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La Commissione delle
Comunità Europee,
- considerando che
il rafforzamento delle telecomunicazioni comunitarie costituisce una
delle condizioni fondamentali di sviluppo armonioso delle attività economiche
e di un mercato competitivo nella Comunità sia dal punto di vista dei
prestatori di servizi sia da quello degli utenti; che la Commissione
ha conseguentemente definito nel Libro verde sullo sviluppo del mercato
comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni e nella
comunicazione sull'attuazione del Libro verde entro il 1992 un programma
d'azione per la progressiva apertura alla concorrenza del mercato delle
telecomunicazioni; che tale programma d'azione non riguarda la radiotelefonia
mobile, il radioavviso, né i servizi di comunicazione di massa quali
la radiodiffusione o la televisione; che il Consiglio delle Comunità
europee ha apportato con la risoluzione del 30 giugno 1988 () il suo
sostegno agli obiettivi di detto programma, in particolare alla progressiva
creazione di un mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni;
che nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni
ha registrato un'evoluzione tecnologica considerevole; che tale evoluzione
permette l'offerta di una gamma sempre più variata di servizi ed in
particolare di trasmissione di dati; che essa rende inoltre tecnicamente
ed economicamente possibile un sistema in cui diversi operatori possano
operare in concorrenza;
- considerando che
in tutti gli Stati membri l'installazione e la gestione della rete di
telecomunicazioni sono generalmente conferite, mediante la concessione
di diritti esclusivi o speciali, ad uno o più organismi di telecomunicazioni;
che questi diritti sono caratterizzati dal potere discrezionale che
lo Stato esercita a livelli diversi per quanto concerne l'accesso al
mercato dei servizi di telecomunicazioni;
- considerando che
gli organismi incaricati dell'installazione e della gestione della rete
di telecomunicazioni sono imprese ai sensi dell'articolo 90, paragrafo
1 del trattato in quanto esercitano in modo organizzato un'attività
economica, cioè la fornitura di servizi di telecomunicazioni; che si
tratta di imprese pubbliche o di imprese alle quali gli Stati membri
accollano diritti esclusivi o speciali;
- considerando che,
pur garantendo la funzione di servizio pubblico, numerosi Stati membri
hanno già riorganizzato il sistema dei diritti esclusivi o speciali
fino a quel momento in vigore nel campo delle telecomunicazioni: che,
in tutti i casi il regime dei diritti esclusivi e speciali è mantenuto
per l'installazione e la gestione della rete che la stessa situazione
si verifica in alcuni Stati membri per tutti i servizi di telecomunicazioni,
mentre in altri tali diritti riguardano unicamente determinati servizi;
che, inoltre, tutti gli Stati membri hanno essi stessi adottato o hanno
consentito agli organismi di telecomunicazione di adottare misure amministrative
e regolamentari che rendono la libera prestazione dei servizi di comunicazioni;
- considerando che
la concessione di diritti esclusivi o speciali ad una o più imprese
per la gestione della rete, nel quadro dell'esercizio del potere discrezionale
dello Stato membro interessato limita la prestazione, da parte di altre
imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri
o verso questi diretti;
- considerando che,
in pratica, le restrizioni, ai sensi dell'articolo 59 del trattato,
alla fornitura di servizi di telecomunicazioni verso altri Stati membri
o da questi provenienti consistono segnatamente nel vietare connessioni
su circuiti affittati, tramite dispositivi concentratori, moltiplicatori
ed altre installazioni, alla rete telefonica commutata, nell'imporre
per tali connessioni oneri d'accesso sproporzionati rispetto al servizio
prestato, nel vietare l'instradamento di segali provenienti da terzi
o a questi diretti attraverso circuiti affittati o nell'applicare una
tariffa proporzionata all'uso senza giustificazione economica o nel
rifiutare l'accesso alla rete di taluni prestatori di servizi; che tali
restrizioni d'uso e tariffe eccessive rispetto al costo, hanno l'effetto
di ostacolare la prestazione, proveniente da altri Stati membri o ad
essi diretta, di servizi di telecomunicazioni quali:
- i servizi aventi
ad oggetto il miglioramento delle funzioni di telecomunicazione,
ad esempio la convenzione di protocollo, di codice, di formato o
di flusso;
- i servizi basati
sull'informazione aventi ad oggetto l'accesso a base di dati;
- i servizi informatici
a distanza;
- i servizi di
registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la posta
elettronica;
- i servizi di
transazione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento elettronico
di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione;
- i servizi di
teleazione, ad esempio telelettura e telecontrollo;
- considerando che
l'articolo 66 del trattato in combinato disposto con gli articoli 55
e 56, autorizza eccezioni alla libera prestazione dei servizi per motivi
non economici; che le restrizioni ammesse sono quelle, da un lato, all'esercizio,
sia pure a titolo occasionale, dei pubblici poteri e, d'altro lato,
a motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e sanità pubblica;
che, trattandosi di eccezioni, devono essere interpretate in maniera
restrittiva; che nessun servizio di telecomunicazioni costituisce una
partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri che comporti la facoltà
di avvalersi di poteri eccessivi rispetto al diritto comune, privilegi
di potestà pubblica e di un potere di coercizione sui cittadini; che
l'offerta di servizi di telecomunicazioni non può per sua stessa natura
minacciare l'ordine pubblico, né può nuocere alla salute pubblica;
- considerando che
la giurisprudenza della Corte di giustizia ammette, inoltre, restrizioni
alla libertà di prestazione di servizi, quando esse soddisfano esigenze
fondamentali dovute all'interesse generale e vengono applicate in modo
non discriminatorio e proporzionato all'obiettivo perseguito; che la
tutela dei consumatori non rende necessarie restrizioni alla libera
prestazione di servizi in materia di telecomunicazioni, dato che questo
obiettivo può essere conseguito anche in regime di libera concorrenza;
che in materia non può invocare neppure la tutela della proprietà intellettuale;
che le sole esigenze fondamentali in deroga all'articolo 59 che possono
giustificare restrizioni all'uso della rete pubblica sono l'integrità
di quest'ultima, la sicurezza del suo funzionamento, e nei casi giustificati,
l'interoperabilità e la protezione dei dati; che le restrizioni imposte
devono tuttavia essere proporzionate agli obiettivi perseguiti da dette
esigenze legittime; che gli Stati membri dovranno rendere pubbliche
e notificare dette restrizioni alla Commissione per permetterle di valutarne
la proporzionalità;
- considerando che
in questo contesto la sicurezza di funzionamento della rete ha lo scopo
di assicurare la disponibilità della rete pubblica in caso di urgenza;
che l'integrità tecnica della rete pubblica ha lo scopo di assicurarne
il funzionamento normale e l'interconnessione delle reti pubbliche nella
Comunità basata su specifiche tecniche comuni; che la nozione di interoperabilità
dei servizi riguarda il rispetto di dette specifiche tecniche minime
predisposte per ampliare la prestazione di servizi e la scelta dell'utente;
che la protezione dei dati mira a garantire la riservatezza della comunicazione
e la protezione dei dati personali;
- considerando che,
oltre alle esigenze fondamentali che possono figurare come condizioni
nelle procedure di autorizzazione o di dichiarazione, gli Stati membri
possono includere, per quanto riguarda il servizio di trasmissione di
dati a commutazione, condizioni riguardanti obblighi di servizio pubblico
che rappresentino regolamentazioni commerciali oggettive, non discriminatorie
e trasparenti relative alle condizioni di permanenza, di disponibilità
e di qualità del servizio;
- considerando infine
che, qualora uno Stato membro abbia incaricato un organismo di telecomunicazioni
di fornire servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto
o di circuito per il grande pubblico e che tale servizio rischi di essere
danneggiato dalla concorrenza di operatori privati, la Commissione può
autorizzare tale Stato membro ad imporre condizioni supplementari, anche
a livello della copertura geografica, per la fornitura di detti servizi.
Nel valutare tali misure, la Commissione, nell'ambito della realizzazione
degli obiettivi fondamentali del trattato, sanciti nell'articolo 2 nonché
quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità,
previsto all'articolo 130A, terrà conto anche della situazione degli
Stati membri la cui rete per la fornitura di servizi di trasmissione
di dati a commutazione di pacchetto o di circuito non è ancora sufficientemente
sviluppata e che potrebbe giustificare, da parte di questi Stati membri,
la proroga fino al 1° gennaio 1996 del termine previsto per la semplice
rivendita di capacità delle linee affittate;
- considerando che
l'articolo 59 del trattato prevede la soppressione di ogni altra restrizione
alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità nei riguardi
dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non
sia quello del destinatario della prestazione; che il mantenimento o
l'introduzione di qualsivoglia diritto esclusivo o speciale non conforme
ai suddetti criteri costituisce di per sé un'infrazione all'articolo
90 in combinato disposto con l'articolo 59;
- considerando che
l'articolo 86 del trattato sancisce l'incompatibilità con il mercato
comune di ogni comportamento di una o più imprese che si concreti in
uno sfruttamento abusivo di posizione dominante sul mercato comune o
su una parte sostanziale di questo; che gli organismi di telecomunicazioni
sono imprese ai sensi di detto articolo, perché esercitano attività
economiche, in particolare prestano il servizio che consiste nel mettere
a disposizione degli utenti la rete e i servizi di telecomunicazione;
che questa messa a disposizione della rete costituisce un mercato di
servizi distinto, in quanto non è intercambiabile con altri servizi;
che la messa a disposizione della rete e gli altri servizi di telecomunicazione
sono prestati in ogni mercato nazionale in condizioni di concorrenza
sufficientemente omogenee da consentire alla Commissione di valutare
la forza economica delle imprese che li forniscono in detti territori;
che i territori degli Stati membri costituiscono altrettanti mercati
geografici distinti; che ciò è dovuto alle differenze tra le normative
che disciplinano le condizioni di accesso e di funzionamento tecnico,
relative alla fornitura della rete e di detti servizi di telecomunicazioni;
che inoltre ognuno di essi costituisce una parte sostanziale del mercato
comune;
- considerando che
queste imprese detengono in ognuno dei loro mercati nazionali, individualmente
o collettivamente, una posizione dominante per l'installazione e la
gestione della rete dato che esse sono le sole a disporre in ogni Stato
membro di una rete che ne copre tutto il territorio; che i rispettivi
governi hanno concesso loro il diritto esclusivo di gestire la rete
da sole od unitamente ad altre imprese;
- considerando che
quando lo Stato concede diritti esclusivi o speciali in materia di servizi
di telecomunicazioni ad organismi che dispongono già di una posizione
dominante per l'installazione e la gestione della rete, tali diritti
hanno l'effetto di rafforzare la posizione dominante estendendola ai
servizi;
- considerando inoltre
che i diritti esclusivi o speciali concessi dallo Stato agli organismi
di telecomunicazioni per quanto riguarda la fornitura di taluni servizi
di telecomunicazioni, hanno l'effetto che detti organismi:
- escludono i
concorrenti dal mercato dei servizi di telecomunicazione o restringono
loro l'accesso, limitando così la libera scelta degli utenti, circostanza
che può ostacolare il progresso tecnologico a scapito dei consumatori;
- impongono agli
utenti della rete di ricorrere ai servizi che sono oggetto dei diritti
esclusivi, subordinando così la conclusione dei contratti d'utenza
all'accettazione di prestazioni supplementari che non sono connesse
all'oggetto di detti contratti;
- che ognuno dei
suddetti comportamenti costituisce un abuso di posizione dominante distinto
che può arrecare un notevole pregiudizio al commercio tra Stati membri;
che di fatto i servizi in questione possono, in via di principio, essere
offerti da prestatori di servizi altri Stati membri; che la struttura
della concorrenza all'interno del mercato comune è modificata in misura
sostanziale; che in ogni caso i diritti speciali o esclusivi concessi
per tali servizi hanno l'effetto di creare una situazione contraria
all'obiettivo enunciato all'articolo 3, lettera f) del trattato che
prevede la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato comune ed impone quindi, a fortiori che
la concorrenza stessa non sia eliminata; che agli Stati membri è fatto
obbligo, ai sensi dell'articolo 5 del trattato, di astenersi da qualsiasi
misura che chi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato,
compreso quello sancito dall'articolo 3, lettera f);
- considerando che
i diritti esclusivi connessi in materia di servizi di telecomunicazioni
alle imprese pubbliche o alle imprese cui gli Stati membri hanno concesso
diritti speciali o esclusivi per l'installazione della rete di telecomunicazioni
sono incompatibili con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto
con l'articolo 86;
- considerando che
l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare all'applicazione
degli articoli 59 e 86 del trattato nei casi in cui detta applicazione
costituisca un ostacolo adempimento, in linea di diritto e di fatto
della specifica missione affidata agli organismi di telecomunicazione;
che tale missione consiste nell'installazione e nella gestione di una
rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica
generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole,
ad ogni prestatore di servizio o utente; che i mezzi finanziari per
lo sviluppo della rete provengono ancora prevalentemente dall'esercizio
del servizio di telefonia vocale; che di conseguenza, l'apertura di
questo servizio alla concorrenza potrebbe minacciare l'equilibrio finanziario
degli organismi di telecomunicazione; che il servizio di telefonia vocale,
sia esso offerto a partire dalla rete telefonica attuale oppure incluso
nel servizio Rete digitale integrata di servizi (ISDN), costituisce
inoltre il mezzo attualmente più importante per la notifica e la chiamata
dei servizi di emergenza responsabili della sicurezza pubblica;
- considerando che
la fornitura di circuiti affittati costituisce un elemento essenziale
della missione degli organismi di telecomunicazione; che attualmente
in quasi tutti gli Stati membri esiste una differenza sostanziale tra
le tariffe per l'uso del servizio di trasmissione di dati sulla rete
commutata e per l'uso di circuiti affittati; che un riequilibrio senza
indugio di dette tariffe potrebbe pregiudicare questa missione economica
generale; che l'equilibrio di queste tariffe dovrà essere raggiunto
progressivamente entro il 31 dicembre 1992; che nel frattempo deve essere
possibile imporre agli operatori privati l'obbligo di non offrire al
pubblico un servizio che consista nella semplice rivendita di capacità
di circuiti affittati, vale a dire di un servizio che comporta soltanto
il trattamento, la commutazione, l'archiviazione o la conversione di
protocollo nella misura necessaria alla trasmissione in tempo reale;
che gli Stati membri possono pertanto istituire un sistema di dichiarazioni
mediante il quale gli operatori privati si impegnano a non procedere
a tale rivendita; che tuttavia non può essere imposto a tali operatori
alcun altro obbligo inteso ad assicurare il rispetto di questa misura;
- considerando che
queste restrizioni non compromettono lo sviluppo degli scambi in misura
contraria agli interessi della Comunità; che, date tali circostanze,
queste restrizioni sono compatibili con l'articolo 90 paragrafo 2 del
trattato; che lo stesso può dirsi delle misure adottate dagli Stati
membri affinché l'azione dei prestatori di servizi privati non intralci
il servizio pubblico di trasmissione dei dati a commutazione;
- considerando che
le norme del trattato comprese quelle relative alla concorrenza, si
applicano al servizio telex; che l'importanza di questo servizio subisce
un'erosione progressiva in tutti gli Stati membri a causa dell'emergere
di mezzi di telecomunicazione concorrenti quali il telefax; che l'abolizione
delle attuali restrizioni all'utilizzo della rete telefonica commutata
e dei circuiti affittati permetterà la ritrasmissione di messaggi telex;
che vista questa tendenza si rende necessario un approccio specifico;
che il servizio telex deve pertanto essere escluso dal campo d'applicazione
della presente direttiva;
- considerando che,
in ogni caso, la Commissione riesaminerà, nel corso del 1992, i diritti
speciali esclusivi ancora esistenti, tenendo conto dello sviluppo tecnologico
e dell'evoluzione verso una infrastruttura digitale;
- considerando che
è opportuno dare la possibilità agli Stati membri di elaborare eque
procedure di autorizzazione ai fini del rispetto delle esigenze fondamentali,
senza pregiudicarne l'eventuale armonizzazione prevista sul piano comunitario
nel quadro delle direttive del Consiglio concernenti la fornitura di
una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP);
che per quanto riguarda la trasmissione di dati a commutazione, gli
Stati membri devono poter includere in tali procedure l'obbligo di osservare
le regolamentazioni commerciali riguardanti le condizioni di permanenza,
di disponibilità e di qualità del servizio e delle misure volte a salvaguardare
la missione d'interesse economico generale da essi affidata ad un organismo
di telecomunicazioni; che dette procedure devono essere fondate su criteri
obiettivi precisi ed applicate in modo non discriminatorio; che, in
particolare, tali criteri devono essere giustificati e proporzionati
all'interesse generale perseguito nonché debitamente motivati e resi
pubblici; che la Commissione deve poterli accuratamente esaminare alla
luce delle norme di concorrenza e delle norme sulla libera prestazione
dei servizi; che, in ogni caso gli Stati membri che non avranno notificato
alla Commissione entro un termine stabilito progetti di criteri e di
procedure d'autorizzazione, non potranno più imporre alcuna restrizione
alla libera prestazione del servizio di trasmissione di dati per il
grande pubblico;
- considerando che
gli Stati membri devono poter disporre di un termine complementare per
elaborare regole generali concernenti le condizioni di prestazione di
questi servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o
di circuito per il grande pubblico;
- considerando che,
d'altra parte, i servizi di telecomunicazioni non possono formare oggetto
di alcuna restrizione, né per quanto concerne il libero accesso degli
utenti a detti servizi, né per quanto concerne il trattamento delle
informazioni che può essere effettuato prima della trasmissione dei
messaggi attraverso la rete, o dopo che i messaggi sono stati ricevuti,
salvo qualora essa sia giustificata da un'esigenza fondamentale, proporzionata
all'obiettivo perseguito;
- considerando che
la digitalizzazione della rete di telecomunicazioni e il miglioramento
tecnologico dei terminali ad essa connessi ha aumentato il numero di
funzioni che precedentemente erano effettuate all'interno della rete
e che ora possono essere eseguite dagli utenti stessi attraverso apparecchi
terminali sempre più sofisticati; che è opportuno assicurare che i fornitori
dei servizi di telecomunicazioni, in particolare quelli di telefonia
e di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, consentano
agli operatori economici di utilizzare tali funzioni;
- considerando
che, in attesa dell'elaborazione di norme comunitarie per la fornitura
di una rete aperta (ONP), la pubblicazione delle interfacce tecniche
già utilizzate negli Stati membri è necessaria per permettere alle imprese
che intendono stabilirsi sui mercati dei servizi di telecomunicazioni,
di prendere le disposizioni necessarie al fine di adattare le caratteristiche
dei loro servizi alle esigenze tecniche delle reti; che se ed in quanto
gli Stati membri non abbiano ancora stabilito le interfacce tecniche
è necessario che essi vi provvedano al più presto; che ogni progetto
elaborato al riguardo dovrà essere comunicato alla Commissione - conformemente
alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio (), modificato dalla direttiva
88/182/CEE ();
- considerando che,
in genere, le legislazioni nazionali attribuiscono agli organismi di
telecomunicazioni una funzione di regolamentazione dei servizi di telecomunicazioni
segnatamente riguardo il rilascio di autorizzazioni, il controllo delle
omologazioni e delle specifiche obbligatorie d'interfacce, l'attribuzione
delle frequenze e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione; che
tali legislazioni talvolta definiscono unicamente i principi generali
di gestione dei servizi autorizzati, lasciando agli organismi di telecomunicazione
il potere di definire le condizioni specifiche di applicazione;
- considerando che
tale attività al tempo stesso di regolamentazione e commerciale degli
organismi di telecomunicazione incide direttamente sull'attività degli
operatori economici che offrono servizi di telecomunicazioni concorrenza
con gli organismi in questione; che, in effetti, attraverso questa duplice
attività i suddetti organismi determinano o perlomeno influiscono sostanzialmente
sulla fornitura dei servizi offerti dai loro concorrenti; che il fatto
di delegare ad un'impresa che gode di una posizione dominante per l'installazione
e la gestione della rete il potere di regolamentare l'accesso al mercato
dei servizi di telecomunicazioni rafforza la posizione dominante che
l'impresa medesima detiene su detto mercato; che questa circostanza,
visto il conflitto di interessi, è tale da limitare l'accesso di concorrenti
ai mercati dei servizi di telecomunicazione e da restringere la libertà
di scelta degli utenti; che, inoltre, tali misure possono limitare gli
sbocchi di materiali destinati al trattamento di segnali di telecomunicazioni
e, quindi, il progresso tecnologico in questo campo; che, pertanto,
il cumulo di queste attività costituisce un abuso di posizione dominante
da parte di detti organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo
86; che se ed in quanto tali comportamenti risultano da una misura introdotta
dallo Stato, quest'ultima è inoltre incompatibile con l'articolo 90,
paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 86;
- considerando che
la Commissione per adempiere efficacemente il proprio dovere di vigilanza
in applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 3, deve
disporre di talune informazioni essenziali; che tali informazioni devono
segnatamente garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati
membri affinché la Commissione possa verificare che ciascun organismo
di telecomunicazioni offra a tutti i clienti l'accesso alla rete e ai
diversi servizi ad essa connessi a tariffe e altre condizioni non discriminanti;
che tali informazioni devono riguardare:
- le misure adottate
per abolire i diritti esclusivi in applicazione della presente direttiva;
- le condizioni
alle quali sono concesse le autorizzazioni di gestione dei servizi
di comunicazione;
- che la Commissione
deve disporre delle suddette informazioni per poter verificare, in particolare,
che tutti gli utenti della rete e dei sevizi, ivi compresi gli organismi
di telecomunicazioni quando sono prestatori di servizi, sono trattati
in modo equo;
- considerando che
i detentori dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi
di comunicazioni d'ora in poi aperti alla concorrenza in passato hanno
potuto imporre ai loro clienti contratti di lunga durata; che tali contratti
limiterebbero de facto la possibilità di nuovi concorrenti eventuali
di offrire i loro servizi a questi clienti e a questi ultimi di beneficiarne;
che pertanto è necessario prevedere la possibilità per l'utente di ottenere
la risoluzione del contratto entro un termine ragionevole;
- considerando che,
allo stadio attuale, ogni Stato membro disciplina la fornitura di servizi
di telecomunicazione secondo concezioni proprie; che persino la definizione
di alcuni servizi differisce da uno Stato membro all'altro; che possono
risultarne distorsioni di concorrenza tali da rendere più difficile
per gli operatori economici l'offerta di servizi di telecomunicazioni
transfrontalieri; che, per questo motivo, il Consiglio, nella risoluzione
del 30 giugno 1988, ha ritenuto che uno degli obiettivi della politica
delle telecomunicazioni ha la creazione di un mercato comunitario aperto
dei servizi di telecomunicazioni, attraverso una rapida definizione,
in base a direttive del Consiglio, delle condizioni tecniche, delle
condizioni di utilizzazione e dei principi tariffari per la fornitura
di una rete aperta (ONP); che la Commissione ha presentato a tal fine
una proposta al Consiglio; che l'armonizzazione delle condizioni d'accesso
non è tuttavia lo strumento più adatto ad eliminare gli ostacoli agli
scambi derivanti da violazioni di norme del trattato; che la Commissione
ha il dovere di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato
in modo efficace e globale;
- considerando che
ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3, la Commissione ha doveri e competenze
chiaramente definiti riguardo alla vigilanza delle relazioni fra gli
Stati membri e le loro imprese pubbliche e le imprese alle quali essi
hanno concesso diritti esclusivi o speciali e, in particolare, in materia
di eliminazione degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi,
in materia di discriminazione fra cittadini degli Stati membri e in
materia di concorrenza; che, è indispensabile un approccio globale per
porre termine alle infrazioni che persistono in taluni Stati membri
e per dare indicazioni chiave agli Stati membri che riesaminano la loro
normativa onde evitare nuove infrazioni; che, di conseguenza, una direttiva
in forza dell'articolo 90, paragrafo 3, del trattato costituisce lo
strumento più appropriato per pervenire a tale risultato,
ha adottato la presente
direttiva:
Articolo
1.
- Ai sensi della
presente direttiva, si intende per:
- «Organismi
di telecomunicazioni», gli enti pubblici o privati, ivi comprese
le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato membro concede
diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche
di telecomunicazioni, qualora necessario, per la fornitura di servizi
di telecomunicazioni;
- «diritti speciali
o esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità
pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni
strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi
loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata
attività;
- «rete pubblica
di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni
che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti
della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici
- «servizi di
telecomunicazioni», i servizi la cui fornitura consiste totalmente
o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali
sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;
- «punto terminale
di rete», l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche
tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni
e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare
efficacemente per il suo tramite;
- «esigenze fondamentali»,
i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono
indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica
o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la
sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua
integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità
dei servizi e la protezione dei dati; la protezione dei dati può
comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle
informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera
privata;
- «servizio di
telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto
e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione
dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente
ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto
terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
- «servizio telex»,
la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti
conformemente alla relativa raccomandazione del comitato consultivo
internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), in partenza e a
destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata,
che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata
al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro
punto terminale;
- «servizio di
trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito»,
la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza
e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata,
che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata
al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro
punto terminale;
- «semplice rivendita
di capacità», la fornitura al pubblico come servizio distinto del
trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la
commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione
di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo
reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.
- La presente direttiva
non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso
ed alle comunicazioni via satellite.
Articolo
2.
Fatto salvo l'articolo
1, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono all'abolizione dei diritti
esclusivi speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni
diversi dai servizi di telefonia vocale ed adottano le misure atte a
garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire detti servizi
di telecomunicazione.
Gli Stati membri che subordinano la fornitura di tali servizi ad una
procedura di autorizzazione o di dichiarazione concernente il rispetto
delle esigenze fondamentali, provvedono a che, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 3, le autorizzazioni siano rilasciate in base a criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli eventuali dinieghi
devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura
di ricorso avverso tali dinieghi.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, gli Stati membri comunicano
alla commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate per
conformarsi al presente articolo e li informano di ogni regolamentazione
in vigore o di ogni progetto diretto ad istituire nuove procedure di
autorizzazione od a modificare quelle esistenti.
Articolo
3.
Per quanto riguarda
il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito,
gli Stati membri, nel quadro delle procedure d'autorizzazione di cui
all'articolo 2, possono vietare fino al 31 dicembre 1992 agli operatori
economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di
circuiti affittati.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 1992,
tutte le procedure, allo stato di progetto, di autorizzazione e di dichiarazione
per la fornitura al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione
di pacchetto o di circuito intese al rispetto:
- delle esigenze
fondamentali,
- delle regolamentazioni
commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità
del servizio,
- delle misure per
la salvaguardia della missione d'interesse economico generale affidata
ad un organismo di telecomunicazioni per quanto riguarda la trasmissione
di dati a commutazione, se l'azione di prestatori di servizi privati
rischia di danneggiare l'adempimento di tale missione.
Tutte queste condizioni
costituiscono un capitolato d'oneri di servizio pubblico e devono essere
oggettive, non discriminatorie e trasparenti.
Entro il 31 dicembre 1992, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione
delle procedure di autorizzazione o di dichiarazione adottate per tali
servizi.
Spetta alla Commissione vigilare sulla compatibilità dì questi progetti
con le disposizioni del trattato prima della loro entrata in vigore.
Articolo
4.
Gli Stati membri
che mantengono diritti esclusivi o speciali per l'installazione e la gestione
delle reti pubbliche adottano le misure necessarie per rendere pubbliche,
oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso
alle reti.
Essi provvedono in particolare a che gli operatori che ne fanno domanda
possano ottenere circuiti affittati entro un termine ragionevole e che
l'uso di questi ultimi non sia oggetto di alcuna restrizione, salvo quelle
che sono giustificate in conformità delle disposizioni dell'articolo 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990,
le misure adottate per conformarsi al presente articolo.
In occasione di ogni aumento delle tariffe applicabili ai circuiti affittati,
gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi che consentono
di valutarne il fondamento.
Gli Stati membri provvedono
a che vengano pubblicate, entro il 31 dicembre 1990, le caratteristiche
delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche,
fatte salve le condizioni internazionali applicabili in materia.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente alla direttiva
83/189/CEE, ogni progetto elaborato al riguardo.
Per quanto riguarda
la prestazione dei servizi di telecomunicazioni, gli Stati membri provvedono
ad abrogare le restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali
prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione,
a meno che non sia dimostrata la necessità di tali restrizioni per garantire
il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali.
Fatte salve le norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio per
la fornitura di aperta, gli Stati membri provvedono a che fra prestatori
di servizi, compresi gli organismi di telecomunicazioni, non sussista alcuna
discriminazione concludente le condizioni di utilizzazione e le tariffe
praticate.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990,
le misure adottate o i progetti presentati per conformarsi alle disposizioni
del presente articolo.
Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dal 1° luglio 1991, il rilascio
delle autorizzazioni di gestione, il controllo delle omologazioni e delle
specifiche obbligatorie, l'attribuzione delle frequenze e la vigilanza delle
condizioni di utilizzazione siano effettuate da un ente indipendente dagli
organismi di telecomunicazioni.
Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990 le misure adottate
o i progetti presentati a tal fine.
Articolo
8.
Gli Stati membri
provvedono a che gli organismi di telecomunicazioni, a decorrere dall'abrogazione
dei relativi diritti esclusivi o speciali, concedano ai loro clienti,
vincolati per un periodo superiore a un anno da un contratto di fornitura
di servizi di telecomunicazione che alla data della sua conclusione
costituiva oggetto di tali diritti, la facoltà di risolvere il contratto
con sei mesi di preavviso.
Articolo
9.
Gli Stati membri
comunicano alla Commissione le informazioni necessarie al fine di consentirle
di redigere, alla fine di ogni anno, per un periodo di 3 armi, una relazione
generale sull'applicazione della presente direttiva. La Commissione
comunica tale relazione agli Stati membri, al Consiglio, al Parlamento
europeo ed al Comitato economico e sociale.
Articolo
10.
Nel corso del 1992,
la Commissione procederà ad una valutazione globale della situazione
del settore dei servizi di telecomunicazioni con riferimento agli obiettivi
perseguiti dalla presente direttiva.
Nel corso del 1994 la Commissione valuterà gli effetti delle misure
di cui all'articolo 3 onde esaminare l'opportunità di apportare modifiche
a tale articolo, segnatamente in considerazione dell'evoluzione tecnologica
e dello sviluppo degli scambi nella Comunità.
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
Per
la Commissione
Leo BRITTAN
Vice presidente
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