|
LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 90, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
- Nella sua comunicazione
in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle comunicazioni
mobili e personali (COM(94) 492 def.) del 23 novembre 1994, la Commissione
ha stabilito le principali azioni necessarie per il futuro quadro regolamentare
richiesto per poter sfruttare il. potenziale di questo mezzo di comunicazione,
ha sottolineato l'esigenza di eliminare al più presto tutti i
diritti esclusivi e speciali ancora vigenti nel settore attraverso la
piena applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza
e la modifica della direttiva 90/388/CEE ove richiesto. Inoltre la comunicazione
ha preso in considerazione l'eliminazione delle restrizioni esistenti
in materia di libera scelta delle infrastrutture di base utilizzate
dai gestori delle reti mobili per impiegare e sviluppare la propria
rete ai fini delle attività consentite in base alle loro licenze
o autorizzazioni. Tale azione è stata ritenuta essenziale per
poter superare le attuali distorsioni in materia di libera concorrenza
ed in particolare per garantire a tali gestori il controllo dei propri
costi.
- La Risoluzione
del Consiglio del giugno 1995 su …, ha appoggiato in generale le azioni
richieste secondo quanto stabilito nella comunicazione della Commissione
sul Libro verde relativo alle comunicazioni mobili e personali ed ha
considerato come uno degli obiettivi principali l'abolizione dei diritti
esclusivi o speciali in tale settore.
- Il Parlamento europeo,
nella sua risoluzione sul ha invitato la Commissione ad emanare le disposizioni
necessarie al fine di…
- Vari Stati membri
hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazioni
mobili ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione di licenze
per tali servizi. Tuttavia, in molti Stati membri il numero di licenze
accordate e tuttora limitato sulla base di criteri discrezionali o nel
caso di gestori concorrenti con gli organismi di. telecomunicazioni
resta soggetto a restrizioni tecniche quali il divieto di utilizzare
un'infrastruttura diversa da quella fornita dall'organismo di telecomunicazioni.
Per esempio, molti Stati membri non hanno ancora concesso licenze per
la telefonia mobile DCS 1800.
- Inoltre, alcuni
Stati membri hanno lasciato in vigore i diritti esclusivi per la fornitura
di alcuni servizi mobili accordati agli organismi nazionali di telecomunicazioni.
- La direttiva 90/388/CEE
della Commissione del 28 giugno 1990 relativa alla concorrenza nei mercati
dei servizi di telecomunicazioni, prevede l'abolizione dei diritti speciali
o esclusivi concessi dagli Stati membri in relazione alla fornitura
di servizi di telecomunicazioni. Tuttavia, i servizi mobili non sono
ancora compresi nel campo di applicazione di tale direttiva.
- Se uno Stato. membro
limita il numero delle imprese autorizzate a fornire Servizi di comunicazioni
mobili e personali grazie all'esistenza di diritti speciali e, a fortiori,
di diritti esclusivi, questa situazione costituisce una restrizione
che potrebbe risultare incompatibile con l'articolo 90 in combinato
disposto con l'articolo 59 del trattato, ove essa non fosse giustificata
in virtù di disposizioni specifiche del trattato o con riferimento
ai requisiti essenziali, poiché tali diritti impediscono la prestazione,
da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri
Stati membri o diretti ad altri Stati membri. Nel caso delle reti e
dei servizi di comunicazioni mobili e personali, questi requisiti essenziali
potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro delle frequenze e l'intento
di evitare interferenze dannose fra sistemi tecnici radiomobili, spaziali
o terrestri. Di conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate per
fornire i servizi soddisfino anche tali requisiti essenziali, gli attuali
diritti speciali e, a fortiori, i diritti esclusivi per la prestazione
dei servizi mobili non sono giustificati e dovrebbero pertanto beneficiare
dello stesso trattamento normativo riservato agli altri servizi di telecomunicazioni
già compresi nella direttiva 90/388/CEE, Il campo di applicazione
di detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso in modo da includere
i servizi mobili e personali.
- Alcuni Stati membri
hanno concesso attualmente licenze per servizi radiomobili digitali
operanti nella banda di frequenze 1700 1900 MHz, in base alla norma
DCS 1800. La comunicazione della Commissione in merito alle consultazioni
sul libro verde nel settore delle comunicazioni mobili e personali del
23 novembre 1994 ha stabilito che la norma DCS 1800 deve essere considerata
parte della famiglia dei sistemi GSM. Gli altri Stati membri non permettono
detti servizi anche in presenza di frequenze disponibili in tale banda,
impedendone quindi la prestazione transfrontaliera. Tale situazione
è incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo
59. Al fine di porvi rimedio, gli Stati membri che non hanno ancora
istituito una procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero
procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole. In questo
contesto è necessario tenere debitamente conto della necessità
di promuovere gli investimenti ad opera dei nuovi concorrenti nel settori
interessati.
- Anche i servizi
di telecomunicazioni numeriche europee senza filo rappresentano un elemento
essenziale per lo sviluppo verso le comunicazioni personali. DECT costituisce
un'alternativa all'attuale accesso del circuito locale alla rete telefonica
pubblica commutata. Il 3 giugno 1991 il Consiglio ha assegnato le bande
di frequenza per l'introduzione coordinata nella Comunità di
un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo (DECT) da porre
in atto entro il 31 dicembre 1991.
- Tuttavia, alcuni
Stati membri impediscono l'impiego di tali frequenze per i servizi in
questione in quanto non concedono le licenze alle imprese intenzionate
ad avviare l'offerta di servizi DECT. Qualora gli organismi di telecomunicazioni
beneficiassero di diritti esclusivi per l'installazione della rete telefonica
pubblica commutata, tale rifiuto avrebbe la conseguenza di rafforzare
la loro posizione dominante ed inoltre di ritardare la comparsa dei
servizi di comunicazioni personali, limitando pertanto lo sviluppo tecnico
a danno dei consumatori, contrariamente a quanto sancito dall'articolo
90 in combinato disposto con l'articolo 86, paragrafo b). Per poter
ovviare a tale situazione, gli Stati membri che non hanno ancora istituito
una procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero procedere
in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole.
- Anche nei casi
in cui le licenze sono state assegnate a gestori concorrenti nel campo
delle comunicazioni mobili, gli Stati membri hanno, in alcuni casi,
concesso ad uno di essi, in maniera discrezionale, vantaggi speciali
di natura giuridica o regolamentare non garantiti ad altri. In tale
situazione detti vantaggi possono essere controbilanciati da obblighi
speciali e non precludono necessariamente l'accesso al mercato da parte
di atre imprese e l'esistenza di una concorrenza effettiva. La compatibilità
di detti vantaggi con il trattato CE deve essere pertanto valutata caso
per caso, tenendo conto del loro impatto sull'effettiva libertà
da parte di altri enti di fornire, in maniera efficace, lo stesso servizio
di telecomunicazioni e delle eventuali motivazioni in relazione all'attività
interessata.
- I diritti esclusivi
attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni mobili sono stati
concessi di norma ad organismi che già godevano di una posizione
dominante nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o
a società da essi controllate. In tale situazione questi diritti
hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta da detti
organismi, rafforzandole; secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia,
ciò rappresenta un abuso di posizione dominante in contrasto
con le disposizioni dell'articolo 86.I diritti esclusivi concessi nel
campo delle comunicazioni mobili e personali Sono pertanto incompatibili
con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.
Questi diritti esclusivi devono, quindi essere aboliti.
- Inoltre, per quanto
riguarda i nuovi servizi mobili, esiste la difficoltà di impedire
che gli organismi di telecomunicazioni, negli Stati membri con reti
meno sviluppate e ammessi pertanto a beneficiare di un periodo di transizione
per l'abolizione dei diritti esclusivi previsti in materia di installazione
ed impiego delle infrastrutture richieste per un determinato servizio
mobile, si avvalgano di detta posizione per estenderla al mercato del
servizio interessato; di conseguenza, gli Stati membri in questione
onde impedire abusi di posizioni dominanti contrari al trattato, dovrebbero
astenersi dal concedere una licenza per il servizio mobile a detti organismi
di telecomunicazioni. Qualora gli organismi di telecomunicazioni non
godano o non godano più di diritti esclusivi per l'installazione
e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi non devono
comunque essere esclusi a priori da quelle procedure per la concessione
delle licenze.
- I diritti esclusivi
non limitano soltanto l'accesso al mercato, ma hanno altresì
l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori, il ricorso
a comunicazioni mobili e personali eventualmente offerte, ritardando
quindi la diffusione del progresso tecnico in tale settore, in particolare,
gli organismi di telecomunicazioni hanno mantenuto tariffe più
elevate per la radiotelefonia mobile rispetto alla telefonia vocale
fissa onde impedire la concorrenza che andrebbe a scapito della loro
fonte principale di reddito.
- Dato che le decisioni
di investimento vengono prese da aziende operanti in settori nei quali
beneficiano di diritti esclusivi, le aziende in questione si trovano
spesso in una situazione in cui sono in grado di decidere di dare la
precedenza allo sviluppo di tecnologie relative a reti fisse, mentre
i nuovi concorrenti potrebbero utilizzare le tecnologie per le comunicazioni
mobili e personali anche per competere con i servizi basati su reti
fisse, in particolare per quanto riguarda il circuito locale. Pertanto,
nei diritti esclusivi è implicita una restrizione dello sviluppo
delle comunicazioni mobili e personali, situazione incompatibile con
il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.
- Al fine di stabilire
le condizioni per la fornitura di sistemi mobili e personali, gli Stati
membri possono introdurre procedure per la concessione delle licenze
o procedure di dichiarazione intese a garantire l'osservanza dei requisiti
fondamentali applicabili e delle specifiche di servizio pubblico sotto
forma di regolamentazioni commerciali, fatto salvo il principio di proporzionalità.
Le specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali
riguardano le condizioni di permanenza, la disponibilità e la
qualità del servizio.
- Il numero delle
licenze può essere limitato soltanto in caso di scarsità
delle risorse in materia di frequenze. Per contro, la concessione di
licenze non è giustificata quando sarebbe sufficiente una semplice
dichiarazione per conseguire l'obiettivo in questione.
- Per quanto riguarda
la rivendita del tempo di trasmissione e altre semplici prestazioni
di servizi da parte di fornitori indipendenti di servizi o direttamente
da parte di gestori di reti mobili di sistemi mobili già autorizzati,
nessun requisito essenziale applicabile giustificherebbe l'introduzione
o il mantenimento di procedure per la concessione di licenze poiché
tali servizi non riguardano la prestazione di servizi di telecomunicazioni
o la gestione di una rete di comunicazioni mobili bensì la fornitura
al dettaglio di servizi autorizzati (la cui prestazione è presumibilmente
soggetta alle condizioni che garantiscono la conformità con i
requisiti fondamentali o con le specifiche di servizio pubblico sotto
forma di regolamentazioni commerciali),
- Oltre all'applicazione
di regole commerciali nazionali eque relative a qualsiasi attività
analoga di fornitura al dettaglio, essi potrebbero essere soggetti esclusivamente
alla condizione di dichiarazione delle loro attività all'autorità
nazionale in materia di regolamentazione degli Stati membri nei quali
intendono operare. i gestori delle reti mobili potrebbero d'altro canto
rifiutare di concedere ai prestatori di servizi la distribuzione dei
loro servizi, in particolare qualora tali prestatori di servizi non
aderiscano ad un codice di comportamento per i prestatori di servizi
in conformità delle norme sulla concorrenza contenute nel trattato.
- Nel contesto dei
sistemi di comunicazioni mobili e personali le radiofrequenze rappresentano
una risorsa cruciale limitata. Tuttavia alcuni Stati membri, soprattutto
quelli che mantengono diritti speciali o esclusivi nel settore delle
comunicazioni mobili o personali, procedono all'assegnazione delle radiofrequenze
per i sistemi di comunicazioni mobili e personali senza conformarsi
a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione,
Tali procedure di assegnazione rappresentano restrizioni incompatibili
con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato
in quanto i gestori di altri Stati membri sono svantaggiati nell'ambito
di dette procedure.
- Di conseguenza
gli Stati membri devono garantire che la procedura di assegnazione delle
radiofrequenze sia basata su criteri di obiettività e non abbia
effetti discriminatori, in tale contesto e per quanto riguarda la futura
designazione delle frequenze per servizi specifici di comunicazioni,
gli Stati membri devono pubblicare i piani relativi alle frequenze nonché
le procedure che i gestori devono seguire per ottenere dette frequenze
nell'ambito delle bande di frequenza designate, L'attuale assegnazione
delle frequenze deve essere riesaminata ad intervalli regolari. Eventuali
canoni per l'impiego delle frequenze devono essere proporzionali e applicati
in base al numero di canali effettivamente impiegati.
- La maggior parte
degli Stati membri obbliga attualmente i gestori dei servizi mobili
ad utilizzare la capacità di circuiti affittati degli organismi
di telecomunicazioni per collegamenti interni delle reti e l'instradamento
della sezione a lunga distanza delle chiamate. Poiché gli oneri
per l'affitto di detti circuiti rappresentano una parte sostanziale
della base di costo del gestore dei servizi mobili, questo requisito
accorda all'organismo fornitore di telecomunicazioni, in molti casi
quindi al suo concorrente diretto una notevole influenza sulla redditività
commerciale e sulla struttura dei costi dei gestori dei servizi mobili,
inoltre le restrizioni in materia di fornitura di infrastruttura propria
e di impiego di infrastruttura messa a disposizione da terzi stanno
rallentando lo sviluppo. dei servizi mobili, in particolare poiché
un efficace "roaming" paneuropeo per GSM si basa sull'ampia disponibilità
di sistemi di segnalazione a indirizzi e tecnologia non ancora offerta
su scala universale dagli organismi di telecomunicazioni in tutta l'Unione
europea.
- Tali restrizioni
sulla fornitura e sull'impiego di infrastrutture limitano la prestazione
di servizi di comunicazioni mobili e personali da parte dei gestori
di altri Stati membri e sono quindi incompatibili con l'articolo 90
in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato. Nella misura in
cui viene impedita la concorrenza nella prestazione di servizi mobili
di telefonia vocale in quanto l'organismo di telecomunicazioni non è
in grado di soddisfare la domanda di infrastrutture del gestore dei
servizi mobili oppure può provvedervi esclusivamente sulla base
di tariffe non orientate ai costi della capacità di circuiti
affittati, tali restrizioni favoriscono inevitabilmente l'offerta da
parte dell'organismo di telecomunicazioni di servizi di telefonia fissa
per i quali la maggior parte degli Stati membri mantiene ancora diritti
esclusivi. La restrizione in materia di fornitura ed impiego di infrastrutture
è incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e
dell'articolo 86.
- Attualmente l'interconnesione
diretta tra sistemi di comunicazioni mobili all'interno di un unico
Stato membro o tra sistemi installati in diversi Stati membri è
limitata nelle licenze per servizi mobili concesse da molti Stati membri
senza alcuna giustificazione teorica. In tali Stati membri i gestori
delle reti mobili sono obbligati a collegarsi con altri gestori di reti
mobili attraverso la rete fissa dell'organismo di telecomunicazioni.
Tale condizione comporta costi supplementari ed impedisce, in particolare,
lo sviluppo della fornitura transfrontatiera di servizi di comunicazioni
mobili nell'Unione europea, risultando pertanto contraria al combinato
disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 59 del trattato.
- Poiché nella
maggior parte degli Stati membri vengono mantenuti i diritti esclusivi
per la fornitura della telefonia vocale e per l'impiego dell'infrastruttura
relativa alle reti fisse pubbliche, è possibile impedire potenziali
abusi di posizione dominante da parte degli organismi di telecomunicazioni
interessati soltanto se gli Stati membri garantiscono l'interconnessione
dei sistemi pubblici di telecomunicazioni mobili in funzione di determinate
interfacce con la rete pubblica di telecomunicazioni nonché condizioni
di interconnessione basate su criteri di obiettività, trasparenza,
non discriminazione, pubblicate in anticipo ed in grado di consentire
la necessaria flessibilità delle tariffe, compresa l'applicazione
di tariffe agevolate nelle ore non di punta.
Al fine di poter
garantire la piena interconnessione, la Commissione deve avere accesso,
su richiesta, alle informazioni riguardanti tali accordi.
L'elaborazione di dette procedure nazionali per la concessione di licenze
e per l'interconnessione non deve pregiudicare l'armonizzazione di quest'ultima
a livello comunitario mediante direttive del Parlamento europeo e del
Consiglio; in particolare nel quadro delle direttive sulla fornitura
di una rete aperta (ONP).
- L'articolo 90,
paragrafo 2 del trattato permette di derogare alle regole del trattato
ed in particolare alle disposizioni dell'articolo 86 qualora la loro
applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto
e di fatto, degli specifici compiti degli organismi di telecomunicazioni.
In forza di tale deroga, la direttiva 90/388/CEE consente di mantenere
in vigore, per un periodo transitorio, i diritti esclusivi in relazione
ai servizi di telefonia vocale.
- servizi di telefonia
vocale sono definiti nell'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE come
la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione
della voce in tempo reale in partenzae a destinazione dei punti terminali
della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare
l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare
con un altro punto terminale, il trasporto diretto e la commutazione
della voce su reti mobili e personali non avvengono tra due punti terminali
e non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi
della direttiva 90/388/CEE.
Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 le specifiche di servizio pubblico,
sotto forma di regolamentazioni commerciali applicabili a tutti i gestori
autorizzati dei servizi di telecomunicazioni mobili forniti al pubblico,
sono tuttavia giustificate per garantire il conseguimento degli obiettivi
di interesse economico generale quali la copertura geografica o l'attuazione
di norme su scala comunitaria.
- Nel valutare le
restrizioni imposte attualmente ai gestori dei servizi mobili in relazione
all'installazione ed all'impiego dell'infrastruttura propria e/o all'impiego
di infrastrutture fornite da terzi, la Commissione terrà conto
anche dell'esigenza di un periodo di transizione supplementare per gli
Stati membri con reti meno sviluppate e con reti molto piccole come
indicato nella risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente
la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione
e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (93/C
213/01) oltreché nella risoluzione del Consiglio del 22 dicembre
1994 su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture
di telecomunicazione (94/C 379/03). Gli Stati membri che possono chiedere
tale deroga sono, da un lato. la Spagna, l'Irlanda, la Grecia ed il
Portogallo, e dall'altro il Lussemburgo. Tuttavia solo alcuni di tali
Stati membri non consentono ai gestori dei Sistemi mobili GSM di utilizzare
le proprie infrastrutture e/o di ricorrere a quelle di terzi. Deve essere
previsto un regime specifico onde poter valutare l'eventuale motivazione
a sostegno del mantenimento di tale regime per la fornitura di servizi
mobili per un periodo transitorio stabilito nelle suddette risoluzioni
del Consiglio.
- La presente direttiva
non osta a che vengano adottati provvedimenti nell'osservanza del diritto
comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde, garantire che
i cittadini degli Stati membri ricevano, un trattamento equivalente
nei paesi terzi.
HA ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:La direttiva 90/388/CEE del 28 giugno 1990, modificata dalla
direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica
la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione
alle comunicazioni via satellite, è così modificata:
(Definizioni)
All' articolo 1:
Il quarto trattino
è sostituito dal seguente:
"servizi di telecomunicazioni":
- i servizi la
cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione
e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni
mediante procedimenti di telecomunicazioni ad eccezione dei servizi
al pubblico di radiodiffusione e di televisione;
- I servizi via
satellite
- i servizi di
comunicazioni mobili e personali nonché i sistemi di comunicazioni
mobili e personali".
Dopo il nono trattino
sono inseriti i seguenti trattini:
- "servizi di comunicazioni
mobili e personali", i servizi diversi da quelli di comunicazione
via satellite la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente
nella realizzazione di radiocomunicazioni con un utente del servizio
mobile e fa uso totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni
mobili e personali";
- "sistemi di comunicazioni
mobili e personali", i sistemi costituiti dall'installazione e dalla
gestione di un'infrastruttura di reti mobili collegate o meno ai punti
terminali della rete pubblica per consentire la trasmissione la fornitura
di servizi di radiocomunicazione ad utenti del servizio mobile";
Al tredicesimo trattino,
il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"(...) nonché, nel caso dei servizi di Comunicazioni mobili e
personali, l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione
da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazioni via radio
e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni terrestri
o spaziali".
Il paragrafo 2.
è sostituito dal seguente:
"2. La presente direttiva non si applica al telex"
Dopo l'articolo 3
vengono inseriti i seguenti articoli da 3A a 3D:
(Concessione
di licenze)
Articolo 3A
Oltre ai requisiti
stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, nell'indicare
le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali
per sistemi di comunicazioni mobili e personali devono garantire quanto
segue:
- le condizioni
per la concessione delle licenze non devono contenere disposizioni
diverse da quelle giustificate sulla base dei requisiti essenziali
e, nel caso dei sistemi destinati al pubblico in genere, delle specifiche
di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali di
cui all'articolo 3;
- le condizioni
per la concessione delle licenze per i gestori delle reti mobili devono
garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio tra gestori
delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
- le condizioni
per la concessione delle licenze non devono comprendere restrizioni
tecniche immotivate. Gli Stati membri non possono, in particolare,
impedire l'abbinamento di licenze o limitare l'offerta di tecnologie
differenti ricorrendo a frequenze distinte qualora siano disponibili
apparecchiature multistandard.
Fintantoché
siano disponibili delle frequenze, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare
licenze ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie
e trasparenti.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare
per sistemi di comunicazioni mobili e personali soltanto in conformità
dei requisiti essenziali quali l'impiego efficace delle frequenze, ove
giustificato in base al principio di proporzionalità.
Le procedure per la concessione delle licenze possono tuttavia contenere
specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali
di cui all'articolo 3, qualora venga prescelta la soluzione meno lesiva
in termini di concorrenza. Le condizioni principali connesse con le
regolamentazioni commerciali possono essere allegate alle licenze accordate.
Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare
per abolire le restrizioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo
3C non devono, durante detto periodo, concedere ulteriori licenze per
comunicazioni mobili o personali agli organismi di telecomunicazioni.
Qualora detti organismi non godano o non godano più di diritti
esclusivi per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di
reti pubbliche essi non devono essere esclusi a priori da tali procedure
per la concessione delle licenze".
(Accesso
alle frequenze)
Articolo 3B
"La futura designazione
delle radiofrequenze per servizi specifici di comunicazione deve essere
basata su criteri di obiettività. Le procedure devono essere
trasparenti e rese pubbliche in forma adeguata.
Gli Stati membri devono pubblicare ogni anno il piano di ripartizione
delle frequenze riservate al servizi mobili e personali in base al piano
definito in allegato, compresi i programmi per il futuro ampliamento
di tali frequenze.
Tale designazione deve essere riesaminata ad intervalli regolari opportunamente
stabiliti".
(Accesso
alle infrastrutture)
Articolo 3C
"Gli Stati membri
provvedono affinché sia abolita ogni restrizione per i gestori
dei sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione
della propria infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite
da terzi a alla ripartizione dell'infrastruttura, di altri impianti
e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali
infrastrutture alle attività previste nella loro licenza o autorizzazione".
(Interconnessione)
Articolo 3D
"Gli Stati membri
provvedono affinché sia permessa l'interconnessione diretta tra
i sistemi di comunicazioni mobili. A tal fine deve essere abolita ogni
restrizione relativa all'interconnessione e i sistemi di comunicazioni
mobili al pubblico devono avere la facoltà di essere collegati
alla rete pubblica di telecomunicazioni. A questo proposito gli Stati
membri devono definire un numero minimo di punti di interconnessione
con la rete pubblica fissa nell'ambito delle licenze per servizi mobili.
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di interconnessione
con la rete pubblica di telecomunicazioni degli organismi di telecomunicazioni
siano stabilite sulla base di criteri di obiettività, trasparenza
e non discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità.
Essi provvedono affinché sia concesso alle autorità nazionali
in materia di regolamentazione il libero accesso agli accordi di interconnessione
e tali accordi siano messi a disposizione della Commissione su richiesta".
Nel primo periodo
dell'articolo 4 viene inserita la parola "fisse" dopo "reti pubbliche".
Articolo 2.
Salvo il disposto
dell'articolo 2 della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri non devono
rifiutare di assegnare le licenze per la gestione dei sistemi mobili operanti
in base alla norma DCS 1800 o, ove giustificato, di ampliare le licenze
concesse per la gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma
GSM per comprendere anche la gestione dei sistemi DCS 1800, al più
tardi dopo l'adozione di una decisione dell'European Radiocommunications
Committee (decisione ERC) sull'assegnazione delle frequenze per il DCS
1800 e comunque entro il 1º gennaio 1998.
In parallelo gli Stati membri devono abolire le restrizioni imposte ai
licenziatari del GSM in relazione all'accesso alle frequenze per il DCS
1800 o ai licenziatari del DCS 1800 in relazione all'accesso alle bande
di ampliamento per il GSM.
Gli Stati membri non devono rifiutare di assegnare le licenze per le applicazioni
di accesso alla rete pubblica/telepoint, ivi compresi i sistemi operanti
in base alla norma DECT entro e non oltre il 1º gennaio 1996.
In parallelo gli Stati membri devono abolire le restrizioni esistenti
sull'abbinamento di servizi DECT e altre tecnologie/sistemi mobili, in
particolare su apparecchiature multistandard in base alla licenze esistenti.
Articolo 3
Entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono
alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza
dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva stessa.
Entro il 1º gennaio 1998 gli Stati membri trasmettono alla Commissione
le in formazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo
2, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva
entra in vigore il 1º gennaio 1996.
Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 3C, gli Stati membri
con reti meno sviluppate possono chiedere un periodo di transizione. supplementare
massimo di cinque anni, ove giustificato dalla necessità di pervenire
ai necessari adeguamenti strutturali. Gli Stati membri con reti in molto
piccole possono beneficiare, ove giustificato, di un periodo di transizione
massimo di due anni.
La Commissione valuterà delle richieste e prenderà una decisione
entro un periodo di tempo di tre mesi.
Articolo 5
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,
ALLEGATO
- Bande di frequenza
assegnate ai sistemi mobili, (specificare il numero di canali, il servizio
al quale è assegnata e la data di riesame dell'assegnazione)
- Bande di frequenza
che saranno messe a disposizione dei sistemi mobili nei prossimi tre
anni.
- Procedure previste
per l'assegnazione di tali frequenze a gestori già esistenti
o nuovi.
|