|
Art.
1.
Finalita' ed oggetto della legge
1. In
conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita'
europee e nel trattato sull'Unione europea nonche' nella normativa comunitaria
derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali
e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela
in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono
favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso
la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli
utenti e le pubbliche amministrazioni.
2. Ai
consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela
della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';
d) all'educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali
concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario
e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e
di efficienza.
Art.
2.
Definizioni
1. Ai
fini della presente legge si intendono per:
a) "consumatori
e utenti": le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi
per scopi non riferibili all'attivita' imprenditoriale e professionale
eventualmente svolta;
b) "associazioni dei consumatori e degli utenti": le formazioni sociali
che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli
interessi dei consumatori o degli utenti.
Art.
3.
Legittimazione ad agire
1. Le
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui
all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi,
richiedendo al giudice competente:
a) di inibire gli
atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli
utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o piu' quotidiani
a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicita'
del provvedimento puo' contribuire a correggere o eliminare gli effetti
delle violazioni accertate.
2. Le
associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al
giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma
dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n.
580. La procedura e', in ogni caso, definita entro sessanta giorni.
3. Il
processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' depositato
per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale
si e' svolto il procedimento di conciliazione.
4. Il
pretore, accertata la regolarita' formale del processo verbale, lo dichiara
esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce
titolo esecutivo.
5. In
ogni caso l'azione di cui al comma 1 puo' essere proposta solo dopo che
siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano
richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli
interessi dei consumatori e degli utenti.
6. Nei
casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si
svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura
civile.
7. Fatte
salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione
e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente
articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori
che siano danneggiati dalle medesime violazioni.
Art.
4.
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
1. E'
istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato
"Consiglio".
2. Il
Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e
del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli
utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante
delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei
presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed e' presieduto
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un
suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
3. Il
Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni
di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle
cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti
di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione
del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche
amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate.
4. E'
compito del Consiglio:
a) esprimere pareri,
ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonche'
sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti
che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti,
anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;
c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo
e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della
qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;
d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i
consumatori e gli utenti;
e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso
dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la
soluzione delle controversie;
f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche
nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti,
assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza
degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie
locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione
a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli
organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli
ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri
Paesi e dell'Unione europea.
Art.
5.
Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative
a livello nazionale
1. Presso
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito
l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative
a livello nazionale.
2. L'iscrizione
nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione
di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione,
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre
anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica
e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti,
senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione
delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione
nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province
autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille
degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione
con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15;
d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite
con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri
contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita'
delle associazioni non riconosciute;
e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti;
f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata
in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima,
e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori
o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi
forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.
3. Alle
associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita'
di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi
prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione
o di distribuzione.
4. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco
di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei
consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con
un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti
della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante
dell'associazione con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
Art.
6.
Agevolazioni e contributi
1. Le
agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416,
in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria,
sono estesi, con le modalita' ed i criteri di graduazione definiti con
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
alle attivita' editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 5 della presente legge.
Art.
7.
Copertura finanziaria
1. Per
le finalita' della presente legge e' autorizzata la spesa massima di 3
miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente,
nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attivita'
promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo
alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.
2. Alla
copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
3. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art.
8.
Norma transitoria
1. Fino
al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 e' composto dai
membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre
1994, e successive modificazioni, ed e' integrato dai rappresentanti delle
associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non gia'
rappresentate nella Consulta.
2. Fino
alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo
4, puo' iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5
associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera
c) del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale
iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
|