Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto l’art. 5, comma 2, lettere b) , e) ed f) , della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Ritenuta l’opportunità di fissare i principi cui deve essere
progressivamente uniformata l’erogazione dei servizi pubblici, anche
se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini
che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità
cui l’erogazione deve uniformarsi;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 1994;
Emana la seguente direttiva:
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
La presente direttiva dispone i principi cui deve essere uniformata progressivamente,
in generale, l’erogazione dei servizi pubblici.
Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici, anche
se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti
a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale, alla istruzione
e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza
della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell’art.
1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia
elettrica, acqua e gas.
Ai principi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni
che erogano servizi pubblici.
Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione
e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della
direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell’esercizio
dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni
concedenti provvedono ad inserire i contenuti della presente direttiva
negli atti che disciplinano la concessione.
Gli enti erogatori dei servizi pubblici, ai fini della seguente direttiva,
sono denominati "soggetti erogatori".
1. I principi fondamentali.
1. Eguaglianza.
- L’erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio
di eguaglianza dei diritti degli utenti.
Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici
e l’accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.
Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, religione ed opinioni
politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità
di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche
di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili,
sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
- L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione
e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il
profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti
erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie
per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze
degli utenti portatori di handicap.
2. Imparzialità.
- I soggetti erogatori hanno l’obbligo di ispirare i propri comportamenti,
nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia
ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano
le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione
del servizio e le norme regolatrici di settore.
3. Continuità.
- L’erogazione dei servizi pubblici, nell’ambito delle modalità
stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua,
regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare
o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati
dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono
adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.
4. Diritto di scelta.
- Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l’utente ha diritto
di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di
scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.
5. Partecipazione.
- La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico
deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta
erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti
dei soggetti erogatori.
- L’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del
soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è
esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
- L’utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni;
formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti
erogatori danno immediato riscontro all’utente circa le segnalazioni
e le proposte da esso formulate.
- I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione
dell’utente circa la qualità del servizio reso, secondo le
modalità indicate nel titolo successivo.
6. Efficienza ed efficacia.
- Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza
e l’efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento
di tali obiettivi.
2. Gli strumenti.
1. Adozione di standard.
- Entro tre mesi, i soggetti erogatori individuano i fattori da cui
dipende la qualità del servizio e, sulla base di essi, adottano
e pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano
il rispetto.
- I soggetti erogatori definiscono standard generali e standard specifici
di qualità e quantità dei servizi. I primi rappresentano
obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle
prestazioni rese. I secondi si riferiscono a ciascuna delle singole
prestazioni rese all’utente, che può direttamente verificarne
il rispetto.
- Gli standard sono accompagnati da una relazione illustrativa nella
quale si descrivono, tra l’altro, le modalità previste per
il loro conseguimento; i fattori principali esterni al soggetto erogatore
e indipendenti dal suo controllo che potrebbero incidere significativamente
sul conseguimento degli standard; i metodi di valutazione utilizzati
per fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle
valutazioni future. Nella relazione i soggetti erogatori determinano,
altresì, gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione
dei risultati conseguiti; forniscono una base di comparazione per
raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi
previsti: descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare
e convalidare i valori misurati.
- Gli standard sono sottoposti a verifica con gli utenti in adunanze
pubbliche.
- L’osservanza degli standard non può essere soggetta a condizioni.
Essi sono derogabili solo se i risultati sono più favorevoli
agli utenti.
- Gli standard sono periodicamente aggiornati, per adeguarli alle
esigenze dei servizi. Le nuove regole devono essere adottate e seguite
avendo cura di ridurre al minimo le conseguenze disagevoli per gli
utenti.
- I soggetti erogatori adottano ogni anno piani diretti a migliorare
progressivamente gli standard dei servizi.
2. Semplificazione delle procedure.
- Al fine di razionalizzare e rendere conoscibili gli atti relativi
alla disciplina e alla prestazione dei servizi pubblici, i soggetti
erogatori provvedono alla razionalizzazione, alla riduzione e alla
semplificazione delle procedure da essi adottate.
- I soggetti erogatori sono tenuti a ridurre, per quanto possibile,
gli adempimenti richiesti agli utenti e forniscono gli opportuni chiarimenti
su di essi. Inoltre, adottano, ove possibile, formulari uniformi e
provvedono alla semplificazione e all’informatizzazione dei sistemi
di prenotazione e delle forme di pagamento delle prestazioni.
3. Informazione degli utenti.
- I soggetti erogatori assicurano la piena informazione degli utenti
circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare:
- rendono noto agli utenti, tramite appositi avvisi e opuscoli
chiari e facilmente leggibili, le condizioni economiche e tecniche
per l’effettuazione dei servizi;
- pubblicano gli esiti delle verifiche compiute, secondo le modalità
di cui al successivo paragrafo 5 di questo titolo, sul rispetto
degli standard;
- informano tempestivamente, anche mediante i mezzi di informazione,
gli utenti circa ogni eventuale variazione delle modalità
di erogazione del servizio;
- curano la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti
gli atti che disciplinano l’erogazione dei servizi e regolano
i rapporti con gli utenti. Le modificazioni che si rendono successivamente
necessarie sono inserite nei testi esistenti e sono adeguatamente
divulgate;
- predispongono appositi strumenti di informazione, tramite l’attivazione
di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verificano
periodicamente il buon funzionamento.
- In ogni caso, devono essere assicurate, e periodicamente verificate,
la chiarezza e la comprensibilità dei testi, oltre che la loro
accessibilità al pubblico.
- Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni circa le modalità
giuridiche e tecniche di espletamento dei servizi e ad accedere ai
registri e agli archivi, nei modi e nei termini previsti dalle leggi
e dai regolamenti in vigore.
- Gli utenti sono informati delle decisioni che li riguardano, delle
loro motivazioni e delle possibilità di reclamo e degli strumenti
di ricorso avverso di esse.
4. Rapporti con gli utenti.
- I soggetti erogatori e i loro dipendenti sono tenuti a trattare
gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell’esercizio
dei diritti e nell’adempimento degli obblighi. I dipendenti sono tenuti,
altresì, ad indicare le proprie generalità, sia nel
rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche.
- I soggetti erogatori istituiscono, ai sensi dell’art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 7 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, appositi uffici volti
a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali siano disponibili
tutte le informazioni utili agli utenti.
- L’apertura degli uffici destinati ai rapporti con il pubblico deve
essere assicurata anche nelle ore pomeridiane.
- Le procedure interne degli uffici non devono restringere le condizioni
di esercizio dei diritti degli utenti.
5. Dovere di valutazione della qualità dei servizi.
- Per valutare la qualità del servizio reso, specie in relazione
al raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse, i soggetti
erogatori svolgono apposite verifiche sulla qualità e efficacia
dei servizi prestati, in conformità ai criteri determinati
nella relazione che accompagna gli standard, ai sensi del paragrafo
1, comma 3, di questo titolo.
- Entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti erogatori
predispongono una relazione sui risultati conseguiti nel precedente
esercizio, sottoponendola al Comitato di cui al titolo successivo,
e danno ad essa adeguata pubblicità. La relazione dovrà,
tra l’altro, analizzare i risultati conseguiti in rapporto agli standard
stabiliti per l’esercizio in questione; definire gli standard per
l’esercizio in corso in rapporto anche ai risultati conseguiti nell’esercizio
oggetto di relazione; descrivere le ragioni dell’eventuale inosservanza
degli standard e i rimedi predisposti; indicare i criteri direttivi
cui il soggetto erogatore si atterrà nella redazione dei piani
di miglioramento progressivo degli standard, previsti dal comma 7,
paragrafo 1, di questo titolo.
- La relazione predisposta entro il 31 marzo 1995 dovrà includere
i risultati effettivamente conseguiti nell’esercizio 1994, quella
seguente dovrà includere i risultati effettivamente conseguiti
negli esercizi 1994 e 1995, mentre tutte le relazioni successive dovranno
includere i risultati effettivamente conseguiti nei 3 esercizi precedenti.
- I soggetti erogatori, al fine di acquisire periodicamente la valutazione
degli utenti sulla qualità del servizio reso, ai sensi del
paragrafo 5, comma 4, del titolo I, predispongono apposite schede
a lettura ottica, e ne curano l’invio agli utenti; indicono riunioni
pubbliche con la partecipazione degli utenti di una determinata zona
o di una determinata unità di erogazione del servizio; effettuano,
a campione, interviste con gli utenti, anche immediatamente dopo l’erogazione
di un singolo servizio.
- I risultati delle verifiche effettuate sono pubblicati in una apposita
sezione della relazione di cui al precedente comma 2 e di essi i soggetti
erogatori tengono conto per identificare le misure idonee ad accrescere
l’efficienza dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi di pubblico
interesse.
6. Rimborso.
- I soggetti erogatori assicurano agli utenti forme di rimborso nei
casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è
inferiore, per qualità e tempestività, agli standard
pubblicati.
- Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile,
per complessità, onerosità o durata, l’esercizio del
diritto dell’utente. Esse sono soggette alla vigilanza del Comitato
di cui al titolo successivo. Ai fini indicati, i soggetti erogatori
si uniformano alle disposizioni dei commi successivi.
- Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti, i soggetti erogatori
si rivalgono nei confronti del dipendente al quale è imputabile,
per dolo o per grave negligenza, il mancato rispetto degli standard.
3. La tutela.
1. Procedure di reclamo.
- I soggetti erogatori prevedono procedure di reclamo dell'utente
circa la violazione dei principi sanciti nella presente direttiva
e danno ad esse piena pubblicità.
- Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice
comprensione e facile utilizzazione: svolgersi in tempi rapidi, predeterminati
dai soggetti erogatori; assicurare un'indagine completa ed imparziale
circa le irregolarità denunciate e garantire all'utente un'informazione
periodica circa lo stato di avanzamento dell'indagine stessa; prevedere
una risposta completa all'utente e forme di ristoro adeguate, ivi
compreso il rimborso di cui al paragrafo 5 del precedente titolo,
per il pregiudizio da questi subito per l'inosservanza dei principi
della presente direttiva; consentire ai soggetti erogatori di tenere
conto delle doglianze degli utenti al fine del miglioramento della
qualità del servizio. Le procedure di reclamo sono soggette
alla vigilanza del Comitato di cui al titolo successivo. Ai fini indicati,
i soggetti erogatori si uniformano alle disposizioni dei commi successivi.
- Ciascun soggetto erogatore istituisce, ai sensi dell’art. 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituito dall’art.
6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, un ufficio interno
di controllo, denominato ai sensi della presente direttiva "ufficio".
Lo stesso obbligo si estende a ciascuna delle articolazioni territoriali
dell’ente, dotate di autonomia nella determinazione delle condizioni
di erogazione del servizio. L’ufficio esercita le funzioni di valutazione
dei risultati conseguiti dal soggetto erogatore, ai sensi del citato
art. 20 del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni.
Esso, inoltre, riceve i reclami presentati dall’ utente circa la violazione
dei principi sanciti nella presente direttiva.
- Il reclamo può essere presentato dall’utente in via orale,
per iscritto, via fax o telefonicamente. Nella predisposizione del
reclamo, l’utente può avvalersi dell’assistenza degli ufficio
per le relazioni con il pubblico di cui al paragrafo 4, comma 2, del
titolo precedente.
- Al momento della presentazione del reclamo, l’ufficio comunica
all’utente il nominativo del dipendente responsabile dell’indagine,
i tempi previsti per l’espletamento della stessa, i mezzi dei quali
dispone nel caso di risposta sfavorevole.
- L’ufficio riferisce all’utente con la massima celerità,
e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del reclamo,
circa gli accertamenti compiuti, indicando altresì i termini
entro i quali il soggetto erogatore provvederà alla rimozione
delle irregolarità riscontrate o al ristoro del pregiudizio
arrecato. Trascorsi quindici giorni, l’ufficio informa comunque l’utente
circa lo stato di avanzamento dell’indagine.
- L’ufficio riferisce semestralmente al Comitato di cui al paragrafo
successivo sulla quantità e il tipo di reclami ricevuti e sul
seguito dato ad essi dal soggetto erogatore. Dei reclami ricevuti
il soggetto erogatore tiene conto nell’adozione dei piani di miglioramento
progressivo degli standard, di cui al paragrafo 1, comma 7, del precedente
titolo.
2. Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici.
- Al fine di garantire l’osservanza dei principi e delle procedure
di cui ai paragrafi precedenti, è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
un Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei servizi pubblici,
di seguito denominato "Comitato".
- Il Comitato è composto da tre esperti di riconosciuta indipendenza
e di notoria esperienza nel settore dei servizi pubblici.
- Ai fini indicati nel comma 1, e fatte salve le competenze attribuite
dalla legge a distinti organismi, il Comitato.
- richiede ai soggetti erogatori atti e documenti, convoca riunioni
con gli amministratori e i dirigenti degli stessi;
- valuta l’idoneità degli standard di qualità del
servizio adottati dai soggetti erogatori a realizzare i principi
stabiliti nella direttiva e, indica, se del caso, le correzioni
da apportare. Nella fase di prima attuazione propone ai soggetti
erogatori un calendario degli adempimenti, eventualmente differenziato
per settore, zone geografiche, tipo di prestazioni;
- vigila sull’osservanza degli standard e segnala ai soggetti
erogatori le eventuali difformità riscontrate. Nei casi
di mancata ottemperanza, il Comitato può proporre al Ministero
competente l’adozione delle misure sanzionatorie adeguate.
- valuta l’adeguatezza delle procedure di reclamo e delle misure
di ristoro previste nel caso di pregiudizio recato all’utente
dalla mancata osservanza delle direttive;
- promuove l’adozione delle misure dirette alla semplificazione
dei rapporti tra i soggetti erogatori e gli utenti;
- promuove l’adozione delle misure dirette ad assicurare la possibilità
di scelta dell’utente;
- acquisisce dati e informazioni sul gradimento degli utenti.
A tale scopo, verifica i sistemi di rilevazione del gradimento
apprestati da ciascun soggetto ai sensi del paragrafo 5 del titolo
precedente e ne acquisisce gli esiti;
- determina le procedure attraverso le quali gli utenti sono
consultanti in ordine agli standard relativi ai singoli servizi
e al rispetto di tali standard da parte degli enti erogatori;
- propone annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'attribuzione di attestati di qualità ai soggetti che
si siano distinti quanto ad efficienza del servizio reso, qualità
degli standard, osservanza degli stessi, gradimento degli utenti;
- controlla l'esattezza, la completezza e la comprensibilità
delle comunicazioni che i soggetti di erogazione del servizio
rendono al pubblico;
- rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro;
- propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le misure
regolamentari e legislative idonee a migliorare la protezione
dei diritti dell'utente;
- Per l'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato può avvalersi
del supporto tecnico degli uffici competenti della Presidenza del
Consiglio, del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero
della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero della sanità,
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero
dell'interno, del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.
- Per i servizi erogati da pubbliche amministrazioni, l'inosservanza
dei principi della presente direttiva è valutata ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative e disciplinari previste a carico dei
dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli articoli
20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, così come modificati, rispettivamente, dall'art. 27 del
decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 37 del decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
- Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione
e comunque erogati da soggetti non pubblici, l'inosservanza dei principi
della presente direttiva costituisce inadempimento degli obblighi
assunti contrattualmente dai soggetti erogatori.
4. Impegni del governo.
Il governo si impegna ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie a dare piena effettività ai principi
contenuti nella presente direttiva.
Roma, 27 gennaio 1994
Il Presidente: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 1994
Registro n. 1 Presidenza luglio n. 25
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