LA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90,
paragrafo 3,
considerando quanto segue:
- Nella sua comunicazione
in merito alle consultazioni sul Libro verde relativo alle comunicazioni
mobili e personali del 23 novembre 1994, la Commissione ha stabilito
le principali azioni necessarie per il futuro quadro regolamentare richiesto
per poter sfruttare il potenziale di questo mezzo di comunicazione.
Ha sottolineato l'esigenza di eliminare al più presto tutti i
diritti esclusivi e speciali ancora vigenti nel settore attraverso la
piena applicazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza
e la modifica della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno
1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni
(), modificata da ultimo dalla direttiva 95/51/CE (), ove necessario.
Inoltre la comunicazione ha preso in considerazione l'eliminazione delle
restrizioni esistenti in materia di libera scelta delle infrastrutture
di base utilizzate dai gestori delle reti mobili per impiegare e sviluppare
la propria rete ai fini delle attività consentite in base alle
loro licenze o autorizzazioni. Tale azione è stata ritenuta essenziale
per poter superare le attuali distorsioni in materia di libera concorrenza
ed in particolare per garantire a tali gestori il controllo dei propri
costi.
- La risoluzione
del Consiglio, del 29 giugno 1995, sull'ulteriore sviluppo delle comunicazioni
mobili e personali nell'Unione europea ha appoggiato in generale le
azioni richieste secondo quanto stabilito nella comunicazione della
Commissione, del 23 novembre 1994, ed ha considerato come uno degli
obiettivi principali l'abolizione dei diritti esclusivi o speciali in
tale settore.
- Il Parlamento europeo,
nella sua risoluzione, del 14 dicembre 1995, sul progetto di direttiva
della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione
alle comunicazioni mobili e personali, ha accolto con favore la presente
direttiva sia per quanto riguarda i principi che gli obiettivi.
- Vari Stati membri
hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di comunicazioni
mobili ed hanno adottato regimi che disciplinano la concessione di licenze
per tali servizi. Tuttavia, in molti Stati membri il numero di licenze
accordate è tuttora limitato sulla base di criteri discrezionali
o nel caso di gestori concorrenti con gli organismi di telecomunicazioni
resta soggetto a restrizioni tecniche quali il divieto di utilizzare
un'infrastruttura diversa da quella fornita dall'organismo di telecomunicazioni.
Per esempio, molti Stati membri non hanno ancora concesso licenze per
la telefonia mobile DCS 1800. Inoltre, alcuni Stati membri hanno lasciato
in vigore i diritti esclusivi per la fornitura di alcuni servizi di
comunicazioni mobili e personali accordati agli organismi nazionali
di telecomunicazioni.
- La direttiva 90/388/CEE
prevede l'abolizione dei diritti speciali o esclusivi concessi dagli
Stati membri in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazioni.
Tuttavia, i servizi mobili non sono ancora compresi nel campo di applicazione
di tale direttiva.
- Se uno Stato membro
limita il numero delle imprese autorizzate a fornire servizi di comunicazioni
mobili e personali grazie all'esistenza di diritti speciali e, a fortiori,
di diritti esclusivi, questa situazione costituisce una restrizione
che potrebbe risultare incompatibile con l'articolo 90 in combinato
disposto con l'articolo 59 del trattato, ove essa non fosse giustificata
in virtù di disposizioni specifiche del trattato o con riferimento
ai requisiti essenziali, poiché tali diritti impediscono la prestazione,
da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri
Stati membri o diretti ad altri Stati membri. Nel caso delle reti e
dei servizi di comunicazioni mobili e personali, questi requisiti essenziali
potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro delle frequenze e l'intento
di evitare interferenze dannose fra sistemi tecnici radiomobili, spaziali
o terrestri. Di conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate per
fornire i servizi soddisfino anche tali requisiti essenziali, gli attuali
diritti speciali e, a fortiori, i diritti esclusivi per la prestazione
dei servizi mobili non sono giustificati e dovrebbero pertanto beneficiare
dello stesso trattamento normativo riservato agli altri servizi di telecomunicazioni
già compresi nella direttiva 90/388/CEE. Il campo di applicazione
di detta direttiva dovrebbe quindi essere esteso in modo da includere
i servizi di comunicazioni mobili e personali.
- Nell'aprire alla
concorrenza i mercati delle comunicazioni mobili e personali, gli Stati
membri dovrebbero privilegiare l'uso di norme paneuropee in materia,
quali GSM, DCS 1800, DECT e ERMES, per consentire lo sviluppo e la prestazione
transfrontaliera di servizi di comunicazioni mobili e personali.
- Alcuni Stati membri
hanno concesso attualmente licenze per servizi radiomobili digitali
operanti nella banda di frequenze 1700-1900 MHz, in base alla norma
DCS 1800. La comunicazione della Commissione, del 23 novembre 1994,
ha stabilito che la norma DCS 1800 deve essere considerata parte della
famiglia dei sistemi GSM. Gli altri Stati membri non hanno autorizzato
detti servizi anche in presenza di frequenze disponibili in tale banda,
impedendone quindi la prestazione transfrontaliera. Tale situazione
è incompatibile con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo
59. Al fine di porvi rimedio, gli Stati membri che non hanno ancora
istituito una procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero
procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole. In questo
contesto è necessario tenere debitamente conto della necessità
di promuovere gli investimenti ad opera dei nuovi concorrenti nei settori
interessati. Gli Stati membri devono avere la possibilità di
astenersi dall'assegnare una licenza ad operatori esistenti, ad esempio
a gestori di sistemi GSM già presenti sul loro territorio, qualora
possa essere dimostrato che ciò eliminerebbe un'effettiva concorrenza,
in particolare estendendo una posizione dominante. In particolare, qualora
uno Stato membro assegni o abbia già assegnato licenze DCS 1800,
la concessione di licenze nuove o supplementari a gestori GSM o DCS
1800 esistenti può avvenire solo a condizioni che garantiscano
un'effettiva concorrenza.
- Anche i servizi
di telecomunicazioni numeriche europee senza filo rappresentano un elemento
essenziale per l'evoluzione verso le comunicazioni personali. DECT costituisce
un'alternativa all'attuale accesso del circuito locale alla rete telefonica
pubblica commutata. Il 3 giugno 1991 il Consiglio con direttiva 91/287/CEE
ha assegnato le bande di frequenza per l'introduzione coordinata nella
Comunità di un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo
(DECT) da porre in atto entro il 31 dicembre 1991. Tuttavia, alcuni
Stati membri impediscono l'impiego di tali frequenze per i servizi in
questione in quanto non concedono le licenze alle imprese intenzionate
ad avviare l'offerta di servizi DECT. Qualora gli organismi di telecomunicazioni
beneficiassero di diritti esclusivi per l'installazione della rete telefonica
pubblica commutata, tale rifiuto avrebbe la conseguenza di rafforzare
la loro posizione dominante ed inoltre di ritardare la comparsa dei
servizi di comunicazioni personali, limitando pertanto lo sviluppo tecnico
a danno dei consumatori, contrariamente a quanto sancito dall'articolo
90 in combinato disposto con l'articolo 86, lettera b) del trattato.
Per poter ovviare a tale situazione, gli Stati membri che non hanno
ancora istituito una procedura per la concessione di tali licenze dovrebbero
procedere in tal senso entro un periodo di tempo ragionevole.
- Anche nei casi
in cui le licenze sono state assegnate a gestori concorrenti nel campo
delle comunicazioni mobili, gli Stati membri hanno, in alcuni casi,
concesso ad uno di essi, in maniera discrezionale, vantaggi giuridici
speciali non garantiti ad altri. In tale situazione detti vantaggi possono
essere controbilanciati da obblighi speciali e non precludono necessariamente
l'accesso al mercato da parte di altre imprese e l'esistenza di una
concorrenza effettiva. La compatibilità di detti vantaggi con
il trattato deve essere pertanto valutata caso per caso, tenendo conto
del loro impatto sull'effettiva libertà da parte di altri enti
di fornire, in maniera efficace, lo stesso servizio di telecomunicazioni
e delle eventuali motivazioni in relazione all'attività interessata.
- I diritti esclusivi
attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni mobili sono stati
concessi di norma ad organismi che già godevano di una posizione
dominante nell'installazione delle reti di comunicazioni terrestri o
a società da essi controllate. In tale situazione, questi diritti
hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta da detti
organismi, rafforzandola; secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia,
ciò rappresenta un abuso di posizione dominante in contrasto
con le disposizioni dell'articolo 86 del trattato. I diritti esclusivi
concessi nel campo delle comunicazioni mobili e personali sono pertanto
incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo
86 del trattato. Questi diritti esclusivi devono quindi essere aboliti.
- Inoltre, per quanto
riguarda i nuovi servizi mobili, esiste la difficoltà di impedire
che gli organismi di telecomunicazioni, negli Stati membri con reti
meno sviluppate e ammessi pertanto a beneficiare di un periodo di transizione
per l'abolizione dei diritti esclusivi previsti in materia di installazione
ed impiego delle infrastrutture richieste per un determinato servizio
mobile, si avvalgano di detta posizione per estenderla al mercato del
servizio interessato; di conseguenza, gli Stati membri in questione,
onde impedire abusi di posizioni dominanti contrari al trattato, dovrebbero
astenersi dal concedere una licenza per il servizio mobile a detti organismi
di telecomunicazioni o ad organismi associati. Qualora gli organismi
di telecomunicazioni non godano o non godano più di diritti esclusivi
per l'installazione e la fornitura dell'infrastruttura di reti pubbliche,
essi non devono comunque essere esclusi a priori da tali procedure per
la concessione delle licenze.
- I diritti esclusivi
non limitano soltanto l'accesso al mercato, ma hanno altresì
l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori, il ricorso
a comunicazioni mobili e personali eventualmente offerte, ritardando
quindi la diffusione del progresso tecnico in tale settore. In particolare,
gli organismi di telecomunicazioni hanno mantenuto tariffe più
elevate per la radiotelefonia mobile rispetto alla telefonia vocale
fissa onde impedire la concorrenza che andrebbe a scapito della loro
fonte principale di reddito. Dato che le decisioni di investimento vengono
prese da aziende operanti in settori nei quali beneficiano di diritti
esclusivi, le aziende in questione si trovano spesso in una situazione
in cui sono in grado di decidere di dare la precedenza allo sviluppo
di tecnologie relative a reti fisse, mentre i nuovi concorrenti potrebbero
utilizzare le tecnologie per le comunicazioni mobili e personali anche
per competere con i servizi basati su reti fisse, in particolare per
quanto riguarda il circuito locale. Pertanto, nei diritti esclusivi
è implicita una restrizione dello sviluppo delle comunicazioni
mobili e personali, situazione incompatibile con il combinato disposto
dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.
- Al fine di stabilire
le condizioni per la fornitura di sistemi di comunicazione mobile e
personale, gli Stati membri possono introdurre procedure per la concessione
delle licenze o procedure di dichiarazione intese a garantire l'osservanza
dei requisiti fondamentali applicabili e delle specifiche di servizio
pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali, fatto salvo il
principio di proporzionalità. Le specifiche di servizio pubblico
sotto forma di regolamentazioni commerciali riguardano le condizioni
di permanenza, la disponibilità e la qualità del servizio.
Tali condizioni possono includere l'obbligo di accordare ai fornitori
di servizi l'accesso al tempo di trasmissione a condizioni almeno altrettanto
favorevoli quanto quelle di cui può fruire un'attività
di prestazione di servizi esercitata da un gestore che possiede una
rete mobile o da un'impresa collegata. Tale quadro lascia impregiudicata
l'armonizzazione delle condizioni per la concessione di licenze nella
Comunità europea. Il numero delle licenze può essere limitato
soltanto in caso di scarsità delle risorse in materia di frequenze.
Per contro, la concessione di licenze non è giustificata quando
sarebbe sufficiente una semplice dichiarazione per conseguire l'obiettivo
in questione. Per quanto riguarda la rivendita del tempo di trasmissione
e altre semplici prestazioni di servizi da parte di fornitori indipendenti
di servizi o direttamente da parte di gestori di reti mobili su sistemi
mobili già autorizzati, nessun requisito essenziale applicabile
giustificherebbe l'introduzione o il mantenimento di procedure per la
concessione di licenze poiché tali servizi non riguardano la
prestazione di servizi di telecomunicazioni o la gestione di una rete
di comunicazioni mobili bensì la fornitura al dettaglio di servizi
autorizzati la cui prestazione è presumibilmente soggetta alle
condizioni che garantiscono la conformità con le esigenze fondamentali
o con le condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni
commerciali. Oltre all'applicazione di regole commerciali nazionali
eque relative a qualsiasi attività analoga di fornitura al dettaglio,
essi potrebbero essere soggetti esclusivamente alla condizione di dichiarazione
delle loro attività all'autorità nazionale in materia
di regolamentazione degli Stati membri nei quali intendono operare.
I gestori delle reti mobili potrebbero d'altro canto rifiutare di concedere
ai prestatori di servizi la distribuzione dei loro servizi, in particolare
qualora tali prestatori di servizi non aderiscano ad un codice di comportamento
per i prestatori di servizi conforme alle norme sulla concorrenza contenute
nel trattato, quando tale codice esiste.
- Nel contesto dei
sistemi di comunicazioni mobili e personali le radiofrequenze rappresentano
una risorsa cruciale limitata. L'assegnazione delle radiofrequenze per
i sistemi di comunicazioni mobili e personali ad opera degli Stati membri
senza conformarsi a criteri di obiettività, trasparenza e non
discriminazione rappresenta una restrizione incompatibile con l'articolo
90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato in quanto i
gestori di altri Stati membri sono svantaggiati nell'ambito di dette
procedure. Lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nel settore delle
telecomunicazioni può configurarsi come una giustificazione obiettiva
per rifiutare l'assegnazione di frequenze ad operatori già dominanti
sul mercato geografico. Gli Stati membri devono garantire che la procedura
di assegnazione delle radiofrequenze sia basata su criteri di obiettività
e non abbia effetti discriminatori. In tale contesto e per quanto riguarda
la futura designazione delle frequenze per servizi specifici di comunicazioni,
gli Stati membri devono pubblicare i piani relativi alle frequenze nonché
le procedure che i gestori devono seguire per ottenere dette frequenze
nell'ambito delle bande di frequenza designate. L'attuale assegnazione
delle frequenze deve essere riesaminata dagli Stati membri ad intervalli
regolari. In caso di limitazione del numero delle licenze in funzione
della scarsità delle frequenze, gli Stati membri riesamineranno
la situazione qualora i progressi tecnologici rendano disponibili altre
frequenze per licenze addizionali. Eventuali canoni per l'impiego delle
frequenze devono essere proporzionali al numero di canali effettivamente
assegnati.
- La maggior parte
degli Stati membri obbliga attualmente i gestori dei servizi mobili
ad utilizzare la capacità di circuiti affittati degli organismi
di telecomunicazioni per i collegamenti interni delle reti e l'instradamento
della sezione a lunga distanza delle chiamate. Poiché gli oneri
per l'affitto di detti circuiti rappresentano una parte sostanziale
della base di costo del gestore dei servizi mobili, questo requisito
accorda all'organismo fornitore di telecomunicazioni, in molti casi
quindi al suo concorrente diretto, una notevole influenza sulla redditività
commerciale e sulla struttura dei costi dei gestori dei servizi mobili.
Inoltre le restrizioni in materia di fornitura di infrastruttura propria
e di impiego di infrastruttura messa a disposizione da terzi stanno
rallentando lo sviluppo dei servizi mobili, in particolare poiché
una efficace mobilità paneuropea per GSM si basa sull'ampia disponibilità
di sistemi di segnalazione a indirizzi, tecnologia non ancora offerta
su scala universale dagli organismi di telecomunicazioni in tutta l'Unione
europea. Tali restrizioni sulla fornitura e sull'impiego di infrastrutture
limitano la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali
da parte dei gestori di altri Stati membri e sono quindi incompatibili
con l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato.
Nella misura in cui viene impedita la concorrenza nella prestazione
di servizi mobili di telefonia vocale in quanto l'organismo di telecomunicazioni
non è in grado di soddisfare la domanda di infrastruttura del
gestore dei servizi mobili oppure può provvedervi esclusivamente
sulla base di tariffe non orientate ai costi della capacità di
circuiti affittati, tali restrizioni favoriscono inevitabilmente l'offerta
da parte dell'organismo di telecomunicazioni di servizi di telefonia
fissa per i quali la maggior parte degli Stati membri mantiene ancora
diritti esclusivi. La restrizione in materia di fornitura ed impiego
di infrastrutture è incompatibile con il combinato disposto dell'articolo
90 e dell'articolo 86. Di conseguenza, gli Stati membri devono rimuovere
tali restrizioni e accordare, su richiesta, ai gestori mobili interessati,
secondo criteri di non discriminazione, l'accesso alle scarse risorse
necessarie ad installare la propria infrastruttura, comprese le radiofrequenze.
- Attualmente l'interconnessione
diretta tra sistemi di comunicazioni mobili nonché tra sistemi
di comunicazioni mobili e reti di telecomunicazioni fisse all'interno
di un unico Stato membro o tra sistemi installati in diversi Stati membri
è limitata, nelle licenze per servizi mobili concesse da molti
Stati membri, senza alcuna giustificazione tecnica. Esistono inoltre
restrizioni per l'interconnessione di tali reti attraverso reti diverse
da quelle pubbliche di telecomunicazioni. Negli Stati membri interessati,
i gestori delle reti mobili sono obbligati a collegarsi con altri gestori
di reti mobili attraverso la rete fissa dell'organismo di telecomunicazioni.
Tale condizione comporta costi supplementari ed impedisce, in particolare,
lo sviluppo della fornitura di servizi di comunicazioni mobili nella
Comunità, risultando pertanto contraria al combinato disposto
dell'articolo 90 e dell'articolo 59 del trattato. Poiché nella
maggior parte degli Stati membri vengono mantenuti i diritti esclusivi
per la fornitura della telefonia vocale e per l'impiego dell'infrastruttura
relativa alle reti fisse pubbliche, è possibile impedire potenziali
abusi di posizione dominante da parte degli organismi di telecomunicazioni
interessati, soltanto se gli Stati membri garantiscono l'interconnessione
dei sistemi pubblici di comunicazioni mobili in funzione di determinate
interfacce con la rete pubblica di telecomunicazioni, nonché
condizioni di interconnessione basate su criteri di obiettività,
trasparenza, non discriminazione, giustificate dal costo della fornitura
del servizio di interconnessione, pubblicate in anticipo ed in grado
di consentire la necessaria flessibilità delle tariffe, compresa
l'applicazione di tariffe agevolate nelle ore non di punta. In particolare
è necessaria trasparenza a livello di contabilità dei
gestori che forniscono sia reti fisse che reti di comunicazioni mobili.
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti
speciali ed esclusivi in materia di installazione di infrastrutture
transfrontaliere per la telefonia vocale. Al fine di poter garantire
la piena applicazione della presente direttiva in materia di interconnessione,
la Commissione deve avere accesso, su richiesta, alle informazioni riguardanti
tali accordi di interconnessione. L'elaborazione di dette procedure
nazionali per la concessione di licenze e per l'interconnessione non
deve pregiudicare l'armonizzazione di quest'ultima a livello comunitario
mediante direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare
nel quadro delle direttive sulla fornitura di una rete aperta (ONP).
- L'articolo 90,
paragrafo 2 del trattato permette di derogare alle regole del trattato
ed in particolare alle disposizioni dell'articolo 86 qualora la loro
applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto
e di fatto, degli specifici compiti degli organismi di telecomunicazioni.
In forza di tale deroga, la direttiva 90/388/CEE consente di mantenere
in vigore, per un periodo transitorio, i diritti esclusivi in relazione
ai servizi di telefonia vocale. I servizi di telefonia vocale sono definiti
nell'articolo 1 della direttiva 90/388/CEE come la fornitura al pubblico
del trasporto diretto e della comunicazione della voce in tempo reale
in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica
commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura
collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un
altro punto terminale. Il trasporto diretto e la commutazione della
voce su reti di comunicazioni mobili e personali non avvengono tra due
punti terminali della rete pubblica commutata e non si configurano pertanto
come servizi di telefonia vocale ai sensi della direttiva 90/388/CEE.
Ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato, le specifiche di
servizio pubblico, sotto forma di regolamentazioni commerciali applicabili
a tutti i gestori autorizzati dei servizi di telecomunicazioni mobili
forniti al pubblico, sono tuttavia giustificate per garantire il conseguimento
degli obiettivi di interesse economico generale quali la copertura geografica
o l'attuazione di norme su scala comunitaria.
- Nel valutare le
restrizioni imposte attualmente ai gestori dei servizi mobili in relazione
all'installazione ed all'impiego dell'infrastruttura propria e/o all'impiego
di infrastrutture fornite da terzi, la Commissione terrà conto
anche dell'esigenza di un periodo di transizione supplementare per gli
Stati membri con reti meno sviluppate, come indicato nella risoluzione
del Consiglio del 22 luglio 1993 concernente la relazione sulla situazione
nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità
di ulteriori sviluppi in tale mercato (1), come pure nella risoluzione
del Consiglio del 22 dicembre 1994 su principi e calendario della liberalizzazione
delle infrastrutture di telecomunicazione (2). Benché ciò
non sia previsto da tali risoluzioni, dovrebbe essere possibile chiedere
un periodo di transizione supplementare per quanto concerne l'interconnessione
diretta delle reti mobili. Gli Stati membri che possono chiedere tale
deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia ed il Portogallo. Tuttavia
solo alcuni di tali Stati membri non consentono ai gestori dei sistemi
mobili GSM di utilizzare le proprie infrastrutture e/o di ricorrere
a quelle di terzi. Deve essere prevista una procedura specifica per
valutare l'eventuale motivazione a sostegno del suo mantenimento per
la fornitura di servizi di comunicazioni mobili e personali per un periodo
transitorio stabilito nelle suddette risoluzioni del Consiglio.
- La presente direttiva
non osta a che vengano adottati provvedimenti, nell'osservanza del diritto
comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde garantire che
i cittadini degli Stati membri ricevano un trattamento equivalente nei
paesi terzi,
HA ADOTTATO
LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
La direttiva
90/388/CEE è cosi modificata:
1)
L'articolo 1, paragrafo 1 è cosi modificato:
a) dopo il
nono trattino sono inseriti i seguenti trattini:
«
- "servizi di comunicazioni
mobili e personali", i servizi, ad esclusione di quelli via satellite,
che consistono totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni
con utenti mobili e si avvalgono totalmente o parzialmente di sistemi
di comunicazioni mobili e personali;
- "sistemi di comunicazioni
mobili e personali", i sistemi costituiti dall'installazione e della
gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai
punti terminali della rete pubblica, ai fini della trasmissione e
della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;»
b) il tredicesimo
trattino è sostituito dal testo seguente:
«
- "esigenze fondamentali",
i motivi di interesse pubblico di natura non economica che possono
indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione
e/o alla gestione di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di
servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento
della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrità
e l'interfunzionalità dei servizi, la protezione dei dati,
la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e
rurale nonché l'impiego efficiente dello spettro di frequenze
e la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni
via radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri. La protezione
dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza
delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela
della sfera privata.»
2) L'articolo
1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. La presente direttiva non si applica al telex.»
3) Dopo l'articolo
3 vengono inseriti i seguenti articoli da 3 bis a 3 quinquies:
« Articolo
3 bis
Oltre ai requisiti stabiliti all'articolo 2, secondo comma, gli Stati
membri, nell'indicare le condizioni per la concessione di licenze o
di autorizzazioni generali per i sistemi di comunicazioni mobili e personali
devono garantire quanto segue:
i) le condizioni
per la concessione delle licenze non devono contenere disposizioni
diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel
caso dei sistemi destinati al grande pubblico, dalle condizioni di
servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali ai sensi
dell'articolo 3;
ii) le condizioni per la concessione delle licenze per i gestori delle
reti mobili devono garantire un comportamento trasparente e non discriminatorio
tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;
iii) le condizioni per la concessione delle licenze non devono comprendere
restrizioni tecniche immotivate. Gli Stati membri non possono, in
particolare, impedire l'abbinamento di licenze o limitare l'offerta
di tecnologie differenti che si avvalgono di frequenze distinte qualora
siano disponibili apparecchiature multistandard.
Fintantoché
vi siano frequenze disponibili, gli Stati membri sono tenuti a rilasciare
licenze ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie
e trasparenti. Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze
da rilasciare per sistemi di comunicazioni mobili e personali soltanto
in base ad esigenze fondamentali ed esclusivamente in casi connessi
con la scarsità di frequenze disponibili e giustificati alla
luce del principio di proporzionalità.
Le procedure per la concessione delle licenze possono prendere in considerazione
le condizioni di servizio pubblico in forma di regolamentazioni commerciali
ai sensi dell'articolo 3, purché venga prescelta la soluzione
meno restrittiva della concorrenza. Le condizioni principali connesse
con le regolamentazioni commerciali possono essere allegate alle licenze
accordate. Gli Stati membri che beneficiano di un periodo transitorio
supplementare per abolire le restrizioni relative alle infrastrutture
di cui all'articolo 3 quater non devono, durante detto periodo, concedere
ulteriori licenze per comunicazioni mobili o personali agli organismi
di telecomunicazioni, o ad organismi a questi associati. Qualora gli
organismi di telecomunicazioni in tali Stati membri non godano o non
godano più di diritti esclusivi o speciali, ai sensi dell'articolo
2, primo comma, lettere b) e c), per l'installazione e la fornitura
dell'infrastruttura di reti pubbliche, essi non devono essere esclusi
a priori da tali procedure per la concessione delle licenze.
Articolo 3 ter
La designazione delle radiofrequenze per servizi specifici di comunicazione
deve essere basata su criteri obiettivi. Le procedure devono essere
trasparenti e rese pubbliche in forma adeguata. Gli Stati membri devono
pubblicare ogni anno, o rendere disponibile su richiesta, il piano di
ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili
e personali in base al piano definito in allegato, compresi i programmi
per il futuro ampliamento di tali frequenze.
Tale designazione deve essere riesaminata dagli Stati membri ad intervalli
regolari opportunamente stabiliti.
Articolo 3 quater
Gli Stati membri provvedono affinché sia rimossa ogni restrizione
per i gestori dei sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione
all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture
fornite da terzi e all'uso in comune dell'infrastruttura, di altri impianti
e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali
infrastrutture alle attività previste nella licenza o autorizzazione.
Articolo 3 quinquies
Fatta salva la futura armonizzazione delle norme di interconnessione
nazionali nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché
sia consentita l'interconnessione diretta tra sistemi di comunicazioni
mobili, nonché tra sistemi di comunicazioni mobili e reti di
telecomunicazioni fisse. A tal fine le restrizioni relative all'interconnessione
devono essere rimosse.
Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di
comunicazioni mobili per il pubblico abbiano il diritto di collegare
il proprio sistema alla rete pubblica di telecomunicazioni. A tal fine,
gli Stati membri devono garantire l'accesso al necessario numero di
punti di interconnessione con la rete pubblica di telecomunicazioni
nell'ambito delle licenze per i servizi mobili. Gli Stati membri provvedono
affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione
siano le meno restrittive disponibili per le funzioni dei servizi mobili.
Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di interconnessione
con la rete pubblica di telecomunicazioni degli organismi di telecomunicazioni
siano stabilite sulla base di criteri di obiettività, trasparenza
e non discriminazione e compatibili con il principio di proporzionalità.
Essi provvedono affinché, in caso di ricorso, sia concesso alle
autorità nazionali di regolamentazione il libero accesso agli
accordi di interconnessione e tali accordi siano messi a disposizione
della Commissione su richiesta. »
4) Nel primo
periodo dell'articolo 4 viene inserita la parola «fisse» dopo
«reti pubbliche».
Articolo
2
1. Salvo
l'articolo 2 della direttiva 90/388/CEE e salvo il disposto del paragrafo
4 del presente articolo, gli Stati membri, a decorrere dall'adozione della
decisione del Comitato europeo per le radiocomunicazioni sull'assegnazione
delle frequenze per il DCS 1 800 e comunque dal 1º gennaio 1998,
non possono negare il rilascio di licenze per la gestione dei sistemi
mobili operanti in base alla norma DCS 1 800.
2. Salvo
il disposto del paragrafo 4, gli Stati membri, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente direttiva, non possono negare il rilascio
di licenze per le applicazioni di accesso alla rete pubblica/telepoint,
in particolare per i sistemi operanti in base alla norma DECT.
3. Gli
Stati membri non devono porre restrizioni sull'abbinamento di tecnologie
o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature
multistandard. Nell'ampliare le licenze esistenti onde comprendere anche
tali abbinamenti, gli Stati membri accertano che l'ampliamento sia giustificato
in base al disposto del paragrafo 4.
4. Gli
Stati membri adottano, ove necessario, misure intese ad assicurare l'attuazione
del presente articolo, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza
effettiva tra gestori concorrenti sui mercati interessati.
Articolo 3
Entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono
alla Commissione le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza
dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva stessa.
Entro il 1º gennaio 1998 gli Stati membri trasmettono alla Commissione
le informazioni atte a consentirle di accertare l'osservanza dell'articolo
2, paragrafo 1.
Gli Stati membri con
reti meno sviluppate possono chiedere, entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente direttiva, un periodo supplementare non superiore
a cinque anni, per l'attuazione di tutte o di una parte delle condizioni
di cui agli articoli 3 quater e 3 quinquies, paragrafo 1 della direttiva
90/388/CEE, per motivi attinenti alla necessità di realizzare i
necessari adeguamenti strutturali. Tale richiesta deve contenere una descrizione
dettagliata degli adeguamenti programmati ed una precisa valutazione dei
tempi previsti per la loro attuazione. Le informazioni fornite devono
essere comunicate, su richiesta, a tutti gli interessati.
La Commissione valuterà tali richieste a prenderà entro
il termine di tre mesi una decisione motivata riguardo a principi, implicazioni
e durata massima del periodo supplementare da accordare.
Articolo
5
La presente direttiva
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 6
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,
il 16 gennaio 1996.
Per
la Commissione
Karel
VAN MIERT
Membro della
Commissione
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