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La commissione delle
Comunità Europee;
visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
90, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
- Ai sensi della
direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa
alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione, e servizi
di telecomunicazione, ad eccezione della telefonia vocale al pubblico
e dei servizi specificamente esclusi dal campo di applicazione della
direttiva devono essere aperti alla concorrenza. A norma della direttiva,
gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire
che i gestori interessati siano autorizzati a prestare detti servizi
.
- In seguito alle
consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione nel 1992 sulla
situazione esistente nel settore dei servizi di telecomunicazione
, il Consiglio ha chiesto all'unanimità la liberalizzazione
di tutti i servizi di telefonia vocale al pubblico entro il 1º
gennaio 1998, fatto salvo un periodo di transizione supplementare
massimo di cinque anni per consentire agli Stati membri con reti meno
sviluppate, quali la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo,
di predisporre l'adeguamento necessario, in particolare quello delle
tariffe. Inoltre secondo il Consiglio, anche alle reti più
piccole dovrebbe essere accordato, nei casi giustificati, un periodo
di adeguamento massimo di due anni . Successivamente, il Consiglio
ha riconosciuto all'unanimità il principio secondo cui anche
la fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione dovrebbe essere
liberalizzata entro il 1º gennaio 1998, fatti salvi gli stessi
periodi di transizione convenuti per la liberalizzazione della telefonia
vocale . Inoltre il Consiglio ha definito gli orientamenti di base
per il futuro quadro normativo .
- La direttiva
90/388/CEE della Commissione, modificata dalla direttiva 94/46/CE,
stabilisce che la concessione di diritti speciali o esclusivi agli
organismi di telecomunicazioni per i servizi di telecomunicazione
costituisce una violazione dell'articolo 90 in combinato disposto
con l'articolo 59 del trattato, in quanto detti diritti limitano la
fornitura di servizi transfrontalieri. A norma della direttiva, anche
i diritti esclusivi concessi per la prestazione di tali servizi sono
incompatibili con l'articolo 90, paragrafo 1, in combinato disposto
con l'articolo 86 del trattato laddove siano concessi ad organismi
di telecomunicazioni che già godono di diritti esclusivi o
speciali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni,
in quanto hanno l'effetto di rafforzare ed ampliare una posizione
dominante o portano necessariamente ad altri abusi di posizione dominante.
- Nel 1990 la
Commissione ha comunque concesso una deroga temporanea ai sensi dell'articolo
90, paragrafo 2, nei confronti dei diritti esclusivi e/o speciali
per la fornitura della telefonia vocale, in quanto i mezzi finanziari
per lo sviluppo della rete provenivano ancora prevalentemente dall'esercizio
del sevizio di telefonia e l'apertura di questo servizio alla concorrenza
avrebbe potuto, a quel momento, minacciare l'equilibrio finanziario
degli organismi di telecomunicazioni e costituire inoltre un ostacolo
all'adempimento della missione loro affidata che consiste nell'installazione
e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente
una estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro
un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente.
Nel frattempo il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità che
esistono strumenti meno restrittivi della concessione di diritti speciali
e/o esclusivi per garantire l'adempimento di detta missione di interesse
economico generale ,
Inoltre, al momento dell'adozione della direttiva, tutti gli organismi
di telecomunicazioni stavano procedendo alla numerizzazione delle loro
reti onde poter aumentare la gamma dei servizi potenzialmente offerti
all'utente finale. Attualmente la copertura e la numerizzazione sono
già state conseguite in numerosi Stati membri. Tenendo conto
dei progressi fatti nelle applicazioni delle radiofrequenze e dei consistenti
programmi di investimento in corso, la copertura delle reti a fibre
ottiche e la penetrazione delle reti stesse dovrebbero migliorare notevolmente
in futuro anche negli altri paesi e regioni. Nel 1990 erano emerse anche
preoccupazioni in merito all'introduzione immediata della concorrenza
nella telefonia vocale, in quanto le strutture tariffarie degli organismi
di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai costi, giacché
i gestori concorrenti potevano mirare alla prestazione di servizi alquanto
remunerativi quali la telefonia internazionale, ottenendo quote di mercato
esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti basate
su distorsioni sostanziali. Nel frattempo sono stati fatti sforzi per
compensare le differenze esistenti nella tariffazione e nelle strutture
di costo in preparazione alla liberalizzazione.
- Per tali motivi
e in conformità delle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio
1993 e del 22 dicembre 1994, non risulta più giustificata la
deroga concessa nei confronti della telefonia vocale. Sarebbe necessario
porre fine alla deroga accordata dalla direttiva 90/388/CEE e modificare
di conseguenza la direttiva stessa, ivi comprese le definizioni usate.
Per poter consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare
la loro preparazione all'introduzione della concorrenza e provvedere
in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli Stati
membri possono garantire l'esercizio degli attuali diritti speciali
e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 10 gennaio
1998. Come precisato nelle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio
1993 e del 22 dicembre 1994, gli Stati membri con reti meno sviluppate
e con reti più piccole potranno beneficiare, su richiesta,
rispettivamente di un periodo di transizione supplementare massimo
di cinque e due anni al fine di realizzare gli adeguamenti strutturali
necessari. Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono
la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda
le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti più piccole.
- L'abolizione
dei diritti esclusivi e/o speciali relativi alla fornitura di telefonia
vocale consentirà in particolare agli attuali organismi di
telecomunicazioni appartenenti a uno Stato membro di prestare direttamente
i loro servizi in un altro Stato membro a partire dal 1° gennaio
1998. Tali organismi dispongono attualmente delle capacità
e dell'esperienza richiesta per accedere ai mercati aperti alla concorrenza.
Tuttavia in quasi tutti gli Stati membri saranno in concorrenza con
gli organismi nazionali di telecomunicazioni che beneficiano del diritto
esclusivo e/o speciale di fornire non soltanto servizi di telefonia
vocale ma anche infrastrutture di base inclusa l'acquisizione di diritti
incondizionati d'uso nei circuiti internazionali. La flessibilità
e le economie di scala consentite porrebbero gli organismi nazionali
di telecomunicazioni in una posizione concorrenziale molto favorevole
sui mercati nazionali rispetto ai nuovi gestori in relazione al mercato
della telefonia vocale,qualora questi ultimi non avessero la facoltà
di godere degli stessi diritti ed obblighi. Il fatto che la restrizione
in materia di installazione della propria infrastruttura verrebbe
applicata apparentemente nello Stato membro interessato senza distinzione
tra tutte le società che forniscono servizi di telefonia vocale
diverse dagli organismi nazionali di telecomunicazioni non sarebbe
sufficiente per eliminare il trattamento preferenziale di questi ultimi
dal campo di applicazione dell'articolo 59 del trattato. Poiché
è plausibile che la maggior parte dei nuovi gestori provenga
da altri Stati membri, tale disposizione avrebbe in pratica maggiori
ripercussioni sulle società straniere rispetto a quelle nazionali.
D'altro canto, poiché non sembra esistere alcuna giustificazione
per tali restrizioni, sarebbero comunque disponibili strumenti meno
limitativi, quali le procedure di autorizzazione, per garantire interessi
generali di natura non economica. Di conseguenza tali restrizioni
rappresentano una violazione dell'articolo 90 in combinato disposto
con l'articolo 59 del trattato.
- Inoltre l'abolizione
dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura di telefonia vocale
avrebbe poca o nessuna efficacia qualora i nuovi gestori fossero obbligati
ad usare la rete pubblica degli organismi dominanti le telecomunicazioni
con i quali sono in concorrenza sul mercato della telefonia vocale.
Il fatto di riservare ad un'impresa che commercializza servizi di
telecomunicazioni il compito di fornire la materia prima indispensabile,
ossia la capacità di trasmissione, a tutti i suoi concorrenti
equivarrebbe a conferirle la facoltà di determinare a suo piacimento
dove e quando i servizi possono essere offerti dai suoi concorrenti,
a quali costi, nonché. di controllare i clienti e il traffico
prodotto dai concorrenti stessi, ponendo detta impresa in posizione
tale da essere indotta ad abusare della propria posizione dominante.
È vero che la direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno
1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee
affittate armonizza i principi di base relativi alla fornitura di
linee affittate, ma tale direttiva si limita esclusivamente alle condizioni
di accesso ed uso delle linee affittate, giacché lo scopo della
direttiva non è quello di ovviare al conflitto di. interessi
degli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di infrastrutture
e servizi. Essa non impone una separazione strutturale agli organismi
di telecomunicazioni in quanto fornitori di linee affittate e prestatori
di servizi. Dalle denunce pervenute si rileva che anche negli Stati
membri che hanno attuato tale direttiva gli organismi di telecomunicazioni
si avvalgono comunque del loro controllo sulle condizioni di accesso
alla rete a scapito dei loro concorrenti sul mercato dei servizi;
si deduce altresì che gli organismi di telecomunicazioni applicano
ancora tariffe troppo elevate. e utilizzano le informazioni acquisite
nella loro veste di fornitori dell'infrastruttura in relazione a servizi
previsti da loro concorrenti per mirare ad ottenere nuovi clienti
sul mercato dei servizi. La direttiva 92/44/CEE prevede solo il principio
di tariffe orientate a costi e non impedisce agli organismi di telecomunicazioni
di avvalersi delle informazioni acquisite in quanto fornitori di capacità
in relazione ai modelli di impiego degli abbonati, necessari per rivolgersi
a gruppi specifici di utenti, ed all'elasticità tariffaria
della domanda in ogni segmento del mercato dei servizi e in ogni regione
del paese. L'attuale quadro regolamentare non risolve il conflitto
d'interessi menzionato in precedenza. La soluzione più adeguata
a tale conflitto di interessi consiste pertanto nel consentire a fornitori
di servizi di usare la propria infrastruttura di telecomunicazioni
o quella di terzi per la prestazione dei loro servizi agli utenti
finali invece dell'infrastruttura del loro principale concorrente.
Nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 il Consiglio ha approvato
anche il principio della liberalizzazione in materia di fornitura
delle infrastrutture.
Gli Stati membri dovrebbero pertanto abolire i diritti esclusivi vigenti
per la fornitura e l'impiego dell'infrastruttura in quanto contrari
all'articolo 90 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86 e consentire
ai fornitori di telefonia vocale l'impiego di infrastrutture proprie
e/o infrastrutture alternative esistenti di loro scelta.
- Per quanto riguarda
l'accesso di nuovi concorrenti ai mercati delle telecomunicazioni,
solo le esigenze fondamentali possono giustificare restrizioni alle
libertà di base previste dal trattato. Tali restrizioni dovrebbero
essere limitate a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo
di natura non economica perseguito. Gli Stati membri possono pertanto
introdurre esclusivamente procedure di autorizzazione o di dichiarazione
ove indispensabile per garantire la conformità con le esigenze
fondamentali applicabili e, per quanto riguarda la fornitura di telefonia
vocale e dell'infrastruttura di base, stabilire requisiti sotto forma
di regolamentazioni commerciali, ove richiesto, al fine di garantire,
in conformità dell'articolo 90, paragrafo 2, l'adempimento
in un contesto concorrenziale dei compiti specifici di servizio pubblico
assegnati all'impresa interessata nel campo delle telecomunicazioni
e/o fornire un contributo al finanziamento del servizio universale.
Nel quadro dell'adozione dei requisiti di autorizzazione ai sensi della
direttiva 90/388/CEE, è risultato che alcuni Stati membri imponevano
ai nuovi concorrenti obblighi che non erano proporzionati agli obiettivi
di interesse generale perseguiti. Per escludere tali provvedimenti atti
a ritardare l'accesso di nuovi concorrenti sui mercati della telefonia
vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni, rafforzando quindi
la posizione dominante del gestore nazionale, è necessario che
gli Stati membri notifichino alla Commissione i requisiti di autorizzazione
o di dichiarazione prima della loro introduzione, per consentire a quest'ultima
di valutare la compatibilità con il trattato e in particolare
la proporzionalità degli obblighi imposti.
- In base al principio
di proporzionalità, il numero delle licenze può essere
limitato esclusivamente qualora ciò sia inevitabile per garantire
il rispetto delle esigenze fondamentali relative all'impiego di risorse
scarse. Come precisato dalla Commissione nella sua comunicazione sulla
consultazione relativa a Libro verde sulla liberalizzazione delle
infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo,
l'unica giustificazione a tale proposito dovrebbe essere l'esistenza
di limitazioni fisiche imposte dalle carenze in materia di spettro
delle frequenze richieste . Per contro l'autorizzazione non è
giustificata qualora sia sufficiente una semplice procedura di dichiarazione
per il conseguimento dell'obiettivo in questione.
Per quanto riguarda la fornitura della telefonia vocale, le reti pubbliche
fisse di telecomunicazioni e le altre reti di telecomunicazioni che
comportano l'impiego di radiofrequenze, le esigenze fondamentali giustificherebbero
l'introduzione o il mantenimento di una procedura di autorizzazione
individuale. In tutti gli altri casi sarebbe sufficiente una procedura
di autorizzazione generale o di dichiarazione per garantire la conformità
con le esigenze fondamentali.
Per quanto riguarda la fornitura di servizi di trasmissione dati a commutazione
di pacchetto o di circuito, la direttiva 90/388/CEE consentiva agli
Stati membri di adottare un capitolato d'oneri di servizio pubblico
sotto forma di regolamentazioni commerciali. Nel corso del 1994, la
Commissione ha valutato gli effetti delle misure adottate in base a
tale disposizione. I risultati sono stati pubblicati nella sua comunicazione
sulla situazione attuale e attuazione della direttiva 90/388/CEE . Poiché
la maggior parte degli Stati membri non ha ritenuto necessario adottare
procedure specifiche per i servizi di trasmissione dati senza rischiare
di provocare rilevanti effetti negativi in relazione agli obiettivi
d'interesse pubblico perseguiti da dette procedure e sulla base della
valutazione menzionata, non esiste alcuna giustificazione a norma dell'articolo
90, paragrafo 2, per il mantenimento di detto regime specifico e, di
conseguenza, le procedure in corso dovrebbero essere abolite. Tuttavia
gli Stati membri possono sostituirle con una procedura di dichiarazione
o di autorizzazione generale.
- I nuovi fornitori
autorizzati di telefonia vocale saranno in grado di competere efficacemente
con gli organismi di telecomunicazioni esistenti soltanto se potranno
disporre di un'adeguata numerazione da assegnare ai propri abbonati.
Inoltre, qualora i numeri fossero attribuiti dagli organismi di telecomunicazioni,
questi ultimi si riserverebbero con ogni probabilità i numeri
migliori lasciando ai concorrenti numeri insufficienti o numeri non
attraenti sotto il profilo commerciale, per esempio a causa della
loro lunghezza. Mantenendo tale facoltà agli organismi di telecomunicazioni,
gli Stati membri indurrebbero detti organismi ad abusare della loro
posizione sul mercato della telefonia vocale, comportandosi quindi
in maniera contraria all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo
86 del trattato.
Di conseguenza, la definizione e la gestione del piano nazionale di
numerazione dovrebbero essere affidate ad un ente indipendente dall'organismo
di telecomunicazioni e sarebbe necessario predisporre una procedura
di assegnazione dei numeri, ove richiesto, basata su criteri di obiettività,
trasparenza e senza effetti discriminatori.
- Il diritto dei
nuovi fornitori di telefonia vocale, al fine del completamento delle
chiamate, di collegare il loro servizio alle rete pubblica esistente
di telecomunicazioni ai punti di interconnessione richiesti risulta
di cruciale importanza nel periodo iniziale successivo all'abolizione
dei diritti speciali e/o esclusivi relativi alla fornitura di telefonia
vocale e di infrastruttura di telecomunicazioni. L'interconnessione
dovrebbe, in linea di massima, essere oggetto di trattative tra le
parti, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza destinate
alle imprese. Dato lo squilibrio esistente nel potere di contrattazione
dei nuovi gestori rispetto agli organismi di telecomunicazioni, la
cui posizione monopolistica deriva dai loro diritti speciali ed esclusivi,
è probabile che, fino al momento in cui non sia stato posto
in atto un quadro regolamentare armonizzato a cura del Parlamento
europeo e del Consiglio, l'interconnessione sia ritardata da controversie
in merito alle condizioni da applicare. Qualora gli Stati membri non
riuscissero ad adottare le misure necessarie per impedire il verificarsi
di tale situazione, verrebbe de facto proseguito l'esercizio dei diritti
speciali e/o esclusivi vigenti che, come indicato in precedenza, sono
considerati incompatibili con l'articolo 90 in combinato disposto
con gli articoli 59 e 86 del trattato.
Tali misure in materia di concorrenza dovrebbero riguardare in primo
luogo l'obbligo, da parte degli organismi di telecomunicazioni, di pubblicare
condizioni uniformi di interconnessione alla loro telefonia vocale e
alle reti a disposizione del pubblico, compresi i listini prezzi e i
punti di accesso per l'interconnessione, entro i sei mesi precedenti
l'effettiva data di liberalizzazione della telefonia vocale e della
capacità di trasmissione per le telecomunicazioni. Tale offerta
uniforme dovrebbe essere sufficientemente suddivisa in singole voci
per consentire a nuovi gestori di acquistare soltanto quegli elementi
dell'offerta di cui hanno effettivamente bisogno. Non dovrebbero inoltre
esservi discriminazioni sulla base dell'origine delle chiamate e/o dellereti.
Queste condizioni uniformi dovrebbero essere mantenute per il periodo
di tempo necessario a consentire la comparsa di una concorrenza efficace.
L'esperienza dimostra che può essere considerato ragionevole
un periodo di tempo di almeno cinque anni dalla data di abolizione dei
diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura di telefonia vocale.
- Inoltre, per
consentire il controllo degli obblighi di interconnessione a norma
del diritto in materia di concorrenza, il sistema di contabilità
applicato nei confronti della fornitura della telefonia vocale e delle
reti pubbliche di telecomunicazioni dovrebbe identificare chiaramente
gli elementi di costo relativi ai prezzi dell'interconnessione e in
particolare, per ogni elemento dell'interconnessione offerta, la base
di detto elemento di costo (costi diretti inclusi, costi marginai
o costi autonomi). Tale contabilità dovrebbe consentire inoltre
un adeguato controllo, in modo da impedire all'organismo di telecomunicazioni
di calcolare oneri inferiori a quelli imputati a un concorrente anche
qualora ciò dovesse essere giustificato da differenziali di
costo oggettivi.
Gli Stati membri dovrebbero inoltre stabilire una procedura che renda
possibile la rapida risoluzione delle controversie in materia di interconnessione,
onde evitare ritardi nello svolgimento del servizio e nell'installazione
della rete da parte dei nuovi gestori che chiedono l'interconnessione,
fatti salvi altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del dritto
interno o della legislazione comunitaria vigente.
- L'obbligo di
pubblicare costi e condizioni d'interconnessione uniformi non osta
alla negoziazione di accordi speciali o personalizzati per un insieme
specifico o per l'impiego di componenti separati della rete telefonica
pubblica commutata e/o alla concessione di sconti per determinati
fornitori di servizi o grandi abbonati, ove giustificato.
- Un certo numero
di Stati membri mantiene ancora attualmente i diritti esclusivi per
la fornitura dei servizi in materia di elenchi telefonici. Questi
diritti esclusivi sono concessi di norma agli organismi che già
godono di una posizione dominante per la fornitura della telefonia
vocale oppure a una delle loro controllate. In tale situazione detti
diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta
da questi organismi, provvedendo quindi a rafforzarla; secondo la
giurisprudenza della Corte di giustizia ciò rappresenta un
abuso di posizione dominante contrario al disposto dell'articolo 86.
I diritti esclusivi concessi nel settore dei servizi in materia di
elenchi telefonici sono pertanto incompatibili con l'articolo 90 in
combinato disposto con l'articolo 86 del trattato. Di conseguenza
detti diritti esclusivi devono essere aboliti.
- Le informazioni
contenute negli elenchi rappresentano uno strumento essenziale per
l'accesso ai servizi telefonici. Onde garantire la disponibilità
di dette informazioni agli abbonati a tutti i servizi di telefonia
vocale, gli Stati membri possono adottare una procedura di autorizzazione
generale per la fornitura di tali informazioni al pubblico in genere.
Questa procedura di autorizzazione non dovrebbe tuttavia limitare
la fornitura delle informazioni in questione attraverso nuovi strumenti
tecnologici né la preparazione di elenchi specializzati e/o
regionali e locali.
- Qualora il servizio
universale possa essere prestato esclusivamente in perdita o a costi
che non rientrano nelle normali condizioni commerciali, possono essere
previsti diversi regimi di finanziamento per garantire detto servizio
universale. L'introduzione di una concorrenza efficace alle date previste
per la sua piena liberalizzazione sarebbe tuttavia notevolmente ritardata
se gli Stati membri dovessero attuare un regime di finanziamento tale
da assegnare una quota troppo elevata degli oneri ai nuovi gestori
e dovessero determinare una partecipazione agli oneri superiore a
quanto ritenuto necessario per finanziare il servizio universale.
I regimi di finanziamento gravanti in maniera sproporzionata sui nuovi
gestori e in grado quindi di rafforzare la posizione dominante degli
organismi di telecomunicazioni risulterebbero contrari all'articolo
90 in combinato disposto con l'articolo 86 del trattato. Indipendentemente
dal regime di finanziamento che gli Stati membri decidano di attuare,
essi devono garantire che solo i fornitori di servizi e reti pubbliche
di telecomunicazioni contribuiscano alla prestazione e/o al finanziamento
degli obblighi di servizio universale e che il metodo di ripartizione
tra gli interessati sia basato su criteri di oggettività e non
discriminazione e risulti conforme al principio di proporzionalità.
In base a tale principio, potrebbe essere giustificato esonerare i nuovi
gestori che non abbiano ancora ottenuto un importante presenza sul mercato.
Inoltre i meccanismi di finanziamento adottati dovrebbero cercare soltanto
di garantire che gli operatori di mercato contribuiscano al finanziamento
del servizio universale e non alla fornitura di altre attività.
- Attualmente
la struttura tariffaria della telefonia vocale prevista dagli organismi
di telecomunicazioni in alcuni Stati membri è ancora disgiunta
dai costi. Alcune categorie di chiamate sono eseguite in perdita e
beneficiano di sovvenzioni interne derivanti dai proventi relativi
ad altre categorie. I prezzi artificialmente bassi impediscono tuttavia
la concorrenza, in quanto i concorrenti potenziali non sono motivati
ad entrare nel segmento in questione del mercato della telefonia vocale
e risultano pertanto contrari al disposto dell'articolo 86 del trattato
a meno che non siano giustificati a norma dell'articolo 90, paragrafo
2, in relazione a utenti finali o gruppi di utenti finali specifici
ed identificati. Gli Stati membri dovrebbero eliminare tutte le restrizioni
ingiustificate in relazione al riequilibrio tariffario da parte degli
organismi di telecomunicazioni e, in particolare, quelle che impediscono
l'adeguamento delle tariffe non in linea con i costi, aumentando quindi
l'onere della fornitura del servizio universale.
- Qualora gli
Stati membri affidino l'applicazione del regime di finanziamento degli
obblighi di servizio universale ai propri organismi di telecomunicazioni
con la facoltà di recuperare parte dei contributi dai propri
concorrenti, essi devono garantire che l'importo in questione sia
indicato separatamente ed esplicitamente rispetto agli oneri di interconnessione
(allacciamento e trasmissione). Il meccanismo dovrebbe essere strettamente
sorvegliato e si dovrebbero prevedere procedure efficaci di ricorso
immediato ad un ente indipendente in grado di risolvere le controversie
in merito all'importo da corrispondere, fatti salvi altri mezzi di
ricorso disponibili in virtù del diritto interno e della legislazione
comunitaria.
La Commissione esaminerà la situazione esistente negli Stati
membri in cui venga applicato un sistema di oneri supplementari cinque
anni dopo l'introduzione della piena concorrenza per accertare se questi
regimi di finanziamento non creino situazioni incompatibili con la normativa
comunitaria.
- I fornitori
delle reti pubbliche di telecomunicazioni devono avere accesso alle
strade che attraversano le proprietà pubbliche e private per
poter installare le infrastrutture necessarie a raggiungere gli utenti
finali. In molti Stati membri gli organismi di telecomunicazioni godono
di privilegi a norma di legge che consentono loro di installare la
propria rete su terreni pubblici o privati sia gratuitamente sia sulla
base di oneri stabiliti esclusivamente per recuperare i costi sostenuti.
Se gli Stati membri non concedono possibilità analoghe ai nuovi
gestori autorizzati onde permettere l'installazione delle loro reti,
ciò ne ritarderebbe la realizzazione e in alcuni casi corrisponderebbe
al mantenimento dei diritti esclusivi a favore dell'organismo di telecomunicazioni.
Inoltre, l'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59 impone
agli Stati membri di non effettuare discriminazioni nei confronti dei
nuovi gestori che in genere provengono da altri Stati membri rispetto
ai propri organismi nazionali di telecomunicazioni e ad altre imprese
nazionali alle quali sono stati accordati diritti di passaggio per facilitare
l'installazione delle loro reti di telecomunicazioni.
Qualora le esigenze fondamentali impedissero la concessione di tali
diritti di passaggio a nuovi gestori, gli Stati membri dovrebbero almeno
garantire a questi ultimi di accedere, ove possibile sotto il profilo
tecnico e a condizioni ragionevoli, alle canalette o ai poli esistenti
dell'organismo di telecomunicazioni laddove tali infrastrutture risultassero
necessarie per l'installazione della loro rete. In assenza di tali disposizioni,
gli organismi di telecomunicazioni sarebbero indotti a limitare l'accesso
dei propri concorrenti a queste infrastrutture essenziali, abusando
quindi della propria posizione dominante. La mancata adozione di tali
disposizioni risulterebbe pertanto contraria all'articolo 90 in combinato
disposto con l'articolo 86.
- L'abolizione
dei diritti speciali e/o esclusivi sui mercati delle telecomunicazioni
consentirà alle imprese che godono di diritti speciali e/o
esclusivi in settori diversi da quelli delle telecomunicazioni di
accedere ai mercati in questione È necessario consentire il
controllo, a norma delle regole contenute nel trattato e nella legislazione
nazionale, di eventuali sovvenzioni interne dei costi, contrarie alla
concorrenza, tra i settori nei quali i fornitori di servizi o di infrastrutture
di telecomunicazioni beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi
e la loro attività come fornitori di telecomunicazioni. Gli
Stati membri dovrebbero prendere misure adeguate al fine di ottenere
una certa trasparenza per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti
da tali attività protette per poter accedere al mercato liberalizzato
delle telecomunicazioni Gli Stati membri dovrebbero quanto meno chiedere
a dette imprese, in presenza di un fatturato significativo nel mercato
dei servizi di telecomunicazioni e/o della fornitura di infrastrutture,
di mantenere registrazioni contabili separate onde fare distinzione,
tra l'altro, tra i costi e i ricavi associati alla fornitura di servizi
in base a diritti speciali e/o esclusivi e quelli prestati in condizioni
di concorrenza. Attualmente potrebbe essere considerato significativo
un fatturato superiore a 50 Mio di ECU.
- La maggior parte
degli Stati membri mantiene attualmente diritti esclusivi anche per
la fornitura dell'infrastruttura di telecomunicazioni necessaria per
la prestazione dei servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia
vocale.
A norma della direttiva 92/44/CEE, gli Stati membri devono garantire
che gli organismi di telecomunicazioni mettano alcuni tipi di linee
affittate a disposizione di tutti i fornitori dei servizi di telecomunicazioni.
Tuttavia la direttiva del Consiglio prevede solo l'offerta di una serie
armonizzata di linee affittate fino ad una certa larghezza di banda,
Le società che necessitano di una più ampia larghezza
di banda per fornire servizi basati sulle nuove tecnologie ad alta velocità
quali la SDH (Synchronous Digital Hierarchy - gerarchia sincrona digitale)
si sono lamentate del fatto che gli organismi di telecomunicazioni interessati
non sono in grado di rispondere a tale domanda che, in assenza degli
attuali diritti esclusivi, potrebbe invece essere soddisfatta dalle
reti a fibre ottiche di altri fornitori potenziali di infrastrutture
di telecomunicazioni. Di conseguenza detti diritti ritardano la comparsa
di nuovi servizi avanzati di telecomunicazioni, limitando il progresso
tecnico a danno dei consumatori, e risultano contrari all'articolo 90
in combinato disposto con l'articolo 86, lettera b) del trattato. Inoltre
l'eliminazione delle restrizioniin questo settore ha dimostrato di essere
essenziale per l'introduzione di una concorrenza non distorta nel casi
comprendenti anche i mercati confinanti.
- Poiché
l'abolizione di tali diritti riguarda essenzialmente servizi non ancora
forniti e non si riferisce alla telefonia vocale che rappresenta oggi
la fonte principale di reddito di detti organismi, essa non potrà
minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni.
Non esiste pertanto alcuna giustificazione per mantenere i diritti
esclusivi per la fornitura dell'infrastruttura di rete per servizi
diversi dalla telefonia vocale e tali diritti dovrebbero essere aboliti
dagli Stati membri a partire dal 1º gennaio 1996.
Per tener conto della situazione specifica degli Stati membri con reti
meno sviluppate e degli Stati membri con reti molto piccole la Commissione
può concedere, su richiesta, periodi transitori supplementari
come indicato in precedenza.
- L'abolizione
dei diritti esclusivi e/o speciali per l'installazione di nuove reti
di telecomunicazioni avrebbe conseguenze meno importanti qualora gli
Stati membri non consentissero l'allacciamento degli apparecchi terminali
a queste nuove reti. Se gli Stati membri decidessero di imporre l'omologazione
a detti apparecchi terminali, dovrebbero notificare alla Commissione
le specifiche elaborate in base alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio.
In tal caso, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie
per evitare che i ritardi registrati nell'adozione di queste nuove
specifiche possano rinviare l'accesso al mercato. Come disposto dall'articolo
3 della direttiva 88/301/CEE per quanto riguarda gli apparecchi da
collegare alle reti pubbliche esistenti, gli Stati membri non hanno
la facoltà di limitare l'allacciamento di tali apparecchi alle
nuove reti autorizzate, fatto salvo il caso in cui possano dimostrare
che gli apparecchi in questione non rispondono a requisiti fondamentali
precisati all'articolo 4 della direttiva 91/263/CEE.
- La presente
direttiva non osta a che vengano adottati provvedimenti relativi alle
imprese non stabilite nell'Unione, nell'osservanza del diritto comunitario
e di vigenti obblighi internazionali, onde garantire che i cittadini
degli Stati membri ricevano un trattamento comparabile ed efficace
nei paesi terzi.
- La definizione
a livello nazionale di procedure in materia di autorizzazione, interconnessione,
servizio universale, numerazione e diritti di passaggio non osta all'armonizzazione
di dette procedure mediante direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio, in particolare nel quadro della fornitura di una rete aperta
(ONP).
ha adottato la
presente direttiva:
Articolo
1
La direttiva 90/388/CEE
è così modificata:
(Definizioni)
All'articolo 1:
- il tredicesimo
trattino del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "esigenze
fondamentali'', i motivi di interesse pubblico e di natura non
economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni
relative all'installazione e/o alla gestione di reti di telecomunicazioni
o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi
sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento
della sua integrità, e, nei casi in cui sono giustificati,
l'interoperatività dei servizi, la protezione dei dati,
la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana
e rurale nonché l'impiego effettivo dello spettro di frequenze
e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazioni
via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni
spaziali o terrestri.
La protezione
dei dati può comprendere la tutela dei dati personali,
la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché
la tutela della sfera privata;
- Il quarto trattino
del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "rete pubblica
di telecomunicazioni", una rete di telecomunicazioni usata tra l'altro
per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;
- dopo l'ultimo
trattino del paragrafo 1, vengono inseriti i seguenti trattini:
- "rete di
telecomunicazioni", le apparecchiature di trasmissione e, ove
esistenti, le apparecchiature di commutazione e altre risorse
che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali
definiti mediante filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
- "interconnessione",
il collegamento fisico o logico delle infrastrutture degli organismi
che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni onde consentire
agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti di un
altro o di accedere ai servizi prestati da organismi terzi.
(Abolizione
dei diritti speciali esclusivi)
- L'articolo 2
è sostituito dal seguente:
Articolo 2
- Salvo il disposto
dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri aboliscono le misure
atte a concedere:
- diritti esclusivi
per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, compresa la
fornitura delle reti di telecomunicazioni richieste per la prestazione
di detti servizi, e
- diritti speciali
che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate
a fornire tali servizi o reti di telecomunicazioni, non conformandosi
a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione,
o
- diritti speciali
che designano, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese
concorrenti per la fornitura di detti servizi o reti di telecomunicazioni.
- Essi adottano
i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito
il diritto di fornire tali servizi o reti di telecomunicazioni. Per
quanto riguarda la telefonia vocale e la fornitura di reti pubbliche
di telecomunicazioni per la telefonia vocale, gli Stati membri possono
mantenere i diritti speciali e/o esclusivi fino al 1º gennaio
1998.
- Gli Stati membri
che subordinano la fornitura di servizi o reti di telecomunicazioni
ad una procedura di concessione della licenza, di autorizzazione generale
o di dichiarazione concernente il rispetto delle esigenze fondamentali
provvedono affinché le condizioni relative siano basate su
criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione
e trasparenza. Gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati
e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.
La prestazione di
servizi di telecomunicazioni diverse dalla telefonia vocale, la fornitura
di reti pubbliche di telecomunicazioni e di altre reti di telecomunicazioni
basate sull'impiego di radiofrequenze possono essere subordinate esclusivamente
ad una procedura di autorizzazione generale o di dichiarazione.
- Gli Stati membri
comunicano alla Commissione i criteri su cui sono basate le procedure
di concessione di licenze e di autorizzazione generale e di dichiarazione
unitamente alle condizioni associate.
Gli Stati membri
continuano ad informare la Commissione di ogni progetto inteso ad istituire
nuove procedure di concessione di licenze, di autorizzazione generale
e di dichiarazione o a modificare le procedure vigenti.
(Autorizzazioni
per la telefonia vocale e le reti pubbliche di telecomunicazioni)
- L'articolo 3
è sostituito dal seguente:
Articolo 3
Per quanto riguarda
la telefonia vocale e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni,
gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1º gennaio
1997, anteriormente alla loro introduzione, tutte le procedure di autorizzazione
o di dichiarazione intese al rispetto:
- delle esigenze
fondamentali,
- delle regolamentazioni
commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità
e di qualità del servizio,
- dagli obblighi
finanziari relativi al servizio universale, in conformità dei
principi stabiliti dall'articolo 4 quater della presente direttiva.
Le condizioni riguardanti
la disponibilità possono comprendere disposizioni atte a garantire
l'accesso alla base degli utenti per poter fornire le informazioni in
materia di elenchi telefonici universali.
Tutte queste condizioni costituiscono un capitolato d'oneri di servizio
pubblico e devono essere oggettive, non discriminatorie, proporzionali
e trasparenti.
Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare
soltanto in conformità dei requisiti essenziali ed esclusivamente
qualora ciò risulti connesso con la mancata disponibilità
nell'ambito dello spettro delle frequenze e giustificato in base al
principio di proporzionalità.
Entro il 1º luglio 1997 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione
delle procedure di autorizzazione e di dichiarazione adottate per la
fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni.
Spetta alla Commissione vigilare sulla compatibilità di questi
progetti con le disposizioni del trattato prima della loro entrata in
vigore.
Per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati a commutazione di
pacchetto o di circuito, gli Stati aboliscono il capitolato d'oneri
di servizio pubblico adottato e possono sostituirlo con procedure di
dichiarazione o di autorizzazione generale di cui all'articolo 2.
(Numerazione)
- All'articolo
3 ter viene inserito il seguente comma dopo i terzo:
Entro il 1º
luglio 1997, gli Stati membri garantiscono la disponibilità di
numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni ed assicurano
che l'assegnazione dei numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività,
non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
- All'articolo
7, sono inserite prima di «vigilanza» le parole «dei
numeri nonché la».
- All'articolo
4, il primo comma è sostituito dal seguente:
Finché gli
Stati membri mantengono diritti speciali e/o esclusivi per l'installazione
e la gestione delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni, adottano
le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie
le condizioni in vigore per l'accesso alle reti.
- Dopo l'articolo
4 vengono inseriti i seguenti articoli:
(Interconnessione)
Articolo 4 bis
- Fatta salva
la futura armonizzazione dei sistemi nazionali di interconnessione
da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP,
gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni
garantiscono l'interconnessione con il proprio servizio di telefonia
vocale e con la propria rete commutata di telecomunicazioni che altre
imprese autorizzate alla fornitura del servizio o delle reti in questione
in base a condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti
secondo quanto stabilito in allegato ed in conformità di criteri
oggettivi.
- Entro il 1º
luglio 1997, gli Stati membri provvedono in particolare affinché
gli organismi di telecomunicazioni pubblichino le condizioni per l'interconnessione
con i componenti funzionali di base del loro servizio di telefonia
vocale e delle loro reti pubbliche commutate di telecomunicazioni,
ivi compresi i punti di interconnessione e le interfacce offerte.
- Qualora la Commissione
la ritenga necessario, gli Stati membri le comunicano le informazioni
di cui all'allegato, unitamente a tutte le informazioni di base necessarie,
in particolare la metodologia usata. Gli Stati membri garantiscono
che il sistema di contabilità adottato dagli organismi di telecomunicazioni
per identificare gli elementi relativi ai prezzi dell'offerta di interconnessione
sia tenuto a disposizione della Commissione per cinque anni a partire
dalla fine di ogni esercizio finanziario.
- Gli Stati membri
garantiscono inoltre che gli organismi responsabili della fornitura
di reti e/o servizi di telecomunicazioni possano, su loro richiesta,
negoziare accordi di interconnessione per accedere alla rete pubblica
commutata di telecomunicazioni in relazione all'accesso speciale alla
rete e/o alle condizioni in grado di rispondere alle loro esigenze
specifiche. Qualora le trattative commerciali non conducano ad un
accordo entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri prendono,
su richiesta di una delle parti ed entro un periodo di due mesi, una
decisione motivata onde stabilire le necessarie condizioni finanziarie
ed operative e le caratteristiche di tale interconnessione, lasciando
impregiudicati altri mezzi di ricorso disponibili in virtù
del diritto interno o della legislazione comunitaria vigente.
- Le disposizioni
di cui al presente articolo sono valide per un periodo di cinque anni
dalla data di abolizione effettiva di questi diritti speciali e/o
esclusivi concessi all'organismo di telecomunicazioni per la fornitura
della telefonia vocale. La Commissione riesamina tuttavia il presente
articolo qualora il Parlamento europeo o il Consiglio adottino una
direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione
anteriormente alla fine di tale periodo.
Articolo 4 ter
Gli Stati membri
provvedono affinché siano aboliti tutti i diritti esclusivi relativi
alla prestazione di servizi in materia di elenchi telefonici.
Articolo 4 quater
Fatta salva l'armonizzazione
da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP,
qualsiasi regime nazionale necessario per ripartire il costo netto relativo
all'obbligo di servizio universale affidata agli organismi di telecomunicazioni
con altri organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni,
sia esso basato o meno su un sistema di oneri supplementari a un fondo
per il servizio universale, deve:
- riguardare esclusivamente
le imprese fornitrici di telefonia vocale e di reti pubbliche di telecomunicazioni;
- assegnare ad
ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività
e non discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità;
- contenere incentivi
per la fornitura di un servizio universale il più efficiente
possibile e consentire in particolare ad ogni impresa interessata
di candidarsi al fine di assolvere direttamente l'obbligo di servizio
universale in cambio di un compenso uguale o inferiore al costo richiesto
dall'organismo dominante di telecomunicazioni;
- prevedere un'efficace
procedura di appello per il regolamento delle controversie relative
all'importo da corrispondere da parte degli operatori, lasciando impregiudicati
altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del diritto interno
o della legislazione comunitaria vigenti.
Gli Stati membri
comunicano tali regimi alla Commissione che ne deve verificare la compatibilità
con le disposizioni del trattato.
Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni
di riequilibrare le tariffe ed in particolare di adeguare i prezzi non
in linea con i costi che aumentano quindi l'onere della fornitura del
servizio universale.
Entro il 1º gennaio 2003, la Commissione riesamina la situazione
esistente negli Stati membri il cui regime di finanziamento è
basato su un sistema di oneri supplementari da corrispondere in aggiunta
ai costi di allacciamento per l'interconnessione a punti specifici della
rete pubblica commutata di telecomunicazioni e valuta in particolare
se tali regimi limitano a meno l'accesso ai mercati in questione. In
quest'ultimo caso la commissione verifica l'esistenza di altri metodi
e presenta proposte adeguate.
Articolo 4quinques
Gli Stati membri
assicurano che non venga fatta alcuna discriminazione tra i fornitori
di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione
di diritti pubblici di passaggio per la fornitura di tali reti.
Laddove non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle
imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a
causa delle esigenze fondamentali applicabili, gli Stati membri garantiscono
l'accesso, a condizioni ragionevoli, alle infrastrutture esistenti installate
in virtù dei diritti di passaggio e che non possono essere duplicate.
(Proroga)
Articolo 4sexies
Per quanto riguarda
le esigenze di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 3 e all'articolo
4bis, paragrafi da 1 a 3, gli Stati membri con reti meno sviluppate
possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare
massimo di cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole possono
ottenere, su richiesta, un periodo di transizione supplementare massimo
di due anni onde poter realizzare i necessari adeguamenti strutturali.
Articolo
2
Nelle procedure
di autorizzazione per la fornitura della telefonia vocale e delle reti
pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri garantiscono per lo
meno laddove tale autorizzazione sia concessa a imprese che già
beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi in settori diversi dalle
telecomunicazioni, dette imprese tengano una contabilità finanziaria
separata per quanto riguarda le loro attività quali fornitori
di telefonia vocale e/o reti e le altre attività, qualora raggiungano
un fatturato superiore a 50 Mio di ECU nel mercato delle telecomunicazioni
in questione.
Articolo
3
- Salvo il disposto
dell'articolo 4 della direttiva 90/388/CEE, modificata dalla direttiva
95/…/CE (relativa all'eliminazione delle restrizioni riguardanti l'impiego
di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni),
gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1º gennaio
1996, siano eliminate tutte le restrizioni relative alla fornitura
di servizi di telecomunicazione diversi dalla telefonia vocale per
quanto riguarda l'impiego delle reti installate dal fornitore del
servizio di telecomunicazioni, l'uso delle infrastrutture messe a
disposizione da terzi e la condivisione delle reti, di altre infrastrutture
e dei siti.
- Per quanto riguarda
le esigenze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati
membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta,
di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni
e gli Stati membri con reti molto piccole possono ottenere, su richiesta,
un periodo di transizione supplementare massimo di due anni onde poter
realizzare i necessari adeguamenti strutturali.
Qualora gli Stati
membri decidano di adottare specifiche di omologazione per gli apparecchi
terminali destinati al collegamento con le nuove reti pubbliche di telecomunicazioni
autorizzate a norma della presente direttiva, essi notificano tali specifiche
alla Commissione, sotto forma di progetto, in conformità della
direttiva 83/189/CEE.
In assenza di dette specifiche, gli Stati membri non rifiutano l'allacciamento
degli apparecchi terminali con le nuove reti pubbliche né la
loro successiva entrata in funzione, fatti salvi i casi in cui dimostrino
che gli apparecchi terminali non rispondono a requisiti fondamentali
di cui all'articolo 4 della direttiva 91/263/CEE.
Articolo
5
Entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva,
gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a
consentire di accertare l'osservanza degli articoli 1, 2, 3 e 4 della
direttiva stessa
La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi esistenti a
carico degli Stati membri di comunicare le misure adottate per adeguarsi
alle direttive 90/388/CEE e 94/46/CE.
La presente direttiva
entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri
sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
La trasparenza di cui
a primo paragrafo dell'articolo 4bis riguarda in particolare i seguenti
costi di interconnessione:
- L'onere iniziale
di allacciamento comprendente l'addebito una tantum ed i costi di
noleggio per l'attivazione dell'interconnessione fisica (per es. apparecchiature
specifiche, risorse di segnalazione, prove di compatibilità,
mantenimento del collegamento. ecc.), nonché i costi variabili
per servizi ausiliari e supplementari (per es. accesso al servizio
degli elenchi telefonici, assistenza degli operatori, raccolta dati,
addebiti, fatturazione, servizi avanzati e commutati, ecc.);
- gli oneri di
trasmissione (per es. costi di commutazione e trasmissione) volti
ad identificare il principio di fatturazione applicato (sulla base
delle singole chiamate e/o dell'ulteriore capacità di rete
richiesta);
- la quota dei
costi sostenuti per consentire la parità di accesso (per es.
il supporto alle procedure identiche di accesso per l'utente finale)
e la portabilità della numerazione, nonché dei costi
atti a garantire l'osservanza delle esigenze fondamentali (mantenimento
dell'integrità della rete, sicurezza della rete nelle situazioni
d'emergenza, interoperabilità dei servizi e protezione dei
dati);
- ove necessario,
oneri supplementari destinati a ripartire il costo netto del servizio
prestato ad utenti degli organismi di telecomunicazione dovrebbero
rifiutare di servire in assenza dell'obbligo di servizio universale.
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