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Articolo 1.
(Sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali)
1. All'undicesimo comma
dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo
7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"d-bis) per
la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e
periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo
i criteri e con le modalità che seguono:
1) la sperimentazione
ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni
provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa
in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse
autorizzate;
2) la sperimentazione
ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio
nazionale;
3) la sperimentazione
viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite
di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie
pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come
definite dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie
di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente
alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo
di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione
di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione,
attività di vendita delle riviste di identica specializzazione;
4) la vendita
dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani
o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere
assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità
di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che
sono comunque escluse dalla sperimentazione;
5) il prezzo di
vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione
ai soggetti che effettuano la rivendita;
6) le condizioni
economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni,
comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori,
devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano
la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione
non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche
relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore
e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
7) gli esercizi
che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito
spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto
alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione
devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;
8) i comuni devono
escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le
disposizioni che disciplinano la sperimentazione".
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che
intendono partecipare alla sperimentazione di cui alla lettera d-bis)
dell'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, devono darne comunicazione
al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento
per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendita, tra
quelle di cui al numero 4) della citata lettera d-bis), si intende
sperimentare. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione,
il comune può escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio qualora
individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali
adottati sul territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni
gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentazione.
3. I punti esclusivi
di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti
alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.
4. La commissione
paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio
1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori,
nonchè dal rappresentante della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procederà almeno trimestralmente
ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. La commissione
sarà altresì integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati,
dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e sindacati
territoriali di categoria. La commissione formula anche indicazioni e
pareri sulla congruità, rispetto alla finalità della sperimentazione,
della dislocazione sul territorio degli esercizi complementari e sulla
loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni
possono essere richiesti dalle stesse regioni sulla base degli elenchi
ad esse trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Nel caso in cui la commissione non sia in grado di esprimere il parere,
sulle questioni in esame decide comunque il presidente della commissione
paritetica.
Articolo 2.
(Valutazione e criteri)
1. Entro nove mesi
dall'avvio della sperimentazione, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, sentite le rappresentanze delle categorie
interessate, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento
della sperimentazione, anche al fine di proporre al Governo eventuali
iniziative legislative ed amministrative di modifica della sperimentazione.
2. Entro trenta giorni
dal termine della fase di sperimentazione, il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari sui risultati accertati congiuntamente dal Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il Dipartimento può avvalersi della collaborazione
di una struttura professionalmente esercente l'attività di ricerche di
mercato nel settore del commercio individuata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentita la commissione paritetica Governo-editori
di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello
nazionale dei rivenditori e dei distributori.
3. La valutazione
sulla fase di sperimentazione deve essere basata sui seguenti criteri:
parametri quantitativi, incremento complessivo delle vendite dei prodotti
editoriali e per settori di intervento e qualitativi, analisi dei flussi
di vendita e variazioni della composizione dell'offerta. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere sull'efficacia della
fase di sperimentazione entro quindici giorni dalla relazione di cui al
comma 2.
Articolo 3.
(Delega al Governo)
1. Sulla base del
parere di cui all'articolo 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nonchè la commissione paritetica Governo-editori
di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata
dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello
nazionale dei rivenditori e dei distributori, è delegato ad emanare un
decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema
di diffusione della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) definizione
della disciplina cui le regioni devono uniformarsi per la parte relativa
alla vendita dei giornali e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio
delle funzioni delegate di cui all'articolo 52, primo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
b) definizione
dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione di indirizzi
per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione
dei punti esclusivi di vendita;
c) definizione
di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il
territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti
vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera d),
mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale,
in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche
urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani
e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonchè
dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;
d) previsione
che i soggetti di cui al numero 3) della lettera d-bis) dell'undicesimo
comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta
dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, presentando al comune
territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle
previsioni di cui alla medesima lettera d-bis), numeri 4),
5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citato articolo 1, siano autorizzati
a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina
si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita
limitatamente alle riviste di identica specializzazione;
e) previsione
che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita,
o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza
di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti vendita esclusivi
o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita
anche ad esercizi diversi;
f) individuazione
dei casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto
anche di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67;
g) previsione
che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di
trattamento alle testate; per i circuiti alternativi alle edicole
la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della
tipologia prescelta.
2. Lo schema di decreto
legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla
data di assegnazione, del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza
di detto parere.
Articolo 4.
(Disposizioni transitorie - Abrogazione)
1.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo
3, gli esercizi commerciali in cui è stata effettuata la sperimentazione
possono continuare a vendere i prodotti editoriali prescelti. Ai medesimi
esercizi l'autorizzazione alla vendita dei giornali, quotidiani e periodici,
è rilasciata, qualora richiesta, di diritto.
2. È abrogato il
comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Articolo 5.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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