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IL MINISTRO DELLE
COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge
31 luglio 1997, n.249, relativa all'istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera
a), punti 7 ed 8, e l'articolo 5;
Vista la legge 31
dicembre 1996, n.675. riguardante la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.318, concernente
il regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n.650, e
del decreto legge 1° maggio 1997, n.115, convertito in legge 1°
luglio 1997. n.189, ed, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto
del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto
ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.283 del 4 dicembre 1997, recante "Disposizioni
per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 relativo all'approvazione
della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la Omnitel Pronto Italia per l'espletamento del servizio pubblico
radiomobile di comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.25 del 31 gennaio 1995;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1994 relativo all'approvazione
della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la Telecom per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di
comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.25 del 31 gennaio 1995;
Visto il decreto
ministeriale 17 marzo 1995 concernente il trasferimento da Telecom Italia
a Telecom Italia Mobile dei rapporti connessi ai servizi radiomobili,
registrato dalla Corte dei conti - ufficio controllo poste e telecomunicazioni,
il 23 maggio 1995, registro n.4, foglio n.72;
Vista la raccomandazione
della Commissione europea C(98)50 dell'8 gennaio 1998, riguardante l'interconnessione
nel mercato delle telecomunicazioni liberalizzato;
Visto il documento
ONP COM 97-45-bis del 26 gennaio 1998 del Comitato ONP riguardante termini
e condizioni dell'offerta di interconnessione di riferimento;
Visto il decreto
ministeriale 24 aprile 1997 riguardante l'istituzione della commissione
per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;
Vista l'offerta
di interconnessione della società Telecom Italia trasmessa al
Ministero delle comunicazioni con nota prot. 06.27.13.DG del 27 giugno
1997;
Visti i pareri dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato proc. n. S/207, prot. n. 12888
del 13 febbraio 1998 e proc. n. S/214. prot. n. 14416 del 6 marzo 1998;
Visto il parere
del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione
dei servizi di pubblica utilità - NARS - prot. n. 7/1488 del
24 febbraio 1998;
Visto il parere
congiunto delle Direzioni Generali IV, prot 12142 del 17 marzo 1998,
e XIII, prot. 1419 del 10 marzo 1998, della Commissione europea;
decreta:
CAPO I
GENERALITA'
Art.
1
(Definizioni)
1. Ai fini delle
presenti disposizioni si intende per:
a) "regolamento",
il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997. n.318;
b) "Autorità",
l'organismo istituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio
1997, n.249, e definito anche dall'articolo 1, comma 1. lettera d),
del regolamento, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 25, della
citata legge n.249 del 1997.
2. Al presente provvedimento
sono altresì applicabili le definizioni di cui all'articolo 1 del
regolamento.
Art.
2
(Campo dì applicazione)
1. Fermo quanto previsto
in materia di interconnessione e di accesso di cui alla legge 31 luglio
1997, n.249, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n.318, in particolare agli articoli 4 e 7, le disposizioni del presente
provvedimento si applicano agli organismi di telecomunicazioni di cui
all'articolo 4, comma 2. del regolamento, nei casi di interconnessione
e di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni previsti all'articolo
4, comma 1, del regolamento medesimo.
CAPO II
DISPOSIZIONI APPLICABILI
AGLI ORGANISMI DI
TELECOMUNICAZIONI
Art.
3
(Disposizioni generali)
1. L'interconnessione
delle reti pubbliche di telecomunicazioni è oggetto di un accordo
di diritto privato tra organismi di telecomunicazioni. Tale accordo, oltre
a quanto già previsto all'articolo 4, comma 14, del regolamento,
deve contenere almeno le clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali
indicati all'articolo 6.
2. Gli organismi di
telecomunicazioni sono tenuti a definire le clausole di cui al comma 1
anche nel caso di accordi di interconnessione con le loro controllate,
controllanti, collegate o consociate nonché con le eventuali proprie
divisioni operative.
3. Gli organismi di
telecomunicazioni di cui all'articolo 2 sono tenuti a rispondere alle
richieste di interconnessione senza indugio e, indicativamente, entro
quindici giorni dalla loro ricezione, avviando la negoziazione del relativo
accordo.
4. Al fine di promuovere
l'interconnessione finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità
dei servizi attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una
rete aperta, la negoziazione di cui al comma 3 deve completarsi entro
un periodo di quarantacinque giorni. In caso di disaccordo, gli organismi
sono tenuti, separatamente, a trasmettere all'Autorità lo schema
dell'accordo, evidenziando le parti su cui sussistono divergenze e, per
esse, rappresentando analiticamente:
a) la posizione
negoziale assunta dall'organismo e dalla controparte;
b) le motivazioni
tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione
e quelle addotte dalla controparte, ove conosciute;
c) l'intervallo
di negoziazione ritenuto accettabile e le eventuali proposte alternative.
5. In mancanza di
una analitica relazione sulle parti dell'accordo su cui sussistono le
divergenze di cui al comma 4.
L'Autorità provvede a richiedere le necessarie integrazioni.
6. Entro dieci giorni
dalla stipuIa degli accordi di cui aI comma 1, gli organismi di telecomunicazioni
ne danno notizia alI'Autorità e avviano, senza indugio, tutte le
attività per la loro attuazione.
7. Ogni controversia
relativa alI'interconnessione è sottoposta all'Autorità
che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento. dell'articolo 1. comma
6, lettera a), punto 9, della legge 31 luglio 1997, n.249 e ferme restando
le modalità descritte ai commi 4 e 5, definisce il contenzioso
mediante un atto vincolante per le parti entro novanta giorni.
8. L'autorità
tratta le controversie sulla base dell'ordine di loro ricevimento. L'Autorità
può adottare, mediante provvedimento motivato, una diversa priorità,
in particolare nei casi in cui sussista un rischio imminente di danno
grave ed irreparabile per il pubblico interesse ovvero, preventivamente
all'adozione dell'atto vincolante di cui al comma 7, altra decisione avente
efficacia temporanea.
Art.
4
(Esigenze fondamentali)
1. Gli organismi
di telecomunicazioni definiscono i contenuti dell'accordo di interconnessione
di cui alI'articolo 3, comma 1. nel rispetto delle esigenze fondamentali
previste all'articolo 12, comma 1. del regolamento e, in particolare,
sono tenute a:
a) garantire il
mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche e dei servizi
di telecomunicazioni in caso di guasti alla rete, effettuando i necessari
interventi. I guasti di comprovata complessità dovuti a calamità
naturali, atti vandalici e terroristici sono comunque tempestivamente
riparati;
b) assicurare il
rispetto delle regole, norme o specifiche tecniche applicabili;
c) osservare, ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento, le eventuali condizioni
basate sulle esigenze fondamentali, fissate dall'Autorità qualora
lo ritenga necessario;
d) informare l'Autorità,
dopo le opportune verifiche tecniche, qualora una interconnessione alteri
il rispetto delle esigenze fondamentali. In tale ipotesi, l'Autorità
può autorizzare. dopo aver sentito le parti interessate, la sospensione
della connessione informando le parti stesse e fissando tempi e condizioni
per il suo ripristino.
2. Gli organismi
di telecomunicazioni che hanno stipulato un accordo di interconnessione
hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente con un preavviso minimo di
dodici mesi riguardo alle variazioni da apportare alle proprie reti che
comportano l'adattamento o la modifica delle installazioni, fatti salvi
i casi di comune accordo, gli interventi di limitato rilievo, i casi derivanti
da forza maggiore nonché diverse decisioni dell'Autorità,
da prendersi dopo aver ascoltato le parti interessate. Ove non siano rispettate
le predette condizioni, i costi aggiuntivi derivanti dall'adattamento
o dalla modifica delle installazioni o della rete, sopportati dall'organismo
che si. interconnette, sono interamente a carico dell'altro organismo
di telecomunicazioni che ha apportato le suddette variazioni alla propria
rete, fatte salve le comprovate cause derivanti dalla necessità
di mantenimento delle esigenze fondamentali e da esigenze di sicurezza
e tutela delle comunicazioni.
Art.
5
(Interfacce tecniche di interconnessione)
1. Le interfacce tecniche
di interconnessione sono stabilite dagli organismi di telecomunicazioni
nell'ambito dell'accordo di interconnessione. Tali interfacce devono essere
conformi alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, del regolamento
in materia di norme tecniche.
2. Qualora vengano
pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee nuove
norme tecniche relative alle interfacce di interconnessione, gli organismi
di telecomunicazioni sono tenuti alla loro introduzione ed utilizzazione
nei tempi stabiliti da tali disposizioni. anche ai sensi dell'articolo
14, comma 1, del regolamento.
3. I diritti di proprietà
intellettuale riguardanti un'interfaccia tecnica utilizzata per l'interconnessione
devono essere dichiarati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo
3. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, può indicare
soluzioni alternative equivalenti dal punto di vista tecnico e commerciale,
ove disponibili.
4. Prima dell'attivazione
dell'interconnessione, le interfacce sono sottoposte a prove tecniche
definite ed effettuate congiuntamente dagli organismi interessati, anche
ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 5.
Art.
6
(Contenuto degli accordi di interconnessione)
1. Fatte salve le
ulteriori disposizioni che l'Autorità può fissare ai sensi
dell'articolo 4, commi 14 e 16, del regolamento, e le clausole predisposte
dalle parti in conformità alla normativa vigente, un accordo di
interconnessione prevede almeno i contenuti di cui ai successivi commi.
2. I contenuti che
attengono ai principi generali sono:
a) i termini e le
condizioni di pagamento e di fatturazione, nonché le relative
procedure;
b) le procedure
riguardanti gli scambi di informazioni indispensabili tra due organismi
ed i relativi preavvisi, con particolare riguardo, per questi ultimi,
ai programmi di ammodernamento della rete;
c) la definizione
e la limitazione in materia di responsabilità e di risarcimento;
d) gli eventuali
diritti di proprietà intellettuale;
e) la durata e le
condizioni per un'eventuale rinegoziazione degli accordi o per un loro
rinnovo automatico;
f) la procedura
ed i casi di sospensione degli effetti dell'accordo nonché quelli
di sua risoluzione;
g) le procedure
di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l'Autorità;
h) le procedure
in caso di proposta di modifica alle offerte di reti o servizi di una
delle parti;
i) le informazioni
sulla formazione professionale del personale adibito alla gestione tecnica
del contratto di interconnessione, nei limiti della legge 31 dicembre
1996, n.675.
3. I contenuti che
attengono ai servizi di interconnessione forniti ed alle relative condizioni
economiche di offerta sono:
a) la descrizione
dei servizi forniti;
b) le condizioni
di accesso ai servizi, ivi compresi quelli accessori, supplementari
ed avanzati;
c) le condizioni
relative alla eventuale prestazione di fatturazione per conto terzi;
d) le condizioni
relative all'uso comune delle strutture, delle infrastrutture, degli
impianti e delle apparecchiature, ivi compresa la relativa ubicazione.
4. I contenuti che
attengono alle caratteristiche tecniche dei servizi di interconnessione
sono:
a) le misure applicate
per realizzare la parità di accesso degli utilizzatori alle diverse
reti e servizi e, quando disponibile, Ia portabilità dei numeri;
b) le misure applicate
allo scopo di assicurare il rispetto ed il mantenimento delle esigenze
fondamentali;
c) la descrizione
dettagIiata delle interfacce tecniche di interconnessione;
d) le indicazioni
reIative alle specifiche, norme o regole tecniche di interconnessione
applicabili;
e) le informazioni
relative alla contabilizzazione del traffico di interconnessione;
f) le misure adottate
per garantire il mantenimento e la qualità dei servizi di interconnessione
forniti, esplicitando, in particolare, gli indicatori minimi di qualità
ed i relativi metodi di misurazione;
g) le informazioni
relative alla gestione del traffico e della rete, nei limiti della legge
n.675 del 1996.
5. I contenuti che
attengono alla realizzazione dell'interconnessione sono:
a) le condizioni
di attivazione del servizio, in particolare per quanto attiene ad elementi
quali, tra l'altro, la previsione del traffico, le modalità di
installazione delle interfacce di interconnessione, le procedure per
identificare ed attestare le terminazioni dei collegamenti trasmissivi
di interconnessione ed i tempi della loro messa a disposizione;
b) l'ubicazione
dei punti di interconnessione e la descrizione delle modalità
fissate per il collegamento;
c) le modalità
di dimensionamento concordato delle apparecchiature di interfaccia e
delle parti comuni per ciascuna rete, al fine di garantire in modo continuativo
la qualità del servizio nonché il mantenimento delle esigenze
fondamentali;
d) le modalità
di selezione ed esecuzione delle prove tecniche per il corretto funzionamento
delle interfacce di interconnessione e per l'interoperabiIità
dei servizi;
e) le modalità
di esecuzione delle misure e delle prove per la verifica della conformità
ai requisiti essenziali;
f) le procedure
ed i tempi di Intervento per il rilevamento dei guasti e per i relativi
interventi di riparazione e manutenzione nonché le procedure
e le modalità di accesso da parte del personale di ciascun contraente
ai locali in cui sono situati gli impianti.
Art.
7
(Procedure in caso di ritardo o di rifiuto)
1. L'Autorità,
nei casi di ritardi indebiti ed immotivati nella attuazione degli accordi
di interconnessione, può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento
o su richiesta di una delle parti, fissando le scadenze entro le quali
devono essere concluse le attività previste. L'Autorità,
nell'attuare le disposizioni di cui alI'articolo 4, comma 14, del regolamento,
ed all'articolo 3, commi 7 e 8, nonché del presente comma, tiene
conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:
a) il tempo solitamente
impiegato e le condizioni applicate dall'organismo di telecomunicazioni
che offre l'interconnessione nei confronti di altri organismi di telecomunicazioni
ovvero di proprie controllate, controllanti, collegate o consociate,
nonché di eventuali proprie divisioni operative;
b) le risposte alle
richieste di interconnessione a reti pubbliche di telecomunicazioni
fornite in casi analoghi in altri Stati membri dell'Unione europea;
c) le spiegazioni
fornite per l'eventuale ritardo nell'evasione della richiesta.
2. Fatto salvo quanto
disposto all'articolo 4, comma 4, del regolamento, nel caso in cui gli
organismi respingano una richiesta di interconnessione, gli organismi
di telecomunicazioni ai quali è stata negata l'interconnessione
possono adire l'Autorità, la quale, anche sulla base delle informazioni
fornire in contraddittorio dalle parti, decide in merito. In proposito,
I'Autorità considera il mercato esistente o potenziale cui si riferisce
la richiesta di interconnessione tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti
elementi:
a) l'essenzialità
dell'interconnessione alla rete anche per permettere la concorrenza
tra gli organismi di telecomunicazioni in tale mercato;
b) la disponibilità
di una capacità tecnico-operativa sufficiente per consentire
l'interconnessione o la disponibilità di un accesso virtuale
a condizioni economiche non discriminatorie;
c) la creazione
di ostacoli all'introduzione di un nuovo servizio nel mercato ovvero
alla concorrenza su un mercato di servizi, già esistente o potenziale;
d) l'imposizione
di condizioni economiche eccessive;
e) l'offerta di
punti di accesso non idonei all'interconnessione richiesta, tenuto conto
anche della configurazione delle reti;
f) l'interesse degli
utenti;
g) l'interesse a
garantire la parità di accesso;
h) la necessità
di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni
e l'interoperabilità dei servizi.
i) l'interesse pubblico;
j) la necessità
di garantire il servizio universale.
CAPO III
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
APPLICABILI AGLI ORGANISMI
AVENTI UNA NOTEVOLE FORZA DI MERCATO
Art.
8
(Non discriminazione e trasparenza)
1. Gli organismi
notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato A
del regolamento sono tenuti:
a) ad osservare
il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta
ad altri:
1) applicando
condizioni analoghe a parità di circostanze agli organismi
che si interconnettono e forniscono servizi simili;
2) fornendo ad
altri strutture ed informazioni sull'interconnessione alle medesime
condizioni, al fine di garantire la stessa qualità che caratterizza
i loro stessi servizi o quelli delle loro controllate, controllanti
collegate o consociate nonché delle eventuali proprie divisioni
operative;
b) a rendere disponibili,
su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche necessarie agli
organismi che prevedono di interconnettersi;
c) a trasmettere,
su richiesta, il contenuto degli accordi di interconnessione all'Autorità,
la quale li rende disponibili al pubblico, ai sensi degli articoli 4,
comma 7, e 19, comma 3, del regolamento ad esclusione degli aspetti
relativi alla strategia commerciale che possono essere determinati dall'Autorità
stessa, anche sentite le parti.
Art.
9
(Condizioni economiche)
1. Nella definizione
degli accordi di cui all'articolo 6, gli organismi di telecomunicazioni,
notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato
A, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato A, parte 3, del
medesimo regolamento, solo se notificati come aventi notevole forza di
mercato con riferimento all'interconnessione, sono tenuti a rispettare
il principio di non discriminazione, obiettività e trasparenza
nella determinazione delle condizioni economiche. Tali organismi devono
dimostrare all'Autorità, su richiesta, che le condizioni economiche
di interconnessione applicate sono basate sui costi effettivi, incluso
un margine di profitto ragionevole sugli investimenti.
2. Gli organismi di
telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato di
cui all'allegato A, parti 1 e 2, del regolamento, devono applicare condizioni
economiche di interconnessione disaggregate per servizi e per componenti
ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente
attinenti al servizio richiesto. L'allegato C al regolamento costituisce
un riferimento per l'individuazione degli elementi per la determinazione
delle condizioni economiche di interconnessione.
3. Gli organismi di
telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato, di
cui all'allegato A, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato
A, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati dall'Autorità
come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione,
fermo quanto stabilito al comma 1, sono tenuti a:
a) correlare le
condizioni economiche direttamene o indirettamente ai costi sostenuti
per la fornitura dei servizi di interconnessione, anche in conformità
all'articolo 8, comma 2, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di cui
all'articolo 4, comma 7, lettera d), del medesimo regolamento;
b) evidenziare la
remunerazione normale dei capitali impiegati per gli investimenti utilizzati
per fornire i servizi di interconnessione, nel rispetto delle condizioni
di cui all'articolo 13;
c) includere, se
del caso, una modulazione oraria delle tariffe applicabili per tener
conto della eventuale congestione del traffico nella rete in determinati
periodi del giorno, che deve, in ogni caso, essere dimostrabile mediate
idonea documentazione riguardate i livelli di traffico ed i conseguenti
rischi di congestione.
4. Nel valutare le
condizioni economiche l'Autorità può considerare:
a) il grado di utilizzazione
delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche
sulla base di valutazioni tecniche ed economiche;
b) i riferimenti
alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo
dagli organismi di telecomunicazioni, calcolate anche sulla base della
parità del potere di acquisto;
c) le modificazioni
che sono introdotte ai sensi dell'articolo 4, comma 7, lettera d), del
regolamento, avuto riguardo ai metodi di determinazione dei costi;
d) i criteri di
cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), c), d), f), g) e i).
5. Al fine di garantire
l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni,
l'Autorità può imporre la modifica delle relative condizioni
economiche di offerta.
6. Le condizioni economiche
di interconnessione per servizi di terminazione di chiamata forniti da
organismi di telecomunicazioni non discriminano tra chiamate originate
da reti fisse o da reti mobili e tra quelle originate da reti nazionali
o da reti di altri Stati membri.
Art.
10
(Contabilità dei costi)
1. Gli organismi
di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato,
di cui all'allegato A, parti 1 e 2 del regolamento, e di cui all'allegato
A, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati dall'Autorità
come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione,
sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento
stesso in materia di contabilità dei costi e, tra l'altro, quelle
seguenti:
a) i costi diretti
relativi ai servizi d'interconnessione sono ad essi attribuiti interamente;
b) i costi diretti
relativi ai servizi forniti da un organismo di telecomunicazioni, diversi
da quelli di interconnessione, sono esclusi dal calcolo dei costi a
questi ultimi relativi. Sono esclusi, in particolare, i costi della
rete di accesso, comunque realizzata, i costi commerciali relativi a
pubblicità, marketing, vendite e tutti quei costi non riferibili,
direttamente o indirettamente, all'attività di prestazione dei
servizi di interconnessione, salvo quanto è disposto in applicazione
dell'articolo 7, commi 4 ed 8, del regolamento;
c) i costi della
rete di telecomunicazioni devono essere suddivisi tra i servizi d'interconnessione
e gli altri servizi sulla base dell'uso effettivo della stessa da parte
di ciascuno di tali servizi;
d) i costi comuni
sostenuti da un organismo di telecomunicazioni sono suddivisi tra i
servizi di interconnessione e gli altri servizi sulla base della loro
pertinenza a ciascuna delle predette categorie.
2. L'Autorità
rende disponibili a terzi, su richiesta e nei limiti previsti dalla legge,
le informazioni relative al sistema di contabilità dei costi ed
ai criteri per la loro attribuzione all'interconnessione. Tali informazioni
possono riguardare, tra l'altro:
a) i dati di costo
relativi, distintamente, a ciascun servizio di interconnessione tra
quelli offerti, in forma aggregata ed analitica per singola unità
di traffico;
b) l'approccio metodologico
adottato ai fini della determinazione dei dati di costo di cui alla
lettera a);
c) la base di calcolo
per la determinazione dei suddetti costi;
d) l'evidenza distinta
dei singoli elementi di costo inclusi nelle condizioni economiche di
interconnessione, ivi compresi un eventuale ragionevole margine di profitto
e la remunerazione del capitale, determinata secondo quanto previsto
dall'articolo 13;
e) i parametri ed
i metodi utilizzati per la ripartizione ed il ribaltamento delle varie
componenti di costo, con particolare riguardo ai costi comuni ed ai
costi congiunti.
3. L'Autorità
provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto
Indipendente, pubblico o privato, da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza
alle disposizioni del regolamento del sistema di contabilità dei
costi adottato dagli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi
notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, del regolamento.
Art.11
(Separazione contabile)
1. Fermo quanto previsto
all'articolo 9, comma 1, del regolamento, gli organismi di telecomunicazioni
notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato A,
parti 1 e 2, del regolamento, devono predisporre una contabilità
separata, da un lato, per le attività svolte in relazione all'interconnessione,
compresi sia i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo
organismo sia quelli forniti ad altri, dall'altro lato, per le altre attività.
2. Gli elementi significativi
dei sistema informativo di separazione contabile ed i dati contabili da
questo derivanti devono essere forniti all'Autorità su richiesta
della stessa.
Art.
12
(Revisione del metodo)
1. Fatto salvo quanto
disposto all'articolo 4, comma 7, lettera d), del regolamento, allo scopo
di tener conto degli effetti della concorrenza sul mercato dei servizi
di telecomunicazioni, con particolare riguardo al mercato dei servizi
d'interconnessione, I'Autorità, previa consultazione degli organismi
di telecomunicazioni, stabilisce, entro il 1° gennaio 1999, sulla
base degli studi e delle necessarie valutazioni tecniche, le scadenze
per introdurre una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni
economiche. Essa tiene conto:
a) dei costi prospettici
incrementali di lungo periodo;
b) della remunerazione
normale del capitale impiegato per gli investimenti utilizzati, inclusi
quelli, eventuali, effettuati per realizzare la capacità di rete
aggiuntiva necessaria a smaltire il traffico di interconnessione di
punta, anche al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità
del servizio.
2. Ai fini della definizione
della nuova metodologia di cui al comma 1, I'Autorità può
considerare il confronto tra i risultati di modelli tecnico-economici
ed i risultati di modelli basati sulla contabilità degli organismi
di telecomunicazioni, tenendo conto delle comparazioni e delle esperienze
internazionali disponibili, anche nel rispetto delle diverse realtà
nazionali, delle aspettative dei mercati finanziari, ove oggettivamente
individuabili, e delle esigenze di sviluppo industriale nel settore delle
telecomunicazioni.
3.Gli organismi di
telecomunicazioni debbono fornire, su richiesta dell'Autorità,
per le finalità di cui ai precedenti commi, ogni utile informazione
di natura tecnica, economica o contabile.
Art.
13
(Remunerazione del capitale)
1. Ai sensi dell'articolo
4, comma 7, lettera d), del regolamento, il tasso di remunerazione normale
del capitale impiegato è fissato dall'Autorità tenendo conto,
tra l'altro, del costo medio del capitale sostenuto dall'organismo di
telecomunicazioni e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni
in Italia, ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad
alta tecnologia.
Art.
14
(Offerta di interconnessione di riferimento)
1. Ciascun organismo
di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole
forza di mercato, che fornisce reti e servizi di cui all'allegato A, parti
1 e 2, del regolamento, è tenuto a pubblicare un'offerta di interconnessione
di riferimento, ai sensi deIl'articolo 4, comma 9, del regolamento medesimo.
2. L'offerta di cui
al comma 1 può prevedere condizioni economiche di accesso e di
interconnessione differenziate per tipo di servizi che siano oggettivamente
giustificate e non determinino una distorsione delle condizioni di concorrenza.
Gli organismi di cui all'articolo 2 hanno il diritto di negoziare l'interconnessione
su tutto il territorio nazionale, ovvero su parte di esso, ai medesimi
termini e condizioni di interconnessione, indipendentemente dalla copertura
geografica indicata nella propria licenza individuale.
3. L'offerta di cui
al comma 1 prevede differenti condizioni tecniche che devono essere disaggregate
e distinte per servizi e per componenti al fine di includere i diversi
elementi necessari per rispondere alle richieste di interconnessione.
4. Fermo quanto previsto
dall'articolo 7, comma 8, del regolamento, le condizioni economiche di
interconnessione contenute nell'offerta nonché quelle di accesso
alla rete pubblica di telecomunicazioni devono essere:
a) disaggregate
per singolo servizio offerto e per singola componente ed idonee ad evitare
che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti
al servizio richiesto;
b) orientate ai
costi;
c) non discriminatorie;
d) trasparenti ed
obiettive.
5. Le condizioni economiche
di accesso e di interconnessione contenute nell'offerta devono collocarsi
all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella raccomandazione
della Commissione europea C(98)50 citata in premessa, ovvero nei suoi
eventuali successivi aggiornamenti. Qualora le predette condizioni economiche
siano superiori ai livelli indicati nella raccomandazione, I' organismo
è tenuto a dimostrare e giustificare quantitativamente lo scostamento
delle proprie condizioni di offerta all'Autorità, che sottopone
a pubblica consultazione la relativa documentazione.
6. Gli organismi di
cui al comma 1 non possono rifiutare di stipulare accordi di interconnessione
nel caso di richieste ragionevoli non previste dall'offerta di interconnessione
di riferimento. Ogni caso di interconnessione non previsto da tale offerta
è comunque indicato nell'accordo tra le parti.
7. Gli organismi di
cui al comma 1 sono tenuti ad informare gli altri organismi con i quali
sono stati conclusi accordi di interconnessione delle eventuali modifiche
all'offerta di riferimento con un preavviso di almeno sei mesi, salvo
diverse decisioni dell'Autorità.
8. L'Autorità,
sentiti gli organismi nazionali e comunitari competenti in materia di
concorrenza, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche
all'offerta di interconnessione di riferimento, ai sensi dell'articolo
4, comma 9, del regolamento, anche con efficacia retroattiva, ai sensi
dell'articolo 4, comma 11, del regolamento stesso e fermo quanto previsto
all'articolo 9, comma 1.
9. Fatto salvo il
preavviso agli organismi interconnessi, stabilito all'articolo 4, comma
2, nel caso in cui un organismo intende utilizzare un'interfaccia tecnica
di interconnessione non prevista nell'offerta di riferimento o modificare
le specifiche tecniche di un'interfaccia indicata nell'offerta stessa,
ne dà comunicazione all'Autorità ed agli altri organismi
intercorressi con almeno dodici mesi di anticipo.
10. L'Autorità
può pubblicare le specifiche tecniche, nei casi di cui al comma
9, per assicurare il principio di non discriminazione e il diritto all'informazione.
11. In applicazione
del principio di disaggregazione, di cui all'articolo 4, comma 12, del
regolamento, ed ai commi 3 e 4 del presente articolo, gli organismi di
telecomunicazioni nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento
sono tenuti ad indicare distinte condizioni economiche per fornire l'accesso:
a) per il traffico
commutato:
1) a livello di
rete di distribuzione;
2) a livello periferico
di rete;
3) a livello di
stadio di gruppo urbano;
4) a livello di
stadio di gruppo di transito;
5) a livello di
centrale internazionale per il traffico con l'estero;
b) per il traffico
non commutato:
1) per linee dedicate
nazionali, urbane ed interurbane;
2) per linee dedicate
internazionali.
12. Gli organismi
di telecomunicazioni di cui al comma 1 non possono applicare limitazioni
all'interconnessione ed all'accesso alla rete definite sulla base della
suddivisione territoriale della loro rete né possono imporre obblighi
o condizionare diritti dell'organismo richiedente l'interconnessione.
In particolare ed a titolo esemplificativo, gli organismi non possono
imporre:
a) condizioni economiche
dipendenti dalla suddivisione territoriale della propria rete;
b) nei casi di cui
al comma 11, lettera a), punto 4, obblighi di interconnessione e accesso
mediante attestazione a due stadi di gruppo di transito nella stessa
area individuata sulla base della suddivisione territoriale dell'organismo
di telecomunicazioni che offre l'interconnessione;
c) obblighi di localizzazione
del nodo dell'organismo richiedente l'interconnessione nella stessa
area territoriale, individuata come alla lettera b), ove è ubicata
la centrale (SGT) cui ci si interconnette;
d) nei casi di cui
al comma 11, lettera a), punto 5), obblighi di interconnessione ed accesso
mediante attestazione a due centrali internazionali;
e) forme di sbarramento
del traffico generato o terminato aIl'interno di una stessa area, individuata
come alla lettera b), tramite selezione dell'operatore.
13. Gli organismi
di cui al comma 1 non possono imporre oneri o vincoli non tecnicamente
giustificabili. In particolare ed a titolo esemplificativo gli organismi
non possono:
a) impedire la selezione
dell'operatore da apparati di telefonia pubblica;
b) imporre l'unidirezionalità
per i circuiti trasmissivi attestati ai punti di interconnessione;
c) limitare all'utilizzazione
di portanti ottiche le modalità di realizzazione dei collegamenti
trasmissivi.
14. L'interconnessione
di cui al comma 11, lettera a). punto 3), deve consentire l'accesso a
tutti gli utenti connessi al relativo stadio di gruppo urbano senza transitare
per stadi di gerarchia superiore.
15. L'offerta d'interconnessione
di riferimento di cui al comma 11, lettera a), punti 3), 4) e 5), prevede
l'interconnessione di transito, singolo e doppio, al fine di consentire
il collegamento:
a) attraverso un
punto d'interconnessione, con utenti connessi a stadi di gruppo urbano
facenti capo ai relativi stadi di gruppo di transito nonché a
linee di comunicazione internazionali;
b) attraverso determinati
punti d'interconnessione, di utenti di altre reti che a loro volta sono
interconnesse a detti punti d'interconnessione.
16. L'offerta di
interconnessione di riferimento include l'elenco dei punti di accesso
alla rete di cui al comma 11, lettera a), punti 3), 4) e 5 aperti all'interconnessione.
L'elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera a),
punti 1) e 2), è disponibile su richiesta.
17. L'offerta di
interconnessione di riferimento include altresì un elenco dei punti
di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera a), punti 3), 4) e 5)
non aperti all'interconnessione per impedimenti tecnici nonché
le motivazioni circostanziate di tali impedimenti e le date previste per
la loro rimozione.
18. Nel caso di richiesta
di interconnessione ai punti di accesso di cui al comma 17, l'organismo
applica le condizioni economiche che sono determinate ipotizzando l'assenza
dei suddetti impedimenti, provvedendo a rendere disponibili accessi virtuali.
19. Nel rispetto
di tutto quanto previsto ai commi precedenti, I'offerta di interconnessione
di riferimento include:
a) l'elenco dei
servizi di base almeno per:
1) le chiamate
su rete PSTN nazionale ed internazionale;
2) le chiamate
su rete ISDN nazionale ed internazionaIe (connettività analogica);
3) la terminazione
e la raccolta delle chiamate sul territorio nazionale;
4) il transito
nazionale, singolo e doppio, ivi compreso quello da e verso le reti
di operatori terzi, interconnessi a livello nazionale ed internazionaIe
ed i fornitori di servizi;
5) la co-locazione
fisica limitatamente a quanto riferibile al servizio di interconnessione
oggetto deIl'accordo;
6) l'interconnessione
con interfacce di capacità 2 Mb/s;
7) i servizi di
interconnessione con collegamenti trasmissivi (circuiti parziali,
nazionali ed internazionali);
8) le chiamate
su rete ISDN (2B+D) nazionale ed internazionale (connettività
numerica) entro sei mesi dall'adeguamento di cui all'articolo 15,
comma 1;
9) I'interconnessione
con interfacce di capacità superiore a 2Mb/s entro sei mesi
dall'adeguamento di cui alI'articolo 15, comma 1;
b) l'elenco dei
servizi accessori, supplementari ed avanzati offerti all'interfaccia
di interconnessione, ivi compreso l'accesso ai servizi di rete intelligente
già offerti al pubblico ed a quelli intermedi utilizzati dall'organismo
per la fornitura di servizi finali, ivi inclusi:
1) servizi tramite
operatore;
2) servizi di
informazioni elenco abbonati nazionale e, ove disponibile, internazionale;
3) servizi di
emergenza;
4) calling line
identification presentation (CLIP) e calling line identification restriction
(CLIR);
5) trasferimento
di chiamata;
6) accesso a servizi
telefonici speciale, quali, ad esempio, numeri verdi, servizi ad addebito
ripartito, servizi premium;
7) segnalazione
utente-utente;
c) l'elenco di massima
dei servizi di trasporto del traffico commutato fruibili da ciascun
punto di interconnessione di cui al comma 11, lettere a) e b);
d) la descrizione
delle modalità di selezione/preselezione dell'operatore nel rispetto
dei tempi di cui all'articolo 11, comma 6, del regolamento nonché
delle disposizioni definite dalla commissione per la normativa tecnica
sulla numerazione delle telecomunicazioni, istituita con decreto ministeriale
in data 24 aprile 1997, e delle altre disposizioni vigenti;
e) la descrizione
delle modalità di introduzione e fornitura della portabilità
del numero, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 11, comma 8,
del regolamento nonché delle disposizioni definite dalla commissione
per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni,
istituita con decreto ministeriale in data 24 aprile l997, e delle altre
disposizioni vigenti;
f) la descrizione
dei punti fisici di interconnessione e le relative condizioni tecniche
ed economiche di accesso sia nel caso in cui il punto di interconnessione
è presso il nodo dell'organismo richiedente l'interconnessione,
sia nel caso in cui è presso un sito adiacente al nodo dell'organismo
che offre l'interconnessione, sia nel caso in cui è co-locato
presso il nodo dell'organismo che offre l'interconnessione;
g) la descrizione
delle interfacce di interconnessione, in particolare del protocollo
di segnalazione, delle relative condizioni di messa in opera e della
qualità del traffico interconnesso con riferimento, tra l'altro,
ai seguenti elementi:
1) caratteristiche
del collegamento trasmissivo: supporto fisico di interconnessione,
larghezza di banda, numero minimo di circuiti (eventuale), unidirezionalità
e bidirezionalità dei flussi di traffico, requisiti minimi
di capacità trasmissiva, tecnologia disponibile;
2) tempi di implementazione
dell'interconnessione nel corso della fase iniziale del collegamento
(dalla stipula dell'accordo all'effettuazione delle prove tecniche
di interoperabilità) ovvero a seguito di richieste aggiuntive
rispetto a quelle concordate all'atto della stipula dell'accordo;
3) livelli di
qualità dei servizi di interconnessione nonché eventuali
standard qualitativi minimi richiesti;
h) le modalità
di attestazione delle terminazioni delle linee affittate;
i) la descrizione
delle modalità e delle clausole tecniche, economiche e giuridiche
nei casi di condivisione o uso comune delle strutture, delle infrastrutture,
degli impianti e delle apparecchiature;
j) le procedure
per l'effettuazione di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità;
k) le procedure
da adottare in caso di modifica delle condizioni e dei termini standard,
nel rispetto dei tempi di preavviso fissati nel presente provvedimento;
l) le procedure
da adottare in caso di modifiche proposte alla rete o di offerta di
servizi di una delle parti, inclusa la procedura per l'accesso a nuovi
o modificati servizi dell'organismo, nel rispetto dei tempi di preavviso
fissati nel presente provvedimento;
m) le procedure
per la riconfigurazione di centrali;
n) i requisiti di
fatturazione e di rapporti contabili tra organismi.
20. L'offerta di
interconnessione di riferimento può essere soggetta ad aggiornamenti.
L'Autorità può fissare metodologie di adeguamento dei livelli
massimi delle condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione.
Art.
15
(Norme finali)
1. Gli organismi
di telecomunicazioni di cui all'articolo 14, comma 1, ai sensi dell'articolo
4, comma 9, del regolamento, sono tenuti, ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto la loro offerta di interconnessione di riferimento,
ove già pubblicata, entro quarantacinque giorni dall'entrata in
vigore del presente provvedimento. La predetta offerta aggiornata si applica
a far data dal 1° gennaio 1998. In caso di mancato adempimento delle
disposizioni del presente comma si applica quanto disposto dall'articolo
1, comma 31, della legge n.249 del 1997.
2. A decorrere dall'avvenuto
adeguamento dell'offerta di interconnessione di cui al comma 1, le disposizioni
del presente decreto si applicano in luogo della disciplina per la definizione
delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica
fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di servizi di
telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 citati in premessa
e nelle successive determinazioni ministeriali.
Il presente decreto
è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, li 23 aprile
1998
Il Ministro delle
comunicazioni
MACCANICO
Il Ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI
Registrato alla
Corte dei Conti il 4 giugno 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 294
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