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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE d'intesa con IL MINISTRO DELLA SANITÀ ed IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Adotta il seguente
regolamento: Art. 1. 1. Le disposizioni
del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della popolazione
ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei
sistemi fissi delle 2. I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali.
Art. 2. 1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte integrante del presente decreto.
Art. 3. 1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici, magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i valori di tabella 1.
2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi contributi normalizzati, difiniti in allegato B, deve essere minore dell'unità.
Art. 4. 1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione. 2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficati e, per frequenze comprese tra 3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m(elevato a)2 per la densità di potenza dell'onda piana equivalente. 3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione degli impianti e delle frequenze loro assegnate.
Art. 5. 1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalita' ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3. 2. La riduzione a conformita' da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.
Art. 6. 1. Il presente decreto
entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 1998
Allegato A
Allegato B
Allegato C
N O T E Avvertenza:
Note alle premesse:
"6. Le competenze
dell'Autorità sono così individuate: a) la commissione
per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:
1)-14) (omissis);
15) vigila sui
tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica
che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche,
non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione
obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di
apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente,
d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni,
sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti
di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie".
- Il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". |