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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria
necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dell'attività di radiodiffusione
da parte di soggetti attualmente autorizzati nelle more dell'approvazione
del disegno di legge governativo che, in ossequio alla sentenza della
Corte costituzionale 7 dicembre 1994, n. 420, fissa nuovi indici di
concentrazione consentita nel settore radiotelevisivo;
Ritenuta, altresì,
la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione
delle direttive comunitarie finalizzate alla completa liberalizzazione
dei servizi di telecomunicazioni;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni;
Emana
il seguente decreto-legge:
1.
Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore
dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora
in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma
codificata. - 1. In attesa della riforma complessiva del sistema radiotelevisivo
e delle telecomunicazioni, da attuare nel rispetto delle indicazioni date
dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al
fine di consentire la predisposizione del nuovo piano nazionale di assegnazione
delle frequenze, è consentita ai soggetti che legittimamente svolgono
attività radiotelevisiva alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione
dell'esercizio della radiodiffusione televisiva e sonora in ambito nazionale
e locale fino al 31 maggio 1997. Qualora entro tale data la legge di riforma
del sistema radiotelevisivo non sia entrata in vigore, ma abbia avuto
approvazione di una Camera, il termine predetto è fissato al 31 luglio
1997.
2.
Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo
le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (2), e in applicazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989,
n. 86 (3), sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
a)
della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo
per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;
b)
della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di
una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
c)
della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine
della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.
Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione
dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di
svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni,
la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni
previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono,
secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità,
condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni
o concessioni, la loro durata, onerosità, obblighi di interconnessione,
di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data
di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia.
Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del
parere.
3.
Per l'anno 1997 restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996
il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A., il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione,
il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito
familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo
dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo
di automezzi o autoscafi. Le disponibilità in conto competenza del capitolo
1344 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono esserlo nell'anno in
corso ed in quello successivo (4).
4.
Tutti gli atti inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22
e 23 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A., approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 (5), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994, sono resi noti dal Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove
occorra, funzioni di indirizzo, entro venti giorni. Il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni trasmette alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli
atti relativi alle attività di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta
convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la
RAI. La Commissione segnala, entro venti giorni, al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni eventuali attività che possano arrecare pregiudizio
allo svolgimento del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce
alla Commissione e adotta gli eventuali provvedimenti.
5
(6).
6
(7).
7
(8).
8.
Nel rispetto delle diverse tendenze politiche, culturali e sociali al
fine di valorizzare la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione
tecnologica ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza
multimediale, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
previa autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, può realizzare trasmissioni
radiotelevisive tematiche in chiaro via satellite.
9.
Quanto previsto dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile
1975, n. 103 (9), secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta
e RAI, rientra negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno
1993, n. 206 (10), e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 (5).
10
(11).
11.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255 (12), deve essere adeguato alle disposizioni del
presente decreto.
12.
I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non
adempiono agli obblighi previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge
6 agosto 1990, n. 223 (13), come da ultimo sostituito dal comma 10 del
presente articolo, dall'articolo 5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio
1987, n. 67 (14), nonché dal comma 28 del presente articolo sono
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
un milione a lire dieci milioni, secondo le disposizioni del comma 42
del presente articolo.
13.
Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in
ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive
e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti
inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari
in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati
di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103
(9), inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati
alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (15),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad
eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o
superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle
emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti
o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato
articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 (15) non modifica
la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n.
323 del 1993 (15). E' soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993 (15).
14.
Sono consentite durante il periodo di validità delle concessioni radiofoniche
e televisive in ambito locale le acquisizioni, da parte di società di
capitali o di società cooperative a responsabilità limitata, che intendano
operare in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali.
Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti
di concessione.
15
(16).
16.
I trasferimenti di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti
di telecomunicazione necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
17.
Per il periodo di validità delle concessioni di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407 (17), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale
di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (18),
è fissata al 30 per cento.
18
(19).
19.
Per i concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito locale il
tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove
siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è portato al 35
per cento, fermo restando per questi ultimi il limite di affollamento
orario di cui all'articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223
(18), come sostituito dal comma 18 del presente articolo.
20.
Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi
in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione
del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581
(20), è adeguato alle disposizioni di cui al presente comma entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
21
(21).
22.
E' abrogato l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323 (22), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422.
23.
Nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre
1993, n. 515 (23), sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni già irrogate
agli stessi soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto devono intendersi prive di efficacia.
24.
Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e
la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via
cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali,
dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC
(Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica).
Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta
milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
25.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (24), un regolamento contenente norme
riguardanti l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti
su codici internazionali, prevedendo modalità di autoabilitazione e di
autodisabilitazione da parte degli utenti e degli abbonati al servizio
telefonico ed al servizio radiomobile di comunicazione. L'attivazione
del servizio audiotex da parte delle utenze collegate a centrali non numerizzate
può avvenire solo previa richiesta scritta dell'abbonato salvo che si
tratti di servizi audiotex di particolare utilità autorizzati dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto
regolamento si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
26.
Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme
o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle
emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare
servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta"
conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot
line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E'
fatto altresì divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi,
pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente
dedicato ai minori.
27.
I concessionari del servizio telefonico e del servizio radiomobile di
comunicazione e le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni
di cui ai commi 25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
28.
Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilendo altresì le modalità
e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni
rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extracontabili, nonché
le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5
agosto 1981, n. 416 (25), all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.
250 (25), e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12
e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (18), e all'articolo 6, comma 3,
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (22), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi
forma e con qualsiasi tecnologia, attività di radiodiffusione sonora o
televisiva, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i
dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti
di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (25), e 11-bis
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (22), convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le
associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non
aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici
di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero
di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale,
ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi
della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei
ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione
per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti
ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria
una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a)
denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del
gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale
e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con
indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b)
denominazione e codice fiscale della società editrice o del titolare
dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi
usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
c)
sede legale;
d)
elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto
proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero
nome dell'emittente gestita;
e)
numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo
pieno;
f)
contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità,
nonché, per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori
prestazioni.
29.
Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti
ai soggetti di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi
previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle
voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424
e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso
attribuite dalla legge.
30.
Le disposizioni contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti
dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127 (26), dell'articolo 1, comma ottavo, della legge
5 agosto 1981, n. 416 (27), come sostituito dall'articolo 1 della legge
25 febbraio 1987, n. 67 (27), e dell'articolo 37 della legge 6 agosto
1990, n. 223 (28), uno o più soggetti di cui al comma 28.
31.
In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29
e 30 sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
32.
Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui
al comma 28, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo
le disposizioni dello stesso codice.
33.
I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della
legge 5 agosto 1981, n. 416 (27), devono pubblicare su tutte le testate
edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio,
corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative
all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con
i provvedimenti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 nonché, eventualmente,
lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del
gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.
34
(29).
35
(30).
36
(31).
37
(32).
38
(33).
39
(34).
40.
Alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990,
n. 250 (27), e successive modificazioni, che abbiano maturato i requisiti
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma
2, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 250 (27).
41.
Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare
della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini
e con le modalità prescritti, dei documenti, dei dati e delle notizie
richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non
provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33 e 34 sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a
cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo periodo del comma
28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi indicati alle lettere
a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalità prescritti, sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila
a lire cinque milioni.
42.
Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione è il
Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili
le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (35).
43.
I soggetti di cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni
richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati
contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti
al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice
civile.
44.
Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento
delle sue funzioni può avvalersi della Guardia di finanza, che agisce
secondo le norme e con le facoltà di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633 (36), e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (37), e successive modificazioni
ed integrazioni.
45.
In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono
tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro
il 31 ottobre 1997 (37/a).
46.
Sono abrogati:
a)
gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della
legge 5 agosto 1981, n. 416
(38);
b)
l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1982, n. 268 (39);
c)
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73 (39);
d)
gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (40);
e)
il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre
1990, n. 382;
f)
l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (41),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge,
nella parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio
e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione
dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria;
g)
l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323
(41), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo
14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
h)
l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255 (42), limitatamente alle disposizioni di cui
alla lettera b).
47.
E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme di cui
ai commi da 28 a 46.
48
(43).
49.
E' autorizzata la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera
di Roma e dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo
straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi
per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito,
a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di
Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il
risanamento finanziario degli enti.
50.
Al fine di assicurare continuità al pieno funzionamento e alla valorizzazione
degli impianti del Teatro comunale dell'Opera di Genova, è erogato all'ente
autonomo del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi,
non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (44),
per l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo
stesso.
51.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente
per lire 20 miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677
e 6678 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'anno finanziario 1994.
52
(45).
53
(46).
54
(47).
55.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio
1996, n. 52 (48), si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
56.
Al comma 4 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (48), le
parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".
57.
La disciplina prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo
luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440 (49), si estende alle opere ed
ai diritti la cui protezione è ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo
17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (48), e la comunicazione di cui
all'articolo 5 del citato decreto legislativo luogotenenziale viene fatta
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai
fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma è
cessionario chi ha acquistato i diritti prima della loro estinzione.
58.
[Il diritto di autore di opere del disegno industriale è ricompreso tra
quelli tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (50). Il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (51), è autorizzato ad emanare norme di attuazione
e di coordinamento della disposizione del precedente periodo del presente
comma con la normativa vigente in materia di disegno industriale. Lo schema
di regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla
data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia.
Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere]
(51/a).
59.
La commissione centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge
14 agosto 1967, n. 800 (52), le commissioni consultive per la prosa, di
cui all'articolo 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327,
convertito dalla legge 6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 (53), la commissione centrale per
la cinematografia ed il comitato per il credito cinematografico, di cui,
rispettivamente, agli articoli 3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n.
1213 (54), la commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo
viaggiante, di cui all'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (55),
tutte insediate presso il Dipartimento dello spettacolo, sono sostituite
da cinque commissioni rispettivamente denominate commissione consultiva
per la musica, commissione consultiva per la prosa, commissione consultiva
per il cinema, commissione per il credito cinematografico e commissione
consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. A tali
commissioni sono attribuite, salvo quanto disposto dal comma 60, le funzioni
già proprie delle commissioni sostituite, nonché ogni altra funzione
consultiva che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo intenda
loro affidare.
60.
E' istituita la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite
le funzioni consultive in materia di danza già esercitate dalla commissione
centrale per la musica, nonché ogni altra funzione consultiva attinente
ai problemi della danza che l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo
intenda affidarle.
61.
Le commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove
membri, incluso il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede.
Gli altri componenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorità di
Governo competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente,
uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su
designazione della Conferenza Stato-città. Essi sono scelti tra esperti
altamente qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni.
Con successivo provvedimento dell'Autorità di Governo competente per lo
spettacolo saranno determinate le modalità di convocazione e funzionamento
delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti.
Il capo del Dipartimento può delegare, di volta in volta, un dirigente
del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.
62.
I componenti delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica
due anni e possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi
quattro anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere
nuovamente nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato
nel corso del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri
componenti.
63.
I componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono
tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in
situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio
attuale e personale di attività oggetto delle competenze istituzionali
delle commissioni.
64.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione
dei decreti di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma
61.
65.
Con decreto dell'Autorità di Governo competente per lo spettacolo, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato, nei limiti di quanto
stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma
59, il compenso spettante ai componenti delle commissioni istituite ai
sensi dei commi 59 e 60 per la partecipazione alle sedute delle medesime
commissioni.
66.
Le commissioni sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella
composizione esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento
delle nuove commissioni.
67.
Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità
di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di
un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni
rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema,
le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per il problemi
dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica
in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e
in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri
generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno
alle attività dello spettacolo.
68.
Con il medesimo provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione
del numero dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo
e, nell'ambito del numero complessivo, del numero, non superiore comunque
a nove, dei componenti di ciascuna sezione, nonché alla determinazione
delle modalità di designazione dei componenti da parte dei sindacati e
dalle associazioni di categoria, delle modalità di convocazione e di funzionamento.
Del comitato fa parte il Capo del Dipartimento dello spettacolo, che può
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
partecipare alle singole sedute delle sezioni.
69.
Il comitato per i problemi dello spettacolo è presieduto dall'Autorità
di Governo competente per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal
comma 62.
70.
Ai costi di funzionamento del comitato per i problemi dello spettacolo
e delle commissioni consultive istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si
provvede nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento delle soppresse
commissioni di cui al comma 59.
71
(56) (57).
2.
(58).
3.
(58).
4.
Entrata in vigore. - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
TABELLA
A (59)
1)
CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO
|
Canone
|
Sovrapprezzo
|
Tassa di concessione governativa
|
IVA
|
Totale
|
|
420
|
144.195
|
8.000
|
5.385
|
158.000
|
2.1)
CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA E TELEVISIONE)
PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI DELL'AMBITO FAMILIARE (Escluse
tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
|
Categorie
|
Canone base
|
Canone supplementare (dovuto per ogni stanza
o locale escluso il primo)
|
|
Radio
|
Televisione
|
Radio
|
Televisione
|
|
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni
con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2
stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi
pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi di lusso. .
. . . . . . ..
|
34.100
|
432.000
|
7.600
|
73.600
|
|
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi
turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affittacamere,
esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio
pubblico . . . . . . . . . .
|
26.500
|
333.000
|
7.600
|
73.600
|
|
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni,
sedi dipartiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali;
botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti
scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2
dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla L. 28 dicembre 1989,
n. 421. . . . . . .
|
22.800
|
215.500
|
3.800
|
36.850
|
2.2)
CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA
E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI CINEMA,
NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI (Escluse
tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
|
Categorie
|
Canone base televisione
|
|
Fuori della sala di proiezione e spettacolo
|
Nella della sala di proiezione e spettacolo
|
Maggiorazione per posto
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra . . .
|
432.000
|
432.000
|
960
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria . . .
. .
|
432.000
|
432.000
|
720
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria . . .
. .
|
432.000
|
432.000
|
480
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria . . .
. .
|
432.000
|
432.000
|
240
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria;
teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)
.
|
333.000
|
333.000
|
12
|
|
Categorie
|
Canone supplementare
|
|
Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati
nella sala di proiezione e spettacolo
|
Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi
TV
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra . . .
|
6% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria
. . . . .
|
5% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria
. . . . .
|
4% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria
. . . . .
|
3% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ªcategoria;
teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)
|
2% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
3)
CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO
DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI
3.1)
Con potenza non superiore a 26 CV:
|
Canone
|
Sovrapprezzo
|
Tassa di concessione governativa
|
IVA
|
Totale
|
|
420
|
28.600
|
2.700
|
1.080
|
32.800
|
3.2)
Con potenza superiore a 26 CV:
|
Canone
|
Sovrapprezzo
|
Tassa di concessione governativa
|
IVA
|
Totale
|
|
420
|
28.600
|
30.000
|
1.080
|
60.100
|
4)
Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive
su autovetture ed autoscafi, gli importi sonoquelli indicati al precedente
punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
TABELLA
B (60)
1)
CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO
|
Canone
|
Sovrapprezzo
|
Tassa di concessione governativa
|
IVA
|
Totale
|
|
420
|
147.525
|
8.000
|
5.505
|
161.450
|
2.1)
CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA
E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DELL'APPARECCHIO FUORI
DELL'AMBITO FAMILIARE (Escluse
tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
|
Categorie
|
Canone base
|
Canone supplementare (dovuto per ogni stanza
o locale escluso il primo)
|
|
Radio
|
Televisione
|
Radio
|
Televisione
|
|
a) Alberghi con 5 stelle lusso, con 5, 4, 3 e 2 stelle; pensioni
con 3 e 2 stelle; residenze turistico-alberghiere con 4, 3 e 2
stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle; esercizi
pubblici di lusso, di 1ª, 2ª e 3ª categoria; navi
di lusso. . . . . . . . ..
|
34.900
|
441.950
|
7.750
|
75.300
|
|
b) Alberghi, pensioni e locande con 1 stella; villaggi
turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stelle; affittacamere,
esercizi pubblici di 4ª categoria; altre navi; aerei in servizio
pubblico . . . . . . . . . .
|
27.100
|
340.650
|
7.750
|
75.300
|
|
c) Ospedali, cliniche e case di cura; circoli, associazioni,
sedi di partiti politici; istituti religiosi; uffici; studi professionali;
botteghe, negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole ed istituti
scolastici non esenti dal canone in virtù della legge 2 dicembre
1951, n. 1571, come modificata dalla L. 28 dicembre 1989, n. 421.
. . . . . .
|
23.300
|
220.450
|
3.900
|
37.700
|
2.2)
CANONI DI ABBONAMENTO SPECIALE ALLE RADIODIFFUSIONI (RADIOFONIA
E TELEVISIONE) PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI NEI
CINEMA, NEI CINEMA-TEATRI E IN LOCALI A QUESTI ASSIMILABILI (Escluse
tassa di concessione governativa o comunale e I.V.A.)
|
Categorie
|
Canone base televisione
|
|
Fuori della sala di proiezione e spettacolo
|
Nella della sala di proiezione e spettacolo
|
Maggiorazione per posto
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra . . .
|
441.950
|
441.950
|
1.000
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria . . .
. .
|
441.950
|
441.950
|
750
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria . . .
. .
|
441.950
|
441.950
|
500
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria . . .
. .
|
441.950
|
441.950
|
250
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ª categoria;
teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)
.
|
340.650
|
340.650
|
125
|
|
Categorie
|
Canone supplementare
|
|
Per uso di schermo gigante, o apparati assimilati
nella sala di proiezione e spettacolo
|
Per spettacoli a pagamento esclusivamente di programmi
TV
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di categoria extra . . .
|
6% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 1ª categoria
. . . . .
|
5% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 2ª categoria
. . . . .
|
4% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 3ª categoria
. . . . .
|
3% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
20% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
|
Cinema, cinema-teatri, discoteche, di 4ª e 5ªcategoria;
teatri-tenda; stadi e piazze (solo canone base per visione gratuita)
|
2% dell'incasso dell'incasso al netto dei diritti erariali e
diritti d'autore
|
10% dell'incasso al netto dei diritti erariali e diritti d'autore
|
Segue
tabella
3)
CANONI DI ABBONAMENTO PER APPARECCHI RADIOFONICI INSTALLATI A BORDO
DI AUTOMEZZI O AUTOSCAFI
3.1)
Autovetture e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con potenza non
superiore a 26 CV e altri autoveicoli:
|
Canone
|
Sovrapprezzo
|
Tassa di concessione governativa
|
IVA
|
Totale
|
|
420
|
29.275
|
2.700
|
1.105
|
33.500
|
3.2)
Autovetture e autoscafi soggetti a tassa automobilistica con potenza superiore
a 26 CV e unità da diporto (navi,imbarcazioni, natanti):
|
Canone
|
Sovrapprezzo
|
Tassa di concessione governativa
|
IVA
|
Totale
|
|
420
|
29.275
|
30.000
|
1.105
|
60.800
|
4)
Per l'uso privato di televisori atti a ricevere le diffusioni televisive
su autovetture ed autoscafi, gli importi sonoquelli indicati al precedente
punto 1) ad eccezione della tassa di concessione governativa prevista
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre1990.
(1)Pubblicato
nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 249 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 23 dicembre 1996, n. 650 (Gazz. Uff. 23 dicembre
1996, n. 300). Lo stesso art. 1 ha disposto che restano validi gli atti
ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 agosto 1996, n. 444.Ha
disposto, inoltre,quanto alle disposizioni per il risanamento ed il riordinamento
della RAI S.p.a., che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti
sulla base del D.L. 30 dicembre 1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni
(D.L. 28 febbraio 1994, n. 141, D.L. 29 aprile 1994, n. 263, D.L. 30 giugno
1994, n. 418, D.L. 29 agosto 1994, n. 517, D.L. 28 ottobre 1994, n. 602,
D.L. 22 dicembre 1994, n. 721, D.L. 28 febbraio 1995, n. 56, D.L. 29 aprile
1995, n. 134, D.L. 28 giugno 1995, n. 252, D.L. 28 agosto 1995, n. 355,
D.L. 27 ottobre 1995, n. 441, D.L. 23 dicembre 1995, n. 543, D.L. 26 febbraio
1996, n. 76, D.L. 26 aprile 1996, n. 212, D.L. 22 giugno 1996, n. 330,
D.L. 8 agosto 1996, n. 438, D.L. 23 ottobre 1996, n. 540);
quanto
alle disposizioni per assicurare l'attività delle emittenti televisive
e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare
le trasmissioni televisive in forma codificata, che restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 27 ottobre 1995, n. 443,
e delle sue successive reiterazioni (D.L. 23 dicembre 1995, n. 545, D.L.
26 febbraio 1996, n. 80, D.L. 26 aprile 1996, n. 216, D.L. 22 giugno 1996,
n. 334, D.L. 8 agosto 1996, n. 442 e D.L. 23 ottobre 1996, n. 544);
quanto
alle disposizioni concernenti i servizi audiotex e videotex, che prestano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 29 dicembre
1995, n. 558, e delle sue successive reiterazioni (D.L. 26 febbraio 1996,
n. 87, D.L. 26 aprile 1996, n. 222, D.L. 22 giugno 1996, n. 334, D.L.
8 agosto 1996, n. 442, D.L. 23 ottobre 1996, n. 544);
quanto
alle disposizioni in materia di bilancio per le imprese operanti nel settore
dell'editoria e di protezione del diritto d'autore, che restano validi
gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 23 febbraio 1994, n.
129, e delle sue successive reiterazioni (D.L. 26 aprile 1994, n. 252,
D.L. 30 giugno 1994, n. 421, D.L. 29 agosto 1994, n. 520, D.L. 28 ottobre
1994, n. 606, D.L. 23 dicembre 1994, n. 728, D.L. 1° marzo 1995, n.
59, D.L. 29 aprile 1995, n. 137, D.L. 28 giugno 1995, n. 254, D.L. 28
agosto 1995, n. 356, D.L. 27 ottobre 1995, n. 442, D.L. 23 dicembre 1995,
n. 544, D.L. 26 febbraio 1996, n. 77, D.L. 26 aprile 1996, n. 213, D.L.
22 giugno 1996, n. 331, D.L. 8 agosto 1996, n. 439, D.L. 23 ottobre 1996,
n. 541.)
(1/a)
Il titolo è stato così modificato dalla legge di conversione 23 dicembre
1996, n. 650.
(2) Riportata
alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(3) Riportata
alla voce COMUNITà EUROPEE.
(4) Si
ritiene opportuno riportare in calce al presente decreto le tabelle A
e B allegate al D.L. 23 ottobre 1996, n. 540, non convertito in legge,
contenenti gli importi dei canoni richiamati dal presente comma, valevoli
per l'anno 1996, e confermati, per l'anno 1997, dalle disposizioni del
D.M. 29 novembre 1996 (Gazz. Uff. 19 dicembre 1996, n. 297) e da quelle
di cui al presente comma 3.
(5) Riportato
al n. C/LXVII.
(6) Sostituisce
con un solo comma i commi 1 e 2 dell'art. 2, L. 25 giugno 1993, n. 206,
riportata al n. C/LXIII.
(7) Aggiunge
l'art. 2-bis alla L. 25 giugno 1993, n. 206, riportata al n. C/LXIII.
(8) Aggiunge
un periodo all'art. 2, comma 7, lett. b), L. 25 giugno 1993, n. 206, riportata
al n. C/LXIII.
(9) Riportata
al n. C/XXI.
(10)
Riportata al n. C/LXIII.
(11)
Sostituisce l'art. 9, comma 1, L. 6 agosto 1990, n. 223, riportata al
n. C/LI.
(12)
Riportato al n. C/LVI.
(13)
Riportata al n. C/LI.
(14)
Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(15)
Riportato al n. C/LXIV.
(16)
Aggiunge un periodo all'art. 6, comma 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 323,
riportato al n. C/LXIV.
(17)
Riportato al n. C/LVIII.
(18)
Riportata al n. C/LI.
(19)
Sostituisce il comma 8 dell'art. 8, L. 6 agosto 1990, n. 223, riportata
al n. C/LI.
(20)
Riportato al n. C/LXV.
(21)
Sostituisce il comma 18 dell'art. 16, L. 6 agosto 1990, n. 223, riportata
al n. C/LI.
(22)
Riportato al n. C/LXIV.
(23)
Riportata alla voce ELEZIONI.
(24)
Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(25)
Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(26)
Riportato alla voce SOCIETà COMMERCIALI.
(27)
Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(28)
Riportata al n. C/LI.
(29)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 12, L. 5 agosto 1981, n. 416, riportata
alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(30)
Sostituisce l'alinea del comma 10 dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250,
riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(31)
Aggiunge il comma 11-bis all'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250, riportata
alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(32)
Aggiunge il comma 11-ter all'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250, riportata
alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(33)
Sopprime l'ultimo periodo all'art. 2, comma 32, L. 28 dicembre 1995, n.
549, riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITà
GENERALE DELLO STATO.
(34)
Modifica il comma 2 dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 250, riportata alla
voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(35)
Riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.
(36)
Riportata alla voce VALORE AGGIUNTO (IMPOSTA SUL).
(37)
Riportato alla voce REDDITI DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE
(IMPOSTE SUI).
(37/a)
Comma così sostituito dall'art. 3, L. 31 luglio 1997, n. 249, riportata
al n. C/LXXII.
(38)
Riportata alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(39)
Riportato alla voce ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.
(40)
Riportata al n. C/LI.
(41)
Riportato al n. C/LXIV.
(42)
Riportato al n. C/LVI.
(43)
Aggiunge l'art. 15-bis alla L. 22 aprile 1941, n. 633, riportata alla
voce AUTORE (DIRITTO DI).
(44)
Riportata alla voce MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO.
(45)
Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52,
riportata alla voce COMUNITà EUROPEE.
(46)
Aggiunge due periodi al comma 1 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52,
riportata alla voce COMUNITà EUROPEE.
(47)
Modifica il comma 2 dell'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, riportata
alla voce COMUNITà EUROPEE.
(48)
Riportata alla voce COMUNITà EUROPEE.
(49)
Riportato alla voce AUTORE (DIRITTO DI).
(50)
Riportata alla voce AUTORE (DIRITTO DI).
(51)
Riportata alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
(51/a)
Comma abrogato dall'art. 27, L. 7 agosto 1997, n. 266, riportata alla
voce ECONOMIA NAZIONALE (SVILUPPO DELLA).
(52)
Riportata alla voce TEATRI.
(53)
Riportato alla voce SPETTACOLI PUBBLICI (DIRITTI ERARIALI SUGLI).
(54)
Riportata alla voce CINEMATOGRAFIA.
(55)
Riportata alla voce MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO.
(56)
Inserisce i commi 2-bis e 2-ter all'art. 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97,
riportato alla voce TURISMO.
(57)
Il presente art. 1 così sostituisce gli originari articoli 1, 2 e 3 per
effetto della legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650.
(58)
Gli originari articoli 1, 2 e 3 sono stati sostituiti con un unico articolo
1, per effetto della legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650.
(59)
Si ritiene opportuno riportare le tabelle A e B allegate al D.L. 23 ottobre
1996, n. 540, non convertito in legge, contenenti gli importi dei canoni
valevoli per l'anno 1996 e confermati, per l'anno 1997, dalle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
(60)
Si ritiene opportuno riportare le tabelle A e B allegate al D.L. 23 ottobre
1996, n. 540, non convertito in legge, contenenti gli importi dei canoni
valevoli per l'anno 1996 e confermati, per l'anno 1997, dalle disposizioni
di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto.
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