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Decreta: Art.1 1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all’art.6, comma 1, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n.249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie: a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione; b) emittenti televisive:
c) emittenti radio, anche via cavo e satellite; d) editori:
e) concessionarie di pubblicità:
f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:
g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi. 2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo art.3 sui ricavi iscritti nell’ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1, al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Per l’anno 2002, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell’impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell’informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:
Art.2 1. Il versamento del contributo va eseguito entro il
31 luglio 2002, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati,
previa compilazione dell’ordinaria distinta di versamento mod.124T, ovvero
a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del
bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima
tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l’altro, il codice
fiscale del versante e l’anno per il quale si versa il contributo. Art.3 La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all’art.1, per l’anno 2002, è fissata nella misura dello 0.37 per mille dei ricavi di cui all’art.1, comma 2. Art.4 1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all’art.1, comma 1, sono tenuti a comunicare all’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2002, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l’ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l’ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie di cui all’art.1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi. 2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche ed integrazioni sulla materia. 3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l’indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n.249. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 maggio 2002 IL MINISTRO TREMONTI |