
che questo regolamento deve pertanto essere basato non soltanto sull'articolo
87, ma principalmente sull'articolo 235 del trattato, ai sensi del quale
la comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare
i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati
dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato;
(9) considerando
che le disposizioni da adottare nel presente regolamento devono applicarsi
alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende
oltre le frontiere nazionali di uno stato membro;
(10) considerando
che occorre pertanto definire il campo d'applicazione del presente regolamento
in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate
e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le operazioni di
concentrazione che rivestono dimensione comunitaria; che, al termine di
una fase iniziale di applicazione di questo regolamento, occorre rivedere
tali soglie alla luce dell'esperienza acquisita;
(11) considerando
che ci si trova di fronte ad una operazione di concentrazione di dimensione
comunitaria quando il fatturato complessivo delle imprese interessate
supera, sia sul piano mondiale che nella comunità, determinati livelli
e quando almeno due delle imprese interessate hanno il proprio campo esclusivo
o essenziale di attività in uno stato membro diverso o quando, benché
le imprese in questione operino principalmente in un unico e medesimo
stato membro, almeno una di esse svolge attività di portata notevole in
almeno un altro stato membro; che tale ipotesi ricorre altresì quando
le concentrazioni sono attuate da imprese che non hanno nella comunità
il loro campo principale di attività, ma vi svolgono attività sostanziali;
(12) considerando
che, nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e
fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, occorre rispettare
il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; che
ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di
un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle
imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale
autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme
di controllo amministrativo che sono loro applicabili;
(13) considerando
che occorre stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione
comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione
della necessita di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel
mercato comune; che, ciò facendo, la commissione deve procedere alla valutazione
nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali
di cui all'articolo 2 del trattato, compreso quello del rafforzamento
della coesione economica e sociale della comunità di cui all'articolo
130 a del trattato;
(14) considerando
che il presente regolamento deve sancire il principio secondo cui le operazioni
di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una
posizione, a causa della quale risulti ostacolata in modo rilevante una
concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale,
devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune;
(15) considerando
che le operazioni di concentrazione possono essere presunte compatibili
con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle
imprese partecipanti, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva;
che, in particolare, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato, e
ammessa tale presunzione qualora la quota di mercato delle imprese interessate
non sia superiore al 25 % ne nel mercato comune ne in una sua parte sostanziale;
(16) considerando
che la commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni
intese a stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria
siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese
a ripristinare una concorrenza effettiva;
(17) considerando
che per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese
a notificare preventivamente le operazioni di concentrazione di dimensione
comunitaria, nonché a sospenderne la realizzazione per un periodo limitato,
pur rendendo possibile la proroga della sospensione o la sua deroga in
caso di necessita; che, nell'interesse della sicurezza giuridica, la validità
delle transazioni deve nondimeno essere tutelata se necessario;
(18) considerando
che e opportuno prevedere i termini entro i quali la commissione e tenuta
ad avviare una procedura nei confronti di una operazione di concentrazione
notificata, nonché i termini entro i quali la commissione deve pronunciarsi
in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune
di un'operazione di questo tipo;
(19) considerando
che e opportuno sancire il diritto delle imprese partecipanti ad essere
sentite dalla commissione una volta avviata la procedura; che occorre
anche dare ai membri degli organi di direzione o di vigilanza e ai rappresentanti
riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché ai terzi
che dimostrano di avervi un interesse legittimo, l'occasione di essere
ascoltati;
(20) considerando
che e opportuno che la commissione agisca in stretto e costante collegamento
con le autorità competenti degli stati membri raccogliendone le osservazioni
e informazioni;
(21) considerando
che, ai fini del presente regolamento e secondo la giurisprudenza della
corte di giustizia, la commissione deve ottenere l'assistenza degli stati
membri e disporre inoltre del potere di esigere le informazioni e di procedere
agli accertamenti necessari per la valutazione delle operazioni di concentrazione;
(22) considerando
che l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve poter
essere assicurata mediante ammende e penalità di mora; che al riguardo
e opportuno attribuire alla corte di giustizia, in conformità dell'articolo
172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito;
(23) considerando
che il presupposto per definire la nozione di concentrazione e che riguarda
unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duratura della
struttura delle imprese partecipanti; che occorre quindi escludere dal
campo di applicazione del presente regolamento le operazioni il cui oggetto
od effetto consiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale
di imprese indipendenti, operazioni che debbono essere esaminate alla
luce delle disposizioni appropriate degli altri regolamenti d'applicazione
degli articoli 85 e 86 del trattato; che questa distinzione va operata
segnatamente in caso di creazione di imprese comuni;
(24) considerando
che non esiste coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi
del presente regolamento quando due o più imprese convengono di acquisire
in comune il controllo di una o più imprese, a condizione che l'operazione
abbia lo scopo e l'effetto di ripartire fra esse questa imprese o i loro
patrimoni;
(25) considerando
che l'applicazione del presente regolamento non e esclusa quando le imprese
partecipanti accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie
alla realizzazione dell'operazione di concentrazione;
(26) considerando
che e opportuno conferire alla commissione, lasciando impregiudicato il
controllo della corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione
del presente regolamento;
(27) considerando
che gli stati membri non possono applicare la legislazione nazionale sulla
concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria,
a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento; che occorre
limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in
mancanza dell'intervento della commissione, una concorrenza effettiva
rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno
stato membro, e in cui gli interessi di concorrenza di questo stato membro
non potrebbero essere sufficientemente tutelati se non grazie al presente
regolamento; che gli stati membri interessati devono intervenire rapidamente
in tali circostanze; che il presente regolamento non può fissare una scadenza
unica per l'adozione delle misure rese necessarie dalla diversità delle
legislazioni nazionali;
(28) considerando
anche che l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle operazioni
di concentrazione di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo
223 del trattato e non osta a che gli stati membri prendano misure appropriate
per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli
che sono presi in considerazione nel presente regolamento, dal momento
che queste misure sono compatibili con i principi generali e le altre
disposizioni del diritto comunitario;
(29) considerando
che le operazioni di concentrazione che non sono previste dal presente
regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli stati
membri; che occorre tuttavia riservare alla commissione il potere di intervenire,
su richiesta di uno stato membro interessato, nei casi in cui una concorrenza
effettiva sia ostacolata in modo rilevante nel territorio di questo stato
membro;
(30) considerando
che occorre prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei
paesi terzi le operazioni di concentrazione alle quali partecipano le
imprese della comunità e che occorre altresì prevedere la possibilità
per la commissione di ricevere dal consiglio un mandato di negoziazione
appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio
per le imprese della comunità;
(31) considerando
infine che il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti
collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo
1
Campo d'applicazione
1. il presente
regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione
comunitaria come definite al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 22.
2. ai fini
dell'applicazione del presente regolamento, un'operazione di concentrazione
e di dimensione comunitaria:
a) quando il fatturato
totale realizzato a livello mondiale da tutte le imprese interessate
e superiore a 5 miliardi di ECU,
b) quando il fatturato
totale realizzato individualmente nella comunità da almeno due delle
imprese partecipanti all'operazione di concentrazione e superiore
a 250 milioni di ECU, salvo che ciascuno delle imprese che procedono
all'operazione di concentrazione realizzi oltre i due terzi del suo
fatturato totale nella comunità all'interno di un solo e medesimo
stato membro.
3. le soglie
definite al paragrafo 2 sono riesaminate, entro la fine del quarto anno
successivo all'adozione del presente regolamento, dal consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata su proposta della commissione.
Articolo
2
Valutazione
delle operazioni di concentrazione
1. le operazioni
di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione
alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con
il mercato comune.
In tale valutazione
la commissione tiene conto:
a) della necessita
di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune
alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati
e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno
o esterno della comunità;
b) della posizione
sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico
e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi,
dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dall'andamento
dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione,
degli interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione
del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del
consumatore e non ostacoli la concorrenza.
2. Le operazioni
di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante,
da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo
nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate
compatibili con il mercato comune.
3. Le operazioni
di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da
cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo
nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate
incompatibili con il mercato comune.
Articolo
3
Definizione
della concentrazione
1. Si ha un'operazione
di concentrazione:
a) quando due
o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione,
oppure
b) quando:
- una o più
persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa o
- di una o
più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia
tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi
del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo,
il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese.
2. le operazioni,
compresa la creazione di un'impresa comune, che abbiano come oggetto o
per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese indipendenti
non sono considerate come determinanti una concentrazione ai sensi del
paragrafo 1, lettera b).
La costituzione di
un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità
economica autonoma e non ha come oggetto o per effetto il coordinamento
del comportamento concorrenziale tra imprese fondatrici o tra queste ultime
e l'impresa comune, va considerata come un'operazione di concentrazione
ai sensi del paragrafo 1, lettera b).
3. ai fini
dell'applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza
di diritti, contratti che conferiscono, da soli o congiuntamente e tenuto
conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare
un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare
di:
a) diritti di
proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio
di un'impresa;
b) diritti o contratti
che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle
deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.
4. Il controllo
e acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di
imprese:
a) che siano titolari
dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o
b) che, pur non
essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti,
abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.
5. non si ha
operazione di concentrazione:
a) quando un istituto
di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni,
la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione
di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente
partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle,
purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni
stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale
impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare
la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa
o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un
anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta,
la commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società
giustifichino l'impossibilita ragionevole di effettuare la vendita
nei termini stabiliti;
b) quando il controllo
sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato dalla pubblica
autorità in virtù della legislazione di uno stato membro relativa
alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione
dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;
c) quando le operazioni
di cui al paragrafo 1, lettera b) sono realizzate da società di partecipazione
finanziaria contemplate dall'articolo 5, paragrafo 3 della quarta
direttiva 78/660/cee del consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai
conti annuali di talune forme di società (4), modificata da ultimo
dalla direttiva 84/569/cee (5), purché tuttavia i diritti di voto
inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati solo, in particolare,
tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e di vigilanza
delle imprese di cui esse detengono partecipazioni per salvaguardare
il pieno valore di tali investimenti e non per determinare direttamente
o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali imprese.
Articolo
4
Notificazione
preventiva delle operazioni di concentrazione
1. le operazioni
di concentrazione di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento
devono essere notificate alla commissione entro una settimana dalla conclusione
dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio
o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo. Il termine comincia
a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati.
2. le operazioni
di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettera a), o nell'assunzione di un controllo congiunto ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) devono essere notificate
congiuntamente dalle parti che intervengono nell'operazione di fusione
o nell'instaurazione di un controllo comune. negli altri casi la notificazione
incombe alla persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme
o di parti di una a più imprese.
3. la commissione,
quando constata che un'operazione di concentrazione notificata rientra
nel presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando
i nomi degli interessati, il tipo di operazione di concentrazione, nonché
i rami d'attività interessati. la commissione tiene conto dell'interesse
legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi
ai loro affari.
Articolo
5
Calcolo del
fatturato
1. il fatturato
totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2 comprende gli importi ricavati
dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle
imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali
attività, previa detrazione delle riduzioni sulle vendite, nonché dell'imposta
sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato.
il fatturato totale di una impresa interessata non tiene conto delle transazioni
avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
Il fatturato realizzato,
nella comunità o in uno stato membro, comprende i prodotti venduti ed
i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella comunità o nello stato
membro in questione.
2. in deroga
alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con
l'acquisto di parti - indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano
o meno personalità giuridica - di una o più imprese, e computato per il
cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della
transazione.
Tuttavia, due o più
transazioni del tipo di quelle contemplate dal primo comma, concluse fra
le stesse persone o imprese in un periodo di due anni, sono da considerarsi
un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima
transazione.
3. il fatturato
è sostituito:
a) per gli istituti
di credito e altri istituti finanziari, per quanto riguarda l'articolo
1, paragrafo 2, lettera a), dal decimo del totale dello stato patrimoniale.
Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) e ultima
parte di frase, il fatturato totale realizzato nella comunità e sostituito
dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il
rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela
risultanti da operazioni realizzate con residenti della comunità e
l'importo totale di tali crediti. Per quanto riguarda l'articolo 1,
paragrafo 2, ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato
all'interno di uno stato membro e sostituito dal decimo del totale
dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti
sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni
realizzate con residenti dello stato membro in questione e l'importo
totale di tali crediti;
b) per le imprese
di assicurazioni, dal valore dei premi lordi emessi, che comprendono
tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione
stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi
i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte
o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo
volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2,
lettera b) e frase conclusiva, vengono computati rispettivamente i
premi lordi versati da persone residenti nella comunità e da persone
residenti in uno stato membro.
4. il fatturato
di cui all'articolo 1, paragrafo 2 risulta, salvo restando il paragrafo
2, dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti:
a) l'impresa interessata;
b) quelle nelle
quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente:
- di oltre
la meta del capitale o del capitale di esercizio, o
- del potere
di esercitare più della meta dei diritti di voto, o
- del potere
di designare più della meta dei membri del consiglio di vigilanza
o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente
l'impresa, o
- del diritto
di gestire gli affari dell'impresa;
c) quelle che
dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati
nella lettera b);
d) quelle nelle
quali o sulle quali un'impresa di cui alla lettera c) dispone dei
diritti o poteri menzionati nella lettera b);
e) quelle imprese
nelle quali varie imprese ai sensi delle lettere da a) a d) dispongono
congiuntamente dei diritti o poteri di cui alla lettera b).
5. Se talune
imprese partecipanti all'operazione di concentrazione dispongono congiuntamente
di diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b) ai fini del calcolo
del fatturato delle imprese interessate ai sensi dell'articolo 1, paragrafo
2, occorre:
a) non tener conto
del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione
di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese
interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi
del paragrafo 4, lettere da b) a e);
b) tener conto
del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione
di servizi realizzati tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza.
questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate.
Articolo
6
Esame della notificazione e avvio della procedura
1. la commissione
procede all'esame della notificazione non appena questa le e pervenuta.
a) se essa conclude
che l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel presente
regolamento, lo constata mediante una decisione.
b) se essa constata
che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel
presente regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda
la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi
e la dichiara compatibile con il mercato comune.
c) se, invece,
essa constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra
nel presente regolamento e suscita gravi perplessità per quanto riguarda
la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura.
2. la commissione
informa immediatamente della sua decisione le imprese interessate, nonché
le autorità competenti degli stati membri.
Articolo
7
Sospensione
dell'operazione di concentrazione
1. Ai fini
dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una concentrazione,
quale e definita all'articolo 1, non potrà essere realizzata anteriormente
alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive alla
suddetta notifica.
2. Se la commissione,
dopo un esame provvisorio della notifica, che va fatta entro il periodo
di tempo di cui al paragrafo 1, lo ritiene necessario allo scopo di garantire
la piena efficacia di ogni eventuale decisione ulteriore ai sensi dell'articolo
8, paragrafi 3 e 4, essa può di propria iniziativa decidere di prolungare
la sospensione di un'operazione di concentrazione in parte o totalmente,
fino all'adozione di una decisione definitiva, o di adottare altre misure
transitorie a questo scopo.
3. I paragrafi
1 e 2 non ostano alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto
o di permuta che sia stata notificata alla commissione conformemente all'articolo
4, paragrafo 1, sempreche l'acquirente non eserciti i diritti di voto
inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini
di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga
accordata dalla commissione conformemente al paragrafo 4.
4. la commissione
può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi
2 e 3 per evitare un pregiudizio grave ad una o più imprese partecipanti
all'operazione di concentrazione o a una parte terza. la deroga può essere
subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di
effettiva concorrenza. essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi
momento, sia prima della notifica o dopo la transazione.
5. la validità
di ogni transazione realizzata non rispettando i paragrafi 1 e 2 dipende
dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera
b) o dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3 o dalla presunzione di cui all'articolo
10, paragrafo 6.Tuttavia, il presente articolo non ha alcun effetto sulla
validità delle transazioni su titoli, compresi quelli convertibili in
altri titoli, che si possono negoziare su un mercato che e regolamentato
e sorvegliato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, il cui funzionamento
e regolare e che e direttamente o indirettamente accessibile al pubblico,
salvo che gli acquirenti e i venditori sanno o dovrebbero sapere che la
transazione e realizzata non rispettando i paragrafi 1 o 2.
Articolo
8
Poteri di decisione
della commissione
1. Ciascuna
procedura avviata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) si
conclude mediante una decisione conformemente ai paragrafi 2 a 5 del presente
articolo, fatto salvo l'articolo 9.
2. Se la commissione
accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, dopo
che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche, soddisfa al
criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa, mediante decisione,
dichiara l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.
La decisione può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire
che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti
della commissione per modificare il progetto iniziale di concentrazione.
La decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche
le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione
e ad essa necessarie.
3. Se la commissione
accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione
incompatibile con il mercato comune.
4. Se l'operazione
di concentrazione e già stata realizzata, la commissione può ordinare,
in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta,
la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati
o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura
idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.
5. la commissione
ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 2:
- quando la decisione
di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile
una delle imprese partecipanti, o siano state ottenute con frode, oppure
- qualora le imprese
partecipanti non osservino uno degli oneri di cui e corredata la decisione.
6. nei casi
di cui al paragrafo 5, la commissione può prendere una decisione a norma
del paragrafo 3 senza essere vincolata al termine di cui all'articolo
10, paragrafo 3.
Articolo
9
Rinvio alle
autorità competenti degli stati membri
1. la commissione
può mediante decisione, che essa notifica senza indugio alle imprese interessate
e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri stati membri,
rinviare alle autorità competenti dello stato membro interessato un caso
di concentrazione notificata alle seguenti condizioni.
2. entro tre
settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica,
uno stato membro può comunicare alla commissione, che a sua volta ne informa
le imprese interessate, che un'operazione di concentrazione minaccia di
creare o di rafforzare una posizione dominante le cui conseguenza sarebbero
che verrebbe ostacolata in modo significato una concorrenza effettiva
in un mercato all'interno del suddetto stato membro che presenta tutte
le caratteristiche di un mercato distinto, si tratti o meno di una parte
sostanziale del mercato comune.
3. se la commissione
ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione
e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale
mercato distinto e tale minaccia esistano:
a) provvede essa
stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza
effettiva sul mercato in questione, o
b) rinvia il caso
alle autorità competenti dello stato membro interessato, per l'applicazione
della legislazione nazionale sulla concorrenza del suddetto stato.
Se, al contrario, la commissione ritiene che tale mercato distinto
o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al riguardo
indirizzandola allo stato membro interessato.
4. La decisione
relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio presa conformemente al paragrafo
3 interviene:
a) in generale
entro il termine di sei settimane previsto all'articolo 10, paragrafo
1, secondo comma, se la commissione non ha avviato la procedura ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o
b) entro il termine
massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'operazione in
questione, se la commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettera c) senza intraprendere i passi per predisporre
l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo
2, secondo comma, e paragrafi 3 o 4, per preservare o ripristinare
una concorrenza effettiva sul mercato in questione.
5. Se, entro
il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, lettera b), la commissione,
nonostante un richiamo da parte dello stato membro interessato, non ha
preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio prevista
al paragrafo 3, ne ha intrapreso i passi preparatori di cui al paragrafo
4, lettera b), si ritiene che essa abbia deciso di rinviare il caso allo
stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b).
6. La pubblicazione
delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione
in questione da parte delle autorità competenti dello stato membro interessato
interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della commissione.
7. Il mercato
geografico di riferimento e costituito da un territorio in cui le imprese
interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi,
nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee
e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo
delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono
in quei territori. in questa valutazione occorre tener conto segnatamente
della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione,
dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori,
nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di
differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali
differenze di prezzi.
8. Per l'applicazione
del presente articolo, lo stato membro interessato può prendere soltanto
le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza
effettiva sul mercato interessato.
9. Conformemente
alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni stato membro può ricorrere
innanzi alla corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione
dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione
nazionale in materia di concorrenza.
10. Il presente
articolo e sottoposto a un riesame entro e non oltre il quarto anno successivo
all'adozione del presente regolamento.
Articolo
10
Termini per
l'avvio della procedura e per le decisioni
1. Le decisioni
di cui all'articolo 6, paragrafo 1 debbono intervenire entro il termine
massimo di un mese. tale termine si inizia a decorrere dal giorno successivo
a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che
devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno
successivo a quello della ricezione delle informazioni complete. Il suddetto
termine e portato a sei settimane se la commissione viene investita di
una richiesta da parte di uno stato membro conformemente all'articolo
9, paragrafo 2.
2. Le decisioni
adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 e relative ad operazioni
di concentrazione notificate debbono intervenire non appena risultino
eliminate le gravi perplessità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera
c), e ciò a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate
ed al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3.
3. Fatto salvo
l'articolo 8, paragrafo 6, le decisioni prese a norma dell'articolo 8,
paragrafo 3, relative alle operazioni di concentrazione notificate, devono
intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla
data dell'avvio della procedura.
4. il termine
di cui al paragrafo 3 e eccezionalmente sospeso se la commissione, per
circostanze delle quali e responsabile una delle imprese che partecipa
alla concentrazione, e stata costretta a chiedere un'informazione mediante
decisione in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare una verifica
mediante decisione in virtù dell'articolo 13.
5. se la corte
di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente
una decisione della commissione in virtù del presente regolamento, i termini
fissati nel presente regolamento si applicano nuovamente a decorrere della
data in cui e stata emessa la sentenza.
6. se la commissione
non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere
b) o c), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, entro i termini
rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, l'operazione
di concentrazione e ritenuta essere dichiarata compatibile con il mercato
comune, fatto salvo l'articolo 9.
Articolo
11
Richiesta di
informazioni
1. Per l'assolvimento
dei compiti affidatile dal presente regolamento, la commissione può raccogliere
tutte le informazioni necessarie presso i governi, le autorità competenti
degli stati membri, le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera
b), nonché presso le imprese e associazioni di imprese.
2. Quando la
commissione rivolge una domanda di informazioni ad una persona, ad un'impresa
o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una copia di
questa domanda all'autorità competente dello stato membro nel cui territorio
e domiciliata la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione d'imprese.
3. Nella sua
domanda la commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda,
nonché le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b)
per il caso in cui siano fornite informazioni inesatte.
4. L'obbligo
di fornire le informazioni richieste incombe, se si tratta di imprese,
ai proprietari od ai rappresentanti delle stesse e, se si tratta di persone
giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica,
a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.
5. se una persona,
un'impresa o un'associazione di imprese non da le informazioni richieste
nel termine stabilito dalla commissione oppure da informazioni incomplete,
la commissione richiede tali informazioni mediante decisione. tale decisione
precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro
il quale esse devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo
14, paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera
a), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla corte di giustizia
avverso la decisione stessa.
6. la commissione
invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità competente
dello stato membro nel cui territorio e residente la persona ovvero ha
sede l'impresa o l'associazione di imprese.
Rettifica del regolamento
( CEE ) n . 4064/89 del consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo
delle operazioni di concentrazione tra imprese
(gazzetta ufficiale delle comunità europee n . l 395 del 30 dicembre 1989
)
taluni errori materiali
sono stati riscontrati nelle diverse versioni linguistiche del regolamento
precitato . si pubblica qui di seguito una versione rettificata della
totalità dello stesso . detta versione rettificata sostituisce la versione
del regolamento pubblicato nella gazzetta ufficiale delle comunità europee
n . l 395 del 30 dicembre 1989, pagina 1 .
Regolamento ( CEE
) n . 4064/89 del consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo
delle operazioni di concentrazione tra imprese il consiglio delle comunità
europee,
visto il trattato
che istituisce la comunità economica europea, in particolare gli articoli
87 e 235,
vista la proposta
della commissione ( 1 ),
visto il parere del
parlamento europeo ( 2 ),
visto il parere del
comitato economico e sociale ( 3 ),
( 1 ) considerando
che, per la realizzazione delle finalità del trattato che istituisce la
comunità economica europea, l'articolo 3, lettera f ), assegna come obiettivo
alla comunità il compito di creare " un regime inteso a garantire che
la concorrenza non sia falsata nel mercato comune ";
( 2 ) considerando
che tale obiettivo risulta essenziale nella prospettiva del completamento
del mercato interno previsto per il 1992 e del suo ulteriore approfondimento;
( 3 ) considerando
che la soppressione delle frontiere interne porta e porterà ad una serie
di notevoli ristrutturazioni delle imprese nella comunità, specie sotto
forma di operazioni di concentrazione;
( 4 ) considerando
che un'evoluzione di questo tipo deve essere valutata positivamente in
quanto corrisponde alle esigenze di una concorrenza dinamica e può aumentare
la competitività dell'industria europea, migliorare le condizioni della
crescita ed elevare il tenore di vita nella comunità;
( 5 ) considerando
tuttavia che e necessario garantire che il processo di ristrutturazione
non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza; che il diritto
comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle operazioni
di concentrazione che possono ostacolare in modo significativo la concorrenza
effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo;
( 6 ) considerando
che gli articoli 85 e 86, pur potendo essere applicati secondo la giurisprudenza
della corte di giustizia a talune concentrazioni, non sono tuttavia sufficienti
a coprire tutte le operazioni che rischiano di rivelarsi incompatibili
con il regime di concorrenza non falsata contemplato dal trattato;
( 7 ) considerando
quindi che occorre creare uno strumento giuridico nuovo sotto forma di
regolamento che consenta un controllo effettivo di tutte le operazioni
di concentrazione in funzione della loro incidenza sulla struttura di
concorrenza nella comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni;
( 8 ) considerando
che questo regolamento deve pertanto essere basato non soltanto sull'articolo
87 ma principalmente sull'articolo 235 del trattato, ai sensi del quale
la comunità può dotarsi dei poteri d'azione aggiuntivi necessari a realizzare
i suoi obiettivi, anche per quanto riguarda le concentrazioni sui mercati
dei prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato;
( 9 ) considerando
che le disposizioni da adottare nel presente regolamento devono applicarsi
alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende
oltre le frontiere nazionali di uno stato membro;
( 10 ) considerando
che occorre pertanto definire il campo d'applicazione del presente regolamento
in funzione dell'estensione geografica dell'attività delle imprese interessate
e limitarlo mediante soglie quantitative per coprire le operazioni di
concentrazione che rivestono dimensione comunitaria; che, al termine di
una fase iniziale di applicazione di questo regolamento, occorre rivedere
tali soglie alla luce dell'esperienza acquisita;
( 11 ) considerando
che ci si trova di fronte ad una operazione di concentrazione di dimensione
comunitaria quando il fatturato totale delle imprese interessate supera,
sia sul piano mondiale che nella comunità, determinati livelli e quando
almeno due delle imprese interessate hanno il proprio campo esclusivo
o essenziale di attività in uno stato membro diverso o quando, benché
le imprese in questione operino principalmente in un unico e medesimo
stato membro, almeno una di esse svolge attività di portata notevole in
almeno un altro stato membro; che tale ipotesi ricorre altresì quando
le concentrazioni sono attuate da imprese che non hanno nella comunità
il loro campo principale di attività, ma vi svolgono attività sostanziali;
( 12 ) considerando
che, nel regime da instaurare per un controllo delle concentrazioni e
fatto salvo l'articolo 90, paragrafo 2, del trattato, occorre rispettare
il principio di non discriminazione tra settori pubblico e privato; che
ne risulta, nel settore pubblico, che per il calcolo del fatturato di
un'impresa che partecipa alla concentrazione si deve tener conto delle
imprese che costituiscono un insieme economico dotato di un potere decisionale
autonomo, indipendentemente dalla detenzione del capitale o dalle norme
di controllo amministrativo che sono loro applicabili;
( 13 ) considerando
che occorre stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione
comunitaria siano compatibili o meno con il mercato comune in funzione
della necessita di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel
mercato comune; che, ciò facendo, la commissione deve inquadrare la propria
valutazione nell'ambito generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali
di cui all'articolo 2 del trattato, compreso quello del rafforzamento
della coesione economica e sociale della comunità di cui all'articolo
130 a del trattato;
( 14 ) considerando
che il presente regolamento deve sancire il principio secondo cui le operazioni
di concentrazione di dimensione comunitaria, che creano o rafforzano una
posizione a causa della quale risulti ostacolata in modo significativo
una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale,
devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune;
( 15 ) considerando
che le operazioni di concentrazione possono essere presunte compatibili
con il mercato comune qualora, data la modesta quota di mercato delle
imprese interessate, non siano tali da ostacolare la concorrenza effettiva;
che, in particolare, fatti salvi gli articoli 85 e 86 del trattato, una
tale indicazione sussiste qualora la quota di mercato delle imprese interessate
non sia superiore al 25 % ne nel mercato comune ne in una sua parte sostanziale;
( 16 ) considerando
che la commissione deve essere incaricata di prendere tutte le decisioni
intese a stabilire se le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria
siano compatibili o meno con il mercato comune, nonché le decisioni intese
a ripristinare una concorrenza effettiva;
( 17 ) considerando
che per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese
a notificare preventivamente le operazioni di concentrazione di dimensione
comunitaria nonché a sospenderne la realizzazione per un periodo limitato,
pur rendendo possibile la proroga della sospensione o la sua deroga in
caso di necessita; che, nell'interesse della sicurezza giuridica, la validità
delle transazioni deve nondimeno essere tutelata se necessario;
( 18 ) considerando
che e opportuno prevedere i termini entro i quali la commissione e tenuta
ad avviare una procedura nei confronti di una operazione di concentrazione
notificata, nonché i termini entro i quali la commissione deve pronunciarsi
in via definitiva sulla compatibilità o incompatibilità col mercato comune
di un'operazione di questo tipo;
( 19 ) considerando
che e opportuno sancire il diritto delle imprese interessate ad essere
sentite dalla commissione una volta avviata la procedura; che occorre
anche dare ai membri degli organi di direzione o di vigilanza e ai rappresentanti
riconosciuti dai lavoratori delle imprese interessate, nonché ai terzi
che dimostrano di avervi un interesse legittimo, l'occasione di essere
ascoltati;
( 20 ) considerando
che e opportuno che la commissione agisca in stretto e costante collegamento
con le autorità competenti degli stati membri raccogliendone le osservazioni
e informazioni;
( 21 ) considerando
che, ai fini del presente regolamento e secondo la giurisprudenza della
corte di giustizia, la commissione deve ottenere l'assistenza degli stati
membri e disporre inoltre del potere di esigere le informazioni e di procedere
agli accertamenti necessari per la valutazione delle operazioni di concentrazione;
( 22 ) considerando
che l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento deve poter
essere assicurata mediante ammende e penalità di mora; che al riguardo
e opportuno attribuire alla corte di giustizia, in conformità dell'articolo
172 del trattato, una competenza giurisdizionale anche di merito;
( 23 ) considerando
che e opportuno definire la nozione di concentrazione in modo da coprire
unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duratura della
struttura delle imprese interessate; che occorre quindi escludere dal
campo di applicazione del presente regolamento le operazioni il cui oggetto
od effetto consiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale
di imprese indipendenti, operazioni che debbono essere esaminate alla
luce delle disposizioni appropriate degli altri regolamenti d'applicazione
degli articoli 85 e 86 del trattato; che questa distinzione va operata
segnatamente in caso di creazione di imprese comuni;
( 24 ) considerando
che non esiste coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi
del presente regolamento quando due o più imprese convengono di acquisire
in comune il controllo di una o più imprese, a condizione che l'operazione
abbia lo scopo e l'effetto di ripartire fra esse queste imprese o i loro
patrimoni;
( 25 ) considerando
che l'applicazione del presente regolamento non e esclusa quando le imprese
interessate accettano restrizioni che sono direttamente legate e necessarie
alla realizzazione dell'operazione di concentrazione;
( 26 ) considerando
che e opportuno conferire alla commissione, lasciando impregiudicato il
controllo della corte di giustizia, una competenza esclusiva per l'applicazione
del presente regolamento;
( 27 ) considerando
che gli stati membri non possono applicare la legislazione nazionale sulla
concorrenza alle operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria,
a meno che ciò non sia previsto dal presente regolamento; che occorre
limitare i relativi poteri delle autorità nazionali ai casi in cui, in
mancanza dell'intervento della commissione, una concorrenza effettiva
rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio di uno
stato membro e in cui gli interessi di concorrenza di questo stato membro
non potrebbero altrimenti essere sufficientemente tutelati dal presente
regolamento; che gli stati membri interessati devono intervenire rapidamente
in tali circostanze; che, a causa della diversità delle legislazioni nazionali,
il presente regolamento non può fissare una scadenza unica per l'adozione
delle misure appropriate;
( 28 ) considerando
anche che l'applicazione esclusiva del presente regolamento alle operazioni
di concentrazione di dimensione comunitaria lascia impregiudicato l'articolo
223 del trattato e non osta a che gli stati membri prendano misure appropriate
per assicurare la protezione di interessi legittimi diversi da quelli
che sono presi in considerazione nel presente regolamento, dal momento
che queste misure sono compatibili con i principi generali e le altre
disposizioni del diritto comunitario;
( 29 ) considerando
che le operazioni di concentrazione che non sono previste dal presente
regolamento rientrano in linea di massima nella competenza degli stati
membri; che occorre tuttavia riservare alla commissione il potere di intervenire,
su richiesta di uno stato membro interessato, nei casi in cui una concorrenza
effettiva rischi di essere ostacolata in modo significativo nel territorio
di questo stato membro;
( 30 ) considerando
che occorre prestare attenzione alle condizioni in cui si realizzano nei
paesi terzi le operazioni di concentrazione alle quali partecipano le
imprese della comunità e che occorre altresì prevedere la possibilità
per la commissione di ricevere dal consiglio un mandato di negoziazione
appropriato allo scopo di ottenere un trattamento non discriminatorio
per le imprese della comunità;
( 31 ) considerando
infine che il presente regolamento non pregiudica assolutamente i diritti
collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate,
ha adottato il presente regolamento :
Articolo
1
Campo d'applicazione
1 . il presente
regolamento si applica a tutte le operazioni di concentrazione di dimensione
comunitaria come definite al paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 22 .
2 . ai fini
dell'applicazione del presente regolamento un'operazione di concentrazione
e di dimensione comunitaria
a ) quando il
fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle
imprese interessate e superiore a 5 miliardi di ECU, e
b ) quando il
fatturato totale realizzato individualmente nella comunità da almeno
due delle imprese interessate e superiore a 250 milioni di ECU, salvo
che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi
del suo fatturato totale nella comunità all'interno di un solo e medesimo
stato membro .
3 . le soglie
definite al paragrafo 2 sono riesaminate, entro la fine del quarto anno
successivo all'adozione del presente regolamento, dal consiglio, che delibera
a maggioranza qualificata su proposta della commissione .
Articolo
2
Valutazione
delle operazioni di concentrazione
1 . le operazioni
di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate in relazione
alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con
il mercato comune .
In tale valutazione
la commissione tiene conto :
a ) della necessita
di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune
alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati interessati
e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate all'interno
o esterno della comunità;
b ) della posizione
sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico
e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori,
del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi,
dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento
dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione,
degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell'evoluzione
del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del
consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza .
( 1 ) G.U.
n . c 130 del 19 . 5 . 1988, pag. 4 .
( 2 ) G.U.
n . c 309 del 5 . 12 . 1988, pag. 55 .
( 3 ) G.U.
n . c 208 dell'8 . 8 . 1988, pag. 11 .
2 . le operazioni
di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante,
da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo
nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate
compatibili con il mercato comune .
3 . Le operazioni
di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da
cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo
nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate
incompatibili con il mercato comune.
Articolo
3
Definizione
della concentrazione
1 . si ha un'operazione
di concentrazione
a ) quando due
o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una fusione;
oppure
b ) quando :
- una o più
persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa o
- una o più
imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite
acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio,
sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme
o di parti di una o più altre imprese .
2 . non costituiscono
concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b ) le operazioni, compresa
la creazione di un'impresa comune, che abbiano per oggetto o per effetto
di coordinare il comportamento concorrenziale di imprese che restano indipendenti
. La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte
le funzioni di una entità economica autonoma e non ha come oggetto o per
effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale tra imprese
fondatrici o tra queste ultime e l'impresa comune, va considerata come
un'operazione di concentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b ).
3 . ai fini
dell'applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza
di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente,
e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità
di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa; trattasi
in particolare di
a ) diritti di
proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio
di un'impresa;
b ) diritti o
contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione,
sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa .
4 . Il controllo
e acquisito dalla persona o dall'impresa o dal gruppo di persone o di
imprese :
a ) che siano
titolari dei diritti o beneficiari dei contratti suddetti; o
b ) che, pur non
essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti,
abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano .
5 . Non si
ha operazione di concentrazione :
a ) quando un
istituto di credito, un altro istituto finanziario o una società d'assicurazioni,
la cui normale attività comprende la compravendita o la mediazione
di titoli per conto proprio o per conto terzi, detiene temporaneamente
partecipazioni nel capitale di un'impresa acquisite onde rivenderle,
purché non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni
stesse al fine di determinare il comportamento concorrenziale di tale
impresa, ovvero purché eserciti detti diritti soltanto per preparare
la vendita dell'impresa o di elementi del patrimonio della stessa
o la vendita di tali partecipazioni e la vendita avvenga entro un
anno a decorrere dal momento dell'acquisizione; previa richiesta,
la commissione può prorogare detto termine, ove l'istituto o le società
giustifichino l'impossibilita ragionevole di effettuare la vendita
nei termini stabiliti;
b ) quando il
controllo sia acquisito da una persona che abbia ricevuto mandato
dalla pubblica autorità in virtù della legislazione di uno stato membro
relativa alla liquidazione, al fallimento, all'insolvenza, alla cessazione
dei pagamenti, al concordato o ad altre procedure analoghe;
c ) quando le
operazioni di cui al paragrafo 1, punto b ), sono realizzate da società
di partecipazione finanziaria contemplate dall'articolo 5, paragrafo
3 della quarta direttiva 78/660/cee del consiglio, del 25 luglio 1978,
relativa ai conti annuali di talune forme di società ( 1 ), modificata
da ultimo dalla direttiva 84/569/cee ( 2 ), purché tuttavia i diritti
di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, in
particolare tramite la nomina dei membri degli organi direttivi e
di vigilanza delle imprese di cui esse detengono partecipazioni, unicamente
per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti e non per determinare
direttamente o indirettamente il comportamento concorrenziale di tali
imprese .
Articolo
4
Notificazione preventiva delle operazioni di concentrazione
1 . le operazioni
di concentrazione di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento
devono essere notificate alla commissione entro una settimana dalla conclusione
dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio
o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo . il termine comincia
a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati .
2 . le operazioni
di concentrazione consistenti in una fusione ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 1, punto a ), o nell'assunzione di un controllo comune ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b ), devono essere notificate congiuntamente
delle parti che intervengono nell'operazione di fusione o nell'instaurazione
di un controllo comune . negli altri casi la notificazione incombe alla
persona o all'impresa che acquisisce il controllo dell'insieme o di parti
di una o più imprese.
3 . la commissione,
quando constata che un'operazione di concentrazione notificata rientra
nel presente regolamento, pubblica l'avvenuta notificazione, precisando
i nomi degli interessati, il tipo di operazione di concentrazione, nonché
i settori economici interessati . La commissione tiene conto dell'interesse
legittimo delle imprese a che non vengano divulgati i segreti relativi
ai loro affari.
Articolo
5
Calcolo del
fatturato
1 . il fatturato
totale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comprende gli importi ricavati
dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle
imprese interessate nell'ultimo esercizio e corrispondenti alle loro normali
attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché
dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate
al fatturato . il fatturato totale di una impresa interessata non tiene
conto delle transazioni avvenute tra le imprese di cui al paragrafo 4
del presente articolo.
Il fatturato realizzato,
nella comunità o in uno stato membro, comprende i prodotti venduti ed
i servizi forniti ad imprese o a consumatori nella comunità o nello stato
membro in questione .
2 . in deroga
alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con
l'acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano
o meno personalità giuridica di una o più imprese, e computato per il
cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda le parti oggetto della
transazione. Tuttavia, due o più transazioni del tipo di quelle contemplate
dal primo comma, concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo
di due anni, sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione
effettuata il giorno dell'ultima transazione .
3 . il fatturato
e sostituito :
a ) per gli istituti
di credito e altri istituti finanziari, per quanto riguarda l'articolo
1, paragrafo 2, lettera a ), dal decimo del totale dello stato patrimoniale.
Per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b ) e ultima
parte di frase, il fatturato totale realizzato nella comunità e sostituito
dal decimo del totale dello stato patrimoniale moltiplicato per il
rapporto fra i crediti sugli istituti finanziari e sulla clientela
risultanti da operazioni realizzate con residenti della comunità e
l'importo totale di tali crediti. Per quanto riguarda l'articolo 1,
paragrafo 2, ultima parte di frase, il fatturato totale realizzato
all'interno di uno stato membro e sostituito dal decimo del totale
dello stato patrimoniale moltiplicato per il rapporto fra i crediti
sugli istituti finanziari e sulla clientela risultanti da operazioni
realizzate con residenti dello stato membro in questione e l'importo
totale di tali crediti;
b ) per le imprese
de assicurazioni, dal valore di premi lordi emessi, che comprendono
tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti d'assicurazione
stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi
i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte
o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo
volume complessivo; per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 2,
punto b ) e frase conclusiva, vengono computati rispettivamente i
premi lordi versati da persone residenti nella comunità e da persone
residenti in uno stato membro .
4 . salvo restando
il paragrafo 2, il fatturato di un'impresa interessata ai sensi dell'articolo
1, paragrafo 2, risulta dalla somma dei fatturati delle imprese seguenti
:
a ) l'impresa
interessata;
b ) quelle nelle
quali l'impresa interessata dispone, direttamente o indirettamente,
- o di oltre
la meta del capitale o del capitale di esercizio, o
- del potere
di esercitare più della meta dei diritti di voto, o
- del potere
di designare più della meta dei membri del consiglio di vigilanza
o d'amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente
l'impresa, o
- del diritto
di gestire gli affari dell'impresa;
c ) quelle che
dispongono, in un'impresa interessata, dei diritti o poteri menzionati
alla lettera b );
d ) quelle nelle
quali o sulle quali un'impresa di cui al punto c ) dispone dei diritti
o poteri menzionati alla lettera b );
e ) quelle imprese
nelle quali varie imprese ai sensi dei punti a)-d ) dispongono congiuntamente
dei diritti o poteri di cui al punto b ).
5 . Se talune
imprese partecipanti all'operazione di concentrazione dispongono congiuntamente
dei diritti o poteri di cui al paragrafo 4, lettera b ), occorre, ai fini
del calcolo del fatturato delle imprese interessate ai sensi dell'articolo
1, paragrafo 2 :
a ) non tener
conto del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione
di servizi realizzati tra l'impresa comune e ciascuna delle imprese
interessate o qualsiasi altra impresa legata a una di esse ai sensi
del paragrafo 4, lettere b)-e );
b ) tener conto
del fatturato risultante dalla vendita di prodotti e dalla prestazione
di servizi realizzati tra l'impresa comune e qualsiasi impresa terza
. questo fatturato viene imputato in parti uguali alle imprese interessate
.
Articolo
6
Esame
della notificazione e avvio della procedura
1 . La commissione
procede all'esame della notificazione non appena questa le e pervenuta.
a ) Se essa conclude
che l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel presente
regolamento, lo constata mediante una decisione.
b ) Se essa constata
che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel
presente regolamento, non suscita seri dubbi per quanto riguarda la
sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e
la dichiara compatibile con il mercato comune .
c ) Se, invece,
essa constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra
nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda
la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura
.
2 . la commissione
informa immediatamente della sua decisione le imprese interessate, nonché
le autorità competenti degli stati membri .
Articolo
7
Sospensione
dell'operazione di concentrazione
1 . Ai fini
dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, una concentrazione,
quale e definita all'articolo 1, non potrà essere realizzata anteriormente
alla relativa notifica o entro le prime tre settimane successive alla
suddetta notifica .
2 . Se la commissione,
dopo un esame provvisorio della notifica e entro il termine di cui al
paragrafo 1, lo ritiene necessario allo scopo di garantire la piena efficacia
di ogni eventuale decisione ulteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafi
3 e 4, essa può di propria iniziativa decidere di prorogare la sospensione
di un'operazione di concentrazione in parte o totalmente, fino all'adozione
di una decisione definitiva, o di adottare altre misure transitorie a
questo scopo.
3 . I paragrafi
1 e 2 non ostano alla realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto
o di permuta che sia stata notificata alla commissione conformemente all'articolo
4, paragrafo 1, sempreche l'acquirente non eserciti i diritti di voto
inerenti alle partecipazioni in questione o li eserciti soltanto ai fini
di mantenere il pieno valore dei suoi investimenti e in base a una deroga
accordata dalla commissione conformemente al paragrafo 4 .
4 . la commissione
può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi
1, 2 e 3 per evitare un pregiudizio grave ad una o più imprese partecipanti
all'operazione di concentrazione o a una parte terza. La deroga può essere
subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di
effettiva concorrenza . essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi
momento, sia prima della notifica o dopo la transazione.
5 . la validità
di ogni transazione realizzata non rispettando i paragrafi 1 e 2 dipende
dalla decisione presa in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera
b ), o dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, o dalla presunzione di cui all'articolo
10, paragrafo 6. Tuttavia il presente articolo non ha alcun effetto sulla
validità delle transazioni su titoli, compresi quelli convertibili in
altri titoli, che si possono negoziare su un mercato che e regolamentato
e sorvegliato da autorità riconosciute dai pubblici poteri, il cui funzionamento
e regolare e che e direttamente o indirettamente accessibile al pubblico,
salvo che gli acquirenti e i venditori sappiano o siano in grado di sapere
che la transazione e realizzata non rispettando i paragrafi 1 o 2 .
Articolo
8
Poteri di decisione
della commissione
1 . Ciascuna
procedura avviata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c ), si
conclude mediante una decisione conformemente ai paragrafi da 2 a 5 del
presente articolo, fatto salvo l'articolo 9.
2 . Se la commissione
accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del caso, dopo
che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche, soddisfa al
criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa, mediante decisione,
dichiara l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.
La decisione può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire
che le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti
della commissione per modificare il progetto iniziale di concentrazione
. la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche
le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione
e ad essa necessarie.
3 . se la commissione
accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al criterio di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la concentrazione
incompatibile con il mercato comune.
4 . se l'operazione
di concentrazione e già stata realizzata, la commissione può ordinare,
in una decisione adottata a norma del paragrafo 3 o in una decisione distinta,
la separazione delle imprese o degli elementi patrimoniali acquistati
o incorporati, la cessazione del controllo comune, nonché ogni altra misura
idonea a ripristinare una concorrenza effettiva.
( 1 ) G.U.
n . l 222 del 14 . 8 . 1978, pag. 11 .
( 2 ) G.U.
n . l 314 del 4 . 12 . 1984, pag. 28 .
5 . la commissione
ha facoltà di revocare le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 :
a ) quando la
dichiarazione di compatibilità sia fondata su indicazioni inesatte
di cui sia responsabile una delle imprese interessate, o sia stata
ottenuta con frode, oppure
b ) qualora le
imprese partecipanti non osservino uno degli oneri di cui e corredata
la decisione .
6 . nei casi
di cui al paragrafo 5, la commissione può prendere una decisione a norma
del paragrafo 3, senza essere vincolata al termine di cui all'articolo
10, paragrafo 3.
Articolo
9
Rinvio alle
autorità competenti degli stati membri
1 . la commissione
può mediante decisione che essa notifica senza indugio alle imprese interessate
e che porta a conoscenza delle autorità competenti degli altri stati membri,
rinviare alle autorità competenti dello stato membro interessato un caso
di concentrazione notificata, alle seguenti condizioni .
2 . entro tre
settimane a decorrere dalla data di ricezione della copia della notifica,
uno stato membro può comunicare alla commissione, che a sua volta ne informa
le imprese interessate, che una operazione di concentrazione minaccia
di creare o di rafforzare una posizione dominante da cui risulti che una
concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo in un mercato
all'interno del suddetto stato membro che presenta tutte le caratteristiche
di un mercato distinto, si tratti o meno di una parte sostanziale del
mercato comune .
3 . se la commissione
ritiene che, tenuto conto del mercato dei prodotti o servizi in questione
e del mercato geografico di riferimento ai sensi del paragrafo 7, tale
mercato distinto e tale minaccia esistano :
a ) provvede essa
stessa ad affrontare il caso per preservare o ripristinare una concorrenza
effettiva sul mercato in questione, o
b ) rinvia il
caso delle autorità competenti dello stato membro interessato, per
l'applicazione della legislazione nazionale sulla concorrenza del
suddetto stato. Se al contrario la commissione ritiene che tale mercato
distinto o tale minaccia non esistano, essa prende una decisione al
riguardo indirizzandola allo stato membro interessato .
4 . la decisione
relativa al rinvio o al rifiuto del rinvio presa conformemente al paragrafo
3 interviene :
a ) in generale
entro il termine di sei settimane previsto all'articolo 10, paragrafo
1, secondo comma, se la commissione non ha avviato la procedura ai
sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b ), o
b ) entro il termine
massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica dell'operazione in
questione, se la commissione ha avviato la procedura ai sensi dell'articolo
6, paragrafo 1, lettera c ), senza intraprendere i passi per predisporre
l'adozione delle misure necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo
2, secondo comma, e paragrafi 3 o 4, per preservare o ripristinare
una concorrenza effettiva sul mercato in questione .
5 . se, entro
il termine di tre mesi di cui al paragrafo 4, lettera b ), la commissione,
nonostante un sollecito da parte dello stato membro interessato, non ha
preso la decisione relativa al rinvio o al rifiuto di rinvio prevista
al paragrafo 3, ne ha intrapreso i passi preliminari di cui al paragrafo
4, lettera b ), si ritiene che essa abbia deciso di rinviare il caso allo
stato membro interessato conformemente al paragrafo 3, lettera b ).
6 . la pubblicazione
delle relazioni o l'annuncio delle conclusioni dell'esame dell'operazione
in questione da parte delle autorità competenti dello stato membro interessato
interviene al più tardi quattro mesi dopo il rinvio da parte della commissione.
7 . il mercato
geografico di riferimento e costituito da un territorio in cui le imprese
interessate intervengono nell'offerta e nella domanda di beni e di servizi,
nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee
e che può essere distinto dai territori vicini, in particolare a motivo
delle condizioni di concorrenza notevolmente diverse da quelle che prevalgono
in quei territori . in questa valutazione occorre tener conto segnatamente
della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione,
dell'esistenza di ostacoli all'entrata, di preferenze dei consumatori,
nonché dell'esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di
differenze notevoli di parti di mercato delle imprese o di sostanziali
differenze di prezzi .
8 . per l'applicazione
del presente articolo, lo stato membro interessato può prendere soltanto
le misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza
effettiva sul mercato interessato.
9 . conformemente
alle disposizioni pertinenti del trattato, ogni stato membro può ricorrere
innanzi alla corte di giustizia e chiedere in particolare l'applicazione
dell'articolo 186, ai fini dell'applicazione della propria legislazione
nazionale in materia di concorrenza .
10 . il presente
articolo e sottoposto a un riesame entro e non oltre il quarto anno successivo
all'adozione del presente regolamento.
Articolo
10
Termini per
l'avvio della procedura e per le decisioni
1 . le decisioni
di cui all'articolo 6, paragrafo 1 debbono intervenire entro il termine
massimo di un mese . tale termine si inizia a decorrere dal giorno successivo
a quello della ricezione della notifica o, qualora le informazioni che
devono essere fornite all'atto della notifica siano incomplete, dal giorno
successivo a quello della ricezione delle informazioni complete.
il suddetto termine
e portato a sei settimane se la commissione viene investita di una richiesta
da parte di uno stato membro conformemente all'articolo 9, paragrafo 2.
2 . le decisioni
adottate a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e relative ad operazioni
di concentrazione notificate debbono intervenire non appena risultino
eliminati i seri dubbi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c ),
e ciò a seguito delle modifiche apportate dalle imprese interessate ed
al più tardi entro il termine di cui al paragrafo 3 .
3 . fatto salvo
l'articolo 8, paragrafo 6, le decisioni prese a norma dell'articolo 8,
paragrafo 3, relative alle operazioni di concentrazione notificate, devono
intervenire entro il termine massimo di quattro mesi a decorrere dalla
data dell'avvio della procedura.
4 . il termine
di cui al paragrafo 3 e eccezionalmente sospeso qualora la commissione,
per circostanze delle quali e responsabile una delle imprese che partecipa
alla concentrazione, abbia dovuto chiedere un'informazione mediante decisione
in applicazione dell'articolo 11 o ad ordinare una verifica mediante decisione
in virtù dell'articolo 13.
5 . se la corte
di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente
una decisione della commissione in virtù del presente regolamento, i termini
fissati nel presente regolamento si applicano nuovamente a decorrere dalla
data in cui e stata emessa la sentenza .
6 . se la commissione
non ha preso una decisione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere
b ) o c ), o in virtù dell'articolo 8, paragrafi 2 o 3, entro i termini
rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, l'operazione
di concentrazione e ritenuta essere dichiarata compatibile con il mercato
comune, fatto salvo l'articolo 9.
Articolo
11
Richiesta di
informazioni
1 . Per l'assolvimento
dei compiti affidatile dal presente regolamento, la commissione può raccogliere
tutte le informazioni necessarie presso i governi, le autorità competenti
degli stati membri, le persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera
b ), nonché presso le imprese e associazioni di imprese .
2 . quando
la commissione rivolge una domanda di informazioni ad una persona, ad
un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una
copia di questa domanda all'autorità competente dello stato membro nel
cui territorio e domiciliata la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione
d'imprese .
3 . nella sua
domanda la commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della domanda,
nonché le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera c ),
per il caso in cui siano fornite informazioni inesatte.
4 . l'obbligo
di fornire le informazioni richieste incombe, se si tratta di imprese,
ai proprietari od ai rappresentanti delle stesse e, se si tratta di persone
giuridiche, di società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica,
a coloro che, per legge, o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.
5 . se una
persona, un'impresa o un'associazione di imprese non da le informazioni
richieste nel termine stabilito dalla commissione, oppure da informazioni
incomplete, la commissione richiede tali informazioni mediante de-
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