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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 6 agosto
1990, n. 223 , concernente la "Disciplina del sistema radiotelevisivo
pubblico e privato";
Visto il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva" convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "Disposizioni
urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva",
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo";
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente "Differimento di termini
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia
di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive ";
Vista la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva
97/36/CE del 30 giugno 1997;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
30 ottobre 1998, n. 68, concernente "Piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1° dicembre 1998, n. 78, concernente "Regolamento per rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;
Visto il decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni
urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare
la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legge che
prevede disposizioni specifiche per le emittenti televisive le cui trasmissioni
consistono esclusivamente in programmi di televendita;
Considerato che, ai fini
della valutazione delle domande presentate dalle predette emittenti è
opportuno prevedere adeguati criteri correttivi del punteggio al fine di evitare
che la particolare tipologia dei programmi trasmessi dalle medesime emittenti
determini, in relazione alle aree di valutazione indicate nel regolamento
per il rilascio delle concessioni televisive, l'oggettiva impossibilità
di ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria;
Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la
radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, deliberata dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 2 dicembre
1998;
A D O T T A
il seguente
disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri
ARTICOLO 1
(Modalità e condizioni di presentazione delle domande)
1. La domanda per ottenere
la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito nazionale
mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere presentata al Ministero delle
comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni
- viale America 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il 31 maggio 1999. Dell'avvenuta
consegna il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.
2. Possono presentare domanda
per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'articolo
6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata
televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come "regolamento",
che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste.
3. La domanda, riferita
a ciascuna emittente, deve essere in regola con le norme sul bollo e deve essere
corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in
ambito nazionale dall'articolo 7 del regolamento.
4. La domanda deve essere
presentata in duplice copia in buste separate recanti all'esterno la dicitura
"originale" e "copia", nonché la denominazione dell'emittente
e il relativo indirizzo. Le due buste debbono essere contenute in un unico plico,
ugualmente recante le indicazioni della denominazione dell'emittente, tipo di
rete e indirizzo. Nel caso di documentazione voluminosa possono essere consegnati
due plichi con la dicitura "originale" e "copia" ripetenti
le indicazioni predette. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente
e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la
presente domanda contiene n. .... pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....
5. Alla domanda deve essere
allegata l'attestazione del pagamento del contributo per le spese di istruttoria
di cui all'articolo 13, comma 1, del regolamento, in favore del Ministero delle
comunicazioni, versato sul c/c postale n. 11040011, intestato alla Tesoreria
Provinciale dello Stato di Viterbo. Il pagamento del contributo è condizione
di procedibilità della domanda di concessione.
ARTICOLO 2
(Valutazione e comparazione delle domande di concessione)
1. La valutazione e la comparazione
delle domande di concessione sono effettuate dalla commissione prevista dall'articolo
9, comma 2, del regolamento.
2. La commissione procede
alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi
dell'articolo 9, commi 4 e 5 del regolamento. A tal fine la commissione assegna
un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in
relazione alle aree previste nell'articolo 9, comma 4, del regolamento, indicate
dall'articolo 3 del presente disciplinare.
ARTICOLO 3
(Attribuzione dei punteggi)
1. QUALITA' DEI PROGRAMMI
(TOTALE MASSIMO PUNTI 200)
A) Valutazione del piano
editoriale annuale, fino a punti 110, per quanto concerne:
- quota percentuale di
programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;
- quota percentuale di
programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;
- quota percentuale di
programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto
di quelli a carattere informativo;
- quota percentuale di
programmi culturali, formativi e dedicati ai minori;
- quota percentuale di
programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale.
Ai fini dell'applicazione
della presente lettera non si considerano programmi autoprodotti i programmi
di televendita.
B) Valutazione del piano
editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi normativi,
fino a punti 90, per quanto concerne:
- quota percentuale di
programmazione di opere europee, ivi comprese quelle prodotte negli ultimi
cinque anni e quelle realizzate da produttori indipendenti, sul totale della
programmazione prevista;
- ore di trasmissione
media giornaliera non destinate alla pubblicità;
- numero di edizioni
quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva.
2. PIANO DI IMPRESA,
INVESTIMENTI E SVILUPPO DELLA RETE (TOTALE MASSIMO PUNTI 260)
A) Solidità patrimoniale
risultante dal capitale sociale interamente versato, eccedente i limiti di
cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento.
Fino a punti 40
B) Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della
concessione, adeguatamente documentata.
Fino a punti 40
C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico finanziario
nell'arco di durata temporale della concessione.
Fino a punti 60
D) investimenti destinati all'acquisto e alla produzione di programmi audiovisivi,
compresi i film, i programmi specificamente rivolti ai minori, le produzioni
europee, comprese quelle dei produttori indipendenti.
Fino a punti 60
E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione con l'indicazione
delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche.
Fino a punti 60
Le modalità di collegamento
degli impianti di diffusione, saranno oggetto di valutazione nel caso consentano
un uso razionale dello spettro radioelettrico; punteggio più elevato
sarà attribuito in caso di utilizzo di collegamenti via satellite. Le
frequenze di funzionamento degli impianti di collegamento devono essere ricomprese
nell'ambito delle bande stabilite a tal fine dal piano nazionale di ripartizione
delle frequenze.
3. OCCUPAZIONE (TOTALE
MASSIMO PUNTI 350)
A) Numero complessivo
di addetti al 31 ottobre 1998, così suddivisi:
- occupati a tempo determinato;
- occupati con contratto
di formazione lavoro;
- occupati a tempo indeterminato;
- giornalisti iscritti
all'Albo professionale ai quali è applicato il relativo contratto
collettivo di lavoro.
Fino a punti 170
B) Indicazioni sulle azioni
positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi
in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione
di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223.
Fino a punti 60
C) Piano dell'occupazione
nell'arco temporale di durata della concessione per le categorie di cui alla
lettera A).
Fino a punti 120
4. ESPERIENZE MATURATE
NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO ED IN ALTRI SETTORI (TOTALE MASSIMO PUNTI 190)
A) Esperienze maturate
nel settore radiotelevisivo, fino a punti 140, per quanto concerne:
- fatturato medio degli
ultimi tre anni;
- media degli investimenti
effettuati nel settore televisivo nell'ultimo triennio;
- numero di ore di programmi
prodotti e coprodotti utilizzati anche da altri operatori televisivi italiani
o esteri;
- quota percentuale di
programmi di informazione sul totale della programmazione effettuata;
- quota percentuale di
programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione
trasmessi;
- quota percentuale di
programmi autoprodotti sul totale dei programmi trasmessi, al netto di quelli
a carattere informativo;
- quota percentuale di
programmazione di opere europee trasmesse;
- per le emittenti che
hanno effettuato prevalentemente programmi di televendita, le particolari
misure adottate per la tutela del consumatore, nonché la correttezza
e l'affidabilità dell'attività svolta, tenendo conto, in particolare,
delle eventuali violazioni alla normativa di cui al decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,
e successive modificazioni, accertate in riferimento a messaggi pubblicitari
di televendita diffusi attraverso l'emittente medesima.
I dati di programmazione
della presente lettera sono riferiti al periodo di dodici mesi fino al 31
ottobre 1998.
B) Esperienze maturate
nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni.
Fino a punti 50.
ARTICOLO 4
(Criteri correttivi al punteggio)
1. Nell'attribuzione dei
punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze che emergano dal
confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori
la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.
2. La maggiorazione di punteggio
prevista dall'articolo 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel
rispetto dell'articolo 19, comma 3, in maniera inversamente proporzionale ai
tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione
delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica,
rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa
tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.
3. Alle emittenti televisive
in ambito nazionale le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi
di televendita ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva
97/36/CE, è assegnata, in maniera inversamente proporzionale all'impegno
assunto nella domanda relativamente ai tempi di trasferimento dell'irradiazione
dei propri programmi esclusivamente da satellite, via cavo ovvero in tecnica
numerica su frequenze terrestri, rispetto al termine di trentasei mesi di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, una maggiorazione
del punteggio attribuito in sede di valutazione nella misura compresa tra un
minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.
ARTICOLO 5
(Rilascio delle concessioni)
1. Al termine della valutazione
comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la
commissione forma la graduatoria. Le concessioni televisive nazionali private,
sino ad un massimo di otto, vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni,
sulla base del numero delle reti nazionali individuato dal piano di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, ai soggetti utilmente collocati
in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. Nel provvedimento di
concessione vengono indicate le postazioni e le caratteristiche tecniche degli
impianti pianificati che dovranno essere utilizzati dalle emittenti concessionarie
private, nonché le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti e
la relativa configurazione della rete determinate dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni.
Il presente atto sarà
sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 1999
Il Ministro: CARDINALE
Registrato alla Corte
dei Conti il 9 marzo 1999
Registro n.1 Comunicazioni, foglio n.300
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