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Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 18
maggio 1942, n. 1369;
Visto l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto dall'articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, recante
nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi
3, 4, e 6;
Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (S.I.A.E.);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge 18 agosto
2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni
identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti
di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente
all'entrata in vigore della medesima legge, nonche' la collocazione e
i tempi per il suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori
e degli editori (S.I.A.E.).
2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la data
di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche' conformi
alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del
diritto d'autore.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione
competente ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' riportato
nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "Protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo
esercizio" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941,
n. 166.
- Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante "Approvazione del
regolamento per l'esecuzione della legge
22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286.
- La legge 18 agosto 2000, n. 248, recante "Nuove norme di tutela del
diritto di autore" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre
2000, n. 206.
- Il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall'art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248, e' il seguente:
"Art. 181-bis.
1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis
e 171-ter, la Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone
un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore
o multimediali nonche' su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini
in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra
quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti
comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art.
68 potra' essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle
categorie interessate.
2. Il contrassegno e' apposto sui supporti di cui ai comma 1 ai soli
fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa
attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.
3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti
di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalita' e nelle
ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto
di apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate,
puo' non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore
disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati
esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi
non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali
da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere,
non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero
loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera
da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione
economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimita' dei
prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis,
e' comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori
e importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono
individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E.
e le associazioni di categoria interessate, nei termini piu' idonei
a consentirne la agevole applicabilita', la facile visibilita' e a prevenire
l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata
in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione
dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno
determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri,
anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura,
in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, e'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non
poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali
da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale
e' stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare
del diritto d'autore. Deve contenere altresi' l'indicazione di un numero
progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonche' della
sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma
di distribuzione.
6. L'apposizione materiale del contrassegno puo' essere affidata anche
in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono
le conseguenti responsabilita' a termini di legge. I medesimi soggetti
informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attivita' svolta
e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita
convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore ha l'obbligo
di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell'ingresso nel territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma
4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono
concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione
temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della
S.I.A.E.
8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno
e' considerato segno distintivo di opera dell'ingegno".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Caratteristiche e tipologia di contrassegno
1. Il contrassegno contiene il titolo dell'opera per la quale e' stato
richiesto, il nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto
d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione del supporto
alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2. Per ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di rilascio,
tenuto conto delle esigenze specifiche della produzione industriale e
del sistema distributivo, il contrassegno puo' non contenere l'indicazione
dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi,
il contrassegno deve comunque recare il riferimento al produttore o al
duplicatore dell'opera e un numero progressivo che consenta di risalire
ai dati non espressi, anche con riferimento ai dati identificativi dei
soggetti richiedenti il servizio.
Art. 3.
Collocazione del contrassegno
1. Il contrassegno e' applicato, di norma, sulla confezione del supporto
in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non
poter essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto.
2. Nel caso di supporti destinati al noleggio, e' consentita l'apposizione
del contrassegno sui supporti medesimi.
3. Ai fini delle modalita' di apposizione del contrassegno sono sempre
considerate le specificita' e le dimensioni del prodotto, la sua destinazione
e la concreta presentazione della confezione destinata alla commercializzazione.
4. Nei casi in cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino compatibili
con le esigenze della commercializzazione di taluni prodotti, la S.I.A.E.
autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della
confezione.
Art. 4.
Rilascio del contrassegno
1. I contrassegni sono rilasciati entro dieci giorni dalla ricezione
della richiesta degli interessati.
2. Gli interessati presentano apposita richiesta su modulistica predisposta
dalla S.I.A.E., anche per via telematica, corredata della documentazione
e delle eventuali dichiarazioni necessarie a dimostrare la liceita' dei
supporti. La richiesta deve contenere comunque tutti i dati relativi all'opera,
agli autori, agli aventi diritto originari, ai titolari dei diritti connessi
e deve essere corredata da dichiarazione di avvenuta acquisizione dei
diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La S.I.A.E. puo' richiedere
la documentazione comprovante l'effettiva acquisizione dei diritti ed
un
esemplare del supporto da vidimare.
3. Il rilascio del contrassegno puo' essere differito per un massimo
di trenta giorni dalla ricezione della richiesta quando ricorrano i seguenti
motivi:
a) necessita' di verificare, in presenza di seri indizi, circostanze
ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione;
b) peculiari e specifiche esigenze segnalate espressamente dal richiedente;
c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4. La S.I.A.E. puo' comunque sospendere il rilascio dei contrassegni
per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5. Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di
rilascio dei contrassegni, la S.I.A.E. da' comunicazione all'interessato
nei dieci giorni dalla ricezione della richiesta. La S.I.A.E. puo' altresi'
rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di
uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2, nonche' per la
mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione prevista
dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Nel caso di richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni
il rilascio dei medesimi puo' avvenire oltre il termine indicato sulla
base di scaglioni definiti tra la S.I.A.E. e i soggetti richiedenti.
6. La S.I.A.E., ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, definisce specificamente le modalita' per l'affidamento
al richiedente o al terzo da questi delegato, della apposizione materiale
del contrassegno, e per la relativa rendicontazione dell'attivita' svolta
e dell'utilizzazione del materiale consegnato, con ogni facolta' di verifica
da parte della S.I.A.E.
7. La S.I.A.E., ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a stabilire i tempi
e le modalita' della preventiva notizia che l'importatore deve fornire
con riferimento all'ingresso dei prodotti nel territorio nazionale, in
accordo con le organizzazioni interessate. L'importatore richiede il rilascio
dei contrassegni ai sensi del comma 2 e comunque entro i trenta giorni
successivi all'importazione dei supporti.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dei commi 2 e 6 dell'art. 181-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, come introdotto dall'art. 10
della legge 18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
Art. 5.
Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
1. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10 della legge
10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per elaboratore
ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati contenenti
programmi destinati ad essere posti in commercio o ceduti in uso a qualunque
titolo a fini di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione
o archivio di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti
di cui al comma 1, fruibili mediante collegamento e lettura diretta
del supporto, quali dischetti magnetici (floppy disk), CD ROM, schede
di memoria (memory card), o attraverso installazione mediante il medesimo
supporto su altra memoria di massa destinata alla fruizione diretta
mediante personal computer;
b) i programmi destinati alla lettura ed alla fruizione su apparati
specifici per videogiochi, quali playstation o consolle comunque denominati,
ed altre applicazioni multimediali quali player audio o video.
2. Sono comunque ricompresi nell'ambito di applicazione del presente
regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti
applicazioni di tipo videogioco, enciclopedia ovvero dizionario, destinati
a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione da parte di singoli
utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti contenenti programmi per elaboratore
ovvero multimediali:
a) accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti
di licenza d'uso multipli sulla base di accordi
preventivamente conclusi con la S.I.A.E.;
b) distribuiti gratuitamente dal produttore e comunque con il suo consenso,
in versione parziale ed a carattere dimostrativo;
c) distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente
installazione sul personal computer dell'utente
attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati
a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente,
salva la copia privata;
d) distribuiti esclusivamente dal produttore al fine di far funzionare
o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate
all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software
ed hardware se derivanti da software gia' installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di
telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (general pocket
radio service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento
degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi
confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento
degli stessi;
f) inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi
di trasporto e mobilita', di impianti di movimentazione e trasporto
merci o in apparati destinati al controllo ovvero alla programmazione
del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati
e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli
stessi;
g) inclusi in apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione
di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se
con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente
al funzionamento degli stessi;
h) destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per
le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Ulteriori ovvero diverse fattispecie potranno essere esplicitamente
incluse a seguito di specifici accordi tra le
associazioni dei produttori e la S.I.A.E. in considerazione della evoluzione
tecnologica. Tali fattispecie sono comunicate al Comitato per la tutela
della proprieta' intellettuale di cui alla legge 18 agosto 2000, n. 248.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
come introdotto dall'art. 10 della legge
18 agosto 2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante: Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39.
- Il comitato per la tutela della proprieta' intellettuale e' stato
introdotto dall'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, il cui testo
e' il seguente:
"Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' istituito il Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale,
di seguito denominato "Comitato .
2. Il Comitato e' composto dal Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avente delega,
che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di
cui uno indicato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Societa' italiana degli autori
ed editori (S.I.A.E.), nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli esperti, il cui mandato
e' a titolo gratuito, restano in carica per due
anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato e' organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e, in tale veste, puo' elaborare proposte
per rendere piu' efficace l'attivita' di contrasto delle attivita' illecite
lesive della proprieta' intellettuale.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti,
il Comitato puo' richiedere copie di atti e informazioni utili
alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di
categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale
ed aziendale; puo' richiedere, altresi', all'autorita' giudiziaria il
rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza
spese, ai sensi e nei limiti dell'art. 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti
dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima
per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala
all'autorita' giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza
in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attivita'
di prevenzione e di repressione degli illeciti.
7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attivita'
culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa
e di segreteria del comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria.
L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".
Art. 6.
Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
1. Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge 22
aprile 1941, n. 633, il soggetto interessato puo' richiedere l'assenso
della S.I.A.E. perche' l'apposizione del contrassegno venga sostituita
da apposita dichiarazione identificativa. Tale dichiarazione non comporta
oneri per il richiedente.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il produttore del programma invia alla
S.I.A.E. la dichiarazione identificativa, sostitutiva del contrassegno,
anche in via cumulativa con riferimento a determinate tipologie di supporti
preventivamente indicati. Tale dichiarazione comprova la legittimita'
dei supporti stessi anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo
171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'articolo
13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3. La dichiarazione identificativa autocertifica la conformita' della
tipologia dei supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente regolamento,
e, a tal fine, contiene le seguenti informazioni:
a) definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
b) titolo del programma per elaboratore o multimediale;
c) nome, indirizzo e codice fiscale del produttore ovvero dell'importatore;
d) tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali
compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
e) tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio,
abbinamento editoriale, etc.;
f) codice identificativo del prodotto;
g) descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione,
sia esso un contrassegno fisico visibile
direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante cellofanatura,
incorporato nel materiale della confezione, ovvero stampato sulla stessa)
ovvero presente all'interno della confezione (incluso con le medesime
modalita' di cui sopra in uno dei componenti del pacchetto), ovvero
incorporato nel programma come caratteristica funzionale controllo/inserimento
di un numero seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei dati
del possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura del supporto,
controllo di una periferica tipo "chiave hardware", attivazione mediante
parola chiave (password) univoca, etc.
4. Qualora i programmi contengano opere dell'ingegno tutelate dalla legge
22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti, le dichiarazioni identificative
recano la loro indicazione, anche in via sintetica e sono accompagnate
da una dichiarazione di assolvimento dei corrispondenti diritti di autore.
5. La dichiarazione identificativa puo' essere effettuata anche cumulativamente
per piu' tipi di programmi o nuove versioni di un programma e deve pervenire
alla S.I.A.E., in carta semplice, completa di eventuali allegati e di
un esemplare del supporto commercializzato, almeno dieci giorni prima
della data di immissione in commercio o di importazione dei supporti nel
territorio nazionale. L'invio deve essere effettuato con modalita' idonea
a far constare la data di ricevimento da parte della S.I.A.E.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine
di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della citata
legge n. 633 del 1941, nonche' l'ambito operativo della dichiarazione
identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente impregiudicata
la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, cosi' come
disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni
ed integrazioni, anche in relazione alla utilizzazione non eccedente il
cinquanta per cento delle opere intere.
7. Le dichiarazioni identificative previste dal comma 3 dell'articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dal
presente articolo riferite a supporti prodotti o importati nel territorio
nazionale nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore della
legge 18 agosto 2000, n. 248, e quella di entrata in vigore del presente
regolamento sono presentate alla S.I.A.E. dai produttori o dagli importatori
nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, secondo le modalita' indicate dal presente articolo.
In ogni caso e'
attestata da parte dei dichiaranti, sotto la relativa responsabilita',
l'originalita' dei supporti e l'assolvimento di tutti gli obblighi relativi
ai diritti previsti dalla vigente normativa in materia di diritto d'autore,
con ogni facolta' di verifica da parte della S.I.A.E. Sono fatti salvi
in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra la S.I.A.E. ed i soggetti
indicati
dall'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata
in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 171-bis della legge 22 aprile1941, n. 633, introdotto
dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000,
n. 248, e' il seguente:
"Art. 171-bis.
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene
a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi
contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societa' italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), e' soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta
milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria
o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratori. La pena non e' inferiore nel minimo a due
anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di
rilevante gravita'.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati
S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il
contenuto di una banca di dati in violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero
esegue l'estrazione o il reimpiego della
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o
concede in locazione una banca di dati, e soggetto alla pena della reclusione
da sei mesi a tre anni e della multa
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non e' inferiore
nel minimo a due anni di reclusione e la multa
a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'".
- Per il testo dell'art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
introdotto dall'art. 10 della legge 18 agosto
2000, n. 248, si veda nelle note alle premesse.
Art. 7.
Casi particolari
1. Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori
di supporti usati, nell'ipotesi di smarrimento o distruzione fortuita
di contrassegni originariamente apposti, la S.I.A.E., esaminata la documentazione
e la dichiarazione rese, provvede al rilascio del nuovo contrassegno,
entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che non riscontri elementi significativi
dai quali emergano fondati dubbi di illecita riproduzione dei supporti
medesimi; in questa ipotesi la S.I.A.E. sospende il rilascio per un termine
massimo di quarantacinque giorni, nel corso dei quali provvede ai necessari
accertamenti. Scaduto il termine la S.I.A.E. provvede al rilascio del
contrassegno ovvero informa del fatto l'autorita' giudiziaria. Le maggiori
spese per la verifica, l'esame ed il controllo dei supporti sono a carico
dei richiedenti la nuova contrassegnatura.
2. Non sono soggetti ad apposizione del contrassegno ne' a dichiarazione
sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel
rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalita'
esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria
attivita' di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano
destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine
di lucro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 luglio 2001
Il Presidente: Berlusconi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 11, foglio n. 188
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