Capo I
PRINCÌPI GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. La presente legge individua i princìpi generali che informano l’assetto
del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, e lo adegua
all’avvento della tecnologia digitale e al processo di convergenza tra
la radiotelevisione e altri settori delle comunicazioni interpersonali
e di massa, quali le telecomunicazioni, l’editoria, anche elettronica,
ed INTERNET in tutte le sue applicazioni.
2. Sono comprese nell’ambito di applicazione della presente legge le
trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati,
anche ad accesso condizionato, nonchè la fornitura di servizi interattivi
associati e di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri,
via cavo e via satellite.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «programmi televisivi» e «programmi radiofonici» l’insieme,
predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio
editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante
la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l’espressione
«programmi» riportata senza specificazioni si intende riferita a programmi
sia televisivi che radiofonici;
b) «programmi-dati» i servizi di informazione costituiti da prodotti
editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai
programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse
le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) «operatore di rete» il soggetto titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti
di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse
frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) «fornitore di contenuti» il soggetto che ha la responsabilità
editoriale nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici
e dei relativi programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso
condizionato su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via
satellite o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è
legittimato a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse
alla diffusione delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di
accesso condizionato» il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore
di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione
agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi,
alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati,
ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo
1, numero 2), della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, ovvero fornisce una guida
elettronica ai programmi;
f) «accesso condizionato» ogni misura e sistema tecnico in base
ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato
a preventiva ed individuale autorizzazione da parte del fornitore del
servizio;
g) «sistema integrato delle comunicazioni» il settore economico
che comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria
annuaristica ed elettronica anche per il tramite di INTERNET; radio e
televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione di
prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
h) «servizio pubblico generale radiotelevisivo» il pubblico servizio
esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva
programmazione, anche non informativa, della società concessionaria, secondo
le modalità e nei limiti indicati dalla presente legge e dalle altre norme
di riferimento;
i) «ambito nazionale» l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
televisiva o radiofonica non limitata all’ambito locale;
l) «ambito locale» l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche non
limitrofi, purchè con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione
nazionale; l’ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il
bacino di esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva è unico
e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e
l’emittente non trasmette in altri bacini; l’espressione «ambito locale»
riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni
in ambito regionale o provinciale;
m) «opere europee» le opere originarie:
1) di Stati membri dell’Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989
e resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le
opere siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi
Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo
di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il contributo
dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della
co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti
al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione
con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell’Unione europea,
da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali
la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo,
qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo
di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.
Art. 3
(Princìpi fondamentali)
1. Sono princìpi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia
della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà
di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità
dell’informazione, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche
e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale
e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della
dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della
salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore,
garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali
vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4
(Princìpi a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti,
garantisce:
a) l’accesso dell’utente, secondo criteri di non discriminazione,
ad un’ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità
di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione e
lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza,
delle opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica da parte dei soggetti
che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali
della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono
messaggi cifrati o di carattere subliminale, o che contengono incitamenti
all’odio comunque motivato o che, anche in relazione all’orario di trasmissione,
possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o
che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata o pornografiche,
salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che
comunque impongano l’adozione di un sistema di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite
leali ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino
discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni
religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la
salute, la sicurezza e l’ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale
o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati
ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili
come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione
con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore
a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti
previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate che rispettino la
responsabilità e l’autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei
confronti della trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino
all’acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor,
salvi gli ulteriori limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti
in relazione alla natura dell’attività dello sponsor o all’oggetto
della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l’interessato
si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni
o notizie contrarie a verità, purchè tale rettifica non abbia contenuto
che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria
al buon costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi
nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva
destinata ai programmi criptati e garantendo l’adeguata copertura del
territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica
per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita,
delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali
e non, indicati in un’apposita lista approvata con deliberazione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni in quanto aventi particolare rilevanza
per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali
dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l’adozione di idonee
misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti
nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonchè della dignità umana, con particolare riferimento
alla riservatezza e all’identità personale, in conformità alla legislazione
vigente in materia.
Art. 5
(Princìpi a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema
radiotelevisivo)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti princìpi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei
mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela
del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a
tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo,
secondo i criteri fissati nella presente legge, anche attraverso soggetti
controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza degli assetti
societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento
delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi
o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione
del regime dell’autorizzazione per l’attività di operatore di rete, per
le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore di contenuti
radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato; l’autorizzazione non comporta l’assegnazione
delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto provvedimento in applicazione
della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento,
rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche
da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b)
e previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi,
comunque non inferiore a dodici anni per le attività su frequenze terrestri
in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività
di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente, in ambito
nazionale o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze
terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra
di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere,
contemporaneamente, titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti
in ambito nazionale e in ambito locale e che non possono essere rilasciate
autorizzazioni che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito
locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi
televisivi numerici in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili
a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione
dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi
tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla
rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società
controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti
e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la
propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei
princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute
dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate,
esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali
di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate
o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti di
sfruttamento degli stessi, sono tenuti a farlo senza pratiche discriminatorie
tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, fermi
restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema di diritto
d’autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel
settore delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine
di consentire l’evidenziazione dei corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione
alle infrastrutture di comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi
al servizio pubblico generale, la valutazione dell’attività di installazione
e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti
o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussistenza
di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque,
che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore
di servizi adotti un sistema di contabilità se parata per ciascuna autorizzazione;
2) l’operatore di rete in ambito televisivo nazionale che sia anche
fornitore di contenuti e fornitore di servizi interattivi associati
o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria;
la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive che
diffondono esclusivamente via cavo o via satellite nonchè ai fornitori
di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in ambito locale;
h) diritto di tutti i fornitori di contenuti radiotelevisivi di
effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni
all’utenza sulle stesse frequenze assegnate;
i) previsione di specifiche forme di tutela dell’emittenza in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
l) la titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione
sonora o televisiva dà diritto di ottenere dal comune competente il rilascio
di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento
eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente con la disciplina
vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica.
2. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le
parole: «il 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 10 per cento».
Art. 6
(Princìpi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti
di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L’attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente
esercitata, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta
nel rispetto dei princìpi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell’informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in
modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non
consentendo la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio
da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale
o locale su frequenze terrestri;
c) l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di
informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità
di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate
dalla legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali
degli organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l’assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci
di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto
delle informazioni.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce ulteriori
regole per le emittenti radiotelevisive in ambito nazionale per rendere
effettiva l’osservanza dei princìpi di cui al presente capo nei programmi
di informazione e di propaganda.
4. La presente legge individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi
di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell’ambito della sua complessiva
programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere
audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di
favorire l’istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere
la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l’identità nazionale
e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento
alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’adempimento
dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche
verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società
concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento
pubblico in suo favore.
Art. 7
(Princìpi generali in materia di emittenza radiotelevisiva di ambito
locale)
1. L’emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove
le culture regionali o locali, nel quadro dell’unità politica, culturale
e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l’emittenza
in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva,
determinata con l’adozione del piano di assegnazione delle frequenze per
la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari
di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione
in tale ambito.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni
per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza
in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi.
Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando i
limiti fissati all’articolo 2, comma 1, lettera l), è consentito
di trasmettere, indipendentemente dal numero delle concessioni o delle
autorizzazioni, in un’area di servizio complessiva non superiore ai sei
bacini regionali sopra indicati. È consentita la programmazione anche
unificata sino all’intero arco della giornata. Nel limite massimo di sei
concessioni o autorizzazioni sono considerate anche quelle detenute all’interno
di ciascun bacino di utenza. Fino alla completa attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è consentito
ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata
in vigore della presente legge di proseguire nell’esercizio anche nei
bacini eccedenti i predetti limiti. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle emissioni televisive provenienti da Campione
d’Italia.
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti
radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari
differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera
in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza
per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Successivamente
all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari
di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle emittenti
radiotelevisive locali è consentito, anche ai predetti fini di trasmissione
di programmi e messaggi pubblicitari differenziati, di diffondere i propri
programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonchè di utilizzare,
su base di non interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale
fine necessari. Alle medesime è, altresì, con sentito di utilizzare i
collegamenti di telecomunicazioni necessari per le comunicazioni e i transiti
di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall’ambito di
copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per
i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti. L’utilizzazione di tutti
i predetti collegamenti di telecomunicazioni non comporta il pagamento
di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l’attività
di radiodiffusione sonora e televisiva locale.
5. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a
trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria programmazione
non sono soggette al limite di affollamento del 40 per cento previsto
dall’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonchè agli obblighi
informativi previsti per le emittenti televisive locali. Tali emittenti
non possono beneficiare di contributi, provvidenze o incentivi previsti
in favore delle emittenti radiotelevisive locali dalla legislazione vigente.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è adottato un apposito
regolamento dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui vengono definiti i criteri,
secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi,
provvidenze o incentivi previsti in favore delle emittenti radiofoniche
e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, con particolare
attenzione alla diffusione reiterata di messaggi volti all’abuso della
credulità popolare anche in considerazione dell’attività del Comitato
di controllo di cui all’articolo 3 del «Codice di autoregolamentazione
in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi
di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai
pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio,
totogol, totip, lotterie e giochi similari», costituito in data 24 luglio
2002, e delle eventuali violazioni riscontrate dal medesimo Comitato.
6. All’articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano
destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni
effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni,
in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali,
cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle
inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie
per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse;
per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti
sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto
o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci
minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione
supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore
ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione
compreso tra l’inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di
chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella
programmazione del palinsesto.
8. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175,
come modificato dall’articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42,
e dall’articolo 12, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362,
le parole: «e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione»
sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici
di informazione e le emittenti radiotelevisive locali». All’articolo 4,
comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall’articolo
3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dall’articolo 12, comma
4, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, le parole: «e attraverso
giornali quotidiani e periodici di informazione» sono sostituite dalle
seguenti: «, attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione
e le emittenti radiotelevisive locali».
9. All’articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; per le emittenti radiofoniche
si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che
intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia
altro collegamento a distanza».
10. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche
economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno
il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica
locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
11. Le somme di cui al comma 10 sono quelle destinate alle spese per
acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
12. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici
sono tenuti a dare comunicazione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
delle somme impegnate per l’acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale,
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni,
vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario
sui diversi mezzi di comunicazione di massa. I pubblici ufficiali e gli
amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi di
cui al comma 10 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente
all’accertamento, alla contestazione e all’applicazione della sanzione
è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni
contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. L’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, agli articoli 4
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all’articolo 7 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, è altresì previsto anche per i canali tematici
autorizzati alla diffusione via satellite, con esclusione di quelli ad
accesso condizionato, come definiti dall’articolo 1, lettera c),
del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della
produzione di opere europee, di cui alla deliberazione dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni 16 marzo 1999, n. 9/1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999,
che si impegnano a trasmettere programmi di informazione alle condizioni
previste dall’articolo 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 422 del 1993.
14. All’articolo 8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito locale» sono sostituite dalle seguenti: «il 25 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito locale».
15. All’articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, le parole: «il 20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «il 25 per cento».
16. La trasmissione di dati e di informazioni all’utenza di cui all’articolo
3, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni,
può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
17. Le sanzioni amministrative irrogate a imprese radiofoniche o televisive
locali ai sensi dell’articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941,
n. 633, come modificato dall’articolo 27 del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 68, vengono ridotte come segue, qualora l’impresa
radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare entro
la data di entrata in vigore della presente legge la propria posizione
relativamente alla violazione contestata: riduzione a un decimo dell’importo
minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo
inferiore o pari a 50.000 euro; riduzione a un ventesimo dell’importo
minimo qualora le sanzioni amministrative contestate siano di importo
eccedente 50.000 euro. Il pagamento delle sanzioni amministrative così
ridotte dovrà avvenire entro i trenta giorni successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora l’importo dovuto sia superiore
a 5.000 euro, potrà essere corrisposto in tre rate bimestrali, la prima
delle quali con scadenza nel termine di trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 8.
(Diffusioni interconnesse)
1. All’articolo 21, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
dopo le parole: «sei ore» sono inserite le seguenti: «per le emittenti
radiofoniche e le dodici ore per le emittenti televisive. La variazione
dell’orario di trasmissione in contemporanea da parte dei soggetti autorizzati
è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni, da
inoltrare con un anticipo di almeno quindici giorni».
2. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque
realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l’autonoma
e originale identità locale e le relative denominazioni identificative
di ciascuna emittente.
3. All’articolo 39, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dopo le parole: «sei ore
di durata giornaliera» sono inserite le seguenti: «per le emittenti radiofoniche
e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive».
4. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale
che intendono interconnettere sulla base di preventive intese, ovvero
previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere
contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione
al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso
tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione
si intende rilasciata.
5. L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle
emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere
in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio
nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo
di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero
programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione
di Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato
la citata Convenzione resa esecutiva dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327,
nonchè i programmi satellitari. In caso di eventuale interconnessione
con canali satellitari o con emittenti televisive estere questa potrà
avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito
per l’interconnessione.
6. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo
parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione
comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
7. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall’articolo 21,
della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente
articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti
che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse
emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari
nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L’applicazione di sanzioni
in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Art. 9
(Disposizioni in materia di risanamento degli impianti radiotelevisivi)
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
è aggiunto il seguente periodo: «Ai soggetti titolari legittimamente operanti,
interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione
per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano
presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani
di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti,
cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano
le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo».
Art. 10
(Tutela dei minori nella programmazione televisiva)
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti
a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell’articolo
8, comma 1, e nell’articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela
dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato
il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi
documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro
delle comunicazioni, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare
di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451.
2. Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo
quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l’applicazione di specifiche
misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle
ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente rivolti
ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni
e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche
misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti
sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla
diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale
e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati
allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi,
oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
per le pari opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente
articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell’articolo 15 della legge 6
agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con
il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori,
anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato.
Conseguentemente, all’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei
minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni,
la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità delibera l’irrogazione
delle sanzioni previste dall’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente
dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che dal Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data
adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei
notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto».
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori,
le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste
dal comma 3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell’articolo 31 della medesima
legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce
supporto organizzativo e logistico all’attività del Comitato di applicazione
del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse
strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma
3 dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati,
in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente
a 25.000 e 350.000 euro.
7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento,
entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di tutela dei
diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni
irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa sullo svolgimento
delle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei
minori, con particolare riferimento a quelle previste dal presente articolo,
corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti o osservazioni.
8. All’articolo 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: «È altresì vietata la pubblicazione
di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione
dei suddetti minorenni».
9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, con decreto da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone la
realizzazione di campagne scolastiche per un uso corretto e consapevole
del mezzo televisivo, nonchè di trasmissioni con le stesse finalità rivolte
ai genitori, utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi
mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento
alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste
dall’articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono
comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese
quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonchè produzioni
e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori
e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere
e programmi è determinato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 11
(Principio di tutela della produzione audiovisiva europea)
1. I fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo sviluppo e la diffusione
della produzione audiovisiva europea anche secondo quanto previsto, con
riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo 2 della legge 30
aprile 1998, n. 122, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior
parte del loro tempo di trasmissione in ambito nazionale su frequenze
terrestri, escluso il tempo destinato a notiziari, a manifestazioni sportive,
a giochi televisivi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext,
a dibattiti e a televendite. Deroghe possono essere richieste all’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto disposto dall’articolo
5 del citato regolamento di cui alla deliberazione della stessa Autorità
16 marzo 1999, n. 9/1999.
Art. 12
(Uso efficiente dello spettro elettromagnetico)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini
dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione
sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi
assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;
b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa
urbanistica e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa
nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle
prescrizioni tecniche fissate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato
e risultante dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze
con altre emissioni lecite di radiofrequenze.
2. Il mancato rispetto dei princìpi di cui al comma 1 o, comunque, il
mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate comporta la revoca ovvero
la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate dallo stesso
organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato,
avvisato dell’inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria
attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla
data di ricezione dell’ingiunzione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta e aggiorna il
piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive
in tecnica digitale garantendo, su tutto il territorio dello Stato, un
uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme
copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti
in ambito nazionale e locale, in conformità con i princìpi della presente
legge, e una riserva in favore delle minoranze linguistiche riconosciute
dalla legge.
4. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici,
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
5. Il piano di assegnazione e le successive modificazioni e integrazioni
sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione degli
impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa
con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le
province autonome di Trento e di Bolzano. I pareri e le intese sono acquisiti
secondo le procedure previste dall’articolo 1 della legge 30 aprile 1998,
n. 122.
6. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento,
nel rispetto e in attuazione della legislazione vigente, definisce i criteri
generali per l’installazione di reti di comunicazione elettronica, garantendo
che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti
nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo,
di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
7. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di installazione
oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia di una effettiva
concorrenza, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce,
con proprio regolamento, le modalità di condivisione di infrastrutture,
di impianti di trasmissione e di apparati di rete.
Art. 13
(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’esercizio dei
compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti
fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte anche attraverso i Comitati
regionali per le comunicazioni (CORECOM) la cui disciplina, relativamente
ad aspettative e permessi dei loro presidenti e componenti, è demandata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad apposito regolamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge nel settore radiotelevisivo
al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
Capo II
TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Art. 14
(Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel sistema
integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono
tenuti a notificare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le
intese e le operazioni di concentrazione al fine di consentire, secondo
le procedure previste in apposito regolamento adottato dall’Autorità medesima,
la verifica del rispetto dei princìpi enunciati dall’articolo 15.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione di
chi vi abbia interesse o, periodicamente, d’ufficio, individuato il mercato
rilevante conformemente ai princìpi di cui agli articoli 15 e 16 della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002, verifica che non si costituiscano, nel sistema integrato delle comunicazioni
e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che siano rispettati
i limiti di cui all’articolo 15 della presente legge, tenendo conto, fra
l’altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza all’interno
del sistema, delle barriere all’ingresso nello stesso, delle dimensioni
di efficienza economica dell’impresa nonchè degli indici quantitativi
di diffusione dei programmi radiotelevisivi, dei prodotti editoriali e
delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora accerti che
un’impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle
comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente,
i limiti di cui all’articolo 15, adotta un atto di pubblico richiamo,
segnalando la situazione di rischio e indicando l’impresa o il gruppo
di imprese e il singolo mercato interessato. In caso di accertata violazione
dei predetti limiti l’Autorità provvede ai sensi dell’articolo 2, comma
7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente capo sono nulli.
5. All’articolo 2, comma 16, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «dalla presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«nel sistema integrato delle comunicazioni»; all’ultimo periodo del medesimo
comma le parole: «, ai fini della presente legge,» sono soppresse.
Art. 15
(Limiti al cumulo dei programmi televisivi e radiofonici e alla raccolta
di risorse nel sistema integrato delle comunicazioni. Disposizioni in
materia pubblicitaria)
1. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso
fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate
o collegate ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non può essere titolare di autorizzazioni che consentano
di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi
o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze
terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal medesimo piano.
2. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei
singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni,
i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero
5), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
non possono né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati
ai sensi dell’articolo 2, commi 17 e 18, della citata legge
n. 249 del 1997, conseguire ricavi superiori al 20 per cento
dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni.
3. I ricavi di cui al comma 2 sono quelli derivanti dal finanziamento
del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario,
da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite,
da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata
al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con
soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche
erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo
2, comma 1, lettera g), da offerte televisive a pagamento, dagli
abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti
librari e fonografici commercializzati in allegato, nonchè dalle agenzie
di stampa a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica
anche per il tramite di INTERNET e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche
nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
4. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui
ricavi nel settore delle telecomunicazioni, come definito ai sensi dell’articolo
18 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono superiori
al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire
nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento
del sistema medesimo.
5. All’articolo 2, comma 7, primo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: «ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi
1 e 8» sono soppresse.
6. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale
attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare
alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il
divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
7. Secondo le disposizioni dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come sostituito dalla direttiva
97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e
fermi restando i limiti orari e giornalieri di affollamento pubblicitario
indicati nella legge 6 agosto 1990, n. 223, all’articolo 8 della
medesima legge n. 223 del 1990, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, la parola: «messaggi» è sostituita dalla seguente:
«spot»;
b) al comma 9-bis, al primo periodo, dopo le parole: «se
comprende forme di pubblicità» sono inserite le seguenti: «diverse dagli
spot pubblicitari» e le parole: «le forme di pubblicità diverse
dalle offerte di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«gli spot pubblicitari» e, al secondo periodo, la parola: «offerte»
è sostituita dalle seguenti: «pubblicità diverse dagli spot pubblicitari».
8. L’articolo 10 della legge 7 marzo 2001, n. 62, è sostituito dal
seguente:
«Art. 10. – (Messaggi pubblicitari di promozione del libro e della
lettura). – 1. I messaggi pubblicitari facenti parte di iniziative,
promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali
e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del
libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore
da emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private, non sono considerati
ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui a ll’articolo 8 della legge
6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni».
Capo III
PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER L’EMANAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA RADIOTELEVISIONE
Art. 16
(Delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa intesa con l’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni e acquisizione dei pareri di cui al comma
3, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative
in materia di radiotelevisione, denominato «testo unico della radiotelevisione»,
coordinandovi le norme vigenti e apportando alle medesime le integrazioni,
modificazioni e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per assicurarne
la migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di
diritto internazionale vigenti nell’ordinamento interno e degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e alle Comunità
europee.
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia
di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale nel rispetto
dei princìpi fondamentali contenuti nel Capo I e sulla base dei seguenti
princìpi, come indicati nel testo unico di cui al comma 1:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga
nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento
delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni,
nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell’Unione
europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione
e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle
competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori
e concessori necessari per l’accesso ai siti previsti dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali
e regionali, per l’installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei
princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonchè
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute,
di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio e delle bellezze
naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle
competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di
contenuti o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi
di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente,
regionale o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla
lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della
potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione
prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa
presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità
dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi
autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti
iscritti all’Albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati; il
titolare della licenza di operatore di rete televisiva in tecnica digitale
in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per
lo svolgimento dell’attività di fornitura di cui alla lettera b),
ha diritto a ottenere almeno un’autorizzazione che consenta di irradiare
nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata;
e) definizione, da parte della legislazione regionale, degli specifici
compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio
pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere nell’orario
e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti
in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
in ambito provinciale, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente
legge; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in
ambito regionale o provinciale;
f) attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano della legittimazione a stipulare, previa intesa con il Ministero
delle comunicazioni, specifici contratti di servizio con la società concessionaria
del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli
obblighi di cui alla lettera e), nel rispetto della libertà di
iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo
alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa; ulteriori princìpi
fondamentali relativi allo specifico settore dell’emittenza in ambito
regionale o provinciale possono essere ricavati dalle disposizioni legislative
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia
di emittenza radiotelevisiva in ambito locale, comunque nel rispetto dell’unità
giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, dopo l’acquisizione
del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
«Conferenza Stato-regioni», è trasmesso alle Camere per l’acquisizione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso
quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere
entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti
tali pareri, il Governo ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni
e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-regioni e alle
Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta
e sessanta giorni.
4. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione
regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data
di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
Capo IV
COMPITI DEL SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO E RIFORMA DELLA
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
Art. 17
(Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione
a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale
di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni e di contratti
di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della
società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo
6, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche
di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale
del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche
dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali,
cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute
di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore
è definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni
di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b),
in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto,
e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati
in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni
religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici
e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi
di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione
e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati
alla conoscenza e alla valorizzazione della li ngua, della cultura e dell’impresa
italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle
più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina
per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli
Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero
di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati
specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità
della prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi,
garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei
ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese
quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione
a partire dal contratto di servizio stipulato dopo la data di entrata
in vigore della presente legge;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla presente legge delle
infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri
in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica
utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti
dall’articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi
nazionali e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto
Adige, nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici
di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione
decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b)
e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici
locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e
contabile in relazione all’attività di adempimento degli obblighi di pubblico
servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun
rinnovo triennale del contratto nazionale di servizio sono fissate le
linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico
generale radiotelevisivo, definite in relazione allo sviluppo dei mercati,
al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e
locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico
generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso
società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla
diffusione di immagini, suoni e dati, nonchè di altre attività correlate,
purchè esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici
servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 18
(Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e
di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento
pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio
indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del
canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura
del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, imputando o attribuendo i costi sulla
base di princìpi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente
giustificati e definendo con chiarezza i princìpi di contabilità analitica
secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate
le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse
di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale
e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base
della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo
o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta
giorni dall’approvazione, è trasmesso all’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo
da parte di una società di revisione nominata dalla società concessionaria
e scelta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra quante
risultano iscritte all’apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale
per le società e la borsa ai sensi dell’articolo 161 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività
della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV
del capo II del titolo III della parte IV del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni
con proprio decreto stabilisce l’ammontare del canone di abbonamento in
vigore dal 1º gennaio dell’anno successivo, in misura tale da consentire
alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i
costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere
gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati
a tale società, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso prendendo
anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze
di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del
canone dovrà essere operata con riferimento anche all’articolazione territoriale
delle reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio
pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente,
i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 19
(Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione
delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione
delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione,
è affidato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito
di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga
effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente
legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti
di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento
e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio
e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nei casi di presunto
inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio o su impulso
del Ministero delle comunicazioni per il contratto nazionale di servizio
ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria
al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto
di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare
deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonchè di essere nuovamente
sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può in ogni fase dell’istruttoria
richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire
informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre
ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne
copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato;
disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la consultazione
di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell’esercizio
delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati
dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti
alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25 mila euro se rifiutano
od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di
esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino
a 50 mila euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società
concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per
l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi,
tenuto conto della gravità e della durata dell’infrazione, l’Autorità
dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso
anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque
non superiori a trenta giorni, entro i quali l’impresa deve procedere
al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni applica la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia
stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di
importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con
un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo
comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della
sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione
dell’attività d’impresa fino a novanta giorni.
9. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dà conto dei risultati
del controllo ogni anno nella relazione annuale.
Art. 20
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata,
per la durata di dodici anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dalla presente legge la RAI-Radiotelevisione
italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per
azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea. Il consiglio,
oltre a essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni
di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità
e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i
soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai
sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque,
persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria
indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione
sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori
dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita
per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione
dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata
dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione
del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A
tale fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi
dell’articolo 2366 del codice civile non meno di trenta giorni prima di
quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai
sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato
deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate
o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da
soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto
di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito
presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale,
di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni
prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione
al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia
e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari
al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente
diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state
presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per
numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i
quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di
ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria
nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto.
Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso
di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui
presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure
di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio
sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea,
in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla
completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma
lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale
al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata
sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione
secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle
assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni
di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla
deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del
10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell’unica lista
di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli
con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente,
sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente
diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In
caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o
più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure
del presente comma entro i trenta giorni successivi alla comunicazione
formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di
vendita, effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3. Ove, anteriormente
alla predetta data, sia necessario procedere alla nomina del consiglio
di amministrazione, per scadenza naturale del mandato o per altra causa,
a ciò si provvede secondo le procedure di cui ai commi 7 e 9.
Art. 21
(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge è completata la fusione per incorporazione della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa nella società RAI-Holding Spa. Ai fini di tale operazione,
i termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies,
primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile, sono dimezzati. Le
licenze, autorizzazioni e concessioni di cui è titolare la RAI-Radiotelevisione
italiana Spa saranno, per effetto della presente legge, trasferite di
pieno diritto alla società incorporante, senza necessità di ulteriori
provvedimenti.
2. Per effetto dell’operazione di fusione di cui al comma 1, la società
RAI-Holding Spa assume la denominazione sociale di «RAI-Radiotelevisione
italiana Spa» e il consiglio di amministrazione della società incorporata
assume le funzioni di consiglio di amministrazione della società risultante
dalla fusione. Le disposizioni della presente legge relative alla RAI-Radiotelevisione
italiana Spa si intenderanno riferite alla società risultante dall’operazione
di fusione.
3. Entro quattro mesi dalla data di completamento della fusione per incorporazione
di cui al comma 1 è avviato il procedimento per l’alienazione della partecipazione
dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa come risultante dall’operazione
di fusione di cui al comma 1. Tale alienazione avviene mediante offerta
pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti
attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni. Con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale
per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di
presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell’offerta o delle
offerte pubbliche di vendita di cui al presente comma.
4. Una quota delle azioni alienate è riservata agli aderenti all’offerta
che dimostrino di essere in regola da almeno un anno con il pagamento
del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni. Tali azioni non possono essere alienate prima di diciotto
mesi dalla data di acquisto.
5. In considerazione dei rilevanti e imprescindibili motivi di interesse
generale e di ordine pubblico connessi alla concessione del servizio pubblico
generale radiotelevisivo affidata alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa,
è inserita nello statuto della società la clausola di limitazione del
possesso azionario prevista dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, prevedendosi il limite massimo del possesso
dell’uno per cento delle azioni aventi diritto di voto per tutti i soggetti
indicati dal medesimo comma 1. Sono, inoltre, vietati i patti di sindacato
di voto o di blocco, o comunque gli accordi relativi alla modalità di
esercizio dei diritti inerenti alle azioni della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa, che intercorrano tra soggetti titolari, anche mediante soggetti
controllati, controllanti o collegati, di una partecipazione complessiva
superiore al limite di possesso azionario del 2 per cento, riferito alle
azioni aventi diritto di voto, o la presentazione congiunta di liste da
parte di soggetti in tale posizione. Tali clausole sono di diritto inserite
nello statuto della società, non sono modificabili e restano efficaci
senza limiti di tempo.
6. Fino al 31 dicembre 2005 è vietata la cessione da parte della RAI-Radiotelevisione
italiana Spa di rami d’azienda.
7. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato
di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati
per il 75 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di
cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
La restante quota è destinata al finanziamento degli incentivi all’acquisto
e alla locazione finanziaria di cui all’articolo 25, comma 7.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONI
Art. 22
(Attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce il programma
di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche
e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando
criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell’utenza.
2. Alle controversie in materia di applicazione di piani di frequenze
e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione
dell’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 23
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica
digitale)
1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo
attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale in
possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione
delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell’articolo
2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare,
anche attraverso la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in
tecnica analogica, le predette sperimentazioni fino alla completa conversione
delle reti, nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge e nei limiti e nei termini previsti dal regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla
deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2001, e successive modificazioni, le licenze e le autorizzazioni
per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre.
2. La sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale può essere
effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica
alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai fini della realizzazione delle reti digitali sono consentiti i
trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra i soggetti che esercitano
legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione
che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica
digitale.
4. In caso di indebita occupazione delle frequenze televisive che possono
essere utilizzate per la sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi ai sensi dell’articolo 41, comma 7,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, si applica quanto previsto dall’articolo
195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai
soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva,
in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di
cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non
inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.
6. I soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva
devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda,
l’obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel provvedimento
previsto dall’articolo 29 del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, di cui alla deliberazione dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284
del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni.
7. La domanda per ottenere il rilascio di licenza di operatore di rete
televisiva in ambito nazionale può essere presentata anche dai soggetti
legittimamente operanti in ambito locale che dimostrino di essere in possesso
dei requisiti previsti per il rilascio di licenza di operatore di rete
televisiva in ambito nazionale e si impegnino a raggiungere, entro sei
mesi dalla domanda, una copertura non inferiore al 50 per cento della
popolazione, nonché rinuncino ai titoli abilitativi per la diffusione
televisiva in ambito locale.
8. I soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata
in vigore della presente legge, in virtù di titolo concessorio o autorizzativo,
se titolari di più emittenti con una copertura comunque inferiore al 50
per cento della popolazione, possono proseguire nell’esercizio dell’attività
di operatore di rete locale.
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica
alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue
con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di
entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui
al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva
resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano
o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti
in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15),
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
10. Il Ministero delle comunicazioni autorizza le modificazioni tecnico-operative
idonee a razionalizzare le reti analogiche terrestri esistenti e ad agevolarne
la conversione alla tecnica digitale e, fino alla data di entrata in vigore
delle leggi regionali che attribuiscono tali competenze alla regione o
alla provincia ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b),
autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali
finalità.
11. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente eserciti
possono essere convertiti alla tecnica digitale. L’esercente è tenuto
a darne immediata comunicazione al Ministero delle comunicazioni.
12. Tutte le frequenze destinate al servizio di radiodiffusione concorrono
promiscuamente allo svolgimento dell’attività trasmissiva in tecnica analogica
e in tecnica digitale; sono abrogate le norme vigenti che riservano tre
canali alla sola sperimentazione digitale.
13. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento concernente
la diffusione via satellite di programmi televisivi, di cui all’allegato
A annesso alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1º marzo 2000, n. 127/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2000.
14. Alla realizzazione di reti digitali terrestri si applicano, fino
al 31 dicembre 2006, le disposizioni relative alla realizzazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica.
15. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel rispetto
dei princìpi stabiliti dall’articolo 25.
Art. 24
(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in
tecnica digitale)
1. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di promuovere
lo sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale, adotta,
sentiti il Ministro delle comunicazioni e le associazioni maggiormente
rappresentative delle imprese radiofoniche, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un regolamento secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) sviluppo della diffusione radiofonica in tecnica digitale (T-DAB)
come naturale evoluzione del sistema analogico;
b) garanzia del principio del pluralismo attraverso la previsione
di un’ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto
tra diffusione nazionale e locale;
c) previsione delle procedure e dei termini per la presentazione
delle domande e per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni per
l’esercizio della radiodiffusione sonora in tecnica digitale ai soggetti
legittimamente operanti ai sensi dell’articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, secondo criteri di semplificazione.
I predetti titoli abilitativi potranno permettere la diffusione nel bacino
di utenza, o parte di esso, oggetto della vigente concessione per la radiodiffusione
sonora in tecnica analogica;
d) disciplina per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
in conformità al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione sonora in tecnica digitale, relativamente alle risorse
risultanti in esubero;
e) definizione di norme di esercizio finalizzate al razionale e
corretto utilizzo delle risorse radioelettriche in relazione alla tipologia
del servizio effettuato;
f) definizione delle fasi di sviluppo della diffusione radiofonica
digitale anche in riferimento al ruolo della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo per accelerare lo stesso sviluppo;
g) disciplina della fase di avvio dell’attuazione del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze anche relativamente ai limiti al cumulo
dei programmi radiofonici.
2. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale
(T-DAB), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle comunicazioni può stabilire un programma con
cui sono individuate specifiche misure di sostegno, sentite le associazioni
maggiormente rappresentative delle imprese radiofoniche e la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo.
3. Al fine di agevolare il passaggio alla diffusione in tecnica digitale
(T-DAB) si applicano, alle imprese radiofoniche ed ai loro consorzi, le
disposizioni di cui al comma 14 dell’articolo 23.
4. All’articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto,
esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso
più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale
fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti».
Art. 25
(Accelerazione e agevolazione della conversione alla trasmissione in
tecnica digitale)
1. Ai fini dello sviluppo del pluralismo sono rese attive, dal 31 dicembre
2003, reti televisive digitali terrestri, con un’offerta di programmi
in chiaro accessibili mediante decoder o ricevitori digitali.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
avvalendosi anche della riserva di blocchi di diffusione prevista dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è tenuta a realizzare almeno due
blocchi di diffusione su frequenze terrestri con una copertura del territorio
nazionale che raggiunga:
a) dal 1º gennaio 2004, il 50 per cento della popolazione;
b) entro il 1º gennaio 2005, il 70 per cento della popolazione.
3. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile
2004, svolge un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi
digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente, anche tenendo
conto delle tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri
che non deve comunque essere inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi
accessibili;
c) l’effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi
diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.
4. Entro trenta giorni dal completamento dell’accertamento di cui al
comma 3, l’Autorità invia una relazione al Governo e alle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella
quale dà conto dell’accertamento effettuato. Ove l’Autorità accerti che
non si siano verificate le predette condizioni, adotta i provvedimenti
indicati dal comma 7 dell’articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. La società concessionaria di cui al comma 2, di concerto con il Ministero
delle comunicazioni, individua uno o più bacini di diffusione, di norma
coincidenti con uno o più comuni situati in aree con difficoltà di ricezione
del segnale analogico, nei quali avviare entro il 1º gennaio 2005 la completa
conversione alla tecnica digitale.
6. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale la
società concessionaria assicura, comunque, la trasmissione di tre programmi
televisivi in tecnica analogica in chiaro e, nei tempi e nei modi di cui
al comma 2, di tre programmi televisivi in tecnica digitale in chiaro,
attuando condizioni di effettivo policentrismo territoriale, in particolare
ripartendo in modo equilibrato, anche valutando la proporzione degli abbonati,
l’ideazione, la realizzazione e la produzione di programmi con diffusione
in ambito nazionale tra i centri di produzione e le sedi regionali esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella fase di transizione
alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno
il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, le somme
che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano
singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di
spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
7. Con regolamento, da emanare su proposta del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo
17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
nei limiti della copertura finanziaria di cui al comma 7 dell’articolo
21 della presente legge conseguita anche mediante cessione dei relativi
crediti futuri, gli incentivi all’acquisto e alla locazione finanziaria
necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi
utilizzabili per la ricezione di segnali televisivi in tecnica digitale,
in modo tale da consentire l’effettivo accesso ai programmi trasmessi
in tecnica digitale. Il regolamento di cui al presente comma può essere
attuato ovvero modificato o integrato solo successivamente alla riscossione
dei proventi derivanti dall’attuazione dell’articolo 21, comma 3, conseguita
anche mediante cessione di crediti futuri.
8. Ove, in base all’accertamento svolto dall’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, secondo quanto disposto dai commi 3 e 4, risultino
rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c),
e fino alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi
per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero complessivo
dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi dell’articolo
23, comma 1, in ambito nazionale su frequenze terrestri indifferentemente
in tecnica analogica o in tecnica digitale. I programmi televisivi irradiati
in tecnica digitale possono concorrere a formare la base di calcolo ove
raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione. Al fine
del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi
che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica
analogica.
9. Il criterio di calcolo di cui al comma 8 si applica solo ai soggetti
i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungano una
copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
10. Per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
i programmi irradiati in tecnica digitale avvalendosi della riserva di
blocchi di diffusione prevista dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 8.
11. Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai commi
1 e 3 e al conseguente effettivo ampliamento delle offerte disponibili
e del pluralismo nel settore televisivo previsti dalla Corte costituzionale,
il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per le
trasmissioni in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano consentite
ai sensi del comma 8, e in ambito locale è prolungato dal Ministero delle
comunicazioni, su domanda dei soggetti interessati, fino alla scadenza
del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni
in tecnica digitale; tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio
2005 dai soggetti che già trasmettano contemporaneamente in tecnica digitale
e, se emittenti nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno
il 50 per cento della popolazione nazionale. In deroga a quanto previsto
dal comma 5 dell’articolo 23, fino alla completa attuazione del piano
di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, non appena le imprese
di radiodiffusione televisiva in ambito locale dimostreranno di avere
raggiunto una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20 per cento
della effettiva copertura in tecnica analogica potranno presentare domanda
per ottenere la licenza di operatore in ambito locale. Allo scopo di ottenere
la licenza di operatore in ambito locale occorre, oltre agli impegni previsti
alle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 35 della
deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2001, e successive modificazioni, impegnarsi a investire in
infrastrutture entro cinque anni dal conseguimento della licenza un importo
non inferiore ad un milione di euro per bacino di diffusione per ciascuna
regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto
a 500.000 euro per una licenza limitata a un bacino di estensione inferiore
a quello regionale e a 250.000 euro per ogni licenza aggiuntiva alla prima
per ulteriori bacini di diffusione in ambito regionale. Ai fini dell’impegno
suddetto sono comunque considerati gli importi per gli investimenti operati
ai sensi della legge 5 marzo 2001, n. 57, e per la sperimentazione
delle trasmissioni televisive in tecnica digitale.
12. Fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione
definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, in deroga all’articolo
5, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il regime della
licenza individuale per l’attività di operatore di rete.
13. Al fine di consentire la riconversione delle tecnologie, la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è autorizzata a ridefinire,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la diffusione
dei programmi all’estero, anche con riferimento alla diffusione in onde
medie e corte. Alla legge 14 aprile 1975, n. 103, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, primo comma, lettera b), sono soppresse
le parole: «ad onde corte per l’estero, ai sensi del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1132, e del decreto del Presidente della Repubblica
5 agosto 1962, n. 1703»;
b) all’articolo 20, terzo comma, sono soppresse le parole da: «mentre
le trasmissioni» fino alla fine del comma.
Art. 26
(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d’Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla
presente legge, la regione autonoma Valle d’Aosta e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell’ambito
delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale
e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni
del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 27
(Sanatoria di impianti esistenti)
1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data
di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché
relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge
6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate
a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto
principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto
di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:
a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione
ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto
con le norme urbanistiche vigenti in loco;
b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione
tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge;
c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente
operanti;
d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque
città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;
f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna
ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.
Art. 28
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli
1, commi terzo, quarto e quinto, 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III,
IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge,
salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della presente legge;
b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio
1987, n. 67;
c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2,
e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
d) articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 19 ottobre
1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
1992, n. 483;
e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell’articolo
3 e dell’articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 20 della
presente legge;
f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi,
8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge
31 luglio 1997, n. 249;
g) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.
Art. 29
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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