Art. 1.
1. Per le agevolazioni
tariffarie previste dagli articoli 17
e 20 della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e' autorizzato il rimborso alle Poste
italiane S.p.a. della somma di lire 45 miliardi per le consultazioni
elettorali indette per l'anno 1999.
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per l'anno
finanziario 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per lire 18,4 miliardi e al Ministero degli affari esteri per lire 26,6
miliardi.
3. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis
1. All'articolo
1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' aggiunto il seguente
comma:
"5-bis. La disciplina
del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente
alla regione o alle regioni interessate ".
Art. 1-ter.
1. All'articolo
19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' aggiunto il seguente
comma:
"1-bis. Nel giorno
delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto
per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali ".
Art. 1-quater.
1. All'articolo
2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, e'
aggiunto il seguente comma:
"Nell'ambito
delle stesse disponibilita' complessive, per le elezioni suppletive
gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a
quelli previsti dai commi precedenti ".
Art. 2.
1. Il Ministero
dell'interno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, e' autorizzato
a prorogare, con effetto dal 1 luglio 1999 e per un periodo massimo
di sei mesi, il contratto per la locazione delle apparecchiature elettroniche
del centro elaborazione dati della Direzione generale dell'Amministrazione
civile, per consentire la tempestiva erogazione dei contributi erariali
agli enti locali e per assicurare il piu' funzionale assolvimento degli
adempimenti connessi con le consultazioni elettorali del 13 giugno 1999.
2. Ai fini della
remunerazione delle prestazioni per turnazioni e reperibilita' del personale
dell'Amministrazione civile dell'interno rese anche in occasione dell'organizzazione
e dello svolgimento di consultazioni elettorali, il fondo unico di amministrazione
del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo
di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio
normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, e' integrato, per
il solo anno 1999, dell'importo di lire 750 milioni. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 2-bis.
1. Il contributo
di cui all'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1995, n. 539, e' attribuito per l'anno 1999 alle province ed
ai comuni interessati nella misura del 40 per cento.
2. Il Ministero
dell'interno comunica alle province ed ai comuni i contributi ordinari
loro spettanti per l'anno 1999, a seguito dell'applicazione del comma
1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; sulla base delle predette comunicazioni
le province ed i comuni provvedono alle necessarie variazioni di bilancio.
3. All'onere
derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 40.000
milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a
lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del commercio
con l'estero.
Art. 3.
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.