Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva, é convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge .
2. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 agosto 1996,
n. 444.
3. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 558, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 540, concernenti disposizioni urgenti per il risanamento
ed il riordino della RAI S.p.a.
4. Restano validi
gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 ottobre 1995,
n. 443, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 544, concernenti disposizioni urgenti per assicurare
l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito
locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata.
5. Restano validi
gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre
1995, n. 558 e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex.
6. Restano validi
gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 23 febbraio
1994, n. 129, e delle sue successive reiterazioni, compreso il decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 541, concernenti disposizioni urgenti in materia di
bilancio per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione
del diritto d'autore.
7. La presente legge
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997
(*) Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
1. In attesa della
riforma complessiva del sistema radiotelevisivo e delle telecomunicazioni,
da attuare nel rispetto delle indicazioni date dalla Corte costituzionale
con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, ed al fine di consentire la predisposizione
del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze, e' consentita
ai soggetti che legittimamente svolgono attivita' radiotelevisiva alla
data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione
televisiva e sonora in ambito nazionale e locale fino al 31 maggio 1997.
Qualora entro tale data la legge di riforma del sistema radiotelevisivo
non sia entrata in vigore, ma abbia avuto l'approvazione di una Camera,
il termine predetto e' fissato al 31 luglio 1997.
2. Su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo
4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:
a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via
cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati;
b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura
di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;
c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE,
al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni.
Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione
dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di
svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni,
la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni
previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono,
secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure per il rilascio
delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosita', obblighi
di interconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale.
Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro venti
giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti
per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche
in mancanza del parere.
3. Per l'anno 1997
restano fissati nella misura prevista per l'anno 1996 il canone di concessione
a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il sovrapprezzo
dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento
speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi
o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi
radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Le disponibilita'
in conto competenza del capitolo 1344 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate entro il 31 dicembre
1995, possono esserlo nell'anno in corso ed in quello successivo.
4. Tutti gli atti
inerenti ai rapporti regolati dagli articoli 16, 17, 22 e 23 della convenzione
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica
28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto
1994, sono resi noti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi che esercita, ove occorra, funzioni di indirizzo,
entro venti giorni. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi gli atti relativi alle attivita'
di cui all'articolo 5, comma 3, della predetta convenzione tra il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI. La Commissione segnala,
entro venti giorni, al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
eventuali attivita' che possano arrecare pregiudizio allo svolgimento
del pubblico servizio concesso. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
entro trenta giorni dalla segnalazione riferisce alla Commissione e adotta
gli eventuali provvedimenti.
5. I commi 1 e 2 dell'articolo
2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dal seguente:
" 1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del
servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del
sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio
di amministrazione della societa' concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo e' composto di cinque membri, nominati con determinazione
adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale
e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attivita'
economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della
comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali.
Essi durano in carica per non piu' di due esercizi sociali. Il mandato
e' revocabile dai Presidenti delle Camere su proposta adottata a maggioranza
di due terzi dei componenti la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La carica di membro
del consiglio di amministrazione e' incompatibile con l'appartenenza al
Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali
e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonche' con
la titolarita' di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e societa'
pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora
e televisiva e concorrenti della concessionaria nonche', altresi', con
titolarita' di cariche nei consigli di amministrazione di societa' controllate
dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in
capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato
di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per
l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa
il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con
apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio
dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della societa' concessionaria
procede, altresi', a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale
e ne informa con apposita relazione la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, le Commissioni parlamentari
competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
puo' formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti,
motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto
delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonche'
all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso
del periodo temporale di validita' del piano".
6. Dopo l'articolo 2
della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Controllo della gestione sociale).
1. Il controllo della gestione sociale e' effettuato a norma degli
articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale
composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale e' il
direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo
ed uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco
effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata
per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici
giorni dalla scadenza del collegio stesso. Le relazioni del collegio
sindacale sono trasmesse per conoscenza alla Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. Le incompatibilita' previste per i membri del consiglio di amministrazione
valgono anche per i componenti del collegio sindacale.
3. L'articolo 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e' abrogato".
7. All'articolo 2,
comma 7, lettera b), della legge 25 giugno 1993, n. 206, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Sui piani di cui alla lettera a) e sui
criteri di scelta dei vice direttori generali e dei direttori di rete
e testata e su quelli di formulazione dei piani annuali di trasmissione
e di produzione, riferisce alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi".
8. Nel rispetto delle
diverse tendenze politiche, culturali e sociali e al fine di valorizzare
la lingua e la cultura italiana e promuovere l'innovazione tecnologica
ed industriale, con particolare riguardo ai processi di convergenza multimediale,
la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, previa autorizzazione
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, puo' realizzare trasmissioni radiotelevisive
tematiche in chiaro via satellite.
9. Quanto previsto
dalla lettera a) dell'articolo 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
secondo la convenzione stipulata tra regione Valle d'Aosta e RAI, rientra
negli obblighi derivanti alla RAI dalla legge 25 giugno 1993, n. 206,
e dalla conseguente convenzione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 1994.
10. Il comma 1 dell'articolo
9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' sostituito dal seguente:
" 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali,
gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente
alla pubblicita' diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare
alla pubblicita' su emittenti televisive locali operanti nei territori
dei Paesi dell'Unione europea, nonche' su emittenti radiofoniche nazionali
e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per
cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie
e di promozione delle proprie attivita'. Gli enti pubblici territoriali,
gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli
economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicita' non
diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate
in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie
attivita', su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei
territori dei Paesi dell'Unione europea".
11. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente
decreto.
12. I pubblici ufficiali
e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi
previsti dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
come da ultimo sostituito dal comma 10 del presente articolo, dall'articolo
5, commi 1, 2 e 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' dal comma
28 del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni, secondo
le disposizioni del comma 42 del presente articolo.
13. Durante il periodo
di validita' delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva
in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono
consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche
da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre
i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in
ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati
di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103,
inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione
dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi
che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio
nazionale, nonche' delle emittenti televisive criptate. La possibilita'
di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati
ai sensi del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del
1993 non modifica la disposizione dell'articolo 3, comma 2, dello stesso
decreto-legge n. 323 del 1993. E' soppresso l'ultimo periodo del comma
1 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993.
14. Sono consentite
durante il periodo di validita' delle concessioni radiofoniche e televisive
in ambito locale le acquisizioni, da parte di societa' di capitali o di
societa' cooperative a responsabilita' limitata, che intendano operare
in ambito locale, di concessionarie costituite in imprese individuali.
Tale disposizione ha efficacia dalla data di sottoscrizione dei decreti
di concessione.
15. All'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nelle more del procedimento di modifica della concessione,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni puo' rilasciare, per
un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni
finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste".
16. I trasferimenti
di cui al comma 13 danno titolo a utilizzare i collegamenti di telecomunicazione
necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.
17. Per il periodo
di validita' delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
di cembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di
cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' fissata
al 30 per cento.
18. Il comma 8 dell'articolo
8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
" 8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per ogni ora di
programmazione, rispettivamente, il 18 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora
in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale
o locale da parte di concessionaria a carattere comunitario. Un'eventuale
eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente
o in quella successiva".
19. Per i concessionari
per la radiodiffusione sonora in ambito locale il tempo massimo di trasmissione
quotidiana dedicato alla pubblicita', ove siano comprese forme di pubblicita'
diverse dagli spot, e' portato al 35 per cento, fermo restando
per questi ultimi il limite di affollamento orario di cui all'articolo
8, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dal comma
18 del presente articolo.
20. Le sponsorizzazioni
delle imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono esprimersi
anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione delle
interruzioni dei programmi accompagnati dalla citazione del nome e del
marchio dello sponsor e in tutte le forme consentite dalla direttiva
89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989. Il decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, e' adeguato alle
disposizioni di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. Il comma 18 dell'articolo
16 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' sostituito dal seguente:
" 18. E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione
in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per
cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno
il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi
comunque legati alla realta' locale di carattere non commerciale".
22. E' abrogato l'articolo
3, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
23. Nei confronti
degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n.
515, sono ridotte ad un decimo. Le sanzioni gia' irrogate agli stessi
soggetti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto devono
intendersi prive di efficacia.
24. Sono vietate
la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione
di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso
condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European
Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato
europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica).
Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta
milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
25. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
adotta, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento contenente norme riguardanti
l'accesso ai servizi audiotex, videotex, ed a quelli offerti su codici
internazionali, prevedendo modalita' di autoabilitazione e di autodisabilitazione
da parte degli utenti e degli abbonati al servizio telefonico ed al servizio
radiomobile di comunicazione. L'attivazione del servizio audiotex da parte
di utenze collegate a centrali non numerizzate puo' avvenire solo previa
richiesta scritta dell'abbonato salvo che si tratti di servizi audiotex
di particolare utilita' autorizzati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni. Fino all'emanazione del predetto regolamento si applicano
le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
26. Sono vietati
i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti
di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti
televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di
tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione,
"messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce
di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto
di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni
periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato
ai minori.
27. I concessionari
del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione e
le emittenti radiotelevisive che violino le disposizioni di cui ai commi
25 e 26 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
28. Il Garante per
la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , stabilendo altresi' le modalita'
e i termini di comunicazione e con un anticipo di almeno novanta giorni
rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra-contabili, nonche'
le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto,
12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5
agosto, 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250,
e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422, o che comunque esercitano, in qualsiasi forma e
con qualsiasi tecnologia, attivita' di radiodiffusione sonora o televisiva,
sono tenuti a trasmettere al suo ufficio, nonche' i dati che devono formare
oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11 -bis del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni,
i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo
di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un
solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di
un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale,
ovvero di piu' periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi
della raccolta pubblicitaria non rappresentino piu' del 40 per cento dei
ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione
per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti
ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria
una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente,
o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione
sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro,
con indicazione normativa del rispettivo legale rappresentante;
b) denominazione e codice fiscale della societa' editrice o del
titolare dell'impresa individuale, nonche' eventuale ditta da questi
usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto
proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero
nome dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti
a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicita',
nonche', per le concessionarie di radiodiffusione, da ulteriori prestazioni.
29. Ferma restando
la facolta' del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere
in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti
di cui al comma 28, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono
stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato
patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti
del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite
dalla legge.
30. Le disposizioni
contenute nei commi 28 e 29 si applicano anche nei confronti dei soggetti
che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile
1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o piu'
soggetti di cui al comma 28.
31. In sede di prima
applicazione, i provvedimenti di cui ai commi 28, 29 e 30 sono adottati
dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
32. Ai fini e per
gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui al comma 28,
sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni
dello stesso codice.
33. I soggetti di
cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto
1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale
e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto
di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attivita'
editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui ai
commi 28, 29, 30 e 31 nonche', eventualmente, lo stato patrimoniale e
il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza,
entro il 31 agosto di ogni anno.
34. Il comma secondo
dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal
seguente:
"Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio
di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita', integrati
da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha
l'esclusiva della pubblicita', devono essere pubblicati, entro il 31
agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa
di pubblicita'".
35. L'alinea del
comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, gia' sostituito
dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e' sostituito
dal seguente:
" 10. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che,
oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino
essere organi o giornali di forze politiche che abbiano complessivamente
almeno due rappresentanti eletti nelle Camere, ovvero uno nelle Camere
e uno nel Parlamento europeo, nell'anno di riferimento dei contributi
a decorrere dall'inizio della XI legislatura, a condizione che abbiano
presentato domanda entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento dei contributi, nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento
del rispettivo capitolo di bilancio, e' corrisposto:".
36. Dopo il comma
11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito il seguente:
" 11-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 10 e 11, il
requisito della rappresentanza parlamentare della forza politica, la
cui impresa editrice dell'organo o giornale aspiri alla concessione
dei contributi di cui ai predetti commi, e' soddisfatto, in assenza
di specifico collegamento elettorale, anche da una dichiarazione di
appartenenza e rappresentanza di tale forza politica da parte dei parlamentari
interessati, certificata dalla Camera di cui sono componenti.".
37. Dopo il comma
11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' inserito
il seguente:
" 11-ter. A decorrere dall'anno 1991 sono abrogati gli ultimi
due periodi del comma 5. Dal medesimo anno i contributi previsti dal
comma 2 sono concessi a condizione che non fruiscano dei contributi
previsti dal predetto comma imprese collegate con l'impresa richiedente,
o controllate da essa, o che la controllano, o che siano controllate
dalle stesse imprese, o dagli stessi soggetti che la controllano.".
38. All'articolo
2, comma 32, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' soppresso l'ultimo
periodo.
39. All'articolo
3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni
e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il periodo: "Le imprese di cui al presente comma devono essere
costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno
cinque anni." e' sostituito dal seguente: "Le imprese di cui al presente
comma devono essere costituite da almeno tre anni e devono avere editato
e diffuso con la stessa periodicita' la testata per la quale richiedono
la corresponsione dei contributi da almeno cinque anni, ridotti a
tre per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani.";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
40. Alle imprese
di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, che abbiano maturato i requisiti prima della data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad
applicarsi quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge
7 agosto 1990, n. 250.
41. Il legale rappresentante,
gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che
non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalita' prescritti,
dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione
e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui ai commi 33
e 34 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da dieci milioni a cento milioni di lire. I soggetti di cui al secondo
periodo del comma 28 che non provvedano alla comunicazione dei dati, ivi
indicati alle lettere a), b), c), e) ed f), nei termini e con le modalita'
prescritti, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
42. Competente alla
contestazione ed all'applicazione della sanzione e' il Garante per la
radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689.
43. I soggetti di
cui al comma 41, primo periodo, che nelle comunicazioni richieste dal
Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o
fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non rispondenti
al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice
civile.
44. Il Garante per
la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni
puo' avvalersi della Guardia di finanza, che agisce secondo le norme e
con le facolta' di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni
ed integrazioni.
45. In sede di prima
applicazione, i soggetti di cui ai commi 28, 29, 30 e 31 sono tenuti ad
ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
46. Sono abrogati:
a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto,
della legge 5 agosto 1981, n. 416;
b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1982, n. 268;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;
d) gli articoli 14 e 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n.
223;
e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
22 novembre 1990, n. 382;
f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
nonche' l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella
parte in cui prescrivono, come requisiti essenziali per il rilascio
e per la validita' delle concessioni per la radiodiffusione, la presentazione
dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione
e l'editoria;
g) l'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 422, limitatamente alle parole: "ricevuti i bilanci di cui all'articolo
14 della legge 6 agosto 1990, n. 223";
h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla
lettera b).
47. E' abrogata ogni
altra disposizione incompatibile con le norme di cui ai commi da 28 a
46.
48. Dopo l'articolo
15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis.
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione,
rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede
dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti
nonche' delle associazioni di volontariato, purche' destinate
ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a
scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Societa' italiana
degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria
interessate, la misura del compenso sara' determinata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito
il Ministro dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'individuazione delle
circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla
applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma
1. In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei
soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo
6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalita' per l'identificazione della sede dei soggetti
e per l'accertamento della quantita' dei soci ed invitati,
da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile
e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione
di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga
esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti
o esecutori, ed a soli fini di solidarieta' nell'esplicazione
di finalita' di volontariato.".
49. E' autorizzata
la concessione a favore dell'ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e
dell'ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario,
rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994,
non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso
nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per
conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario
degli enti.
50. Al fine di assicurare
continuita' al pieno funzionamento e alla valorizzazione degli impianti
del Teatro comunale dell'Opera di Genova, e' erogato all'ente autonomo
del teatro medesimo un contributo straordinario di lire 10 miliardi, non
assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a valere sul Fondo
unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per
l'anno 1995 ed a prescindere dall'ordinaria ripartizione del Fondo stesso.
51. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 49 si provvede, rispettivamente per lire 20
miliardi e per lire 6 miliardi, a carico dei capitoli 6677 e 6678 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
finanziario 1994.
52. Al comma 1 dell'articolo
17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "E' altresi' elevato a cinquanta anni il termine di durata di
protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive
o sequenze di immagini in movimento di cui al titolo II, capo I- bis,
previsto dall'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n.633.".
53. Al comma 1 dell'articolo
17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "In nessun caso l'elevazione della durata di protezione dei diritti
dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di
immagini in movimento, nonche' dei produttori di opere fonografiche, potra'
comportare l'automatica estensione dei termini di cessione dei diritti
di utilizzo economico delle opere dell'ingegno effettuata dai loro autori.
Nel rispetto dell'autonomia contrattuale delle parti, tale estensione
dovra' risultare da una esplicita pattuizione tra di esse.".
54. Al comma 2 dell'articolo
17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono aggiunte, in fine, le parole:
", sempreche', per effetto dell'applicazione di tali termini, detti opere
e diritti ricadano in protezione alla data del 29 giugno 1995.".
55. Le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, si applicano a decorrere dal 29 giugno 1995.
56. Al comma 4 dell'articolo
17 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le parole: "anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "anteriormente al 29 giugno 1995".
57. La disciplina
prevista negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale
20 luglio 1945, n. 440, si estende alle opere ed ai diritti la cui protezione
e' ripristinata a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, e la comunicazione di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo luogotenenziale viene fatta entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione della disciplina
prevista dal presente comma e' cessionario chi ha acquistato i diritti
prima della loro estinzione.
58. Il diritto di
autore di opere del disegno industriale e' ricompreso tra quelli tutelati
dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, il Governo, con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e' autorizzato ad emanare norme di attuazione e di coordinamento della
disposizione del precedente periodo del presente comma con la normativa
vigente in materia di disegno industriale. Lo schema di regolamento e'
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione,
il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine
il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.
59. La commissione
centrale per la musica, di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1967,
n. 800, le commissioni consultive per la prosa, di cui all'articolo 7
del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, convertito dalla legge
6 giugno 1935, n. 1142, e all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio
1948, n. 62, la commissione centrale per la cinematografia ed il comitato
per il credito cinematografico, di cui, rispettivamente, agli articoli
3 e 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la commissione consultiva
per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante, di cui all'articolo
3 della legge 18 marzo 1968, n. 337, tutte insediate presso il Dipartimento
dello spettacolo, sono sostituite da cinque commissioni rispettivamente
denominate commissione consultiva per la musica, commissione consultiva
per la prosa, commissione consultiva per il cinema, commissione per il
credito cinematografico e commissione consultiva per le attivita' circensi
e lo spettacolo viaggiante. A tali commissioni sono attribuite, salvo
quanto disposto dal comma 60, le funzioni gia' proprie delle commissioni
sostituite, nonche' ogni altra funzione consultiva che l'Autorita' di
Governo competente per lo spettacolo intenda loro affidare.
60. E' istituita
la commissione consultiva per la danza, alla quale sono attribuite le
funzioni consultive in materia di danza gia' esercitate dalla commissione
centrale per la musica, nonche' ogni altra funzione consultiva attinente
ai problemi della danza che l'Autorita' di Governo competente per lo spettacolo
intenda affidarle.
61. Le commissioni
istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono composte da nove membri, incluso
il capo del Dipartimento dello spettacolo, che le presiede. Gli altri
c omponenti sono nominati nel numero di sei dall'Autorita' di Governo
competente per lo spettacolo e gli altri due, rispettivamente, uno su
designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed uno su designazione
della conferenza Stato-citta'. Essi sono scelti tra esperti altamente
qualificati nelle materie di competenza di ciascuna delle commissioni.
Con successivo provvedimento dell'Autorita' di Governo competente per
lo spettacolo saranno determinate le modalita' di convocazione e funzionamento
delle commissioni, che operano con la nomina di almeno cinque componenti.
Il capo del Dipartimento puo' delegare, di volta in volta, un dirigente
del medesimo Dipartimento a presiedere le singole sedute delle commissioni.
62. I componenti
delle commissioni di cui ai commi 59 e 60 restano in carica due anni e
possono essere confermati per un ulteriore biennio. Trascorsi quattro
anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, essi possono essere nuovamente
nominati. Qualora un componente delle commissioni venga nominato nel corso
del biennio, cessa comunque dalla carica insieme agli altri componenti.
63. I componenti
delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 sono tenuti a dichiarare,
all'atto del loro insediamento, di non versare in situazioni di incompatibili'ta'
con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio attuale e personale
di attivita' oggetto delle competenze istituzionali delle commissioni.
64. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita'
di Governo competente per lo spettacolo procede alla adozione dei decreti
di nomina dei componenti delle commissioni, ai sensi del comma 61.
65. Con decreto dell'Autorita'
di Governo competente per lo spettacolo, di concerto con il Ministro del
tesoro, e' determinato, nei limiti di quanto stanziato per il funzionamento
delle soppresse commissioni di cui al comma 59, il compenso spettante
ai componenti delle commissioni istituite ai sensi dei commi 59 e 60 per
la partecipazione alle sedute delle medesime commissioni.
66. Le commissioni
sostituite ai sensi del comma 59 restano in carica, nella composizione
esistente alla data del 26 agosto 1996, fino all'insediamento delle nuove
commissioni.
67. Contestualmente
alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorita' di Governo
competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato
per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente
competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attivita'
circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello
spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine
alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare
in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi
alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attivita'
dello spettacolo.
68. Con il medesimo
provvedimento di cui al comma 67 si provvede alla determinazione del numero
dei componenti del comitato per i problemi dello spettacolo e, nell'ambito
del numero complessivo, del numero, non superiore comunque a nove, dei
componenti di ciascuna sezione, nonche' alla determinazione delle modalita'
di designazione dei componenti da parte dei sindacati e delle associazioni
di categoria, delle modalita' di convocazione e di funzionamento. Del
comitato fa parte il capo del Dipartimento dello spettacolo, che puo'
delegare, di volta in volta, un dirigente del medesimo Dipartimento a
partecipare alle singole sedute delle sezioni.
69. Il comitato per
i problemi dello spettacolo e' presieduto dall'Autorita' di Governo competente
per lo spettacolo. Si applica quanto previsto dal comma 62.
70. Ai costi di funzionamento
del comitato per i problemi dello spettacolo e delle commissioni consultive
istituite ai sensi dei commi 59 e 60, si provvede nei limiti di quanto
stanziato per il funzionamento delle soppresse commissioni di cui al comma
59.
71. Dopo il comma
2 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, sono inseriti i
seguenti:
" 2-bis. Con regolamento governativo adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Auto
rita' di Governo competente per lo spettacolo, sentito il comitato
per i problemi dello spettacolo, sono disciplinati, anche ai sensi
dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le
modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque tipo in favore
dei soggetti che operano nel campo delle attivita' musicali, della
danza, della prosa, del cinema e delle altre forme di spettacolo,
considerando anche, a tal fine, la qualita', l'interesse nazionale
cosi' come definito dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge
30 maggio 1995, n. 203, ovvero l'apporto innovativo nel campo culturale
dell'iniziativa.
2-ter. Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2-bis, le disposizioni di legge regolanti le materie
oggetto del medesimo comma. Lo schema di regolamento e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di
esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione,
il parere delle commissioni permanenti, competenti per materia. Decorso
tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza del parere.".
Articoli 2 e 3.
(Sostituiti dalla
legge di conversione, unitamente all'originario art. 1, con l'articolo
soprariportato)
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
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