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Decreto 8 maggio 1997, n. 197
Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico.

Art. 1. Oggetto
Art. 2. Rapporto tra il gestore del servizio telefonico e gli abbonati

CAPO I - Caratteristiche del servizio

Art. 3. Utilizzo del servizio da parte di terzi
Art. 4. Inizio e durata del servizio - Contributo impianto
Art. 5. Il numero telefonico - Cambio numero
Art. 6. Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza
Art. 7. Modifica delle tecnologie di rete
Art. 8. Modifica delle condizioni di contratto
Art. 9. Cambiamento dell'intestazione del contratto o subentro
Art. 10. Trasloco dell'utenza telefonica
Art. 11. Nuove attivazioni di abbonati con morosità pendenti

CAPO II - Obblighi del gestore

Art. 12. Attivazione del servizio
Art. 13. Cambiamenti delle condizioni economiche di offerta del servizio (prezzi e tariffe)
Art. 14. Assistenza all'abbonato - Qualità del servizio
Art. 15. Segnalazione guasti - Riparazioni
Art. 16. Reclami riguardanti gli importi addebitati in bolletta
Art. 17. Manutenzione personalizzata
Art. 18. Fatturazione del servizio ed invio della bolletta
Art. 19. Comunicazioni tra il gestore e l'abbonato

CAPO III - Obblighi dell'abbonato

Art. 20. Informazioni fornite al gestore
Art. 21. Attività necessarie per il collegamento alla rete
Art. 22. Omologazione
Art. 23. Uso degli impianti del gestore
Art. 24. Verifiche tecniche
Art. 25. Pagamento del servizio
Art. 26. Uso improprio del servizio

CAPO IV - Pagamento del servizio

Art. 27. Pagamento del canone e del traffico
Art. 28. Contributo impianto
Art. 29. Mezzi di garanzia
Art. 30. Tasse e spese
Art. 31. Periodicità delle bollette
Art. 32. Calcolo del traffico e documentazione degli addebiti
Art. 33. Dove si paga la bolletta
Art. 34. lndennità per il ritardato pagamento
Art. 35. Sospensione del servizio per ritardato pagamento
Art. 36. Risoluzione contrattuale
Art. 37. Procedure concorsuali
Art. 38. Foro competente

CAPO V - Garanzie offerte all'abbonato dal gestore

Art. 39. Ritardi nell'adempimento degli impegni assunti
Art. 40. Errori di sospensione dal servizio
Art. 41. Omissioni/errori nell'elenco telefonico
Art. 42. Traffico anomalo
Art. 43. Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato
Art. 44. Modalità di pagamento delle indennità
Art. 45. Norma di rinvio

NOTE


IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società concessionaria SIP - oggi Telecom Italia S.p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale è stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, recante modificazioni al vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, con il quale è stato approvato il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;

Vista la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Considerata l'esigenza di apportare le opportune integrazioni ai fini di meglio tutelare gli abbonati al servizio telefonico;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997;

Ritenuto, con riferimento alla parte relativa al terzo comma dell'articolo 4, di doversi adeguare parzialmente al parere del Consiglio di Stato, in quanto, per soddisfare esigenze tecniche, appare necessario prevedere esplicitamente la risoluzione del contratto dopo il decorso di un congruo termine di sospensione del servizio;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico:

Art. 1. Oggetto

  1. Oggetto del presente regolamento di servizio è la disciplina del servizio telefonico di base, di seguito denominato servizio telefonico.

  2. Considerata la specificità dei servizi radiomobili, è opportuno che gli stessi costituiscano oggetto di apposita disciplina e pertanto rimangono provvisoriamente ancora disciplinati, nei limiti del rinvio contenuto nei decreti ministeriali 13 febbraio 1990, n. 33 e 8 novembre 1993, n. 512, dal regolamento di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, successivamente modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 1995, n. 191, fino all'emanazione di un nuovo regolamento di servizio specifico per detti servizi.

 

Art. 2. Rapporto tra il gestore del servizio telefonico e gli abbonati

  1. I rapporti fra il gestore del servizio telefonico di seguito denominato "gestore" e gli abbonati sono regolati dalle disposizioni previste nei successivi articoli.

  2. Il gestore e l'abbonato osservano tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nonché le disposizioni tecniche che regolano la materia degli impianti interni, supplementari ed accessori.

  3. Il gestore comunica agli abbonati, con la massima tempestività e con le modalità più idonee, tutte le informazioni rilevanti sulle normative che regolano il rapporto fra l'abbonato e il gestore medesimo. In particolare il gestore fornisce agli abbonati le informazioni relative al regolamento di servizio nonché comunica agli stessi le condizioni economiche di offerta del servizio telefonico praticate dal gestore nonché il costo addebitabile all'utenza di rete fissa allorché effettui chiamate destinate ad utenti di reti radiomobili e le loro eventuali modifiche. A tal fine, sarà garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.

  4. Ogni anno ciascun abbonato ha diritto a ricevere dal gestore l'elenco di tutti gli abbonati della rete urbana di appartenenza in cui esso è inserito.

  5. Su richiesta dell'abbonato e ove previsto dietro pagamento di apposito corrispettivo, il gestore fornisce, tempestivamente e compatibilmente con le risorse tecniche disponibili, servizi innovativi. L'elenco dei servizi, il loro costo, le modalità di accesso ed, in generale, la loro disciplina sono pubblicati annualmente sull'Avantielenco. Per quelli attivati in corso d'anno, il gestore organizza un'idonea campagna informativa.

  6. Il presente regolamento di servizio si applica di diritto a tutti i rapporti in essere alla data della sua entrata in vigore, senza alcun onere aggiuntivo a carico degli abbonati.

 

CAPO I
Caratteristiche del servizio

Art. 3. Utilizzo del servizio da parte di terzi

  1. L'abbonato può permettere ad altri di usufruire del servizio ma non può chiedere un corrispettivo maggiore di quanto l'abbonato medesimo è tenuto a corrispondere al gestore, a titolo di traffico, in relazione alle condizioni economiche vigenti.

  2. È proibita la cessione a terzi, per qualsiasi ragione, del contratto di abbonamento telefonico.

  3. La violazione delle disposizioni sopracitate comporta la restituzione dell'importo non dovuto e dà titolo al gestore di risolvere il contratto.

 

Art. 4. Inizio e durata del servizio - Contributo impianto

  1. Il contratto di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte del richiedente - residente, domiciliatario o dimorante dell'immobile ove sarà installato l'impianto - e comunque a seguito dell'attivazione del servizio. In ogni caso, il canone di abbonamento decorre dal giorno in cui il servizio viene attivato.

  2. Le modalità di attivazione del servizio sono pubblicate sull'Avantielenco e, comunque, rese note all'abbonato nelle forme più opportune.

  3. Il mancato pagamento, entro dieci giorni dalla ricezione da parte dell'abbonato, della bolletta dove è fatturato il contributo impianto, comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento per ulteriori venti giorni il contratto è risolto di diritto.

  4. Il contratto di abbonamento ha, salvo quanto di seguito previsto, durata minima di un anno ed è a tempo indeterminato.

  5. Qualora l'abbonato receda dal contratto prima della scadenza del primo anno, esso è tenuto a pagare il canone di abbonamento anche per i mesi restanti.

  6. Per la cessazione del contratto negli anni successivi al primo, l'abbonato comunicherà la sua decisione di recedere dal contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di decorrenza del recesso medesimo. Ai fini della fatturazione, l'abbonato è comunque tenuto a pagare il corrispettivo dei servizi usufruiti ed il rateo di canone relativo al periodo di fatturazione in corso alla data di decorrenza del recesso.

  7. Per gli abbonamenti temporanei di durata inferiore ad un anno, che possono essere concessi in occasione di fiere, mostre, esposizioni, congressi, manifestazioni sportive, per le necessità degli organi d'informazione e per altre esigenze di pubblica utilità e/o di interesse collettivo, l'abbonato dovrà pagare quanto previsto dalle condizioni economiche vigenti.

 

Art. 5. Il numero telefonico - Cambio numero

  1. Il gestore può modificare, per comprovate ragioni tecniche, il numero assegnato all'abbonato, dando allo stesso almeno novanta giorni solari di preavviso avvertendolo o con apposita lettera o tramite bolletta.

  2. In questo caso il gestore si impegna a fornire, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, un servizio di informazione gratuito sia per il chiamante sia per l'abbonato, circa la modifica del numero per un periodo di quarantacinque giorni solari, a decorrere dalla data di modifica del numero. Sono fatte salve le ragioni di riservatezza nei casi di cui all'articolo 6.

  3. Se il gestore effettua il cambio numero senza ottemperare a quanto sopra previsto, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.

  4. A richiesta dell'abbonato è prolungato, a pagamento, il servizio d'informazione di cambio numero per il periodo massimo del successivo quadrimestre.

  5. L'abbonato può richiedere al gestore che il messaggio di cambio numero sia fornito anche in una lingua diversa dall'italiano. Questo servizio viene reso compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento tranne nei casi previsti per legge.

  6. L'abbonato può richiedere al gestore di cambiare il proprio numero. Sarà data priorità alle richieste originate da molestie per le quali sia stata sporta denuncia all'autorità giudiziaria.

  7. Tale servizio è fornito compatibilmente con le risorse tecniche disponibili ed è a pagamento secondo le condizioni economiche vigenti. Della data di cambiamento del numero sarà fornita tempestiva comunicazione.

  8. Nel caso di cessazione di utenze ad elevato volume di traffico, il numero ad esse relativo, sarà riassegnato, ove possibile, non prima di novanta giorni dalla cessazione medesima.

 

Art. 6. Elenco telefonico della rete urbana di appartenenza

  1. L'abbonato viene gratuitamente inserito nell'elenco abbonati al servizio telefonico della rete urbana di appartenenza con le indicazioni strettamente necessarie alla sua individuazione nelle forme che saranno comunicate preventivamente dal gestore al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

  2. L'abbonato ha diritto per dichiarate esigenze personali, a titolo gratuito e previa richiesta scritta, a non essere incluso nell'elenco abbonati. Detta richiesta non può essere revocata prima di un anno solare dalla sua presentazione.

  3. Il reinserimento viene effettuato alle condizioni economiche rese note dal gestore nell'Avantielenco, e comunicate senza indugio all'atto del ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

  4. L'abbonato ha altresì diritto, previa richiesta scritta, a che i suoi dati personali non siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di ottenere che il suo indirizzo, in tutto o in parte sia omesso e, ove possibile, di essere menzionato in modo che non se ne rilevi il sesso.

  5. L'elenco telefonico della rete urbana di appartenenza verrà messo a disposizione dell'abbonato, con le seguenti modalità:

    • presso la sede territoriale competente del gestore, gratuitamente;

    • a domicilio dell'abbonato, con l'addebito delle spese di recapito.

  6. In caso di errori od omissioni in elenco l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 41.

  7. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1 agosto 1997.

 

Art. 7. Modifica delle tecnologie di rete

  1. Il gestore può modificare le tecnologie di rete, seguendo i progressi della tecnica, impegnandosi comunque a darne notizia all'abbonato, laddove necessario, con un anticipo di almeno novanta giorni solari. A tal fine il gestore fornisce altresì adeguate informazioni.

  2. L'abbonato può fruire delle prestazioni di cui è dotata la centrale di competenza, alle previste condizioni economiche, e provvederà ad uniformare contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto di sua proprietà allacciato alla rete urbana.

 

Art. 8. Modifica delle condizioni di contratto

  1. Le modifiche del presente regolamento possono essere richieste dal gestore sulla base di motivate esigenze.

  2. Il gestore si impegna a dare tempestivamente notizia all'abbonato delle modifiche delle condizioni di contratto attraverso idonea campagna informativa o tramite bolletta con almeno trenta giorni solari di anticipo dalla decorrenza delle nuove clausole, ed a fornire al riguardo idonea comunicazione scritta annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche.

 

Art. 9. Cambiamento dell'intestazione del contratto o subentro

  1. Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto e il pagamento dell'indennità di subentro. L'indennità di subentro non è dovuta nei casi di successione "mortis causa" a titolo universale o particolare, o quando il subentro avviene fra persone conviventi dello stesso nucleo familiare.

  2. L'indennità di subentro non è inoltre dovuta nei casi di trasformazione della denominazione o della ragione sociale o di cambio di titolare di impresa. Non si dà luogo a cambiamenti di intestazione nei confronti dell'abbonato moroso a meno che il subentrante non estingua o si accolli il debito maturato.

 

Art. 10. Trasloco dell'utenza telefonica

  1. L'abbonato che intende traslocare la propria utenza telefonica ne dà comunicazione al gestore almeno trenta giorni solari prima della data da cui intende far decorrere l'effettuazione del trasloco.

  2. Per il trasloco dell'utenza l'abbonato è tenuto a corrispondere l'apposito contributo ed, altresì, eventuali diversi prezzi e tariffe determinati in conseguenza dello stesso, che dovranno essergli preventivamente comunicati.

  3. Se l'abbonato dichiara di non avere interesse a mantenere attivo, nel frattempo, l'impianto da traslocare, il gestore sospenderà, a decorrere dalla data indicata dall'abbonato, il servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato.

  4. Non si dà luogo a trasloco fino a quando permane una eventuale posizione di morosità dell'abbonato.

  5. Se il gestore effettua in ritardo il trasloco richiesto, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi previsti all'articolo 39.

 

Art. 11. Nuove attivazioni di abbonati con morosità pendenti

  1. Nel caso di nuova domanda di abbonamento presentata da chi sia stato in precedenza abbonato moroso, il gestore ha diritto di subordinare il nuovo abbonamento al pagamento delle somme rimaste insolute. Al fine di evitare situazioni di insolvenza preordinata o di frodi, tale diritto del gestore avrà applicazione anche nei confronti delle domande di nuovi abbonamenti o di trasloco, presentate da conviventi o coabitanti dell'abbonato moroso, relative all'impianto per il quale si è verificata la morosità.

  2. Il gestore ha altresì il diritto di subordinare l'attivazione o proseguire la fornitura del servizio telefonico nei confronti di coloro che (protestati, falliti, insolventi fraudolenti, nonché nei casi di truffa o di altri reati connessi alla criminalità informatica) abbiano condizioni patrimoniali tali da porre in evidente pericolo il pagamento del servizio, salvo che siano prestate idonee garanzie patrimoniali, personali o reali.

 

CAPO II
Obblighi del gestore

Art. 12. Attivazione del servizio

  1. Il gestore si impegna ad attivare il servizio entro dieci giorni solari dalla data della domanda, concordandone con il richiedente tempi e modalità.

  2. Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non sia possibile rispettare il predetto termine, il gestore indicherà comunque la data a partire dalla quale sarà attivabile il servizio, concordando con l'abbonato tempi e modalità di attivazione. In ogni caso il contributo impianto non può essere richiesto prima di trenta giorni solari precedenti la data stabilita per l'attivazione stessa.

  3. Compatibilmente con la disponibilità delle risorse tecniche, il gestore dovrà procedere all'attivazione degli impianti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, che potrà essere, su richiesta, comunicato all'abbonato dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap, nonché alle categorie che svolgono attività di affari, professionali o di interesse pubblico.

  4. Qualora per cause imputabili al gestore il servizio venga attivato in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.

 

Art. 13. Cambiamenti delle condizioni economiche di offerta del servizio (prezzi e tariffe)

  1. Il gestore dà tempestivamente notizia agli abbonati di ogni modifica di prezzi e tariffe in forma scritta, mediante comunicazione annessa alla bolletta successiva all'introduzione delle modifiche, e tramite idonea campagna informativa. Comunque, sarà garantito un servizio gratuito di assistenza agli abbonati.

 

Art. 14. Assistenza all'abbonato - Qualità del servizio

  1. Il gestore fornisce un servizio telefonico gratuito di assistenza agli abbonati adeguato alle esigenze della clientela.

  2. A mezzo telefono l'abbonato può gratuitamente sottoporre problemi e formulare quesiti legati al servizio telefonico ed ai relativi addebiti. A tali richieste verrà data, ove possibile, immediata risposta telefonica; ove ciò non sia possibile verranno comunicati i tempi necessari per la risposta.

  3. Nel caso in cui l'abbonato si ritenga insoddisfatto delle risposte ricevute può rivolgersi a un apposito servizio telefonico gratuito organizzato presso le sedi regionali del gestore al quale vanno segnalati i disservizi che non abbiano trovato soluzione o le eventuali proposte di miglioramento del servizio. Il gestore è tenuto a trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni copia della segnalazione ricevuta che non abbia trovato soluzione.

  4. In ogni caso, l'abbonato può inoltrare un reclamo scritto direttamente alla sede territoriale di competenza del gestore indicata in bolletta. Tale materia è disciplinata in particolare dal successivo articolo 16. In ogni caso il gestore fornisce adeguata informativa circa le modalità di presentazione dei reclami, impegnandosi inoltre a dare una risposta al massimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

 

Art. 15. Segnalazione guasti - Riparazioni

  1. Il gestore garantisce un servizio telefonico gratuito di segnalazione guasti attivo 24 ore su 24.

  2. Il gestore si impegna a riparare i guasti entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione, fatta eccezione per i guasti di particolare complessità che verranno comunque tempestivamente riparati.

  3. L'obbligo di intervento del gestore decorre dal momento in cui esso viene informato dell'esistenza del guasto e riguarda il collegamento telefonico fino al punto d'accesso dell'abbonato alla rete telefonica.

  4. Il servizio di riparazione è gratuito per tutti i guasti non imputabili direttamente o indirettamente a dolo o a colpa da parte dell'abbonato, o ascrivibili a difetti di funzionamento di impianti o terminali utilizzati dal medesimo.

  5. Nel caso in cui il gestore ripari il guasto in ritardo rispetto ai tempi previsti, l'abbonato avrà diritto agli indennizzi di cui all'articolo 39.

 

Art. 16. Reclami riguardanti gli importi addebitati in bolletta

  1. I reclami relativi ad importi addebitati in bolletta devono essere inoltrati per iscritto, anche con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alla sede del gestore competente per territorio, indicata nella bolletta medesima, entro i termini di scadenza della bolletta in contestazione. Sono salvi i casi di ritardo nel recapito della bolletta opponibili validamente dall'abbonato e comunque quelli previsti all'allegato 18 comma 1.

  2. La presentazione del reclamo non esime l'abbonato dal pagamento della bolletta nei termini di scadenza indicati.

  3. L'esito del reclamo sarà comunicato all'abbonato, per iscritto, anche a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni solari dal momento in cui il reclamo è pervenuto.

  4. Nel caso in cui l'abbonato non paghi entro la scadenza indicata in bolletta l'importo per il quale ha presentato il reclamo, il gestore sospende fino alla comunicazione all'abbonato dell'esito del reclamo la applicazione di quanto previsto dagli articoli 34 e 35, concernenti rispettivamente l'indennità di mora e la sospensione del servizio per ritardato pagamento. Rimane comunque fermo che, ove il reclamo non sia stato accettato dal gestore, l'abbonato è tenuto a pagare la predetta indennità di mora a decorrere dalla data di scadenza indicata in bolletta.

  5. Pertanto, qualora il reclamo non sia stato accettato e l'abbonato non abbia ancora pagato, la somma contestata va pagata entro la data comunicata dal gestore tramite la lettera di definizione del reclamo. Quanto dovuto a titolo di indennità di mora sarà addebitato su una successiva bolletta.

  6. Ove sia riscontrata la fondatezza del reclamo, il gestore provvede alla restituzione degli eventuali importi già pagati dall'abbonato, operando eventualmente anche in compensazione nella successiva bolletta. Ai predetti importi si applicano, per il periodo intercorrente tra l'avvenuto pagamento e la data del rimborso, gli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 34, comma 1.

 

Art. 17. Manutenzione personalizzata

  1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 15, il gestore fornisce, agli abbonati che ne facciano richiesta, un ulteriore specifico servizio di manutenzione personalizzata le cui condizioni economiche e tecniche di offerta sono stabilite in un apposito contratto.

 

Art. 18. Fatturazione del servizio ed invio della bolletta

  1. La bolletta telefonica costituisce fattura e il gestore dovrà inviarla all'abbonato con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza dei pagamenti.

  2. Non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, sarà indicata in bolletta la data dell'addebito che sarà operato sulla domiciliazione in conto corrente postale o bancario nonché la data di emissione della successiva bolletta.

 

Art. 19. Comunicazioni tra il gestore e l'abbonato

  1. In qualunque comunicazione con l'abbonato l'operatore del gestore è tenuto a comunicare il proprio codice identificativo almeno all'inizio della comunicazione medesima.

 

CAPO III
Obblighi dell'abbonato

Art. 20. Informazioni fornite al gestore

  1. L'abbonato è tenuto a fornire le informazioni anagrafiche e quelle relative all'attività svolta in relazione all'utilizzo del servizio telefonico. Tale informazione deve essere fornita al fine di consentire la corretta attribuzione della categoria tariffaria. Le suddette informazioni debbono essere rese al gestore, che le mantiene riservate, complete e rispondenti al vero.

  2. A questo proposito l'abbonato si impegna a comunicare al più presto, in forma scritta, qualunque cambiamento, relativo a tali informazioni, che implichi una diversa attribuzione delle categorie tariffarie e che si verifichi nel corso del rapporto contrattuale con il gestore.

  3. Qualora l'abbonato non avverta il gestore dell'avvenuto cambiamento, quest'ultimo potrà addebitare all'abbonato, previo accertamento e con effetto retroattivo, le eventuali differenze concernenti il canone di abbonamento.

 

Art. 21. Attività necessarie per il collegamento alla rete

  1. L'abbonato è tenuto a consentire gratuitamente al gestore l'accesso e l'attraversamento, anche sotterraneo, dell'immobile di sua proprietà, per tutto quanto occorrente ai collegamenti alla rete del gestore.

  2. La richiesta di abbonamento rimane priva di effetti se, chi la richiede, non consente il predetto accesso e/o attraversamento.

  3. Qualora il collegamento alla rete sia impedito da parte di terzi che non consentono l'attraversamento e/o l'accesso alla loro proprietà, il gestore non è responsabile per i ritardi o per la revoca della richiesta di collegamento.

  4. Per il corretto svolgimento del servizio, il numero delle linee dell'abbonato deve essere correlato alla intensità del traffico globale dello stesso. A tal fine il gestore garantisce la adeguata disponibilità degli impianti.

 

Art. 22. Omologazione

  1. Le apparecchiature terminali dell'abbonato collegate alla rete pubblica devono essere munite delle previste omologazioni o autorizzazioni stabilite dalle normative in vigore.

  2. In caso di mancato rispetto della suddetta disposizione l'abbonato è sottoposto alle sanzioni previste dalla normativa in vigore ed è responsabile per il traffico imputabile a tali apparecchiature e per i conseguenti danni eventualmente arrecati.

 

Art. 23. Uso degli impianti del gestore

  1. È proibito all'abbonato di aprire, smontare o manomettere gli impianti di proprietà del gestore, nonché rivolgersi ad estranei per eseguire riparazioni o effettuare manomissioni per qualsiasi fine.

  2. Qualora l'abbonato non rispetti tale divieto, fatte salve le sanzioni di legge, il gestore potrà procedere, dandone preavviso, alla sospensione del servizio e richiedere il risarcimento di tutti i danni cagionati.

 

Art. 24. Verifiche tecniche

  1. Per l'effettuazione delle verifiche all'impianto e alle apparecchiature collegate alla rete l'abbonato deve consentire l'accesso nei propri locali ai tecnici inviati dal gestore, che saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento, concordando con gli appositi uffici del gestore la data e l'ora dell'intervento.

  2. In caso di preavviso scritto, e per le ragioni in esso indicate, il gestore può sospendere il servizio fintantoché l'abbonato non consentirà l'accesso.

 

Art. 25. Pagamento del servizio

  1. L'abbonato è tenuto a pagare la bolletta per intero, entro la data di scadenza in essa indicata e secondo le modalità prescritte nel successivo capo IV.

 

Art. 26. Uso improprio del servizio

  1. L'abbonato non può servirsi del proprio impianto per effettuare comunicazioni che arrechino molestia o che violino le leggi vigenti.

  2. L'abbonato non può utilizzare il servizio in modo da creare turbativa ad altri abbonati.

  3. L'abbonato si impegna a non consentire ad altri di utilizzare il suo telefono per telefonate moleste.

  4. Il gestore ha la facoltà di sospendere immediatamente il servizio senza preavviso qualora l'abbonato ne faccia l'uso improprio indicato nei casi precedenti dandone, se del caso, idonea comunicazione alle autorità competenti.

 

CAPO IV
Pagamento del servizio

Art. 27. Pagamento del canone e del traffico

  1. Il canone di abbonamento deve essere pagato anticipatamente rispetto all'utilizzo del servizio telefonico; il pagamento del traffico avviene in modo posticipato rispetto alla sua effettuazione, insieme a quant'altro dovuto dall'abbonato.

 

Art. 28. Contributo impianto

  1. Il mancato pagamento del contributo impianto nei termini stabiliti dall'articolo 4, comma 3, produce le conseguenze ivi previste.

 

Art. 29. Mezzi di garanzia

  1. In luogo del versamento dell'anticipo sulle conversazioni interurbane il gestore, per i nuovi abbonamenti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, può richiedere la prestazione di appositi mezzi di garanzia oppure la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario. Le tipologie dei suddetti mezzi di garanzia sono preventivamente comunicate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

  2. Ove l'abbonato non presti i mezzi di garanzia sopra indicati o non effettui la domiciliazione delle bollette presso conto corrente postale o bancario, è tenuto a versare in anticipo, a richiesta del gestore, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni interurbane che effettuerà in un bimestre. Per ogni nuovo abbonamento, ad uso di abitazione privata, detta somma sarà pari al 10% del contributo di attivazione. Per gli altri abbonamenti l'ammontare dell'anticipo sarà concordato con l'abbonato sulla base del tipo di attività svolta dallo stesso.

  3. Il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa comporta la sospensione integrale del servizio, ivi compreso il ricevimento delle chiamate. Persistendo il mancato pagamento dell'anticipo o la mancata prestazione delle misure previste in alternativa per ulteriori sessanta giorni, il gestore può procedere alla risoluzione del contratto.

  4. L'eventuale anticipo versato non costituisce deposito e viene restituito senza ritardo alla cessazione del contratto, salva compensazione in caso di inadempimento da parte dell'abbonato.

  5. L'anticipo, relativo all'ultima bolletta pagata, è maggiorato, fatti salvi i casi di morosità, di una somma equivalente agli interessi legali, calcolati a decorrere dal pagamento della predetta bolletta.

 

Art. 30. Tasse e spese

  1. Ogni spesa, imposta o tassa comunque inerente al contratto di abbonamento è a carico dell'abbonato, salvo che non sia diversamente disposto.

 

Art. 31. Periodicità delle bollette

  1. Le bollette vengono di norma inviate all'abbonato con cadenza bimestrale.

  2. L'abbonato può richiedere la fatturazione mensile o con periodicità inferiore al mese. Tale servizio viene fornito gratuitamente dal gestore non appena approntati gli adeguamenti tecnici necessari.

  3. Periodi di fatturazione differenti per categorie di abbonati saranno stabiliti dal gestore sulla base di intese con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e saranno preventivamente comunicati all'abbonato.

  4. Ferma rimanendo la pluralità e l'autonomia dei singoli contratti d'abbonamento sottostanti, il gestore, a seguito della richiesta o del consenso formale dell'abbonato, può provvedere, ove tecnicamente possibile, ad un'unica fatturazione di tutti gli abbonamenti sottoscritti dal medesimo abbonato.

 

Art. 32. Calcolo del traffico e documentazione degli addebiti

  1. Il gestore calcola l'importo dovuto per il traffico effettuato sulla base dei dati rilevati dal contatore o da dispositivi equivalenti di centrale. In alternativa, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile, l'importo dovuto sarà calcolato sulla base della misurazione documentata degli addebiti.

  2. Il gestore provvede, a richiesta scritta dell'abbonato, a fornire gratuitamente allo stesso, non appena tecnicamente ed amministrativamente possibile e comunque, per gli utenti già collegati a centrali numeriche, entro il 31 dicembre 1997, la documentazione di tutte le comunicazioni telefoniche che comportano un addebito superiore a 4 scatti, sulla base di un proprio sistema interno di rilevazione. Tale documentazione dovrà contenere i seguenti elementi: data e ora di inizio della conversazione, numero selezionato, tipo, località, durata, numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione, costo della conversazione, totale degli scatti da fatturare e qualsiasi altra informazione concernente il pagamento quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni e solleciti. Rimane comunque garantito il servizio di documentazione degli addebiti per le comunicazioni teleselettive secondo le modalità previste dal vigente decreto tariffario.

  3. Il gestore è tenuto ad estendere a tutti gli abbonati, non appena tecnicamente possibile e comunque entro il 31 dicembre 1997 per gli utenti già collegati a centrali numeriche, un servizio informativo automatico sui propri consumi di traffico, che sarà fornito alle condizioni economiche previste.

 

Art. 33. Dove si paga la bolletta

  1. I pagamenti dovuti dall'abbonato al gestore vanno effettuati presso:

    • uffici postali;

    • istituti bancari;

    • enti esattori indicati dal gestore;

    • il gestore, con le modalità di cui al comma 2.

  2. In ogni città sede territoriale competente del gestore è garantita la possibilità di effettuare il pagamento delle bollette in esenzione di spesa, tramite dispositivi automatici.

 

Art. 34. lndennità per il ritardato pagamento

  1. In caso di ritardato pagamento, cioè di pagamenti effettuati dopo il termine di scadenza indicato in bolletta, l'abbonato dovrà versare al gestore un'indennità di mora pari: al 2% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal l al 15 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 4% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dal 16 al 30 giorno solare successivo alla data di scadenza; al 6% dell'importo indicato in bolletta per i pagamenti effettuati dopo il 30 giorno solare dalla data di scadenza.

  2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioè entro le rispettive date di scadenza, paghi entro il 15 giorno solare successivo alla data di scadenza non troverà applicazione l'indennità di ritardato pagamento di cui al comma precedente. Qualora paghi successivamente al 15 giorno, l'indennità di ritardato pagamento gli verrà integralmente addebitata.

  3. Ferma restando l'applicazione delle indennità di cui al presente articolo, al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti del gestore l'abbonato intestatario di più contratti di abbonamento autorizza il gestore a rivalersi delle somme per cui sia risultato moroso sugli altri abbonamenti relativi a servizi disciplinati dal presente regolamento.

 

Art. 35. Sospensione del servizio per ritardato pagamento

  1. Fermi gli altri casi di sospensione del servizio e quanto disposto in materia di indennità per ritardato pagamento, il gestore può sospendere l'abbonato dal servizio telefonico in uscita se non paga la bolletta entro quarantacinque giorni solari dalla data di scadenza o comunque trascorsi inutilmente quindici giorni da un apposito sollecito scritto successivo alla data di scadenza. La sospensione del servizio, per quanto tecnicamente possibile, è limitata ai soli servizi regolamentati oggetto della controversia.

  2. Qualora l'abbonato che abbia effettuato pagamenti regolari delle sei ultime bollette, cioè entro le rispettive date di scadenza, non paghi entro la data indicata in bolletta, il gestore potrà sospenderlo dal servizio telefonico in uscita, persistendo per quarantacinque giorni lo stato di morosità, e trascorsi inutilmente quindici giorni dopo un avviso scritto da inviarsi alla scadenza del predetto termine di quarantacinque giorni. Nel caso in cui l'abbonato nelle sei precedenti fatturazioni abbia già, almeno una volta, pagato la bolletta con più di trenta giorni di ritardo e per una successiva bolletta ritardi il pagamento, una seconda volta, oltre il 30 giorno dalla scadenza, il gestore ha facoltà di sospendergli immediatamente, comunque previa comunicazione scritta, il servizio telefonico in uscita. All'abbonato in questione, che risulti nuovamente moroso per successive fatturazioni, il gestore potrà procedere alla sospensione del servizio non appena trascors

  3. La sospensione del servizio, nel caso in cui l'abbonato sia intestatario di più contratti come previsto all'ultimo comma del precedente articolo, si applica a tutti i servizi disciplinati dal presente regolamento fatturati congiuntamente.

  4. Qualora il servizio sia stato sospeso in difetto dei requisiti previsti, l'abbonato ha diritto all'indennizzo previsto all'articolo 40.

  5. L'abbonato a cui sia stato sospeso il servizio, per ottenerne il ripristino prima che il relativo contratto di abbonamento sia dichiarato risolto, è tenuto a corrispondere quanto dovuto ad ogni titolo al gestore. Il servizio viene riattivato entro le 48 ore lavorative successive all'accertamento, da parte del gestore, dell'avvenuto versamento della somma dovuta.

  6. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate anche mediante lettera raccomandata.

 

Art. 36. Risoluzione contrattuale

  1. Trascorsi quindici giorni dalla data di sospensione del servizio, determinatasi per ogni causa, il gestore potrà risolvere il contratto, dandone all'abbonato un preavviso tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, di almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della stessa.

 

Art. 37. Procedure concorsuali

  1. Avuta notizia dell'avvio di procedure concorsuali a carico dell'abbonato, il gestore prenderà opportuni contatti con il curatore per stabilire le eventuali nuove modalità di erogazione e di pagamento del servizio.

 

Art. 38. Foro competente

  1. Per ogni controversia relativa al contratto di abbonamento del servizio telefonico, il foro competente è stabilito sulla base della sede territoriale del gestore presso la quale è stato realizzato l'impianto.

 

CAPO V
Garanzie offerte all'abbonato dal gestore

Art. 39. Ritardi nell'adempimento degli impegni assunti

  1. Qualora il gestore non rispetti i termini stabiliti per il preavviso circa il cambiamento del numero dell'abbonato, l'effettuazione di un trasloco, l'attivazione di un nuovo impianto, le riparazioni di un guasto, di cui agli articoli 5, 10, 12 e 15, l'abbonato ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone di abbonamento mensile per ogni due giorni lavorativi di ritardo o di inadempimento delle condizioni, di volta in volta, stabilite. Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

  2. Tale indennizzo non trova applicazione se il ritardo è imputabile o comunque ascrivibile all'abbonato.

 

Art. 40. Errori di sospensione dal servizio

  1. Qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di sospensione indebita. Tale indennizzo non viene corrisposto se l'abbonato non provvede a segnalare al gestore l'errore nella sospensione subita entro venti giorni solari dalla sospensione medesima, qualora ne abbia avuto comunicazione dal gestore mediante lettera raccomandata.

 

Art. 41. Omissioni/errori nell'elenco telefonico

  1. In caso di errore nell'inserimento del numero telefonico o del nominativo dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore, salvo casi di dimostrata impossibilità tecnica, offrirà per due mesi e gratuitamente un servizio vocale di segnalazione del numero corretto e corrisponderà un indennizzo pari a due mensilità dell'importo del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione. Nel caso di errore nell'indirizzo il gestore ne fornirà gratuitamente l'indicazione corretta attraverso il servizio di informazione abbonati.

  2. In caso di omissione nell'inserimento dell'abbonato nell'elenco alfabetico degli abbonati della rete urbana di appartenenza, il gestore corrisponderà un indennizzo pari a quattro mensilità del canone di abbonamento vigente al momento della liquidazione e si impegna e fornire, gratuitamente per novanta giorni, l'indicativo del numero telefonico omesso attraverso il servizio Informazioni Abbonati "12". Ove ne ricorrano le condizioni, resta salvo il diritto dell'utente al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

  3. Il gestore non è comunque responsabile né di eventuali errori nell'inserimento dei dati in elenco ad esso non imputabili né della veridicità di titoli o qualifiche dichiarati dall'abbonato.

 

Art. 42. Traffico anomalo

  1. Nel caso si verifichino livelli anomali di traffico, rispetto alle abitudini dell'abbonato, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e/o di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.

  2. Nel caso di nuovi abbonati, qualora si rilevino volumi di traffico non corrispondenti alle previsioni, il gestore ha diritto di inviare una bolletta anticipata e comunque di sospendere precauzionalmente, previo avviso telefonico, le direttrici interurbane, internazionali ed eventuali altri servizi a valore aggiunto.

  3. Il gestore si mette in comunicazione con l'abbonato per verificare l'effettuazione o comunque la consapevolezza circa le telefonate che hanno originato il livello anomalo di traffico.

  4. Nei casi diversi dal comma precedente, tutti i servizi verranno ripristinati non appena l'abbonato avrà dichiarato, nelle forme richieste dal gestore ed illustrate nell'avantielenco, la sua disponibilità a riconoscere e pagare tutto il traffico originato ed avrà prestato le ulteriori garanzie eventualmente richieste dal gestore.

 

Art. 43. Chiamate d'emergenza e comunicazioni dirette all'abbonato

  1. La sospensione del servizio, per qualsiasi motivo disposta dal gestore sulla base delle disposizioni del presente regolamento, dovrà fare salva la possibilità di utilizzare i numeri di emergenza e di ricevere chiamate in tutti i casi in cui ciò è tecnicamente possibile.

 

Art. 44. Modalità di pagamento delle indennità

  1. Il gestore detrarrà le indennità dovute all'abbonato a partire dalla prima bolletta utile, operando in compensazione, ovvero provvederà alla liquidazione nei casi di cessazione del rapporto, salvo i conguagli eventualmente dovuti.

 

Art. 45. Norma di rinvio

  1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni del codice civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 1997

Il Ministro: Maccanico
Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1997 Registro n. 5 Poste, foglio n. 265

 

NOTE

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

  • Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottoelencate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione

  • La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 95/62/CE è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 16 del 26 febbraio 1996.

Note all'art. 1:

  • Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33 (Regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1990.

  • Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 novembre 1993, n. 512 (Regolamento recante integrazione del decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, approvativo dal regolamento del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1993.

  • Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.M. 13 febbraio 1990, n. 33, come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, n. 512:

    "Art. 4.

    1. Con separato decreto ministeriale vengono fissate le tariffe del servizio.

    2. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 3 agosto 1985, citato nelle premesse, nella parte in cui disciplina il servizio radiomobile pubblico terrestre di conversazione.

    3. All'atto della stipula del contratto di abbonamento l'utente è tenuto a versare un importo a titolo di anticipo per le conversazioni interurbane, corrispondente al valore economico del traffico che presume di effettuare nel relativo periodo di fatturazione. Tale importo deve essere adeguato nel caso in cui il gestore verifichi - la prima volta, dopo un periodo di 10 giorni dall'attivazione del servizio e, successivamente, in ogni momento - che il traffico effettivamente svolto - rapportato all'intero periodo di fatturazione - superi, del 75% ovvero di L. 500.000, il valore economico presunto e dichiarato all'atto della stipula del contratto di abbonamento.

    3-bis. A tal fine la società concessionaria SIP invia all'abbonato, mediante lettera assicurata con avviso di ricevimento, una richiesta di adeguamento commisurata al traffico effettivamente svolto, valutato in funzione del periodo di fatturazione, con l'importo per l'abbonato stesso di provvedere, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione al versamento di quanto richiesto.

    3-ter. Ogni qualvolta un utente del servizio radiomobile pubblico di comunicazione effettui, anche in un solo giorno, un traffico il cui valore superi, del 75% ovvero di L. 500.000, l'importo dichiarato al momento della stipula del contratto ovvero l'importo adeguato successivamente secondo le modalità di cui al comma 3, la società concessionaria SIP è autorizzata ad emettere fattura e ad inviare immediatamente la relativa bolletta, a mezzo assicurata con avviso di ricevimento, all'utente, che deve provvedere al pagamento entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

    3-quater. Qualora l'abbonato non provveda ai versamenti nei termini previsti dai commi 3-bis e 3-ter, la società concessionaria SIP disabilita l'utenza all'effettuazione del traffico internazionale uscente. Decorsi ulteriori dieci giorni senza che sia intervenuto il pagamento, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 13 del decreto 8 settembre 1988, n. 484.

    3-quinquies. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 3 a 3-quater, si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.

    4. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."