1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
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E' istituita l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, di seguito denominata "Autorita'", la quale opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
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Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge
1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
assume la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".
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Sono organi dell'Autorita' il presidente, la
commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i
servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione e' organo
collegiale costituito dal presidente dell'Autorita' e da quattro commissari.
Il consiglio e' costituito dal presidente e da tutti i commissari.
Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro
commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto
indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture
e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti.
In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario,
la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario
che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l'Autorita'. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre
anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di
conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995,
n. 481. Il presidente dell'Autorita' e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del
nominativo del presidente dell'Autorita' e' previamente sottoposta
al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
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La Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto
delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975,
n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
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Ai componenti dell'Autorita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge
14 novembre 1995, n. 481.
- Le competenze dell'Autorità sono così
individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le
reti esercita le seguenti funzioni:
1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto
del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma
3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze
destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto
riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del
soccorso alpino;
2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni
e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale
dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze,
comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai
sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare
per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale
del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite
in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative
assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con
il Ministero della difesa, l'Autorita' provvede al previo coordinamento
con il medesimo;
3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni
e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni
per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso
la modificazione di impianti, sempreche' conformi all'equilibrio dei
piani di assegnazione;
4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto
della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori
in modo da favorire la fruibilita' del servizio;
5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al
quale si devono iscrivere in virtu' della presente legge i soggetti
destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente
normativa da parte dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti,
le imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere mediante impianti
radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici,
le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, nonche' le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici
o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le
imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi
compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresi'
censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale.
L'Autorita' adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta
del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei
soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al registro
alla data di entrata in vigore della presente legge;
6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero
5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione
del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese
radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' nei regolamenti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n.
268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n.
49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.
Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso
l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti
all'Autorita' ai fini di quanto previsto dal numero 5);
7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento
alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture
di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;
8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture
di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni
garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture
ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione;
promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare
la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;
9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di
interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione
entro novanta giorni dalla notifica della controversia;
10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico
di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti,
formulando eventuali indirizzi sulle modalita' di interruzione. Gli
utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorita' avverso le
interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento
definito dalla stessa Autorita';
11) individua, in conformita' alla normativa comunitaria, alle leggi,
ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma
5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio
universale e le modalita' di determinazione e ripartizione del relativo
costo, e ne propone le eventuali modificazioni;
12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione
con quelli di altri Paesi;
13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta,
i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti
e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettivita',
trasparenza, non discriminazione, equita' e tempestivita';
14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di
telecomunicazioni e gli utenti privati;
15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana
e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu emissioni
elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi
periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici
rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni
all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero
dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero
delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta
giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle
norme comunitarie;
b) la commissione per i servizi e i prodotti:
1) vigila sulla conformita' alle prescrizioni della legge dei servizi
e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di
concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa
promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di telecomunicazioni;
2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualita' dei servizi
e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio
recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attivita';
3) vigila sulle modalita' di distribuzione dei servizi e dei prodotti,
inclusa la pubblicita' in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze
attribuite dalla legge a diverse autorita', e puo' emanare regolamenti,
nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle
relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono
attivita' di rivendita di servizi di telecomunicazioni;
4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere
per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi
a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della
normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra
produttori;
4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
5) in materia di pubblicita' sotto qualsiasi forma e di televendite,
emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione
organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di
rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente,
nonche' l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;
6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in
materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione
relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia
di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni,
la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorita' delibera l'irrogazione
delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990,
n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato
e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita'
che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori viene data adeguata pubblicita' e la emittente sanzionata
ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon
ascolto;
7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute
nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;
8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in
materia di diritto di rettifica;
9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda,
sulla pubblicita' e sull'informazione politica nonche' l'osservanza
delle norme in materia di equita' di trattamento e di parita' di accesso
nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda
elettorale ed emana le norme di attuazione;
10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione
annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica
l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in
tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio
pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime
parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione
e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico;
inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalita' del predetto
servizio pubblico;
11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei
diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini
sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione
rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruita' delle
metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicita' dei dati pubblicati,
nonche' sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato
delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite
metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione
di dati falsi e' punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del
codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda
a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione
o ai mezzi interessati, l'Autorita' puo' provvedere ad effettuare le
rilevazioni necessarie;
12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri
contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;
13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive , anche
avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni;
14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto
1990, numero 223;
15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi
di comunicazioni;
c) il consiglio:
1) segnala al Governo l'opportunita' di interventi, anche legislativi,
in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano
interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;
2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai
mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione
di specifici regolamenti;
3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica
e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali,
anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui
ai commi 11 e 12;
5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle
modalita' per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per
la determinazione dei relativi contributi, nonche' il regolamento sui
criteri e sulle modalita' di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni
e contributi;
6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio
delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva
sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;
7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attivita' ed alla proprieta'
dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo,
secondo modalita' stabilite con regolamento;
8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore
radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta
i conseguenti provvedimenti;
9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante
ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, che e' abrogato;
10) accerta la mancata osservanza, da parte della societa' concessionaria
del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14
aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione
dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti
dei dirigenti responsabili;
11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione,
parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore
delle comunicazioni, predisposti dall'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge
10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati
anche in mancanza di detto parere;
12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio
dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attivita'
svolta dall'Autorita' e sui programmi di lavoro; la relazione contiene,
fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in
particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse,
ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli
ascolti e alle letture rilevate, alla pluralita' delle opinioni presenti
nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione,
stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a
livello nazionale e comunitario;
13) autorizza i trasferimenti di proprieta' delle societa' che esercitano
l'attivita' radiotelevisiva previsti dalla legge;
14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge
14 novembre 1995, n. 481, nonche' tutte le altre funzioni dell'Autorita'
non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture
e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.
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Le competenze indicate al comma 6 possono essere
ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorita'
di cui al comma 9.
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La separazione contabile e amministrativa, cui
sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni
o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi
per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione,
l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella
dell'attivita' di installazione e gestione delle infrastrutture separata
da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza
di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione
contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano
entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo
dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al
presente comma.
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L'Autorita', entro novanta giorni dal primo insediamento,
adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento,
i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, nonche'
il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla
base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481,
prevedendo le modalita' di svolgimento dei concorsi e le procedure
per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 18. L'Autorita' provvede all'autonoma
gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
L'Autorita' adotta regolamenti sulle modalita' operative e comportamentali
del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorita' attraverso
l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti
di cui al presente comma sono adottati dall'Autorita' con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici
o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
hanno facolta' di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorita'
e di intervenire nei procedimenti.
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L'Autorita' disciplina con propri provvedimenti
le modalita' per la soluzione non giurisdizionale delle controversie
che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto
autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati
o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate
con provvedimenti dell'Autorita', non puo' proporsi ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio
di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione
dell'istanza all'Autorita'. A tal fine, i termini per agire in sede
giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la
conclusione del procedimento di conciliazione.
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I provvedimenti dell'Autorita' definiscono le
procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione
europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali
a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorita'
nella definizione delle predette procedure costituiscono principi
per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire
ad arbitri.
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L'Autorita' si avvale degli organi del Ministero
delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per
la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni nonche'
degli organi e delle istituzioni di cui puo' attualmente avvalersi,
secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di
assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo
in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorita'
i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi
con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono
altresi' attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati
regionali radiotelevisivi. L'Autorita', d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi
ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilita'
degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati.
Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza
le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate
dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorita' d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento
per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate
ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle
funzioni l'Autorita' puo' richiedere la consulenza di soggetti o organismi
di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette
all'Autorita' sono esenti da bollo. L'Autorita' si coordina con i
preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli
aspetti di comune interesse.
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Il reclutamento del personale di ruolo dei
comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante
le procedure di mobilita' previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale.
Analoga priorita' e' riconosciuta al personale in posizione di comando
dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali,
nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 650.
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Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro,
sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale
il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni
organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica
sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni
e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale
e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello
specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.
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(Comma abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n.
259)
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E' istituito il ruolo organico del personale
dipendente dell'Autorita' nel limite di duecentosessanta unita'. Alla
definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorita',
in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il
ricorso alle procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente
e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti
per il funzionamento dell'Autorita'.
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L'Autorita', in aggiunta al personale di ruolo,
puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato,
disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore
a sessanta unita', con le modalita' previste dall'articolo 2, comma
30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
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L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a trenta unita' e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.
Al personale di cui al presente comma e' corrisposta l'indennita'
prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 1991, n. 231.
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In sede di prima attuazione della presente
legge l'Autorita' puo' provvedere al reclutamento del personale di
ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili
nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente
alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale
dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria purche' in possesso delle competenze
e dei requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per l'espletamento
delle singole funzioni.
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All'Autorita' si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate
dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma
9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato, nonche' dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano
anche alle altre Autorita' istituite dalla legge 14 novembre 1995,
n. 481, senza oneri a carico dello Stato.
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Con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente
articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo
6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonche' il secondo comma dell'articolo
8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata
in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo
sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990,
n. 223. E' abrogata altresi' ogni norma incompatibile con le disposizioni
della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorita'
subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella
titolarita' dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante
per la radiodiffusione e l'editoria.
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Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni,
sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze
trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorita' con quelle delle
pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze,
riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere
le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in
vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati,
indicate nei regolamenti stessi.
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
-
Fino all'entrata in funzione dell'Autorita'
il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorita'
dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-bis
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
-
I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita'
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile
al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
-
(Comma abrogato dalla legge 21 luglio 2000,
n. 205)
-
E' istituito presso l'Autorita' un Consiglio
nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni
rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate
in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo
e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti
e della dignita' della persona o delle particolari esigenze di tutela
dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula
proposte all'Autorita', al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi
pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o
svolgono attivita' in questi settori su tutte le questioni concernenti
la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini,
quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresi'
iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio
regolamento l'Autorita' detta i criteri per la designazione, l'organizzazione
e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il
numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici.
I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.
-
I soggetti che nelle comunicazioni richieste
dall'Autorita' espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio
della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le
pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.
-
I soggetti che non provvedono, nei termini e
con le modalita' prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei
dati e delle notizie richiesti dall'Autorita' sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni
irrogata dalla stessa Autorita'.
-
I soggetti che non ottemperano agli ordini e
alle diffide dell'Autorita', impartiti ai sensi della presente legge,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti
milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti
adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti,
si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento
del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio
chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate
dall'Autorita'.
- Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se
la violazione e' di particolare gravita' o reiterata, puo' essere disposta
nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione
anche la sospensione dell'attivita', per un periodo non superiore ai
sei mesi, ovvero la revoca.
.
2. Divieto di posizioni dominanti
-
(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112)
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
-
(Periodi abrogati dalla l. 3 maggio 2004, n.
112)
Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione
degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorita'
fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale
e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze
pianificate secondo i seguenti criteri:
a) localizzazione comune degli impianti;
b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard
internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo
transitorio per adeguare la situazione attuale;
c) segnali ricevibili senza disturbi;
d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico
e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite,
del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti
tra gli impianti di radiodiffusione;
e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di
un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori
risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente
alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti
con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio
della provincia;
f) equivalenza, nei limiti delle compatibilita' tecniche, in termini
di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le
emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza
di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;
g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione
del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che
trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
-
(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112)
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(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112)
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(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112)
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(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n.
112)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
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(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112)
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(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n.
112)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177)
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(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n.
112)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
.
3. Norme sull'emittenza televisiva
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
-
L'Autorita' approva il piano nazionale di assegnazione
delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre
il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998,
le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che
hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto
delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorita'
tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a societa' per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative.
Le societa' di cui al presente comma devono essere di nazionalita'
italiana ovvero di uno Stato appartenente allUnione europea. Il controllo
delle societa' da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita'
di Stati non appartenenti all'Unione europea e' consentito a condizione
che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento
di effettiva reciprocita, fatte salve le disposizioni derivanti da
accordi internazionali. Gli amministratori delle societa' richiedenti
la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena
detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono
essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorita,
limitatamente alla radiodiffusione sonora, e' autorizzata ad una deroga
per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione
del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle
concessioni, qualora la complessita' del piano radiofonico impedisca
la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovra' comunque essere
elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni
dovra' avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga
e' consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni
ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30
aprile l999.
-
Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive
il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni
a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:
a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:
1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che
consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento
ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;
2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che,
in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta
di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle
condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di
produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata
allinformazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento
coordinati con il progetto editoriale;
b) per le emittenti radiotelevisive locali
e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:
1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi
e delle procedure di rilascio delle concessioni;
2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti
aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi
di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorita'.
La possibilita' di accedere a provvidenze ed incentivi, anche gia'
previsti da precedenti disposizioni di legge, e' riservata in via
esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti
di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture
di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi,
le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni
e le fusioni nonche' la costituzione di consorzi di servizi e lingresso
delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di
telecomunicazioni:
4) la possibilita' per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere
programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle
ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali
comprese nel bacino di utenza;
5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicita', sponsorizzazioni
e televendite.
6) in attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti nei confronti
degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n.
223, sono ridotte ad un decimo;
7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore
le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento
della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilita'
sociale, quali salute, sanita' e servizi sociali, e classificabili
come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione
monotematica di chiara utilita' sociale dovranno essere considerate
anche nella divisione della parte di pubblicita' pubblica riservata
alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, come sostituito dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dallarticolo 1, comma 10, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono
le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto
prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate,
per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della
propria programmazione ad un tema di chiara utilita' sociale, la misura
dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie
di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni,
compreso luso del satellite, nella misura prevista dalla norme vigenti.
-
Nell'ambito del riassetto del piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono
assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.
-
Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive
in ambito nazionale devono consentire lirradiazione dei programmi
secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque
l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno
l80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le
concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale
devono consentire l'irradiazione del segnale in unarea geografica
che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi
di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva
almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva
locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza
radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione
delle frequenze e' prevista una riserva di frequenze:
a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali
che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano
a non trasmettere piu' del 5 per cento di pubblicita' per ogni ora di
diffusione. La concessione a tali emittenti puo' essere rilasciata se
le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute,
fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;
b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva
digitale cosi' come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d).
L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale e'
concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari
o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione
di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro
o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.
-
(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112)
-
(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112)
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
-
(Comma abrogato dalla l. 3 maggio 2004, n. 112)
-
La diffusione radiotelevisiva via satellite
originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata,
e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorita' ovvero, fino
alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base
di un apposito regolamento.
-
(Periodi abrogati dal d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177)
L'Autorita' ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorita'
stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima
dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su
cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari
o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni
previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorita'
adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel
regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi
radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11,
commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto
con la presente legge.
-
Restano salvi gli effetti prodottisi in virtu'
della previgente disciplina, in particolare per cio' che attiene ai
procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle
sanzioni applicate.
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A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili,
composti da piu' unita' abitative di nuova costruzione o quelli soggetti
a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono
installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole
unita' le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati
di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri
storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.
-
(Comma abrogato dal d.l. n. 328/97 convertito
in legge n. 410/97)
-
All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre
1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai
soli fini del presente comma lesercizio del credito,".
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n.
177)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177)
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(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177)
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A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di societa'
concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto
proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma
2 del presente articolo.
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177)
-
(Comma abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005,
n. 177)
- Il canone di concessione per il servizio di
radiodiffusione sonora digitale terrestre non e' dovuto dagli interessati
per un periodo di dieci anni.
.
3-bis. Princìpi generali sulle trasmissioni transfrontaliere
(Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177)
.
4. Reti e servizi di telecomunicazioni
(Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
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5. Interconnessione, accesso e servizio universale
(Articolo abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
.
6. Copertura finanziaria.
-
All'onere derivante dall'applicazione della presente
legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:
a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse
finanziarie gia' destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria;
b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalita' di cui all'articolo
2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre
1995, n. 481.
-
Secondo le stesse modalita' puo' essere istituito,
ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei
costi dell'attivita', un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorita'
in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro
degli operatori.
-
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
.
7. Entrata in vigore.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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