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TITOLO
I
NORME
SULLE INTESE, SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art.
1
Ambito di applicazione e rapporti con l'ordinamento comunitario
1. Le
disposizioni della presente legge in attuazione dell'articolo 41 della
Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica,
si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni
di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli
65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità
economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari
con efficacia normativa equiparata.
2. L'Autorità
garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito
denominata Autorità, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame
non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge ai sensi
del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette
tutte le informazioni in suo possesso.
3. Per
le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura
presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate
nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali
aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.
4. L'interpretazione
delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi
dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della
concorrenza.
Art.
2.
Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono
considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese
nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie
o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi
similari.
2. Sono
vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante,
anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente
o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b) impedire o limitare
la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti,
lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati
o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei
rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni quivalenti, così da determinare per essi ingiustificati
svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la
conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti
stessi.
3. Le
intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Art.
3.
Abuso
di posizione dominante
1. è
vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante
all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre
è vietato:
a) imporre direttamente
o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b) impedire o limitare
la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico
o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c) applicare nei
rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati
svantaggi nella concorrenza;
d) subordinare la
conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti
stessi.
Art.
4.
Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
1. L'Autorità
può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese
o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo
a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano
effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori
e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare
alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e
connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento
qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il
progresso tecnico o tecnologico.
L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente
necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né
può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale
del mercato.
2. L'Autorità
può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma
1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero
quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.
3. La
richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei
poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi
giorni dalla presentazione della richiesta stessa.
Art.
5.
Operazioni di concentrazione
1. L'operazione
di concentrazione si realizza:
a) quando
due o più imprese procedono a fusione;
b) quando uno o
più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una
o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante
acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto
o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una
o più imprese;
c) quando due o
più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società,
alla costituzione di un'impresa comune.
2. L'assunzione
del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca
o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa
o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine
di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso
di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non
eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.
3. Le
operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento
del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.
Art.
6.
Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di
concorrenza
1. Nei
riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai
sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione
o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in
modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.
Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di
scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato
delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento
o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione
competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato
di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta
dei prodotti o servizi in questione.
2. L'Autorità,
al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti
che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione
ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali
conseguenze.
Art.
7.
Controllo
1. Ai
fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo
2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o
altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e
tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di
esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche
attraverso:
a) diritti di proprietà
o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa;
b) diritti, contratti
o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante
sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi
di un'impresa.
2. Il
controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone
o di imprese:
a) che siano titolari
dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti
giuridici suddetti;
b) che, pur non
essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti
di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti
che ne derivano.
Art.
8.
Imprese pubbliche e in monopolio legale
1. Le
disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese
private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.
2. Le
disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese
che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse
economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato,
per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici
compiti loro affidati.
Art.
9.
Autoproduzione
1. La
riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su
un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della
gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro
corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali
beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società
controllate.
2. L'autoproduzione
non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono
la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico,
sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per
quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.
TITOLO
II
ISTITUZIONE
E COMPITI DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DEL MERCATO
Capo
I
ISTITUZIONE
DELL'AUTORITA'
Art.
10.
Autorità
garante della concorrenza e del mercato
1. è
istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata
ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma.
2. L'Autorità
opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione
ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri,
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra
persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali
di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone
di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari
ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti
da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I
membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
del mandato.
4. L'Autorità
ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con
gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed
informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della
concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee
i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
5. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono stabilite procedure istruttorie
che garantiscono agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori,
il contraddittorio e la verbalizzazione.
6. L'Autorità
delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento,
quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale
e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la
gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.
7. L'Autorità
provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e
iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione
finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si
riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il
quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate
previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina
anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione
finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto
al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto
della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
8. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro
del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai
membri dell'Autorità.
Art.
11.
Personale
della Autorità
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito
ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti
dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità.L'assunzione
del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie
per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge
28 febbraio 1987, n. 56.
2. Il
trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle
carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo
di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.
3. Al
personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di
assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali,
commerciali e industriali.
4. L'Autorità
può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità.
L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare
su specifici temi e problemi.
5. Al
funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sovraintende il
segretario generale, che ne risponde al presidente, e che è nominato dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
del presidente dell'Autorità.
Capo
II
POTERI
DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI INTESE RESTRITTIVE DELLA
LIBERTA' DI CONCORRENZA E DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Art.
12.
Poteri
di indagine
1. L'Autorità,
valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua
conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse,
ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede
ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti
negli articoli 2 e 3.
2. L'Autorità
può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali,
ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali
l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze
facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
Art.
13.
Comunicazione
delle intese
1. Le
imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità
non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni
dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo
il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.
Art.
14.
Istruttoria
1. L'Autorità,
nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura
dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali
rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente
alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni
stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della
chiusura di questa.
2. L'Autorità
può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone
che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti
utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare
i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche
nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante
ai fini dell'istruttoria.
3. Tutte
le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di
istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio
anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
4. I
funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
5. Con
provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi
di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse
sanzioni previste dall'ordinamento vigente.
Art.
15.
Diffide
e sanzioni
1. Se
a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni
agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine
per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi,
tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non
inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato
realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa
o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali
l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
2. In
caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica
la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato
ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma
1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata
con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato
al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento
della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a
trenta giorni.
Capo
III
POTERI
DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art.
16.
Comunicazione
delle concentrazioni
1. Le
operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente
comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello
nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento
miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello
nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore
a cinquanta miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno
di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei
prezzi del prodotto interno lordo.
2. Per
gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore
di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi
i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei
premi incassati.
3. Entro
cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione
l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Se
l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile
di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia entro trenta giorni
dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque
avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14.
L'Autorità, a fronte di un'operazione di concentrazione ritualmente comunicata,
qualora non ritenga necessario avviare l'istruttoria deve dare comunicazione
alle imprese interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito, entro trenta
giorni dal ricevimento della notifica.
5. L'offerta
pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione
soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità
contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per
le società e la borsa.
6. Nel
caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi
del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro
quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente
darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa.
7. L'Autorità
può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente
articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la
comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.
8. L'Autorità,
entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria
di cui al presente articolo, deve dare comunicazione alle imprese interessate
ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle
proprie conclusioni nel merito. Tale termine può essere prorogato nel
corso dell'istruttoria per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora
le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano
nella loro disponibilità.
Art.
17.
Sospensione
temporanea dell'operazione di concentrazione
1. L'Autorità,
nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle
imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione
fino alla conclusione dell'istruttoria.
2. La
disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta
pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo
16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti
ai titoli in questione.
Art.
18.
Conclusione
dell'istruttoria sulle concentrazioni
1. L'Autorità,
se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16 accerta che una concentrazione
rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, ne vieta l'esecuzione.
2. L'Autorità,
ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire
un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede
a chiudere l'istruttoria, e deve dare immediata comunicazione alle imprese
interessate ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
delle proprie conclusioni in merito. Tale provvedimento può essere adottato
a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato
dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente
distorsivi della concorrenza.
3. L'Autorità,
se l'operazione di concentrazione e già stata realizzata, può prescrivere
le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva,
eliminando gli effetti distorsivi.
Art.
19.
Sanzioni
amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione
o all'obbligo di notifica
1. Qualora
le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del
divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni
di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiori
al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della
concentrazione.
2. Nel
caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione
preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere
alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per
cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata
la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in
base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria
prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica
della sanzione di cui al presente comma.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
SPECIALI
Art.
20.
Aziende
ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione
e dell'editoria
1. Nei
confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria
l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'autorità garante
prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione
e dell'editoria.
2. Nei
confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli
2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorità di vigilanza.
3. I
provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione
degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, che si
pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta
a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorità
di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.
4. Nel
caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti
dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo
(ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine
l'Autorità di cui all'articolo 10 può adottare il provvedimento di sua
competenza.
5. L'autorità
di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare,
per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per
esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri
di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d'intesa
con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti
o meno l'eliminazione della concorrenza.
6. L'Autorità
di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di vigilanza di cui
ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli
2 e 3.
7. Fatto
salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorché l'intesa, l'abuso
di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti
in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse
può adottare i provvedimenti di propria competenza.
8. Le
autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure
previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.
9. Le
disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono
deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione
e dell'editoria.
TITOLO
III
POTERI
CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITA'
Art.
21.
Potere
di segnalazione al Parlamento ed al Governo
1. Allo
scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del
mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali
norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere
generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento
del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorità
segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi
al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri
casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti
e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorità,
ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie
per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni
ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza
delle situazioni distorsive.
Art.
22.
Attività
consultiva
1. L'Autorità
può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui
problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno,
o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri può chiedere il parere dell'Autorità sulle
iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere
l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni
quantitative;
b) di stabilire
diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche
generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.
Art.
23.
Relazione
annuale
1. L'Autorità
presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile
di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni
la relazione al Parlamento.
Art.
24.
Relazione
al Governo su alcuni settori
1. L'Autorità,
sentite le amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua
costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un rapporto
circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza
la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese
concessionarie e della distribuzione commerciale.
TITOLO
IV
NORME
SUI POTERI DEL GOVERNO IN MATERIA DI
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE
Art.
25.
Poteri
del Governo in materia di operazioni di concentrazione
1. Il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, determina in linea generale e preventiva i criteri
sulla base dei quali l'Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti
interessi generali dell'economia nazionale nell'ambito dell'integrazione
europea, operazioni di concentrazione vietate ai sensi dell'articolo 6,
sempreché esse non comportino la eliminazione della concorrenza dal mercato
o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi
generali predetti. In tali casi l'Autorità prescrive comunque le misure
necessarie per il ristabilimento di condizioni di piena concorrenza entro
un termine prefissato.
2. Nel
caso delle operazioni di cui all'articolo 16 alle quali partecipano enti
o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti o delle
imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli
o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti
analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui
all'articolo 16, comma 3, vietare l'operazione per ragioni essenziali
di economia nazionale.
Art.
26.
Pubblicità
delle decisioni
1. Le
decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro
venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità
lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo
12, comma 2.
TITOLO
V
NORME
IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL
CAPITALE DI ENTI CREDITIZI
Art.
27.
Partecipazioni
al capitale di enti creditizi
1. L'acquisizione
o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata,
direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie
o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia
quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute,
una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'ente
creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo
dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione
del controllo di una società che detiene partecipazioni al capitale di
un ente creditizio superiori al suddetto limite.
2. Ai
fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente,
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio,
o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto - nel qual
caso ciascuno di essi è considerato controllante - possiedono più di un
quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più
di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché
non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci
con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che
disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato
di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni
accordo che regola l'esercizio del voto deve essere comunicato alla Banca
d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.
3. Le
operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle
azioni o quote già possedute, una partecipazione non superiore al cinque
per cento ma superiore all'uno per cento del capitale nonché le operazioni
di cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione
della partecipazione superiore all'uno per cento, devono essere comunicate
alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.
4. Quando
la partecipazione ha superato il cinque per cento del capitale dell'ente
creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni
che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, un aumento
o una diminuzione della partecipazione superiore al due per cento del
capitale dell'ente creditizio.
5. Se
un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle
condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione
alla Banca d'Italia entro quindici giorni. Nel caso che la perdita delle
condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione
del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione
deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.
6. I
soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari,
nonché le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne
sono controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere,
direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per
interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino,
unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al quindici
per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di
esso. Tuttavia nell'ipotesi di controllo attraverso la partecipazione
a sindacati di voto, di cui al comma 2, l'autorizzazione può essere concessa
se la partecipazione al sindacato del soggetto richiedente, tenuto conto
anche delle azioni o quote già possedute e sindacate, non è determinante
per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del
sindacato stesso.
7. Le
partecipazioni superiori all'uno per cento del capitale di enti creditizi,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta
giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili
ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite
successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al cinque
per cento e quelle che comportano il controllo sull'ente creditizio si
considerano autorizzate se la Banca d'Italia non dispone diversamente
nel termine di centottanta giorni dalla data di spedizione della comunicazione.
Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie
e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli
stessi. Tale richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte
salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti
il limite di cui al comma 6 autorizzate ai sensi del presente comma. Le
partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge possedute da enti pubblici anche economici si intendono autorizzate
indipendentemente dalla comunicazione.
8. Se
alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati
che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto
equivalente a quelle del presente titolo o applicano disposizioni discriminatorie
o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni
da parte di imprese o enti italiani, la Banca d'Italia comunica la domanda
di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente
del Consiglio dei Ministri può, anche per ragioni essenziali di economia
nazionale, vietare l'autorizzazione entro un mese dalla comunicazione.
Art.
28.
Autorizzazioni
e comunicazioni
1. I
soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo
27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia. L'autorizzazione
si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il termine
di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine
è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi
e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di
risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola
volta.
2. L'autorizzazione,
anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dalla
Banca d'Italia, tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per
effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi
successivi alla autorizzazione.
3. I
provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente
e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano
o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.
4. Il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determina i criteri
per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al
fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli
interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori,
dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle società che
hanno chiesto o ottenuto la autorizzazione e di quelli delle società o
enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonché
ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo
e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti, con riferimento
alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio inoltre stabilisce, su
proposta della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti
al capitale con partecipazioni che comportano l'obbligo di richiesta di
autorizzazione debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto
protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta della Banca
d'Italia e comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione
all'assunzione o all'incremento delle partecipazioni. Il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio stabilisce in via generale, su proposta
della Banca d'Italia, limiti massimi, criteri, modalità e vincoli relativamente
alla fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27.
Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con la medesima
delibera, su proposta della Banca d'Italia, può emanare disposizioni in
applicazione della presente legge per gli enti creditizi in materia di
definizione di influenza dominante e di configurazione del socio rilevante.
La Banca d'Italia può altresì impartire istruzioni per la salvaguardia
della neutralità allocativa degli enti creditizi. Le deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. I
modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare,
nonché i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo
27, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art.
29.
Sospensione
del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali
1. Il
diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte,
di cui all'articolo 27, non può essere esercitato prima della comunicazione
del provvedimento di autorizzazione né quando questa non sia stata richiesta
né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca
dell'autorizzazione, né prima del decorso del termine di cui al comma
1 dell'articolo 28. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile
a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta
non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni
o quote. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia.
Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di
voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.
2. Le
azioni o quote possedute da un soggetto di cui al comma 6 dell'articolo
27 che eccedono il quindici per cento del capitale dell'ente creditizio
o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione
del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, e comunicate alla Banca d'Italia a norma
del comma 7 dell'articolo 27, il termine decorre dalla data di comunicazione
del provvedimento ivi previsto. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale,
su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote
a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.
3. Nei
casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza
o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di violazione delle
disposizioni dei commi 1 e 2, gli amministratori e i direttori generali
delle società o dell'ente nonché i soci che omettono la comunicazione
di cui al comma 2 dell'articolo 27 sono puniti, salvo che il fatto costituisca
reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa
da lire quattro milioni a lire venti milioni.
4. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o
quote non superiori al cinque per cento del capitale dell'ente creditizio
che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui
all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla loro acquisizione
o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo
del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare
o sottoscrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora
per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato di voto, o dalla
partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo
le disposizioni dell'articolo 28.
Art.
30.
Conflitti
di interesse
1. Gli
enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore
di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione
rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia
in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio.
2. Tali
limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dell'ente
creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente
il credito.
3. Il
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana direttive
in materia di conflitti di interesse tra gli enti creditizi ed i loro
azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.
TITOLO
VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
31.
Sanzioni
1. Per
le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della
presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.
32.
Copertura
finanziaria
1. All'onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20
miliardi per il 1990, lire 32 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi
per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la tutela della
concorrenza e del mercato".
Art.
33.
Competenza
giurisdizionale
1. I
ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base delle
disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della presente legge rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono
essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
2. Le
azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi
ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle
disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte
d'appello competente per territorio.
Art.
34.
Entrata
in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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