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IL
MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
di concerto
con
IL MINISTRO
DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 31
luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo
al regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni ed, in particolare, l'art. 6, commi 5, 20 e 21, riguardanti
l'applicazione dei contributi richiesti alle imprese per le procedure
di autorizzazione generale e di licenza individuale;
Visto il decreto
del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, relativo alle disposizioni
per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministro del tesoro, 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 1995, concernente la determinazione
dei contributi per le autorizzazioni relative all'offerta dei servizi
di telecomunicazioni liberalizzati;
Decreta:
Capo
I
Autorizzazioni
generali
Art.
1.
Contributo
per istruttoria
1. Le imprese che
intendono offrire al pubblico servizi di telecomunicazioni sulla base
dell'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, sono tenute al pagamento di un contributo, a titolo di rimborso
dei costi amministrativi connessi allo svolgimento dell'istruttoria relativa
a ciascun servizio, pari a:
a) un milione di
lire, nel caso di offerta di un servizio di telecomunicazioni nell'ambito
di uno o più comuni, di una o più province appartenenti ad una stessa
regione;
b) dieci milioni
di lire, nel caso di offerta di un servizio di telecomunicazioni nell'ambito
di più regioni.
2. La dichiarazione
prevista dal menzionato art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997 deve contenere tutte le informazioni atte a
dimostrare l'appartenenza alla fattispecie indicata.
3. Il contributo di
cui al comma 1 non è dovuto nei casi previsti dall'art. 22, comma 1, lettera
f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.
Art.
2.
Contributo
annuo per controlli e verifiche
1. Al fine di assicurare
la copertura degli oneri relativi al controllo della gestione del servizio
e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione, le
imprese che offrono, sulla base di un'autorizzazione generale, servizi
di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono tenute al pagamento
annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre,
di un contributo, oltre a quello di cui all'art. 1, comma 1, di un milione
di lire per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione
proprie di ciascun servizio offerto.
Capo II
Licenze
individuali
Art.
3.
Contributo
per istruttoria e rilascio licenza
1. Le imprese richiedenti
una licenza individuale per l'offerta al pubblico delle prestazioni di
cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318 del 1997 sono tenute, all'atto della presentazione della domanda,
al pagamento di un contributo che è determinato sulla base della popolazione
potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, dovuto a titolo
di rimborso dei costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria e per
il rilascio della licenza, è il seguente:
a) nel caso di
installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni, ivi comprese
quelle che prevedono l'impiego di frequenze radio e quelle che permettono
l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni con l'impiego della
tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), nonché
quelle via cavo:
1) sul territorio
nazionale, 120 milioni di lire;
2) su un
territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 40
milioni di lire;
3) su un
territorio avente una popolazione fino a 200.000 abitanti, 20 milioni
di lire;
b) nel caso di
fornitura del servizio di telefonia vocale;
1) sul territorio
nazionale, 100 milioni di lire;
2) su un
territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 40
milioni di lire;
3) su un
territorio avente fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;
c) nel caso di
installazione di una rete di telecomunicazioni per la fornitura del
servizio di telefonia vocale da parte del medesimo soggetto:
1) sul territorio
nazionale, 110 milioni di lire;
2) su un
territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 50
milioni di lire;
3) su un
territorio avente fino a 200.000 abitanti, 30 milioni di lire;
d) nel caso di
fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali;
1. la misura dei
contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto negli
atti relativi alla procedura di licitazione, oppure
2. qualora
non sia stata prevista nella procedura di licitazione, si applicano
i contributi di cui alla lettera b).
2. Alla presentazione
della domanda, le imprese di cui al comma 1 sono tenute a fornire tutte
le informazioni atte a dimostrare l'appartenenza alla singola fattispecie
individuata tra quelle previste nelle lettere da a) fino a d) del comma
1.
Art.
4.
Contributo
annuo per controlli e verifiche
1. Le imprese titolari
di una licenza individuale rilasciata per l'offerta al pubblico delle
prestazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno
in cui è rilasciata la licenza, di un contributo che è determinato sulla
base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale
contributo, finalizzato a coprire i costi per il controllo della gestione
del servizio e del mantenimento delle condizioni per la licenza, è il
seguente:
a) nel caso di
installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni, in particolare
di quelle che prevedono l'utilizzo di frequenze radio e di quelle che
permettono l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni con l'impiego
della tecnologia DECT nonché di quelle via cavo:
1) sul territorio
nazionale, 200 milioni di lire;
2) su un
territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 100 milioni di lire;
3) su un
territorio avente fino a 200.000 abitanti, 50 milioni di lire;
b) nel caso di
fornitura del servizio di telefonia vocale:
1) sul territorio
nazionale, 120 milioni di lire;
2) su un
territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 50 milioni di lire;
3) su un
territorio avente fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;
c) nel caso di
installazione di una rete di telecomunicazioni per la fornitura del
servizio di telefonia vocale da parte del medesimo soggetto:
1) sul territorio
nazionale, 120 milioni di lire;
2) su un
territorio avente una popolazione fino a 10 milioni di abitanti, 50
milioni di lire;
3) su un
territorio avente fino a 200.000 abitanti, 20 milioni di lire;
d) nel caso di
fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali:
1. la misura dei
contributi può essere determinata sulla base di quanto previsto nei
documenti relativi alla procedura di licitazione, oppure
2. qualora
non sia stata prevista nella procedura di licitazione, si applicano
i contributi di cui alla lettera b).
2. Ai fini dell'applicazione
dei contributi di cui al comma 1 si applica quanto previsto all'art. 3,
comma 2.
Art.
5.
Contributo
annuo per l'uso di risorse scarse
1. Oltre ai contributi
previsti agli articoli 3 e 4, le imprese che installano e forniscono reti
aperte al pubblico che utilizzano frequenze radioelettriche sono tenute
al pagamento, sulla base dell'art. 6, comma 21, del decreto del Presidente
della Repubblica n.318 del 1997, di un contributo annuo a titolo di utilizzo
e di rimborso delle spese di gestione e di controllo delle frequenze radioelettriche,
secondo lo schema riportato nell'allegato A.
2. Nel caso di collegamenti
fissi unidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'allegato A
è dimezzato.
3. Nel caso di collegamenti
fissi bidirezionali, l'ammontare del contributo di cui all'allegato A
è calcolato secondo il metodo progressivo a scatti sulla base dei seguenti
coefficienti di correzione che tengono conto del numero dei collegamenti
fissi bidirezionali, da comunicare all'Autorità da parte del titolare
della licenza individuale, contestualmente alla documentazione attestante
il versamento del contributo:
a) fino a 10 colleg.
fissi bidirez. 1
b) oltre 10
fino a 40 colleg. fissi bidirez. 0,75
c) oltre 40
fino a 80 colleg. fissi bidirez. 0,50
d) oltre 80
colleg. fissi bidirez. 0,25
Art.
6.
Contributo
annuo per l'attribuzione di numerazione
1. Oltre ai contributi
previsti agli articoli 3, 4 e 5, l'attribuzione da parte dell'Autorità
di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura
al pubblico di reti o di servizi di telecomunicazioni da parte dei titolari
di licenza individuale o di autorizzazione provvisoria per l'espletamento
di una sperimentazione, è soggetta, sulla base dell'art. 11, comma 3,
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
n.318 del 1997, al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno di
attribuzione.
2. Il contributo dovuto
per l'attribuzione di un blocco di numeri del formato standard è pari
a lire 20 per numero.
3. Il contributo per
l'attribuzione di un codice a 3 o a 4 cifre è pari, rispettivamente, a
100 milioni ed a 50 milioni di lire.
4. Il contributo per
l'attribuzione di codici di accesso a 4 o a 5 cifre è pari, rispettivamente,
a 200 milioni ed a 100 milioni di lire.
5. Il contributo dovuto
nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione
per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50% degli importi
previsti nei commi precedenti.
Capo III
Norme
finali
Art.
7.
Modalità
di pagamento
1. Il pagamento delle
somme dovute ai sensi del presente decreto può essere effettuato con le
seguenti modalità:
a) versamento in
conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
b) versamento
con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla
tesoreria dello Stato;
c) accreditamento
bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato.
Art.
8.
Aggiornamento
dei contributi
1. La rivalutazione
dei contributi di cui al presente decreto è disposta dall'Autorità ogni
due anni, secondo il tasso programmato d'inflazione.
Art.
9.
Abrogazione
1. È abrogato il decreto
ministeriale 5 settembre 1995, citato nelle premesse.
Il presente decreto
è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 1998
Il Ministro delle
comunicazioni Maccanico
p. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pennacchi
Registrato alla
Corte dei conti il 12 marzo 1998
Registro n.
2 Comunicazioni, foglio n. 158
Allegato
A
CONTRIBUTO
ANNUO PER L'USO DI RISORSE SCARSE (art. 5)
|
Larghezza della banda (L)
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Frequenza fino a 10 GHz
|
Frequenza superiore a 10 GHz ed inferiore a 20
Ghz
|
Frequenza superiore a 20 GHz ed inferiore a 30
GHz
|
Frequenza superiore a 30 GHz
|
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|
| L inferiore o uguale a 25 kHz |
300.000
|
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|
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| |
|
|
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|
| L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale
a 125 kHz |
650.000
|
__
|
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|
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|
| |
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|
|
|
| L superiore a 125 kHz ed inferiore o
uguale 250 kHz |
1.300.000
|
__
|
__
|
__
|
| |
|
|
|
|
| L superiore a 250 kHz ed inferiore o
uguale 500 kHz |
1.900.000
|
__
|
__
|
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|
| |
|
|
|
|
| L superiore a 500 kHz ed inferiore o
uguale a 1,75 MHz |
2.500.000
|
(L inferiore o uguale a 1,75 MHz) 1.250.000
|
(L inferiore o uguale a 1,75 MHz) 1.250.000
|
(L inferiore o uguale a 1,75 MHz) 1.250.000
|
| |
|
|
|
|
| L superiore a 1,75 MHz ed inferiore o
uguale a 3,5 MHz |
3.150.000
|
1.900.000
|
1.250.000
|
850.000
|
| |
|
|
|
|
| L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o
uguale a 7 MHz |
5.000.000
|
3.800.000
|
2.500.000
|
1.700.000
|
| |
|
|
|
|
| L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale
a 14 MHz |
6.950.000
|
5.650.000
|
3.800.000
|
2.500.000
|
| |
|
|
|
|
| L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale
a 28 MHz |
8.800.000
|
7.550.000
|
5.000.000
|
3.350.000
|
| |
|
|
|
|
| L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale
a 56 MHz |
10.700.000
|
9.450.000
|
6.300.000
|
4.200.000
|
| |
|
|
|
|
| L superiore a 28 MHz |
12.600.000
|
11.350.000
|
7.550.000
|
5.000.000
|
|