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MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 10 marzo 1998
Finanziamento del servizio universale
nel settore delle telecomunicazioni.
Vista la legge 31 luglio 1997, n.249, concernente
l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare
l'art.5, comma 2, relativo alla remunerazione. degli obblighi di servizio
universale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n.318, concernente il regolamento di attuazione della
legge 23 dicembre 1996, n.650, e del decreto legge 1 maggio 1997, n.115,
convertito in legge 1° Luglio 1997, n.189;
Visto, in particolare, l'art.3, comma 12,
del decreto del Presidente della Repubblica n.318 del 1997, nel quale
si stabilisce che l'Autorità fissa le procedure relative al meccanismo
di ripartizione dell'onere conseguente agli obblighi di fornitura del
servizio universale;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre
1997 recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.283 del 4 dicembre 1997;
Visto il parere dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato del 7 dicembre 1995 riguardante, tra l'altro,
i criteri di contribuzione al finanziamento del servizio universale ed,
in particolare, l'indicazione secondo la quale, per favorire l'ingresso
sul mercato di nuovi operatori, gli oneri relativi alla predetta contribuzione
potrebbero cominciare a gravare su di essi solo dopo il loro primo insediamento
sul mercato;
Vista la comunicazione della Commissione
delle Comunità europee al Consiglio, al Parlamento economico e
sociale e al Comitato delle regioni del 13 marzo 1996 relativa al servizio
universale di telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente
liberalizzato;
Vista la comunicazione della Commissione
delle Comunità europee del 27 novembre 1996 relativa ai criteri
di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento
del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni ed agli orientamenti
agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi;
Visto lo studio dell'ottobre 1997 realizzato
per la Direzione generale XIII della Commissione europea riguardante "Costing
and financing Universal service obligations in a competitive telecommunications
environment in the European Union";
Considerata la crescente diffusione delle
comunicazioni mobili e personali rilevabile presso l'utenza;
Considerata in particolare la ormai continua
e stabile sussistenza di oggettivi elementi, rilevati e rilevabili, che
hanno favorito lo sviluppo del settore radiomobile in Italia, tra i quali:
la
sensibile riduzione dei costi di accesso per la clientela a tale categoria
di servizi in ragione della diminuzione del prezzo di vendita degli
apparati terminali;
la
presenza di numerosi profili di offerta, ivi comprese le forme di traffico
prepagato, caratterizzati dall'assenza del contributo di attivazione
e dei canoni mensili di abbonamento, differentemente dai servizi di
telecomunicazioni forniti attraverso la rete fissa;
la
diminuzione dei prezzi di offerta del traffico effettuato sulle reti
radiomobili, ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni in ambito
urbano recentemente introdotti;
l'elevata
flessibilità delle condizioni economiche offerta dei servizi
radiomobili, sia analogici sia digitali;
Considerata la percentuale di copertura della
popolazione ormai raggiunta dai servizi radiomobili, analogici e digitali,
disponibili sul mercato italiano;
Considerato il numero di abbonati al servizio
radiomobile rilevabile a livello nazionale, ivi compresi gli utenti di
forme di traffico prepagato, anche in rapporto agli abbonati ai servizi
di rete fissa;
Considerato il fatturato dei servizi radiomobili
rilevabile a livello nazionale, anche in rapporto a quello dei servizi
di rete fissa regolamentati;
Considerato il livello di penetrazione del
servizio radiomobile rilevabile in ambito nazionale;
Considerato il tasso di crescita degli indicatori
del servizio radiomobile sopra riportati;
Considerata l'esigenza di garantire uno sviluppo
non discriminatorio della concorrenza nell'ambito delle diverse piattaforme
tecnologiche;
Considerato il graduale consolidamento del
processo di convergenza delle reti fisse e mobili, recentemente sancito
anche dalla Comunicazione della Commissione europea riguardante gli "Orientamenti
strategici e politici per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili
e senza filo" [COM(97)513];
Visto il Libro Verde sulla convergenza dei
settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione
presentato dalla Commissione europea [COM(97)623];
Viste le considerazioni del nucleo di consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica
utilità (NARS), prot. 7/1339 dell'11 febbraio 1998, che ha espresso
parere favorevole, con osservazioni che sono state recepite, sullo schema
del provvedimento;
Visto il parere ai sensi dell'art.22 della
legge 10 ottobre 1990, n.287, reso dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato con nota proc. S/208 prot. n.13830 del 25 febbraio
1998;
DECRETA:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni
si intende per:
a)
"regolamento", il provvedimento citato in premessa che attua le direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318;
b)
"Autorità", l'organismo istituito dall'art.1, comma 1. della
legge 31 luglio 1997, n.249, e definito anche dall'art.1, comma 1, lettera
d), del regolamento, fermo quanto previsto dall'art.1, comma 25, della
citata legge n.249 del 1997;
c)
"cliente non remunerativo", il cliente che l'operatore non servirebbe
se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale
ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad
esso relativi è inferiore al costo incrementale che deve essere
affrontato dall'operatore al fine di prestare il predetto servizio al
medesimo cliente;
d)
"servizi non remunerativi", i servizi il cui costo incrementale di fornitura
è superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi
associati che l'operatore percepisce per la prestazione dei servizi
in questione;
e)
"aree non remunerative", le aree che, limitatamente alla prestazione
del servizio di telefonia vocale, l'operatore cesserebbe di servire,
se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale
a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso
alla rete;
f)
"capitale incrementale impiegato", il capitale incrementale di cui un
operatore ha bisogno per realizzare una particolare attività
o un incremento di attività che può riguardare, ad esempio,
un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;
g)
"tasso di rendimento del capitale impiegato", il rapporto tra profitto
contabile e capitale contabile impiegato;
h)
"ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato", il tasso richiesto
per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla
base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialità
del settore delle telecomunicazioni nonché la sua rischiosità
rispetto ai predetti fini;
i)
"ricavi e costi evitabili", i ricavi ed i costi che un operatore potrebbe
evitare se cessasse una determinata attività o non procedesse
ad un incremento di attività.
2. Ai fini del presente provvedimento
si applicano le definizioni di cui alI'art.1 del regolamento.
Finanziamento
1. Ai sensi dell'art.5, comma
2, della legge 31 luglio 1997, n.249 ed ai sensi dell'art.3, comma 11,
del regolamento, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni
un fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio
universale e, ove previsto, dei costi di cui all'art.3.
2. Ai sensi dell'art.3, comma
6, del regolamento, è previsto un meccanismo di ripartizione dei
costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità,
a carico degli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni,
che forniscono al pubblico servizi di telefonia vocale, in proporzione
all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di telecomunicazioni,
o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale.
3. Gli organismi incaricati
di fornire il servizio universale sono tenuti a contribuire al fondo di
cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma
2, ivi compresi quelli relativi al servizio di telefonia vocale offerto
a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità
di cui al presente decreto.
4. Anche in attuazione di quanto
previsto all'art.8, comma 5, del regolamento, il finanziamento del servizio
universale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente
attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. I predetti organismi
non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che essi versano
al fondo del servizio universale nei confronti di altri operatori
ugualmente tenuti a contribuire allo stesso fondo.
5. Fermo restando quanto previsto
all'art.3, comma 9, del regolamento, non sono tenuti a contribuire al
fondo di cui al comma 1:
a)
gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;
b)
i fornitori di servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;
c)
i fornitori di servizi di trasmissione dati;
d)
i fornitori di servizi a valore aggiunto nonché quelli di servizi
avanzati di fonia vocale quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi
bancari via telefono o i servizi di teleacquisto, nonché i fornitori
di accesso ad Internet.
6. Il meccanismo di cui al comma
2 non è applicabile nei casi previsti all'art.3, comma 6, lettere
a), b) e c), del regolamento.
Art.
3
Costi da ripartire
1. Ai sensi dell'art.3, comma
10, del regolamento, i costi da ripartire, oltre a quello netto relativo
agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui
all'art.3, comma 7, del regolamento, ed all'art.4 del presente provvedimento,
possono comprendere, nel rispetto degli indirizzi normativi comunitari:
a)
gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto
da parte del soggetto incaricato dall'Autorità, al fine di garantire
l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento
delle obbligazioni di fornitura del servizio universale;
b)
i costi sostenuti, in presenza delle ulteriori prescrizioni dell'Autorità,
al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica
nonché la formazione in materia di telecomunicazioni, anche tenendo
conto di quanto previsto nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente
le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni. Tali eventuali prescrizioni
devono rispettare i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità
evitando di costituire impedimenti allo sviluppo della concorrenza nel
settore delle telecomunicazioni e favorendo il perseguimento dell'efficienza
nelle predette attività.
Art. 4
Calcolo del costo netto
1. Gli organismi incarichi della
fornitura del servizio universale sono tenuti ad indicare distintamente,
ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi,
tra quelli di cui all'art.3, comma 1, del regolamento, il numero dei clienti
ed i gruppi di clienti non remunerativi nonché le aree non remunerative.
2. Ai sensi di quanto disposto
dall'art.3, commi 7 e 10, del regolamento, il calcolo del costo netto
è determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali
di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura
del servizio di telefonia vocale a clienti o gruppi di clienti non remunerativi
o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi
tra quelli di cui all'art.3, comma 1, del regolamento. Ai fini del predetto
calcolo:
a)
non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo
o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;
b)
si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale
impiegato;
c)
non si tiene conto dei costi non recuperabili;
d)
non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili,
direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;
e)
i dati relativi ai servizi di cui all'art.3, comma 1, del regolamento,
diversi dalla telefonia vocale, devono essere rappresentati in modo
distinto per ciascun servizio.
3. Ai fini del comma 2 si considerano
i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
a)
i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti
non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
b)
i costi della rete di trasmissione locale nonché della commutazione
relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree
non remunerative ed ai servizi non remunerativi;
c)
i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di
clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non
remunerativi;
d)
i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai
clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative
ed ai servizi non remunerativi;
e)
i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non
remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;
f)
i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi
alla fornitura di servizi non remunerativi tra i quali:
1)
fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
2)
fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali
per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
3)
fornitura di servizi di informazione abbonati;
4)
fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana
di appartenenza ed alle attività di pubblicazione e stampa;
5)
fornitura dei servizi tramite operatore.
4. Ai fini del comma 2 si considerano
i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:
a)
i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento
percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero
in aree non remunerative;
b)i
ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi
di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative;
c)
i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate
da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi,
ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi
a numero verde e dai servizi con addebito ripartito;
d)
i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo
alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi;
e)
nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico
telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con
addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne,
alla vendita di carte telefoniche prepagate, alla pubblicità
affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonché
i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;
f)
nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco
telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi
alla pubblicità all'interno degli elenchi telefonici cartacei,
inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'organismo
di telecomunicazioni incaricato del servizio universale nonché,
ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione
dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati;
g)
i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate
sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero
persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi.
5. Non sono inclusi nel calcolo
del costo netto del servizio universale i fattori di cui all'art.3, comma
8, del regolamento tra cui quelli dell'art.3, comma 1,.lettera f), del
regolamento stesso. In particolare, l'eventuale deficit sull'accesso direttamente
relativo ai clienti non remunerativi, a gruppi di clienti non remunerativi
ed alle aree non remunerative, ove rilevato, in tutto o in parte, in sede
di determinazione del costo netto del servizio universale, non è
compreso nel calcolo del deficit sull'accesso.
Art. 5
Modalità di finanziamento
1. Gli organismi incaricati
della fornitura del servizio universale sono tenuti, ai sensi dell'art.3,
comma 10, del regolamento, a presentare all'Autorità, entro il
31 marzo di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1999, il calcolo del
costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente,
secondo quanto previsto dall'art.3 del regolamento stesso e dall'articolo
4 del presente provvedimento.
2. L'Autorità, fermo
restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n.249, e dal regolamento
a)
stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile, ai
sensi dell'art.3, comma 6, del regolamento;
b)
qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un soggetto
pubblico o privato, autonomo rispetto agli organismi di telecomunicazioni
e con specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto
di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti
in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi
ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui
all'art.3 del regolamento ed al presente provvedimento. Tale verifica
tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'organismo
stesso quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.
Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto soggetto
anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni, possono riguardare:
1)
il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;
2)
la possibilità di sostenere costi comparativamente più
bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti,
tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già
raggiunto;
3)
la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del
valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non
remunerativi;
4)
la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi
telefonici;
5)
la probabilità che un potenziale cliente scelga l'operatore
incaricato della fornitura del servizio universale in relazione alla
presenza diffusa dell'operatore stesso sul territorio ed alla possibilità
di mancata conoscenza dell'esistenza di nuovi operatori,
c)
stabilisce, ai sensi dell'art.3, comma 11, del regolamento, se il meccanismo
di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata
presentata dai soggetto di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro,
l'ammontare del costo netto da finanziare;
d)
mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dall'art.3,
comma 11, e dall'art.19, commi 2 e 3, del regolamento, fatto salvo l'obbligo
di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite
richieste motivate che siano state formulate dagli organismi di telecomunicazioni;
e)
può stabilire le prescrizioni tese a favorire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnica e la formazione in materia di telecomunicazioni,
tenendo conto delle prescrizioni già contenute nel decreto ministeriale
25 novembre 1997 citato in premessa;
f)
al fine di quanto previsto alla lettera g), tiene conto del costo del
controllo effettuato dal soggetto appositamente incaricato;
g)
determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo
agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi
di costo di cui all'art.3;
h)
individua i soggetti debitori sulla base dell'art.3, comma 6, del regolamento
e dell'art.2 del presente provvedimento;
i)
richiede ai soggetti debitori di cui alla lettera h) i dati, previsti
dall'allegato A, relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli
oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota
a carico di ciascuno di essi;
j)
fissa la quota di contribuzione di ciascun operatore, ivi compresi gli
organismi incaricati della fornitura del servizio universale limitatamente
a quanto previsto all'art.2, secondo le modalità di cui all'allegato
A;
k)
determina l'importo della somma dovuta agli organismi incaricati della
fornitura del servizio universale dopo aver compensato per tali soggetti
le quote di contribuzione di cui alla lettera j);
l)
segnala al Ministero delle comunicazioni, entro il 1° luglio di
ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico di ciascun
soggetto debitore, sulla base di quanto disposto alla lettera j).
3. Il Ministero delle comunicazioni
provvede:
a)
a comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, ai soggetti debitori
l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato
entro il 15 agosto con le seguenti modalità:
1)
versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello
Stato;
2)
versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale
intestato alla tesoreria dello Stato;
3)
accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il
successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b)
a segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte di
soggetti debitori;
c)
a corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, agli organismi
incaricati del servizio universale le somme versate in adempimento a
quanto previsto alla lettera a);
d)
ad inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale
sulla gestione del fondo del servizio universale.
Art.
6
Esenzione dalla contribuzione
al fondo
1. Entro il 1° gennaio 1999,
e dopo tale data di anno in anno, l'Autorità, tenuto conto delle
condizioni di concorrenzialità del mercato, potrà valutare
l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione
al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti
nel settore.
Art.7
Variazioni di bilancio
1. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti
alle occorrenti variazioni di bilancio per l'iscrizione all'apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art.5.
Il presente decreto è
inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 1998
Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
p. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica
PINZA
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio
1998
Registro n.4 Comunicazioni, foglio n.2
Allegato A
Base di calcolo per
la contribuzione
La base di calcolo per la contribuzione,
a cui sono tenuti gli organismi di telecomunicazioni indicati all'art.3,
comma 6 del regolamento, ed all'art.2 del presente provvedimento è
determinata con la seguente formula:
|
quota percentuale
|
|
RL¡
- RSU¡
- (SI¡
+ AC¡
+ CT¡
+ RN¡
)
|
|
per l'operatore i-esimo
|
=
|
____________________________________
|
|
|
|
n
|
|
|
|
å
[ RL¡
- RSU¡
- (SI¡
+ AC¡
+ CT¡
+ RN¡
)]
|
|
|
|
i =1
|
LEGENDA:
RL = Ricavi Lordi, di competenza economica
dell'esercizio, relativi ai servizi di cui all'art.3, comma 6, del regolamento
ed all'art.2 del presente provvedimento, riferibili in particolare al
traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione,
ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacità trasmissiva,
ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di roaming nazionale;
RSU = Ricavi lordi, di competenza economica
dell'esercizio, percepiti dagli organismi incaricati del servizio universale
per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi
ovvero in aree non remunerative;
SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art.2,
per servizi di interconnessione;
AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art.2,
per servizi di affitto circuiti;
CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art.2,
per acquisto di capacità trasmissiva;
RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio,
sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art.2,
per servizi di roaming nazionale.
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