Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare l’articolo 16;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 giugno 1997;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, con la quale è stata data
attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee, del 3
ottobre 1989 (89/552/CEE);
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;
Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Vista la legge 25 giugno1993, n. 206;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999 n. 78;
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6
novembre 2003, n. 313;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento delle
direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del 28 gennaio 2005
e del 27 maggio 2005;
Acquisita l’intesa dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 16 febbraio 2005;
Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressi
rispettivamente nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 30 giugno 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 luglio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri
per le politiche comunitarie, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e per gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I - PRINCIPI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 (Oggetto)
1. Il testo unico della radiotelevisione, di seguito denominato: “testo
unico”, contiene:
a) i principi generali che informano l'assetto del sistema radiotelevisivo
nazionale, regionale e locale, e lo adeguano all'’introduzione della
tecnologia digitale ed al processo di convergenza tra la radiotelevisione
ed altri settori delle comunicazioni interpersonali e di massa, quali
le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet
in tutte le sue applicazioni;
b) le disposizioni legislative vigenti in materia radiotelevisiva,
con le integrazioni, modificazioni e abrogazioni necessarie al loro
coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione, nel rispetto
della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell’ordinamento
interno e degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea ed alle Comunità europee.
2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di trasmissione
di programmi televisivi, di programmi radiofonici e di programmi-dati,
anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi
associati e di servizi di accesso condizionato su frequenze terrestri,
via cavo e via satellite.
Art. 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) “programmi televisivi” e “programmi radiofonici” l'insieme, predisposto
da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale
e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente, mediante la
trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo; l'espressione
“programmi”, riportata senza specificazioni, si intende riferita a programmi
sia televisivi che radiofonici. Non si considerano programmi televisivi
le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
b) “programmi-dati” i servizi di informazione costituiti da prodotti
editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi
dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale,
incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;
c) “operatore di rete” il soggetto titolare del diritto di installazione,
esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze
terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti
di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse
frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
d) “fornitore di contenuti” il soggetto che ha la responsabilità editoriale
nella predisposizione dei programmi televisivi o radiofonici e dei relativi
programmi-dati destinati alla diffusione anche ad accesso condizionato
su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite
o con ogni altro mezzo di comunicazione elettronica e che è legittimato
a svolgere le attività commerciali ed editoriali connesse alla diffusione
delle immagini o dei suoni e dei relativi dati;
e) “fornitore di contenuti a carattere comunitario” il soggetto che
ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi
destinati alla radiodiffusione televisiva in àmbito locale che si impegna:
a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di
diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno
il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle
7 alle 21;
f) “programmi originali autoprodotti” i programmi realizzati in proprio
dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate,
ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
g) “produttori indipendenti” gli operatori di comunicazione europei
che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati
da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di
autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo
di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione
ad una sola emittente;
h) ”fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato” il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete,
servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la pay per view,
mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione
alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente
alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società
dell’informazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9
aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
i) “accesso condizionato” ogni misura e sistema tecnico in base ai
quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato
a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del
servizio di accesso condizionato;
l) “sistema integrato delle comunicazioni” il settore economico che
comprende le seguenti attività: stampa quotidiana e periodica; editoria
annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet; radio
e televisione; cinema; pubblicità esterna; iniziative di comunicazione
di prodotti e servizi; sponsorizzazioni;
m) “servizio pubblico generale radiotelevisivo” il pubblico servizio
esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo mediante la complessiva
programmazione, anche non informativa, della società concessionaria,
secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e
dalle altre norme di riferimento;
n) “ambito nazionale” l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
o) “ambito locale radiofonico” l’esercizio dell’attività di radiodiffusione
sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima di
quindici milioni di abitanti;
p) “ambito locale televisivo” l'esercizio dell'attività di radiodiffusione
televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a sei, anche
non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della
popolazione nazionale; l'ambito è denominato “regionale” o “provinciale”
quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva
è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia,
e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale
televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche
alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
q) “emittente televisiva” il titolare di concessione o autorizzazione
su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità
editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette secondo
le seguenti tipologie:
1) “emittente televisiva a carattere informativo” l’emittente per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale,
che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le ore 7 e le
ore 23 per non meno di due ore, programmi informativi, di cui almeno
il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o culturali; tali programmi, per almeno
la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse
locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque
giorni alla settimana o, in alternativa, per centoventi giorni a semestre;
2) “emittente televisiva a carattere commerciale” l’ emittente per
la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale,
senza specifici obblighi di informazione;
3) “emittente televisiva a carattere comunitario” l’ emittente per
la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione
riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di
scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere
culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere
più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere
i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione
giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;
4) “emittente televisiva monotematica a carattere sociale” l’emittente
per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno
il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi
di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali,
classificabile come vera e propria emittente di servizio;
5) “emittente televisiva commerciale nazionale” l’emittente che trasmette
in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo
d'informazione;
6) “emittente di televendite” l’emittente che trasmette prevalentemente
offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento,
beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
r) “emittente radiofonica” il titolare di concessione o autorizzazione
su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità
dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:
1) ”emittente radiofonica a carattere comunitario”, nazionale o locale,
l’emittente caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro, che
trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento
dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le
ore 21, che può avvalersi di sponsorizzazioni e che non trasmette
più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; non
sono considerati programmi originali autoprodotti le trasmissioni
di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi
commenti del conduttore della stessa trasmissione;
2) “emittente radiofonica a carattere commerciale locale” l’emittente
senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno
il 20 per cento della programmazione settimanale all’informazione,
di cui almeno il 50 per cento all’informazione locale, notizie e servizi,
e a programmi; tale limite si calcola su non meno di sessantaquattro
ore settimanali;
3) “emittente radiofonica nazionale” l’emittente senza particolari
obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;
s) “opere europee” le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea
sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio
1989 e ratificata dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, purché le opere
siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno di questi
Stati o siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo
di uno o più produttori stabiliti in uno di questi Stati oppure il
contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo
totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più
produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in
co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri dell'Unione
europea, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei
con i quali la Comunità europea abbia concluso accordi nel settore
dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente
con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati
europei;
t) “sponsorizzazione” ogni contributo di un'impresa pubblica o privata,
non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione
di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi,
allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine,
le sue attività o i suoi prodotti, purché non facciano riferimenti specifici
di carattere promozionale a tali attività o prodotti;
u) “pubblicità” ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso
a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata
nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di
una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro
compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le
obbligazioni;
v) “spot pubblicitari” ogni forma di pubblicità di contenuto predeterminato,
trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
z) “televendita” ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso
il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento,
beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
aa) “telepromozione” ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione
di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un
produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente
televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma, al fine di promuovere
la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
bb) “autopromozione” gli annunci dell’emittente relativi ai propri
programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
cc) “Autorità” l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
dd) “Ministero” il Ministero delle comunicazioni.
Art. 3 (Principi fondamentali)
1. Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia
della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva,
la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà
di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche,
sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche
e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale
e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della
dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della
salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore,
garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali
vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.
Art. 4 (Principi generali del sistema radiotelevisivo
a garanzia degli utenti)
1. La disciplina del sistema radiotelevisivo, a tutela degli utenti,
garantisce:
a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad
un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità
di operatori nazionali e locali, favorendo a tale fine la fruizione
e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza,
delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti
che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;
b) la trasmissione di programmi che rispettino i diritti fondamentali
della persona, essendo, comunque, vietate le trasmissioni che contengono
messaggi cifrati o di carattere subliminale o incitamenti all'odio comunque
motivato o che inducono ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze
di razza, sesso, religione o nazionalità o che, anche in relazione all'orario
di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale
dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o
efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni
ad accesso condizionato che comunque impongano l'adozione di un sistema
di controllo specifico e selettivo;
c) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite leali
ed oneste, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni
di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o
ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute,
la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o
fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati
ai bambini o durante la trasmissione di funzioni religiose e siano riconoscibili
come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione,
con esclusione di quelli che si avvalgono di una potenza sonora superiore
a quella ordinaria dei programmi, fermi gli ulteriori limiti e divieti
previsti dalle leggi vigenti;
d) la diffusione di trasmissioni sponsorizzate, che rispettino la responsabilità
e l'autonomia editoriale del fornitore di contenuti nei confronti della
trasmissione, siano riconoscibili come tali e non stimolino all'acquisto
o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor, salvi gli ulteriori
limiti e divieti stabiliti dalle leggi vigenti in relazione alla natura
dell'attività dello sponsor o all'oggetto della trasmissione;
e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga
leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie
contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa
dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon
costume;
f) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi
nazionali e locali in chiaro, ponendo limiti alla capacità trasmissiva
destinata ai programmi criptati e garantendo l'adeguata copertura del
territorio nazionale o locale; la presente disposizione non si applica
per la diffusione via satellite;
g) la diffusione su programmi in chiaro, in diretta o in differita,
delle trasmissioni televisive che abbiano ad oggetto eventi, nazionali
e non, indicati in un'apposita lista approvata con deliberazione dell'Autorità,
in quanto aventi particolare rilevanza per la società.
2. È favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali
dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee
misure, sentite le associazioni di categoria.
3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti
nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento
alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione
vigente in materia.
Art. 5 (Principi generali del sistema radiotelevisivo
a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza)
1. Il sistema radiotelevisivo, a garanzia del pluralismo dei mezzi di
comunicazione radio televisiva, si conforma ai seguenti principi:
a) tutela della concorrenza nel mercato radiotelevisivo e dei mezzi
di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del
pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, vietando a tale
fine la costituzione o il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo,
secondo i criteri fissati nel presente testo unico, anche attraverso
soggetti controllati o collegati, ed assicurando la massima trasparenza
degli assetti societari;
b) previsione di differenti titoli abilitativi per lo svolgimento delle
attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti televisivi
o di fornitore di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi
interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione
del regime dell'autorizzazione per l'attività di operatore di rete,
per le attività di fornitore di contenuti televisivi o di fornitore
di contenuti radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato; l'autorizzazione non
comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, che è effettuata con distinto
provvedimento in applicazione della delibera dell’Autorità 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del
6 dicembre 2001;l’autorizzazione all’attività di fornitore di contenuti
non può essere rilasciata a società che non abbiano per oggetto sociale
l’esercizio dell’attività radiotelevisiva,editoriale o comunque attinente
all’informazione ed allo spettacolo; fatto salvo quanto previsto per
la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo,
le amministrazioni pubbliche,gli enti pubblici,anche economici, le società
a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito
non possono, né direttamente né indirettamente,essere titolari di titoli
abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o
di fornitore di contenuti;
c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente,
su frequenze terrestri o via cavo o via satellite, anche da parte dello
stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonché previsione
di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque
non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri
in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;
d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività
di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale
o in ambito locale, quando le stesse siano esercitate su frequenze terrestri,
stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro
in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente,
titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi
in ambito nazionale e in ambito locale o radiofonici in ambito nazionale
e in ambito locale e che non possono essere rilasciate autorizzazioni
che consentano ad ogni fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare
nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici
in ambito locale;
e) obbligo per gli operatori di rete:
1) di garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non
riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili
a questi ultimi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione
dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;
2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni
accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di
accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti
a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti
di contenuti e servizi, prevedendo, comunque, che gli operatori di
rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato
nel rispetto dei princìpi e dei criteri fissati dal regolamento relativo
alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera
dell’Autorità del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS;
3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni
ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate
e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici
e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società
controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;
f) obbligo per i fornitori di contenuti, in caso di cessione dei diritti
di sfruttamento degli stessi, di osservare pratiche non discriminatorie
tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato,
fermi restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme in tema
di diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti;
g) obbligo di separazione contabile per le imprese operanti nel settore
delle comunicazioni radiotelevisive in tecnica digitale, al fine di
consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione
alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi
al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione
e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei
contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica
dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie,
prevedendo, comunque, che:
1) il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore
di servizi adotti un sistema di contabilità separata per ciascuna
autorizzazione;
2) l'operatore di rete in ambito televisivo nazionale, che sia anche
fornitore di contenuti ovvero fornitore di servizi interattivi associati
o di servizi di accesso condizionato sia tenuto alla separazione societaria;
la presente disposizione non si applica alle emittenti televisive
che diffondono esclusivamente via cavo o via satellite, nonché ai
fornitori di contenuti in ambito locale e agli operatori di rete in
ambito locale;
h) diritto del fornitore di contenuti radiotelevisivi ad effettuare
collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza
sulle stesse frequenze messe a disposizione dall’operatore di rete;
i) obbligo, per le emittenti radiofoniche e televisive private, per
i fornitori di contenuti in ambito nazionale e per la concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di diffondere il medesimo
contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il
titolo abilitativo, fatti salvi:
1) la deroga di cui all’articolo 26, comma 1, per le emittenti radiotelevisive
locali e l’articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive
della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
2) quanto previsto dall’articolo 45 per la concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo;
3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale
e non prevedibili;
l) previsione di specifiche forme di tutela dell'emittenza in favore
delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
Art. 6 (Principi generali del sistema radiotelevisivo
a tutela della produzione audiovisiva europea)
1. Le emittenti e i fornitori di contenuti televisivi favoriscono lo
sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea anche secondo
quanto previsto, con riferimento ai produttori indipendenti, dall’articolo
44, e riservano, comunque, ad opere europee la maggior parte del loro
tempo di trasmissione in ambito nazionale indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, escluso il tempo destinato a manifestazioni sportive,
a giochi televisivi, a notiziari, a manifestazioni sportive, alla pubblicità
oppure a servizi di teletext, a dibattiti e a televendite. Deroghe possono
essere richieste all’Autorità secondo quanto disposto dall’articolo 5
del regolamento di cui alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999.
Art. 7 (Principi generali in materia di informazione
e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore radiotelevisivo)
1. L'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente
o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse
generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.
2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce:
a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo
tale da favorire la libera formazione delle opinioni, comunque non consentendo
la sponsorizzazione dei notiziari;
b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte
dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale
su frequenze terrestri;
c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione
e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento
e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla
legge;
d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli
organi costituzionali indicati dalla legge;
e) l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di
manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto
delle informazioni.
3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiotelevisive
ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale, per rendere effettiva
l'osservanza dei principi di cui al presente capo nei programmi di informazione
e di propaganda.
4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti
e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio
pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della
sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la
produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti,
al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale,
di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità
nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.
5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento
alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento
dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche
verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della
concorrenza nella Comunità europea. Ferma la possibilità per la società
concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive
con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento
pubblico in suo favore.
Art. 8 (Principi generali in materia di emittenza radiotelevisiva
di ambito locale)
1. L'emittenza radiotelevisiva di ambito locale valorizza e promuove
le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale
e linguistica del Paese. Restano ferme le norme a tutela delle minoranze
linguistiche riconosciute dalla legge.
2. La disciplina del sistema di radiodiffusione televisiva tutela l'emittenza
in ambito locale e riserva, comunque, un terzo della capacità trasmissiva,
determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per
la diffusione televisiva su frequenze terrestri, ai soggetti titolari
di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione
in tale ambito.
TITOLO II - SOGGETTI
CAPO I - FUNZIONI DEL MINISTERO
Art. 9 (Ministero delle comunicazioni)
1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico
nonché quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale
indicati dall’articolo 32 – ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come da ultimo sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo
30 dicembre 2003, n. 366.
2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore
radiotelevisivo:
a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;
b) la Commissione per l’assetto del sistema televisivo, di cui all’articolo
2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato
di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e
servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi
ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto,
totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonché il Comitato
di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.
CAPO II - FUNZIONI DELL’AUTORITÀ
Art. 10 (Competenze in materia radiotelevisiva dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni)
1. L’Autorità, nell’esercizio dei compiti ad essa affidati dalla
legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel
settore delle comunicazioni, anche radiotelevisive.
2. L’Autorità, in materia di radiotelevisione, esercita le competenze
richiamate dalle norme del presente testo unico, nonché quelle rientranti
nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se
non trasposte nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui
alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio
1997, n. 249.
CAPO III - ALTRE COMPETENZE
Art. 11 (Altre competenze)
1. Restano ferme le competenze in materia radiotelevisiva attribuite
dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato.
CAPO IV - REGIONI
Art. 12 (Competenze delle regioni)
1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia
di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale, nel rispetto
dei princìpi fondamentali contenuti nel titolo I e sulla base dei seguenti
ulteriori principi fondamentali:
a) previsione che la trasmissione di programmi per la radiodiffusione
televisiva in tecnica digitale in ambito regionale o provinciale avvenga
nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento
delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni,
nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione
europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione
e di assegnazione delle radiofrequenze;
b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali delle
competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori
e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale
di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali
e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto
dei princìpi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività,
nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela
della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio
e delle bellezze naturali;
c) attribuzione a organi della regione o della provincia delle competenze
in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di contenuti
o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso
condizionato destinati alla diffusione in ambito, rispettivamente, regionale
o provinciale;
d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera
c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità
economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione
prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, della pregressa
presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità
dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi
autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai
giornalisti iscritti all'Albo professionale, e degli indici di ascolto
rilevati; il titolare della licenza di operatore di rete televisiva
in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o
più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di
cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione
che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici
di cui alla licenza rilasciata.
Art. 13 (Funzionamento dei Comitati regionali per le
comunicazioni (Corecom))
1. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10 sono svolte anche
attraverso i comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi
funzionali dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge
31 luglio 1997, n. 249. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati
regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali
del Ministero.
Art. 14 (Disposizioni particolari per la regione autonoma
Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dal
presente testo unico, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo
testo unico nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti
ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda
della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più
ampie rispetto a quelle già attribuite.
TITOLO III - ATTIVITÀ
CAPO I - DISCIPLINA DI OPERATORE DI RETE RADIOTELEVISIVA
Art. 15 (Attività di operatore di rete)
1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione
dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva,
previsti dal presente testo unico in considerazione degli obiettivi di
tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, l’attività
di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta
al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento,
per la diffusione televisiva è conseguito con distinto provvedimento ai
sensi della delibera dell’Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS.
3. Il diritto di uso delle radiofrequenze, comprese quelle di collegamento,
per la diffusione sonora è conseguito con distinto provvedimento, ai sensi
del regolamento di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 3 maggio
2004, n. 112.
4. Nella fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale
restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 23 e 25 della
legge 3 maggio 2004, n. 112.
5. L’autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore
a venti anni e non inferiore a dodici anni ed è rinnovabile per uguali
periodi.
6. L’operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale
è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell’accesso dei fornitori
di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale
terrestre stabilite dall’Autorità.
7. L’attività di operatore di rete via cavo o via satellite è soggetta
al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
CAPO II - DISCIPLINA DI FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI
SU FREQUENZE TERRESTRI
Art. 16 (Autorizzazione per fornitore di contenuti televisivi su frequenze
terrestri)
1. L’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e di dati
destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è
rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dalla deliberazione
dell’Autorità 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, salvo quanto previsto
dall’articolo 18.
2. I soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma
1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di contenuti
televisivi dalla deliberazione dell’Autorità del 15 novembre 2001, n.
435/01/CONS.
3. I fornitori di contenuti in tecnica digitale su frequenze terrestri
devono assicurare il rispetto dei medesimi obblighi a tutela degli utenti,
compresi quelli relativi alla pubblicità ed ai limiti di affollamento,
previsti per la radiodiffusione dei programmi televisivi su frequenze
terrestri in tecnica analogica.
Art. 17 (Contributi)
1. L’Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti
per le autorizzazioni per la fornitura di contenuti su frequenze terrestri
in tecnica digitale, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lett. c), n.5,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. In sede di prima applicazione si applicano i contributi nella misura
prevista dall’articolo 5 della deliberazione dell’Autorità del 15 novembre
2001, n. 435/01/CONS.
Art. 18 (Autorizzazione per fornitore di contenuti
televisivi su frequenze terrestri in ambito regionale e provinciale)
1. L’autorizzazione per la fornitura di contenuti televisivi e dati destinati
alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito,
rispettivamente, regionale o provinciale, è rilasciata dai competenti
organi della regione o della provincia, nel rispetto dei principi fondamentali
contenuti nel titolo I e sulla base dei principi di cui all’articolo 12.
2. Ai fini della definizione dell’ambito regionale o provinciale di cui
al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera
p).
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere rilasciata secondo
i criteri oggettivi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d).
4. Qualora l’operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito
locale abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento di
attività di cui al comma 1, ha diritto a ottenere almeno una autorizzazione
che consenta di irradiare nel proprio blocco di programmi televisivi numerici.
5. Fino alla fissazione dei criteri di rilascio delle autorizzazioni
per fornitore di contenuti in ambito regionale e provinciale, rispettivamente
da parte della regione o della provincia autonoma, le autorizzazioni sono
rilasciate secondo i criteri di cui alla deliberazione dell’Autorità n.
435/01/CONS.
Art. 19 (Autorizzazione per fornitore di contenuti
radiofonici su frequenze terrestri)
1. La disciplina dell’autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici
su frequenze terrestri in tecnica digitale è contenuta nel regolamento
di cui all’articolo 15, comma 3.
CAPO III - DISCIPLINA DEL FORNITORE DI CONTENUTI RADIOTELEVISIVI
VIA SATELLITE E VIA CAVO
Art. 20 (Autorizzazioni alla diffusione di contenuti radiotelevisivi
via satellite)
1. L’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via
satellite è rilasciata dall’Autorità sulla base della disciplina
stabilita con proprio regolamento.
Art. 21 (Autorizzazioni alla diffusione di contenuti
radiotelevisivi via cavo)
1. L’autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi
via cavo è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina
stabilita con regolamento dell’ Autorità.
Art. 22 (Trasmissioni simultanee)
1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie
trasmissive, ai fornitori di contenuti in chiaro su frequenze terrestri
è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea
di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla
base della disciplina stabilita con regolamento dell’Autorità.
CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADIODIFFUSIONE
SONORA E TELEVISIVA IN TECNICA ANALOGICA E DIGITALE
Art. 23 (Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni televisive
su frequenze terrestri in tecnica analogica)
1. Il periodo di validità delle concessioni e delle autorizzazioni per
le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale, che
siano consentite ai sensi dell’articolo 25, comma 8, della legge 3 maggio
2004, n. 112, e delle concessioni per le trasmissioni televisive in tecnica
analogica in ambito locale, è prolungato dal Ministero, su domanda dei
soggetti interessati, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge
per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale.
Tale domanda può essere presentata entro il 25 luglio 2005 dai soggetti
che già trasmettono contemporaneamente in tecnica digitale e, se emittenti
nazionali, con una copertura in tecnica digitale di almeno il 50 per cento
della popolazione nazionale.
2. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, i soggetti non titolari di concessione
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, commi 1, 3, 4, 6, 8 e
9, della deliberazione dell’Autorità 1° dicembre 1998, n. 78, possono
proseguire l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica,
con i diritti e gli obblighi del concessionario.
3. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni
per la radiodiffusione televisiva all’interno di ciascun bacino di utenza
in ambito locale e più di sei per bacini regionali anche non limitrofi.
Nel limite massimo di sei concessioni o autorizzazioni sono considerate
anche quelle detenute all’interno di ciascun bacino di utenza.
4. Alle emittenti che trasmettono in ambito provinciale, fermi restando
i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), è consentito di trasmettere,
indipendentemente dal numero delle concessioni o delle autorizzazioni,
in un’area di servizio complessiva non superiore ai sei bacini regionali
di cui al comma 3.
5. Nei limiti di cui ai commi 3 e 4 ad uno stesso soggetto è consentita
la programmazione anche unificata fino all’intero arco della giornata.
6. Fino alla completa attuazione del piano nazionale delle frequenze
televisive in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente
operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della legge 3
maggio 2004, n. 112, di proseguire nell’esercizio anche dei bacini eccedenti
i limiti dei commi 4 e 5. Le disposizioni del presente comma si applicano
anche alle emissioni televisive provenienti da Campione d’Italia.
Art. 24 (Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni
radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica)
1. Fino all’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all’articolo 42,
comma 10, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale
su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di
concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti
per il concessionario dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive
modificazioni, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso,
alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:
a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere
commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali
o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola
con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;
b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere
commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi
almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in
materia previdenziale;
c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario,
la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta,
fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono
aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non
colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli
articoli 199 e seguenti del codice penale.
3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito
locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati,
può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni
di abitanti. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione
dell’esercizio fino all’avvenuto adeguamento.
Art. 25 (Disciplina dell’avvio delle trasmissioni televisive
in tecnica digitale)
1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale, i soggetti esercenti a qualunque titolo
attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale, in
possesso dei requisiti previsti per ottenere l’autorizzazione per la sperimentazione
delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre, ai sensi dell’articolo
2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, possono effettuare, anche attraverso
la ripetizione simultanea dei programmi già diffusi in tecnica analogica,
le predette sperimentazioni fino alla completa conversione delle reti,
nonché richiedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
3 maggio 2004, n. 112 e nei limiti e nei termini previsti dalla deliberazione
dell’Autorità n. 435/01/CONS, in quanto con essa compatibili, le licenze
e le autorizzazioni per avviare le trasmissioni in tecnica digitale terrestre,
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 23, commi 5, 6, 7, 8 e
25, commi 11 e 12, della medesima legge n. 112 del 2004.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 43, i limiti previsti
dall’articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001,
n. 66, nonché quelli stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dal Capo VIII della delibera dell’Autorità n.
435/01/CONS, si applicano fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale.
Art. 26 (Trasmissione dei programmi e collegamenti
di comunicazioni elettroniche)
1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le emittenti
radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari
differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera
in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza
per il quale è rilasciata la concessione o l’autorizzazione. Successivamente
all’attuazione dei predetti piani, tale facoltà è consentita ai titolari
di autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale.
2. Alle emittenti radiotelevisive locali è consentito, anche ai fini
di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti
di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i
collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle
medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni
elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio,
per la trasmissione dati indipendentemente dall’ambito di copertura e
dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti
fissi e temporanei tra emittenti.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito
locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale
possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili,
sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale
con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti
di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse
imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze
assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all’utenza, comprensive
anche di inserzioni pubblicitarie
4. L’utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche cui
ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi
oltre quello stabilito per l’attività di radiodiffusione sonora e televisiva
locale.
Art. 27 (Trasferimenti di impianti e rami d’azienda)
1. Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
televisive in tecnica digitale sono consentiti, in tecnica analogica,
i trasferimenti di impianti o rami d’azienda tra emittenti televisive
private locali e tra queste e i concessionari televisivi in ambito nazionale
che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio
nazionale.
2. I soggetti non esercenti all’atto di presentazione della domanda,
che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su
frequenze terrestri in tecnica analogica, possono acquisire impianti di
diffusione e connessi collegamenti legittimamente esercitati alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.
3. Ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali sono consentiti
i trasferimenti di impianti o di rami d’azienda tra i soggetti che esercitano
legittimamente l’attività televisiva in ambito nazionale o locale, a condizione
che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica
digitale.
4. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva ed i collegamenti
di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti in virtù di provvedimenti
della magistratura, che non siano oggetto di situazione interferenziale
e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti
organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.
5. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in
ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami
di aziende, nonché di intere emittenti televisive e radiofoniche da un
concessionario ad un altro concessionario, nonchè le acquisizioni, da
parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività televisiva
o radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata.
Ai soggetti a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione
sonora è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali
di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di
procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di
concessione.
6. Sono consentite le acquisizioni di emittenti concessionarie svolgenti
attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di
società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute
o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l’emittente mantenga
il carattere comunitario. E’ inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione
sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente
conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto
avente i requisiti di emittente comunitaria.
7. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo
ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per
interconnettersi con gli impianti acquisiti.
Art. 28 (Disposizioni sugli impianti radiotelevisivi)
1. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica
alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue
con l’esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente
in funzione alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 2004,
n. 112. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica
resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano
o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti
ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
2. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le
modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei
connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, censiti ai sensi
dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione
radioelettrica, nonché per l’ottimizzazione e la razionalizzazione delle
aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche
devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori
dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento
delle aree servite.
3. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale il Ministero autorizza,
attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione
sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche
censiti ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel
caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell’impresa o della
sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione
dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento
degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico,
ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
4. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste
di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
5. Il Ministero autorizza, attraverso i propri organi periferici, le
modificazioni tecnico-operative idonee a razionalizzare le reti analogiche
terrestri esistenti e ad agevolarne la conversione alla tecnica digitale
e, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali che attribuiscono
tale competenza alla regione e alla provincia ai sensi dell’articolo 12,
autorizza le riallocazioni di impianti necessarie per realizzare tali
finalità.
6. La sperimentazione delle trasmissioni televisive in tecnica digitale
può essere effettuata sugli impianti legittimamente operanti in tecnica
analogica. Gli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente
eserciti possono essere convertiti alla tecnica digitale. L’esercente
è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero.
7. In attesa dell’attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale e sonora
in tecnica analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva,
che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti di cui
al comma 1, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell’impianto,
su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati
dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati
dalle regioni e dalle province autonome, purchè ritenuti idonei, sotto
l’aspetto radioelettrico dal Ministero, che dispone il trasferimento e,
decorsi inutilmente centoventi giorni, d’intesa con il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
8. La titolarità di autorizzazione o di altro legittimo titolo per la
radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune
competente il rilascio di permesso di costruire per gli impianti di diffusione
e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture compatibilmente
con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture
di comunicazione elettronica.
Art. 29 (Diffusioni interconnesse)
1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte delle emittenti
radiotelevisive private locali, anche operanti nello stesso bacino di
utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede
entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale
termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l’autorizzazione
si intende rilasciata.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata
da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall’articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255,
o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di
preventive intese.
3. L’autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata
di sei ore per le emittenti radiofoniche e di dodici ore per le emittenti
televisive. La variazione dell’orario di trasmissione in contemporanea
da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da
inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E’ fatto
salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non
prevedibili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i), numero 3.
4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque
realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l’autonoma
e originale identità locale e le relative denominazioni identificative
di ciascuna emittente.
5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo
parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione
comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.
6. Le emittenti che operano ai sensi del presente articolo sono considerate
emittenti esercenti reti locali.
7. L’autorizzazione rilasciata ai consorzi di emittenti locali o alle
emittenti di intesa tra loro, che ne abbiano presentato richiesta, a trasmettere
in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio
nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo
di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero
programmi di emittenti televisive estere operanti sotto la giurisdizione
di Stati membri dell’Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato
la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva
dalla legge 5 ottobre 1991, n. 327, nonché i programmi satellitari. In
caso di interconnessione con canali satellitari o con emittenti televisive
estere questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di
quello massimo stabilito per l’interconnessione.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti
che formano circuiti a prevalente carattere comunitario semprechè le stesse
emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari
nei limiti previsti per le emittenti comunitarie. L’applicazione di sanzioni
in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.
Art. 30 (Ripetizione di programmi radiotelevisivi)
1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati
esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale
dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale,
sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale
assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente
deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione
è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti
locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata
alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della
particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e
gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura
radioelettrica possono richiedere al Ministero autorizzazione all’installazione
di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in
ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall’articolo 5, comma
1, lettera f).
2. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati
esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea
e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute è consentito, previa autorizzazione
del Ministero, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti
impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane
e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata
al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute,
nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma
6, lettera g), della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti
televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito
alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1,
lettera q), numero 3).
CAPO V - DISCIPLINA DEL FORNITORE DI SERVIZI
Art. 31 (Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di
servizi di accesso condizionato)
1. L’attività di fornitore di servizi interattivi associati e l’attività
di fornitore di servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view,
su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite,
sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione
di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 25
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso
condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi
di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, ed al relativo allegato 2.
3. Gli operatori, che alla data di entrata in vigore del presente
testo unico, forniscono servizi di accesso condizionato, sono tenuti,
entro sessanta giorni da tale data, a presentare la dichiarazione di cui
al comma 1.
4. L’Autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui
al presente articolo.
TITOLO IV - NORME A TUTELA DELL’UTENTE
CAPO I - DIRITTO DI RETTIFICA
Art. 32 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica)
1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione
dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8
febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni; i direttori dei telegiornali
e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili.
2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da
trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere all’emittente,
al fornitore di contenuti privato o alla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ovvero alle persone da loro delegate al controllo
della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa
ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.
3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione
della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti
a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.
Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato
può trasmettere la richiesta all’Autorità, che provvede ai sensi del comma
4.
4. Fatta salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a tutela
dei diritti soggettivi, nel caso in cui l’emittente, il fornitore di contenuti
o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano
che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono
entro il giorno successivo alla richiesta la questione all’Autorità, che
si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l’Autorità ritiene fondata
la richiesta di rettifica, quest’ultima, preceduta dall’indicazione della
pronuncia dell’Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro
ore successive alla pronuncia medesima.
Art. 33 (Comunicati di organi pubblici)
1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti
pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di
pubblica necessità, nell’ambito interessato da dette esigenze, possono
chiedere alle emittenti, ai fornitori di contenuti o alla concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita
di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente.
2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente
della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente
della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo
precedere e seguire alle trasmissioni l’esplicita menzione della provenienza
dei comunicati e delle dichiarazioni.
3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente
del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è
tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
CAPO II - TUTELA DEI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA
Art. 34 (Disposizioni a tutela dei minori)
1. Fermo il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e di
quanto previsto dagli articoli 3 e 4, comma 1, lettere b) e c), è vietata
la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la
proiezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati
ai minori di anni diciotto.
2. I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi,
né integralmente, né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore
7.00.
3. Le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti, salvo quanto
previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), sono tenute ad osservare
le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione
TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.
Le eventuali modificazioni del Codice o l’adozione di nuovi atti di autoregolamentazione
sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni, adottato ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997,
n.451.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a garantire, anche
secondo quanto stabilito nel Codice di cui al medesimo comma 3, l’applicazione
di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione
dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi direttamente
rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari,
alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria.
Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento
degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di
contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione
sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di
violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
5. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi,
oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato
con regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità.
6. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, dispone la realizzazione di campagne
scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché
di trasmissioni con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando
a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in
orari di buon ascolto, con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate
dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
7. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste
dall’articolo 6 devono comprendere anche opere cinematografiche o per
la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte
ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei
alla visione da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere e programmi è determinato dall’Autorità.
Art. 35 (Vigilanza e sanzioni)
1. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo
34 provvede la Commissione per i servizi ed i prodotti dell’Autorità,
in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione
TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo
Comitato. All’attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo
e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all’articolo 34, nonché
all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), limitatamente alla violazione
di norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i servizi
e i prodotti dell’Autorità, previa contestazione della violazione agli
interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni
per le giustificazioni, delibera l’irrogazione della sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi più
gravi, la sospensione dell’efficacia della concessione o dell’autorizzazione
per un periodo da uno a dieci giorni.
3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell’articolo
34 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 21 aprile
1962, n.161, intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell’impianto.
4. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente
dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorità che, per
quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori, dal Comitato
di applicazione del medesimo Codice viene data adeguata pubblicità anche
mediante comunicazione da parte dell’emittente sanzionata nei notiziari
diffusi in ore di massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni
I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno,
una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati
e sulle sanzioni irrogate.Ogni sei mesi, l’Autorità invia alla Commissione
parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
una relazione informativa sullo svolgimento delle attività di sua competenza
in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni,
suggerimenti o osservazioni.
CAPO III - TRASMISSIONI TRANSFRONTALIERE
Art. 36 (Trasmissioni transfrontaliere)
1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell’Unione europea
sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell’articolo 2 della
direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, come modificata
dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute
al rispetto delle norme di cui al presente capo.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione
e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti
da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati
dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L’Autorità può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o
ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell’Unione
europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte
nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione
di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale
o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene
pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione
di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale
dei minorenni, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione o qualsiasi
altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano
nell’area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione
di programmi che contengano incitamento all’odio basato su differenza
di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla
Commissione delle Comunità europee da parte dell’Autorità nel termine
non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all’emittente
televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti
che l’Autorità intende adottare.
CAPO IV - DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ
Art. 37 (Interruzioni pubblicitarie)
1. Fermi restando i principi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere
c) e d), in relazione a quanto previsto dalla direttiva 89/552/CEE del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, gli spot pubblicitari
e di televendita isolati devono costituire eccezioni. Salvo quanto previsto
dal secondo periodo del comma 3 dell’articolo 26,la pubblicità e gli spot
di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purchè ricorrano
le condizioni di cui ai commi da 2 a 6, la pubblicità e gli spot di televendita
possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che
non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore, tenuto conto degli
intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché
i diritti dei titolari.
2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi,
nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli
intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti
soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
3. L’inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di
opere teatrali, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente
effettuati nelle sale teatrali.Per le opere di durata superiore a quarantacinque
minuti è consentita una interruzione per ogni atto o tempo. E’ consentita
una ulteriore interruzione se la durata programmata dell’opera supera
di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti
ciascuno.
4. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi
cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione
per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari,
di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta
soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. E’ autorizzata
un’altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera
di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
5. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti
dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere
almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all’interno del programma.
6. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante
la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità,
i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata
inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità
o televendita.Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti,
si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
7. Alle emittenti televisive in ambito locale le cui trasmissioni siano
destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni
effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni, in tema messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e
musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali
delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo
indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata
programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente
due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di
durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite
tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni
quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci
minuti. Ai fini del presente articolo per durata programmata si intende
il tempo di trasmissione compreso tra l’inizio della sigla di apertura
e la fine della sigla di chiusura del programma al lordo della pubblicità
inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
8. L’Autorità, sentita un’apposita commissione, composta da non oltre
cinque membri e nominata dall’Autorità medesima tra personalità di riconosciuta
competenza, determina le opere di valore artistico, nonché le trasmissioni
a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni
pubblicitarie.
9. E’ vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e
delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. La pubblicità
radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita
disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio
1992 n. 175, come modificata dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, dalla
legge 14 ottobre 1999, n. 362, nonché dall’articolo 7, comma 8, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni.
10. La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche e la televendita
devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare
minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di
particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca
al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità
terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere
situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche
o presentare in una luce negativa l’astinenza o la sobrietà;
f) non usare l’indicazione del rilevante grado alcolico come qualità
positiva delle bevande.
11. E’ vietata la pubblicità televisiva delle sigarette o di ogni altro
prodotto a base di tabacco. La pubblicità è vietata anche se effettuata
in forma indiretta mediante utilizzazione di nomi, marchi, simboli o di
altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la
cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali
prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base
a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzazione sia idonea a perseguire
una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare
quale sia l'attività principale dell’azienda deve farsi riferimento all'incidenza
del fatturato delle singole attività di modo che quella principale sia
comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa
nell'ambito del territorio nazionale.
12. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo
26, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.
Art. 38 (Limiti di affollamento)
1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere il 4 per
cento dell’orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di
ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento
nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.
2. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti
e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale diversi dalla
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non può
eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed
il 18 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore
al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente
o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati,
ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici
bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea,
3. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle
emittenti e dei fornitori di contenuti diversi dalla concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo non può eccedere, per ogni
ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione
sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora
in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale
o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza
di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso
di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in quella successiva.
4. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 3,
per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale
il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità,ove
siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.
5. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle
emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non
può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione.
Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso
di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva.
6. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità
da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito
nazionale diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità
diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al
pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti
oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento
giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per
i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a
tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque
superare un’ora e dodici minuti al giorno.
7. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi
in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato
alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità di cui
al comma 6, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato
al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero
per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica
alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale che si siano
impegnati a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria
programmazione.
8. La pubblicità locale è riservata alle emittenti ed ai fornitori di
contenuti in ambito locale. Le emittenti ed I fornitori di contenuti in
ambito nazionale e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e
con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori
autorizzati in base all’articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità
nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione, interrompendo temporaneamente l’interconnessione.
9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di
pubblicità che impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di
trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.
10. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da
istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e
librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro
e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori
di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche pubbliche e private,
non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al
presente articolo.
Art. 39 (Disposizioni sulle sponsorizzazioni)
1. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata
non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera
tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari
privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati
e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine
del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi
dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici
di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o
giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita
di sigarette o altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita
di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella
prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.
3. Le sponsorizzazioni di emittenti e di fornitori di contenuti televisivi
in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e
visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi accompagnati
dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor e in tutte le forme
consentite dalla direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni.
Art. 40 (Disposizioni sulle televendite)
1. E’ vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose
e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la
sicurezza o la protezione dell’ambiente. E’ vietata la televendita di
sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minori a stipulare contratti di
compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita
non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare
i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un
servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri
ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei
genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.
Art. 41 (Destinazione della pubblicità di amministrazioni
ed enti pubblici)
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche
economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto
di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente
impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno
il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica
locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per
almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto
di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono
tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto,
ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione
di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni,
vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario
sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché al presente comma, le amministrazioni
pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile
del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni
stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili,
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento,
alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si
applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono
inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun
esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali
quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli
enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione
istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
5. Le regioni,nell’ambito della propria autonomia finanziaria, possono
prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.
TITOLO V - USO EFFICIENTE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO
E PIANIFICAZIONE DELLE FREQUENZE
Art. 42 (Uso efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione
delle frequenze)
1. Lo spettro elettromagnetico costituisce risorsa essenziale ai fini
dell’attività radiotelevisiva. I soggetti che svolgono attività di radiodiffusione
sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi
assegnate, ed in particolare a:
a) garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete;
b) minimizzare l’impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica
e ambientale nazionale, regionale, provinciale e locale;
c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa
nazionale e internazionale;
d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni
tecniche fissate dall’Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;
e) assicurare adeguata copertura del bacino di utenza assegnato e risultante
dal titolo abilitativo;
f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze
con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni
relative all’assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla legge
8 aprile 1983, n. 110, estese, in quanto applicabili, alle bande di
frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici
essenziali.
2. L’assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici,
obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze
da approvare con decreto del Ministro sentiti l’Autorità, i Ministeri
dell’interno, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione
elettronica ad uso pubblico, nonché il Consiglio superiore delle comunicazioni.
4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità
previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero
ne ravvisi la necessità.
5. L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle
frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo su
tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa
radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle
risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità
con ai principi del presente testo unico, e una riserva in favore delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.
6. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5
l’Autorità adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello
spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia
del servizio e prevedendo di norma per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali
per macro aree di diffusione.
7. I piani di assegnazione di cui al comma 5 e le successive modificazioni
sono sottoposti al parere delle regioni in ordine all’ubicazione degli
impianti e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, all’intesa
con le regioni autonome Valle d’Aosta e Friuli - Venezia Giulia e con
le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il parere delle regioni sui piani nazionali di assegnazione è reso
da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione
dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.
9. L’Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle
frequenze anche in assenza dell’intesa con le regioni Valle d’Aosta e
Friuli - Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano,
qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione dello schema di piano. L’Autorità allo scopo promuove
apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell’intesa. In sede
di adozione dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze, l’Autorità
indica i motivi e le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato
la necessità di decidere unilateralmente.
10. L’Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche in tecnica analogica successivamente all’effettiva introduzione
della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e allo sviluppo del relativo
mercato.
11. L’Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando
la sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia
del servizio, a tutela dell’utenza.
12. L’Autorità, con proprio regolamento, nel rispetto e in attuazione
della legislazione vigente, definisce i criteri generali per l’installazione
di reti utilizzate per la diffusione di programmi radiotelevisivi, garantendo
che i relativi permessi siano rilasciati dalle amministrazioni competenti
nel rispetto dei criteri di parità di accesso ai fondi e al sottosuolo,
di equità, di proporzionalità e di non discriminazione.
13. Per i casi in cui non sia possibile rilasciare nuovi permessi di
installazione oppure per finalità di tutela del pluralismo e di garanzia
di una effettiva concorrenza, l’Autorità stabilisce, con proprio regolamento,
le modalità di condivisione di infrastrutture, di impianti di trasmissione
e di apparati di rete.
14. Alle controversie in materia di applicazione dei piani delle frequenze
e in materia di accesso alle infrastrutture si applica la disposizione
di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
TITOLO VI - NORME A TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO
Art. 43 (Posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni)
1. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni sono
tenuti a notificare all’Autorità le intese e le operazioni di concentrazione,
al fine di consentire, secondo le procedure previste in apposito regolamento
adottato dall’Autorità medesima, la verifica del rispetto dei princìpi
enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
2. L’Autorità, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente,
d’ufficio, individuato il mercato rilevante conformemente ai princìpi
di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, verifica che non si costituiscano,
nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono,
posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi 7,
8, 9, 10, 11 e 12, tenendo conto, fra l’altro, oltre che dei ricavi, del
livello di concorrenza all’interno del sistema, delle barriere all’ingresso
nello stesso, delle dimensioni di efficienza economica dell’impresa nonchè
degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi,
dei prodotti editoriali e delle opere cinematografiche o fonografiche.
3. L’Autorità ,qualora accerti che un’impresa o un gruppo di imprese
operanti nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione
di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9,
10, 11 e 12, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione
di rischio e indicando l’impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato
interessato. In caso di accertata violazione dei predetti limiti l’Autorità
provvede ai sensi del comma 5.
4. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che
contrastano con i divieti di cui al presente articolo sono nulli.
5. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati,
ferma restando la nullità di cui al comma 4, adotta i provvedimenti necessari
per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui ai commi 7,
8, 9, 10, 11 e 12, o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri
l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio,
al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente
rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee
a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 7,8,9,10, 11 e
12, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove
l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura
dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è
tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro
il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque
superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti
di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di
rilascio ovvero di proroga delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni.
6. L’Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei criteri
di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241,
e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma
5, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare
debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai
soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni
in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere
ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire
informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità
è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela
delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità
alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali.
7. All’atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, uno stesso
fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate
o collegate ai sensi dei commi 13, 14 e 15, non può essere titolare di
autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale
dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici
irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti
previste dal medesimo piano.
8. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale,il limite al numero complessivo
di programmi per ogni soggetto è del 20 per cento ed è calcolato sul numero
complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, della legge n. 112 del 2004, in ambito nazionale
su frequenze terrestri indifferentemente in tecnica analogica o in tecnica
digitale. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale possono
concorrere a formare la base di calcolo ove raggiungano una copertura
pari al 50 per cento della popolazione. Al fine del rispetto del limite
del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica
simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.Il presente criterio
di calcolo si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica
digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento
della popolazione nazionale
9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei
singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni,
i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione
costituito ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono né direttamente, né attraverso
soggetti controllati o collegati ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire
ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato
delle comunicazioni.
10. I ricavi di cui al comma 9 sono quelli derivanti dal finanziamento
del servizio pubblico radiotelevisivo al netto dei diritti dell’erario,
da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite,
da sponsorizzazioni, da attività di diffusione del prodotto realizzata
al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, da convenzioni con
soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche
erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all’articolo
2, comma 1, lettera l), da offerte televisive a pagamento, dagli abbonamenti
e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e
fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa
a carattere nazionale, dall’editoria elettronica e annuaristica anche
per il tramite di internet e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche
nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui
ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai
sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259,
sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore,
non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi
superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
12. I soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale
attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2010, acquisire
partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare
alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il
divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
13. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dal
presente testo unico nel sistema integrato delle comunicazioni, si considerano
anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per
il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie
o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che
vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano
precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di
fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino
tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi
forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque
alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci,
ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o
quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.
14. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo
2359, commi primo e secondo, del codice civile.
15. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante,
salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione
con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei
voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza
degli amministratori;
b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario
o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili e delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre
imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dalle azioni o dalle quote possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori
e dei dirigenti delle imprese;
c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in
base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi
o per altri significativi e qualificati elementi.
16. L'Autorità vigila sull’andamento e sull’evoluzione dei mercati relativi
al sistema integrato delle comunicazioni, rendendo pubblici con apposite
relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate,
nonché pronunciandosi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati
nel presente articolo.
TITOLO VII - PRODUZIONE AUDIOVISIVA EUROPEA
Art. 44 (Promozione della distribuzione e della produzione di opere
europee)
1. La percentuale di opere europee che i fornitori di contenuti televisivi
e le emittenti televisive sono tenuti a riservare a norma dell’articolo
6 deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare
opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni. Le quote di
riserva di cui al presente comma sono quelle definite dall’Autorità in
conformità alla normativa dell’Unione europea.
2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche
quelle specificamente rivolte ai minori, nonché adatte ai minori ovvero
idonee alla visione da parte dei minori e degli adulti di cui all’articolo
34, comma 7. I criteri per l’assegnazione della nazionalità italiana ai
prodotti audiovisivi, ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione
in associazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali 13 settembre 1999, n. 457.
3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere
europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del
tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni
sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi teletext, talk show o
televendite. Per le stesse opere la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota
minima del 20 per cento.
4. Ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali
derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva
acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti
dall’Autorità.
5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente
dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti
netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all’acquisto di
programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per
cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori,
di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti.
Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti
stessi. A partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008,
la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina
una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla
produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti. All’interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà
essere stabilita una riserva di produzione, o acquisto, da produttori
indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto
per la formazione dell’infanzia.
6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua,
sia in riferimento alla programmazione giornaliera, sia a quella della
fascia di maggiore ascolto, così come definita dall’Autorità.
7. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate
alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all’estero hanno
l’obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane
e dell’Unione europea, secondo le modalità stabilite con regolamento dell’Autorità.
8. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva
spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film
europei.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti
ed ai fornitori di contenuti in ambito locale.
TITOLO VIII - SERVIZIO PUBBLICO GENERALE RADIOTELEVISIVO
E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONARIA
Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione
a una società per azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato
con il Ministero e di contratti di servizio regionali e, per le province
autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati
i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti
sono rinnovati ogni tre anni.
2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo
7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche
di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale
del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche
dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere
teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e
musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative;
tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorità;
dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento
per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo
proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto,
e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità
indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati
in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni
religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politici
e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo
giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici
e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la costituzione di una società per la produzione, la distribuzione
e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati
alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e
dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e la
diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo
nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina
per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli
- Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero
di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente
ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della
prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi,
garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle
realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione
a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge 3 maggio 2004,
n. 112, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su
frequenze terrestri in tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo
38;
p) l’articolazione della società concessionaria in una o più sedi nazionali
e in sedi in ciascuna regione e, per la regione Trentino-Alto Adige,
nelle province autonome di Trento e di Bolzano;
q) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di
handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati,
in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze
di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.
3. Le sedi regionali o, per le province autonome di Trento e di Bolzano,
le sedi provinciali della società concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo operano in regime di autonomia finanziaria e
contabile in relazione all’attività di adempimento degli obblighi di pubblico
servizio affidati alle stesse.
4. Con deliberazione adottata d’intesa dall’Autorità e dal Ministro delle
comunicazioni prima di ciascun rinnovo triennale del contratto nazionale
di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, definite in relazione
allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
5. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico
generale radiotelevisivo è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso
società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla
diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate,
purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici
servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.
Art. 46 (Compiti di pubblico servizio in ambito regionale
e provinciale)
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie,
del presente testo unico in materia di tutela dell’utente, sono definiti
gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria
del servizio pubblico generale di radiodiffusione è tenuta ad adempiere
nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di
contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e
di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato
servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate
a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio
con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione
per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della
libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con
riguardo alla determinazione dell’organizzazione dell’impresa, nonché
nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando
la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano
riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo
in ambito provinciale.
Art. 47 (Finanziamento del servizio pubblico generale
radiotelevisivo)
1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del
servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento
di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla
legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, e di assicurare
la trasparenza e la responsabilità nell’utilizzo del finanziamento pubblico,
la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando
in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone
e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del
suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall’Autorità, imputando
o attribuendo i costi sulla base di princìpi di contabilità applicati
in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza
i princìpi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.
Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature
o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di
servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono
essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della
società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico.
Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso
all’Autorità e al Ministero.
2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo
da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria
e scelta dall’Autorità tra quante risultano iscritte all’apposito albo
tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi
dell’articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. All’attività
della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV
del Capo II del Titolo III della Parte IV del citato testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni,
con proprio decreto, stabilisce l’ammontare del canone di abbonamento
in vigore dal 1º gennaio dell’anno successivo, in misura tale da consentire
alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i
costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere
gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati
a tale società, come desumibili dall’ultimo bilancio trasmesso, prendendo
anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze
di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del
canone dovrà essere operata con riferimento anche all’articolazione territoriale
delle reti nazionali per assicurarne l’autonomia economica.
4. È fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio
pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente,
i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
Art. 48 (Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione
delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione
delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione,
è affidato all’Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico
generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle
disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di
servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni
e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche
dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione
degli utenti definiti nel contratto medesimo.
2. L’Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui
al comma 1, d’ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale
di servizio ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria
al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto
di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel
termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare
deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente
sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità può in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle imprese,
enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di
esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al
fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche
avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre
perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese
oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto
d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle funzioni di cui al
comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli
elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato
motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni
o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni
previste dall’ ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità ravvisa infrazioni agli
obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine,
comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle infrazioni
stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della
durata dell’infrazione, l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato
realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione
della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni,
entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorità
applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del
fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui
al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio
della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del
fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine
entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei
casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione
dell’attività d’impresa fino a novanta giorni.
9. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione
annuale.
Art. 49 (Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa)
1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata,
fino al 6 maggio 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
2. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico
la RAI-Radiotelevisione italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale
delle società per azioni, anche per quanto concerne l’organizzazione e
l’amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana
Spa, composto da nove membri, è nominato dall’assemblea. Il consiglio,
oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche
funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle
finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i
soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai
sensi dell’articolo 135, secondo comma, della Costituzione o, comunque,
persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria
indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche,
scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione
sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori
dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita
per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione
dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta.
5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata
dal consiglio nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisizione
del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti,
della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi.
6. L’elezione degli amministratori avviene mediante voto di lista. A
tale fine l’assemblea è convocata con preavviso, da pubblicare ai sensi
dell’articolo 2366 del codice civile, non meno di trenta giorni prima
di quello fissato per l’adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni
ai sensi dell’articolo 2379 del codice civile, l’ordine del giorno pubblicato
deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate
o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate da
soci che rappresentino almeno lo 0,5 per cento delle azioni aventi diritto
di voto nell’assemblea ordinaria e sono rese pubbliche, mediante deposito
presso la sede sociale e annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale,
di cui due economici, rispettivamente, almeno venti giorni e dieci giorni
prima dell’adunanza. Salvo quanto previsto dal presente articolo in relazione
al numero massimo di candidati della lista presentata dal Ministero dell’economia
e delle finanze, ciascuna lista comprende un numero di candidati pari
al numero di componenti del consiglio da eleggere. Ciascun socio avente
diritto di voto può votare una sola lista. Nel caso in cui siano state
presentate più liste, i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per
numeri interi progressivi da uno al numero di candidati da eleggere; i
quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di
ciascuna lista nell’ordine dalla stessa previsto e si forma un’unica graduatoria
nella quale i candidati sono ordinati sulla base del quoziente ottenuto.
Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti più elevati. In caso
di parità di quoziente, risulta eletto il candidato della lista i cui
presentatori detengano la partecipazione azionaria minore. Le procedure
di cui al presente comma si applicano anche all’elezione del collegio
sindacale.
7. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze nell’assemblea,
in sede di nomina dei membri del consiglio di amministrazione e fino alla
completa alienazione della partecipazione dello Stato, presenta una autonoma
lista di candidati, indicando un numero massimo di candidati proporzionale
al numero di azioni di cui è titolare lo Stato. Tale lista è formulata
sulla base delle delibere della Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle indicazioni
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’immediata presentazione
secondo le modalità e i criteri proporzionali di cui al comma 9.
8. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nelle
assemblee della società concessionaria convocate per l’assunzione di deliberazioni
di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità
nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla
deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
9. Fino a che il numero delle azioni alienato non superi la quota del
10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in
considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale
connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell’unica lista
di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli
con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente,
sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente
diviene efficace dopo l’acquisizione del parere favorevole, espresso a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare
per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In
caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente o di uno o
più membri, i nuovi componenti sono nominati con le medesime procedure
del presente comma entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione
formale delle dimissioni presso la medesima Commissione.
10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 entrano in vigore il novantesimo
giorno successivo alla data di chiusura della prima offerta pubblica di
vendita, effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 3
maggio 2004, n. 112. Ove, anteriormente alla predetta data, sia necessario
procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, per scadenza naturale
del mandato o per altra causa, a ciò si provvede secondo le procedure
di cui ai commi 7 e 9.
11. Il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato
dal consiglio di amministrazione, d’intesa con l’assemblea; il suo mandato
ha la stessa durata di quello del consiglio.
12. Il direttore generale, oltre agli altri compiti allo stesso attribuiti
in base allo statuto della società:
a) risponde al consiglio di amministrazione della gestione aziendale
per i profili di propria competenza e sovrintende alla organizzazione
e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive
definiti dal consiglio;
b) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di
amministrazione;
c) assicura, in collaborazione con i direttori di rete e di testata,
la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali
e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;
d) propone al consiglio di amministrazione le nomine dei vice direttori
generali e dei dirigenti di primo e di secondo livello;
e) assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli altri
dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto
del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti e ne
informa puntualmente il consiglio di amministrazione;
f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti
e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani
annuali di trasmissione e di produzione e le eventuali variazioni degli
stessi, nonché quelli che, anche per effetto di una durata pluriennale,
siano di importo superiore a 2.582.284,50 euro; firma gli altri atti
e contratti aziendali attinenti alla gestione della società;
h) provvede all'attuazione del piano di investimenti, del piano finanziario,
delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché
dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in
materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale,
politica finanziaria e politiche del personale;
i) trasmette al consiglio di amministrazione le informazioni utili
per verificare il conseguimento degli obiettivi aziendali e l'attuazione
degli indirizzi definiti dagli organi competenti ai sensi del presente
testo unico.
13. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione
italiana Spa resta disciplinata dall’articolo 21 della legge 3 maggio
2004, n. 112.
TITOLO IX - COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
Art. 50 (Commissione parlamentare di vigilanza)
1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste
dagli articoli 1, commi 3, 4 e 5, e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall’articolo
20 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
TITOLO X - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI
CAPO I - SANZIONI
Art. 51 (Sanzioni di competenza dell’Autorità)
1. L’Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento,
le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione,
pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall’Autorità
con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione
assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale, approvato con delibera dell’Autorità n. 435/01/CONS, relativamente
ai fornitori di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicità, sponsorizzazioni e televendite
di cui agli articoli 4, comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre
1993, n. 581, ed ai regolamenti dell’Autorità;
d) dall’articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n.223,
nonché dai regolamenti dell’Autorità, relativamente alla registrazione
dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all’obbligo di
trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all’articolo
33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo
audiotex e videotex dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre
1996, n.650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente,
dall’articolo 44 e dai regolamenti dell’Autorità;
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta
o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all’articolo 32;
i) in materia dei divieti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su
tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo,
salva la deroga di cui all’articolo 5, comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all’articolo 29;
n) in materia di obbligo di informativa all’Autorità riguardo, tra
l’altro, a dati contabili ed extra-contabili, dall’articolo 1, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dai regolamenti dell’Autorità;
o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed
enti pubblici di cui all’ articolo 41.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e),
l’Autorità dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli
interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per
le giustificazioni. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni
risultino inadeguate l’Autorità diffida gli interessati a cessare dal
comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni
a tale fine assegnato. Ove il comportamento illegittimo persista oltre
il termine sopraindicato, l’Autorità delibera l'irrogazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 1, lettere c) e d);
c) da 1.549 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui al comma 1, lettera e);
3. L’Autorità, applicando le norme contenute nel Capo I, sezioni I
e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, delibera l'irrogazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme
di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di
cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 1.040 euro a 5200 euro in caso di violazione delle norme di cui
al comma 1, lettera o).
4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del
comma 1, l’Autorità dispone altresì, nei confronti dell’emittente o del
fornitore di contenuti, la sospensione dell’attività per un periodo da
uno a dieci giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti
degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale,
le sanzioni per essi previste dai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad
un decimo e quelle previste dall’articolo 35, comma 2 sono ridotte ad
un quinto.
6. L’Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste
dal presente testo unico in materia di minori, ai sensi dell’articolo
35.
7. L’Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia
di posizioni dominanti di cui all’articolo 43, nonché quelle di cui all’articolo
1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L’Autorità verifica l’adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria
del servizio pubblico generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni,
applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 48.
9. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l’Autorità
può disporre nei confronti dell’emittente o del fornitore di contenuti
la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi,
ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide
della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni
previste dal presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 52 (Sanzioni di competenza del Ministero)
1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora
e televisiva le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 97 e 98,
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, del decreto legislativo 1°agosto 2003,
n. 259.
2. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell’autorizzazione
nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni
o delle autorizzazioni dagli articoli 23, comma 1, e 24, commi 1 e 2;
b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale,
non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all’esercizio
dell’impresa.
3. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all’articolo 42, comma
1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate,
Il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione.
Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio
del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione
non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione.
4. Il Ministero dispone la sospensione dell’esercizio nei casi e con
le modalità di cui all’articolo 24, comma 3.
5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni
previste dal presente articolo sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato.
CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 (Principio di specialità)
1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli
altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell’esigenza
di incoraggiare l’uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze,
di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti
efficienti in materia di infrastrutture, promovendo innovazione, e di
adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati
emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi di cui all’articolo
1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
su quelle dettate in materia dal medesimo.
Art. 54 (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) della legge 3 maggio 2004, n. 112, gli articoli 1, 2, 3, 4,
5 e 6;
b) del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 78:
1) all’articolo 2, il comma 2;
2) all’articolo 3, i commi 1, 1-bis, 3, 3-bis, 4, 5, 5-bis, 5-ter,
5-quater e 5-quinquies;
c) della legge 30 aprile 1998, n. 122:
1) all’articolo 2, i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11;
2) gli articoli 3 e 3-bis;
d) della legge 31 luglio 1997, n. 249:
1) all’articolo 1, il comma 24;
2) l’articolo 2, ad eccezione del comma 6;
3) all’articolo 3, i commi 1, 8, 11, limitatamente ai primi cinque
periodi, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23;
4) l’articolo 3-bis;
e) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, l’articolo 1, commi 5, 6,
7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24;
f) del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422:
1) all’articolo 5, i commi 1 e 1-bis;
2) all’articolo 6, i commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, e 5;
3) gli articoli 6-bis, 8 e 9;
g) del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito. con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, l’articolo 1, commi 3-sexies,
3-septies e 3-octies;
h) il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
i) della legge 6 agosto 1990, n. 223:
1) gli articoli 2, 3 e 6 ad eccezione del comma 11, limitatamente
al secondo periodo;
2) all’articolo 7, i commi 2 e 5;
3) l’articolo 8 ad eccezione dei commi 15 e 18;
4) gli articoli 10, 12, 13, 15;
5) all’articolo 16, i commi 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20 e 23;
6) l’articolo 17;
7) l’articolo 18, ad eccezione del comma 4;
8) l’articolo 19;
9) all’articolo 20, il comma 4;
10) l’articolo 21;
11) l’articolo 22, ad eccezione dei commi 6 e 7;
12) all’articolo 24, il comma 3;
13) gli articoli 28, 29, 31 e 37;
l) della legge 14 aprile 1975, n. 103:
1) l’articolo 22;
2) all’articolo 38, il terzo e quarto comma;
3) all’articolo 41, il primo e secondo comma;
4) l’articolo 43-bis e 44.
Art. 55 (Disposizioni finali e finanziarie)
1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di
entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti
alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione,
fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute
nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese
o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione
specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell’Autorità
richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione
dell’Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni è da intendersi come
formale e non recettizio.
4. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 56 (Entrata in vigore)
1. Il presente testo unico entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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