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E m a n a
Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
Art. 2. 1. Il presente decreto legislativo si applica ai servizi televisivi che utilizzano sistemi di trasmissione numerici, inclusi quelli in formato panoramico, nonche' alle apparecchiature che consentono l'espletamento di tali servizi.
Art. 3. 1. I sintonizzatori - decodificatori per la ricezione di segnali televisivi numerici consentono la ricomposizione dei segnali stessi secondo l'algoritmo comune europeo nonche' la riproduzione dei segnali trasmessi in chiaro. Fino alla determinazione degli standard dei sintonizzatori - decodificatori da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 4, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, si applica il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 luglio 1997, n. 307. 2. La rispondenza dei sintonizzatori decodificatori al presente decreto e' attestata mediante dichiarazione di conformita' al decreto medesimo rilasciata dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nell'Unione europea oppure mediante certificazione di esame del tipo rilasciata da un organismo riconosciuto, riportate nel manuale d'uso. 3. La documentazione di cui al comma 2 e' tenuta a disposizione delle autorita' competenti durante i dieci anni successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare del sintonizzatoredecodificatore dal fabbricante o dal suo rappresentante se stabiliti nell'Unione europea o, in caso contrario, dal responsabile dell'immissione nel mercato. 4. Agli stessi fini di cui al comma 1, i televisori provvisti di sintonizzatoredecodificatore integrato sono equipaggiati almeno con la presa di interfaccia conforme alla norma europea EN 50221.
Art. 4. 1. Ai fini della immissione nel mercato e della distribuzione in qualsiasi forma, i televisori aventi schermo visivo con diagonale dell'immagine superiore a 42 cm sono dotati di almeno una presa di interfaccia aperta, normalizzata ad opera di un ente di standardizzazione europeo riconosciuto, che consente la semplice connessione di periferiche, segnatamente di decodificatori supplementari e di ricevitori numerici.
Art. 5. 1. I servizi televisivi completamente numerici impiegano sistemi di trasmissione conformi alle norme tecniche DVB. 2. Le reti di trasmissione completamente numeriche aperte al pubblico utilizzate per la fornitura di servizi televisivi debbono essere in grado di distribuire i servizi televisivi numerici di cui al comma 1, inclusi quelli in formato panoramico. 3. Il trasferimento di servizi televisivi in formato D2-MAC su reti pubbliche di telecomunicazioni per la distribuzione di servizi televisivi e' consentito purche' gia' in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 4. Le reti televisive via cavo diffondono i servizi televisivi ricevuti in formato panoramico almeno nel formato 16:9.
Art. 6. 1. E' consentita la sperimentazione di servizi televisivi numerici terrestri secondo le norme tecniche DVB da parte dei concessionari e degli altri soggetti all'uopo autorizzati utilizzando le frequenze assegnate dal Ministero delle comunicazioni. 2. Per la sperimentazione sono impiegate tecniche che ottimizzano l'utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze e consentono l'irradiazione di segnali con potenze contenute, nel rispetto delle disposizioni in materia di vincoli ambientali e di salvaguardia della salute umana.
Art. 7. 1. I fornitori di servizi ad accesso condizionato utilizzano sistemi tali da non rendere ingiustificatamente costoso il controllo dei segnali in transito e da consentire il pieno controllo dei servizi medesimi da parte di distributori secondari di servizi ad accesso condizionato che utilizzano reti televisive via cavo. 2. Indipendentemente dai mezzi di trasmissione utilizzati e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i fornitori di servizi ad accesso condizionato che espletano anche le attivita' di produzione di servizi televisivi numerici o di gestione di chiavi di accesso per sistemi ad accesso condizionato o di commercializzazione o distribuzione di servizi televisivi numerici offrono tali servizi alle emittenti che ne facciano richiesta a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie ed in conformita' alla vigente legislazione in materia di concorrenza. Essi tengono una contabilita' separata per la loro attivita' di prestazione di servizi ad accesso condizionato.
Art. 8. 1. In caso di violazione delle disposizioni del presente decreto od in caso di controversie e' ammesso reclamo all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che decide entro novanta giorni. 2. Avverso la decisione dell'Autorita' e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Art. 9. 1. Gli organi di polizia o il personale autorizzato degli organi centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono ai controlli sul rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. I controlli di cui al comma 1 sono volti ad accertare anche la presenza della marcatura prescritta dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, e dell'etichetta di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985. 3. I controlli sono svolti:
4. Espletati i controlli, i soggetti di cui al comma 1 possono disporre ulteriori verifiche. A tale fine viene verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche presso i laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. In sede di verifiche tecniche si ammettono, per le misure in decibel (dB), limiti piu' favorevoli di 2 dB. Di norma le verifiche sono eseguite su un unico esemplare dell'apparecchiatura; in caso negativo, a richiesta dell'interessato ed a sue cure e spese, le prove sono eseguite presso lo stesso Istituto su altri due o piu' esemplari fino ad un massimo di dodici: si applica, in tal caso, il metodo statistico di cui all'allegato A, punto 7, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 giugno 1985. 5. I risultati dei controlli e delle prove sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo delle apparecchiature. 6. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese connesse all'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto delle disposizioni del presente decreto. Qualora, al termine del procedimento, non vengano rilevate irregolarita', le apparecchiature sono restituite ai medesimi soggetti entro lo stesso termine di cui al comma 5.
Art. 10. 1. Chiunque immette nel mercato, distribuisce in qualunque forma ovvero installa apparecchiature non conformi agli articoli 3 e 4 e' assoggettato alla sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ciascuna apparecchiatura. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature che comportano mancata conformita' agli articoli predetti. In ogni caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma complessiva di lire duecentomilioni. 2. Chiunque promuove pubblicita' per apparecchiature che non rispettano le prescrizioni degli articoli 3 e 4 ovvero viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni. 3. Sono assoggettate a sequestro le apparecchiature che sono immesse nel mercato e che risultano:
4. Le apparecchiature sono confiscate qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del sequestro, non si e' provveduto alla regolarizzazione ovvero al ritiro dal mercato delle medesime. 5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 5, comma 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni chiunque:
6. Nei casi di cui al comma 5, il Ministero delle comunicazioni o l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo da dieci giorni fino a un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione e diffida, si procede alla revoca della concessione o dell'autorizzazione. |