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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Prima dell’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica: «Capo I DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA». 2. Dopo l’articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo:
«Capo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione) – 1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali. 2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale. Art. 11-ter. - (Definizioni) – 1. Ai fini
del presente Capo si intende: b) per “programma
di informazione“, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario
o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione
giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità
e della cronaca; Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo). – 1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica. 2. Al fine di garantire la parità di trattamento
e l’imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del
numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell’ascolto
globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle
comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono
essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana,
dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni
abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione,
il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice
sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale
della stampa italiana, dell’Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. Art. 11-quinquies. - (Vigilanza e poteri dell’Autorità) – 1. L’Autorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all’articolo 11-quater, nonchè delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall’Autorità medesima. 2. In caso di accertamento, d’ufficio
o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio
nazionale degli utenti istituito presso l’Autorità, di comportamenti in
violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui
all’articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative
di cui al comma 1, l’Autorità adotta nei confronti dell’emittente ogni
provvedimento, anche in via d’urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti
di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di
trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare
trasmissioni a carattere compensativo, l’Autorità può disporre la sospensione
delle trasmissioni dell’emittente per un periodo massimo di trenta giorni. Art. 11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative
dell’Autorità) – 1. L’Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari
e attuative alle disposizioni del presente Capo. «Capo III DISPOSIZIONI FINALI» Art. 2. 1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell’articolo 3 sono soppresse le parole: «o a pagamento»; b) il comma 5
dell’articolo 3 è abrogato; Art. 3. 1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’articolo 11-quater della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall’articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall’articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |