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CAPO
I - Le sanzioni amministrative.
Sezione
I - Principi generali.
1.
Principio di legalità. - Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative
se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione
della violazione.
Le leggi
che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e
per i tempi in esse considerati.
2.
Capacità di intendere e di volere. - Non può essere assoggettato a sanzione
amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel
codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato
di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori
dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione
risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi
di non aver potuto impedire il fatto.
3.
Elemento soggettivo. - Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione
amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione,
cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso
in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile
quando l'errore non è determinato da sua colpa.
4.
Cause di esclusione della responsabilità. - Non risponde delle violazioni
amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere
o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità
o di legittima difesa.
Se la
violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde
il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
5.
Concorso di persone. - Quando più persone concorrono in una violazione
amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta,
salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
6.
Solidarietà. - Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere
la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile,
il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido
con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta
se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la
violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità
o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo
che provi di non aver potuto, impedire il fatto.
Se la
violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di
un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi
previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per
l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
7.
Non trasmissibilità dell'obbligazione. La obbligazione di pagare la somma
dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
8.
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
- Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione
od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative
o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Alla
stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più
azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere
in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,
anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme
di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie (2/a).
La disposizione
di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente
all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985,
n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato
(2/a) (2/cost).
9.
Princìpio di specialità. - Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione
penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,
ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative,
si applica la disposizione speciale.
Tuttavia
quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda
una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale,
salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni
penali (3/cost).
Ai fatti
puniti dagli articoli 5, 6, 9 e 13 della L. 30 aprile 1962, n. 283 (3),
modificata con L. 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica
degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali
articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni
amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.
10.
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite
massimo. - La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento
di una somma non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti
milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori
dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della
sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare
il decuplo del minimo.
11.
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. -
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata
dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della
violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso
e alle sue condizioni economiche.
12.
Ambito di applicazione. - Le disposizioni di questo Capo si osservano,
in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per
tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non
è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle
violazioni disciplinari.
Sezione
II - Applicazione.
13.
Atti di accertamento. - Gli organi addetti al controllo sull'osservanza
delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere
a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono
altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il
codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
E' sempre
disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione
senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto
in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento
di circolazione.
All'accertamento
delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla
privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove
le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni
del primo comma dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo
334 del codice di procedura penale.
E' fatto
salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle
leggi vigenti.
14.
Contestazione e notificazione. - La violazione, quando è possibile, deve
essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona
che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione
stessa.
Se non
è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone
indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando
gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente
con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma
precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la
forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano
le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione
può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura
civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato
la violazione.
Per i
residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non
siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona
nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
15.
Accertamenti mediante analisi di campioni. - Se per l'accertamento della
violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio
deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato
può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio
consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo
che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato
all'istanza medesima (3/a).
Delle
operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato
almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati
della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni
di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui
al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito
della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi,
dalla comunicazione dell'esito della stessa.
Ove non
sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme
di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo
14.
Con il
decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art.
17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica
delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa
analisi (3/b).
16.
Pagamento in misura ridotta. - E' ammesso il pagamento di una somma in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista
per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo
della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi
di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale
e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente
l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393
(4), con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974,
n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali
approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (5) (5/a).
Il pagamento
in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
17.
Obbligo del rapporto. - Qualora non sia stato effettuato il pagamento
in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione
o, in mancanza, al prefetto (5/b).
Deve
essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste
dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (4), dal testo unico per la tutela delle
strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (4), e dalla L. 20
giugno 1935, n. 1349 (6), sui servizi di trasporto merci.
Nelle
materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio
regionale competente.
Per le
violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato,
rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio
territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa
la violazione.
Il funzionario
o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve
immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma
dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407
(4), saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti
nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato
diversamente la competenza.
Con il
decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative
alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto
ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale
alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione
delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
18.
Ordinanza-ingiunzione. - Entro il termine di trenta giorni dalla data
della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati
possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a
norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere
di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta,
ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti
difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,
insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che
vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha
redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione
deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di
custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso
provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta
con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento
è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella
ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14;
del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura
dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine
per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca
diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione,
o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato
della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile
il ricorso proposto avverso la stessa.
19.
Sequestro. - Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono,
anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo
comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione
la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo
termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche
prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente
può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento
delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza,
salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando
l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere
efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non
è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
20.
Sanzioni amministrative accessorie. - L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione
o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo
24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle
leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie,
quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e diritti
derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni
amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il
giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso
di connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso
non sia divenuto esecutivo.
Le autorità
stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono
o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca
delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano
a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
E' sempre
disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso,
il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione
amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione
indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona
estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il
porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante
autorizzazione amministrativa.
21.
Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie. - Quando è accertata
la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (6/a), è sempre disposta la confisca del veicolo a motore
o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento,
se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato,
oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione
per almeno sei mesi.
Nel caso
in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine
di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza
con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa
inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando
è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (7), è sempre disposta la confisca del veicolo (7/a).
Quando
è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge
30 aprile 1962, n. 283 (7/b), è sempre disposta la sospensione della licenza
per un periodo non superiore a dieci giorni.
22.
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione. - Contro l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata
commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione
del provvedimento.
Il termine
è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione
si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
Il ricorso
deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore,
la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove
ha sede il pretore adito.
Se manca
l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite
mediante deposito in cancelleria.
Quando
è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel
corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità
stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il pretore, concorrendo
gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (8) (7/cost).
23.
Giudizio di opposizione. - Il pretore, se il ricorso è proposto oltre
il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità
con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il
ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di comparizione
con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente
o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che
ha emesso l'ordinanza.
Tra il
giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere
i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 313 del codice
di procedura civile.L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza
possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza
può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla
prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza ricorribile
per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente
anche le spese successive all'opposizione (8/a).
Nel corso
del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza
la formulazione di capitoli.
Appena
terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni
ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario,
concede alle parti
un termine
non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia
la causa all'udienza
immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia
della sentenza.
Il pretore
può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte
le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti
del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta (8/cost).
Con la
sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente
le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte
l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione
dovuta (8/cost).
Il pretore
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente.La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione
(8).
24.
Connessione obiettiva con un reato. - Qualora l'esistenza di un reato
dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per
questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice
penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla
predettaviolazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione
stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre
l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo
17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista
dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone
la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati
per i quali essa non è avvenuta.
Dalla
notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorità
giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta
può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona
obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella
istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero.
Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona,
per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore
quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei
confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente
reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato
e per difetto di una condizione di procedibilità.
25.
Impugnabilità del provvedimento del giudice penale. - La sentenza del
giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente,
decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che
dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata
solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso
il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità
per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona
indicata nel comma precedente.
Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale
concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
26.
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria. - L'autorità giudiziaria
o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre,
su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate,
che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta;
ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento
il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso
inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità
giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo
ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
27.
Esecuzione forzata. - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo
22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità
che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette,
trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore
per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso
come riscosso.
E' competente
l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori,
dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto
a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme
riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari
dei proventi.
Le regioni
possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle
proprie entrate.
Se la
somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna
ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza
delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo
quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la
somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da
quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui
il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi
eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni
relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma
del sistema di riscossione delle imposte dirette.
28.
Prescrizione. - Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni
indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni
dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione
della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
29.
Devoluzione dei proventi. - I proventi delle sanzioni sono devoluti agli
enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della
multa o dell'ammenda.
Il provento
delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935,
n. 1349 (9), sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.
Nei casi
previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.
Continuano
ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti.
Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita
tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno
di essi.
30.
Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale. - Agli
effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del
documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti
reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393 (10), e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349 (10/a),
sui servizi di trasporto merci.
Per le
stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di
guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni,
anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di
sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai
sensi degli articoli 23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per
la violazione.
Nei casi
sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento
di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento
è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione
civile.
31.
Provvedimenti dell'autorità regionale. - I provvedimenti emessi dall'autorità
regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione
prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (11).
L'opposizione
contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.
Sezione
III - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni.
32.
Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla
ammenda. - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali
è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto,
per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.
La disposizione
del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle
ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa
a quella pecuniaria.
La disposizione
del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che
siano punibili a querela.
33.
Altri casi di depenalizzazione. - Non costituiscono reato e sono soggette
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni
previste:
a)
dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
b)
dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (12), nella parte
non abrogata dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
c)
dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (12);
d)
dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma
sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393
(10), come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto
1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito,
con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;
e)
dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n.
990 (10), sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
34.
Esclusione della depenalizzazione. - La disposizione del primo comma dell'articolo
32 non si applica ai reati previsti:
a)
dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera
a);
b)
dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194
(13), sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c)
da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d)
dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (14);
e)
dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 (15), modificata con legge 26 febbraio
1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che
per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa
legge 30 aprile 1962, n. 283 (15);
f)
dalla legge 29 marzo 1951, n. 327 (15), sulla disciplina degli alimenti
per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
g)
dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (14), sulla tutela delle acque
dall'inquinamento;
h)
dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 (14), concernente provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico;
i)
dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (16), e dal decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (16), relativi all'impiego
pacifico dell'energia nucleare;
l)
dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
m)
dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda
l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto
previsto dal successivo articolo 35;
n)
dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed
all'igiene del lavoro (16/a);
o)
dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 (17), e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (18), in materia elettorale.
35.
Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. - Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia
di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le
violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento
di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo
18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche
il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive
previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le
altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o
parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa
è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti
di cui al comma precedente.
Avverso
l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo
22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro.
Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma
dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli
articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.
Si osservano,
in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto
applicabili.
L'esecuzione
forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle disposizioni
del codice di procedura civile.
L'ordinanza-ingiunzione
emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca
legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando
la opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile
o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca
è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
Per le
violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale
versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a
norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II
di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione
del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli
53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124 (19).
Per la
riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché
per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative
somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed
assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal
primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento
ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura
civile.
36.
Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie. - La sanzione amministrativa per
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in
materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle
somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro
lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente
o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Tuttavia,
quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa
si applica se il datore di lavoro:
a)
omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o
istituto;
b)
non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla
comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
Per gli
effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione
dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla
sua presentazione equivale a rigetto della medesima.
37.
Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatorie. - Salvo
che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che,
al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti
dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più
registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce
obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero; è punito con la
reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento
di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie per un importo mensile non inferiore a cinque milioni (19/cost).
La condanna
importa le pene accessorie dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese e dell'incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione.
Esse
conseguono alla condanna anche nel caso in cui la disposizione del precedente
comma non si applichi perché il fatto costituisce un più grave reato.
Si applicano
in ogni caso anche le sanzioni amministrative previste nell'articolo 35.
38.
Entità della somma dovuta. - La somma dovuta ai sensi del primo comma
dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita
dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.
La somma
dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila
per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila
a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del codice
penale.
[La somma
dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
da lire centomila a lire un milione per la violazione degli articoli 121,
180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza] (19/a).
La somma
dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 8, 58, comma ottavo, 2 e 83, comma sesto, da lire centomila a
lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto,
del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
La somma
dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art.
8, L. 30 aprile 1962, n. 283 (19/b), e da lire cinquantamila a lire duecentomila
per la violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.
La somma
dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione
del primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(20).
39.
Violazioni finanziarie. - Non costituiscono reato e sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni
previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa o
con l'ammenda (20/a).
Se le
leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa,
una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma
prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli
effetti (20/a).
Alle
violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della
L. 7 gennaio 1929, n. 4 (21), e successive modificazioni, salvo che sia
diversamente disposto da leggi speciali.
In deroga
a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (21),
per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione
è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il
pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato
della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo
e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria,
o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.
In caso
di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto,
l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione
procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata,
con l'osservanza delle norme del testo unico sulla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639 (22).
Alle
violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la
pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 27, penultimo comma
29 e 38, primo comma.
Sezione
IV - Disposizioni transitorie e finali.
40.
Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione. - Le
disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate,
quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.
41.
Norme processuali transitorie. - L'autorità giudiziaria, in relazione
ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare
decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione
degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine
di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni,
quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.
Le multe
e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti
divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge
sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza
delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
Restano
salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono
applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti
adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione,
ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (20),
e della legge 20 giugno 1935, n. 1349 (23), sui servizi di trasporto merci.
Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del
codice penale.
42.
Disposizioni abrogate. - Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317
(20), gli articoli 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 (24), gli
articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1969, n. 1228 (23), l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889
(25), la legge 24 dicembre 1975, n. 706 (25/a), nonché ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
43.
Entrata in vigore. - Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo
giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
CAPO
II - Aggravamento di pene e nuove disposizioni penali.
44.
Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere. - (25/b).
45.
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. - (25/c).
46.
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.
- (25/d).
47.
Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di
armi all'autorità. - (25/e).
48.
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari (26).
49.
Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (27).
50.
Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (28).
51.
Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (29).
52.
Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare
ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (30).
CAPO
III - Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
Sezione
I - Applicazione delle sanzioni sostitutive.
53.
Sostituzione di pene detentive brevi. - Il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna, quando ritiene di dover determinare la durata della pena
detentiva entro il limite di un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi può
sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla
determinare entro il limite di tre mesi può sostituirla altresì con la
pena pecuniaria della specie corrispondente (30/a).
La sostituzione
della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo
57 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale. Alla sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria si applicano altresì gli articoli
133-bis, secondo comma, e 133-ter del codice penale.
Le norme
del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano
anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio,
ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una
pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano
la sostituzione.
Nei casi
previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato
è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei
limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi
per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è
ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla
disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena
per i reati per i quali opera la sostituzione (30/b) (30/cost).
54.
Applicabilità delle pene sostitutive. - [La pena detentiva può essere
sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta
di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della
connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli
anni diciotto] (30/c).
55.
Semidetenzione. - La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di
trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni
indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975,
n. 354 (31), e situati nel comune di residenza del condannato o in un
comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto
sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio
del condannato.
La semidetenzione
comporta altresì:
1)
il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi,
anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
2)
la sospensione della patente di guida;
3)
il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai
fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
4)
l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi
di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma
dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità
di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
Durante
il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo
comma, il condannato è sottoposto alle norme della L. 26 luglio 1975,
n. 354 (31/a), e D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (31/a), in quanto applicabili.
56.
Libertà controllata. - La libertà controllata comporta in ogni caso:
1)
il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione
concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro,
di studio, di famiglia o di salute;
2)
l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate
compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato,
presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo,
presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
3)
il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi,
anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
4)
la sospensione della patente di guida;
5)
il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai
fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
6)
l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi
di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma
dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità
di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
Nei confronti
del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri
di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (31/a),
svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.
57.
Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio. - Per ogni effetto
giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come
pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
La pena
pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena
detentiva.
Per la
determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui
è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro
effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di
semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.
58.
Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.
- Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri
indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva
e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale
del condannato.
Non può
tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni
non saranno adempiute dal condannato.
Deve
in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta
del tipo di pena erogata.
59.
Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva. - La pena
detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo
stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente
superiore a due anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque
anni dalla condanna precedente (31/cost).
La pena
detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio,
non può essere sostituita:
a)
nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte
per reati della stessa indole;
b)
nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta
con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma
dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata
revocata la concessione del regime di semilibertà;
c)
nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano
sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla
misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento
definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (32), e
31 maggio 1965, n. 575 (32).
60.
Esclusioni oggettive. - Le pene sostitutive non si applicano ai reati
previsti dai seguenti articoli del codice penale:
318
(corruzione per un atto d'ufficio);
319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
320
(corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321
(pene per il corruttore);
322
(istigazione alla corruzione);
355
(inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si
tratti di fatto commesso per
colpa;
371
(falso giuramento della parte);
372
(falsa testimonianza);
373
(falsa perizia o interpretazione);
385
(evasione);
391,
primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza
detentive);
443
(commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444
(commercio di sostanze alimentari nocive);
445
(somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
452
(delitti colposi contro la salute pubblica);
501
(rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle
borse di commercio);
501-bis
(manovre speculative su merci);
590,
secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano
determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal
secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;
644
(usura) (32/cost).
Le pene
sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli
9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 (33), (provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge
10 maggio 1976, n. 319 (33), (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
(33/a) (33/cost).
Le pene
sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché
dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da
sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva
non è alternativa a quella pecuniaria (33/b) (32/cost).
61.
Condanna alla pena sostitutiva. - Il giudice, nel dispositivo della sentenza
di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata
della pena detentiva sostitutiva con la semidetenzione, la libertà controllata
o la pena pecuniaria.
62.
Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della
libertà controllata. - Il pubblico ministero o il pretore competente per
l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione
o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di
residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della
pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando
le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n.
354 (34).
Quando
il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce
indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare
la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
L'ordinanza
con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente
trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune
in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo
63.
Nel caso
di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore, dell'istituto
penitenziario cui il condannato è stato assegnato.
63.
Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata. - Appena
ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente,
l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di
attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa
contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni
ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione
sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per
l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.
Nel caso
previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di
guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante,
sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di
sorveglianza.
Cessata
l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo
comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre
annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Di tutti
gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia
al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto
o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.
Se il
condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza
è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve
informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato:
la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
Quando
la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella
in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione
è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati
nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.
64.
Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà
controllata. - Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo
62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti
motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del
titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 (34/a).
La richiesta
di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia
le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate
con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
L'ordinanza
che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di
polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il
controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono
trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del
comma precedente.
Non possono
essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo
55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.
65.
Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza
di condanna. - L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato
sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo,
il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica
periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli
e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto
a controllo.
Nel fascicolo
individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza
del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle
modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria
e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte
le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della
pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431
(34/a).
Il controllo
sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo
55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.
66.
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà
controllata. - Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti
alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della
pena si converte nella pena detentiva sostitutiva.
Gli ufficiali
e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o
della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza
indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista
dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi
medesimi esercitano i rispettivi controlli.
Il magistrato
di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale,
compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere
alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate
le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio
1975, n. 354 (34/a). L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente,
il quale provvede mediante ordine di carcerazione.
67.
Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione. - L'affidamento
in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono
esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione
effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente (35).
68.
Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
- L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa
in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è
altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli
235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato
o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
L'ingiunzione
effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo
63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione
di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della
carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di
sicurezza.
Nei casi
previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata
residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore
dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di
polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.
La semidetenzione
o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo
a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica
la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.
69.
Sospensione disposta a favore del condannato. - Per motivi di particolare
rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere
concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge
26 luglio 1975, n. 354 (34/a), sospensioni della semidetenzione e della
libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per
non più di sette giorni per ciascun mese di pena.
Nel periodo
della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma
dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola
le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo
65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione,
la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo
66.
Nei casi
previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice
penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata
è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di soveglianza
che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.
Negli
altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di
procedura penale.
70.
Esecuzione di pene concorrenti. - Quando contro la stessa persona sono
state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla
pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice
civile e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.
Tuttavia,
se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata, eccede complessivamente
la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede
tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero
la pena detentiva sostituita.
Le pene
della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite,
nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita
dopo la semidetenzione.
71.
Esecuzione delle pene pecuniarie. - Alle pene pecuniarie sostitutive delle
pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice
di procedura penale.
72.
Revoca della pena sostitutiva. - Se sopravviene una delle condanne previste
nell'articolo 59,
commi
primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un
fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene
revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo
66.
A tali
fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio
il giudice di sorveglianza competente.
73.
Iscrizioni nel casellario giudiziale. - Nei casi previsti dall'articolo
604 del codice di procedura penale i decreti e le sentenze di condanna
alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con
l'indicazione della pena sostitutiva.
Nel casellario
giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo 66,
ultimo comma, e dall'articolo 108, ultimo comma.
74.
Iscrizione nel casellario giudiziale. - (35/a).
75.
Disposizioni relative ai minorenni. - Le disposizioni contenute nell'articolo
56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione
dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non
abbia compiuto gli anni diciotto.
In tal
caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi
dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354
(36), e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62,
63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per
minorenni.
76.
Norma transitoria. - Le norme previste da questo Capo si applicano anche
ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della
presente legge.
La Corte
di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del
codice di procedura penale.
Sezione
II - Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato.
77.
Ambito e modalità d'applicazione. - [Nel corso dell'istruzione e fino
a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura
del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli
atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi
per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della
libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza,
su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero,
l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena
accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi
previsti dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. In tal
caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta
applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.
Nella
determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano
le disposizioni della Sezione I di questo Capo.
La sentenza
produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione.
Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione] (36/a).
78.
Competenza. - [Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione
del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio
o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti
dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere
del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica.
Se la
richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del
dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza]
(37).
79.
Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento. - [Il giudice può
procedere ai sensi dell'articolo 77 in ogni stato e grado del procedimento,
quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo
nel termine ivi previsto] (37).
80.
Esclusioni soggettive. - [Il provvedimento di cui all'articolo 77 non
può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato
o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva] (37) (38).
81.
Iscrizione nel casellario giudiziale. - La sentenza, pronunciata a norma
dell'articolo 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti
di cui all'articolo precedente.
82.
Esecuzione delle sanzioni sostitutive. - Per l'esecuzione delle sanzioni
sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.
83.
Violazione degli obblighi. - Colui il quale viola, in tutto o in parte,
gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'articolo
77 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In caso
di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.
84.
Comunicazione all'imputato. - Quando per il reato per il quale si procede
è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista
dall'articolo 77 ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.
85.
Entrata in vigore. - Le disposizioni contenute nella presente Sezione
si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della
presente legge.
CAPO
IV - Estensione della perseguibilità a querela.
86.
Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale. - (39).
87.
Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento,
sequestro giudiziario o conservativo. - (40).
88.
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte
a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo. - (41).
89.
Casi di perseguibilità a querela. - (42).
90.
Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione
degli obblighi di assistenza familiare. - (43).
91.
Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale.
- (44).
92.
Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali
colpose. - (45).
93.
Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione
di cose comuni. - (46).
94.
Usurpazione. - (47).
95.
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. - (48).
96.
Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione
o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (49).
97.
Casi di esclusione della perseguibilità a querela. - (50).
98.
Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa. - (51).
99.
Norma transitoria. - Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle
disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore
della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal
giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del
fatto costituente reato.
Se è
pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato
della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre
dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
CAPO
V - Disposizioni in materia di pene pecuniarie.
100.
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria
- Pagamento rateale della multa o della ammenda. - (52).
101.
Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.
- (53).
102.
Conversione di pene pecuniarie. - Le pene della multa e dell'ammenda non
eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà
controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei
mesi.
Nel caso
in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione,
la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro
sostitutivo (53/a).
Il ragguaglio
ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila
lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila
lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo
(54).
Il condannato
può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda,
dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata
scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
103.
Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie. - Quando
le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato
la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno
e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se
la pena convertita è quella dell'ammenda.
La durata
complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta
giorni.
104.
Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale. - (55).
105.
Lavoro sostitutivo. - Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione
di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni
o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela
dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa
stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero
di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.
Tale
attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha
la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il
condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.
106.
Esecuzione di pene pecuniarie. - (56).
107.
Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla
conversione della multa o dell'ammenda. - Il pubblico ministero o il pretore
competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione
della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza
del condannato.
Il magistrato
di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione
della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina
altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo
62.
Il magistrato
di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo
e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale,
tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di
famiglia
e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis
del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 (57).
L'ordinanza
con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo
è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune
in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente.
Si applicano
al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.
108.
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione
della multa o della ammenda. - Quando è violata anche solo una delle prescrizioni
inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro
sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte
di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si
converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della
specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non
si applica il disposto dell'articolo 67.
Gli ufficiali
e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio,
il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo
107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.
Il magistrato
di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale,
compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla
conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo
II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354 (57). L'ordinanza
di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale
provvede mediante ordine di carcerazione.
109.
Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie. - (58).
110.
Abrogazione della norma. - E' abrogato l'articolo 49 della legge 26 luglio
1975, n. 354 (59).
111.
Disposizioni transitorie. - Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie
si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
In deroga
a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa
inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi
prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso
del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa
si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della
sentenza.
112.
Perdono giudiziale. - (60).
113.
Aumento delle pene pecuniarie. - Le pene pecuniarie comminate per i reati
previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni
pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura
penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603 (61),
sono moltiplicate per cinque.
Sono
altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati
previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della
legge 12 luglio 1961, n. 603 (61).
Le pene
pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo
la legge 12 luglio 1961, n. 603 (61), e fino al 31 dicembre 1970 sono
moltiplicate per tre.
Quelle
comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre
1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di
imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate
per due.
Quando,
tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce
la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo
a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire
diecimila e a lire venticinquemila (62).
114.
Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie. - Le disposizioni dell'articolo
precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie
originariamente previste come sanzioni penali.
Le altre
sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila
o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila
e a lire diecimila.
Le disposizioni
dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie (62).
115.
Pene proporzionali. - Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si
applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare
delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione
non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.
116.
Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale. - (63).
117.
Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa. - Tutte le
disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per
l'ammenda si intendono riferite anche alla persona
civilmente
obbligata per la multa.
CAPO
VI - Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione, oblazione,
sospensione condizionale della pena e confisca.
118.
Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie
- Specie. - (64).
119.
Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione
legale. - (65).
120.
Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione. - (66).
121.
Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per
delitto colposo. - (67).
122.
Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio.
- (68).
123.
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche
e delle imprese. - (69).
124.
Applicazione provvisoria di pene accessorie. - (70).
125.
Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione
e tempo necessario a prescrivere. - (71).
126.
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative. - (72).
127.
Applicazione di norme. - Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice
penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i),
n) del primo comma dell'articolo 34.
128.
Obblighi del condannato. - (73).
129.
Inosservanza di pene accessorie. - (74).
130.
Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia
di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio. - (75).
131.
Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.
- (76).
132.
Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia
di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di
misure di sicurezza. - (77).
133.
Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza. - (78).
134.
Appello contro sentenze del pretore. - (79).
135.
Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise. - (80).
136.
Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia
di questioni di nullità. - (81).
137.
Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia
di provvedimenti da iscrivere nel casellario. - (82).
138.
Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale. - (83).
139.
Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari
e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli
e di Sicilia (84).
140.
Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari
e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli
e di Sicilia (85).
141.
Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi
di Napoli, e di Sicilia (86).
142.
Modifiche nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale (87).
143.
Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope (88).
144.
Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
(89).
145.
Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di
infrazioni valutarie (90).
146.
Norma di coordinamento. - Ogni qualvolta nel codice penale o in altre
leggi ricorre l'espressione "patria potestà" la medesima è sostituita
dalla espressione "potestà dei genitori".
147.
Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione
di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario
governativo. - (91).
148.
Disposizioni abrogative e di coordinamento. - L'articolo 2641 del codice
civile è abrogato.
Quando
nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale
richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice penale.
(1) Pubblicata
nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
(2) La
presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello
di procedura penale.
(2/a)
Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, riportato
alla voce INVALIDITà, VECCHIAIA e superstiti (Assicurazione obbligatoria
per).
(2/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 12 - 19 gennaio 1995, n. 23 (Gazz.
Uff. 25 gennaio 1995 n. 4, serie speciale), ha dichiarato manifestamente
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,
secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(3/cost)
La Corte costituzionale con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 341 (Gazz.
Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
9, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma,
3 e 5 della Costituzione.
(3) Riportata
alla voce ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI DI USO DOMESTICO E SOSTANZE AGRARIE
(IGIENE E REPRESSIONE DELLE FRODI IN MATERIA DI).
(3/a)
Vedi, anche, l'art. 20, D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, riportato al n.
A/LVI.
(3/b)
L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente
tesoreria provinciale dello Stato è stato elevato a L. 80.500 dal D.M.
1° agosto 1984 (Gazz. Uff. 24 agosto 1984, n. 233); a L. 89.000 dal
D.M. 30 marzo 1985 (Gazz. Uff. 23 aprile 1985, n. 96); a L. 96.700 dal
D.M. 30 giugno 1986 (Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162); a L. 102.600
dal D.M. 10 luglio 1987 (Gazz. Uff. 28 luglio 1987, n. 174); a L. 107.300
dal D.M. 1° settembre 1988 (Gazz. Uff. 16 settembre 1988, n. 218);
a lire 112.700 dal D.M. 6 giugno 1989 (Gazz. Uff. 29 giugno 1989, n. 150);
a lire 120.200 dal D.M. 26 maggio 1990 (Gazz. Uff. 20 settembre 1990,
n. 220); a lire 127.530 dal D.M. 6 agosto 1991 (Gazz. Uff. 7 settembre
1991, n. 210); a lire 135.690 dal D.M. 18 giugno 1992 (Gazz. Uff. 26 novembre
1992, n. 279); a lire 143.020 dal D.M. 4 novembre 1993 (Gazz. Uff. 29
novembre 1993, n. 280); a lire 149.030 dal D.M. 20 dicembre 1994 (Gazz.
Uff. 24 gennaio 1995, n. 19); a lire 154.840 dal D.M. 16 aprile 1996 (Gazz.
Uff. 30 aprile 1996, n. 100); a lire 163.200 dal D.M. 16 maggio 1997 (Gazz.
Uff. 3 giugno 1997, n. 127).
(4) Riportato
alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(5) Riportato
alla voce COMUNI E PROVINCE.
(5/a)
Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 231, D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, riportato alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE, per
la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393.
(5/b)
Vedi il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, riportato al n. A/LVI.
(6) Riportata
alla voce TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI.
(6/a)
Riportata alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(7) Riportato
alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(7/a)
La Corte costituzionale, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 371 (Gazz.
Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del terzo comma dell'art. 21, nella parte in cui prevede
la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già
immatricolato.
(7/b)
Riportata alla voce ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI DI USO DOMESTICO E SOSTANZE
AGRARIE (IGIENE E REPRESSIONE DELLE FRODI IN MATERIA DI).
(8) La
Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff.
4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli
artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con
l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani
appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione
ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti
al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta
minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti,
usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di
ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria
e le risposte della controparte.
(7/cost)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 199 (Gazz.
Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.
(8/a)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 5 dicembre 1990, n.
534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 23, comma 5, nella parte in cui prevede che
il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione
dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre
alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento
risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Con sentenza 11-18
dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale),
la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
comma quinto, dell'art. 23, nella parte in cui prevede che il pretore
convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente
o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo
impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il
deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23.
(8/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz.
Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
(9) Riportata
alla voce TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI.
(10)
Riportato alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(10/a)
Riportata alla voce TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI.
(11)
Riportata alla voce REGIONI.
(12)
Riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(13)
Riportata alla voce MATERNITà E INFANZIA.
(14)
Riportato alla voce SANITà PUBBLICA.
(15)
Riportata alla voce ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI DI USO DOMESTICO E SOSTANZE
AGRARIE (IGIENE E REPRESSIONE DELLE FRODI IN MATERIA DI).
(16)
Riportato alla voce ENERGIA NUCLEARE.
(16/a)
Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, riportato alla
voce LAVORO.
(17)
Riportato alla voce ELEZIONI.
(18)
Riportato alla voce COMUNI E PROVINCE.
(19)
Riportato alla voce INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA CONTRO GLI).
(19/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 11-22 luglio 1996, n. 274 (Gazz.
Uff. 7 agosto 1996, n. 32, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37,
primo comma, sollevate in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 41
della Costituzione.
(19/a)
Comma abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, riportato
alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(19/b)
Riportata alla voce ALIMENTI, BEVANDE, OGGETTI DI USO DOMESTICO E SOSTANZE
AGRARIE (IGIENE E REPRESSIONE DELLE FRODI IN MATERIA DI).
(20)
Riportata alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(20/a)
Comma così modificato dall'art. 2, L. 28 dicembre 1993, n. 562, riportata
alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(21)
Riportata alla voce IMPOSTE E TASSE IN GENERE.
(22)
Riportato alla voce RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO.
(23)
Riportato alla voce TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI.
(24)
Riportata alla voce BOSCHI, FORESTE E TERRITORI MONTANI.
(25)
Riportata alla voce TRASPORTO (PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI).
(25/a)
Riportata alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(25/b)
Sostituisce l'art. 683 del codice penale.
(25/c)
Sostituisce l'art. 684 del codice penale.
(25/d)
Sostituisce l'art. 685 del codice penale.
(25/e)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 697 del codice penale.
(26)
Sostituisce l'art. 235, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, riportato alla voce
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO, AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA.
(27)
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 3, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, riportato
alla voce BORSE DI COMMERCIO.
(28)
Sostituisce il sesto comma dell'art. 5, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, riportato
alla voce BORSE DI COMMERCIO.
(29)
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 17, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, riportato
alla voce BORSE DI COMMERCIO.
(30)
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 18, D.L. 8 aprile 1974, n. 95, riportato
alla voce BORSE DI COMMERCIO.
(30/a)
Comma così modificato dall'art. 5, D.L. 14 giugno 1993, n. 187, riportato
alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(30/b)
La Corte costituzionale, con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 284 (Gazz.
Uff. 5 luglio 1995, n.
28 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente art. 53 nella
parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle
pene detentive brevi ai reati militari, secondo i princìpi di cui in motivazione.
(30/cost)
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità
del presente articolo, con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 338 (Gazz.
Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale), con ordinanza 18-18 ottobre
1995, n. 442 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44, Serie speciale) e con
ordinanza 11-18 gennaio 1996, n. 10 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1996, n. 4,
Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione
in quanto la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente
illegittima con sentenza n. 284 del 1985.
(30/c)
Articolo abrogato dall'art. 1, D.L. 14 giugno 1993, n. 187, riportato
alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(31)
Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(31/a)
Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(31/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 24-28 marzo 1997, n. 71 (Gazz.
Uff. 9 aprile 1997, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59,
primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma,
della Costituzione.
(32)
Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(32/cost)
La Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 febbraio 1996, n. 46 (Gazz.
Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), e con ordinanza 24-28 marzo
1997, n. 70 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15, Serie speciale), richiamandosi
alla precedente pronuncia n. 254 del 1994, ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60,
primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione;ha
inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27,
terzo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con
sentenza 19-23 maggio 1997, n. 145 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22,
Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, sollevata in riferimento all'art.
3 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi
sulla stessa questione, con ordinanza 21-29 maggio 1997, n. 157 (Gazz.
Uff. 4 giugno 1997, n. 23, Serie speciale) e con ordinanza 18-18 luglio
1997, n. 257 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato
la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(33)
Riportata alla voce SICUREZZA PUBBLICA.
(33/a)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-23 giugno 1994, n. 254 (Gazz.
Uff. 29 giugno 1994, n.
27 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
60, secondo comma, nella parte in cui esclude che le pene sostitutive
si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio
1976, n. 319.
(33/cost)
La Corte costituzionale con ordinanza 23 marzo - 6 aprile 1995, n. 114
(Gazz. Uff. 12 aprile
1995,
n. 15, serie speciale) e con ordinanza 29-31 maggio 1995, n. 213 (Gazz.
Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.
60, secondo comma, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
n. 254 del 1994, "nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si
applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio
1976, n. 319".
(33/b)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 249 (Gazz.
Uff. 26 maggio 1993, n.
22 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente art. 60, nella
parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato
previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma,del codice penale, limitatamente
ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato
le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art.
583 del codice penale. Con altra sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 78
(Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15 - Serie speciale), la Corte costituzionale,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60, nella parte
in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti
dall'art. 452, secondo comma, del codice penale.
(34)
Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(34/a)
Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(35)
Con sentenza 9-22 aprile 1997, n. 109 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18
- Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 67, nella parte in cui si applica ai condannati
minori di età al momento della condanna.
(35/a)
Inserisce l'art. 58-bis nella L. 26 luglio 1975, n. 354, riportata alla
voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(36)
Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(36/a)
Abrogato dall'art. 234, D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271, riportato al n.
A/LXXXI.
(37)
Abrogato dall'art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, riportato al n.
A/LXXXI. Salvo quanto disposto dall'art. 248 comma 4 dello stesso decreto.
(38)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1987, n. 267 (Gazz. Uff.
22 luglio 1987, n. 30 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del presente art. 80, nella parte in cui esclude la reiterabilità
del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato
debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione
a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento.
(39)
Sostituisce gli artt. 334 e 335 del codice penale.
(40)
Sostituisce, con quattro commi, il terzo comma dell'art. 388 del codice
penale.
(41)
Inserisce l'articolo 388-bis dopo l'art. 388 del codice penale.
(42)
Inserisce l'articolo 493-bis dopo l'art. 493 del codice penale.
(43)
Inserisce un comma, dopo il secondo, nell'art. 570 del codice penale.
(44)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 582 del codice penale.
(45)
Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 590 del codice penale.
(46)
Sostituisce il primo comma dell'art. 627 del codice penale.
(47)
Sostituisce l'art. 631 del codice penale.
(48)
Sostituisce l'art. 632 del codice penale.
(49)
Aggiunge un comma all'art. 636 del codice penale.
(50)
Inserisce l'art. 639-bis dopo l'art. 639 del codice penale.
(51)
Aggiunge un comma all'art. 640 del codice penale.
(52)
Inserisce gli artt. 133-bis e 133-ter dopo l'art. 133 del codice penale.
(53)
Sostituisce gli artt. 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.
(53/a)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 giugno 1996, n. 206 (Gazz.
Uff. 26 giugno 1996, n.
26 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
102, secondo comma, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo,
a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena
pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.
(54)
Con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 440 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1994,
n. 53 - Serie speciale) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
del terzo comma, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della
conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato,
il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di
venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila
lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.
(55)
Sostituisce gli artt. 163, 175 e 237 del codice penale.
(56)
Sostituisce l'art. 586 del codice di procedura penale.
(57)
Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(58)
Inserisce l'art. 388-ter dopo l'art. 388-bis del codice penale.
(59)
Riportata alla voce CARCERI E CASE DI RIEDUCAZIONE.
(60)
Sostituisce l'art. 19, R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404, riportato al n.
Q/I.
(61)
Riportata alla voce SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA PENALE.
(62)
Vedi, anche, l'art. 20, L. 24 marzo 1989, n. 122, riportata alla voce
CIRCOLAZIONE STRADALE.
(63)
Sostituisce gli artt. 196 e 197 del codice penale.
(64)
Sostituisce i primi due commi dell'art. 19 del codice penale.
(65)
Sostituisce il secondo e terzo comma dell'art. 32 del codice penale.
(66)
Inserisce gli artt. 32-bis, 32-ter e 32-quater dopo l'art. 32 del codice
penale.
(67)
Sostituisce il primo comma dell'art. 33 del codice penale.
(68)
Sostituisce l'art. 34 del codice penale.
(69)
Inserisce l'art. 35-bis dopo l'art. 35 del codice penale.
(70)
Sostituisce l'art. 140 del codice penale.
(71)
Sostituisce il n. 6) del primo comma dell'art. 157 del codice penale.
(72)
Inserisce l'art. 162-bis dopo l'art. 162 del codice penale.
(73)
Sostituisce l'art. 165 del codice penale.
(74)
Sostituisce l'art. 389 del codice penale.
(75)
Aggiunge un comma, dopo il primo, nell'art. 200 del codice di procedura
penale.
(76)
Sostituisce l'art. 301 del codice di procedura penale.
(77)
Aggiunge due commi all'art. 400 del codice di procedura penale.
(78)
Sostituisce l'art. 485 del codice di procedura penale.
(79)
Sostituisce l'art. 512 del codice di procedura penale.
(80)
Sostituisce l'art. 513 del codice di procedura penale.
(81)
Aggiunge un comma all'art. 522 del codice di procedura penale.
(82)
Modifica l'art. 604 del codice di procedura penale.
(83)
Inserisce gli artt. 48-bis e 48-ter dopo l'art. 48 delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale.
(84)
Inserisce un comma dopo il primo all'art. 116, R.D. 21 dicembre 1933,
n. 1736, riportato alla voce ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE.
(85)
Aggiunge l'art. 116-bis al R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.
(86)
Aggiunge gli artt. 124 e 125 al R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736.
(87)
Aggiunge gli artt. 80-bis e 80-ter al D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, riportato
alla voce CIRCOLAZIONE STRADALE.
(88)
Aggiunge l'art. 80-bis alla L. 22 dicembre 1975, n. 685, riportato alla
voce STUPEFACENTI.
(89)
Aggiunge un periodo all'art. 21, L. 10 maggio 1976, n. 319, riportata
alla voce SANITà PUBBLICA.
(90)
Aggiunge un periodo all'art. 1, quarto comma, D.L. 4 marzo 1976, n. 31,
riportato alla voce CAMBI E VALUTE ESTERE. Peraltro, l'art. 145 stato
abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R.
31 marzo 1988, n. 148, riportato alla stessa voce.
(91)
Sostituisce il secondo comma dell'art. 2638 del codice civile.
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