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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE
che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali

Bruxelles, 21.06.1995

SEC (95) 1382 def.


LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
visto il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
 

  1. Nella sua comunicazione in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle comunicazioni mobili e personali (COM(94) 492 def.) del 23 novembre 1994, la Commissione ha stabilito le principali azioni necessarie per il futuro quadro regolamentare richiesto per poter sfruttare il. potenziale di questo mezzo di comunicazione, ha sottolineato l'esigenza di eliminare al più presto tutti i diritti esclusivi e speciali ancora vigenti nel settore attraverso la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza e la modifica della direttiva 90/388/CEE ove richiesto. Inoltre la comunicazione ha preso in considerazione l'eliminazione delle restrizioni esistenti in materia di libera scelta delle infrastrutture di base utilizzate dai gestori delle reti mobili per impiegare e sviluppare la propria rete ai fini delle attività consentite in base alle loro licenze o autorizzazioni. Tale azione è stata ritenuta essenziale per poter superare le attuali distorsioni in materia di libera concorrenza ed in particolare per garantire a tali gestori il controllo dei propri costi.
  2. La Risoluzione del Consiglio del giugno 1995 su …, ha appoggiato in generale le azioni richieste secondo quanto stabilito nella comunicazione della Commissione sul Libro verde relativo alle comunicazioni mobili e personali ed ha considerato come uno degli obiettivi principali l'abolizione dei diritti esclusivi o speciali in tale settore.
  3. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul ha invitato la Commissione ad emanare le disposizioni necessarie al fine di…
  4. Vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazioni mobili ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione di licenze per tali servizi. Tuttavia, in molti Stati membri il numero di licenze accordate e tuttora limitato sulla base di criteri discrezionali o nel caso di gestori concorrenti con gli organismi di. telecomunicazioni resta soggetto a restrizioni tecniche quali il divieto di utilizzare un'infrastruttura diversa da quella fornita dall'organismo di telecomunicazioni. Per esempio, molti Stati membri non hanno ancora concesso licenze per la telefonia mobile DCS 1800.
  5. Inoltre, alcuni Stati membri hanno lasciato in vigore i diritti esclusivi per la fornitura di alcuni servizi mobili accordati agli organismi nazionali di telecomunicazioni.
  6. La direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990 relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, prevede l'abolizione dei diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tuttavia, i servizi mobili non sono ancora compresi nel campo di applicazione di tale direttiva.
  7. Se uno Stato. membro limita il numero delle imprese autorizzate a fornire Servizi di comunicazioni mobili e personali grazie all'esistenza di diritti speciali e, a fortiori, di diritti esclusivi, questa situazione costituisce una restrizione che potrebbe risultare incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, ove essa non fosse giustificata in virtù di disposizioni specifiche del trattato o con riferimento ai requisiti essenziali, poiché tali diritti impediscono la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o diretti ad altri Stati membri. Nel caso delle reti e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, questi requisiti essenziali potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro delle frequenze e l'intento di evitare interferenze dannose fra sistemi tecnici radiomobili, spaziali o terrestri. Di conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate per fornire i servizi soddisfino anche tali requisiti essenziali, gli attuali diritti speciali e, a fortiori, i diritti esclusivi per la prestazione dei servizi mobili non sono giustificati e dovrebbero pertanto beneficiare dello stesso trattamento normativo riservato agli altri servizi di telecomunicazioni già compresi nella direttiva 90/388/CEE, Il campo di applicazione di detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso in modo da includere i servizi mobili e personali.
  8. Alcuni Stati membri hanno concesso attualmente licenze per servizi radiomobili digitali operanti nella banda di frequenze 1700 1900 MHz, in base alla norma DCS 1800. La comunicazione della Commissione in merito alle consultazioni sul libro verde nel settore delle comunicazioni mobili e personali del 23 novembre 1994 ha stabilito che la norma DCS 1800 deve essere considerata parte della famiglia dei sistemi GSM. Gli altri Stati membri non permettono detti servizi anche in presenza di frequenze disponibili in tale banda, impedendone quindi la prestazione transfrontaliera. Tale situazione è incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59. Al fine di porvi rimedio, gli Stati membri che non hanno ancora istituito una procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole. In questo contesto è necessario tenere debitamente conto della necessità di promuovere gli investimenti ad opera dei nuovi concorrenti nel settori interessati.
  9. Anche i servizi di telecomunicazioni numeriche europee senza filo rappresentano un elemento essenziale per lo sviluppo verso le comunicazioni personali. DECT costituisce un'alternativa all'attuale accesso del circuito locale alla rete telefonica pubblica commutata. Il 3 giugno 1991 il Consiglio ha assegnato le bande di frequenza per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo (DECT) da porre in atto entro il 31 dicembre 1991.
  10. Tuttavia, alcuni Stati membri impediscono l'impiego di tali frequenze per i servizi in questione in quanto non concedono le licenze alle imprese intenzionate ad avviare l'offerta di servizi DECT. Qualora gli organismi di telecomunicazioni beneficiassero di diritti esclusivi per l'installazione della rete telefonica pubblica commutata, tale rifiuto avrebbe la conseguenza di rafforzare la loro posizione dominante ed inoltre di ritardare la comparsa dei servizi di comunicazioni personali, limitando pertanto lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori, contrariamente a quanto sancito dall'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86, paragrafo b). Per poter ovviare a tale situazione, gli Stati membri che non hanno ancora istituito una procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole.
  11. Anche nei casi in cui le licenze sono state assegnate a gestori concorrenti nel campo delle comunicazioni mobili, gli Stati membri hanno, in alcuni casi, concesso ad uno di essi, in maniera discrezionale, vantaggi speciali di natura giuridica o regolamentare non garantiti ad altri. In tale situazione detti vantaggi possono essere controbilanciati da obblighi speciali e non precludono necessariamente l'accesso al mercato da parte di atre imprese e l'esistenza di una concorrenza effettiva. La compatibilità di detti vantaggi con il trattato CE deve essere pertanto valutata caso per caso, tenendo conto del loro impatto sull'effettiva libertà da parte di altri enti di fornire, in maniera efficace, lo stesso servizio di telecomunicazioni e delle eventuali motivazioni in relazione all'attività interessata.
  12. I diritti esclusivi attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni mobili sono stati concessi di norma ad organismi che già godevano di una posizione dominante nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o a società da essi controllate. In tale situazione questi diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta da detti organismi, rafforzandole; secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ciò rappresenta un abuso di posizione dominante in contrasto con le disposizioni dell'articolo 86.I diritti esclusivi concessi nel campo delle comunicazioni mobili e personali Sono pertanto incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato. Questi diritti esclusivi devono, quindi essere aboliti.
  13. Inoltre, per quanto riguarda i nuovi servizi mobili, esiste la difficoltà di impedire che gli organismi di telecomunicazioni, negli Stati membri con reti meno sviluppate e ammessi pertanto a beneficiare di un periodo di transizione per l'abolizione dei diritti esclusivi previsti in materia di installazione ed impiego delle infrastrutture richieste per un determinato servizio mobile, si avvalgano di detta posizione per estenderla al mercato del servizio interessato; di conseguenza, gli Stati membri in questione onde impedire abusi di posizioni dominanti contrari al trattato, dovrebbero astenersi dal concedere una licenza per il servizio mobile a detti organismi di telecomunicazioni. Qualora gli organismi di telecomunicazioni non godano o non godano più di diritti esclusivi per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi non devono comunque essere esclusi a priori da quelle procedure per la concessione delle licenze.
  14. I diritti esclusivi non limitano soltanto l'accesso al mercato, ma hanno altresì l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori, il ricorso a comunicazioni mobili e personali eventualmente offerte, ritardando quindi la diffusione del progresso tecnico in tale settore, in particolare, gli organismi di telecomunicazioni hanno mantenuto tariffe più elevate per la radiotelefonia mobile rispetto alla telefonia vocale fissa onde impedire la concorrenza che andrebbe a scapito della loro fonte principale di reddito.
  15. Dato che le decisioni di investimento vengono prese da aziende operanti in settori nei quali beneficiano di diritti esclusivi, le aziende in questione si trovano spesso in una situazione in cui sono in grado di decidere di dare la precedenza allo sviluppo di tecnologie relative a reti fisse, mentre i nuovi concorrenti potrebbero utilizzare le tecnologie per le comunicazioni mobili e personali anche per competere con i servizi basati su reti fisse, in particolare per quanto riguarda il circuito locale. Pertanto, nei diritti esclusivi è implicita una restrizione dello sviluppo delle comunicazioni mobili e personali, situazione incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.
  16. Al fine di stabilire le condizioni per la fornitura di sistemi mobili e personali, gli Stati membri possono introdurre procedure per la concessione delle licenze o procedure di dichiarazione intese a garantire l'osservanza dei requisiti fondamentali applicabili e delle specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali, fatto salvo il principio di proporzionalità. Le specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali riguardano le condizioni di permanenza, la disponibilità e la qualità del servizio.
  17. Il numero delle licenze può essere limitato soltanto in caso di scarsità delle risorse in materia di frequenze. Per contro, la concessione di licenze non è giustificata quando sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione per conseguire l'obiettivo in questione.
  18. Per quanto riguarda la rivendita del tempo di trasmissione e altre semplici prestazioni di servizi da parte di fornitori indipendenti di servizi o direttamente da parte di gestori di reti mobili di sistemi mobili già autorizzati, nessun requisito essenziale applicabile giustificherebbe l'introduzione o il mantenimento di procedure per la concessione di licenze poiché tali servizi non riguardano la prestazione di servizi di telecomunicazioni o la gestione di una rete di comunicazioni mobili bensì la fornitura al dettaglio di servizi autorizzati (la cui prestazione è presumibilmente soggetta alle condizioni che garantiscono la conformità con i requisiti fondamentali o con le specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali),
  19. Oltre all'applicazione di regole commerciali nazionali eque relative a qualsiasi attività analoga di fornitura al dettaglio, essi potrebbero essere soggetti esclusivamente alla condizione di dichiarazione delle loro attività all'autorità nazionale in materia di regolamentazione degli Stati membri nei quali intendono operare. i gestori delle reti mobili potrebbero d'altro canto rifiutare di concedere ai prestatori di servizi la distribuzione dei loro servizi, in particolare qualora tali prestatori di servizi non aderiscano ad un codice di comportamento per i prestatori di servizi in conformità delle norme sulla concorrenza contenute nel trattato.
  20. Nel contesto dei sistemi di comunicazioni mobili e personali le radiofrequenze rappresentano una risorsa cruciale limitata. Tuttavia alcuni Stati membri, soprattutto quelli che mantengono diritti speciali o esclusivi nel settore delle comunicazioni mobili o personali, procedono all'assegnazione delle radiofrequenze per i sistemi di comunicazioni mobili e personali senza conformarsi a criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione, Tali procedure di assegnazione rappresentano restrizioni incompatibili con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato in quanto i gestori di altri Stati membri sono svantaggiati nell'ambito di dette procedure.
  21. Di conseguenza gli Stati membri devono garantire che la procedura di assegnazione delle radiofrequenze sia basata su criteri di obiettività e non abbia effetti discriminatori, in tale contesto e per quanto riguarda la futura designazione delle frequenze per servizi specifici di comunicazioni, gli Stati membri devono pubblicare i piani relativi alle frequenze nonché le procedure che i gestori devono seguire per ottenere dette frequenze nell'ambito delle bande di frequenza designate, L'attuale assegnazione delle frequenze deve essere riesaminata ad intervalli regolari. Eventuali canoni per l'impiego delle frequenze devono essere proporzionali e applicati in base al numero di canali effettivamente impiegati.
  22. La maggior parte degli Stati membri obbliga attualmente i gestori dei servizi mobili ad utilizzare la capacità di circuiti affittati degli organismi di telecomunicazioni per collegamenti interni delle reti e l'instradamento della sezione a lunga distanza delle chiamate. Poiché gli oneri per l'affitto di detti circuiti rappresentano una parte sostanziale della base di costo del gestore dei servizi mobili, questo requisito accorda all'organismo fornitore di telecomunicazioni, in molti casi quindi al suo concorrente diretto una notevole influenza sulla redditività commerciale e sulla struttura dei costi dei gestori dei servizi mobili, inoltre le restrizioni in materia di fornitura di infrastruttura propria e di impiego di infrastruttura messa a disposizione da terzi stanno rallentando lo sviluppo. dei servizi mobili, in particolare poiché un efficace "roaming" paneuropeo per GSM si basa sull'ampia disponibilità di sistemi di segnalazione a indirizzi e tecnologia non ancora offerta su scala universale dagli organismi di telecomunicazioni in tutta l'Unione europea.
  23. Tali restrizioni sulla fornitura e sull'impiego di infrastrutture limitano la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali da parte dei gestori di altri Stati membri e sono quindi incompatibili con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato. Nella misura in cui viene impedita la concorrenza nella prestazione di servizi mobili di telefonia vocale in quanto l'organismo di telecomunicazioni non è in grado di soddisfare la domanda di infrastrutture del gestore dei servizi mobili oppure può provvedervi esclusivamente sulla base di tariffe non orientate ai costi della capacità di circuiti affittati, tali restrizioni favoriscono inevitabilmente l'offerta da parte dell'organismo di telecomunicazioni di servizi di telefonia fissa per i quali la maggior parte degli Stati membri mantiene ancora diritti esclusivi. La restrizione in materia di fornitura ed impiego di infrastrutture è incompatibile con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86.
  24. Attualmente l'interconnesione diretta tra sistemi di comunicazioni mobili all'interno di un unico Stato membro o tra sistemi installati in diversi Stati membri è limitata nelle licenze per servizi mobili concesse da molti Stati membri senza alcuna giustificazione teorica. In tali Stati membri i gestori delle reti mobili sono obbligati a collegarsi con altri gestori di reti mobili attraverso la rete fissa dell'organismo di telecomunicazioni. Tale condizione comporta costi supplementari ed impedisce, in particolare, lo sviluppo della fornitura transfrontatiera di servizi di comunicazioni mobili nell'Unione europea, risultando pertanto contraria al combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 59 del trattato.
  25. Poiché nella maggior parte degli Stati membri vengono mantenuti i diritti esclusivi per la fornitura della telefonia vocale e per l'impiego dell'infrastruttura relativa alle reti fisse pubbliche, è possibile impedire potenziali abusi di posizione dominante da parte degli organismi di telecomunicazioni interessati soltanto se gli Stati membri garantiscono l'interconnessione dei sistemi pubblici di telecomunicazioni mobili in funzione di determinate interfacce con la rete pubblica di telecomunicazioni nonché condizioni di interconnessione basate su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, pubblicate in anticipo ed in grado di consentire la necessaria flessibilità delle tariffe, compresa l'applicazione di tariffe agevolate nelle ore non di punta.
  26. Al fine di poter garantire la piena interconnessione, la Commissione deve avere accesso, su richiesta, alle informazioni riguardanti tali accordi.
    L'elaborazione di dette procedure nazionali per la concessione di licenze e per l'interconnessione non deve pregiudicare l'armonizzazione di quest'ultima a livello comunitario mediante direttive del Parlamento europeo e del Consiglio; in particolare nel quadro delle direttive sulla fornitura di una rete aperta (ONP).

  27. L'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare alle regole del trattato ed in particolare alle disposizioni dell'articolo 86 qualora la loro applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti degli organismi di telecomunicazioni. In forza di tale deroga, la direttiva 90/388/CEE consente di mantenere in vigore, per un periodo transitorio, i diritti esclusivi in relazione ai servizi di telefonia vocale.
  28. servizi di telefonia vocale sono definiti nell'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE come la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenzae a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale, il trasporto diretto e la commutazione della voce su reti mobili e personali non avvengono tra due punti terminali e non si configurano pertanto come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE.

  29. Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 le specifiche di servizio pubblico, sotto forma di regolamentazioni commerciali applicabili a tutti i gestori autorizzati dei servizi di telecomunicazioni mobili forniti al pubblico, sono tuttavia giustificate per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse economico generale quali la copertura geografica o l'attuazione di norme su scala comunitaria.

  30. Nel valutare le restrizioni imposte attualmente ai gestori dei servizi mobili in relazione all'installazione ed all'impiego dell'infrastruttura propria e/o all'impiego di infrastrutture fornite da terzi, la Commissione terrà conto anche dell'esigenza di un periodo di transizione supplementare per gli Stati membri con reti meno sviluppate e con reti molto piccole come indicato nella risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato (93/C 213/01) oltreché nella risoluzione del Consiglio del 22 dicembre 1994 su principi e calendario della liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione (94/C 379/03). Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono, da un lato. la Spagna, l'Irlanda, la Grecia ed il Portogallo, e dall'altro il Lussemburgo. Tuttavia solo alcuni di tali Stati membri non consentono ai gestori dei Sistemi mobili GSM di utilizzare le proprie infrastrutture e/o di ricorrere a quelle di terzi. Deve essere previsto un regime specifico onde poter valutare l'eventuale motivazione a sostegno del mantenimento di tale regime per la fornitura di servizi mobili per un periodo transitorio stabilito nelle suddette risoluzioni del Consiglio.
  31. La presente direttiva non osta a che vengano adottati provvedimenti nell'osservanza del diritto comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde, garantire che i cittadini degli Stati membri ricevano, un trattamento equivalente nei paesi terzi.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:La direttiva 90/388/CEE del 28 giugno 1990, modificata dalla direttiva 94/46/CE della Commissione del 13 ottobre 1994 che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite, è così modificata:

 

(Definizioni)

All' articolo 1:

Il quarto trattino è sostituito dal seguente:
"servizi di telecomunicazioni":

  1. i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni ad eccezione dei servizi al pubblico di radiodiffusione e di televisione;
  2. I servizi via satellite
  3. i servizi di comunicazioni mobili e personali nonché i sistemi di comunicazioni mobili e personali".

Dopo il nono trattino sono inseriti i seguenti trattini:  

  • "servizi di comunicazioni mobili e personali", i servizi diversi da quelli di comunicazione via satellite la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con un utente del servizio mobile e fa uso totalmente o parzialmente di sistemi di comunicazioni mobili e personali";
  • "sistemi di comunicazioni mobili e personali", i sistemi costituiti dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili collegate o meno ai punti terminali della rete pubblica per consentire la trasmissione la fornitura di servizi di radiocomunicazione ad utenti del servizio mobile";

Al tredicesimo trattino, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"(...) nonché, nel caso dei servizi di Comunicazioni mobili e personali, l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni terrestri o spaziali".

Il paragrafo 2. è sostituito dal seguente:
"2. La presente direttiva non si applica al telex"

Dopo l'articolo 3 vengono inseriti i seguenti articoli da 3A a 3D:

(Concessione di licenze)

Articolo 3A

Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, nell'indicare le condizioni per la concessione di licenze o di autorizzazioni generali per sistemi di comunicazioni mobili e personali devono garantire quanto segue:

  1. le condizioni per la concessione delle licenze non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate sulla base dei requisiti essenziali e, nel caso dei sistemi destinati al pubblico in genere, delle specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali di cui all'articolo 3;
  2. le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori delle reti mobili devono garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio tra gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
  3. le condizioni per la concessione delle licenze non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate. Gli Stati membri non possono, in particolare, impedire l'abbinamento di licenze o limitare l'offerta di tecnologie differenti ricorrendo a frequenze distinte qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.

Fintantoché siano disponibili delle frequenze, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare licenze ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare per sistemi di comunicazioni mobili e personali soltanto in conformità dei requisiti essenziali quali l'impiego efficace delle frequenze, ove giustificato in base al principio di proporzionalità.
Le procedure per la concessione delle licenze possono tuttavia contenere specifiche di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali di cui all'articolo 3, qualora venga prescelta la soluzione meno lesiva in termini di concorrenza. Le condizioni principali connesse con le regolamentazioni commerciali possono essere allegate alle licenze accordate.
Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio supplementare per abolire le restrizioni relative alle infrastrutture di cui all'articolo 3C non devono, durante detto periodo, concedere ulteriori licenze per comunicazioni mobili o personali agli organismi di telecomunicazioni. Qualora detti organismi non godano o non godano più di diritti esclusivi per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche essi non devono essere esclusi a priori da tali procedure per la concessione delle licenze".

(Accesso alle frequenze)

Articolo 3B

"La futura designazione delle radiofrequenze per servizi specifici di comunicazione deve essere basata su criteri di obiettività. Le procedure devono essere trasparenti e rese pubbliche in forma adeguata.
Gli Stati membri devono pubblicare ogni anno il piano di ripartizione delle frequenze riservate al servizi mobili e personali in base al piano definito in allegato, compresi i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze.
Tale designazione deve essere riesaminata ad intervalli regolari opportunamente stabiliti".

 

(Accesso alle infrastrutture)

Articolo 3C

"Gli Stati membri provvedono affinché sia abolita ogni restrizione per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della propria infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi a alla ripartizione dell'infrastruttura, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nella loro licenza o autorizzazione".

 

(Interconnessione)

Articolo 3D

"Gli Stati membri provvedono affinché sia permessa l'interconnessione diretta tra i sistemi di comunicazioni mobili. A tal fine deve essere abolita ogni restrizione relativa all'interconnessione e i sistemi di comunicazioni mobili al pubblico devono avere la facoltà di essere collegati alla rete pubblica di telecomunicazioni. A questo proposito gli Stati membri devono definire un numero minimo di punti di interconnessione con la rete pubblica fissa nell'ambito delle licenze per servizi mobili.
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni degli organismi di telecomunicazioni siano stabilite sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità. Essi provvedono affinché sia concesso alle autorità nazionali in materia di regolamentazione il libero accesso agli accordi di interconnessione e tali accordi siano messi a disposizione della Commissione su richiesta".

Nel primo periodo dell'articolo 4 viene inserita la parola "fisse" dopo "reti pubbliche".

   

Articolo 2.

Salvo il disposto dell'articolo 2 della direttiva 90/388/CEE, gli Stati membri non devono rifiutare di assegnare le licenze per la gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma DCS 1800 o, ove giustificato, di ampliare le licenze concesse per la gestione dei sistemi mobili operanti in base alla norma GSM per comprendere anche la gestione dei sistemi DCS 1800, al più tardi dopo l'adozione di una decisione dell'European Radiocommunications Committee (decisione ERC) sull'assegnazione delle frequenze per il DCS 1800 e comunque entro il 1º gennaio 1998.
In parallelo gli Stati membri devono abolire le restrizioni imposte ai licenziatari del GSM in relazione all'accesso alle frequenze per il DCS 1800 o ai licenziatari del DCS 1800 in relazione all'accesso alle bande di ampliamento per il GSM.
Gli Stati membri non devono rifiutare di assegnare le licenze per le applicazioni di accesso alla rete pubblica/telepoint, ivi compresi i sistemi operanti in base alla norma DECT entro e non oltre il 1º gennaio 1996.
In parallelo gli Stati membri devono abolire le restrizioni esistenti sull'abbinamento di servizi DECT e altre tecnologie/sistemi mobili, in particolare su apparecchiature multistandard in base alla licenze esistenti.

 

Articolo 3

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4 della direttiva stessa.
Entro il 1º gennaio 1998 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le in formazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della presente direttiva.

 

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il 1º gennaio 1996.
Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 3C, gli Stati membri con reti meno sviluppate possono chiedere un periodo di transizione. supplementare massimo di cinque anni, ove giustificato dalla necessità di pervenire ai necessari adeguamenti strutturali. Gli Stati membri con reti in molto piccole possono beneficiare, ove giustificato, di un periodo di transizione massimo di due anni.
La Commissione valuterà delle richieste e prenderà una decisione entro un periodo di tempo di tre mesi.

 

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, 

 

ALLEGATO 

  1. Bande di frequenza assegnate ai sistemi mobili, (specificare il numero di canali, il servizio al quale è assegnata e la data di riesame dell'assegnazione)
  2. Bande di frequenza che saranno messe a disposizione dei sistemi mobili nei prossimi tre anni.
  3. Procedure previste per l'assegnazione di tali frequenze a gestori già esistenti o nuovi.