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IL MINISTRO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156;
Visto l'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio
decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;
Vista la convenzione
tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società
concessionaria SIP - oggi Telecom Italia S.p.a., approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
Visto il decreto
ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale è stato approvato
il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;
Visto il decreto
ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, recante modificazioni al vigente
regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con
decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484;
Visto il piano
regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto
ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
Vista la legge
28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti
e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto
ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, con il quale è stato approvato
il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo
1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti
telefonici interni;
Vista la direttiva
95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995
sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla
telefonia vocale;
Vista la legge
6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
- legge comunitaria 1994;
Vista la legge
14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione
dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione
dei servizi di pubblica utilità;
Vista la legge
31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Considerata l'esigenza
di apportare le opportune integrazioni ai fini di meglio tutelare gli
abbonati al servizio telefonico;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile
1997;
Ritenuto, con riferimento
alla parte relativa al terzo comma dell'articolo 4, di doversi adeguare
parzialmente al parere del Consiglio di Stato, in quanto, per soddisfare
esigenze tecniche, appare necessario prevedere esplicitamente la risoluzione
del contratto dopo il decorso di un congruo termine di sospensione del
servizio;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente
regolamento concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio
telefonico:
Art. 1. Oggetto
-
Oggetto del presente
regolamento di servizio è la disciplina del servizio telefonico di
base, di seguito denominato servizio telefonico.
-
Considerata la
specificità dei servizi radiomobili, è opportuno che gli stessi costituiscano
oggetto di apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente
ancora disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto nei decreti ministeriali
13 febbraio 1990, n. 33 e 8 novembre 1993, n. 512, dal regolamento
di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente
modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, fino
all'emanazione di un nuovo regolamento di servizio specifico per detti
servizi.
Art. 2. Rapporto
tra il gestore del servizio telefonico e gli abbonati
-
I rapporti fra
il gestore del servizio telefonico di seguito denominato "gestore"
e gli abbonati sono regolati dalle disposizioni previste nei successivi
articoli.
-
Il gestore e l'abbonato
osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le
disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni,
supplementari ed accessori.
-
Il gestore comunica
agli abbonati, con la massima tempestività e con le modalità più idonee,
tutte le informazioni rilevanti sulle normative che regolano il rapporto
fra l'abbonato e il gestore medesimo. In particolare il gestore fornisce
agli abbonati le informazioni relative al regolamento di servizio
nonché comunica agli stessi le condizioni economiche di offerta del
servizio telefonico praticate dal gestore nonché il costo addebitabile
all'utenza di rete fissa allorché effettui chiamate destinate ad utenti
di reti radiomobili e le loro eventuali modifiche. A tal fine, sarà
garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.
-
Ogni anno ciascun
abbonato ha diritto a ricevere dal gestore l'elenco di tutti gli abbonati
della rete urbana di appartenenza in cui esso è inserito.
-
Su richiesta dell'abbonato
e ove previsto dietro pagamento di apposito corrispettivo, il gestore
fornisce, tempestivamente e compatibilmente con le risorse tecniche
disponibili, servizi innovativi. L'elenco dei servizi, il loro costo,
le modalità di accesso ed, in generale, la loro disciplina sono pubblicati
annualmente sull'Avantielenco. Per quelli attivati in corso d'anno,
il gestore organizza un'idonea campagna informativa.
-
Il presente regolamento
di servizio si applica di diritto a tutti i rapporti in essere alla
data della sua entrata in vigore, senza alcun onere aggiuntivo a carico
degli abbonati.
CAPO I
Caratteristiche del servizio
Art. 3. Utilizzo
del servizio da parte di terzi
-
L'abbonato può
permettere ad altri di usufruire del servizio ma non può chiedere
un corrispettivo maggiore di quanto l'abbonato medesimo è tenuto a
corrispondere al gestore, a titolo di traffico, in relazione alle
condizioni economiche vigenti.
-
È proibita la
cessione a terzi, per qualsiasi ragione, del contratto di abbonamento
telefonico.
-
La violazione
delle disposizioni sopracitate comporta la restituzione dell'importo
non dovuto e dà titolo al gestore di risolvere il contratto.
Art. 4. Inizio
e durata del servizio - Contributo impianto
-
Il contratto di
abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte
del richiedente - residente, domiciliatario o dimorante dell'immobile
ove sarà installato l'impianto - e comunque a seguito dell'attivazione
del servizio. In ogni caso, il canone di abbonamento decorre dal giorno
in cui il servizio viene attivato.
-
Le modalità di
attivazione del servizio sono pubblicate sull'Avantielenco e, comunque,
rese note all'abbonato nelle forme più opportune.
-
Il mancato pagamento,
entro dieci giorni dalla ricezione da parte dell'abbonato, della bolletta
dove è fatturato il contributo impianto, comporta la sospensione integrale
del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo
il mancato pagamento per ulteriori venti giorni il contratto è risolto
di diritto.
-
Il contratto di
abbonamento ha, salvo quanto di seguito previsto, durata minima di
un anno ed è a tempo indeterminato.
-
Qualora l'abbonato
receda dal contratto prima della scadenza del primo anno, esso è tenuto
a pagare il canone di abbonamento anche per i mesi restanti.
-
Per la cessazione
del contratto negli anni successivi al primo, l'abbonato comunicherà
la sua decisione di recedere dal contratto tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno, inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo
rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo. Ai fini della
fatturazione, l'abbonato è comunque tenuto a pagare il corrispettivo
dei servizi usufruiti ed il rateo di canone relativo al periodo di
fatturazione in corso alla data di decorrenza del recesso.
-
Per gli abbonamenti
temporanei di durata inferiore ad un anno, che possono essere concessi
in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni
sportive, per le necessità degli organi d'informazione e per altre
esigenze di pubblica utilità e/o di interesse collettivo, l'abbonato
dovrà pagare quanto previsto dalle condizioni economiche vigenti.
Art. 5. Il numero
telefonico - Cambio numero
-
Il gestore può
modificare, per comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato all'abbonato,
dando allo stesso almeno novanta giorni solari di preavviso avvertendolo
o con apposita lettera o tramite bolletta.
-
In questo caso
il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimostrata impossibilità
tecnica, un servizio di informazione gratuito sia per il chiamante
sia per l'abbonato, circa la modifica del numero per un periodo di
quarantacinque giorni solari, a decorrere dalla data di modifica del
numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui
all'articolo 6.
-
Se il gestore
effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto,
l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.
-
A richiesta dell'abbonato
è prolungato, a pagamento, il servizio d'informazione di cambio numero
per il periodo massimo del successivo quadrimestre.
-
L'abbonato può
richiedere al gestore che il messaggio di cambio numero sia fornito
anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso
compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento
tranne nei casi previsti per legge.
-
L'abbonato può
richiedere al gestore di cambiare il proprio numero. Sarà data priorità
alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta
denuncia all'autorità giudiziaria.
-
Tale servizio
è fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è
a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di
cambiamento del numero sarà fornita tempestiva comunicazione.
-
Nel caso di cessazione
di utenze ad elevato volume di traffico, il numero ad esse relativo,
sarà riassegnato, ove possibile, non prima di novanta giorni dalla
cessazione medesima.
Art. 6. Elenco
telefonico della rete urbana di appartenenza
-
L'abbonato viene
gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico
della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente
necessarie alla sua individuazione nelle forme che saranno comunicate
preventivamente dal gestore al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
-
L'abbonato ha
diritto per dichiarate esigenze personali, a titolo gratuito e previa
richiesta scritta, a non essere incluso nell'elenco abbonati. Detta
richiesta non può essere revocata prima di un anno solare dalla sua
presentazione.
-
Il reinserimento
viene effettuato alle condizioni economiche rese note dal gestore
nell'Avantielenco, e comunicate senza indugio all'atto del ricevimento
della richiesta di cui al comma precedente.
-
L'abbonato ha
altresì diritto, previa richiesta scritta, a che i suoi dati personali
non siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di ottenere
che il suo indirizzo, in tutto o in parte sia omesso e, ove possibile,
di essere menzionato in modo che non se ne rilevi il sesso.
-
L'elenco telefonico
della rete urbana di appartenenza verrà messo a disposizione dell'abbonato,
con le seguenti modalità:
-
presso la
sede territoriale competente del gestore, gratuitamente;
-
a domicilio
dell'abbonato, con l'addebito delle spese di recapito.
-
In caso di errori
od omissioni in elenco l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti
all'articolo 41.
-
Le disposizioni
dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere
dal 1 agosto 1997.
Art. 7. Modifica
delle tecnologie di rete
-
Il gestore può
modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica,
impegnandosi comunque a darne notizia all'abbonato, laddove necessario,
con un anticipo di almeno novanta giorni solari. A tal fine il gestore
fornisce altresì adeguate informazioni.
-
L'abbonato può
fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza,
alle previste condizioni economiche, e provvederà ad uniformare contemporaneamente,
a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprietà allacciato alla
rete urbana.
Art. 8. Modifica
delle condizioni di contratto
-
Le modifiche del
presente regolamento possono essere richieste dal gestore sulla base
di motivate esigenze.
-
Il gestore si
impegna a dare tempestivamente notizia all'abbonato delle modifiche
delle condizioni di contratto attraverso idonea campagna informativa
o tramite bolletta con almeno trenta giorni solari di anticipo dalla
decorrenza delle nuove clausole, ed a fornire al riguardo idonea comunicazione
scritta annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche.
Art. 9. Cambiamento
dell'intestazione del contratto o subentro
-
Il cambiamento
della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende
necessario il perfezionamento di un nuovo contratto e il pagamento
dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei
casi di successione "mortis causa" a titolo universale o
particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello
stesso nucleo familiare.
-
L'indennità di
subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione
o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Non si
dà luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato
moroso a meno che il subentrante non estingua o si accolli il debito
maturato.
Art. 10. Trasloco
dell'utenza telefonica
-
L'abbonato che
intende traslocare la propria utenza telefonica ne dà comunicazione
al gestore almeno trenta giorni solari prima della data da cui intende
far decorrere l'effettuazione del trasloco.
-
Per il trasloco
dell'utenza l'abbonato è tenuto a corrispondere l'apposito contributo
ed, altresì, eventuali diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza
dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati.
-
Se l'abbonato
dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo,
l'impianto da traslocare, il gestore sospenderà, a decorrere dalla
data indicata dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco
non sarà effettuato.
-
Non si dà luogo
a trasloco fino a quando permane una eventuale posizione di morosità
dell'abbonato.
-
Se il gestore
effettua in ritardo il trasloco richiesto, l'abbonato avrà diritto
agli indennizzi previsti all'articolo 39.
Art. 11. Nuove
attivazioni di abbonati con morosità pendenti
-
Nel caso di nuova
domanda di abbonamento presentata da chi sia stato in precedenza abbonato
moroso, il gestore ha diritto di subordinare il nuovo abbonamento
al pagamento delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni
di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto del gestore avrà
applicazione anche nei confronti delle domande di nuovi abbonamenti
o di trasloco, presentate da conviventi o coabitanti dell'abbonato
moroso, relative all'impianto per il quale si è verificata la morosità.
-
Il gestore ha
altresì il diritto di subordinare l'attivazione o proseguire la fornitura
del servizio telefonico nei confronti di coloro che (protestati, falliti,
insolventi fraudolenti, nonché nei casi di truffa o di altri reati
connessi alla criminalità informatica) abbiano condizioni patrimoniali
tali da porre in evidente pericolo il pagamento del servizio, salvo
che siano prestate idonee garanzie patrimoniali, personali o reali.
CAPO II
Obblighi del gestore
Art. 12. Attivazione
del servizio
-
Il gestore si
impegna ad attivare il servizio entro dieci giorni solari dalla data
della domanda, concordandone con il richiedente tempi e modalità.
-
Qualora, in considerazione
di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non sia possibile
rispettare il predetto termine, il gestore indicherà comunque la data
a partire dalla quale sarà attivabile il servizio, concordando con
l'abbonato tempi e modalità di attivazione. In ogni caso il contributo
impianto non può essere richiesto prima di trenta giorni solari precedenti
la data stabilita per l'attivazione stessa.
-
Compatibilmente
con la disponibilità delle risorse tecniche, il gestore dovrà procedere
all'attivazione degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione
delle domande, che potrà essere, su richiesta, comunicato all'abbonato
dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap, nonché
alle categorie che svolgono attività di affari, professionali o di
interesse pubblico.
-
Qualora per cause
imputabili al gestore il servizio venga attivato in ritardo rispetto
ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui
all'articolo 39.
Art. 13. Cambiamenti
delle condizioni economiche di offerta del servizio (prezzi e tariffe)
-
Il gestore dà
tempestivamente notizia agli abbonati di ogni modifica di prezzi e
tariffe in forma scritta, mediante comunicazione annessa alla bolletta
successiva all'introduzione delle modifiche, e tramite idonea campagna
informativa. Comunque, sarà garantito un servizio gratuito di assistenza
agli abbonati.
Art. 14. Assistenza
all'abbonato - Qualità del servizio
-
Il gestore fornisce
un servizio telefonico gratuito di assistenza agli abbonati adeguato
alle esigenze della clientela.
-
A mezzo telefono
l'abbonato può gratuitamente sottoporre problemi e formulare quesiti
legati al servizio telefonico ed ai relativi addebiti. A tali richieste
verrà data, ove possibile, immediata risposta telefonica; ove ciò
non sia possibile verranno comunicati i tempi necessari per la risposta.
-
Nel caso in cui
l'abbonato si ritenga insoddisfatto delle risposte ricevute può rivolgersi
a un apposito servizio telefonico gratuito organizzato presso le sedi
regionali del gestore al quale vanno segnalati i disservizi che non
abbiano trovato soluzione o le eventuali proposte di miglioramento
del servizio. Il gestore è tenuto a trasmettere al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per le concessioni
e le autorizzazioni copia della segnalazione ricevuta che non abbia
trovato soluzione.
-
In ogni caso,
l'abbonato può inoltrare un reclamo scritto direttamente alla sede
territoriale di competenza del gestore indicata in bolletta. Tale
materia è disciplinata in particolare dal successivo articolo 16.
In ogni caso il gestore fornisce adeguata informativa circa le modalità
di presentazione dei reclami, impegnandosi inoltre a dare una risposta
al massimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Art. 15. Segnalazione
guasti - Riparazioni
-
Il gestore garantisce
un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore
su 24.
-
Il gestore si
impegna a riparare i guasti entro il secondo giorno non festivo successivo
a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i
guasti di particolare complessità che verranno comunque tempestivamente
riparati.
-
L'obbligo di intervento
del gestore decorre dal momento in cui esso viene informato dell'esistenza
del guasto e riguarda il collegamento telefonico fino al punto d'accesso
dell'abbonato alla rete telefonica.
-
Il servizio di
riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente
o indirettamente a dolo o a colpa da parte dell'abbonato, o ascrivibili
a difetti di funzionamento di impianti o terminali utilizzati dal
medesimo.
-
Nel caso in cui
il gestore ripari il guasto in ritardo rispetto ai tempi previsti,
l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.
Art. 16. Reclami
riguardanti gli importi addebitati in bolletta
-
I reclami relativi
ad importi addebitati in bolletta devono essere inoltrati per iscritto,
anche con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede
del gestore competente per territorio, indicata nella bolletta medesima,
entro i termini di scadenza della bolletta in contestazione. Sono
salvi i casi di ritardo nel recapito della bolletta opponibili validamente
dall'abbonato e comunque quelli previsti all'allegato 18 comma 1.
-
La presentazione
del reclamo non esime l'abbonato dal pagamento della bolletta nei
termini di scadenza indicati.
-
L'esito del reclamo
sarà comunicato all'abbonato, per iscritto, anche a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni solari dal
momento in cui il reclamo è pervenuto.
-
Nel caso in cui
l'abbonato non paghi entro la scadenza indicata in bolletta l'importo
per il quale ha presentato il reclamo, il gestore sospende fino alla
comunicazione all'abbonato dell'esito del reclamo la applicazione
di quanto previsto dagli articoli 34 e 35, concernenti rispettivamente
l'indennità di mora e la sospensione del servizio per ritardato pagamento.
Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato
dal gestore, l'abbonato è tenuto a pagare la predetta indennità di
mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in bolletta.
-
Pertanto, qualora
il reclamo non sia stato accettato e l'abbonato non abbia ancora pagato,
la somma contestata va pagata entro la data comunicata dal gestore
tramite la lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo
di indennità di mora sarà addebitato su una successiva bolletta.
-
Ove sia riscontrata
la fondatezza del reclamo, il gestore provvede alla restituzione degli
eventuali importi già pagati dall'abbonato, operando eventualmente
anche in compensazione nella successiva bolletta. Ai predetti importi
si applicano, per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento
e la data del rimborso, gli interessi calcolati secondo le modalità
di cui all'articolo 34, comma 1.
Art. 17. Manutenzione
personalizzata
-
Fatto salvo quanto
previsto all'articolo 15, il gestore fornisce, agli abbonati che ne
facciano richiesta, un ulteriore specifico servizio di manutenzione
personalizzata le cui condizioni economiche e tecniche di offerta
sono stabilite in un apposito contratto.
Art. 18. Fatturazione
del servizio ed invio della bolletta
-
La bolletta telefonica
costituisce fattura e il gestore dovrà inviarla all'abbonato con almeno
quindici giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti.
-
Non appena tecnicamente
ed amministrativamente possibile, sarà indicata in bolletta la data
dell'addebito che sarà operato sulla domiciliazione in conto corrente
postale o bancario nonché la data di emissione della successiva bolletta.
Art. 19. Comunicazioni
tra il gestore e l'abbonato
-
In qualunque comunicazione
con l'abbonato l'operatore del gestore è tenuto a comunicare il proprio
codice identificativo almeno all'inizio della comunicazione medesima.
CAPO III
Obblighi dell'abbonato
Art. 20. Informazioni
fornite al gestore
-
L'abbonato è tenuto
a fornire le informazioni anagrafiche e quelle relative all'attività
svolta in relazione all'utilizzo del servizio telefonico. Tale informazione
deve essere fornita al fine di consentire la corretta attribuzione
della categoria tariffaria. Le suddette informazioni debbono essere
rese al gestore, che le mantiene riservate, complete e rispondenti
al vero.
-
A questo proposito
l'abbonato si impegna a comunicare al più presto, in forma scritta,
qualunque cambiamento, relativo a tali informazioni, che implichi
una diversa attribuzione delle categorie tariffarie e che si verifichi
nel corso del rapporto contrattuale con il gestore.
-
Qualora l'abbonato
non avverta il gestore dell'avvenuto cambiamento, quest'ultimo potrà
addebitare all'abbonato, previo accertamento e con effetto retroattivo,
le eventuali differenze concernenti il canone di abbonamento.
Art. 21. Attività
necessarie per il collegamento alla rete
-
L'abbonato è tenuto
a consentire gratuitamente al gestore l'accesso e l'attraversamento,
anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprietà, per tutto quanto
occorrente ai collegamenti alla rete del gestore.
-
La richiesta di
abbonamento rimane priva di effetti se, chi la richiede, non consente
il predetto accesso e/o attraversamento.
-
Qualora il collegamento
alla rete sia impedito da parte di terzi che non consentono l'attraversamento
e/o l'accesso alla loro proprietà, il gestore non è responsabile per
i ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento.
-
Per il corretto
svolgimento del servizio, il numero delle linee dell'abbonato deve
essere correlato alla intensità del traffico globale dello stesso.
A tal fine il gestore garantisce la adeguata disponibilità degli impianti.
Art. 22. Omologazione
-
Le apparecchiature
terminali dell'abbonato collegate alla rete pubblica devono essere
munite delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle
normative in vigore.
-
In caso di mancato
rispetto della suddetta disposizione l'abbonato è sottoposto alle
sanzioni previste dalla normativa in vigore ed è responsabile per
il traffico imputabile a tali apparecchiature e per i conseguenti
danni eventualmente arrecati.
Art. 23. Uso degli
impianti del gestore
-
È proibito all'abbonato
di aprire, smontare o manomettere gli impianti di proprietà del gestore,
nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare
manomissioni per qualsiasi fine.
-
Qualora l'abbonato
non rispetti tale divieto, fatte salve le sanzioni di legge, il gestore
potrà procedere, dandone preavviso, alla sospensione del servizio
e richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati.
Art. 24. Verifiche
tecniche
-
Per l'effettuazione
delle verifiche all'impianto e alle apparecchiature collegate alla
rete l'abbonato deve consentire l'accesso nei propri locali ai tecnici
inviati dal gestore, che saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento,
concordando con gli appositi uffici del gestore la data e l'ora dell'intervento.
-
In caso di preavviso
scritto, e per le ragioni in esso indicate, il gestore può sospendere
il servizio fintantoché l'abbonato non consentirà l'accesso.
Art. 25. Pagamento
del servizio
-
L'abbonato è tenuto
a pagare la bolletta per intero, entro la data di scadenza in essa
indicata e secondo le modalità prescritte nel successivo capo IV.
Art. 26. Uso improprio
del servizio
-
L'abbonato non
può servirsi del proprio impianto per effettuare comunicazioni che
arrechino molestia o che violino le leggi vigenti.
-
L'abbonato non
può utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri abbonati.
-
L'abbonato si
impegna a non consentire ad altri di utilizzare il suo telefono per
telefonate moleste.
-
Il gestore ha
la facoltà di sospendere immediatamente il servizio senza preavviso
qualora l'abbonato ne faccia l'uso improprio indicato nei casi precedenti
dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti.
CAPO IV
Pagamento del servizio
Art. 27. Pagamento
del canone e del traffico
-
Il canone di abbonamento
deve essere pagato anticipatamente rispetto all'utilizzo del servizio
telefonico; il pagamento del traffico avviene in modo posticipato
rispetto alla sua effettuazione, insieme a quant'altro dovuto dall'abbonato.
Art. 28. Contributo
impianto
-
Il mancato pagamento
del contributo impianto nei termini stabiliti dall'articolo 4, comma
3, produce le conseguenze ivi previste.
Art. 29. Mezzi
di garanzia
-
In luogo del versamento
dell'anticipo sulle conversazioni interurbane il gestore, per i nuovi
abbonamenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento,
può richiedere la prestazione di appositi mezzi di garanzia oppure
la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario.
Le tipologie dei suddetti mezzi di garanzia sono preventivamente comunicate
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
-
Ove l'abbonato
non presti i mezzi di garanzia sopra indicati o non effettui la domiciliazione
delle bollette presso conto corrente postale o bancario, è tenuto
a versare in anticipo, a richiesta del gestore, una somma corrispondente
al presumibile ammontare delle conversazioni interurbane che effettuerà
in un bimestre. Per ogni nuovo abbonamento, ad uso di abitazione privata,
detta somma sarà pari al 10% del contributo di attivazione. Per gli
altri abbonamenti l'ammontare dell'anticipo sarà concordato con l'abbonato
sulla base del tipo di attività svolta dallo stesso.
-
Il mancato pagamento
dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa
comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento
delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento dell'anticipo o la
mancata prestazione delle misure previste in alternativa per ulteriori
sessanta giorni, il gestore può procedere alla risoluzione del contratto.
-
L'eventuale anticipo
versato non costituisce deposito e viene restituito senza ritardo
alla cessazione del contratto, salva compensazione in caso di inadempimento
da parte dell'abbonato.
-
L'anticipo, relativo
all'ultima bolletta pagata, è maggiorato, fatti salvi i casi di morosità,
di una somma equivalente agli interessi legali, calcolati a decorrere
dal pagamento della predetta bolletta.
Art. 30. Tasse
e spese
-
Ogni spesa, imposta
o tassa comunque inerente al contratto di abbonamento è a carico dell'abbonato,
salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 31. Periodicità
delle bollette
-
Le bollette vengono
di norma inviate all'abbonato con cadenza bimestrale.
-
L'abbonato può
richiedere la fatturazione mensile o con periodicità inferiore al
mese. Tale servizio viene fornito gratuitamente dal gestore non appena
approntati gli adeguamenti tecnici necessari.
-
Periodi di fatturazione
differenti per categorie di abbonati saranno stabiliti dal gestore
sulla base di intese con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e saranno preventivamente comunicati all'abbonato.
-
Ferma rimanendo
la pluralità e l'autonomia dei singoli contratti d'abbonamento sottostanti,
il gestore, a seguito della richiesta o del consenso formale dell'abbonato,
può provvedere, ove tecnicamente possibile, ad un'unica fatturazione
di tutti gli abbonamenti sottoscritti dal medesimo abbonato.
Art. 32. Calcolo
del traffico e documentazione degli addebiti
-
Il gestore calcola
l'importo dovuto per il traffico effettuato sulla base dei dati rilevati
dal contatore o da dispositivi equivalenti di centrale. In alternativa,
non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, l'importo
dovuto sarà calcolato sulla base della misurazione documentata degli
addebiti.
-
Il gestore provvede,
a richiesta scritta dell'abbonato, a fornire gratuitamente allo stesso,
non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile e comunque,
per gli utenti già collegati a centrali numeriche, entro il 31 dicembre
1997, la documentazione di tutte le comunicazioni telefoniche che
comportano un addebito superiore a 4 scatti, sulla base di un proprio
sistema interno di rilevazione. Tale documentazione dovrà contenere
i seguenti elementi: data e ora di inizio della conversazione, numero
selezionato, tipo, località, durata, numero di scatti addebitati per
ciascuna conversazione, costo della conversazione, totale degli scatti
da fatturare e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento
quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti. Rimane
comunque garantito il servizio di documentazione degli addebiti per
le comunicazioni teleselettive secondo le modalità previste dal vigente
decreto tariffario.
-
Il gestore è tenuto
ad estendere a tutti gli abbonati, non appena tecnicamente possibile
e comunque entro il 31 dicembre 1997 per gli utenti già collegati
a centrali numeriche, un servizio informativo automatico sui propri
consumi di traffico, che sarà fornito alle condizioni economiche previste.
Art. 33. Dove
si paga la bolletta
-
I pagamenti dovuti
dall'abbonato al gestore vanno effettuati presso:
-
In ogni città
sede territoriale competente del gestore è garantita la possibilità
di effettuare il pagamento delle bollette in esenzione di spesa, tramite
dispositivi automatici.
Art. 34. lndennità
per il ritardato pagamento
-
In caso di ritardato
pagamento, cioè di pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza
indicato in bolletta, l'abbonato dovrà versare al gestore un'indennità
di mora pari: al 2% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti
effettuati dal l al 15 giorno solare successivo alla data di scadenza;
al 4% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati
dal 16 al 30 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6%
dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo
il 30 giorno solare dalla data di scadenza.
-
Qualora l'abbonato
che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette,
cioè entro le rispettive date di scadenza, paghi entro il 15 giorno
solare successivo alla data di scadenza non troverà applicazione l'indennità
di ritardato pagamento di cui al comma precedente. Qualora paghi successivamente
al 15 giorno, l'indennità di ritardato pagamento gli verrà integralmente
addebitata.
-
Ferma restando
l'applicazione delle indennità di cui al presente articolo, al fine
di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti
del gestore l'abbonato intestatario di più contratti di abbonamento
autorizza il gestore a rivalersi delle somme per cui sia risultato
moroso sugli altri abbonamenti relativi a servizi disciplinati dal
presente regolamento.
Art. 35. Sospensione
del servizio per ritardato pagamento
-
Fermi gli altri
casi di sospensione del servizio e quanto disposto in materia di indennità
per ritardato pagamento, il gestore può sospendere l'abbonato dal
servizio telefonico in uscita se non paga la bolletta entro quarantacinque
giorni solari dalla data di scadenza o comunque trascorsi inutilmente
quindici giorni da un apposito sollecito scritto successivo alla data
di scadenza. La sospensione del servizio, per quanto tecnicamente
possibile, è limitata ai soli servizi regolamentati oggetto della
controversia.
-
Qualora l'abbonato
che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette,
cioè entro le rispettive date di scadenza, non paghi entro la data
indicata in bolletta, il gestore potrà sospenderlo dal servizio telefonico
in uscita, persistendo per quarantacinque giorni lo stato di morosità,
e trascorsi inutilmente quindici giorni dopo un avviso scritto da
inviarsi alla scadenza del predetto termine di quarantacinque giorni.
Nel caso in cui l'abbonato nelle sei precedenti fatturazioni abbia
già, almeno una volta, pagato la bolletta con più di trenta giorni
di ritardo e per una successiva bolletta ritardi il pagamento, una
seconda volta, oltre il 30 giorno dalla scadenza, il gestore ha facoltà
di sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione scritta,
il servizio telefonico in uscita. All'abbonato in questione, che risulti
nuovamente moroso per successive fatturazioni, il gestore potrà procedere
alla sospensione del servizio non appena trascors
-
La sospensione
del servizio, nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più contratti
come previsto all'ultimo comma del precedente articolo, si applica
a tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento fatturati
congiuntamente.
-
Qualora il servizio
sia stato sospeso in difetto dei requisiti previsti, l'abbonato ha
diritto all'indennizzo previsto all'articolo 40.
-
L'abbonato a cui
sia stato sospeso il servizio, per ottenerne il ripristino prima che
il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, è tenuto
a corrispondere quanto dovuto ad ogni titolo al gestore. Il servizio
viene riattivato entro le 48 ore lavorative successive all'accertamento,
da parte del gestore, dell'avvenuto versamento della somma dovuta.
-
Le comunicazioni
di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante
lettera raccomandata.
Art. 36. Risoluzione
contrattuale
-
Trascorsi quindici
giorni dalla data di sospensione del servizio, determinatasi per ogni
causa, il gestore potrà risolvere il contratto, dandone all'abbonato
un preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno
dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa.
Art. 37. Procedure
concorsuali
-
Avuta notizia
dell'avvio di procedure concorsuali a carico dell'abbonato, il gestore
prenderà opportuni contatti con il curatore per stabilire le eventuali
nuove modalità di erogazione e di pagamento del servizio.
Art. 38. Foro
competente
-
Per ogni controversia
relativa al contratto di abbonamento del servizio telefonico, il foro
competente è stabilito sulla base della sede territoriale del gestore
presso la quale è stato realizzato l'impianto.
CAPO V
Garanzie offerte all'abbonato dal gestore
Art. 39. Ritardi
nell'adempimento degli impegni assunti
-
Qualora il gestore
non rispetti i termini stabiliti per il preavviso circa il cambiamento
del numero dell'abbonato, l'effettuazione di un trasloco, l'attivazione
di un nuovo impianto, le riparazioni di un guasto, di cui agli articoli
5, 10, 12 e 15, l'abbonato ha diritto ad un indennizzo pari all'importo
del canone di abbonamento mensile per ogni due giorni lavorativi di
ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite.
Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente
al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
-
Tale indennizzo
non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile
all'abbonato.
Art. 40. Errori
di sospensione dal servizio
-
Qualora l'abbonato
venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo
pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni
lavorativi di sospensione indebita. Tale indennizzo non viene corrisposto
se l'abbonato non provvede a segnalare al gestore l'errore nella sospensione
subita entro venti giorni solari dalla sospensione medesima, qualora
ne abbia avuto comunicazione dal gestore mediante lettera raccomandata.
Art. 41. Omissioni/errori
nell'elenco telefonico
-
In caso di errore
nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato
nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza,
il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà
per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del
numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità
dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione.
Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore ne fornirà gratuitamente
l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.
-
In caso di omissione
nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati
della rete urbana di appartenenza, il gestore corrisponderà un indennizzo
pari a quattro mensilità del canone di abbonamento vigente al momento
della liquidazione e si impegna e fornire, gratuitamente per novanta
giorni, l'indicativo del numero telefonico omesso attraverso il servizio
Informazioni Abbonati "12". Ove ne ricorrano le condizioni,
resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale
maggior danno subito.
-
Il gestore non
è comunque responsabile né di eventuali errori nell'inserimento dei
dati in elenco ad esso non imputabili né della veridicità di titoli
o qualifiche dichiarati dall'abbonato.
Art. 42. Traffico
anomalo
-
Nel caso si verifichino
livelli anomali di traffico, rispetto alle abitudini dell'abbonato,
il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere
precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane,
internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.
-
Nel caso di nuovi
abbonati, qualora si rilevino volumi di traffico non corrispondenti
alle previsioni, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata
e comunque di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico,
le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi
a valore aggiunto.
-
Il gestore si
mette in comunicazione con l'abbonato per verificare l'effettuazione
o comunque la consapevolezza circa le telefonate che hanno originato
il livello anomalo di traffico.
-
Nei casi diversi
dal comma precedente, tutti i servizi verranno ripristinati non appena
l'abbonato avrà dichiarato, nelle forme richieste dal gestore ed illustrate
nell'avantielenco, la sua disponibilità a riconoscere e pagare tutto
il traffico originato ed avrà prestato le ulteriori garanzie eventualmente
richieste dal gestore.
Art. 43. Chiamate
d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato
-
La sospensione
del servizio, per qualsiasi motivo disposta dal gestore sulla base
delle disposizioni del presente regolamento, dovrà fare salva la possibilità
di utilizzare i numeri di emergenza e di ricevere chiamate in tutti
i casi in cui ciò è tecnicamente possibile.
Art. 44. Modalità
di pagamento delle indennità
-
Il gestore detrarrà
le indennità dovute all'abbonato a partire dalla prima bolletta utile,
operando in compensazione, ovvero provvederà alla liquidazione nei
casi di cessazione del rapporto, salvo i conguagli eventualmente dovuti.
Art. 45. Norma
di rinvio
-
Per tutto quanto
non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione
le disposizioni del codice civile.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 maggio 1997
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Il Ministro: Maccanico
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Visto, il Guardasigilli: Flick
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Registrato alla
Corte dei conti il 27 giugno 1997 Registro n. 5 Poste, foglio n. 265
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
-
Il comma 3 dell'art.
17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede
che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottoelencate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie
a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento",
siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione
-
La direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 95/62/CE è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie speciale
- n. 16 del 26 febbraio 1996.
Note all'art.
1:
-
Il decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990,
n. 33 (Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico
terrestre di comunicazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio
1990.
-
Il decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 novembre 1993,
n. 512 (Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale
13 febbraio 1990, n. 33, approvativo dal regolamento del servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 289 del 10 dicembre 1993.
-
Si trascrive
il testo dell'art. 4 del D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, come modificato
dall'art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512:
"Art. 4.
1. Con separato
decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto
1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio
radiomobile pubblico terrestre di conversazione.
3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è
tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni
interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume
di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve
essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta,
dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente,
in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato
all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L.
500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della
stipula del contratto di abbonamento.
3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato,
mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta
di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato
in funzione del periodo di fatturazione, con l'importo per l'abbonato
stesso di provvedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento
della comunicazione al versamento di quanto richiesto.
3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico
di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il
cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato
al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente
secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP
è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa
bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente,
che deve provvedere al pagamento entro cinque giorni lavorativi dalla
data di ricezione.
3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini
previsti dai commi 3-bis e 3-ter, la società concessionaria SIP disabilita
l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi
ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si
applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto
8 settembre 1988, n. 484.
3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater,
si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988,
n. 484.
4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana."
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