|
IL MINISTRO DELLE
FINANZE
di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Vista la legge
14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle Autorita'
di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la legge
31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni;
Visto in particolare
l'art. 6, comma 1, lettera b) della legge n. 249 del 1997, il quale
stabilisce che alla copertura finanziaria dell'onere, valutato in venti
miliardi annui, si provvede con le modalita' di cui all'art. 2, comma
38, lettera b), e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;
Visto l'art. 2,
comma 38, lettera b) della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione
di un decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure
e modalita' di versamento del contributo che i soggetti interessati
devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento delle Autorita';
Considerato che
il citato comma 38, lettera b), della legge n. 481/1995 dispone, tra
l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;
Visto il comma
40 del citato art. 2 della legge n. 481 del 1995, in base al quale le
somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato;
Vista la comunicazione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono
proposte le modalita' di applicazione e la misura del contributo da
valere per l'anno 1999, secondo la specifica decisione in merito adottata
dal consiglio dell'Autorita' nella riunione del 28 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. I soggetti tenuti
al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b),
della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti
categorie:
a) fornitori di
servizi di telefonia fissa, anche via cavo;
b) fornitori di
servizi di telefonia mobile, anche satellitare;
c) emittenti televisive:
c.1) su frequenze
terrestri;
c.2) via cavo
e satellite;
d) emittenti radio,
anche via cavo e satellite;
e) editori:
e.1) giornali
quotidiani;
e.2) periodici
e riviste;
e.3) agenzie
di stampa a carattere nazionale;
f) concessionarie
di pubblicita':
f.1) pubblicita'
radiotelevisiva;
f.2) pubblicita'
a mezzo stampa;
f.3) pubblicita'
telematica;
g) servizi interattivi
e multimediali:
g.1) fornitori
di servizi di accesso;
g.2) fornitori
di servizi di informazione;
g.3) produttori
e distributori di prodotti, compresa l'editoria elettronica e digitale;
h) produttori e
distributori di programmi radiotelevisivi.
2. Il contributo
e' determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui
ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di
attivita' ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori
di cui al comma 1. Per l'anno 1999, per favorire la presenza di un mercato
concorrenziale e la capacita' competitiva dei soggetti operanti nel settore
della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche
tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza
previsto dalla societa' dell'informazione, il contributo non viene calcolato
sui ricavi derivanti dalle seguenti attivita':
a) attivita' esercitate
da meno di due anni e rientranti in una o piu' delle categorie di cui
al comma 1, purche' i ricavi stessi non derivino da pari attivita' esercitate
nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;
b) attivita' proprie
di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti
"in stato di crisi";
c) attivita' esercitate
sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura
a livello locale;
d) attivita' editoriali
limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste;
e) attivita' per
servizi interattivi e multimediali.
Art. 2.
1. Il versamento
del contributo va eseguito entro il 31 luglio di ogni anno a decorrere
dal 1999, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa
compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a
mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del
bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria.
Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale
del versante e l'anno per il quale si versa il contributo. Il versamento
deve affluire al capitolo 3694, art. 9.
Art. 3.
La percentuale del
contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, per l'anno 1999, e'
fissata nella misura dello 0,35 per mille dei ricavi di cui all'art. 1,
comma 2.
Art. 4.
1. I soggetti operanti
nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 31 agosto 1999, il codice
fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei
ricavi iscritti al bilancio o sui quali viene calcolato il contributo,
l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato.
Nel caso in cui il soggetto svolga attivita' rientranti in piu' di una
delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente
determinata in relazione ai ricavi.
2. Per la comunicazione
di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello
allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale
rappresentante autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
3. La mancata o tardiva
presentazione del modello di cui al comma 2, nonche' l'indicazione, nello
stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio
1999
Il Ministro delle
finanze Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Amato
Allegato
|