1. Non sono consentiti
l'importazione, l'immissione nel mercato, la commercializzazione all'ingrosso
ed al dettaglio, la distribuzione in qualunque forma, l'installazione
ed il collegamento alla rete pubblica nazionale di apparecchiature terminali
di telecomunicazioni non dotate della marcatura di cui all'articolo
1, comma 2.
2. Non è
consentita la pubblicità, effettuata con qualsiasi mezzo, di
apparecchiature terminali di telecomunicazioni prive della marcatura
di cui all'articolo 1, comma 2.
1. Chiunque importa,
immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce
in qualunque forma ovvero installa apparecchiature terminali di telecomunicazioni
non conformi ai relativi requisiti essenziali è assoggettato
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto
milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire
quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascuna apparecchiatura
terminale. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma
7, è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature
dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformità
ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non
può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
2. Chiunque importa,
immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce
in qualunque forma ovvero installa apparecchiature terminali conformi
ai relativi requisiti essenziali, ma sprovviste della marcatura di cui
all'articolo 1, comma 2, è assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila
per ciascuna apparecchiatura terminale. In ogni caso la sanzione amministrativa
non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
3. Chiunque connette
alla rete pubblica di telecomunicazioni un'apparecchiatura terminale
dotata della marcatura prevista dall'articolo 1, comma 2, non destinata
a tale collegamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
4. Chiunque appone
marchi che possono confondersi con la marcatura di cui all'articolo
1, comma 2, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità,
è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
5. Chiunque cede
a terzi, senza il consenso del Ministero delle comunicazioni - direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni, il certificato di approvazione
di una apparecchiatura terminale di telecomunicazioni è assoggettato
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione
a lire sei milioni.
6. Chiunque promuove
pubblicità vietata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
7. Chiunque acquista
o utilizza apparecchiature terminali di telecomunicazioni prive della
marcatura di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero apporta per uso personale
modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura, che
comportano mancata conformità ai requisiti essenziali, è
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantamila a lire trecentomila.
8. La violazione
delle disposizioni recate dall'articolo 3 comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da
lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'utente;
b) da
lire cinque milioni a lire trenta milioni per l'impresa.
9. Sono assoggettate
a sequestro le apparecchiature terminali di telecomunicazioni che sono
immesse nel mercato e che risultano:
a) non
conformi ai relativi requisiti essenziali;
b) prive
della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2;
c) provviste
di marcature che possono confondersi con la marcatura di cui alla
lettera b) ovvero che possono limitarne la visibilità
e la leggibilità.
10. Le apparecchiature
di cui al comma 9 sono confiscate se, nei sei mesi successivi alla esecuzione
del sequestro, non si è provveduto alla regolarizzazione delle
situazioni indicate nel medesimo comma 9 ovvero al ritiro dal mercato
delle apparecchiature stesse.