Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l’articolo
41;
Vista la direttiva 2002/19/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica
e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva
accesso);
Vista la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi
di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);
Vista la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti
ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);
Vista la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli
utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
(direttiva servizio universale);
Vista la direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre
2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi
di comunicazione elettronica;
Visto il Codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e i successivi emendamenti;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n.
435;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420;
Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318;
Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77;
Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in particolare, l’articolo
2 bis, comma 10;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell’Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni
della costituzione e della convenzione dell’UIT, adottata a Ginevra
il 22 dicembre 1994, e ratificata dalla legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in
materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato
con decreto ministeriale 8 luglio 2002, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l’articolo
41;
Vista la legge 8 luglio 2003, n.172;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate
nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore delle Comunicazioni in
data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata,
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per
le politiche comunitarie , di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, delle
attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’innovazione e le
tecnologie, e per gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo
Codice delle comunicazioni elettroniche
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Codice si intende per:
a) abbonato: la persona fisica o giuridica che sia parte di
un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, per la fornitura di tali servizi;
b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi
di un operatore a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva,
per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica; comprende,
tra l’altro, l’accesso: agli elementi della rete e alle risorse correlate,
che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi
o non fissi, ivi compreso in particolare l’accesso alla rete locale
nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite
la rete locale; all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti
e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto
operativo; ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano
funzioni analoghe; alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming
tra operatori mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i servizi
di televisione digitale; ai servizi di rete privata virtuale;
c) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore
o un ricetrasmettitore destinato ad essere applicato in una stazione
radioelettrica. In alcuni casi l’apparato radioelettrico può coincidere
con la stazione stessa.
d) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di
apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori
o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi
della televisione digitale interattiva;
e) Application Programming Interface (API): interfaccia
software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori
di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate
per la televisione e i servizi radiofonici digitali;
f) Autorità nazionale di regolamentazione: l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;
g) autorizzazione generale: il regime giuridico che disciplina
la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche
ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili
a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione
elettronica, conformemente al Codice;
h) chiamata: la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
i) Codice: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” per
quanto concerne le reti e i sevizi di comunicazione elettronica;
j) consumatore: la persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili
all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
l) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione,
la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta
rete;
m) interconnessione: il collegamento fisico e logico delle reti
pubbliche di comunicazione utilizzate dal medesimo operatore o da un
altro per consentire agli utenti di un operatore di comunicare con gli
utenti del medesimo o di un altro operatore, o di accedere ai servizi
offerti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle
parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L’interconnessione
è una particolare modalità di accesso tra operatori della rete pubblica
di comunicazione;
n) interferenze dannose: interferenze che pregiudicano il funzionamento
di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o
che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente
un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative
comunitarie o nazionali applicabili;
o) larga banda: l’ambiente tecnologico costituito da applicazioni,
contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l’utilizzo delle
tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
p) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature
terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione
generale;
q) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente
all’articolo 18, che comprendono l’Unione europea o un’importante parte
di essa;
r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
s) numero geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di
numerazione nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico
e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l’ubicazione fisica
del punto terminale di rete;
t) numero non geografico: qualsiasi numero del piano nazionale
di numerazione che non sia un numero geografico; include i numeri per
servizi di comunicazioni mobili e personali assegnati agli operatori
titolari di reti mobili, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi
ai servizi a tariffazione specifica;
u) operatore: un’impresa che è autorizzata a fornire una rete
pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale
l’abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso
di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l’instradamento, il punto
terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico
che può essere correlato ad un numero o ad un nome di utente finale.
Per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale
di rete è costituito dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio
le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto terminale
della rete presso il domicilio dell’abbonato al permutatore o a un impianto
equivalente nella rete telefonica fissa;
aa) rete pubblica di comunicazione: una rete di comunicazione
elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione elettronica
utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la
rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni
vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione
di dati, tra punti terminali di rete;
cc) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente
cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione
di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione
e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via
radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione
di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi,
i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in
cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via
cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete di comunicazione
elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono
o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio,
ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche
ai programmi;
ff) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: un
servizio di comunicazione elettronica svolto esclusivamente nell'interesse
proprio dal titolare della relativa autorizzazione generale;
gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti
di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi
i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti
utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione
dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi
di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale
su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell’informazione
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente
nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
hh) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio
accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate
nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite
uno o più numeri, che figurano in un piano nazionale o internazionale
di numerazione, e che può inoltre, se necessario, includere uno o più
dei seguenti servizi: l’assistenza di un operatore; servizi di elenco
abbonati e consultazione; la fornitura di telefoni pubblici a pagamento;
la fornitura del servizio a condizioni specifiche; la fornitura di apposite
risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari
e la fornitura di servizi non geografici;
ii) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo
che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed
editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico.
Il rapporto d’immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi
televisivi in formato panoramico;
ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una
qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla
loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali
specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;
mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o intesa
tecnica secondo la quale l’accesso in forma intelligibile ad un servizio
protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento
o ad un’altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
nn) stazione radioelettrica: uno o più trasmettitori o ricevitori
o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature
accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile,
per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di
radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio
al quale partecipa in materia permanente o temporanea;
oo) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico
accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono
includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
comprese le schede con codice di accesso;
pp) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede
di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico;
qq) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche
di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi
comprese le reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi
sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;
b) attività di comunicazione elettronica ad uso privato;
c) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
d) servizi radioelettrici.
2. Non formano oggetto del Codice le disposizioni in materia di:
a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi
di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale
su tali contenuti;
b) apparecchiature contemplate dal decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, che attua la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 1999, fatte salve le apparecchiature utilizzate
dagli utenti della televisione digitale;
c) disciplina dei servizi della società dell’informazione, definiti
dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal decreto legislativo
23 novembre 2000, n. 427, e disciplinati dal decreto legislativo 9 aprile
2003, n. 70.
3. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del Codice le norme
speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di
programmi sonori e televisivi.
Art. 3
Principi generali
1. Il Codice garantisce i diritti inderogabili di libertà delle persone
nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di
iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza, nel
settore delle comunicazioni elettroniche.
2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è
di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni
del Codice.
3. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa
e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica
e della tutela dell’ambiente e della riservatezza e protezione dei dati
personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni
regolamentari di attuazione.
Art. 4
Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione
elettronica
1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è
volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione
delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:
a) libertà di comunicazione;
b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento
dell’integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica;
c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza,
garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione
elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione
e proporzionalità.
2. A garanzia dei diritti di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese
che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal
Codice, sono imposti secondo principi di trasparenza, non distorsione
della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
3. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è
volta altresì a:
a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e
la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l’adozione
di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti
delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure
per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle
reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;
c) garantire l’osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione
generale per l’offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione
elettronica;
d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti
distorsivi della concorrenza;
e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi
di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la
loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione
sociale ed economica anche a livello locale;
f) garantire in modo flessibile l’accesso e l’interconnessione per
le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo
alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza
sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;
g) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi
di comunicazione elettronica e l’utilizzo di standard aperti;
h) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso
come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione
dell’uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità
di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.
4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica
tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria,
nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali
cui l’Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.
Art. 5
Regioni ed Enti locali
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze
legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano
in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed
accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di
Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (in seguito denominata “Conferenza Unificata”), le
linee generali dello sviluppo del settore, anche per l’individuazione
delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell’ambito
della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico,
con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese,
di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica
del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza.
2. In coerenza con i principi di tutela dell’unità economica, di tutela
della concorrenza e di sussidiarietà, nell’ambito dei principi fondamentali
di cui al Codice e comunque desumibili dall’ordinamento della comunicazione
stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dall’ordinamento
comunitario ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l’azione
dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini
e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al primo
comma dell’articolo 117 della Costituzione, dettano disposizioni in materia
di:
a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione
elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate
nell’ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al
fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione
di imprese;
b) agevolazioni per l’acquisto di apparecchiature terminali d’utente
e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a
larga banda;
c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi
di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche
localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione,
negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle
ricettive, turistiche ed alberghiere;
d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone
anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito
modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone
rurali o geograficamente isolate.
3. L’utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa
comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al
comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza,
non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
4. Le disposizioni del Codice sono applicabili nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento
alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti
in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.
Art. 6
Misure di garanzia
1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono
fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
se non attraverso società controllate o collegate.
2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359,
commi primo e secondo del Codice civile. Il controllo si considera esistente
nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché
ricorra una delle situazioni previste dall’articolo 2, comma 18, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni
alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e
di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza
e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull’Unione
europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo
V.
Capo II - FUNZIONI DEL MINISTERO E DELL’AUTORITÀ ED ALTRE DISPOSIZIONI
COMUNI
Art. 7
Ministero e Autorità
1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 come modificato dal decreto legge 12 giugno 2001,
n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,
dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. L’Autorità è Autorità nazionale di regolamentazione ed esercita le
competenze derivanti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate
da leggi successive, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificata
dal decreto legge 2 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla
legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. L’Autorità, in quanto Autorità nazionale di regolamentazione, ed il
Ministero, per la parte di propria competenza, adottano le misure espressamente
previste dal Codice intese a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli
4 e 13, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Le competenze del Ministero, così come quelle dell’Autorità, sono notificate
alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini
ufficiali e siti Internet.
Art. 8
Cooperazione tra il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato
1. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, ai fini di una reciproca cooperazione, si scambiano le informazioni
necessarie all’applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni
elettroniche. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare
lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.
2. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Codice, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, anche mediante specifiche
intese, disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione
reciproca nelle materie di interesse comune. Le disposizioni sono rese
pubbliche sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet.
3. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi
della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle
disposizioni stabilite dal Codice.
Art. 9
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell’Autorità
1. I ricorsi avverso i provvedimenti del Ministero e dell’Autorità adottati
sulla base delle disposizioni del Codice sono devoluti alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. La competenza nei giudizi di primo
grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile dalle parti al Tribunale
amministrativo regionale (TAR) del Lazio, con sede in Roma; ai giudizi
si applica l’articolo 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni.
Art. 10
Comunicazione di informazioni
1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica
trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie
al Ministero e all’Autorità, per le materie di rispettiva competenza,
al fine di assicurare la conformità alle disposizioni o alle decisioni
dagli stessi adottate ai sensi del Codice. Tali imprese devono fornire
tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e
del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall’Autorità.
Le richieste di informazioni del Ministero e dell’Autorità sono proporzionate
rispetto all’assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta
si riferisce e sono adeguatamente motivate.
2. Il Ministero e l’Autorità forniscono alla Commissione europea, su
richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest’ultima
per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto
all’assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le informazioni
fornite al Ministero e all’Autorità possono essere messe a disposizione
di un’altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro
Stato membro dell’Unione europea, di seguito denominato Stato membro,
ove ciò sia necessario per consentire l’adempimento delle responsabilità
loro derivanti in base al diritto comunitario. Se necessario, e salvo
richiesta contraria, espressa e motivata, dell'Autorità che fornisce le
informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di analoga
Autorità di altro Stato membro. Se le informazioni trasmesse alla Commissione
europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente
fornite da un’impresa su richiesta del Ministero ovvero dell’Autorità,
tale impresa deve esserne informata.
3. Qualora le informazioni trasmesse da un’Autorità di regolamentazione
di altro Stato membro siano da considerarsi riservate, in conformità con
la normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza, il Ministero
e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, ne garantiscono
la riservatezza.
4. Il Ministero e l’Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente
articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero
e concorrenziale, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e nel rispetto della normativa comunitaria e
nazionale in materia di riservatezza.
5. Il Ministero e l’Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni
dall’entrata in vigore del Codice, le disposizioni relative all’accesso
del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide
e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego
dell’accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e
tempestivamente comunicata alle parti interessate.
Art. 11
Meccanismo di consultazione e di trasparenza
1. Fatti salvi i casi che rientrano nel campo di applicazione degli articoli
12, comma 6, 23 e 24, il Ministero e l’Autorità, quando intendono adottare
provvedimenti in applicazione del Codice che abbiano un impatto rilevante
sul mercato di riferimento, consentono alle parti interessate di presentare
le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento entro un termine
non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla notifica alle parti interessate
della proposta di provvedimento.
2. Il Ministero e l’Autorità, entro e non oltre novanta giorni dall’entrata
in vigore del Codice, nell’osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni, rendono pubbliche sui rispettivi Bollettini
ufficiali e siti Internet la procedura che si applica, nell’ambito dei
rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti
contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale,
industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di
accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il
contraddittorio.
3. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la
proposta di provvedimento ed i risultati della procedura di consultazione,
ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale
e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui Bollettini
ufficiali e sui siti Internet del Ministero e dell’Autorità.
Art. 12
Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
1. Il Ministero e l’Autorità, nell'esercizio delle funzioni di cui al
Codice, tengono in massima considerazione gli obiettivi di cui all’articolo
13, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.
2. L’Autorità coopera in modo trasparente con le Autorità di regolamentazione
degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di assicurare
la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle
direttive comunitarie recepite con il Codice; a tale scopo l’Autorità
si adopera al fine di pervenire ad un accordo preventivo con le Autorità
di regolamentazione degli altri Stati membri e con la Commissione europea
sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell’affrontare
determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui all’articolo 11, qualora l’Autorità
intenda adottare un provvedimento che rientri nell’ambito degli articoli
18, 19, 42, 45 o 66 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile,
fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente
motivata, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione
degli altri Stati membri. L’Autorità non può adottare il provvedimento
prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.
4. La proposta di provvedimento di cui al comma 3 non può essere adottata
per ulteriori due mesi e l’Autorità è tenuta a rivedere la proposta di
provvedimento, qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro
tale termine, quando:
a) o abbia ad oggetto l’identificazione di un mercato di riferimento
differente da quelli di cui all’articolo 18;
b) o abbia ad oggetto la designazione di imprese che detengono, sia
individualmente sia congiuntamente ad altre, un significativo potere
di mercato, ai sensi dell’articolo 19, commi 4 , 5 o 7 e influenzi gli
scambi tra Stati membri e la Commissione europea ritenga che possa creare
una barriera al mercato unico europeo o dubiti della sua compatibilità
con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui
all’articolo 13.
5. L’Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità
di regolamentazione di altri Stati membri e della Commissione europea
e, salvo nei casi di cui al comma 4, adotta il provvedimento risultante
e lo comunica alla Commissione europea.
6. In circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga che sussistano
motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al
fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti,
può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto
immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L’Autorità comunica
immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione
europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri.
La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti
così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui
ai commi 3 e 4.
Art. 13
Obiettivi e principi dell’attività di regolamentazione
1. Nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nel Codice
e secondo le procedure in esso contenute, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito
delle rispettive competenze, adottano tutte le misure ragionevoli e proporzionate
intese a conseguire gli obiettivi generali di cui all’articolo 4 ed ai
commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Il Ministero e l’Autorità nell’esercizio delle funzioni e dei poteri
indicati nel Codice tengono in massima considerazione l’obiettivo di una
regolamentazione tecnologicamente neutrale, nel rispetto dei principi
di garanzia della concorrenza e non discriminazione tra imprese.
3. Il Ministero e l’Autorità contribuiscono nell’ambito delle loro competenze
a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei
mezzi di comunicazione.
4. Il Ministero e l’Autorità promuovono la concorrenza nella fornitura
delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché delle risorse
e servizi correlati:
a) assicurando che gli utenti, compresi i disabili, ne traggano il
massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della
concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) incoraggiando investimenti efficienti e sostenibili in materia di
infrastrutture e promuovendo l’innovazione e lo sviluppo di reti e servizi
di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda, secondo
le disposizioni del Codice e tenendo conto degli indirizzi contenuti
nel documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente
delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.
5. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
contribuiscono allo sviluppo del mercato:
a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura
di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati
e di servizi di comunicazione elettronica sul piano europeo;
b) adottando una disciplina flessibile dell’accesso e dell’interconnessione,
anche mediante la negoziazione tra gli operatori, compatibilmente con
le condizioni competitive del mercato e avendo riguardo alle singole
tipologie di servizi di comunicazione elettronica ed in particolare
a quelli offerti su reti a larga banda, in coerenza con gli obiettivi
generali di cui all’articolo 4;
c) incoraggiando l’istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e
l’interoperabilità dei servizi;
d) garantendo che non vi siano discriminazioni nel trattamento delle
imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
e) collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati
membri e con la Commissione europea in maniera trasparente per garantire
lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti e l’applicazione coerente
del Codice.
6. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
promuovono gli interessi dei cittadini:
a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale,
come definito dal Capo IV del Titolo II;
b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei
loro rapporti con i fornitori, in particolare predisponendo procedure
semplici e poco onerose di risoluzione delle controversie da parte di
un organismo indipendente dalle parti in causa;
c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati
personali e della vita privata;
d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare
garantendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici,
in particolare degli utenti disabili;
f) garantendo il mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle
reti pubbliche di comunicazione;
g) garantendo il diritto all’informazione, secondo quanto previsto
dall’articolo 19 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo.
7. Nell’ambito delle proprie attività il Ministero e l’Autorità applicano
le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
8. L’Autorità si dota, conformemente alle indicazioni recate dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000, attuativa
della legge 8 marzo 1999, n. 50, di forme o metodi di analisi dell’impatto
della regolamentazione.
9. Ogni atto di regolamentazione dell’Autorità deve recare l’analisi
di cui al comma 8 ed essere conseguentemente motivato.
Art. 14
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi
di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 13. La predisposizione
dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione,
a cura dell’Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, non
discriminatori e proporzionati.
2. Il Ministero promuove l’armonizzazione dell’uso delle radiofrequenze
nel territorio dell’Unione europea in modo coerente con l’esigenza di
garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione
spettro radio n. 676/2002/CE.
3. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, i diritti di uso delle
frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati
ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su
base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità
ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia,
con le modalità di cui ai commi 4 e 5. Per le altre frequenze il trasferimento
dei diritti di uso è assoggettato alle disposizioni di cui all’articolo
25, comma 8.
4. L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle
radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il
trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero
ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro
novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa
cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne
giustifichino il diniego.
5. Il Ministero, all’esito della verifica, svolta
dall’Autorità, sentita l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato,
che la concorrenza non sia falsata in conseguenza dei trasferimenti dei
diritti d’uso, può apporre all’autorizzazione, se necessario, le specifiche
condizioni proposte. Nel caso in cui l’utilizzazione delle radiofrequenze
sia stata armonizzata mediante l’applicazione della decisione n. 676/2002/CE
o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non possono
comportare un cambiamento dell’utilizzo di tali radiofrequenze.
Art. 15
Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento
1. Il Ministero controlla l’assegnazione di tutte le risorse nazionali
di numerazione e la gestione del piano nazionale di numerazione, garantendo
che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
siano assegnati numeri e blocchi di numeri adeguati. Il Ministero, altresì,
vigila sull’assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.
2. L’Autorità stabilisce il piano nazionale di numerazione
e le procedure di assegnazione della numerazione nel rispetto dei principi
di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare
parità di trattamento a tutti i fornitori dei servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico. In particolare, l’Autorità vigila
affinché l’operatore cui sia stato assegnato un blocco di numeri non discrimini
altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle
sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.
3. L’Autorità pubblica il piano nazionale di numerazione
e le sue successive modificazioni ed integrazioni, con le sole restrizioni
imposte da motivi di sicurezza nazionale.
4. L’Autorità promuove l’armonizzazione delle risorse
di numerazione all’interno dell’Unione europea ove ciò sia necessario
per sostenere lo sviluppo dei servizi paneuropei.
5. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione
non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse
sono disciplinate dal piano nazionale di numerazione.
6. Il Ministero e l’Autorità, al fine di assicurare
interoperabilità completa e globale dei servizi, operano in coordinamento
con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di
numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti
e dei servizi di comunicazione elettronica.
7. Per l’espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, l’Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione presta
la sua collaborazione all’Autorità.
Art. 16
Separazione strutturale
1. Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati
in Italia o all’estero anche a livello locale, non possono fornire reti
o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non
attraverso società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il
cui fatturato annuale nelle attività relative alla fornitura di reti o
servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore
a 50 milioni di euro.
3. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico
non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio,
i rendiconti finanziari dell’impresa sono elaborati e presentati ad una
revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione
è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
TITOLO II - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO
Capo I - Disposizioni comuni
Art. 17
Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. L’Autorità nell’accertare, secondo la procedura di cui all’articolo
19, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato ai
sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo,
applica le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato
se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione
equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale
da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente
dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori.
3. L’Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente
di una posizione dominante sul mercato, tiene in massima considerazione
le Linee direttrici della Commissione europea per l’analisi del mercato
e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo
quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione
elettronica, di seguito denominate “le linee direttrici”.
4. Se un’impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico,
si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente
connesso, qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire
che il potere detenuto in un mercato sia fatto valere nell’altro mercato,
rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa
in questione.
Art. 18
Procedura per la definizione dei mercati
1. L’Autorità, tenendo in massima considerazione le Raccomandazioni
relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle
comunicazioni elettroniche, di seguito denominate “le raccomandazioni”,
e le linee direttrici, definisce i mercati rilevanti conformemente ai
principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche
e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.
Prima di definire mercati diversi da quelli individuati nelle raccomandazioni,
l’Autorità applica la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
Art. 19
Procedura per l’analisi del mercato
1. L’Autorità effettua, sentita l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, l’analisi dei mercati rilevanti, tenendo in massima considerazione
le linee direttrici.
2. L’analisi è effettuata:
a) in prima applicazione del Codice, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore dello stesso, anche sulla base delle rilevazioni
ed analisi già in possesso dell’Autorità elaborate conformemente alle
raccomandazioni ed alle linee direttrici;
b) a seguito di ogni aggiornamento delle raccomandazioni, entro novanta
giorni dalla loro pubblicazione;
c) in ogni caso, ogni diciotto mesi.
3. Quando l’Autorità è tenuta, ai sensi degli articoli 44, 45, 66, 67,
68 e 69 a decidere in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica
o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base
all’analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti
sia effettivamente concorrenziale.
4. L’Autorità, se conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale,
non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici
di cui al comma 3. Qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione
settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante.
La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo
preavviso.
5. Qualora accerti, anche mediante un’analisi dinamica, che un mercato
rilevante non è effettivamente concorrenziale, l’Autorità individua le
imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente
all’articolo 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati
obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore
o modifica tali obblighi laddove già esistano.
6. Ai fini delle decisioni di cui al comma 3, l’Autorità tiene conto
degli obiettivi e dei principi dell’attività di regolamentazione di cui
all’articolo 13, ed in particolare di quelli indicati al comma 4, lettera
c), e al comma 5, lettera b), evitando distorsioni della concorrenza.
7. Nel caso di mercati transnazionali individuati con decisione della
Commissione europea, l’Autorità effettua l’analisi di mercato congiuntamente
alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate,
tenendo in massima considerazione le linee direttrici, e si pronuncia
di concerto con queste in merito all’imposizione, al mantenimento, alla
modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al comma
3.
8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 sono adottati secondo
la procedura di cui agli articoli 11 e 12.
9. Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse, designati come
operatori che detengano una quota di mercato significativa nell’ambito
della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi
dell’allegato n. 1 parte I della direttiva 97/33/CE o della direttiva
98/10/CE continuano ad essere considerati operatori notificati ai fini
del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la
procedura relativa all’analisi di mercato di cui al presente articolo.
Successivamente cessano di essere considerati operatori notificati ai
fini del suddetto regolamento.
Art. 20
Normalizzazione
1. Il Ministero vigila sull’uso delle norme e specifiche tecniche pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee per la fornitura armonizzata
di servizi, di interfacce tecniche e di funzioni di rete, nella misura
strettamente necessaria per garantire l’interoperabilità dei servizi e
migliorare la libertà di scelta degli utenti.
2. Fintantoché le norme o specifiche di cui al comma 1 non siano adottate
dalla Commissione europea, il Ministero promuove l’applicazione delle
norme e specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.
In mancanza di tali norme o specifiche, il Ministero promuove l’applicazione
delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale
delle telecomunicazioni (UIT), dall’Organizzazione internazionale per
la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale
(IEC).
Art. 21
Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale
1. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge e di regolamento
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, l’Autorità, sentito
il Ministero, relativamente al libero flusso di informazioni, al pluralismo
dei mezzi d’informazione e alla diversità culturale, incoraggia, nel rispetto
delle disposizioni dell’articolo 20, comma 1:
a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva, da
rendere disponibile al pubblico su piattaforme di televisione digitale
interattiva, indipendentemente dal modo di trasmissione, a usare un’API
aperta;
b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate
destinate a ricevere i servizi di televisione digitale, su piattaforme
di televisione digitale interattiva, a rispettare l’API aperta in conformità
ai requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.
2. Fermo restando quanto disposto all’articolo 42, comma 2, lettera b),
l’Autorità, sentito il Ministero, incoraggia i proprietari delle API a
rendere disponibile a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie
e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire
ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire
tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.
Art. 22
Procedure di armonizzazione
1. Il Ministero e l’Autorità, nell’assolvimento dei propri compiti, tengono
in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea
concernenti l’armonizzazione dell’attuazione delle disposizioni oggetto
del Codice ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo
13. Qualora il Ministero o l’Autorità decidano di non conformarsi ad una
raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie
decisioni.
Art. 23
Risoluzione delle controversie tra imprese
1. Qualora sorga una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi
di comunicazione elettronica, avente ad oggetto gli obblighi derivanti
dal Codice, l’Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le
disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque entro un termine
di quattro mesi, una decisione vincolante che risolve la controversia.
2. L’Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia
con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente
derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente
a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità comunica immediatamente
alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle
parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene
lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l’Autorità adotta al più
presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti,
una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.
3. Nella risoluzione delle controversie l’Autorità persegue gli obiettivi
di cui all’articolo 13. Gli obblighi che possono essere imposti ad un’impresa
dall’Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi
alle disposizioni del Codice.
4. La decisione dell’Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata
sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet dell’Autorità nel rispetto
delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica
alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.
5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità
di adire un organo giurisdizionale.
Art. 24
Risoluzione delle controversie transnazionali
1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno
una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all’applicazione
del Codice, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione
di un altro Stato membro, si applica la procedura di cui ai commi 2, 3
e 4.
2. Le parti possono investire della controversia le competenti Autorità
nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi
in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi
indicati dall’articolo 13. Qualsiasi obbligo imposto ad un’impresa da
parte dell’Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle
disposizioni del Codice.
3. L’Autorità, congiuntamente all’Autorità di regolamentazione dell’altro
Stato membro, dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia
con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente
derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente
a quanto disposto dall’articolo 13. L’Autorità e l’Autorità di regolamentazione
dell’altro Stato membro, comunicano tempestivamente alle parti la decisione.
Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale
comunicazione, e se non è stato adito un organo giurisdizionale, l’Autorità
coordina i propri sforzi con l’Autorità di regolamentazione dell’altro
Stato membro per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità
delle disposizioni di cui all’articolo 13.
4. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità
di adire un organo giurisdizionale.
Capo II - Autorizzazioni
Art. 25
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica
è libera ai sensi dell’articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite
nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni
legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare
per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea
o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze
della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente
con le esigenze della tutela dell’ambiente e della protezione civile,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data
di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai cittadini
o imprese di Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel caso in cui
lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente
Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto
da trattati internazionali cui l’Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, fatti
salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, o i diritti
di uso di cui all'articolo 27, è assoggettata ad un'autorizzazione generale,
che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa
dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di
iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica,
unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al
Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi
di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale
e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio
attività e deve essere conforme al modello di cui all’allegato n. 9. L’impresa
è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta
presentazione della dichiarazione e nel rispetto delle disposizioni sui
diritti di uso stabilite negli articoli 27, 28 e 29. Ai sensi dell’articolo
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il Ministero,
entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione,
verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti
e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli
interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività.
Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all’iscrizione nel registro
degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249.
5. La cessazione dell’esercizio di una rete o dell’offerta di un servizio
di comunicazione elettronica, può aver luogo in ogni tempo. La cessazione
deve essere comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
contestualmente il Ministero. Tale termine è ridotto a trenta giorni nel
caso di cessazione dell’offerta di un profilo tariffario.
6. Le autorizzazioni generali hanno durata non superiore a venti anni
e sono rinnovabili. L’impresa interessata può indicare nella dichiarazione
di cui al comma 4 un periodo inferiore. Per il rinnovo si applica la procedura
di cui al medesimo comma 4 e la presentazione della dichiarazione deve
avvenire con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza.
7. La scadenza dell’autorizzazione generale coincide con il 31 dicembre
dell’ultimo anno di validità.
8. Una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente
e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale
siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione.
Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa
istanza da parte dell’impresa cedente, può comunicare il proprio diniego
fondato sulla non sussistenza in capo all’impresa cessionaria dei requisiti
oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione
medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data
in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Art. 26
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 25 hanno il diritto
di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti
dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture,
in conformità agli articoli 86, 87 e 88.
2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi
di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre
il diritto di:
a) negoziare l’interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolari di un'autorizzazione
generale, e ove applicabile ottenere l’accesso o l'interconnessione
alle reti in qualunque luogo dell’Unione europea, alle condizioni del
Capo III del presente Titolo;
b) poter essere designate quali fornitori di una o più prestazioni
che rientrano negli obblighi di servizio universale in tutto il territorio
nazionale o in una parte di esso, conformemente alle disposizioni del
Capo IV del presente Titolo.
Art. 27
Diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri
1. Ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre che il rischio di interferenze
dannose sia trascurabile secondo le disposizioni del piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, l’uso delle frequenze radio non è subordinato
alla concessione di diritti individuali di uso.
2. Qualora l’utilizzo delle frequenze radio non sia subordinato alla
concessione di diritti individuali di uso, il diritto di utilizzarle deriva
dall'autorizzazione generale e le relative condizioni di uso sono in essa
stabilite.
3. Qualora sia necessario concedere diritti di uso delle frequenze radio
e dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni
impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica
in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 28,
29 e 33, comma 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca
l'uso efficiente di tali risorse in conformità delle disposizioni contenute
nel Capo II del Titolo I.
4. I diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei numeri vengono
rilasciati per una durata adeguata al tipo di servizio e comunque non
eccedente la durata dell’autorizzazione generale.
5. Fatti salvi criteri e procedure specifici previsti dalla normativa
vigente in materia di concessione di diritti di uso delle frequenze radio
ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, i diritti
di uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie.
Nel caso delle frequenze radio il Ministero, nel concedere i diritti,
precisa se essi siano trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi
e a quali condizioni, conformemente all’articolo 14.
6. Il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio può
essere limitato solo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente
delle frequenze stesse in conformità all’articolo 29 e all’articolo 14,
comma 1.
7. Alle procedure di selezione competitiva o comparativa per la concessione
di diritti individuali di uso delle frequenze radio si applicano le disposizioni
dell’articolo 29.
8. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia
di diritti di uso, non appena ricevuta la domanda completa, entro tre
settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito
del piano nazionale di numerazione ed entro sei settimane nel caso delle
frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale
di ripartizione delle frequenze. Tale limite non pregiudica quanto previsto
negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente
al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali
dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i
termini sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I
termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono
pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta.
Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce
rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio e dei numeri.
9. Qualora l’Autorità decida, previa consultazione
delle parti interessate ai sensi dell’articolo 11, che i diritti di uso
dei numeri ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale
debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o
comparativa, le decisioni devono essere comunicate e pubblicate entro
cinque settimane.
Art. 28
Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti di uso delle
frequenze radio e dei numeri
1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione
elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri possono
essere assoggettati esclusivamente al rispetto delle condizioni elencate,
rispettivamente, nelle parti A, B e C dell’allegato n. 1. Tali condizioni
devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio
in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie. L’autorizzazione
generale è sempre sottoposta alla condizione n. 11 della parte A dell’allegato
n. 1.
2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti
di comunicazione elettronica ai sensi degli articoli 42, commi 2 e 3,
43, 45, 66, 67, 68 e 69 o alle imprese designate per la fornitura del
servizio universale, prescritti ai sensi del Capo IV, sezione II, del
presente Titolo, sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti
e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire
la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale
è fatta menzione degli obblighi specifici prescritti alle singole imprese.
3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche indicate
nella parte A dell’allegato n. 1 e non riproduce le condizioni che sono
imposte alle imprese in virtù di altre disposizioni normative.
4. Nel concedere i diritti di uso delle frequenze radio o dei numeri
il Ministero applica le sole condizioni elencate, rispettivamente, nelle
parti B e C dell’allegato n. 1.
Art. 29
Procedura per limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le
frequenze radio
1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti
di uso da concedere per le frequenze radio, l’Autorità:
a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi
per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità
degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione
del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio
di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;
b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori,
l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'articolo
11;
c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero
limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;
d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti,
proporzionati e non discriminatori;
e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole
richiesta degli operatori interessati.
2. L’Autorità, qualora ritenga possibile concedere
ulteriori diritti individuali di uso delle frequenze radio, rende nota
la decisione ed il Ministero invita a presentare domanda per la concessione
di tali diritti.
3. Qualora sia necessario concedere in numero limitato i diritti individuali
di uso delle frequenze radio, il Ministero invita a presentare domanda
per la concessione dei diritti di uso e ne effettua l’assegnazione in
base a procedure stabilite dall’Autorità. Tali criteri di selezione devono
tenere in adeguata considerazione gli obiettivi di cui all’articolo 13.
4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitiva
o comparativa, il Ministero, su richiesta dell’Autorità, proroga il periodo
massimo di sei settimane di cui all'articolo 27, comma 8, nella misura
necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche
e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza superare, in ogni
caso, il termine di otto mesi.
5. I termini di cui al comma 4 non pregiudicano l'eventuale applicabilità
di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di
coordinamento delle posizioni orbitali dei satelliti.
6. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti di
uso delle frequenze radio in conformità all’articolo 14.
7. In caso di procedure di selezione competitiva
o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l’Autorità può sottoporre
al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri
incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto
attiene al bando ed al disciplinare di gara.
Art. 30
Assegnazione armonizzata delle frequenze radio
1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni
e le procedure di accesso siano state concordate, e gli operatori cui
assegnare le frequenze radio siano stati selezionati ai sensi degli accordi
internazionali e delle disposizioni comunitarie, i diritti individuali
di uso delle frequenze radio sono concessi secondo le modalità stabilite
da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura
di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali
relativi al diritto di uso delle frequenze radio in questione, non possono
essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari
che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione
comune di tali frequenze radio.
Art. 31
Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare
infrastrutture e dei diritti di interconnessione
1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare
l’esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l’interconnessione
o di ottenere l’accesso e l’interconnessione nei confronti di altre autorità
o di altri operatori, rilascia nel termine di una settimana una dichiarazione
da cui risulti che l’operatore stesso ha presentato una dichiarazione
ai sensi dell'articolo 25, comma 4, indicando le condizioni alle quali
una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in
forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.
Art. 32
Osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti
di uso e degli obblighi specifici
1. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica
contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti
di uso di frequenze radio o di numeri devono comunicare, in conformità
all'articolo 33, rispettivamente, al Ministero le informazioni necessarie
per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione
generale o dei diritti di uso ed all’Autorità le informazioni necessarie
per l’effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2.
2. Se il Ministero accerta l'inosservanza da parte
di un’impresa di una o più condizioni poste dall'autorizzazione generale
o relative ai diritti di uso, ovvero l’Autorità accerta l’inosservanza
degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, la contestazione
dell’infrazione accertata è notificata all’impresa, con l’intimazione
di porre fine all’infrazione, ripristinando la situazione precedente,
entro un mese e l’invito a presentare eventuali memorie difensive. Il
termine di un mese può essere abbreviato in ragione della reiterazione
dell’infrazione o della sua gravità. L’impresa può chiedere il differimento
del termine indicato, motivandolo adeguatamente.
3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all’infrazione
accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l’Autorità,
nell’ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano
misure adeguate e proporzionate per assicurare l’osservanza delle condizioni
di cui al comma 1. Tali misure e le relative motivazioni sono notificate
all’impresa entro una settimana dalla loro adozione e prevedono un termine
ragionevole entro il quale l’impresa deve rispettare le misure stesse.
4. Qualora vi siano violazioni gravi o reiterate
più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione
generale, o relative ai diritti di uso o agli obblighi specifici di cui
all'articolo 28, comma 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto,
di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci,
il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di
cui al comma 2, possono impedire a un’impresa di continuare a fornire
in tutto o in parte reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo
o revocando i diritti di uso.
5. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 4, qualora il Ministero
e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze di cui al comma
2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione
generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza
pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare
la prevenzione, la ricerca, l’accertamento ed il perseguimento di reati
o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o
utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, possono adottare
misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di
adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità
di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario,
il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, confermano
le misure provvisorie.
6. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai
sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo
9.
Art. 33
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti
di uso e degli obblighi specifici
1. Ai fini dell'autorizzazione generale, della concessione dei diritti
di uso o dell’imposizione degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, il Ministero e l’Autorità non possono imporre alle imprese
di fornire alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente
giustificate:
a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle
condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della
condizione 7 della parte C dell’allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi
indicati all'articolo 28, comma 2;
b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni indicate
all’allegato n. 1, a seguito di denuncia, o in caso di verifica avviata
di propria iniziativa dal Ministero e dall’Autorità nell’ambito delle
rispettive competenze, o quando il Ministero o l’Autorità abbiano comunque
motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione
dei diritti di uso;
d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi
dei servizi a vantaggio dei consumatori;
e) per fini statistici specifici;
f) per consentire all’Autorità di effettuare un'analisi del mercato
ai sensi delle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente Titolo.
2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f)
del comma 1 può essere richiesta prima dell’inizio dell’attività, né come
condizione necessaria per la stessa.
3. Quando il Ministero o l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi
sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.
Art. 34
Diritti amministrativi
1. Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti
alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione
generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi
che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per
la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione
generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo
28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione
e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto
delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione
e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative,
ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione.
I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato,
obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi
e gli oneri accessori.
2. La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è riportata
nell’allegato n. 10.
Art. 35
Contributi per la concessione di diritti di uso e di diritti di installare
infrastrutture
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle frequenze
radio o dei numeri sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti
dall’Autorità.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura
prevista dall’allegato n. 10.
3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l’installazione,
su aree pubbliche, di infrastrutture di reti di comunicazione elettronica,
si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 93.
4. I contributi sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati
allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi di cui
all'articolo 13.
Art. 36
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni
generali, ai diritti di uso o ai diritti di installazione delle infrastrutture
possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in
misura proporzionata. Il Ministero comunica l’intenzione di procedere
alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori,
ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria
posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può
essere inferiore a quattro settimane.
2. I diritti di passaggio non possono essere limitati o revocati prima
della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi. Limitazioni
e revoche sono ammesse in casi eccezionali e adeguatamente motivati e
previo congruo indennizzo.
Art. 37
Pubblicazione delle informazioni
1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione
di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle
autorizzazioni generali e ai diritti di uso sono pubblicate, a seconda
dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui
Bollettini ufficiali e sui siti Internet delle autorità competenti e sono
debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati
di accedervi facilmente.
Art. 38
Concessioni e autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in
materia di reti e servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico continuano
ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano,
salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, le disposizioni del Codice.
2. Qualora l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 implichi
una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti
nelle autorizzazioni preesistenti, il Ministero, sentita l’Autorità, può
prorogare i diritti e gli obblighi originari non oltre nove mesi dalla
data di entrata in vigore del Codice, a condizione di non ledere i diritti
di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Il Ministero
informa la Commissione europea della concessione di tale proroga, indicandone
le ragioni.
3. Qualora il Ministero dimostri che la soppressione di una condizione
per l’autorizzazione riguardante l’accesso a reti di comunicazione elettronica,
precedente alla data di entrata in vigore del Codice, crei eccessive difficoltà
per le imprese che hanno beneficiato di un diritto di accesso a un’altra
rete, e qualora le stesse non abbiano negoziato nuovi accordi secondo
termini commerciali ragionevoli prima della data di entrata in vigore
del Codice, il Ministero può sottoporre alla Commissione europea la richiesta
di una proroga temporanea, specificandone le condizioni e il periodo.
4. Restano ferme le norme speciali sulle concessioni ed autorizzazioni
preesistenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Art. 39
Sperimentazione
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme
di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione
sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione
di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione
preventiva. L’impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione
della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona
giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di effettuare
una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente
al modello riportato nell’allegato n. 12. L’impresa è abilitata ad iniziare
la sperimentazione a decorrere dall’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione
della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti
e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato
da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell’attività.
2. La dichiarazione di cui al comma 1:
a) non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva
autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali,
della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;
b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di
rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza
interessate;
c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro
radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica,
l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:
a) l’eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso
delle frequenze radio e dei numeri necessari;
b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non
superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l’avvio della
stessa;
c) l’estensione dell’area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia,
la consistenza dell’utenza ammessa che, comunque, non può superare le
tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;
d) l’eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono
alla sperimentazione;
e) l’obbligo di comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio
e l’eventuale sua qualità ridotta;
f) l’obbligo di comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione
al termine della stessa.
4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali
di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro
due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati
per scopi specifici nell’ambito del piano nazionale di numerazione, ed
entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi
specifici nell’ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini
sopra indicati, invita l’impresa interessata ad integrarla. I termini
vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire
al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato
ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia
alla sperimentazione.
5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui
al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire con sessanta
giorni d’anticipo rispetto alla scadenza.
Capo III - ACCESSO ED INTERCONNESSIONE
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 40
Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione
1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni
tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L’operatore
costituito in un altro Stato membro che richiede l'accesso o l'interconnessione
nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare
in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete.
L’Autorità anche mediante l’adozione di specifici provvedimenti garantisce
che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione
e di accesso.
Art. 41
Diritti ed obblighi degli operatori
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto
e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello
stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini
della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei
servizi in tutta l’Unione europea. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione
ad altri operatori nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi
imposti dall’Autorità ai sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 13, comma 5, lettera b).
2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica realizzate per distribuire
servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire
servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di
rete che ricevono e redistribuiscono servizi e programmi televisivi in
formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.
3. Fatto salvo l'articolo 33, gli operatori che ottengono informazioni
da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi
in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni
esclusivamente per i fini per cui sono state fornite e osservano in qualsiasi
circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse
o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti,
in particolare ad altre unità organizzative, ad altre società consociate
o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio
concorrenziale.
Art. 42
Poteri e competenze dell’Autorità in materia di accesso e di interconnessione
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 13, l’Autorità
incoraggia e garantisce forme adeguate di accesso, interconnessione e
interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo
da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile e recare
il massimo vantaggio agli utenti finali.
2. Fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti
degli operatori che detengono un significativo potere di mercato ai sensi
dell'articolo 45, l’Autorità può imporre:
a) l’obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali,
compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo
di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a
garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi
già resi disponibili;
b) l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse
di cui all'allegato n. 2, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie, nella misura necessaria a garantire l'accesso degli
utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali indicati
nell’allegato n. 2.
3. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi
dell'articolo 49 e qualora ciò sia necessario per garantire il funzionamento
normale della rete, l’Autorità può stabilire le condizioni tecniche od
operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai
beneficiari dell’accesso, ai sensi della normativa comunitaria. Le condizioni
che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono
conformi all'articolo 20.
4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono
obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono applicati
conformemente alla procedura di cui agli articoli 11 e 12.
5. Ove giustificato, l’Autorità può intervenire
in materia di accesso e interconnessione, se necessario di propria iniziativa
ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di una
delle parti interessate. In questi casi l’Autorità agisce al fine di garantire
il conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 13, sulla base
delle disposizioni del presente Capo e secondo le procedure di cui agli
articoli 11, 12, 23 e 24.
Sezione II - Obblighi degli operatori e procedure di riesame del mercato
Art. 43
Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse
1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali
trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere
dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte
I.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'Autorità può riesaminare
le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi
di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 per determinare
se mantenere, modificare o revocare le condizioni indicate. Qualora, in
base all'analisi di mercato, l'Autorità verifica che una o più operatori
di servizi di accesso condizionato non dispongono di un significativo
potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le
condizioni per tali imprese conformemente alla procedura prevista agli
articoli 11 e 12, solo se non risultino pregiudicati da tale modifica
o revoca:
a) l'accesso per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi
e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo
81;
b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
1) i servizi digitali di radiodiffusione sonora e televisiva al dettaglio;
2) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate.
3. La modifica o la revoca degli obblighi è comunicata alle parti
interessate con un congruo preavviso.
Art. 44
Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione
1. Gli obblighi vigenti alla data di entrata in vigore del Codice in
materia di accesso e di interconnessione, imposti agli operatori che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, restano
in vigore fintantoché tali obblighi non siano stati riesaminati e non
sia stata adottata una decisione ai sensi del comma 2. Fino a tale data
conservano efficacia le deliberazioni adottate dall’Autorità, relativamente
ai suddetti obblighi, sulla base della normativa previgente.
2. Conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 19, l’Autorità
effettua un'analisi del mercato per decidere se mantenere, modificare
o revocare gli obblighi di cui al comma 1. La modifica o la revoca degli
obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.
Art. 45
Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo
19, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere
di mercato in un mercato specifico, l’Autorità impone, in funzione delle
circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50.
2. L’Autorità non impone gli obblighi di cui agli articoli 46, 47, 48,
49 e 50 agli operatori che non sono stati designati in conformità al comma
1, fatte salve:
a) le disposizioni degli articoli 42, commi 1, 2 e 3, e 43;
b) le disposizioni degli articoli 16 e 87, la condizione 7 di cui alla
parte B dell’allegato n. 1, quale applicata ai sensi dell’articolo 28,
comma 1, gli articoli 77, 78, e 80 e le disposizioni della normativa
nazionale e comunitaria in materia di trattamento dei dati personali
e della tutela della vita privata che contemplano obblighi per le imprese
diverse da quelle cui è riconosciuto un significativo potere di mercato;
c) l’esigenza di ottemperare ad impegni internazionali.
3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre agli
operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia
di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli
46, 47, 48, 49 e 50, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale
adotta una decisione che autorizza o vieta l’adozione dei provvedimenti.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo sono basati sulla
natura delle questioni oggetto di istruttoria, proporzionati e giustificati
alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 13 e sono imposti solo previa
consultazione ai sensi degli articoli 11 e 12.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’Autorità notifica alla Commissione
europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi
nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite
dall' articolo 12.
Art. 46
Obbligo di trasparenza
1. Ai sensi dell’articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di trasparenza
in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori
di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere
contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e
condizioni per la fornitura e per l'uso, prezzi.
2. In particolare, l’Autorità può esigere che, quando un operatore è
assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell’articolo
47 pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per
garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie
ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte
suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata
dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità con provvedimento
motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione
degli obblighi previsti dal presente Capo.
3. L’Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di
dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di
cui all'articolo 49 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale
a coppia elicoidale metallica, l’Autorità provvede alla pubblicazione
di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati
nell'allegato n. 3.
Art. 47
Obbligo di non discriminazione
1. Ai sensi dell'articolo 45, l’Autorità può imporre obblighi di non
discriminazione in relazione all'interconnessione e all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare,
che l’operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti
nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, e inoltre
che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni
e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi
o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner
commerciali.
Art. 48
Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica,
l’Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione
a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso.
In particolare, l’Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata
a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti
interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non
discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare
sovvenzioni incrociate abusive. L’Autorità può specificare i formati e
la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza
degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l’Autorità può
richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati
relativi alle entrate provenienti da terzi. L’Autorità può pubblicare
tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale,
nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza
delle informazioni commerciali.
Art. 49
Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete
1. Ai sensi dell'articolo 45, l’Autorità può imporre agli operatori di
accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati
elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora verifichi
che il rifiuto di concedere l'accesso o la previsione di termini e condizioni
non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero lo sviluppo di
una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrari
agli interessi dell'utente finale. Agli operatori può essere imposto,
tra l'altro:
a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e
risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
b) di negoziare in buona fede con gli operatori che chiedono un accesso;
c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in precedenza;
d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché
terze parti possano formulare offerte;
e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli
e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi
o dei servizi di reti private virtuali;
f) di consentire la coubicazione o la condivisione degli impianti,
inclusi condotti, edifici o piloni;
g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti
l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per
servizi di reti intelligenti o servizi di roaming tra operatori di reti
mobili;
h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi
software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza
nella fornitura dei servizi;
i) di interconnettere reti o risorse di rete.
2. L’Autorità può associare agli obblighi di cui al comma 1, condizioni
di equità, ragionevolezza, tempestività.
3. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al comma
1, e soprattutto nel considerare se tali obblighi siano proporzionati
agli obiettivi definiti nell'articolo 13, l’Autorità tiene conto, in particolare,
dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di
risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto
conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della
capacità disponibile;
c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto
dei rischi connessi a tali investimenti;
d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
e) eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
f) fornitura di servizi paneuropei.
Art. 50
Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
1. Ai sensi dell'articolo 45, per determinati tipi di interconnessione
e di accesso l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei
costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati
ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei
costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva
concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi
ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell’utenza
finale. L’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore
e gli consente un’equa remunerazione del capitale investito, di volume
congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per
lo sviluppo di reti e servizi innovativi.
2. L’Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi
o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere
l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per
i consumatori. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi
applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi
ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi,
maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per
determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l’Autorità
può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da
quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un operatore
giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. L’Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità
dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata
una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi
e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di
contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle
parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.
È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I
costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall’articolo
34.
Art. 51
Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso
1. L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle
imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio
specifico e i mercati geografici interessati. L’Autorità provvede inoltre
a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in
forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente,
a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare,
di segreti aziendali.
2. L’Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni
pubblicate.
Art. 52
Notificazione
1. L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco degli operatori
che ritiene dispongano di significativo potere di mercato ai fini del
presente Capo, nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi
modifica degli obblighi imposti nei confronti degli operatori e qualsiasi
modifica tra gli operatori soggetti alle disposizioni del presente Capo
è notificata senza indugio alla Commissione europea.
Capo IV - SERVIZIO UNIVERSALE E DIRITTI DEGLI UTENTI IN MATERIA DI RETI
E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Sezione I - Obblighi di servizio universale, compresi gli obblighi di
natura sociale
Art. 53
Disponibilità del servizio universale
1. Sul territorio nazionale i servizi elencati nel presente Capo sono
messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un livello qualitativo
stabilito, a prescindere dall’ubicazione geografica dei medesimi. Il Ministero
vigila sull’applicazione del presente comma.
2. L’Autorità determina il metodo più efficace
e adeguato per garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo
accessibile, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non
discriminazione e proporzionalità. L’Autorità limita le distorsioni del
mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni
che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo
l'interesse pubblico.
Art. 54
Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa
1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa
alla rete telefonica pubblica e di accesso da parte degli utenti finali
ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa è soddisfatta
quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull’applicazione del
presente comma.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere
chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e
trasmissione di dati, nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle
Raccomandazioni dell’UIT-T, e deve essere tale da consentire un efficace
accesso ad Internet.
Art. 55
Elenco abbonati e servizi di consultazione
1. Sono accessibili agli utenti finali e, per la lettera b) anche agli
utenti dei telefoni pubblici a pagamento:
a) almeno un elenco completo relativo alla rete urbana di appartenenza
in una forma, cartacea, elettronica o in entrambe le forme, approvata
dall'Autorità e aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;
b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi.
2. Il Ministero vigila sull’applicazione del comma 1.
3. In considerazione dell’esistenza sul mercato di diverse offerte in
termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, dalla data di
entrata in vigore del Codice, e fintantoché il Ministero non riscontri
il venir meno di tali condizioni, al servizio di consultazione degli elenchi
di cui al comma 1, lettera b), non si applicano gli obblighi di fornitura
del servizio universale. Il Ministero verifica il permanere delle predette
condizioni, sentiti gli operatori interessati, con cadenza semestrale.
4. Gli elenchi di cui al comma 1 comprendono, fatte salve le disposizioni
in materia di protezione dei dati personale, tutti gli abbonati ai servizi
telefonici accessibili al pubblico.
5. L’Autorità assicura che le imprese che
forniscono servizi di cui al comma 1 applichino il principio di non discriminazione
nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro comunicate
da altre imprese.
6. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della
legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
del Codice, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con
i Ministri della giustizia e dell’interno, previa consultazione ai sensi
dell’articolo 11, sono disciplinati gli obblighi e le modalità di comunicazione
al Ministero, da parte delle imprese, delle attivazioni in materia di
portabilità del numero di cui all’articolo 80.
7. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica,
al centro di elaborazione dati del Ministero dell’interno gli elenchi
di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
della telefonia mobile, che sono identificati al momento dell’attivazione
del servizio. L’autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di
giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati
del Ministero dell’interno.
Art. 56
Telefoni pubblici a pagamento
1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall’Autorità,
le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare
le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica,
numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché
di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull’applicazione delle disposizioni
del presente comma.
2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo
83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma
1 o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto
non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma
1.
3. Le chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando
il numero di emergenza unico europeo ‘112’ o altri numeri di emergenza
nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun
mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente
comma.
Art. 57
Misure speciali destinate agli utenti disabili
1. L’Autorità adotta, ove opportuno, misure specifiche per garantire
che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile,
ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza
ed i servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli
altri utenti finali.
2. L’Autorità può adottare misure specifiche per far sì che gli utenti
finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi
che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
Art. 58
Designazione delle imprese
1. L’Autorità può designare una o più imprese perché garantiscano la
fornitura del servizio universale, quale definito agli articoli 54, 55,
56, 57 e 59, comma 2, in modo tale da coprire l’intero territorio nazionale.
L’Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i
diversi elementi del servizio universale o per coprire differenti parti
del territorio nazionale.
2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale
in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, l’Autorità applica
un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio
in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Il sistema di designazione
garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità
e consente di determinare il costo netto degli obblighi che ne derivano
conformemente all'articolo 62.
3. Sino alla designazione di cui al comma 1, la società Telecom Italia
continua ad essere incaricata di fornire il servizio universale quale
definito agli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, sull'intero territorio
nazionale.
Art. 59
Accessibilità delle tariffe
1. L’Autorità vigila sull'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio
dei servizi che, in base agli articoli 54, 55, 56 e 57, sono soggetti
agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate,
con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori.
2. L’Autorità può prescrivere che le imprese designate ai sensi dell’articolo
58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle
proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire
che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non
siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili
al pubblico.
3. L’Autorità può prescrivere alle imprese designate soggette agli obblighi
di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57 di applicare tariffe comuni, comprese
le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare
limiti tariffari.
4. L’Autorità provvede affinché, quando un’impresa designata è tenuta
a proporre opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni
tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni
siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto
del principio di non discriminazione. L’Autorità può esigere la modifica
o la revoca di determinate formule tariffarie.
Art. 60
Controllo delle spese
1. Le imprese designate ai sensi dell’articolo 58, nel fornire le prestazioni
e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 54, 55,
56, 57 e 59, comma 2, definiscono le condizioni e modalità di fornitura
in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi
che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. Le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli
54, 55, 57 e 59, comma 2, forniscono le prestazioni e i servizi specifici
di cui all'allegato n. 4, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare
e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata
del servizio.
3. L’Autorità vigila sui provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e può disporre
che qualora le prestazioni di cui al comma 2 sono ampiamente disponibili,
non si dà luogo all’imposizione degli obblighi di fornitura ivi prescritti.
Art. 61
Qualità del servizio fornito dalle imprese designate
1. L’Autorità provvede affinché tutte le imprese designate soggette agli
obblighi previsti dagli articoli 54, 55, 56, 57 e 59, comma 2, pubblichino
informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura
del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio,
sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato n. 6.
Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'Autorità.
2. L’Autorità può inoltre specificare, previa definizione di parametri
idonei, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l’efficienza
delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili
e ai consumatori disabili. L’Autorità provvede affinché le informazioni
sull’efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch’esse
pubblicate e messe a sua disposizione.
3. L’Autorità specifica, con appositi provvedimenti, contenuto, forma
e modalità di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che
gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete,
comparabili e di facile impiego.
4. L’Autorità fissa obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate
ad obblighi di servizio universale almeno ai sensi dell'articolo 54. Nel
fissare tali obiettivi, l’Autorità tiene conto del parere dei soggetti
interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo
83.
5. L’Autorità controlla il rispetto degli obiettivi qualitativi da parte
delle imprese designate.
6. L’Autorità adotta, a fronte di perdurante inadempimento degli obiettivi
qualitativi da parte dell'impresa, misure specifiche a norma del Capo
II del presente Titolo. L’Autorità può esigere una verifica indipendente
o una valutazione dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa
interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei
dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio
universale.
Art. 62
Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale
1. Qualora l’Autorità ritenga che la fornitura del servizio universale
di cui agli articoli da 53 a 60 possa comportare un onere ingiustificato
per le imprese designate a fornire tale servizio, prevede il calcolo dei
costi netti di tale fornitura. A tal fine, l’Autorità può:
a) procedere al calcolo del costo netto delle singole componenti dell’obbligo
del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali
derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale,
in base alle modalità stabilite nell'allegato n. 11;
b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale
individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo
58, comma 2.
2. I conti ovvero le altre informazioni su cui si basa il calcolo del
costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera
a), sono sottoposti alla verifica di un organismo indipendente dalle parti
interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. I
risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi
a disposizione del pubblico sul Bollettino ufficiale e sul sito Internet
dell’Autorità. I costi derivanti dalla verifica del servizio universale
sono ricompresi nel fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi
del servizio universale, istituito presso il Ministero, di cui all’allegato
n. 11.
Art. 63
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo
62, l’Autorità riscontri che un’impresa designata è soggetta ad un onere
ingiustificato, previa richiesta dell’impresa stessa, ripartisce il costo
netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e
servizi di comunicazione elettronica utilizzando il fondo per il finanziamento
del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso
il Ministero, di cui all’allegato n. 11.
2. Può essere finanziato unicamente il costo
netto degli obblighi di cui agli articoli da 53 a 60, calcolato conformemente
all’articolo 62. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato
n. 11, possono essere modificate, all’occorrenza, con provvedimento dell’Autorità,
sentito il Ministero.
3. Il sistema di ripartizione dei costi deve
rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato,
non discriminazione e proporzionalità, in conformità all’articolo 2, commi
5, 6 e 7, dell’allegato n. 11. Ogni anno, l'Autorità, tenuto conto delle
condizioni di concorrenzialità del mercato, può valutare l'opportunità
di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo
per le imprese che non superano determinati livelli di fatturato e per
quelle nuove entranti nel settore, tenendo conto della loro situazione
finanziaria.
4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli
obblighi di servizio universale sono scorporati e definiti separatamente
per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti alle imprese che
non forniscono servizi nel territorio nazionale.
Art. 64
Trasparenza
1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli
obblighi di servizio universale, l’Autorità pubblica i principi di ripartizione
dei costi di cui all’articolo 63 ed il sistema applicato.
2. L’Autorità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sulla
riservatezza, pubblica una relazione annuale che indichi il costo degli
obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati,
i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi
commerciali di cui abbiano beneficiato l’impresa o le imprese designate
per la prestazione del servizio universale.
Art. 65
Riesame dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale
1. Il Ministero, sentita l’Autorità, procede periodicamente al riesame
dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale di cui
al presente Capo, al fine di individuare, sulla base degli orientamenti
della Commissione europea e delle diverse offerte presenti sul mercato
nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, a
quali servizi, e in che misura, si applichino le disposizioni di cui all’articolo
58. Il riesame è effettuato per la prima volta entro un anno dalla data
di entrata in vigore del Codice, e successivamente ogni due anni.
Sezione II
Controlli sugli obblighi delle imprese che dispongono di un significativo
potere di mercato su mercati specifici
Art. 66
Verifica e riesame degli obblighi
1. Fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione
ai sensi della procedura di cui al comma 2, restano fermi gli obblighi
preesistenti relativi:
a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso
e per l'uso della rete telefonica pubblica;
b) alla selezione o preselezione del vettore;
c) alle linee affittate.
2. L’Autorità, secondo la procedura e i termini di cui all'articolo 19,
provvede ad effettuare un'analisi del mercato, per decidere se mantenere,
modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le
misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 12. Fino
all’effettuazione di tale analisi, conservano efficacia le deliberazioni
adottate dall’Autorità, relativamente ai predetti obblighi, sulla base
della normativa previgente.
Art. 67
Controlli normativi sui servizi al dettaglio
1. L’Autorità, qualora in esito all’analisi del mercato realizzata a
norma dell’articolo 66, comma 2, accerti che un determinato mercato al
dettaglio identificato conformemente all’articolo 18 non è effettivamente
concorrenziale e giunga alla conclusione che gli obblighi previsti dal
Capo III del presente Titolo o dall’articolo 69 non portino al conseguimento
degli obiettivi di cui all’articolo 13, impone i necessari obblighi alle
imprese identificate come imprese che dispongono di un significativo potere
di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell’articolo 17.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 si basano sulla natura della restrizione
della concorrenza accertata e sono proporzionati e giustificati alla luce
degli obiettivi di cui all’articolo 13. Tali obblighi possono includere
prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi,
non impediscano l’ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando
prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali,
non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Qualora le pertinenti
misure relative alla vendita all’ingrosso, alla selezione e alla preselezione
del vettore non consentano di realizzare l’obiettivo di garantire una
concorrenza effettiva e l’interesse pubblico, l’Autorità, nell’esercizio
del proprio potere di sorveglianza sui prezzi, può prescrivere a tali
imprese di rispettare determinati massimali per i prezzi al dettaglio,
di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai
costi o ai prezzi su mercati comparabili.
3. L’Autorità, a richiesta, comunica alla Commissione europea informazioni
in merito alle modalità di controllo sui servizi al dettaglio e, se del
caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.
4. L’Autorità provvede affinché ogni impresa, soggetta a regolamentazione
delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio,
applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L’Autorità
può specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità
al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente
dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità.
L’Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione
di conformità.
5. Fatti salvi l'articolo 59, comma 2 e l'articolo 60, l’Autorità non
applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 in mercati
geografici o tipologie di utenza per i quali abbia accertato l’esistenza
di una concorrenza effettiva, anche mediante l’analisi dinamica di cui
all’articolo 19, comma 5.
Art. 68
Controlli sull’insieme minimo di linee affittate
1. L'Autorità qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma
dell'articolo 66, comma 2, accerti che il mercato per la fornitura di
parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente
concorrenziale, individua le imprese aventi significativo potere di mercato
in tale mercato nella totalità o in parte del territorio nazionale, in
conformità all'articolo 17. L'Autorità impone a dette imprese obblighi
relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato
nell'elenco di norme pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee di cui all’articolo 20, nonché le condizioni indicate nell'allegato
n. 8 per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee
affittate.
2. L'Autorità, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma
dell'articolo 66, comma 2, accerti che un mercato rilevante per la fornitura
dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale,
revoca gli obblighi di cui al comma 1 relativi a tale specifico mercato.
3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche
armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee nell’ambito dell'elenco di norme di cui
all'articolo 20.
Art. 69
Selezione del vettore e preselezione del vettore
1. L’Autorità prescrive alle imprese che dispongono di un significativo
potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica
pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo
66, comma 2, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di
qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al
pubblico:
a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del
vettore;
b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare
la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione
del vettore.
2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni
in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura
di analisi del mercato stabilita dall'articolo 19 e attuate conformemente
all'articolo 49.
3. L’Autorità provvede affinché i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione
correlata alle opzioni di cui al comma 1 siano orientati ai costi e gli
eventuali addebiti per gli abbonati non disincentivino il ricorso a tali
possibilità.
Sezione III - Diritti degli utenti finali
Art. 70
Contratti
1. I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione
o l'accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare
contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto
indica almeno:
a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il
tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo
le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a
tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione
dei servizi e del contratto;
f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili
qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto
dal contratto;
g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione
delle controversie ai sensi dell'articolo 84.
2. L’Autorità vigila sull’applicazione di quanto disposto ai fini di
cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché
sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.
3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione
elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica
pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L’Autorità
può estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri
utenti finali.
4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali,
all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali.
Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un
mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro
diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino
le nuove condizioni.
5. L’utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il
servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l’ordine
pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal
contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità
prevista dalle leggi vigenti.
6. Rimane ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia
di tutela dei consumatori.
Art. 71
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
1. L’Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito
ai prezzi e alle tariffe, nonché alle condizioni generali vigenti in materia
di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano
rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle
disposizioni dell'allegato n. 5.
2. L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli
utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente
il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.
Art. 72
Qualità del servizio
1. L’Autorità, dopo aver effettuato la consultazione di cui all’articolo
83, può prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti
finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità
dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche
all'Autorità prima della pubblicazione.
2. L’Autorità precisa, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio
da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione,
per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete,
comparabili e di facile consultazione, anche utilizzando i parametri,
le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato n. 6.
Art. 73
Integrità della rete
1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire l'integrità
della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti
gravi di rete o nei casi di forza maggiore o calamità naturali, la disponibilità
della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione
fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico
in postazione fissa devono adottare tutte le misure necessarie per garantire
l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.
Art. 74
Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo
1. L’Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione
digitale di consumo, secondo le disposizioni di cui all'allegato n. 7,
e, se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per
garantirla.
Art. 75
Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi
1. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati
ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli
elenchi di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a).
2. L’Autorità provvede affinché le imprese che assegnano numeri agli
abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili
le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi
di consultazione, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive,
orientate ai costi e non discriminatorie.
3. L’Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti
finali collegati alla rete telefonica pubblica all’accesso ai servizi
di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi,
a norma dell'articolo 55, comma 1, lettera b).
4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere
direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all’articolo
55.
5. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, fatte salve le disposizioni in materia
di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle
comunicazioni.
Art. 76
Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza unico europeo
1. Il Ministero provvede affinché, oltre ad altri eventuali numeri di
emergenza nazionali, indicati nel piano nazionale di numerazione, gli
utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare
gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente
i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo ‘112’.
Le chiamate al numero di emergenza unico europeo ‘112’ devono ricevere
adeguata risposta ed essere trattate nel modo più conforme alla struttura
dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche
delle reti. I numeri di emergenza nazionali sono stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’Autorità in merito
alla disponibilità dei numeri, e sono recepiti dall’Autorità nel piano
nazionale di numerazione; in sede di prima applicazione sono confermati
i numeri di emergenza stabiliti dall’Autorità con la deliberazione 9/03/CIR.
2. Il Ministero provvede affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza
unico europeo '112', gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche
mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso
e di protezione civile, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile,
le informazioni relative all'ubicazione del chiamante.
3. Il Ministero assicura che i cittadini siano adeguatamente informati
in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo
‘112’.
Art. 77
Prefissi telefonici internazionali
1. Il prefisso ‘00’ costituisce il prefisso internazionale normalizzato.
L’Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche
relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due
versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi
telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente
informati dell'esistenza di tali disposizioni.
2. L’Autorità provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio
di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare
il costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete.
Art. 78
Numeri non geografici
1. L’Autorità provvede affinché gli utenti finali di altri Stati membri
abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente
fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale,
salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali,
di limitare l'accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.
Art. 79
Fornitura di prestazioni supplementari
1. L’Autorità può obbligare gli operatori esercenti reti telefoniche
pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni
elencate nell'allegato n. 4, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico
e praticabile su quello economico.
2. L’Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità
o in parte del territorio nazionale se ritiene, tenuto conto del parere
delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.
3. Fatto salvo l'articolo 60, comma 2, l’Autorità può imporre alle imprese
gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato
n. 4, parte A, lettera e), come requisiti generali.
Art. 80
Portabilità del numero
1. L’Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili
al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta
conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa
fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che
forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
3. L’Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione correlata
alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri
diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta
di tali prestazioni.
4. L’Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del
numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo
tariffe al dettaglio specifiche o comuni.
Art. 81
0bblighi di trasmissione
1. Eventuali obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi
radiofonici e televisivi sono disciplinati dalle disposizioni di legge
in materia di radiodiffusione sonora e televisiva.
Sezione IV - Disposizioni finali in materia di servizio universale e
di diritti degli utenti
Art. 82
Servizi obbligatori supplementari
1. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentita la Conferenza
Unificata, possono essere resi accessibili al pubblico servizi supplementari
rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti
dalla Sezione I del presente Capo; in tal caso, tuttavia, non può essere
prescritto un sistema di ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda
la partecipazione di specifiche imprese.
Art. 83
Consultazione dei soggetti interessati
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, il Ministero e l’Autorità,
nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi
di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi,
in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle
imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle
questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in
materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico,
in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.
2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero
e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere
a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori
di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando,
fra l’altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone
l’applicazione.
Art. 84
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, commi 11, 12 e 13 della legge
31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali trasparenti,
semplici e poco costose per l’esame delle controversie in cui sono coinvolti
i consumatori e gli utenti finali, relative alle disposizioni di cui al
presente Capo, tali da consentire un'equa e tempestiva risoluzione delle
stesse, prevedendo nei casi giustificati un sistema di rimborso o di indennizzo.
2. L’Autorità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
promuove la creazione, con l’attuale dotazione di personale e con i beni
strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente
invarianza di spesa, a un adeguato livello territoriale, di uffici e di
servizi on-line per l’accettazione di reclami, incaricati di facilitare
l’accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione
delle controversie.
3. Se nelle controversie sono coinvolti soggetti di altri Stati membri,
l’Autorità si coordina con le altre Autorità di regolamentazione interessate
per pervenire alla risoluzione della controversia.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di risoluzione giudiziale
delle controversie e, fino all’attuazione di quanto previsto dai commi
1 e 2, quelle vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle
controversie alla data di pubblicazione del Codice nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Art. 85
Notifica alla Commissione europea
1. L’Autorità notifica alla Commissione europea, provvedendo poi ad aggiornarlo
immediatamente in caso di eventuali modifiche, l’elenco delle imprese
designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all’articolo
58, comma 1.
2. L’Autorità notifica alla Commissione europea l’elenco delle imprese
che dispongono di un significativo potere di mercato ai sensi delle disposizioni
della Sezione II del presente Capo, nonché gli obblighi ad esse prescritti
conformemente alle disposizioni medesime. Ogni eventuale cambiamento avente
un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate
ai sensi delle disposizioni del presente Capo è notificato senza indugio
alla Commissione europea.
Capo V - Disposizioni relative a reti ed impianti
Art. 86
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza
indugio le occorrenti decisioni e rispettano procedure trasparenti, pubbliche
e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 87, 88 e 89, nell’esaminare
le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:
a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto
di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;
b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse,
a un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica
diverse da quelle fornite al pubblico.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti
locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, coubicazione
e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli
articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione
primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi
operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
4. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché le disposizioni
a tutela delle servitù militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n.
898.
5. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica
e dei relativi impianti, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 1989,
n. 160, ed al Codice della navigazione.
6. L’Autorità vigila affinché, laddove le
amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri
Enti locali, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, mantengano la proprietà
o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica, vi sia un’effettiva separazione strutturale tra la funzione
attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni
attinenti alla proprietà o al controllo.
7. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di
attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di
attuazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22
febbraio 2001, n. 36.
8. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad
uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati
territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato,
sulla base dei modelli A e B dell’allegato n. 13. I soggetti interessati
alla realizzazione delle opere di cui agli articoli 88 e 89 trasmettono
al Ministero copia dei modelli C e D del predetto allegato n. 13. Il Ministero
può delegare ad altro Ente la tenuta degli archivi telematici di tutte
le comunicazioni trasmessegli.
Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione
elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la
modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti,
di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio
base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti
di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione
digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze
sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda
punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata
dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente
ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione,
i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente
a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio
2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di
cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati.
Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla
indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato n.
13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici
e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche
di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta
a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione
e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche,
di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle
prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralità di domande,
viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.
Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS o altre, con
potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando
il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la denuncia di inizio
attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non
predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all’Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni
dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio
di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine
di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso,
il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data
di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono
parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati,
nonché dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione
dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza
viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e
trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni
di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attività di cui al presente
articolo, nonché quelle relative alla modifica delle caratteristiche di
emissione degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora,
entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere
termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero
ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio
espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.
Art. 88
Opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico
1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica
presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione
di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono
tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli
Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n.13,
all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle
aree.
2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta,
entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica o integrazione della documentazione prodotta.
Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato,
una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive
direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni
e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta
dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e
trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni
di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione
degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo
pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune
può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società
controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda,
senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento
espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima
si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade
e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri,
il termine è ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
interessi aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza
di autorizzazione, conforme al modello D di cui all'allegato n. 13, viene
presentata a tutti i soggetti interessati. Essa può essere valutata in
una conferenza di servizi per ciascun ambito regionale convocata dal comune
di maggiore dimensione demografica. La conferenza può essere convocata
anche su iniziativa del soggetto interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata
a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza
delle singole amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli
12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’Amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice,
le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità
è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero
concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni
del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture
di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di
interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi
relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di
consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione
delle rispettive attività strumentali ed, in specie, delle attività di
installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi
dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico
al Ministero, ovvero ad altro Ente all'uopo delegato, con le stesse modalità
di cui all'articolo 89, comma 3, per consentirne l'inserimento in un apposito
archivio telematico consultabile dai titolari dell’autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche
funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni
eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture
civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle
rispettive attività istituzionali.
Art. 89
Coubicazione e condivisione di infrastrutture
1. Quando un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica
ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private
ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in
materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione
di cui al presente Capo, l’Autorità anche mediante l’adozione di specifici
regolamenti incoraggia la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture
o proprietà.
2. Fermo quanto disposto in materia di coubicazione
e condivisione di infrastrutture e di coordinamento di lavori dalla legge
1° agosto 2002, n. 166, e dal comma 3 del presente articolo, quando gli
operatori non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse
alla tutela dell’ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza
o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, l’Autorità
può richiedere ed eventualmente imporre la condivisione di strutture o
proprietà, compresa la coubicazione fisica, ad un operatore che gestisce
una rete di comunicazione elettronica o adottare ulteriori misure volte
a facilitare il coordinamento dei lavori, soltanto dopo un adeguato periodo
di pubblica consultazione ai sensi dell’articolo 11, stabilendo altresì
i criteri per la ripartizione dei costi della condivisione delle strutture
o delle proprietà.
3. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
comporti l'effettuazione di scavi all'interno di centri abitati, gli operatori
interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato
elettronico al Ministero, o ad altro Ente delegato, per consentire il
suo inserimento in un apposito archivio telematico, affinché sia agevolata
la condivisione dello scavo con altri operatori e la coubicazione dei
cavi di comunicazione elettronica conformi alle norme tecniche UNI e CEI.
L'avvenuta comunicazione in forma elettronica del progetto costituisce
un presupposto per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo
88.
4. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data
di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 3, gli
operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione
dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore
che ha già presentato la propria istanza, l'elaborazione di un piano comune
degli scavi e delle opere. In assenza di accordo tra gli operatori, l'Ente
pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in
base al criterio della priorità delle domande.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si adottano le disposizioni e le procedure
stabilite all'articolo 88.
Art. 90
Pubblica utilità – Espropriazione
1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico,
ovvero esercitati dallo Stato, e le opere accessorie occorrenti per la
funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai
sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.
2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie
di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità
con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di
pubblico interesse.
3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione
degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, può esperirsi la procedura
di esproprio prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati
falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario
componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto,
da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.
Art. 91
Limitazioni legali della proprietà
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo
90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza
il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche
o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od
altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne,
di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro
impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste
di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati
in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di
sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la
necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione
degli impianti di cui sopra.
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta
alcuna indennità.
6. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio
per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla
installazione delle infrastrutture.
Art. 92
Servitù
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al
passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere
considerate dall’articolo 90, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante,
sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite
su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito
dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e
delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.
3. La domanda, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo
dei luoghi, è diretta all’autorità competente che, ove ne ricorrano le
condizioni, impone la servitù richiesta e determina l’indennità dovuta
ai sensi dell’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.
4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall’articolo 3, comma 3, della
legge 1° agosto 2002, n. 166.
5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso
ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 2001, n. 327, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire
la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente,
avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque
innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento
degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità,
salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento
amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli,
nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto
al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere
già subito.
9. La giurisdizione in materia di imposizione di servitù spetta in via
esclusiva al giudice amministrativo.
Art. 93
Divieto di imporre altri oneri
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni
non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi
di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per
legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario,
dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche
specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione
e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti
dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale può essere imposto,
in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza
dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo
II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni
ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera
e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum
per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma
4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 94
Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà
dei concessionari
1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica
ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso
delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario,
all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il
Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio
competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in
merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva
diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al
contenuto della servitù.
4. Il Ministro delle comunicazioni emana il decreto d'imposizione della
servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato
del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato
alle parti interessate.
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere
preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario
dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale
dell’Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da
corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere
all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale
per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare
i cavi di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al
proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata
delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi
anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario dei cavi di comunicazione elettronica provvede a proprie
spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento
sulla nuova sede che il concessionario proprietario dell'autostrada è
tenuto a mettere a disposizione.
8. Le disposizioni del presente articolo sono integrate da quelle di
cui agli articoli 3 e 40 della legge 1° agosto 2002, n. 166.
9. Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano
le norme di cui al presente Capo.
Art. 95
Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque
uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul
relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero
ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione
della energia elettrica.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall’ispettorato del
Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche:
a) di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni
di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno
1968, n. 1062;
b) qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze
con linee di comunicazione elettronica;
c) qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo
113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), per i tratti di linee che
abbiano interferenze con impianti di comunicazione elettronica, i competenti
organi del Ministero ne subordinano il consenso a condizioni da precisare
non oltre sei mesi dalla data di presentazione dei progetti.
4. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di
energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo
consenso del Ministero che si riserva di esercitare la vigilanza e gli
opportuni controlli sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese
sono a carico dell'esercente delle condutture.
5. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata,
può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto
sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero.
6. Le determinazioni su quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 possono essere
delegate ad organi periferici con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
7. Nei casi di tubazioni metalliche sotterrate che non presentano interferenze
con impianti di comunicazione elettronica, il relativo nulla osta è rilasciato
dal capo dell’ispettorato del Ministero, competente per territorio.
8. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati
e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme
generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano
del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto
applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione
elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
9. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente
approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio
di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette
autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei
ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a
carico di chi le rende necessarie.
Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 96
Prestazioni obbligatorie
1. Le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste
di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità
giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori; i tempi e i modi sono
concordati con le predette autorità fino all’approvazione del repertorio
di cui al comma 2.
2. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate
in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i
tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici,
nonché il ristoro dei costi sostenuti. La determinazione dei suddetti
costi non potrà in nessun caso comportare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del
listino di cui al comma 4. Il repertorio è approvato con decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno,
da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del Codice.
3. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel repertorio di
cui al comma 2, si applica l’articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi
il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 104 del 7 maggio 2001.
5. Ai fini dell’erogazione delle prestazioni di cui al comma 2 gli operatori
hanno l’obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione
allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità delle prestazioni
stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa
ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno
di essi.
Art. 97
Danneggiamenti e turbative
1. Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai
servizi di comunicazione elettronica od alle opere ed agli oggetti ad
essi inerenti è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, n. 3,
del Codice penale.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi
o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica ed alle
opere ad essi inerenti. Nei confronti dei trasgressori provvedono direttamente,
in via amministrativa, gli ispettorati territoriali del Ministero. La
violazione del divieto comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
Art. 98
Sanzioni
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi
di comunicazione elettronica ad uso pubblico.
2. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza
la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto
non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.500,00 ad euro 250.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità
del fatto. Se il fatto riguarda la installazione o l’esercizio di impianti
radioelettrici, la sanzione minima è di euro 5.000,00.
3. Se il fatto riguarda la installazione o l’esercizio di impianti di
radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione
da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti
per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo
ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito
con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 2, il trasgressore
è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei diritti
amministrativi e dei contributi, di cui rispettivamente agli articoli
34 e 35, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque
per un periodo non inferiore all’anno.
6. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’Autorità giudiziaria
e fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero, ove il
trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore,
a suggellare, rimuovere o sequestrare l’impianto ritenuto abusivo.
7. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui al comma 2 per più
di due volte in un quinquennio, il Ministero irroga la sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima stabilita dallo stesso comma 2.
8. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica
o offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico in difformità
a quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 25, comma 4, il Ministero irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00.
9. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo
32, ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti,
alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal
Ministero o dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze,
comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 ad euro
115.000,00.
10. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste
dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze,
espongono dati contabili o fatti concernenti l’esercizio delle proprie
attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall’articolo
2621 del Codice civile.
11. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini
e alle diffide, impartiti ai sensi del Codice dal Ministero o dall’Autorità,
gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 12.000,00 ad euro 250.000,00. Se l’inottemperanza riguarda
provvedimenti adottati dall’Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni
relative ad imprese aventi significativo potere di mercato, si applica
a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria
non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato
realizzato dallo stesso soggetto nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l’inottemperanza
si riferisce.
12. Nei casi previsti dai commi 6, 7, 8 e
9, e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei
contributi di cui agli articoli 34 e 35, nei termini previsti dall’allegato
n. 10, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più
di due volte in un quinquennio, il Ministero o l’Autorità, secondo le
rispettive competenze e previa contestazione, possono disporre la sospensione
dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell’autorizzazione
generale e degli eventuali diritti di uso. Nei predetti casi, il Ministero
o l’Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi
di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell’impresa.
13. In caso di violazione delle disposizioni
contenute nel Capo III del presente Titolo, nonché nell’articolo 80 il
Ministero o l’Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00.
14. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di
cui all’articolo 96, il Ministero commina una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 17.000,00 ad euro 250.000,00. Se la violazione degli
anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due
volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell’attività
per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell’autorizzazione
generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della
parte A dell’allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell’autorizzazione
generale.
15. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 4,
5 e 8 dell’articolo 95, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio
e salvo il promuovimento dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore
è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 5.000,00.
16. In caso di inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 60, 61, 70, 71, 72 e 79 il Ministero o l’Autorità,
secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.800,00 ad euro 58.000,00.
17. Restano ferme per le materie non disciplinate dal Codice le sanzioni
di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997,
n. 249.
TITOLO III - RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD
USO PRIVATO
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 99
Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato
1. L’attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi
di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell’articolo
3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali
limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative
che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo, o
che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello
Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente,
poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data
di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini
o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui
lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente
Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto
da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L’attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione
elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma
5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione
della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa
dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona
giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l’intenzione di
installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato.
La dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività. Il soggetto
interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall’avvenuta
presentazione. Ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta
giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d’ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del
caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività. Sono fatte
salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonché
la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione
elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso
proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito
dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato
con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica
ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario,
possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché
collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano
il passaggio pedonale o di mezzi.
Art. 100
Impianti di amministrazioni dello Stato
1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse
esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all’esercizio di impianti
di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è
necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche
tecniche dell’impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.
2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di
ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione
con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali
di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi
organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità
di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione
elettronica.
Art. 101
Traffico ammesso
1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare
le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti
attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per
conto terzi.
2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza,
a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il
Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione
generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero
stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni
sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma
2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito
il Consiglio superiore delle comunicazioni.
Art. 102
Violazione degli obblighi
1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d’uso della frequenza da
utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00
a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica
ad uso privato, senza aver conseguito l’autorizzazione generale, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma
pari ai contributi di cui all’articolo 116, commisurati al periodo di
esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all’anno.
4. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del
diritto d’uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L’effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
in difformità da quanto previsto per le autorizzazioni generali è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai
commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo,
sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti;
tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall’autorità giudiziaria,
e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il
trasgressore non provveda a disattivare l’impianto ritenuto abusivo, può
procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere
o sequestrare l’impianto stesso.
8. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni di
cui al presente articolo, spetta al Ministero.
Art. 103
Sospensione – revoca – decadenza
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso
quello del versamento dei contributi, previa diffida, l’autorizzazione
generale può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell’applicazione del
comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dall’autorizzazione generale è pronunciata quando venga
meno uno dei requisiti previsti dal Codice.
Capo II - CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD
USO PRIVATO
Art. 104
Attività soggette ad autorizzazione generale
1. L’autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo
esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione
di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia.
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica
su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione
di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze
di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con
protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi,
compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni;
in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore
nonché le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza.
In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:
2.1) di installazione o esercizio di reti locali a tecnologia DECT
o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma
1, lettera a);
2.2) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla
sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico,
ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina
della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese
quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione o esercizio di apparecchiature per collegamenti
riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza,
fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni
nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di
una stessa nave;
2.5) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
alle attività sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione o esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione o esercizio di apparecchiature in ausilio
alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente
ad esse collegate;
2.8) di installazione o esercizio di apparecchiature per comunicazioni
a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da
2.1) a 2.8).
3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione
della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni
(CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all’installazione o esercizio di
reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero
reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli
specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 105
Libero uso
1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo
collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza
con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione
CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi
dell’articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai
sensi dell’articolo 99, comma 5;
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che
per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva
e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili
da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni
internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla
generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione
di cui all’articolo 145.
2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi
ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite,
per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione:
non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione
del servizio di radiodiffusione.
3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature
sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
Art. 106
Obblighi dei rivenditori
1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmittenti
devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio
non può essere impiegato senza l’autorizzazione generale di cui all’articolo
99, comma 3, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all’articolo
105.
Art. 107
Autorizzazione generale
1. Per conseguire un’autorizzazione generale all’espletamento delle attività
di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato
è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello
riportato nell'allegato n. 14, contenente informazioni riguardanti il
richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi,
quali il pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute
della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 14 deve essere acclusa la
domanda di concessione dei diritti d’uso di frequenza, corredata dalla
documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità
alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello
spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di
copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di
canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto
abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15
e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata
del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni
radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio
che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato
n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia,
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il Ministero entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa
di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d’uso
delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale
ha titolo all’esercizio dell’autorizzazione generale in concomitanza con
l’intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche.
Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali
applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale
delle frequenze e delle posizioni orbitali dei satelliti.
4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio,
dall’autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale
di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.
5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'articolo
104, comma 1, lettera b), è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione
conforme al modello riportato nell'allegato n. 17.
6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato,
le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche
da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi
quali quello del pagamento dei contributi di cui all’allegato n. 25, nonché
quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale,
di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere
allegata la documentazione seguente:
a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed
esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico,
ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto
abilitato;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato
n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia,
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;
c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di
rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo
relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.
7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato,
sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede
al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione
generale.
8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione
generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto
al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.
9. Nei casi di cui all’articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1),
il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni
di cui al modello riportato nell’allegato n. 18.
10. Nei casi di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2),
il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni
di cui al modello riportato nell'allegato n. 19. Per la compilazione della
dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta
eccezione per la lettera a).
11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni
nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare,
a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radioricevitore
sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare
l’ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.
12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda
di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi
da considerare essenziali e ai dati di cui agli allegati previsti dal
presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla
presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie,
che l’interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.
13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui
al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d’uso, revoca
l’autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero,
per una sola volta, a richiesta dell’interessato.
14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla
relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla
presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata
al Ministero.
15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia
della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.
16. Le autorizzazioni generali di cui all’articolo 104, comma 1, lettere
a) e b), possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi
forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane
dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente
e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza
dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario,
per il rispetto delle condizioni di cui all’autorizzazione medesima. Il
termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti
o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono
al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
Capo III - RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE
STRANIERE
Art. 108
Reciprocità
1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmittenti
e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da
accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche
straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in
cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate
nei successivi articoli.
2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali,
cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio
nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti
alle rappresentanze diplomatiche.
3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano
intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio
di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle
rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni,
salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non
disciplinato.
Art. 109
Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all’articolo 108, fermo restando
il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in
seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscriversi
dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale
dovranno essere inserite le seguenti clausole:
a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico
ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato
di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali
e qualsiasi collegamento con altri Paesi;
b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore
a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;
c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente
idoneo;
d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o
disturbare i servizi di comunicazione elettronica;
e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per
la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti
dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere
l’autorizzazione generale o revocarla;
f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate
dal Ministero.
2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche
italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti
o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte a ispezione
e a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di
ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che
la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con
lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche
nella propria sede diplomatica.
Art. 110
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione
1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'articolo 108, le rappresentanze
interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri,
specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego
delle apparecchiature.
2. L’autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole
del Ministero degli affari esteri.
3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato
l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità
per l'eventuale rinnovo.
Art. 111
Revoca
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 108 possono essere revocate
dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica
straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì,
essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio,
in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile
del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari
esteri.
Capo IV - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
AD USO PRIVATO
Art. 112
Validità
1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni,
sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell’ultimo
anno di validità.
2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore,
rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto
con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità
prescritte per le dichiarazioni dall’articolo 107.
3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità
inferiore all’anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi
di cui all’allegato n. 25.
Art. 113
Dichiarazioni
1. La dichiarazione prevista dall'articolo 107, comma 1, tiene luogo
della licenza di esercizio.
2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata
da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato
a tenere i rapporti con il Ministero.
Art. 114
Requisiti
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 99, comma 1, non può
conseguire l’autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per
delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia
stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano
gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza
di riabilitazione.
Art. 115
Obblighi
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità
del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività
o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo
alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio
delle frequenze.
2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare
le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione,
di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate
dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti
negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù,
l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti
di sicurezza aeronautici.
Art. 116
Contributi
1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all’articolo
107, sono riportati nell’allegato n. 25.
Art. 117
Verifiche e controlli
1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche
ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento
della relativa attività di comunicazione elettronica.
2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti
controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti
a fare accedere i funzionari.
3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente
Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia,
dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione
delle previste sanzioni amministrative.
Art. 118
Rinuncia
1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro
il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità
del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo.
Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente
all'ufficio competente del Ministero.
Art. 119
Requisiti delle apparecchiature
1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli articoli
104 e 105, se non disciplinate dal decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia
di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti
essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.
Art. 120
Frequenze
1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale
di ripartizione delle frequenze.
Art. 121
Bande collettive di frequenze
1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:
a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle
apparecchiature indicate negli articoli 104 e 105, se non disciplinate
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature
di cui agli articoli 104 e 105.
Art. 122
Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione
1. E’ consentito ai soggetti autorizzati all’installazione ed esercizio
di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni
poste dall’articolo 101, comma 1, l’accesso alle reti pubbliche di comunicazione.
E’ comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui
i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle
frequenze.
2. E’ consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica
ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza,
alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio,
quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro
collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente
e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale.
Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale
è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo
progetto tecnico.
Art. 123
Sperimentazione
1. E’ consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di
radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla
presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha
validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione
di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni
prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte,
anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni
da tale presentazione.
Art. 124
Reti e servizi via satellite
1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e
servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato
dalle disposizioni di cui all’articolo 107.
Art. 125
Licenze ed autorizzazioni preesistenti
1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse
si applicano le disposizioni del presente Titolo.
Capo V - IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI
LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO
Art. 126
Concessione dei diritti individuali di uso
1. L’impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente
assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo
diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi
fino ad esaurimento delle frequenze riservate.
2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in
via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per
l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio
di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti
nel settore del terziario.
Art. 127
Stazione radioelettrica
1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve
essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero,
contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale,
il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati
significativi della stazione stessa.
Art. 128
Risorsa di spettro radio
1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva
rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata,
in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione
o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo
diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.
Art. 129
Emittenza privata
1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti
temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle
bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.
Capo VI - SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO
Art. 130
Oggetto
1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta l’autorizzazione
generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra
stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso
permette di effettuare comunicazioni di fonia, di dati, di messaggi precodificati,
includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria
e di chiamata di emergenza.
2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema
che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un
gruppo comune di frequenze.
3. Il presente Capo:
a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico
autogestito in tecnica multiaccesso;
b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili
professionali analogici e numerici autogestiti.
4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza,
in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio),
così come definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute).
5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle
necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con
decreto del Ministro delle comunicazioni.
Art. 131
Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico
in tecnica multiaccesso autogestito
1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'allegato n. 21 e
le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'allegato n. 22 possono
essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico
autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo.
I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso
possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda
VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in
tecnica multiaccesso.
2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema
radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito,
comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento
del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'allegato n.
23.
3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate
prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza,
non oltre comunque il periodo previsto dall'articolo 133.
Art. 132
Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito
1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA
autogestito, di cui all'articolo 130, le frequenze indicate nell'allegato
n. 24.
2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento
ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze
previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle
frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.
Art. 133
Adeguamento dei sistemi esistenti
1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio
alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni
in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.
Capo VII - RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. L’attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio,
svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente
ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di
istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato
da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale
e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente
personale senza alcun interesse di natura economica.
2. Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di cui al comma 1
può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso
quello aereo.
3. L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente
Capo e dell’allegato n. 26.
4. E’ libera l’attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita
al servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. L’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazioni
di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente
alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre
1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
5 del 7 gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all’impiego
di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore
via satellite con potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all’impiego
delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle
uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio
di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso
della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui
all’allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere
superate le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti
a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello
Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi
di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero sia residente
in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva
superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza
e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre
che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all’articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda
:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto dall’articolo 139, comma
2;
f) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l’attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all’allegato
n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di
assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la patria
potestà o la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo,
che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall’interessato prima della presentazione
della dichiarazione di cui all’articolo 138, comma 1, da inoltrare entro
trenta giorni dall’assegnazione del nominativo stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore all’estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso
della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono
ammessi , in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio
italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso
quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all’articolo 137, comma 1, lettera a), che intendano
soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all’organo
competente del Ministero l’attestazione della rispondenza dell’autorizzazione
generale alle prescrizioni dettate con decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, in occasione
di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all’osservanza delle
disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni
della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze
particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore
ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo
134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza
in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione
agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti,
della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire,
nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9
e 10, e 140, l’autorizzazione generale per l’installazione e l’esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione
o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L’installazione e l’esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale
sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal
nominativo di cui all’articolo 139 relativo al radioamatore installatore
seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche, l’autorizzazione generale per
l’impianto e l’esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita
da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali
e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la
relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della
scuola o dell’istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione
viene presentata dal Ministero della difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività
istituzionali.
2. L’esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad
operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore
ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall’articolo
137 per il conseguimento dell’autorizzazione generale connessa all’impianto
o all’esercizio di stazioni di radioamatore.
Art. 145
Banda cittadina - CB
1. Le comunicazioni in “banda cittadina”-CB, di cui all’articolo 105,
comma 2, lettera p), sono consentite ai cittadini di età non inferiore
ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonché ai soggetti residenti in Italia.
2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato
condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni
ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché
durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione
da cui risulti:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell’interessato;
b) indicazione della sede dell’impianto;
c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;
d) l’assenza di condizioni ostative di cui al comma 2.
4. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l’attestazione del versamento dei contributi di cui all’articolo
36 dell’allegato n. 25;
b) ) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la
patria potestà o la tutela.
5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in “banda
cittadina” possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta
delle Autorità competenti.
TITOLO IV - TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Capo I - IMPIANTI SOTTOMARINI
Art. 146
Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un
cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione
elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli
Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 o aderenti alla medesima,
ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni
elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento
di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente
non utilizzato.
Art. 147
Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino
1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio
marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti
a impianti sottomarini di comunicazione elettronica è tenuto, entro ventiquattro
ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia
alla autorità marittima più vicina.
2. Chi non osserva l’obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.
Art. 148
Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica
1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti
sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato
a svolgere attività che richiedano l’impiego di tali strumenti.
2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta
volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell’articolo 147, ma le
pene sono aumentate.
Art. 149
Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche
1. È punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro
150,00 a euro 1.500,00:
a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino
di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da
interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;
b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un
cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti
per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento
di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di
altra nave.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura
o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente
posto e temporaneamente non utilizzato.
3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata,
se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle
autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato,
nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.
Art. 150
Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini
1. Le disposizioni degli articoli 146 e 147 non si applicano a coloro
che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad
interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a
causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza
della propria nave.
2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura
o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave
sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.
Art. 151
Inosservanza della disciplina sui segnali
1. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00
a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un
impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme
sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;
b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo
in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene
lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare
un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;
c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza
maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione
dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto
di miglio nautico.
Art. 152
Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai
cavi sottomarini
1. E’ punito con l’arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00
a euro 1.500,00:
a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore
di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può
conoscere la posizione per mezzo di segnali o in altro modo, ovvero
urta in un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;
b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla
distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un
cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono
o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo
utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento,
il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine
non può eccedere le quattro ore;
c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti
alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei
segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.
Art. 153
Competenza territoriale
1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o
all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo
1240 del Codice della navigazione.
2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una
nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza
territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.
Art. 154
Reati commessi in alto mare
1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo
fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884,
o aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre
che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso
in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono
esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti
ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve
subito prendere nota sui detti documenti.
2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali
per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo
le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che
li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere
tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.
3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede
soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere
fatto o di essere avvenuto in sua presenza.
Art. 155
Rifiuto di esibire i documenti
1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti
richiestigli dagli ufficiali indicati nell'articolo 154, è punito con
la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.
2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad
ufficiali della marina militare.
Art. 156
Pubblico ufficiale
1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'articolo 154, hanno facoltà di chiedere
l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali
per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati,
nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano
ufficiali comandanti navi italiane.
Art. 157
Sanzioni civili
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano
le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del Codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della
Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione
contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
TITOLO V - IMPIANTI RADIOELETTRICI
Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 158
Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato
1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte
delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'articolo 100,
commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche
tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del
traffico.
Art. 159
Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della
navigazione marittima
1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione
aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri
inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento
di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione
generale per l’istallazione e l’esercizio di una rete di stazioni costiere
allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene
allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti
tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del
suddetto provvedimento, all’uopo individuato dal Ministero, sono regolati
mediante uno specifico accordo tra le parti.
2. All'impianto e all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo
uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L’impianto
e l’esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere
che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo
o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni
dell’UIT, a eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso
di cui all’articolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilità
con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.
Art. 160
Licenza di esercizio
1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata
conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata
l’apposita licenza rilasciata dal Ministero.
2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo
di abbonamento tiene luogo della licenza.
Art. 161
Norme tecniche per gli impianti
1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle
Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti
in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti
alle vigenti norme.
Capo II - ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ
DI OPERATORE
Art. 162
Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni
1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente,
e nel servizio mobile marittimo o aeronautico, anche di quelle solo riceventi,
è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di
abilitazione rilasciato dal Ministero.
2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:
a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze
armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero
dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i
servizi d’istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
– Corpo delle Capitanerie di porto;
b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della
meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite
a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.
3. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà di estendere, con proprio
decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni
riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle
loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria
una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria
qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla
quale il servizio o la stazione dipendono.
Art. 163
Titoli di abilitazione
1. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro delle comunicazioni sentito
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
a) le classi e i tipi dei titoli di abilitazione;
b) le modalità di espletamento dei servizi;
c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
d) l’ammissione agli esami;
e) le prove d’esame;
f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.
2. Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle
commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti
dei contributi fissati dall’articolo 5 dell’allegato n. 25.
Capo III - SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione I – Disposizioni generali
Art. 164
Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato
tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave,
o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le
stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa
per la localizzazione dei sinistri.
2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio
effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene
radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave,
al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di
salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.
Art. 165
Definizione di nave – Altre definizioni
1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite
dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti
alle forze di polizia di Stato.
2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile
marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle
radiocomunicazioni dell’UIT.
Sezione II - Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati
radioelettrici a bordo delle navi
Art. 166
Norme tecniche radionavali
1. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti
tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni
e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni
sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre
disposizioni, sia facoltativi.
2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi
italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa
vigente.
Art. 167
Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi
- Obblighi
1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese
obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio
di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia
della vita umana in mare.
Art. 168
Esenzioni
1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'articolo 13 della
legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche,
l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo,
è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero.
Tale esenzione non potrà essere concessa se l'apparecchiatura assolve
l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui
all'articolo 170.
Art. 169
Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza
pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
Art. 170
Corrispondenza pubblica
1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve
essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area
di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali
e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.
2. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti
tecnici per l’organizzazione e l’espletamento del servizio.
Art. 171
Installazioni d’ufficio
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto
e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici
obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato
agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare
la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.
Art. 172
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
1. È vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche,
operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo
delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello
Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso
in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora
dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da
forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti
nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni
costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le
stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via
satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere
limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali
per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività
delle Forze armate.
4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura
a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici
e radiotelefonici o alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane,
a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della
funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo
l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi
in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreché
manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle
porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite
di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché
dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all'uopo
incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da
euro 120,00 a euro 485,00.
Art. 173
Giornale delle comunicazioni radio
1. Fermo restando l’obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla
legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle
registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata
deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall’operatore unico
alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi
dell’articolo 183.
Sezione III - Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo
Art. 174
Autorità del comandante di bordo
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità
del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve
assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali
ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.
Art. 175
Vigilanza sul servizio radioelettrico
1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli
apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla
qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione
vigente.
2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio
radioelettrico costiero di cui all’articolo 159, sull’efficienza tecnica
delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla
qualificazione del personale addetto.
Art. 176
Collaudi e ispezioni
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in
materia, è necessario nei seguenti casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dell’armatore, in caso di cambio dello stesso;
d) richiesta della società di gestione, di cui all’articolo 183, comma
2, in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero,
sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico
a norma dell’articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario
o da chi li rappresenta nei casi di cui all’articolo 183, comma 3.
5. Il Ministro delle comunicazioni ha facoltà, con proprio decreto motivato,
di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie
di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica
da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati
tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito
all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione
da parte del personale addetto.
7. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture
e dei trasporti e dell’ambiente, può affidare i compiti d’ispezione e
controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, con eccezione delle navi
da carico.
Art. 177
Verbali di collaudo e di ispezione
1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale
da consegnarsi all’autorità marittima ed, in copia, all’armatore o a chi
lo rappresenta o alla società di gestione di cui all’articolo 183, comma
2.
Art. 178
Spese per i collaudi e le ispezioni
1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all’articolo 176, sono dovuti
al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio,
il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite
con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi
e privati.
Sezione IV - Categorie delle stazioni radioelettriche di nave
Art. 179
Categoria delle stazioni radioelettriche di nave
1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza
pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:
a) 1ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa
per 24 ore al giorno;
b) 2ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
c) 3ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
d) 4ª categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni
radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore
al giorno.
2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione
radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella
licenza di esercizio radioelettrico di cui all’articolo 183.
Sezione V - Personale delle stazioni radioelettriche di bordo
Art. 180
Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo
1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi
deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal
regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, o dalle vigenti norme nazionali.
Art. 181
Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche
di nave per il servizio della corrispondenza pubblica
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
determina, per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 179, il numero
e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di
bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni
previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.
Art. 182
Sanzioni disciplinari
1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto
alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del
servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal Codice della navigazione,
che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero,
nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.
2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi
di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta
di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le
sanzioni previste dal presente Titolo.
Sezione VI - Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni
per il servizio radiomarittimo
Art. 183
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal
Ministero l’autorizzazione all’esercizio, previo esito favorevole del
collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione
o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi,
devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo
160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali
e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e
l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato
ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni
radioelettriche è affidato all'armatore.
Art.184
Rapporti con gli armatori
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all’articolo 183,
comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto
delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita
umana in mare.
Art. 185
Contributi
1. Le società di gestione di cui all’articolo 183, comma 2, al fine di
assicurare la copertura degli oneri di cui all’articolo 34, comma 1, sono
tenute al pagamento dei seguenti contributi:
a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all’atto della
presentazione della domanda di autorizzazione generale all’impianto
ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;
b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.
2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica
di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti
dalla vigente normativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all’occorrenza,
con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Art. 186
Autorizzazione all’esercizio radioelettrico
1. Per le classi di navi di cui all'articolo 183, comma 2, la licenza
di esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della società
titolare di autorizzazione generale.
2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'articolo
183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica,
la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è accordata all'armatore.
Art. 187
Sospensione, revoca, decadenza
1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sospende o revoca l’autorizzazione generale di cui all’articolo 183, comma
2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.
2. La licenza di esercizio di cui all'articolo 186 è dichiarata decaduta
nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero
quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.
Capo IV - SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA
Art. 188
Navi da pesca: norme tecniche radionavali
1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle
stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del
tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente
normativa internazionale e nazionale.
Art. 189
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l’autorizzazione
all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del
collaudo di cui all’articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione
o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi,
devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all’articolo
160.
2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali
e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l’impianto e
l’esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato
ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal
Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e nella quale sono definiti i requisiti per l’espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano
servizio di corrispondenza pubblica, l’impianto e l’esercizio delle stazioni
radioelettriche è affidato all’armatore.
Art. 190
Rapporti con gli armatori delle navi da pesca
1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione
di cui all’articolo 189, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali,
nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia
della vita umana in mare.
Art. 191
Contributi
1. I soggetti di cui all’articolo 189 devono corrispondere i contributi
indicati nell’articolo 185.
Art. 192
Disposizioni applicabili
1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima, si
applicano le disposizioni relative all’esercizio dei servizi radioelettrici
sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.
Capo V - SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO
Art. 193
Navi da diporto: norme tecniche radionavali
1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico
corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria
in base alle disposizioni vigenti.
2. Si applica quanto disposto dalla legge 8 luglio 2003, n.172.
Art. 194
Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto
1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l’autorizzazione
all’esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del
collaudo di cui all’articolo 196 ai fini del servizio di corrispondenza
pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni,
siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza
di esercizio di cui all’articolo 160.
2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative
internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare,
l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche
è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata
dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e
che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio
delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
Art. 195
Contributi
1. I soggetti di cui all’articolo 194 devono corrispondere i contributi
di cui all’articolo 185.
Art. 196
Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto
1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:
a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.
2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero,
sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.
3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorità
marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall'armatore,
dal proprietario o da chi li rappresenta.
4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti
gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento
del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del
personale addetto.
5. Le spese sostenute per l’effettuazione dei collaudi e delle ispezioni
di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario
di tali attività.
Art. 197
Disposizioni applicabili
1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni
radioelettriche bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni
relative all’esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al
Capo III del presente Titolo.
Capo VI - SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO
Art. 198
Servizio radioelettrico mobile aeronautico
1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato
fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di
aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche
dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione
di sinistri, quando quest’ultime operano sulle frequenze di soccorso ed
urgenza all’uopo destinate.
Art. 199
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti
dall'articolo 743 del Codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo,
si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni
dell’UIT.
Art. 200
Norme tecniche
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le
stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali,
che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l’obbligo
o la facoltà di installarli.
Art. 201
Licenza di esercizio
1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili
immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di
apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d’intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo
degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente
rilascio del certificato di navigabilità.
Art. 202
Sospensione o revoca della licenza di esercizio
1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di
radiazione dell’aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero,
di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende,
in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio
nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni
e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza
stessa.
Art. 203
Installazione d’ufficio
1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario, l'impianto e
l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie
nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo
200.
Art. 204
Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare, dall’autorità competente
ai sensi della vigente normativa, gli apparati radioelettrici a bordo
degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme
tecniche, di cui all'articolo 200, e di constatarne l'efficienza.
Art. 205
Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo
territoriale
1. È vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo
territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse
da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'articolo 98.
Art. 206
Abilitazione al traffico
1. La licenza di esercizio di cui all'articolo 201 abilita le stazioni
radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza
e la regolarità del volo.
Art. 207
Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche
a bordo degli aeromobili.
1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio
di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con
decreto del Ministro delle comunicazioni.
Capo VII - DISPOSIZIONI VARIE
Art. 208
Limitazioni legali
1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmittenti
e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare
dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici, possono essere imposte
limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari,
di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché
all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone
limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di
mille metri dai confini del comprensorio stesso.
2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro delle comunicazioni, prima dell'inizio del funzionamento
delle stazioni.
3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
Art. 209
Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di
antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica
1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi
alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti
dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione
e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun
modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione,
né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l’articolo 91, nonché
il settimo comma dell'articolo 92.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate
dal Ministero.
5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica
ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio,
cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti,
sarà determinata dall'autorità giudiziaria.
Art. 210
Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle
radioricezioni
1. Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 12 novembre 1996,n.
615 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n.269, è vietato immettere
in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio,
usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici
o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme
stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni
ed alle radioricezioni.
2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei
materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione,
di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione
di una dichiarazione di rispondenza.
3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti
che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti
dal comma 2.
Art. 211
Turbative alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica
1. E’ vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti e ai
servizi di comunicazione elettronica: si applica il disposto dell’articolo
97.
Art. 212
Sanzioni
1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 210 è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro
600,00.
2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori
o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro
200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi
alla certificazione di rispondenza di cui all’articolo 210.
Art. 213
Vigilanza
1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente,
hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi
fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della
vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 208.
Art. 214
Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati
1. Chiunque esegua impianti radioelettrici per conto di chi non sia munito
di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00 .
Art. 215
Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni
1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni
nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il
fatto non costituisca reato più grave.
2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche
una potenza superiore a quella autorizzata dall’autorizzazione od ometta
la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
Art. 216
Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza
di norme - Sanzioni
1. Le sanzioni previste dall’articolo 215, comma 2, si applicano anche
se i fatti siano commessi a bordo di navi o aerei nazionali.
2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore,
a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
Art. 217
Uso indebito di segnale di soccorso
1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi
od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d’emergenza,
è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00,
salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Capo I - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 218
Abrogazioni
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, sono soppresse le parole da “i servizi
di telecomunicazioni” fino a “diffusione sonora e televisiva via cavo”;
nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle comunicazioni”,
b) all’articolo 2, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
c) all’articolo 7, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
d) all’articolo 8, sono soppresse nella rubrica le parole “e di telecomunicazioni”;
il comma 2 è soppresso;
e) all’articolo 9, primo comma, sono soppresse le parole “della convenzione
internazionale delle telecomunicazioni”; sono soppressi i commi secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;
f) all’articolo 10, terzo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
g) all’articolo 11, nella rubrica sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
h) all’articolo 12, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”
i) all’articolo 13, secondo comma, sono soppresse le parole da “telegrafici
e radioelettrici” fino a “servizi telefonici”; nella rubrica sono soppresse
le parole "e delle telecomunicazioni";
j) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
k) all’articolo 17, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
l) all’articolo 20, secondo comma, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni”;
m) agli articoli 21 e 22, primo comma, sono soppresse le parole “e
delle telecomunicazioni”;
n) all’articolo 23, primo comma, sono soppresse le parole “e di telecomunicazioni”;
o) all’articolo 25, primo e secondo comma, sono soppresse le parole
“e delle telecomunicazioni”;
p) all’articolo 26, primo comma, sono soppresse le parole “e delle
telecomunicazioni e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici”;
nella rubrica sono soppresse le parole “e delle telecomunicazioni”;
q) sono o restano abrogati gli articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202,
203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229 , 230,
231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265,
266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324,
325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362,
363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376,
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404,
405, 406, 408, 409, 410 e 413.
2. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 163, comma
1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156, nonché il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del
20 febbraio 1996 ed il decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre
2002.
3. Sono o restano abrogati:
a) l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1966, n. 1214;
b) il decreto ministeriale 7 febbraio 1980, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
c) il decreto ministeriale 18 dicembre 1981, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
d) il decreto ministeriale 24 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
e) il decreto ministeriale 27 giugno 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
f) il decreto ministeriale 9 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
g) il decreto ministeriale 4 agosto 1989 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
h) il decreto ministeriale 1° agosto 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
i) il decreto ministeriale 1° giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell’11 settembre 1992;
j) il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55;
k) il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
l) il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
m) il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n.
420;
n) il decreto ministeriale 18 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 1997;
o) il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55;
p) il decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
q) la legge 1° luglio 1997, n. 189;
r) gli articoli 1, comma 16; 4; 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
s) il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318;
t) il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
u) il decreto ministeriale 22 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
v) il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
w) il decreto ministeriale 10 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
x) il decreto ministeriale 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
y) il decreto ministeriale 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
z) l’articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
aa) il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191;
bb) la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184
dell’8 agosto 2000;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n.
77;
dd) la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio
2001;
ee) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447;
ff) il decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21;
gg) il decreto ministeriale 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.
Art. 219
Disposizione finanziaria
1. Dall’attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 176
Collaudi e ispezioni
1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera
b), della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono corrette, modificate o integrate,
anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, sentita l’Autorità, secondo i medesimi criteri e principi
direttivi di cui al citato articolo 41, comma 2, della citata legge n.
166 del 2002.
2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del
Ministero e dell’Autorità, delle disposizioni di cui al Codice e di quelle
assunte in sede comunitaria, sono modificate, all’occorrenza:
a) con decreto del Ministro delle comunicazioni, gli allegati numero
1, ad eccezione della condizione n. 11 della parte A; 7; 12; 13; 14;
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 e 26;
b) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro della giustizia, la condizione n. 11 della parte A dell’allegato
n. 1, nonché l’allegato n. 9;
c) con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, gli allegati numeri 10 e 25;
d) con deliberazione dell’Autorità, sentito il Ministero, l’allegato
n. 11;
e) con deliberazione dell’Autorità, gli allegati numeri 2, 3, 4, 5,
6 e 8.
Art. 221
Entrata in vigore
1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi dello Stato. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
frattini, Ministro per gli affari esteri
Castelli, Ministro delle Giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle Finanze
Martino, Ministro della Difesa
Marzano, Ministro delle Attività produttive
Sirchia, Ministro della Salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
|