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Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
di concerto con
Il Ministro del Tesoro e del Bilancio
e della programmazione economica
Visto il testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato
con decreto del Presidente delle Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione stipulata in data 1o agosto 1984
tra il Ministro delle poste e telecomunicazioni e la SIP - Società italiana
per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei
servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;
Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, concernente disposizioni
per la riforma del settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1994 relativo
alla determinazione dei contributi e dei canoni per l'affitto di circuiti
diretti numerici e analogici nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994;
Ravvisata la necessità di aggiornare i contributi e
i canoni per la cessione in uso di collegamenti diretti analogici e
numerici nazionali;
Considerata l'esigenza di definire, sulla base dei dati
relativi alla consistenza dell'utenza al 31 dicembre 1995, un apposito
provvedimento tariffario in linea con il "piano di ristrutturazione
delle tariffe dei servizi di telecomunicazione" approvato dal CIP con
provvedimento n.20/1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306
del 32 dicembre 1992;
DECRETA:
Art. 1
-
I contributi ed i canoni per l'affitto di collegamenti
diretti numerici nazionali sono stabiliti nelle allegate tabelle 1,
2, e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
-
I contributi ed i canoni per l'affitto di collegamenti
diretti analogici nazionali sono stabiliti nella allegata tabella
4, che costituisce parte integrante del presente decreto.
-
Per l'affitto di collegamenti diretti analogici e
numerici nazionali alle amministrazioni dello Stato, i contributi
ed i canoni sono ridotti del 10%.
-
Nel caso in cui i collegamenti diretti analogici attivi
vengano sostituiti, su richiesta dell'utente, con collegamenti diretti
numerici in occasione della attivazione della prestazione di accesso
flessibile, non si applicano i contributi di cui ai punti A.1) e B.1)
della tabella 1 ed ai punti C.1) e D.1) della tabella 2.
Art. 2
-
L'affitto di collegamenti diretti numerici ed analogici
nazionali è ammesso, salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6 del
presente articolo, a carattere permanente per un periodo non inferiore
a novanta giorni con caratteristiche di continuità per tutte le ventiquattro
ore della giornata.
-
L'affitto di collegamenti diretti numerici nazionali
via satellite è ammesso, salvo quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e
6 del presente articolo, anche a carattere permanente con caratteristiche
di continuità per tutte le ventiquattro ore della giornata, per periodi
di durata non inferiore a 3 e 5 anni, alle condizioni tariffarie di
cui alla tabella 2.
-
Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio
e con la disponibilità degli impianti, è consentito l'affitto di collegamenti
diretti numerici e analogici nazionali a carattere temporaneo per
periodi inferiori a novanta giorni.
-
In caso di affitto di collegamenti diretti numerici
e analogici a carattere temporaneo di cui al comma 3, i canoni indicati
nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 sono applicati nella misura di un terzo
per ogni periodo di dieci giorni o frazione.
-
L'affitto di collegamenti diretti numerici nazionali
è ammesso, compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio e
con la disponibilità degli impianti, anche a carattere parziale per
un utilizzo senza caratteristiche di continuità nelle ventiquattro
ore della giornata.
-
L'affitto di collegamenti di cui al precedente comma
5 può essere effettuato ad ora fissa per un periodo di almeno venti
giorni al mese, con un minimo di trenta minuti di utilizzo al giorno,
secondo le indicazioni di cui alla tabella 2.
Art. 3
L'affitto a carattere permanente di collegamenti diretti
numerici via satellite può essere consentito tramite installazione di
stazione terrena ricetrasmittente ad uso esclusivo per far fronte a specifica
richiesta dell'utente, motivata da esigenze particolari, di collegamenti
realizzati con la tecnica prevista al punto F) della tabella 2. In tal
caso, per ogni terminazione di rete, oltre ai contributi ed ai canoni
di cui ai punti F.1), F.2) e F.3) della tabella 2, si applicano i contributi
di cui al punto F.4) della citata tabella 2.
Art. 4
Per l'affitto di collegamenti diretti analogici di qualità
speciale, si applica, in aggiunta ai contributi ed ai canoni di cui alla
tabella 4, un canone supplementare mensile di L. 33.350 per ogni terminazione
di rete e di L. 75.000 per ogni terminazione di rete del gruppo primario.
Art. 5
-
In caso di interruzioni temporanee di collegamenti
diretti numerici e analogici non dipendenti da cause imputabili al
locatario, il rimborso è dovuto nel modo seguente:
-
per l'affitto a carattere permanente, sempre che
le interruzioni siano pari o superiori a centottanta minuti consecutivi:
-
1/30 del canone mensile per le interruzioni
di ventiquattro ore;
-
1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione
o frazione di almeno trenta minuti per le interruzioni inferiori
a ventiquattro ore.;
-
per l'affitto a carattere temporaneo, in rapporto
al numero di ore intere o frazioni di almeno trenta minuti primi
di interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati.
-
In caso di interruzioni temporanee, non dipendenti
da cause imputabili al locatario, di collegamenti diretti numerici
a carattere parziale è dovuto un rimborso, in rapporto al tempo complessivo
di interruzioni, pari ad una quota proporzionale ai canoni applicati,
-
La società concessionaria può proporre, per richieste
relative ad un elevato numero di collegamenti su specifiche direttrici
interdistrettuali, particolari condizioni tariffarie incentivanti.
Le articolazioni tariffarie di cui al presente comma sono autorizzate
con apposito provvedimento del Ministro delle poste e telecomunicazioni
ed in ogni caso i livelli tariffari che possono essere adottati devono
rispondere ai principi di competitività e trasparenza dei servizi
di telecomunicazioni.
Art. 6
-
le disposizioni del presente decreto si applicano
a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
Dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale
18 marzo 1994 relativo alla determinazione dei contributi e canoni
per l'affitto di circuiti diretti numerici e analogici nazionali,
citato in premessa.
Roma, 20 settembre 1996
Il Ministro delle poste e telecomunicazioni
MACCANICO
Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI
Registrato alla Corte dei Conti il 27 settembre 1996
Registro n.7 Poste, foglio n.110
TABELLA 1
CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO DI COLLEGAMENTI DIRETTI NUMERICI PER
VELOCITÀ DI TRASMISSIONE COMPRESE TRA 1.200 - 2.400 bit/s E 14.400 - 19.200
bit/s
A) COLLEGAMENTI IN AMBITO SETTORIALE URBANO E SETTORIALE:
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.
| A1) Contributo di allacciamento (nuovo
impianto e trasloco) per ogni terminazione di rete in sede d'utente
|
L. 300.000 |
A2) canone mensile per il raccordo alla centrale urbana,
per ogni terminazione di rete in sede d'utente.
Velocità di trasmissione
| 1.200 - 2.400 bit/s |
L. 135.000 |
| 4.800 bit/s |
L. 135.000 |
| 9.600 bit/s |
L. 135.000 |
| 14.400 - 19.200 bit/s |
L. 161.000 |
Per l'attivazione in ambito urbano dei collegamenti diretti
numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo si applicano
i contributi ed i canoni previsti ai punti B1) e B2) della presente tabella.
A3) Canone trasmissivo mensile per collegamenti punto-punto
e multipunto:
(sulla base della distanza tra le centrali urbane cui
sono attestate le sedi d'utente; per i collegamenti multipunto il canone
trasmissivo si determina sulla base della distanza complessiva delle singole
tratte, misurata sempre tra le centrali urbane dove sono attestate le
sedi d'utente o dove vengono realizzati i punti di derivazione).
Quota fissa da 0 a 5 Km:
| 1.200 - 2.400 bit/s |
L. 95.850 |
| 4.800 bit/s |
L. 95.850 |
| 9.600 bit/s |
L. 96.850 |
| 14.400 - 19.200 |
L. 115.000 |
Per ogni chilometro o frazione eccedente i primi 5 Km:
| 1.200 - 2.400 bit/s |
L. 19.170 |
| 2.400 bit/s |
L. 19.170 |
| 4.800 bit/s |
L. 19.170 |
| 14.400 - 19.200 bit/s |
L. 23.000 |
B) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE (escluso il
settoriale).
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE
| B1) Contributo di allacciamento (nuovo
impianto e trasloco) per ogni terminazione in sede d'utente |
L. 300.000 |
B2) Canone mensile per il raccordo alla centrale interurbana,
per ogni terminazione di rete in sede d'utente.
Velocità di trasmissione:
| 1.200 - 2.400 bit/s |
L. 226.050 |
| 4.800 bit/s |
L. 252.900 |
| 9.600 bit/s |
L. 288.700 |
| 14.400 - 19.200 bit/s |
L. 316.300 |
B3) Canone trasmissivo mensile interurbano per collegamenti
punto-punto e multipunto:
(per chilometro di collegamento (d) misurato in linea
d'aria secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per il servizio
telefonico nazionale; ai fini della determinazione del canone trasmissivo
di un collegamento multipunto, questo viene suddiviso in dorsale principale
- per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza - e in
dorsali secondarie; per ogni dorsale viene calcolato il relativo canone
trasmissivo).
Fino a 60 Km:
| 1.200 - 2.400 bit/s |
L. 10.600 x d |
| 4.800 bit/s |
L. 10.600 x d |
| 9.600 bit/s |
L. 11.200 x d |
| 14.400 - 19.200 bit/s |
L. 12.900 x d |
Oltre 60 Km fino a 300 Km:
| 1.200 - 2.400 bit/s |
L. 507.000 + 2.150 x d |
| 4.800 bit/s |
L. 504.000 + 2.200 x d |
| 9.600 bit/s |
L. 540.000 + 2.200 x d |
| 14.400 - 19.200 bit/s |
L. 618.000 + 2.600 x d |
Oltre 300 Km:
| 1.200 - 2.400 bit/s |
L. 1.092.000 + 200 x d |
| 4.800 bit/s |
L. 1.104.000 + 200 x d |
| 9.600 bit/s |
L. 1.140.000 + 200 x d |
| 14.400 - 19.200 bit/s |
L. 1.338.000 + 200 x d |
Visto, il Ministro delle poste e telecomunicazioni MACCANICO
TABELLA 2
CONTRIBUTI E CANONI PER L'AFFITTO DI COLLEGAMENTI
DIRETTI NUMERICI PER VELOCITÀ DI TRASMISSIONE COMPRESE TRA 48-64 Kbit/s
E 2.048 Kbit/s.
C) COLLEGAMENTI IN AMBITO URBANO E SETTORIALE.
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.
C1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco)
per ogni terminazione di rete in sede d'utente.
Velocità di trasmissione:
| 48-64 Kbit/s |
L. 300.000 |
| 2.048 Kbit/s |
L. 600.000 |
C2) Canone mensile per il raccordo alla centrale urbana,
per ogni terminazione di rete in sede d'utente.
Velocità di trasmissione:
| 48-64 Kbit/s |
L. 250.000 |
| 2.048 Kbit/s |
L. 800.000 |
Per l'attivazione in ambito urbano dei collegamenti diretti
numerici di telecomunicazione a regime europeo ed extraeuropeo si applicano
i contributi ed i canoni previsti ai punti D1) e D2) della presente tabella.
C3) Canone trasmissivo mensile per collegamenti punto-punto
e multipunto:
(sulla base della distanza tra le centrali urbane cui
sono attestate le sedi d'utente; per i collegamenti multipunto il canone
trasmissivo si determina sulla base della distanza complessiva delle singole
tratte, misurata sempre tra le centrali urbane dove sono attestate le
sedi d'utente o dove vengono realizzati i punti di derivazione).
| 48-64 Kbit/s quota fissa da 0 a 5 Km |
L. 171.000 |
| per ogni chilometro o frazione eccedente
i primi 5 Km: |
L. 34.200 |
| 2.048 Kbit/s per chilometro o frazione |
L. 195.500 |
D) COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE (escluso il
settoriale).
CESSIONE IN USO A CARATTERE PERMANENTE.
D1) Contributo di allacciamento (nuovo impianto e trasloco)
per ogni terminazione di rete in sede d'utente.
Velocità di trasmissione:
| 49-96 Kbit/s |
L. 350.250 |
| oltre 48-64 Kbit/s e fino a 2.048 Kbit/s |
L. 1.510.000 |
D3) Canone trasmissivo mensile interurbano per collegamenti
punto-punto e multipunto:
(per chilometro di collegamento (d) misurato in linea
d'aria secondo i criteri stabiliti dalle norme in vigore per il servizio
telefonico nazionale);
(ai fini della determinazione del canone trasmissivo di
un collegamento multipunto, questo viene suddiviso in dorsale principale
- per dorsale principale si intende quella di maggior lunghezza - e dorsali
secondarie; per ogni dorsale viene calcolato il relativo canone trasmissivo).
Fino a 60 Km:
| 48-64 Kbit/s |
L. 24.000 x d |
| 128 Kbit/s |
L. 27.000 x d |
| 256 Kbit/s |
L. 68.000 x d |
| 384 Kbit/s |
L. 95.000 x d |
| 512 Kbit/s |
L. 119.500 x d |
| 768 Kbit/s |
L. 153.000 x d |
| 2.048 Kbit/s |
L. 275.000 x d |
Oltre 60 Km fino a 300 Km:
| 48-64 Kbit/s |
L. 1.203.000 + 3.950 x d |
| 128 Kbit/s |
L. 1.365.000 + 4.400 x d |
| 256 Kbit/s |
L. 3.462.000 + 10.300 x d |
| 384 Kbit/s |
L. 4.860.000 + 14.000 x d |
| 512 Kbit/s |
L. 6.078.000 + 18.200 x d |
| 768 Kbit/s |
L. 7.767.000 + 23.550 x d |
| 2.048 Kbit/s |
L. 13.989.000 + 41.850 x d |
Oltre 300 Km:
| 48-64 Kbit/s |
L. 2.298.000 + 300 x d |
| 128 Kbit/s |
L. 2.571.000 + 350 x d |
| 256 Kbit/s |
L. 6.312.000 + 800 x d |
| 384 Kbit/s |
L. 8.730.000 + 1.100 x d |
| 512 Kbit/s |
L. 11.103.000 + 1.450 x d |
| 768 Kbit/s |
L. 14.262.000 + 1.900 x d |
| 2.048 Kbit/s |
L. 25.524.000 + 3.400 x d |
Visto, Il Ministro delle poste e telecomunicazioni
MACCANICO
Tabella 3
CANONE MENSILE PER APPARATO DI RISERVA
| DCE1 (fino alla velocità di trasmissione
di 9.600 bit/s) |
L. 37.500 |
| DCE2 (dalla velocità di trasmissione di
14.400 bit/s fino a 64 Kbit/s) |
L. 75.000 |
| TL (per velocità di trasmissione fino a
2.048 Kbit/s) |
L. 200.000 |
CANONI MENSILI AGGIUNTIVI PER COLLEGAMENTI NUMERICI
MULTIPUNTO VIA TERRESTRE
In aggiunta ai contributi ed ai canoni stabiliti nelle
tabelle 1 e 2, per collegamenti multipunto sono dovuti i seguenti canoni
mensili:
| per ciascun punto di derivazione del collegamento
(ubicato in località intermedia o terminale del collegamento) |
L. 116.670 |
| per ciascuna derivazione attiva |
L. 20.830 |
CANONI MENSILI PER COLLEGAMENTO NUMERICO DI RISERVA
PER COLLEGAMENTI INTERURBANI VIA TERRESTRE
Qualora l'utente richieda la cessione in uso di un collegamento
di riserva dalla propria sede alla centrale interurbana, deve corrispondere,
sulla base della distanza effettiva tra la sede d'utente e la centrale
interurbana, i canoni previsti per collegamenti in ambito urbano e settoriale
di cui alle tabelle 1 e 2, ai punti A e C con una maggiorazione del 50%
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PER COLLEGAMENTI NUMERICI MULTIPUNTO
E PUNTO-MULTIPUNTO VIA TERRESTRE
Contributi e canoni mensili aggiuntivi per funzionalità
di definizione, configurazione delle terminazioni di rete e dei collegamenti
interurbani di competenza dell'utente e per le correlate funzionalità
di controllo e gestione:
| Contributo di attivazione per la configurazione
di rete |
L. 1.000.000
|
| Canone mensile per la prima terminazione
di rete (terminazione principale) |
L. 150.000
|
| Canone mensile per ogni successiva terminazione
di rete (terminazione secondaria) |
L. 50.000 |
Canone mensile aggiuntivo per accesso a centrale interurbana
su terminazione a 2.048 Kbit/s di tipo multicanale:
Per i singoli flussi a velocità non inferiore a 64 Kbit/s
originati nell'ambito di ogni terminazione a 2.048 Kbit/s in sede d'utente,
si applica un canone mensile di L. 75.000 per ogni flusso attivato oltre
il primo e fino ad un massimo di 30.
Contributo e canone mensile aggiuntivo per la funzionalità
di supervisione ed indicazione del funzionamento delle terminazioni di
rete dei collegamenti CDN di competenza dell'utente e definiti contrattualmente.
| Contributo attivazione funzionalità, per
terminazione di rete già attiva |
L. 300.000 |
| Canone mensile, per terminazione di rete |
L. 30.000 |
Per le prestazioni aggiuntive previste nella presente
tabella, i contributi ed i canoni sono da corrispondere, oltre a quanto
stabilito nelle tabelle 1 e 2, sia per i collegamenti nazionali che per
i collegamenti in ambito urbano di collegamenti diretti numerici di telecomunicazione
a regime europeo ed extraeuropeo.
Visto, il Ministro delle poste e telecomunicazioni
MACCANICO
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