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La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI
Art.
1
(Principi generali)
1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata
con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
2. Il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti
garantiti dalla Costituzione, rappresentano i princìpi fondamentali del
sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici
e privati ai sensi della presente legge.
TITOLO II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
2
(Servizio pubblico e radiodiffusione)
1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi
è effettuata dalla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Può inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente
legge, ai soggetti di cui all'articolo 16, nonché mediante autorizzazione
secondo le modalità di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14
aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.
2. Il servizio pubblico radiotelevisivo
è affidato mediante concessione ad una società per azioni a totale partecipazione
pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria
della qualifica di società di interesse nazionale ai sensi dell'articolo
2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia
di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico
radiotelevisivo in ambito provinciale e locale (2).
3. Nei titoli II, IV e V della presente
legge la società di cui al comma 2 è definita «concessionaria pubblica»,
i titolari di concessione di cui all'articolo 16 per radiodiffusione sia
sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente
definiti «concessionari privati»; qualora negli stessi titoli ci si riferisca
ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo
16, l'espressione «concessionari privati» è completata con il riferimento
alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale.
4. Nei titoli II, IV e V della presente
legge le espressioni «trasmissioni» e «programmi» riportate senza specificazioni
si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.
(2) Il D.P.R. 28
luglio 1995, n. 315 (Gazz. Uff. 29 luglio 1995, n. 176), in esito al referendum
indetto con D.P.R. 5 aprile 1995 (Gazz. Uff. 11 aprile 1995, n. 85), ha
abrogato il presente comma 2 limitatamente alle parole «a totale partecipazione
pubblica». L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
3
(Pianificazione delle radiofrequenze)
1. La pianificazione delle radiofrequenze è effettuata mediante
il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione
secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Il piano nazionale di ripartizione
indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.
3. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei
trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente
interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso
pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle
convezioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni
radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
4. Il piano così predisposto viene
trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della
marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della
protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre
motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria
competenza.
5. Il piano di ripartizione è approvato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri.
6. Il piano di ripartizione è aggiornato, con le modalità
previste nei commi 3, 4 e 5 ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessità.
7. Il piano nazionale di assegnazione
delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato
piano di assegnazione, è redatto nel rispetto delle indicazioni contenute
nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le
aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione
possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici, degli
stessi, nonché la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione
delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la
ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di
programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione
dovrà considerare la possibilità di utilizzazione di tutti i collegamenti
di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie
dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico disponibili per collegamenti
trasmissivi televisivi.
8. Il piano di assegnazione suddivide
il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione
di una pluralità di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto
della entità numerica della popolazione servita, della distribuzione della
popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche
e culturali della zona.
9. I bacini di utenza per la radiodiffusione
televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile
di impianti ed una adeguata pluralità di emittenti e reti. Essi coincidono,
di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresì comprendere
più regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purché contigue,
ove ciò si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma
8.
10. I bacini di utenza per la radiodiffusione
sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti
e reti specificamente nelle zone con maggiore densità di popolazione.
I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle
province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere più province,
parti di esse o parti di province diverse purché contigue ove ciò si renda
necessario in relazione alle caratteristiche sociali, etniche e culturali
della zona ed al reddito medio pro capite degli abitanti.
11. Il piano di assegnazione, assicurate
alla concessionaria pubblica le frequenze necessarie al conseguimento
degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, individua il numero
di impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di programmi
nazionali e locali in ciascun bacino di utenza. Potranno essere previsti
anche impianti che operano su parti limitate dei bacini di utenza. I criteri
per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di concessione nazionale
o locale sono quelli stabiliti dall'articolo 16. Per esercizio in ambito
nazionale si intende quello effettuato con rete che assicuri la diffusione
in almeno il 60 per cento del territorio nazionale. Per esercizio in ambito
locale si intende quello che garantisce la diffusione in almeno il 70
per cento del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata
di detto bacino. Per ragioni di carattere tecnico è ammesso che le emittenti
o le reti locali possano coprire anche il territorio di bacini di utenza
limitrofi limitatamente ad una porzione non superiore al 30 per cento
del territorio di questi ultimi.
12. Il piano di assegnazione riserva
alla radiodiffusione televisiva in ambito locale, in ogni bacino di utenza,
il 30 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi.
13. Il piano di assegnazione riserva
comunque alla radiodiffusione sonora in ambito locale, in ogni bacino
di utenza, l'emissione contemporanea di almeno il 70 per cento dei programmi
ricevibili senza disturbi.
14. Nel rispetto degli obiettivi indicati
nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale
dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di
assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei
bacini d'utenza, e la sottopone al parere delle Regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano (3).
15. Le Regioni e le Province autonome,
nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono
proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche
naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa
tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti.
Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che
sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.
16. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, acquisiti i pareri delle Regioni, redige un nuovo schema
di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore
tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione. Decorsi
sessanta giorni dal ricevimento dell'atto senza che sia intervenuto il
parere, esso si intende reso in senso favorevole.
17. Il piano di assegnazione è approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
18. Il piano di assegnazione è aggiornato ogni cinque anni
e comunque ogni qualvolta sia modificato il piano di ripartizione delle
frequenze ovvero il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ne
ravvisi la necessità.
19. Le Regioni, anche a statuto speciale, nonché le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i piani territoriali di coordinamento
ovvero adottano piani territoriali di coordinamento specifici per conformarsi
alle indicazioni concernenti la localizzazione degli impianti previste
dal piano di assegnazione. Qualora le Regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano non provvedano entro sessanta giorni dall'approvazione
del piano, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, nomina commissari ad acta per l'adeguamento
ovvero per l'adozione degli specifici piani territoriali di coordinamento.
I comuni adeguano gli strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento
entro sessanta giorni dalla loro adozione o adeguamento. Qualora i comuni
entro detto termine non provvedano, le indicazioni contenute nei piani
territoriali di coordinamento costituiscono adozione di variante degli
strumenti urbanistici e non necessitano di autorizzazione regionale preventiva
(3/a).
20. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni cura
gli adempimenti connessi all'attuazione del piano di assegnazione e trasmette
annualmente una relazione ai Presidenti delle Camere.
21. Le misure necessarie per eliminare tempestivamente le
interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la soppressione e la
modificazione di impianti, purché non modifichino l'equilibrio delle strutture
del piano di assegnazione, sono adottate, nel rispetto degli accordi internazionali
in vigore, dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che ne
dà comunicazione nella relazione annuale di cui al comma 20.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza
17-24 gennaio 1991, n. 21 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1991, n. 5 - Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, quattordicesimo comma, nella
parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione,
fra lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento relativamente
alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso
art. 3.
(3/a) La Corte costituzionale, con sentenza
17-24 gennaio 1991, n. 21 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1991, n. 5 - Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, diciannovesimo comma, nella
parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione,
alle Province di Bolzano e di Trento in ordine all'esercizio dei poteri
sostitutivi ivi previsti.
Art.
4
(Norme urbanistiche)
1. Il rilascio della concessione di cui all'articolo 16 o della concessione
per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità
competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione
degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente,
nei piani territoriali di coordinamento.
2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari
privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se
del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal
piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione
degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che
viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono
altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura
di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto
di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli
impianti. L'indennità in caso di esproprio è determinata a norma dell'articolo
13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in
ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale
rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta
qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione. La
concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo
nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione
sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione.
La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da
una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per
atto pubblico, che è trascritto presso il competente ufficio dei registri
immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri
che saranno definiti nel regolamento di cui all'articolo 36, nonché il
corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione
dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso
di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.
3. Nei casi di estinzione della concessione
per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'articolo
16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto
di superficie, che è concesso, previa domanda, al concessionario privato
o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda
valgono le norme di cui al comma 2.
4. Il soggetto al quale è stato revocato
il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante,
a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante.
In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale
è stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo
conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento
verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonché
delle eventuali spese di rimozione, secondo modalità che saranno definite
dal regolamento di cui all'articolo 36.
5. Le norme di cui al presente articolo
non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti dei privati di
cui all'articolo 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione,
nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari
della concessione, a meno che tali soggetti non ne richiedano l'applicazione.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree
su cui insistono gli impianti della concessione pubblica, in funzione
alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione
della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda
l'applicazione.
6. Le norme di cui al presente articolo
si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli
38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (4).
(4) Vedi, anche, l'art.
3, D.L. 27 agosto 1993, n. 323 nonché l'art. 3, comma 22, L. 31 luglio
1997, n. 249
Art.
5
(Collegamenti di telecomunicazione)
1. La concessione di cui all'articolo 16 ovvero la concessione
per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti
di telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire, utilizzabili
unicamente nei limiti previsti dalle concessioni.
2. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche
alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge
14 aprile 1975, n. 103.
Art.
6
(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)
1. E' istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria
(5).
2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano
ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano
o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di
cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle
discipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di
riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa (5).
3. Il Garante dura in carica un quinquennio e non può essere
confermato; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore
di enti pubblici o privati né ricoprire cariche elettive, né avere interessi
diretti o indiretti in imprese operanti nel settore (5) (6).
4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se
dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario,
è collocato in aspettativa (5).
5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante
ai giudici della Corte costituzionale.
6. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto
di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati
fuori ruolo nella forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso l'ufficio del Garante è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente
è determinato, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale
decreto è emanato entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti (5).
8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento
dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro e su parere conforme del Garante stesso (5).
9. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei
problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti
o di società di consulenti.
10. Il Garante, al fine dell'espletamento dei compiti assegnatigli
dalla presente legge, provvede:
a) a tenere il registro nazionale delle imprese radiotelevisive
di cui all'articolo 12 della presente legge e il registro nazionale
della stampa di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni;
b) ad esaminare i bilanci e l'annessa documentazione dei
concessionari privati, dei titolari di autorizzazione di cui all'articolo
38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e della concessionaria pubblica,
nonché, ove lo ritenga, bilanci e documentazioni delle imprese di produzione
o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità;
c) a compiere l'attività istruttoria ed ispettiva necessaria
per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, avvalendosi
anche dei competenti organi dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni, nonché dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato ed altresì esercitando, con riferimento alle
imprese di cui all'articolo 12 della presente legge, i poteri previsti
dall'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Garante dell'attuazione
della legge sull'editoria;
d) a svolgere l'attività e ad adottare i provvedimenti
previsti dall'articolo 31;
e) a vigilare sulla rilevazione e pubblicazione degli
indici di ascolto delle emittenti e reti radiofoniche e televisive pubbliche
e private anche avvalendosi di organismi specializzati.
11. Sono trasferite al Garante le funzioni già attribuite
dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni,
al Garante dell'attuazione della legge sull'editoria. Sono abrogati i
commi terzo e quarto dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione
della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di
cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del
Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati
i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 8 della legge 5
agosto 1981, n. 416 (5).
13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività
svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa
al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei ministri, entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce (5).
(5) Per l'abrogazione
delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, L. 31 luglio
1997, n. 249.
(6) Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 19 ottobre
1992, n. 408.
Art.
7
(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)
1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi
dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva,
un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale
è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare
per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge.
Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della
concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano
essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso
alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione
con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri
in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche
della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in
ambito locale. Il comitato regionale per servizi radiotelevisivi definisce
i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione
per conto della Regione.
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per
i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione
di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle
disposizioni del presente articolo.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono
avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento
e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.
6. E' abrogato l'articolo 5, L. 14 aprile 1975, n. 103.
Art.
8
(Disposizioni sulla pubblicità)
1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità
della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità,
non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a
comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente,
non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato
l'inserimento nei programmi di cartoni animati.
2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come
tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici
di evidente percezione.
2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle
e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria
dei programmi (7).
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle
Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi
pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati
nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata
superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione
per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata
programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o
tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta da non oltre
cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta
competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni
a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni
pubblicitarie.
5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e
delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme
sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli
13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3
ottobre 1989 (89/552/CEE).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria
pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione
ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore
al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente
o successiva (8).
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari
privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può
eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed
il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore
al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente
o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea
su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione
in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei
concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione,
rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito
nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale,
il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte
di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale eccedenza di messaggi
pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora,
deve essere recuperata nell'ora antecedente o in quella successiva (9).
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari
privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere
il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento di ogni
ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque
non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata
nell'ora antecedente o successiva (9/a).
9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità
da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità
come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita,
dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi,
fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al
comma 7 per le forme di pubblicità diverse dalle offerte di cui al presente
comma. Per i medesimi concessionari il tempo di trasmissione dedicato
a tali forme di offerte non deve comunque superare un'ora e 12 minuti
al giorno (9/b).
9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato
alla pubblicità, qualora siano comprese le altre forme di pubblicità di
cui al comma 9-bis, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è
portato al 35 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario
e giornaliero per gli spot di cui al comma 9 (9/b).
9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione televisiva
in ambito locale gli indici di cui al comma 9-ter si applicano a partire
dal 31 dicembre 1993 (9/b).
10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la
radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per
la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria
pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente,
e con l'identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari
privati che abbiano ottenuto la autorizzazione di cui all'articolo 21,
possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale
diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo
temporaneamente l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di
pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi
diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni
contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività
televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche,
al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il
suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata
non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera
tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari
privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati
e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine
del programma;
b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti
o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti
specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi (9/c).
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o
giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita
di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita
di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella
prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
15. [I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari
nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi
da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero] (9/d). Il Garante,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che
provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione
in materia di sponsorizzazioni, sia per la concessionaria pubblica sia
per i concessionari privati (9/e).
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il
Garante ed il Consiglio dei ministri, stabilisce il limite massimo degli
introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria
pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato
applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale
prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso.
Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo,
il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà
conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la
normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (9/b), articolo 15,
hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone,
nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'articolo 6, in relazione
alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario,
le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo
provvede alle conseguenti iniziative legislative.
18. L'articolo 21, L. 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato.
(7) Comma aggiunto dall'art. 12,
L. 26 ottobre 1995, n. 447, riportata alla voce Sanità pubblica. Vedi,
anche, le altre disposizioni del citato art. 12.
(8) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 19 ottobre 1992, n. 408.
(9) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 18, D.L.
23 ottobre 1996, n. 545.
(9/a) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 19 ottobre
1992.
(9/b) Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 19 ottobre 1992,
n. 408. Il comma 9-ter è stato, successivamente, così sostituito dall'art.
9, D.L. 27 agosto 1993, n. 323.
(9/c) Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 19 ottobre 1992,
n. 408.
(9/d) Periodo soppresso dall'art. 3, D.L. 19 ottobre
1992, n. 408.
(9/e) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 19 ottobre
1992, n. 408.
Art.
9
(Destinazione della pubblicità dello Stato e degli enti pubblici. Messaggi
di utilità sociale)
[1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri
enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente
alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare
alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori
dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali
e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento
delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione
delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti
pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono
tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito
nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per
le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti
televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione
europea (9/f).
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità
sociale ovvero di interesse delle Amministrazioni dello Stato che la concessionaria
pubblica è obbligata a trasmettere. Alla trasmissione dei messaggi di
interesse pubblico previsti dal presente comma sono riservati tempi non
eccedenti il 2 per cento di ogni ora di programmazione e l'1 per cento
dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete] (9/g).
(9/f) Comma così sostituito prima
dall'art. 11-bis, D.L. 27 agosto 1993 n. 323 e poi dall'art. 1, comma
10, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(9/g) Articolo abrogato dall'art. 16, L. 7 giugno 2000,
n. 150.
Art.
10
(Telegiornali e giornali radio - Rettifica Comunicati di organi pubblici)
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme
sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli
5 e 6, L. 8 febbraio 1948, n. 47; i direttori dei telegiornali e dei giornali
radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o
materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al
concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone
da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita
rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo
a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla
ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo
corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione
degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata
effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che
provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria
a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato
o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni
per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo
alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di
cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica,
quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso,
deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia
medesima.
5. Il Governo, le Amministrazioni dello Stato, le Regioni
e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali
esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze,
possono chiedere ai concessionari privati o alla concessionaria pubblica
la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono
essere trasmessi immediatamente.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo
22, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Art.
11
(Azioni positive per la pari opportunità)
1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati
per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti
a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità
tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione
del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.
2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due
anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e
femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione,
della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva
da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità
tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164.
Art.
12
(Registro nazionale delle imprese radiotelevisive)
1. E' istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive
la cui tenuta è affidata al Garante.
2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro
la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate
ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché
le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie
di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.
3. Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le
disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento
previsto dall'articolo 36.
4. Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria
pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana
di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità
quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.
5. Nei casi in cui è costituita in forma di società per
azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società
soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione
nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci,
ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate
le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci
delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente,
con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da
essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti
da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni
o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società
alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa
ovvero della società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.
6. Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi
o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici
e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo
17 (10).
(10) L'art.
1, L. 31 luglio 1997, n. 249, ha abrogato tutte le disposizioni concernenti
la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del
Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ivi comprese quelle
contenute nel presente articolo.
Art.
13
(Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni)
1. Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai
fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento,
a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero
di azioni o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui
all'articolo 12, comma 2, che interessino più del 10 per cento del capitale
sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per
cento abbiano superato tale limite; tale limite è ridotto al 2 per cento
per le società per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere
data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate
entro dieci giorni dal trasferimento.
2. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto
del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente
causa, nonché il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento
è effettuato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o
più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano
a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore al 10 per
cento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì
al trasferimento di azioni o quote delle società intestatarie di azioni
o quote di società soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo
12, comma 2.
5. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo,
anche tra le parti, è subordinata alla iscrizione nel registro di cui
all'articolo 12.
6. Le persone fisiche e le società che controllano una società
soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, anche
attraverso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta
persona, nonché attraverso società direttamente o indirettamente controllate
o collegate, devono darne comunicazione scritta alla società controllata
ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina
l'acquisizione del controllo.
7. Deve essere data altresì comunicazione scritta, nei termini
di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra
i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge,
nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti.
Le comunicazioni devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano
l'accordo o partecipano alla istituzione del sindacato.
Art.
14
(Bilanci dei concessionari)
[1. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri
bilanci redatti secondo il modello approvato con decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il Garante.
2. Al bilancio devono essere allegati i dati relativi ai
programmi trasmessi, con l'indicazione dell'impresa di produzione o di
distribuzione da cui sono stati acquistati, ovvero, se autoprodotti, con
l'indicazione delle somme destinate alla realizzazione di programmi originali;
sono altresì allegati i dati relativi alla pubblicità trasmessa, con l'indicazione
delle imprese concessionarie e dei relativi proventi, alle sponsorizzazioni,
nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori,
i sottoscrittori ovvero i datori a qualsiasi titolo di somme o altri corrispettivi
a favore dei concessionari di cui al comma 1.
3. La concessionaria pubblica, i concessionari privati per
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, nonché i concessionari
in ambito locale che realizzino ricavi annui superiori a 10 miliardi di
lire devono far certificare il bilancio a società aventi i requisiti di
cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, all'uopo autorizzate dalla Commissione nazionale per le
società e la borsa. Tale obbligo decorre dall'esercizio successivo a quello
in cui, rispettivamente, hanno ottenuto la concessione o hanno superato
il ricavo annuo sopra indicato.
4. Nel caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione
di cui all'articolo 2621 del codice civile] (11).
(11) Abrogato
dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
Art.
15
(Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione
di massa e obblighi dei concessionari)
1. Al fine di evitare posizioni dominanti nell'ambito dei
mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare:
a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici
di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell'anno solare
precedente il 16 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani
in Italia;
b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani
la cui tiratura superi l'8 per cento della tiratura complessiva dei
giornali in Italia;
c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani
la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera
b).
2. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento
in gestione di imprese operanti nel settore delle comunicazioni di massa,
nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di
società operanti nel medesimo settore sono nulli ove, per loro effetto,
uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati o collegati
realizzi più del 20 per cento delle risorse complessive del settore delle
comunicazioni di massa o più del 25 per cento delle predette risorse nel
caso in cui il medesimo soggetto consegua entrate nel settore della comunicazione
di massa per almeno due terzi dei propri introiti complessivi.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per risorse complessive
del settore della comunicazione di massa si intendono i ricavi derivanti
dalla vendita di quotidiani e periodici, da vendite o utilizzazione di
prodotti audiovisivi, da abbonamenti a giornali, periodici o emittenti
radiotelevisive, da pubblicità, da canone e altri contributi pubblici
a carattere continuativo.
4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la
radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad
un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti
i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono
superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano
di assegnazione e comunque il numero di tre (12).
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla
titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento,
ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di
concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie,
la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo
2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti;
inoltre ogni autorizzazione ad esercitare impianti ripetitori di programmi
radiofonici o televisivi esteri di cui agli articoli 38 e seguenti della
legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, equivale a titolarità
di una concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale.
6. [Le imprese concessionarie di pubblicità, di produzione
o di distribuzione di programmi, che operano nel settore radiotelevisivo,
devono presentare al Garante, entro il 31 luglio di ogni anno, i propri
bilanci, corredati da un documento da cui risultino analiticamente gli
elementi contabili relativi ai contratti stipulati con i concessionari
privati, con la concessionaria pubblica e con i titolari di autorizzazione
ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Tale documento
è compilato sulla base di modelli, approvati con le modalità previste
dal comma 1 dell'articolo 14, e deve contenere l'indicazione dei soggetti
con i quali sono stati stipulati i contratti, le eventuali clausole di
esclusiva, gli eventuali minimi garantiti pattuiti, i pagamenti eseguiti
in favore di ogni soggetto ed ogni altro elemento ritenuto necessario
ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni della presente
legge] (13).
7. Qualora i concessionari privati, la concessionaria pubblica
o i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14
aprile 1975 n. 103, si trovino in situazioni di controllo o di collegamento
nei confronti di imprese concessionarie di pubblicità, queste ultime non
possono raccogliere pubblicità per più di tre reti televisive nazionali,
o due reti nazionali e tre reti locali o una rete nazionale e sei locali
ivi comprese quelle di cui sono titolari i soggetti controllanti o collegati;
eventuali ulteriori contratti stipulati dalle imprese concessionarie di
pubblicità di cui al presente comma devono avere per oggetto pubblicità
da diffondere con mezzi diversi da quello radiofonico e televisivo e comunque
in misura non superiore al 2 per cento degli investimenti pubblicitari
complessivi dell'anno precedente. Le stesse disposizioni si applicano
alle società concessionarie di pubblicità che abbiano il controllo di
imprese titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva
o che siano ad esse collegate. I contratti stipulati in difformità dalle
norme di cui al presente comma sono nulli.
8. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
sono tenuti all'osservanza delle leggi e delle convenzioni internazionali
in materia di telecomunicazioni e di utilizzazione delle opere dell'ingegno.
9. È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o di carattere
sublimale.
10. È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere
allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza
gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza
basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.
11. È comunque vietata la trasmissione di film ai quali
sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione
in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto (13/cost).
12. In caso di violazione del divieto di cui al comma 11
del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo
15 della legge 21 aprile 1962 n. 161, intendendosi per chiusura del locale
la disattivazione dell'impianto.
13. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono
essere trasmessi né integralmente ne parzialmente prima delle ore 22,30
e dopo le ore 7.
14. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
non possono trasmettere opere cinematografiche salvo accordo contrario
tra gli aventi diritto e il concessionario, prima che sia trascorso un
termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle
sale cinematografiche in uno degli Stati appartenenti alla comunità economica
europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dal concessionario,
tale termine è ridotto ad un anno.
15. I concessionari privati e la concessionaria pubblica
sono tenuti a trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio
per il quale è rilasciata la concessione. Il regolamento di cui all'articolo
36 e la concessione di cui all'articolo 2, comma 2, determinano i casi
in cui è ammessa deroga a tale obbligo.
16. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 limitatamente alle opere ultimate
per le quali i concessionari hanno acquisito i diritti alla utilizzazione
antecedentemente al 30 giugno 1990.
(12) Con
sentenza 5-7 dicembre 1994, n. 420 (Gazz. Uff. 14 dicembre 1994, n. 51
- Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 15, quarto comma, nella parte relativa alla radiodiffusione
televisiva.
(13) Comma abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre
1996, n. 545.
(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza
14-21 ottobre 1998, n. 358 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, comma 11, e 31, comma 3, sollevata in riferimento
agli articoli 3, 21, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione.
Capo II
NORME PER LA RADIODIFFUSIONE PRIVATA
Art.
16
(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva privata)
1. La radiodiffusione sonora o televisiva da parte di soggetti
diversi dalla concessionaria pubblica è subordinata al rilascio di concessione
ai sensi del presente articolo. La concessione è rilasciata anche per
l'installazione dei relativi impianti.
2. La concessione può essere rilasciata per l'esercizio
in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole
emittenti e reti ai sensi dell'articolo 3. La concessione non è trasferibile
salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei
anni ed è rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze
sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione
e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonché gli altri elementi
previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora è rilasciata
per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario
sia nazionale che locale.
4. La radiodiffusione sonora a carattere commerciale è esercitata
dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5. La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata
dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni
riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze
culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative
costituite ai sensi dell'articolo 2511 del codice civile, che abbiano
per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione
sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano
nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, numero 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione,
sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino
a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle
istanze indicate per almeno il 50 per cento (14) dell'orario di trasmissione
giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi
originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate
da messaggi pubblicitari da brevi commenti del conduttore della stessa
trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.
6. Non è consentita la trasformazione della concessione
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per
radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7. La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere
commerciale in ambito nazionale nonché per la radiodiffusione televisiva
in ambito nazionale può essere rilasciata esclusivamente a società di
capitali o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti
alla Comunità economica europea, con capitale sociale non inferiore a
3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero
a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
8. La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale può essere rilasciata esclusivamente a:
a) persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana
o di uno degli altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea,
che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni
secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
b) enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo
Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunità economica
europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo
le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
c) società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità
economica europea, ad esclusione delle società semplici, con capitale
non inferiore a lire 300 milioni.
9. La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito
locale a carattere commerciale può essere rilasciata esclusivamente ai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di
cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
10. Le società richiedenti la concessione devono possedere
all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
11. La concessione non può essere rilasciata a società che
non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva,
editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12. La concessione non può essere rilasciata ad enti pubblici,
anche economici, a società a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende
ed istituti di credito.
13. La concessione non può, altresì essere rilasciata a
coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni,
o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del
codice penale. La concessione non può essere altresì rilasciata a coloro
ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale
diverso.
14. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma
13 nei confronti delle società di capitali, si ha riguardo alle persone
degli amministratori. Per le altre società si ha riguardo alle persone
degli amministratori e dei soci.
15. Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché
dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16. Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione
a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni
assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.
17. Il rilascio della concessione avviene sulla base di
criteri oggettivi che tengano conto della potenzialità economica, della
qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e
tecnologici. Per i richiedenti che abbiano già effettuato trasmissioni
radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle
ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote
percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare
riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare
riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto
rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresì conto delle eventuali sanzioni
comminate ai sensi della presente legge. Con regolamento di cui all'articolo
36, sono stabiliti le modalità ed ogni altro elemento utile per il rilascio
e per il rinnovo della concessione.
18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio delle
concessioni in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno
il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di
cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi,
e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale
(15).
19. La concessione in ambito nazionale è rilasciata con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il
Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale è rilasciata con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
20. L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti
non titolari di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore
della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta
giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.
21. La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b) per rinuncia del concessionario;
c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o, nel caso
in cui titolare sia una persona giuridica, quando questa si estingua;
d) per dichiarazione di fallimento.
22. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti
dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23. Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora
in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale
sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo (15/cost).
(14) Per la variazione della percentuale
vedi, anche, l'art. 1, comma 17, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.
(15) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 21, D.L.
23 ottobre 1996, n. 545.
(15/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza
23-26 febbraio 1998, n. 38 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 16 e 20, sollevata in riferimento agli artt.
3, 21 e 41 della Costituzione.
Art.
17.
(Disposizioni sulle società titolari di concessione e sui trasferimenti)
1. La maggioranza delle azioni o delle quote delle società
concessionarie private costituite in forma di società per azioni, in accomandita
per azioni o a responsabilità limitata, e comunque un numero di azioni
o quote che consenta il controllo delle società stesse o il loro collegamento,
non può appartenere o in qualunque modo essere intestata a persone fisiche,
giuridiche, società, con o senza personalità giuridica, di cittadinanza
o nazionalità estera, né a società fiduciarie. Lo stesso divieto vale
per le azioni o quote delle società che direttamente o indirettamente
controllino le società concessionarie private. I divieti di cui ai precedenti
periodi relativamente alle società estere non si applicano nei confronti
di società costituite in Stati appartenenti alla Comunità economica europea
o in Stati che pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di
reciprocità. I titolari di quote di partecipazione a società concessionarie
private non aventi personalità giuridica devono possedere la cittadinanza
o la nazionalità italiana o di uno degli Stati appartenenti alla Comunità
economica europea.
2. Qualora i concessionari privati siano costituiti in forma
di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata,
la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto e delle quote devono
essere intestate a persone fisiche o a società in nome collettivo o in
accomandita semplice ovvero a società per azioni, in accomandita per azioni
o a responsabilità limitata purché siano comunque individuabili le persone
fisiche che detengono o controllano le azioni aventi diritto di voto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le società con
azioni quotate in borsa che esercitino le imprese soggette all'obbligo
dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, o che siano intestatarie
di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano
le imprese anzidette, sono equiparate alle persone fisiche.
4. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote
di società concessionarie private a soggetti diversi da quelli previsti
dall'articolo 16 o dall'articolo 12, comma 2, è nullo. E' parimenti nullo
il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società concessionarie
private nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti
contrario al disposto del comma 2.
5. Nei casi di trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni
o quote di società concessionarie private che interessino più del 10 per
cento del capitale sociale o più del 2 per cento se trattasi di società
quotate in borsa, o di trasferimento per effetto del quale un singolo
soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore
al 10 per cento del capitale della società concessionaria privata, la
stessa società è tenuta ad inoltrare domanda di conferma della concessione,
con la stessa scadenza di quella originale, cui il Ministro assente, sentito
il Garante. Nel caso di trasferimento di imprese individuali il titolare
delle quali era in possesso di concessione ai sensi del presente articolo,
il titolare subentrante è tenuto ad inoltrare domanda di conferma della
concessione con la stessa scadenza di quella originaria, cui il Ministro
assente, sentito il Garante.
Art.
18
(Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari)
1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni potrà,
in considerazione delle finalità di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo
3 o in relazione alle esigenze di carattere urbanistico, ambientale o
sanitario, promuovere intese tra i concessionari privati per l'installazione
e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché
per la costituzione di consorzi al fine dell'esecuzione e manutenzione
di opere connesse ai rispettivi impianti ovvero al fine della realizzazione
ed esecuzione in comune di impianti serventi uno stesso bacino di utenza.
2. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, qualora sia previsto che gli impianti dei concessionari
privati debbano avere caratteristiche diverse da quelle di fatto possedute,
prescrive le necessarie modifiche, fissando altresì un termine, non superiore
a sei mesi, entro il quale devono essere apportate.
3. Si applicano ai concessionari privati le norme concernenti
la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla
sicurezza del volo di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, tali disposizioni
sono estese, in quanto applicabili, alle bande di frequenza assegnate
ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo
non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste
e delle telecomunicazioni, può disporre che le radiofrequenze assegnate
ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti
organi dello Stato che ne abbiano necessità.
Art.
19
(Numero massimo di concessioni consentite per la radiodiffusione sonora
e televisiva privata)
1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito
locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore
a una all'interno di ogni bacino di utenza e a tre con riferimento a bacini
di utenza diversi; in tali acini, che possono essere contigui, purché
nel loro insieme comprendano una popolazione non superiore a 10 milioni
di abitanti, è consentita anche la programmazione unificata sino all'intero
arco della giornata. Entro tale limite di popolazione il numero dei bacini
contigui può essere esteso fino a quattro nell'area meridionale.
2. Le concessioni per la radiodiffusione sonora in ambito
locale rilasciate al medesimo soggetto non possono essere in numero superiore
a una all'interno di ciascun bacino di utenza e a sette complessivamente
anche per bacini contigui, purché nel loro insieme comprendano una popolazione
non superiore a 10 milioni di abitanti; è consentita la programmazione
anche unificata sino all'intero arco della giornata.
3. Chi ha ottenuto la concessione per radiodiffusione televisiva
di cui al comma 1 può ottenere la concessione per radiodiffusione sonora
in ambito locale a condizione che per lo stesso bacino di utenza il numero
delle domande per il settore radiofonico non sia superiore al numero di
frequenze da assegnare. Alla stessa condizione chi ha già ottenuto una
concessione per radiodiffusione locale ne può ottenere una seconda nel
medesimo ambito territoriale.
4. Non si può essere contemporaneamente titolari di concessioni
o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
nazionale e locale.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, alla
titolarità della concessione è equiparato il controllo o collegamento,
ai sensi dell'articolo 37 della presente legge, con società titolari di
concessione, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non societarie,
la titolarità di azioni o di quote nelle misure indicate dall'articolo
2359 del codice civile o l'esistenza dei vincoli contrattuali ivi previsti.
Art.
20
(Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari)
1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora
e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per
non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore
settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi
informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora
e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno
di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.
3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente
ripetitive o consistenti in immagini fisse.
4. I concessionari privati devono tenere un registro, conforme
al modello approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
e bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215
del codice civile, cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi
ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione
della loro autoproduzione.
5. I concessionari privati sono altresì tenuti a conservare
la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di
trasmissione dei programmi stessi.
6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente,
telegiornali o giornali radio (16/cost).
(16/cost) La Corte costituzionale,
con ordinanza 23-26 febbraio 1998, n. 38 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n.
9, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 20, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione.
Art.
21
(Autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea)
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte
di concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in
ambito locale, che operano in bacini di utenza diversi, è subordinata
ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni , sulla base di preventive intese tra i concessionari
privati che la richiedano. L'autorizzazione è rilasciata ai singoli concessionari
privati ovvero ai consorzi da essi costituiti secondo le forme previste
dal regolamento di cui all'articolo 36.
2. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea
per una durata giornaliera non eccedente le sei ore, salvo il caso di
trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili secondo
le forme previste dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo
sono considerate emittenti esercenti reti locali.
Art.
22
(Canoni e tasse)
1. I titolari delle concessioni per radiodiffusione a carattere
commerciale e delle autorizzazioni previste dal presente Capo sono tenuti
al pagamento di un canone annuo nelle misure seguenti:
a) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito
locale: lire cinque milioni;
b) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito locale:
lire venti milioni (16);
c) per le concessioni per radiodiffusione sonora in ambito nazionale:
lire cinque milioni per ogni bacino di utenza sonora previsto dal piano
di assegnazione fino ad un massimo di lire cento milioni;
d) per le concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale:
lire venti milioni per ogni bacino di utenza televisiva previsto dal
piano di assegnazione (16);
e) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione
di programmi televisivi: lire cinque milioni per ciascuno dei bacini
di utenza serviti (16);
f) per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 concernenti la trasmissione
di programmi radiofonici: un milione di lire per ciascuno dei bacini
di utenza serviti.
2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora
a carattere comunitario sono obbligati al pagamento dei canoni di cui
al comma 1 e delle tasse di cui al comma 6 nella misura del 25 per cento.
3. L'ammontare dei canoni previsti dal comma 1 è aggiornato
ogni tre anni con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alla variazione del
tasso di inflazione verificatasi nel triennio precedente.
4. I canoni di concessione di cui al comma 1 sono versati,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, a favore dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione dell'entrata.
5. Ove la concessione o l'autorizzazione vengano rilasciate
nel corso dell'anno il canone dovuto è determinato in proporzione dei
mesi dell'anno per i quali vale la concessione o l'autorizzazione. Il
canone non è dovuto per le autorizzazioni di cui all'articolo 21 rilasciate
per periodi inferiori a trenta giorni e a carattere non reiterativo.
6. Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aggiunte le voci
riportate nella tabella allegata.
7. I canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti
o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento.
(16) Il D.M. 18 febbraio 1994 (Gazz.
Uff. 21 aprile 1994, n. 92) ha disposto l'aumento dei canoni nella misura
del 16,9% a decorrere dal 1° agosto 1993. Successivamente l'art. 2, D.M.
7 maggio 1997 (Gazz. Uff. 23 settembre 1997, n. 222) ha aumentato i canoni,
a decorrere dal 1° agosto 1996, del 13,5%.
Art.
23
(Misure di sostegno della radiodiffusione)
1. (17)
2. Le Regioni, con proprio provvedimento, possono disporre
agevolazioni a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione
sonora a carattere comunitario in ambito locale, in particolare con riferimento
alla copertura dei costi di installazione e gestione degli impianti.
3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in
ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva
locale di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la testata televisiva
presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle
ore comprese tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi informativi
autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali
o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 11
della L. 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'articolo 7
della L. 7 agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli articoli 28,
29 e 30 della L. 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed
integrazioni (18).
(17) Aggiunge la lettera c-bis) al
comma 2 dell'art. 65, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
(18) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 27 agosto
1993, n. 323. Vedi, anche, l'art. 45, comma 4, L. 23 dicembre 1998 n.
448.
Art.
24
(Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie
di pubblicità)
1. Con l'atto di concessione di cui all'articolo 3 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, possono essere assentite alla concessionaria
pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto
dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
una rete radiofonica riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate
ai lavori parlamentari (19).
2. Le imprese concessionarie di pubblicità che si trovino
in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica
possono raccogliere pubblicità anche per tre reti radiofoniche della concessionaria
stessa.
3. Al di fuori dei casi regolati dal comma 7 dell'articolo
15, il controllo di imprese concessionarie di pubblicità che raccolgano
in esclusiva o comunque abbiano raccolto nell'anno precedente oltre il
50 per cento del fatturato pubblicitario di una emittente radiofonica
o televisiva nazionale si considera, agli effetti delle norme della presente
legge, equivalente alla titolarità della concessione di cui all'articolo
16.
(19) L'art. 1, L. 23 dicembre 1996,
n. 666 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1996, n. 304), in materia di trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari, ha così disposto: «Art. 1. 1. Le
somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione S.p.a., approvata
con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio
di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate
entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei residui del capitolo
1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
per essere utilizzate nell'esercizio successivo».
Capo III
NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
Art.
25
(Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica)
[1. Il Consiglio di amministrazione della concessionaria
pubblica è nominato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi subito dopo la costituzione
di questa all'inizio della legislatura.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica per l'intera
durata della legislatura.
3. Il comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 6 dicembre 1984,
n. 807, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 febbraio 1985, n. 10,
è abrogato] (20).
(20) Abrogato dall'art. 5, L. 25 giugno
1993, n. 206.
Art.
26
(Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali)
[1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione,
la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono
riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee
del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo
dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti
percentuali:
a) non meno del 40 per cento per il primo triennio;
b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi.
2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa
essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea,
non dovrà comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente
l'entrata in vigore della presente legge.
3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato
non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato
alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici,
un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli
ultimi cinque anni.
4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti
tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno
Stato della Comunità economica europea.
5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua
tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende
altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria
e della Jugoslavia] (21).
(21) Articolo abrogato dall'art. 2,
L. 30 aprile 1990, n. 122.
Art.
27
(Norme sul canone di abbonamento)
1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
di entrata in vigore della presente legge è soppresso il canone di abbonamento
suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione
di trasmissioni televisive a colori previsto dall'articolo 15, quarto
comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione
consente la detenzione di uno o più apparecchi televisivi ad uso privato
da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza
o dimora.
Art.
28
(Consiglio consultivo degli utenti)
1. E' istituito presso l'Ufficio del Garante un Consiglio
consultivo degli utenti composto da membri nominati dal Garante tra le
associazioni rappresentative delle categorie di utenti radiotelevisivi
e tra esperti scelti in base alle competenze in materia di difesa degli
interessi degli utenti.
2. Il Garante è tenuto ad emanare un regolamento che detti
i criteri attraverso cui procedere alla nomina dei rappresentanti di cui
al comma 1 fissando il numero dei consiglieri e le norme di funzionamento
(22).
(22) Il regolamento è stato approvato
il 12 settembre 1990 (Gazz. Uff. 18 settembre 1990, n. 218).
TITOLO III
DIFFUSIONE VIA CAVO
Art.
29
(Delega)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria
per modificare le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14
aprile 1975, n. 103 , concernenti gli impianti di diffusione sonora e
televisiva via cavo con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) la distribuzione di programmi sonori e televisivi via
cavo mono o pluricanale è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) la durata dell'autorizzazione, i requisiti per ottenerla e gli obblighi
dei soggetti autorizzati sono fissati tenendo conto di quelli previsti
per le concessioni disciplinate dalla presente legge;
c) i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione
dei gestori del servizio pubblico; nel caso in cui non vi sia disponibilità
dei mezzi pubblici l'installazione e l'esercizio delle reti e degli
impianti sono oggetto di apposite concessioni;
d) allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni devono essere disciplinati
i rapporti con i gestori di reti e servizi di telecomunicazione, nonché
le modalità di distribuzione dei programmi agli utenti;
e) il titolare dell'autorizzazione sarà tenuto al pagamento di un canone
e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare è da determinare
in correlazione a quelli stabiliti per le analoghe concessioni rilasciate
per la radiodiffusione.
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono equiparate
alle concessioni ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 15 e
19 della presente legge.
TITOLO IV
SANZIONI
Art.
30
(Disposizioni penali)
1. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che
abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria
pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione
è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 528 del codice
penale.
2. Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui
agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
3. Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori
dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano
di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario
ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti,
se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita
per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
4. Nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso
trasmissioni consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si
applicano ai soggetti di cui al comma 1 le sanzioni previste dall'articolo
13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (23/cost).
5. Per i reati di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 8 febbraio
1948, numero 47. Per i reati di cui al comma 4 il foro competente è determinato
dal luogo di residenza della persona offesa.
6. Sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 5-bis
del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, il titolare
di concessione di cui all'articolo 16 o di concessione per servizio pubblico
ovvero la persona dagli stessi delegata che violi le disposizioni di cui
agli articoli 12, 13, 14, 17 e di cui al comma 2 dell'articolo 37 della
presente legge. Le stesse pene si applicano agli amministratori della
società titolare di concessione ai sensi dell'articolo 16 o di concessione
per servizio pubblico o che comunque la controllano direttamente o indirettamente,
che non trasmettano al Garante l'elenco dei propri soci.
7. (24)
(23/cost) La Corte costituzionale,
con sentenza 19-23 febbraio 1996, n. 42 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996,
n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 30, commi 4 e 5, sollevata in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione.
(24) Sostituisce l'art. 195, D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156.
Art.
31
(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni)
1. Il Garante, in caso di inosservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e
26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati,
assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni
(25).
2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni
risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal
comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni
a tal fine assegnato.
3. Ove il comportamento illegittimo persista
oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta
o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e
4 dell'articolo 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti
di cui all'articolo 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'articolo
15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi
più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione
per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano
qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui
al comma 4 dell'articolo 10, salvo diversa determinazione del Garante
ove ricorrano giustificati motivi (25) (13/cost).
4. Per le sanzioni amministrative conseguenti
alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto
non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni
entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione
dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo
da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della
concessione o dell'autorizzazione.
6. Qualora il titolare di una o più concessioni
per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi
nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 per fatti diversi
dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma
2 dell'articolo 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri
mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 15, il Garante
invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari
per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato
non superiore a trecentosessanta giorni.
7. Nel caso di inosservanza dell'invito il
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su
proposta del Garante.
8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma
5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo
36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti
e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore
a quindici giorni per le giustificazioni.
9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida
gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine
non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.
10. Ove il comportamento illegittimo persista,
il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché,
nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.
11. Per le sanzioni amministrative conseguenti
alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto
non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e
II, della legge 24 novembre 1981, n. 68.
12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone,
nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca
della concessione o autorizzazione.
13. Il Ministro delibera la revoca della concessione
o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) di condanna penale irrevocabile alla quale
consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;
b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione
o della autorizzazione;
c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.
14. Ove la condanna penale o la perdita dei
requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona
giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha
luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta
giorni dal verificarsi dell'evento.
15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione
comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 12.
16. I direttori dei Circoli delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni
richiamate dal presente articolo.
17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente
allo Stato (26).
(25) Comma così modificato dall'art.
8, D.L. 27 agosto 1993, n. 323.
(13/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza
14-21 ottobre 1998, n. 358 (Gazz. Uff. 28 ottobre 1998, n. 43, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, comma 11, e 31, comma 3, sollevata in riferimento
agli articoli 3, 21, 24 e 25, secondo comma, della Costituzione.
(26) Per la riduzione, in via transitoria, ad un decimo
delle sanzioni previste dal presente art. 31, vedi l'art. 3, L. 31 luglio
1997, n. 249
TITOLO
V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.
32
(Autorizzazione alla prosecuzione nell'esercizio)
1. I privati, che alla data di entrata in vigore
della presente legge eserciscono impianti per la radiodiffusione sonora
o televisiva in ambito nazionale o locale e i connessi collegamenti di
telecomunicazione, sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli
impianti stessi, a condizione che abbiano inoltrato domanda per il rilascio
della concessione di cui all'articolo 16 entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge e fino al rilascio della concessione
stessa ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre settecentotrenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (26/a) (26/cost).
2. Nel tempo che intercorre tra la data di
entrata in vigore della presente legge e il rilascio della concessione
stessa ovvero fino alla reiezione della domanda ovvero ancora la scadenza
dei settecentotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge non è ammessa modificazione della funzionalità tecnico-operativa
degli impianti di cui al comma 1, ad eccezione di interventi derivanti
da provvedimenti di organi giurisdizionali o del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni con le procedure di cui alla legge 8 aprile
1983, n. 110, finalizzati al coordinamento e alla compatibilità elettromagnetica
con impianti radioelettrici ed in particolare con impianti dei servizi
pubblici nazionali ed esteri, dei servizi di navigazione aerea e di assistenza
al volo e delle emittenti private già esistenti. Sono altresì ammessi
interventi, autorizzati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
con le procedure di cui alla legge 8 aprile 1983, n. 110, che non modifichino
i parametri radioelettrici degli impianti.
3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati
a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che
rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede
tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
13 dicembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 346 del 18 dicembre
1984.
4. È vietata la detenzione da parte dei privati
di cui al presente articolo di frequenze non indispensabili per l'illuminazione
dell'area di servizio e del bacino.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui
al presente, articolo ovvero la radiodiffusione di trasmissioni consistenti
in immagini o segnali sonori fissi o ripetitivi, comporta la disattivazione
degli impianti da parte del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi
si applicano anche agli esercenti di impianti di ripetizione di segnali
esteri (27) (27/cost).
(26/a) Vedi, anche, l'art. 1, D.L.
19 ottobre 1992, n. 407. Per la proroga del termine di cui al comma 1,
vedi l'art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 323.
(26/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza
8-20 febbraio 1995, n. 53 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, primo comma, sollevata in riferimento all'art.
3 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte costituzionale,
con sentenza 11-24 dicembre 1996, n. 408 (Gazz. Uff. 8 gennaio 1997, n.
2, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 32, comma 1, sollevata in riferimento all'art.
3, primo comma, della Costituzione.
(27) Vedi, anche, il D.L. 27 agosto 1993, n. 323.
(27/cost) La Corte costituzionale, con ordinanza
11-19 maggio 2000, n. 147 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 32 della legge 6 agosto
1990, n. 223; 1, commi 3 e 3-quater del D.L. 19 ottobre 1992, n. 407,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1,
commi 13 e 14, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni,
nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione,
dal tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata
di Reggio Calabria.
Art.
33
(Norme per i soggetti autorizzati)
1. Le norme di cui agli articoli 10; 11; ai commi 1, 2,
3, 4, 6 e 7 dell'articolo 13, anche se non finalizzate all'iscrizione
nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive; all'articolo 14;
ai commi 6 e da 8 a 15 dell'articolo 15; al comma 3 dell'articolo 20 nonché
le connesse disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 30 e 31 riferentisi
ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito rispettivamente nazionale e locale, si applicano ai soggetti di
cui all'articolo 32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di
entrata in vigore della presente legge, reti nazionali ovvero emittenti
e reti locali, così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo
3 e del comma 3 dell'articolo 21.
2. Le norme di cui agli articoli 8 (fatto salvo quanto disposto
dal comma 16 dell'articolo 15); 9; ai commi 7 e 15 dell'articolo 15; ai
commi 1, 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 20; all'articolo 26, nonché le connesse
disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 31, hanno efficacia a decorrere
dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge; per i concessionari privati esercenti attività di
radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale hanno efficacia a
decorrere dal settecentotrentesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della presente legge: a tal fine le norme riferentisi ai concessionari
privati per la radiodiffusione sonora e televisiva rispettivamente in
ambito nazionale e locale si applicano ai soggetti di cui all'articolo
32 i quali eserciscano rispettivamente, alla data di entrata in vigore
della presente legge, reti nazionali, ovvero emittenti e reti locali,
così come definite ai sensi del comma 11 dell'articolo 3 e del comma 3
dell'articolo 21. Fino al 31 dicembre 1992 (28), la percentuale di cui
al primo periodo del comma 7 dell'articolo 15 è fissata al 3 per cento
e gli eventuali ulteriori contratti di cui al medesimo periodo possono
riguardare anche emittenti televisive locali.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le
disposizioni di cui all'articolo 15 comma 1, si applicano a decorrere
dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo a quello del rilascio
della concessione e comunque non oltre il settecentotrentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine
la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati
qualora il titolare della concessione non abbia ottemperato alle disposizioni
medesime.
4. I soggetti i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbiano già conseguito una posizione vietata ai sensi
del comma 2 dell'articolo 15, sono obbligati ad adempiere al disposto
di detto comma entro il termine massimo di settecentotrenta giorni. In
caso di inadempienza il Garante dispone la disattivazione degli impianti
televisivi ovvero, qualora la concentrazione sia realizzata senza l'apporto
di reti televisive, la dismissione forzata di società o di partecipazioni
o di quote, ovvero ancora lo scorporo e la vendita forzata di attività
esercite da società controllate o collegate ai soggetti di cui al presente
comma.
(28) Termine prorogato al 1° ottobre
1994 dall'art. 4, D.L. 19 ottobre 1992, n. 408.
Art.
34
(Disposizioni transitorie)
1. Il primo piano di assegnazione viene definito sulla base
del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Gli impianti censiti ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, costituiscono elementi
per la definizione del piano stesso che è redatto entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, sentita l'apposita commissione nominata
dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che può avvalersi
della collaborazione di enti, società ed esperti scelti con le modalità
ed alle condizioni previste dall'articolo 380 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (29).
2. Fino a quando non sarà emanato il decreto del Presidente
della Repubblica di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze di cui all'articolo 3, la ripartizione delle radiofrequenze
stesse è regolata dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
31 gennaio 1983. pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 17 febbraio, 1983, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge costituisce,
a parità di condizioni, titolo preferenziale per il rilascio della concessione
di cui all'articolo 16 l'esercizio di impianti per la radiodiffusione
sonora e televisiva ai sensi dell'articolo 32 qualora gli esercenti abbiano
fatto domanda e rispettino le condizioni di cui allo stesso articolo 32
e ferma restando l'applicazione dei criteri di cui al comma 17 dell'articolo
16. Il suddetto titolo preferenziale comporta che i trasferimenti di cui
al comma 1 dell'articolo 13 determinano la decadenza della concessione
se effettuati entro quattro anni dal rilascio della concessione stessa
qualora la vendita di azioni o di quote determini il passaggio del controllo
delle società.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in
deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19, possono essere
assentite due concessioni per radiodiffusione sonora o televisiva ad un
medesimo soggetto per un solo bacino di utenza qualora nello stesso bacino
esercisca e abbia esercito continuativamente, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge 4 febbraio 1985, n. 10, impianti per i quali
è stata inoltrata nei termini la comunicazione di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni,
dalla predetta legge n. 10 del 1985, e purché rispetti le condizioni di
cui all'articolo 32 della presente legge.
5. Le concessioni previste nella presente legge possono
essere rilasciate solo dopo l'approvazione del piano di assegnazione.
6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in
sede di prima applicazione della presente legge, è tenuto a rilasciare
le concessioni di cui al presente articolo non oltre novanta giorni dalla
data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 36 (29).
7. In sede di prima applicazione della presente legge i
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano
per un triennio il Garante dell'attuazione della legge sull'editoria in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge Garante per
la radiodiffusione e l'editoria. E' esclusa la facoltà di conferma di
cui al comma 3 dell'articolo 6.
(29) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 19
ottobre 1992, n. 40.
Art.
35
(Emissione radiotelevisiva da Campione d'Italia)
1. Le disposizioni intese a disciplinare l'emissione radiotelevisiva
proveniente da Campione d'Italia sono adottate dal Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
in conformità alle norme di cui alla presente legge.
Art.
36
(Regolamento di attuazione)
1. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta
giorni dall'approvazione del piano di assegnazione con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio
superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione
e il Garante, nonché le competenti Commissioni parlamentari, che esprimono
il parere entro quindici giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento.
Con lo stesso procedimento sono adottate le successive modificazioni del
regolamento.
Art.
37
(Norme sulle società - Società controllate e società collegate)
1. Ai fini della presente legge costituiscono controllo
e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo
2359 del codice civile, ancorché tali rapporti siano realizzati congiuntamente
con altri soggetti tramite società direttamente o indirettamente controllate
o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene
esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo
comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di
carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle
seguenti attività:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune
o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai
soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei
rapporti stessi;
d) attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero
delle azioni o delle quote possedute;
e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto
proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti
di imprese radiotelevisive, nonché dei direttori delle testate trasmesse.
2. Ai fini della presente legge le società in nome collettivo
e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto
da persone fisiche.
Art.
38
(Equiparazione per la ripetizione dei canali esteri)
1. Ai fini della applicazione delle norme della
presente legge, ai concessionari privati in ambito nazionale sono equiparati
i titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 14
aprile 1975, n. 103.
Art.
39
(Attuazione di direttiva)
1. Con la presente legge è data attuazione alla direttiva
del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE).
Art.
40
(Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora)
1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore
le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora,
dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
Art.
41
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 6.900 milioni per l'anno 1990, in lire 5.100 milioni
per l'anno 1991 e in lire 6.300 milioni a decorrere dall'anno 1992, si
provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori
entrate previste dall'articolo 22.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Data a Roma,
addì 6 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MAMMÌ, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli:
VASSALLI
ALLEGATO(30)
(30) L'allegato che si
omette aggiunge i nn. 128, 129 e 130 alla tabella allegata al D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 641.
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