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La Commissione
delle Comunità Europee,
visto il trattato
che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo
3,
- Considerando che
il Libro verde su un approccio comune nel campo delle comunicazioni
via satellite nella Comunità europea, adottato dalla Commissione nel
novembre 1990, ha indicato i cambiamenti che sarebbe stato necessario
apportare alla normativa del settore in modo da sfruttare le potenzialità
di questo mezzo di comunicazione; che il citato Libro verde propugnava
fra gli altri obiettivi, quello della piena liberalizzazione nel settore
della fornitura di apparecchiature e servizi via satellite, ivi compresa
l'abolizione di tutti i diritti esclusivi o speciali esistenti nel settore,
fatte salve le procedure per la concessione delle licenze e il libero
(non ristretto) accesso alle capacità del segmento spaziale;
- Considerando che
la risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sullo sviluppo del
mercato comune dei servizi e delle attrezzature per le comunicazioni
via satellite (), appoggia le posizioni che la Commissione aveva sostenuto
nel predetto Libro verde e individua i seguenti grandi obiettivi: l'armonizzazione
e la liberalizzazione di adeguate stazioni terrestri per collegamenti
via satellite, inclusa, se del caso, l'abolizione dei diritti esclusivi
o speciali di tale settore, fatte salve, in particolare, le condizioni
necessarie per conformarsi ai requisiti essenziali;
- considerando che
il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sullo sviluppo del mercato
Comune dei servizi e delle apparecchiature per telecomunicazioni via
satellite (), ha esortato la Commissione ad emanare i provvedimenti
necessari per istituire un quadro normativo in cui siano soppressi i
vincoli attuali e sviluppate nuove attività nel campo delle comunicazioni
via satellite e, nel contempo, ha sottolineato l'esigenza di armonizzare
e liberalizzare i mercati dei servizi e delle attrezzature per satelliti;
- considerando che
vari Stati membri hanno già aperto alla concorrenza alcuni servizi di
comunicazione via satellite ed hanno adottato regimi che disciplinano
la concessione di licenze; che, tuttavia, in alcuni Stati membri le
licenze vengono ancora concesse sulla base di criteri non aventi caratteristiche
di obiettività, proporzionalità e non discriminazione o, nel caso di
operatori concorrenti con gli organismi di telecomunicazioni, restano
soggette a restrizioni tecniche quali il divieto di allacciare gli impianti
alla rete commutata gestita dall'organismo di telecomunicazioni; che
altri Stati membri hanno lasciato in vigore i diritti esclusivi accordati
alle imprese pubbliche nazionali;
- considerando che
la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa
alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni (),
modificata dall'accordo SEE, prevede l'abolizione di diritti speciali
o esclusivi di importazione, commercializzazione, allacciamento, esercizio
e manutenzione degli apparecchi terminali di telecomunicazione che questa
abolizione non riguarda tutti i tipi di apparecchiature delle stazioni
terrestri per collegamenti via satellite;
- considerando che,
con sentenza 19 marzo 1991 nella causa C-202/88, Francia/Commissione
(), la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato la validità
della direttiva 88/301/CEE; che, tuttavia, la Corte ne ha dichiarati
nulli alcuni articoli in base al rilievo che né dalle disposizioni né
dalla motivazione del provvedimento si può desumere quali siano i diritti
concretamente in causa né per quale motivo l'esistenza di tali diritti
sia in contrasto con le varie disposizioni del trattato; che, per quanto
riguarda l'importazione, la messa in commercio, l'allacciamento, l'installazione
e/o la manutenzione degli apparecchi di telecomunicazioni, i diritti
speciali sono in pratica i diritti concessi da uno Stato membro ad un
numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare
o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica,
- limita, a due
o più, il numero di dette imprese sulla base di criteri non aventi
caratteristiche di obiettività, proporzionalità e non discriminazione,
- designa, diversamente
da tali criteri, numerose imprese in concorrenza, o
- conferisce
a ciascuna impresa, diversamente da detti criteri, vantaggi di natura
giuridica e regolamentare che influiscono sostanzialmente sulla
capacità di qualsiasi altra impresa di impegnarsi in una delle attività
sopramenzionate nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente
equivalenti.
Detta definizione
non osta all'applicazione dell'articolo 92 del trattato CE.
- Considerando che
l'esistenza di diritti esclusivi ha per effetto di restringere la libera
circolazione di tali apparecchiature sia per quanto riguarda l'importazione
e la commercializzazione degli apparecchi di telecomunicazioni comprese
le apparecchiature via satellite, in quanto taluni prodotti non vengano
commercializzati, sia per quanto concerne l'allacciamento, l'installazione
o la manutenzione in quanto, tenendo conto delle caratteristiche del
mercato, in particolare della diversità e della natura tecnica dei prodotti,
un gestore in regime di monopolio non ha alcun incentivo a fornire detti
servizi in relazione a prodotti che non ha commercializzato o importato
né ad allineare i propri prezzi sui costi in poiché non esiste alcun
pericolo di concorrenza da parte di nuovi gestori; che, tenendo conto
del fatto che nella maggior parte dei mercati delle apparecchiature
esiste tipicamente un'ampia gamma di apparati di telecomunicazioni nonché
del probabile sviluppo dei mercati nei quali è presente finora un numero
limitato di fabbricanti, qualsiasi diritto speciale che direttamente
o indirettamente - per esempio non prevedendo una procedura di autorizzazione
pubblica non discriminatoria - limiti il numero di imprese autorizzate
ad importare, commercializzare, allacciare, installare e provvedere
alla manutenzione di detti apparati, è in grado di produrre effetti
aventi la stessa natura della concessione di diritti esclusivi;
che tali diritti esclusivi essenziali costituiscono misure di effetto
equivalente a restrizioni quantitative contrarie all'articolo 30 del
trattato; che nessuna delle caratteristiche specifiche delle stazioni
terrestri per collegamenti via satellite o dei mercati della loro vendita
e manutenzione è tale da giustificare il trattamento discriminatorio
di cui potrebbero essere oggetto, sul piano normativo, rispetto ad altri
apparecchi terminali di telecomunicazione; che, di conseguenza, è necessario
abolire tutti i diritti esclusivi che ancora esistono in relazione all'importazione,
all'immissione in commercio, all'allacciamento, all'installazione e
alla manutenzione delle apparecchiature per le stazioni terrestri per
collegamenti via satellite nonché i diritti che hanno effetti della
stessa natura ossia tutti i diritti speciali, ad eccezione di quelli
costituiti da vantaggi legali o regolamentari per una o più imprese
che influiscono esclusivamente sulla capacità delle altre imprese di
impegnarsi in una delle attività sopramenzionate nella stessa area geografica
in condizioni sostanzialmente equivalenti;
- considerando che
le apparecchiature delle stazioni terrestri per collegamenti via satellite
devono ottemperare ai requisiti essenziali armonizzati dalla direttiva
93/97/CE del Consiglio () con particolare riferimento all'uso efficiente
delle bande di frequenza; che sarà possibile vigilare sull'osservanza
di questi requisiti essenziali in parte mediante il rilascio di licenze
di concessione dei servizi; che un coordinamento dei requisiti essenziali
verrà attuato in gran parte grazie all'adozione di norme tecniche comuni
e all'armonizzazione delle condizioni di concessione delle licenze;
che, qualora tali condizioni non siano armonizzate, gli Stati membri
dovranno comunque modificare le loro norme; che, in entrambi i casi,
gli Stati membri devono nel frattempo garantire che l'applicazione di
tali norme tecniche non determini ostacoli agli scambi commerciali;
- considerando che
l'abolizione dei diritti speciali o esclusivi relativi all'allacciamento
delle apparecchiature per le stazioni terrestri per collegamenti via
satellite comporta di necessità il riconoscimento del diritto di allacciare
queste apparecchiature alle reti commutate gestite dagli organismi di
telecomunicazioni (OT) in modo che i concessionari dei servizi possano
offrirli al pubblico;
- considerando che
la direttiva 90/388/CE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa
alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (), modificata
dall'accordo SEE, dispone che siano aboliti i diritti speciali o esclusivi
concessi dagli Stati membri in relazione alla fornitura di servizi di
telecomunicazioni; che, tuttavia, i servizi di comunicazione via satellite
sono esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;
- considerando che,
con sentenza 17 novembre 1992, cause riunite C-271/90, C-281/90, C-289/90,
Spagna/Commissione (), la Corte di giustizia delle Comunità europee
ha confermato la validità della direttiva 90/388/CEE; che, tuttavia,
la Corte ha annullato la direttiva nella parte in cui si riferisce ai
diritti speciali in base al rilievo che né dall'articolo né dalla motivazione
del provvedimento risulta con precisione quali tipi di diritti speciali
siano concretamente in causa né per quale motivo l'esistenza di tali
diritti sia in contrasto con le norme del trattato; che, pertanto, è
necessario definire tali diritti nella presente direttiva; che, per
quanto riguarda i servizi di telecomunicazioni, i diritti speciali sono,
in concreto, i diritti concessi dagli Stati membri ad un numero limitato
di imprese mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo
che, all'interno di una determinata area geografica,
- limita, a due
o più, il numero di dette imprese, autorizzate a fornire tali servizi,
non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non
discriminazione, o
- designa, non
conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole
a fornire tali servizi, o
- conferisce
a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi di
natura legale o regolamentare che influiscono sostanzialmente sulla
capacità di qualsiasi altra impresa di fornire gli stessi servizi
di telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni
sostanzialmente equivalenti;
che detta definizione
non osta all'applicazione dell'articolo 92 del trattato;
che nel settore dei servizi di telecomunicazioni siffatti vantaggi speciali
di natura giuridica o regolamentare possono consistere, fra l'altro,
nel diritto di effettuare acquisti obbligatori nell'interesse generale
in deroga alle vigenti norme nel settore dell'urbanistica oppure nella
possibilità di ottenere autorizzazioni senza necessità di esperire le
procedure ordinarie;
- considerando che,
se uno Stato membro limita il numero delle imprese autorizzate a fornire
servizi di telecomunicazioni via satellite grazie all'esistenza di diritti
speciali e, a fornitori, di diritti esclusivi, questa situazione costituisce
una restrizione che potrebbe risultare incompatibile con l'articolo
59 del trattato, ove essa non sia giustificata con riferimento ai requisiti
essenziali, poiché tali diritti impediscono la prestazione, da parte
di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati
membri o diretti ad altri Stati membri; che, nel caso dei servizi offerti
dalle reti di comunicazione via satellite, questi requisiti essenziali
potrebbero essere l'uso efficiente dello spettro delle frequenze e l'intento
di evitare interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazione via
satellite ed altri sistemi di comunicazione basati su tecniche spaziali
o terrestri; che, di conseguenza, qualora le apparecchiature utilizzate
per fornire i servizi soddisfino i requisiti essenziali relativi alle
comunicazioni via satellite, non è giustificato un trattamento normativo
diverso di queste ultime; che, d'altro canto, i diritti speciali consistenti
esclusivamente in vantaggi speciali di natura giuridica o regolamentare
non precludono in linea di massima l'accesso al mercato da parte di
altre imprese; che la compatibilità di detti diritti con il trattato
deve essere pertanto valutata caso per caso, tenendo conto del loro
impatto sull'effettiva libertà da parte di altri enti di fornire lo
stesso servizio di telecomunicazioni e delle eventuali motivazioni in
relazione all'attività interessata;
- considerando che
i diritti esclusivi attualmente esistenti nel settore delle comunicazioni
via satellite sono stati concessi di norma ad organismi che già godevano
di una posizione dominante nell'installazione delle reti di comunicazioni
terrestri o a società da essi controllate; che tali diritti hanno l'effetto
di ampliare la posizione dominante detenuta da questi organismi, rafforzando,
quindi detta posizione, e che diritti esclusivi concessi nel campo delle
comunicazioni via satellite sono pertanto incompatibili con il combinato
disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato;
- considerando che
questi diritti esclusivi che limitano l'accesso al mercato hanno altresì
l'effetto di restringere o impedire, a danno dei consumatori, il ricorso
a comunicazioni via satellite che sarebbero teoricamente possibili,
ritardando quindi la diffusione del progresso tecnico in tale settore;
che, dato che le loro decisioni d'investimento si basano probabilmente
su diritti esclusivi, le imprese in questione si trovano spesso in una
situazione in cui sono in grado di decidere di dare la precedenza allo
sviluppo di tecnologie terrestri, mentre i nuovi concorrenti potrebbero
utilizzare le tecnologie di comunicazione via satellite che gli organismi
di telecomunicazioni hanno in genere dato la preferenza allo sviluppo
di collegamenti terrestri a fibre ottiche, mentre nelle comunicazioni
via satellite si è fatto prevalentemente ricorso come soluzione tecnica
di ultima istanza, quando il costo delle alternative terrestri risultava
proibitivo oppure per applicazioni quali la radiodiffusione di dati
e/o la radiodiffusione televisiva, trascurandone le intrinseche caratteristiche
di tecnologia di trasmissione pienamente complementare; che, pertanto,
nei diritti esclusivi è implicita una restrizione dello sviluppo delle
comunicazioni via satellite, situazione incompatibile con il combinato
disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato;
- considerando che,
tuttavia, laddove si tratti della prestazione di servizi via satellite,
le procedure per la concessione delle licenze e le procedure di dichiarazione
sono giustificate se ed in quanto siano intese a garantire l'osservanza
dei requisiti fondamentali, fatto salvo il principio di proporzionalità;
che la concessione di licenze non è giustificata quando sarebbe sufficiente
una semplice dichiarazione per conseguire l'obiettivo in questione che,
per esempio nel caso della fornitura di un servizio via satellite che
implica esclusivamente l'uso di una stazione ausiliaria a terra VSAT
(ricezione con antenna molto piccola) in uno Stato membro, quest'ultimo
dovrebbe imporre soltanto obblighi di dichiarazione;
- considerando che
l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare alle disposizioni
dell'articolo 86 qualora la loro applicazione costituisca un ostacolo
all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, degli specifici compiti
degli organismi di telecomunicazioni; che, in forza di tale deroga,
la direttiva 90/388/CEE. consente agli Stati membri di mantenere in
vigore, per il momento, i diritti esclusivi in relazione a servizi di
telefonia vocale; che i servizi di telefonia vocale sono definiti, nell'articolo
1 della direttiva 90/388/CEE, come la fornitura al pubblico del trasporto
diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e
a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che
consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo
punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
che, nel caso del trasporto diretto e della commutazione della voce
su una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite, tale
fornitura al pubblico in generale può avvenire unicamente quando tale
rete sia allacciata alla rete pubblica commutata; che, per quanto riguarda
tutti i servizi diversi dalla telefonia vocale, non si giustifica alcun
trattamento speciale ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, in particolare
se si tiene conto del contributo del tutto marginale di tali servizi
al fatturato globale degli organismi di telecomunicazioni;
- considerando che
la fornitura di servizi attraverso una rete per collegamenti via satellite
per la diffusione di programmi radiotelevisivi rappresenta un servizio
di telecomunicazioni ai fini della presente direttiva ed è quindi soggetta
alle disposizioni in essa contenute; che, nonostante l'abolizione di
alcuni diritti speciali ed esclusivi con riferimento alle stazioni terrestri
per collegamenti via satellite adibite alla sola ricezione dei segnali
e non allacciate alla rete pubblica in uno Stato membro e l'abolizione
di diritti speciali ed esclusivi con riferimento ai servizi per collegamenti
via satellite previsti per emittenti pubbliche o private, il contenuto
dei servizi di radiodiffusione via satellite al pubblico forniti attraverso
le bande di frequenza previste dai regolamenti sulle radiocomunicazioni
sia per i servizi di radiodiffusione via satellite che per i servizi
via satellite fissi continuerà ad essere oggetto di specifiche normative
nazionali adottate dagli Stati membri nell'osservanza del diritto comunitario
e, pertanto, non rientra nel disposto della presente direttiva;
- considerando che
la presente direttiva non osta a che vengano adottati provvedimenti,
nell'osservanza del diritto comunitario e dei vigenti obblighi internazionali,
onde garantire che i cittadini degli Stati membri ricevano un trattamento
equivalente in paesi terzi;
- considerando che
l'offerta, da parte dei gestori dei satelliti, di capacità del segmento
spaziale per sistemi di comunicazione via satellite nazionali, privati
o internazionali a gestori di reti di stazioni terrestri per collegamenti
via satellite risulta tuttora soggetta, da parte delle autorità di regolamentazione
di alcuni Stati membri, a restrizioni diverse da quelle compatibili
con gli accordi per il coordinamento delle frequenze e dei siti richieste
dagli impegni internazionali assunti dagli Stati membri; che queste
restrizioni aggiuntive sono in contrasto con l'articolo 59 del trattato,
dal quale risulta che a detti gestori dei satelliti deve essere garantita
piena libertà di fornire i loro servizi in tutto il territorio della
Comunità una volta ottenuta la licenza in uno Stato membro;
- considerando che
nella maggior parte degli Stati membri i test per accertare se le stazioni
terrestri per collegamenti via satellite dei gestori autorizzati diversi
dai gestori tradizionali siano conformi alle specifiche che disciplinano
l'accesso tecnico ed operativo alla capacità dei sistemi intergovernativi
di satelliti vengono effettuati ad opera del firmatario del paese sul
cui territorio è in funzione la stazione; che tali valutazioni della
conformità vengono pertanto effettuate da fornitori di servizi che sono
concorrenti; che ciò è incompatibile con le norme del trattato, in particolare
con l'articolo 3, lettera g) e con l'articolo 90 in combinato disposto
con l'articolo 86; che gli Stati membri devono pertanto provvedere affinché
tali valutazioni di conformità vengano effettuate direttamente fra il
gestore della rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite
in questione e l'organizzazione intergovernativa stessa, sotto la supervisione
delle sole autorità di controllo competenti;
- considerando che
la maggior parte della capacità disponibile del segmento spaziale viene
offerta dalle organizzazioni internazionali di satelliti; che le tariffe
per l'uso di tale capacità risultano tuttora elevate in molti Stati
membri per il fatto che la capacità stessa può essere acquistata esclusivamente
dall'organismo che ha firmato in rappresentanza dello Stato membro in
questione; che siffatta esclusiva, sancita da taluni Stati membri, determina
la compartimentazione del mercato interno con pregiudizio dei clienti
che chiedono di acquistare tale capacità; che, in conseguenza di ciò,
il Consiglio, nella sua risoluzione del 19 dicembre 1991, ha esortato
gli Stati membri a migliorare ed ampliare l'accesso ai segmenti spaziali
delle organizzazioni intergovernative che gestiscono sistemi via satellite;
che, per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio di sistemi separati,
provvedimenti restrittivi assunti in forza di convenzioni internazionali
firmate da alcuni Stati membri potrebbero anch'essi produrre effetti
incompatibili con il diritto Comunitario, in quanto limitano l'offerta
di servizi a danno dei consumatori nel senso precisato dall'articolo
86, lettera b) del trattato; che, nell'ambito delle organizzazioni internazionali
di satelliti, sono in corso revisioni dei rispettivi atti costitutivi,
in particolare allo scopo di migliorare l'accesso a sistemi distinti,
nonché l'impianto e l'esercizio di questi ultimi; che, per mettere la
Commissione in grado di svolgere compiti di vigilanza assegnatile dal
trattato, è necessario predisporre opportuni strumenti per aiutare gli
Stati membri ad adempiere agli obblighi di cooperazione sanciti dell'articolo
5, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 234, paragrafo 2
del trattato;
- considerando che,
nel valutare le misure della presente direttiva. la Commissione, nell'ambito
della realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato sanciti
dall'articolo 2, nonché di quello del rafforzamento della coesione economica
e sociale della Comunità previsto all'articolo 130 A, terrà conto anche
della situazione degli Stati membri la cui rete terrestre non è ancora
sufficientemente sviluppata e che potrebbe giustificare da parte di
questi Stati membri, ove occorra, per quanto riguarda i servizi via
satellite, la proroga fino al 1º gennaio 1996 del termine previsto per
l'applicazione effettiva della presente direttiva;
ha adottato la presente
direttiva:
Articolo
1
La direttiva 88/301/CEE
è così modificata:
- L'articolo 1 è
così modificato:
- l'ultima frase
del prima trattino è sostituita dal seguente testo:
«Rientrano tra i terminali anche le apparecchiature delle stazioni terrestri
per i collegamenti via satellite».
- Sono aggiunti
i seguenti trattini:
- diritti speciali:
i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese,
mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo
che, all'interno di una determinata area geografica,
- limita
a due o più il numero di dette imprese, non conformandosi a
criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione,
o
- designa,
non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti,
o
- conferisce
a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi
legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla
capacità di qualsiasi altra impresa di importare, immettere
in commercio, di allacciare, di installare e/o di provvedere
alla manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni
nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente
equivalenti;
- «apparecchiature
delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite»,
le apparecchiature che possono essere usate a soltanto per trasmettere
o per trasmettere e ricevere ("ricetrssmittenti")
o unicamente per ricevere ("riceventi") segnali di
radiocomunicazioni via satelliti od altri sistemi nello spazio.»
- All'articolo
2, il primo comma è sostituito dal seguente
- «Gli Stati
membri che hanno concesso alle imprese diritti speciali o esclusivi
provvedono alla soppressione di tutti i diritti esclusivi nonché
dei diritti speciali quali
- limitano a
due o più il numero delle imprese ai sensi dell'articolo 1 non conformandosi
a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione,
o
- designano,
non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti ai
sensi dell'articolo 1.
- All'articolo
3, il primo trattino è sostituito dai seguenti:
- per le apparecchiature
delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite, di rifiutarne
l'allacciamento alla rete pubblica di telecomunicazioni e/o l'installazione
quando le apparecchiature non siano conformi alle pertinenti regolamentazioni
tecniche comuni, adottate a norma della direttiva 93/97/CEE del
Consiglio () oppure, in assenza di tali regolamentazioni, quando
tali apparecchiature non soddisfano i requisiti essenziali indicati
nell'articolo 4 della suddetta direttiva. In assenza di regole tecniche
comuni o di condizioni di regolamentazione armonizzate, le norme
nazionali devono essere, proporzionate ai suddetti requisiti essenziali
e devono essere notificate alla Commissione nell'osservanza delle
disposizioni della direttiva 83/189/CEE;
- per gli altri
apparecchi terminali, di rifiutarne l'allacciamento alla rete pubblica
di telecomunicazioni quando tali apparecchi non rispondono alle
pertinenti regolamentazioni tecniche comuni, adottate a norma della
direttiva 91/263/CEE del Consiglio () o, in assenza di tali regolamentazioni,
non soddisfino i requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 4
di tale direttiva.
Articolo
2
La direttiva 90/388/CEE
è così modificata:
- L'articolo 1 è
così modificato
- il paragrafo
1 è così modificato
- Il secondo
trattino è sostituito dal seguente
- «diritti
esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro ad un'impresa,
mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo
che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni
o di effettuare un'attività all'interno di una determinata
area geografica
- Viene
inserito un nuovo trattino dopo il terzo trattino
- «diritti
speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a
un numero limitato di imprese, mediante ogni atto legislativo,
regolamentare e amministrativo che, all'interno di una
determinata area geografica
- limita,
a due o più, il numero di dette imprese, autorizzate
a fornire un servizio o ad effettuare un'attività,
non conformandosi a criteri di obbiettività, proporzionalità
e non discriminazione, o
- designa,
non conformandosi a tali criteri, numerose imprese
in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio
o ad effettuare un'attività, o
- conferisce
a ciascuna impresa, non conformandosi a criteri,
vantaggi legali o regolamentari che influiscono
sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra
impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni
o di effettuare la stessa attività nella stessa
area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
- Il
quarto trattino è sostituito dal seguente
- «servizi
di telecomunicazioni», i servizi la cui fornitura consiste
totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento
di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni
mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione
della radiodiffusione e della televisione, e servizi
via satellite;
- Dopo
il quarto trattino sono inseriti i seguenti trattini:
- «reti
di stazioni terrestri per collegamenti via satellite»,
un complesso di due o più stazioni terrestri (unità
terminali di satellite) che interagiscono per mezzo
di un satellite;
- «servizi
di rete via satellite», l'impianto e l'esercizio di
stazioni terrestri per collegamento via satellite; i
servizi in oggetto consentono perlomeno nella realizzazione
di comunicazioni con il segmento spaziale ("collegamento
ascendente") mediante stazioni terrestri per collegamenti
e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le
stazioni terrestri ("collegamento discendente");
- «servizi
di comunicazione via satellite», i servizi per la cui
fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente,
a servizi di rete via satellite;
- «servizi
via satellite», la fornitura di servizi di comunicazione
via satellite e/o di servizi di rete via satellite;
- Al
sesto trattino, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Tali motivi sono la
sicurezza della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in
cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei
dati; la protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali,
la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, la tutela della
sfera privata nonché, nel caso dei servizi di rete via satellite, l'impiego
effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose
fra i sistemi di telecomunicazione via satellite ed altri sistemi basati
sulla tecnologia delle trasmissioni terrestri o spaziali.»
- Il paragrafo 2
è sostituito dal seguente:
- La presente
direttiva non si applica al servizio telex e alle radiocomunicazioni
mobili terrestri.
- L'articolo 2 è
così modificato:
- Il primo comma
è sostituto dal seguente testo:
«Salvo il disposto dell'articolo
1, paragrafo 2, gli Stati membri aboliscono le misure atte a concedere
a) diritti esclusivi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diverse
dalla telefonia vocale, e
b) diritti speciali che limitano. a due o più, il numero di imprese autorizzate
a fornite tali servizi di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri
di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o
c) diritti speciali che designano, non conformandosi a tali criteri, numerose
imprese concorrenti per la fornitura di detti servizi di telecomunicazioni.
Essi adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascun gestore venga
garantito il diritto di fornire qualsiasi servizio di telecomunicazioni
che non sia la telefonia vocale».
- Sono aggiunti i
seguenti commi:
Gli Stati membri comunicano i criteri che adottano per la concessione delle
autorizzazioni, nonché le condizioni associate a autorizzazioni e le procedure
di dichiarazione per la gestione delle stazioni trasmittenti a terra.
Gli Stati membri continuano ad informare la Commissione di ogni progetto
inteso ad istituire nuove procedure per la concessione delle licenze o a
modificare le procedure vigenti.
- L'articolo 6 è
così modificato:
- Dopo il secondo
comma, sono inseriti i seguenti commi:
Gli Stati membri procedono
affinché, nell'imporre ai fornitori dei servizi eventuali canoni nell'ambito
di regimi di autorizzazione, questi si basino su criteri obiettivi, trasparenti
e non discriminatori.
I canoni e i criteri sui quali essi si basano, nonché eventuali modificazioni,
sono pubblicati in forme atte a rendere facilmente accusabili le relative
informazioni.
Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro nove mesi dalla pubblicazione
della presente direttiva, e in seguito nel caso di modificazioni, le modalità
in base alle quali le suddette informazioni vengono rese accessibili. La
Commissione provvede regolarmente a pubblicare gli estremi delle notificazioni.
- È aggiunto il comma
seguente:
Gli Stati membri provvedono affinché sia abolito ogni divieto o restrizione
legale all'offerta di capacità del segmento spaziale a tutti i gestori autorizzati
di una rete di stazioni terrestri per collegamenti via satellite e autorizzano,
nel loro territorio, tutti fornitori del segmento spaziale ad accertare
che la rete di stazioni terrestri per i collegamenti via satellite da utilizzare
in collegamento con il segmento spaziale del fornitore in questione sia
conforme alle condizioni pubblicate per accedere alla sua capacità di segmento
spaziale.
Articolo
3
Gli Stati membri che sono parti di convenzioni internazionali istitutive
delle organizzazioni internazionali Intelsatl, Inmarsat, Eutelsat e Intersputnik
per la gestione di servizi via satellite comunicano alla Commissione, a
richiesta di quest'ultima, le informazioni in loro possesso relative a qualsiasi
misura atta a recare pregiudizio all'osservanza delle norme di concorrenza
del trattato CE o a compromettere il raggiungimento degli scopi della presente
direttiva o delle direttive del Consiglio in materia di telecomunicazioni.
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva,
gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle
di accettare l'osservanza degli articoli 1 e 2 della presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1994.
Per la
Commissione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione
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