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Disciplina delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni soggette alle procedure nazionali di approvazione
Presentato il 5 agosto 1997

Disegno di Legge presentato dal ministro delle comunicazioni (MACCANICO) di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BERSANI)

Art. 1. (Campo di applicazione-Marcatura).
Art. 2. (Divieti).
Art. 3. (Installazione delle apparecchiature).
Art. 4. (Sorveglianza e controllo).
Art. 5. (Sanzioni).
Art. 6. (Abrogazioni).



Art. 1.

(Campo di applicazione-Marcatura).

1. La presente legge riguarda le apparecchiature terminali di telecomunicazioni, destinate o non destinate al collegamento alla rete pubblica nazionale di telecomunicazioni, da assoggettare alle procedure nazionali.

2. Le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere dotate della marcatura prevista, rispettivamente, dagli articoli 9 e 10 del decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni 17 aprile 1997, n. 160.

 

Art. 2.
(Divieti).

1. Non sono consentiti l'importazione, l'immissione nel mercato, la commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio, la distribuzione in qualunque forma, l'installazione ed il collegamento alla rete pubblica nazionale di apparecchiature terminali di telecomunicazioni non dotate della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Non è consentita la pubblicità, effettuata con qualsiasi mezzo, di apparecchiature terminali di telecomunicazioni prive della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2.

 

Art. 3.
(Installazione delle apparecchiature).

1. All'istallazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni destinate al collegamento con la rete pubblica nazionale, da eseguire nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia, l'utente può provvedere direttamente ovvero per mezzo del gestore del servizio pubblico o di imprese titolari di autorizzazione di grado adeguato alla potenzialità e complessità dell'impianto secondo la disciplina dettata dall'articolo 5 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e dall'articolo 5 dell'allegato n. 13 al medesimo decreto. Le amministrazioni statali possono provvedere alla manutenzione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni anche con personale specializzato alle proprie dipendenze.

 

Art. 4.
(Sorveglianza e controllo).

1. E' facoltà del Ministero delle comunicazioni, d'intesa con altri organi competenti, disporre controlli sulla commercializzazione e sulla utilizzazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni.

 

Art. 5.
(Sanzioni).

1. Chiunque importa, immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature terminali di telecomunicazioni non conformi ai relativi requisiti essenziali è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascuna apparecchiatura terminale. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto disposto dal comma 7, è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

2. Chiunque importa, immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature terminali conformi ai relativi requisiti essenziali, ma sprovviste della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascuna apparecchiatura terminale. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.

3. Chiunque connette alla rete pubblica di telecomunicazioni un'apparecchiatura terminale dotata della marcatura prevista dall'articolo 1, comma 2, non destinata a tale collegamento, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

4. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle comunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, il certificato di approvazione di una apparecchiatura terminale di telecomunicazioni è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

6. Chiunque promuove pubblicità vietata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

7. Chiunque acquista o utilizza apparecchiature terminali di telecomunicazioni prive della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero apporta per uso personale modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura, che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire trecentomila.

8. La violazione delle disposizioni recate dall'articolo 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'utente;

b) da lire cinque milioni a lire trenta milioni per l'impresa.

9. Sono assoggettate a sequestro le apparecchiature terminali di telecomunicazioni che sono immesse nel mercato e che risultano:

a) non conformi ai relativi requisiti essenziali;

b) prive della marcatura di cui all'articolo 1, comma 2;

c) provviste di marcature che possono confondersi con la marcatura di cui alla lettera b) ovvero che possono limitarne la visibilità e la leggibilità.

10. Le apparecchiature di cui al comma 9 sono confiscate se, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si è provveduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel medesimo comma 9 ovvero al ritiro dal mercato delle apparecchiature stesse.

 

Art. 6.
(Abrogazioni).

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 109, sono abrogati.