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IL
MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto
lart. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto
il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante "Disposizioni urgenti
per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili
e personali";
Vista
la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente listituzione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo;
Visto
il regolamento di attuazione delle direttive comunitarie 95/51/CE, 95/62/CE,
96/2/CE, 96/19/CE, 97/13/CE e 97/33/CE, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
Visti,
in particolare, del predetto regolamento:
- lart. 6,
comma 6, che individua i casi per i quali è previsto il rilascio
di una licenza individuale;
- lart. 19,
comma 1, che stabilisce la predisposizione della procedura di rilascio
delle licenze individuali, previa comunicazione alla Commissione europea;
- lart. 20,
comma 2, riguardante le applicazioni di accesso alla rete pubblica di
telecomunicazioni mediante limpiego dello standard DECT;
Visto
il decreto ministeriale 24 aprile 1997 riguardante listituzione
della Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;
Vista
la legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alle norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
Vista
la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per lassistenza, lintegrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate;
Vista
la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista
la legge 31 dicembre 1996, n. 676, riguardante la delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Visto
il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156;
Viste
le convenzioni stipulate in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni e le società SIP, Italcable e Telespazio,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984,
n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni
ad uso pubblico;
Vista
la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1994 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per lespletamento del servizio
pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica
denominato GSM;
Vista
la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1994 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per
lespletamento del servizio in tecnica numerica GSM;
Visto
il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n.55;
Visto
il decreto interministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana n.93 del 22 aprile 1997;
Vista
la risoluzione del Consiglio UE del 17 gennaio 1995 (96/C329/01);
Visto
il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 13 novembre
1997;
Visti
i pareri dellAutorità garante della concorrenza e del mercato
del 25 ottobre 1996, del 24 gennaio 1997 riguardanti i servizi di telecomunicazioni
impieganti la tecnologia DECT e del 17 novembre 1997 ai quali si ritiene
di doversi sostanzialmente adeguare sia pure con le seguenti precisazioni:
- lart. 6,
commi 1 e 6, del regolamento, in linea con la normativa comunitaria,
fissa esplicitamente i servizi soggetti ad autorizzazione generale o
a licenza individuale;
- lindicazione
di un termine semestrale per la definitiva decisione sullo scorporo
aziendale in materia di applicazioni ad uso pubblico dello standard
DECT, da parte della Società Telecom Italia, è dovuta
in considerazione della circostanza per la quale la sussistenza dei
sussidi incrociati tra i servizi di gestione della rete pubblica ed
i servizi offerti a tecnologia DECT, non può essere preventivamente
accertata, ma, solo al momento della sua rilevazione, può richiedersi,
in particolare da parte delle autorità competenti in materia
di concorrenza, ogni conseguente decisione;
Considerata,
sempre con riferimento alle applicazioni ad uso pubblico dello standard
DECT, da parte degli attuali concessionari di servizi di telecomunicazioni
operanti in Italia, levoluzione della situazione competitiva anche
avuto riguardo al processo di convergenza in atto tra le reti fisse e
le reti radiomobili;
Ravvisata
in particolare lopportunità di eliminare ogni restrizione
alla combinazione delle diverse tecnologie utilizzabili nella gestione
delle reti fisse e delle reti mobili favorendo il perseguimento dellobiettivo
di creare le condizioni economiche, tecniche ed operative idonee a consentire
lo sviluppo di nuove applicazioni tecnologiche;
Ritenuto
opportuno agevolare lo sviluppo delle comunicazioni personali al fine
di massimizzare i benefici a favore dellutenza;
Vista
la comunicazione della Commissione europea sullulteriore sviluppo
delle comunicazioni mobili e personali (8805/97);
Decreta:
Art.
1
Definizioni
- Ai fini delle presenti
disposizioni si intendono per:
- "regolamento",
il provvedimento che attua le direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n.318;
- "Autorità",
lorganismo istituito dallart. 1, comma 1, della legge
31 luglio 1997, n. 249 e definito anche dallart. 1, comma
1, lettera d), del regolamento, fermo quanto previsto dallart.
1, comma 25, della citata legge n.249 del 1997;
- "licenza
individuale", unautorizzazione rilasciata dallAutorità
ad una impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per
assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi
a quelli dellautorizzazione generale; detta impresa non può
esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento
dellAutorità.
- Al presente provvedimento
si applicano le definizioni di cui allart. 1 del regolamento.
Art.
2
Oggetto ed ambito di applicazione
- Il presente provvedimento
fissa le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali per
lofferta al pubblico di servizi e di reti di telecomunicazioni.
- E necessario
il previo rilascio di una licenza individuale nei seguenti casi :
- prestazione
del servizio di telefonia vocale;
- installazione
e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, in particolare
quelle che prevedono lutilizzo di frequenze radio e quelle
che permettono laccesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni
mediante limpiego della tecnologia DECT (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications) nonché quelle via cavo, ai sensi
dellart. 4, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- prestazione
di servizi di comunicazioni mobili e personali;
- assegnazione
di frequenze radio o di specifiche numerazioni per lespletamento
di servizi offerti al pubblico diversi da quelli indicati nelle
lettere a), b) e c).
- E rilasciata
ununica licenza ove il medesimo soggetto intende intenda conseguire
lautorizzazione per linstallazione di una rete di telecomunicazioni
allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale.
- E richiesta
una licenza individuale nel caso di imposizione di obblighi speciali,
quali:
- oneri e condizioni
inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni
pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale;
- obblighi specifici
per le imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto
riguarda lofferta, su tutto il territorio nazionale, di reti
pubbliche di telecomunicazioni o di servizi pubblici di telecomunicazioni.
- Fermo quanto stabilito
allart. 2, comma 2, lettera e), punto 2 e punto 3, allart.
9, comma 2, del regolamento e allart. 4, commi 6 e 7, della legge
249 del 1997 ed ai sensi dellart. 6, commi 1 e 6, del regolamento,
è richiesta una licenza individuale, secondo le modalità
previste nel presente decreto, qualora si intenda utilizzare le infrastrutture
già installate dalle società titolari di concessioni ovvero
di autorizzazioni ad uso privato per lespletamento di servizi
di pubblica utilità.
- Ai sensi dellart.
2, comma 8, del regolamento, il numero delle licenze individuali può
essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità
dello spettro di frequenza. In tali casi, fermo restando quanto stabilito
dallart. 6, comma 10, del regolamento, si applica la procedura
di licitazione di cui allart. 6, comma 13, lettera c), del regolamento
stesso. Rimane comunque fermo che, ai sensi dellart. 6, comma
14, del regolamento, lAutorità è tenuta, fintantoché
vi sono frequenze disponibili, a rilasciare licenze individuali ad ogni
richiedente sulla base delle procedure, aperte e non discriminatorie,
fissate dal presente provvedimento.
- I servizi di rete
via satellite rimangono disciplinati dal decreto legislativo 11 febbraio
1997, n. 55, e dal decreto ministeriale 28 marzo 1997 e sue successive
modificazioni.
Art.
3
Procedura di rilascio delle licenze individuali
- Fermo quanto stabilito
nellart. 6, comma 13, lettera c), del regolamento, relativamente
allespletamento di una procedura di licitazione, i soggetti con
sede in ambito nazionale, in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo
(SEE) o in uno dei Paesi aderenti allOrganizzazione mondiale del
commercio (OMC), interessati allottenimento di una licenza individuale,
sono tenuti a presentare allAutorità una domanda contenente
le informazioni:
- elencate nellallegato
A, nel caso di offerta di servizi di telefonia vocale e di servizi
di comunicazioni mobili e personali;
- elencate nell'allegato
B, nel caso di installazione e fornitura di reti pubbliche di
telecomunicazioni, salve le precisazioni indicate nellallegato
stesso;
- elencate nell'allegato
C, nei casi di richiesta di specifiche numerazioni o di richiesta
di assegnazione, anche mediante laccesso in via non esclusiva,
di frequenze radio per lespletamento di servizi diversi da
quelli indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dellart.
2;
- elencate nell'allegato
D, nel caso di richiesta per applicazioni ad uso pubblico della
tecnologia DECT;
- elencate negli
allegati A, limitatamente al servizio di telefonia vocale, e B,
nel caso di cui allart. 2, comma 3, specificando lintenzione
di ottenere ununica licenza per i casi previsti.
- Alla domanda per
il rilascio della licenza individuale di cui al comma 1 deve essere
acclusa la seguente documentazione:
- attestazione
riguardante la costituzione del richiedente in società di
capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al
momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle
perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dellinvestimento
da effettuare;
- dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato
F da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione
antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- certificato
di nazionalità della società; il controllo della società,
ai sensi dellarticolo 2359 del codice civile, da parte di
soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti
allUnione europea è consentito a condizione che detti
Stati pratichino nei confronti dellItalia un trattamento di
reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi
internazionali;
- certificato
da cui risulti che gli amministratori della società non sono
stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore
ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione;
- attestato dellavvenuto
versamento dei contributi di cui allart. 6, comma 20, del
regolamento limitatamente a quelli relativi allistruttoria
per il rilascio della licenza ovvero dichiarazione contenente limpegno
al predetto versamento, ove successivo alla data di presentazione
della domanda;
- assicurazione
del Ministero o dellente, competenti alla vigilanza del settore,
ai sensi dellart. 2, comma 2, lettera e), punto 2, del regolamento
o, in alternativa, dichiarazione di responsabilità da parte
delle società titolari di servizi di pubblica utilità
che autocertifichi la adeguata tutela degli interessi pubblici nel
caso che la domanda di licenza individuale riguardi lofferta
al pubblico di reti di telecomunicazioni già installate per
lo svolgimento di servizi di pubblica utilità. Lassicurazione
o la predetta dichiarazione riguardano la compatibilità funzionale
e strutturale della richiesta di utilizzazione delle infrastrutture
già installate con lassolvimento delle finalità
istituzionali originarie, ed, in particolare, con lassolvimento
delle funzioni relative alla sicurezza della vita umana e degli
impianti cui le predette infrastrutture di telecomunicazioni sono
asservite. La documentazione deve contenere lindicazione dettagliata
delle strutture di rete destinate allofferta al pubblico.
Una relazione tecnica deve in ogni caso essere presentata al Ministero
o allente, competenti alla vigilanza del settore, da parte
delle società titolari di servizi di pubblica utilità,
facendo riferimento alla licenza individuale richiesta dal soggetto
costituito ai sensi dellart. 4, commi 6 e 7, della legge n.
249 del 1997.
- LAutorità
è tenuta, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, a
dare comunicazione dellavvio del procedimento istruttorio.
- LAutorità
rilascia la licenza individuale nei modi e nei tempi stabiliti dallart.
6, comma 13, lettere a) e b), del regolamento. Ad ogni provvedimento
di licenza individuale di cui allart. 2, comma 2, ivi compresa
la lettera d) solo nel caso in cui lassegnazione di frequenze
radio sia destinata al conseguimento dellaccesso alla rete pubblica,
è associato uno specifico capitolato doneri che sarà
redatto allatto del rilascio della licenza sulla base degli elementi
contenuti nella domanda di cui al comma 1 e degli obblighi di cui allart.
4.
- Se in corso desame
la domanda risulta carente rispetto agli elementi previsti nellelenco
di cui agli allegati A, B,
C e D e di cui al comma 2 o rispetto ad elementi informativi da considerare
essenziali in quanto giustificati ed oggettivi, lAutorità
richiede, senza indugio e comunque non oltre due settimane dal ricevimento
della domanda stessa, le integrazioni necessarie che linteressato
è tenuto a fornire entro quindici giorni lavorativi dallavvenuta
ricezione delle richieste di integrazione.
- LAutorità
nei casi di cui al comma precedente rilascia la licenza entro sei settimane
dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso
di mancata presentazione nei termini della predetta documentazione,
lAutorità comunica tempestivamente allinteressato
la decadenza della domanda.
- Ogni variazione
degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione,
che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale,
deve essere comunicata, entro trenta giorni dallavvenuta variazione,
allAutorità la quale, entro i successivi trenta giorni,
può, con decisione motivata, richiedere allinteressato
di presentare una nuova domanda di licenza.
- Lofferta
del servizio non può essere avviata prima del rilascio della
relativa licenza individuale.
- La licenza individuale
non conferisce al titolare alcun diritto di esclusiva, relativamente
alloggetto della licenza medesima.
- La licenza individuale
ha una validità non superiore a quindici anni, da definire nel
relativo provvedimento, è rinnovabile e può essere ceduta
a terzi soltanto previo assenso dellAutorità, ai sensi
dellart. 6, comma 28, del regolamento.
Art.
4
Obblighi del titolare di una licenza individuale
- Il titolare di
una licenza individuale di cui allart. 2, comma 2, lettere a),
b), c) e d), questultimo solo nel caso in cui lassegnazione
di frequenze radio sia destinata al conseguimento dellaccesso
alla rete pubblica, è tenuto, sulla base delle condizioni previste
nell'allegato F al regolamento, ai sensi dellart. 6, commi 1 e
7, del regolamento stesso, a:
- osservare le
esigenze fondamentali di cui allart. 12 del regolamento relative
alla sicurezza delle operazioni di rete, al mantenimento dellintegrità
della rete, allinteroperabilità dei servizi ed alla
protezione dei dati;
- applicare le
norme tecniche di cui allart. 14, comma 1, del regolamento;
- rispettare
le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale
per linstallazione delle infrastrutture e delle apparecchiature,
nonchè le disposizioni relative alla condivisione o alla
messa a disposizione degli impianti determinate dallAutorità;
- fissare e pubblicare,
ai sensi dellart. 10, comma 1, del regolamento, gli obiettivi
relativi ai tempi di fornitura ed ai parametri di qualità
del servizio, anche secondo le indicazioni di cui all'allegato H
al regolamento stesso;
- assicurare
la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti
e delle apparecchiature, nonché limpiego di personale
adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità
delle prestazioni rese a vantaggio dellutenza;
- osservare,
relativamente ai rapporti con gli utenti, le modalità di
cui allart. 16 del regolamento, anche in conformità
alla normativa sulla protezione dei dati personali;
- adottare e
pubblicare, sulla base della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 27 gennaio 1994, la carta dei servizi, ai sensi
dellart. 10, comma 5, del regolamento;
- adottare i
provvedimenti necessari per il rispetto delle disposizioni recate
dallart. 15 del regolamento e dalle leggi 31 dicembre 1996,
n. 675 e n. 676;
- negoziare,
ove applicabile, linterconnessione con gli organismi individuati
nellallegato B al regolamento, ai sensi dellart. 4,
comma 2, del medesimo regolamento;
- dar seguito,
ove applicabile, alle richieste di interconnessione provenienti
da operatori autorizzati nei Paesi terzi che hanno ratificato gli
accordi in materia di liberalizzazione delle telecomunicazioni di
base stipulati in sede di Organizzazione mondiale del commercio;
- fornire, ove
applicabile, le informazioni specifiche, previste dallAutorità,
in ordine agli accordi di interconnessione, ai sensi dellart.
4, comma 6, del regolamento;
- fornire allAutorità,
ai sensi dellart. 10, comma 6, del regolamento, una relazione
contenente i dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi
ed ogni indicatore utile al riguardo, nonché elementi di
raffronto con il semestre precedente;
- contribuire
al finanziamento dei costi di fornitura del servizio universale
sulla base dellart. 3, commi 6 , 11 e 12, del regolamento;
- versare i contributi,
diversi da quelli riguardanti la copertura delle spese relative
alla fase istruttoria per il rilascio della licenza individuale,
di cui allarticolo 6, commi 20 e 21, del regolamento;
offrire le prestazioni
da effettuare a fronte di provvedimenti di intercettazione e di
richieste di informazioni da parte delle competenti autorità
giudiziarie, nei tempi tecnicamente indispensabili per la loro tempestiva
esecuzione, ai sensi dellart. 7, comma 13, del regolamento;
- installare
apparati di rete conformi alle norme vigenti in materia di approvazione
e di omologazione;
- fornire, a
richiesta dellAutorità, sia le informazioni sia la
documentazione tecnica ed amministrativa necessarie a consentire
lapplicazione del presente provvedimento nei tempi e nei modi
da essa stabiliti;
- consentire
allAutorità, ed anche alle persone ad essa estranee
specificatamente designate, laccesso agli impianti ed ai locali
delloperatore per verificare ladempimento degli obblighi
cui è tenuto nonché per tutelare le esigenze di pubblica
sicurezza;
- contribuire
allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine
di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni secondo
gli impegni che saranno indicati nel capitolato doneri associato
alla licenza;
- assicurare
che le evoluzioni tecnologiche e le modalità di offerta al
pubblico dei servizi di telecomunicazioni ricevano, a cura del titolare
della licenza, tempestiva ed adeguata predisposizione degli apparati
necessaria a garantire le esigenze eventuali di sicurezza nonché
lo svolgimento, da parte dei competenti organi, delle attività
di indagine;
- comunicare
allAutorità le caratteristiche tecniche relative allofferta
al pubblico di nuovi servizi o prestazioni al fine di consentire,
oltre allassicurazione da fornire ai sensi di quanto previsto
alla lettera precedente, le verifiche necessarie alla definizione
delle eventuali modifiche da apportare, obbligatoriamente e senza
indugio, sempre a cura dellorganismo di telecomunicazioni,
ai predetti servizi o prestazioni;
- comunicare
allAutorità, previa richiesta, le caratteristiche tecniche
degli impianti e delle apparecchiature impiegati nelle attività
di installazione o fornitura di infrastrutture e di prestazione
di servizi di telecomunicazioni al fine di consentire le verifiche
di cui alle lettere precedenti. Rimangono a tal fine fermi la potestà
e gli obblighi descritti alle precedenti lettere da s) fino a u).
Quanto al disposto di cui alla presente ed alle predette lettere,
esso si applica anche in conformità alle indicazioni comunitarie
richiamate in premessa.
- Nel caso di offerta
del servizio di telefonia vocale, il titolare, oltre agli obblighi di
cui al comma 1, è tenuto a:
- non operare
indebite discriminazioni nellambito delle sequenze di numeri
utilizzate per fornire laccesso ai servizi di altri operatori
di telecomunicazioni, ai sensi dellart. 11, comma 3, del regolamento;
- fornire, gratuitamente,
laccesso ai servizi di emergenza;
- tener conto,
nel caso di fornitura e di gestione di apparecchi telefonici pubblici
a pagamento, delle esigenze dei disabili, ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
- garantire la
copertura geografica e della popolazione come dichiarato nella domanda;
- rendere disponibile
lelenco degli abbonati ai sensi dellart. 17, commi 1
e 2, del regolamento.
- Fermo restando
quanto disposto allart. 6, comma 17, del regolamento, nel caso
di offerta di servizi di comunicazioni mobili e personali o di servizi
che, comunque, impiegano frequenze radioelettriche, il titolare, oltre
agli obblighi di cui al comma 1 e al comma 2, con esclusione della lettera
c), è tenuto a rispettare i provvedimenti che saranno emanati
ai sensi dellart. 2 del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189
ed in particolare le misure che saranno emanate ai sensi dellart.
2, comma 2, lettera a), del predetto decreto.
- Nel caso di applicazioni
ad uso pubblico mediante lutilizzo dello standard DECT, il titolare,
ovvero gli attuali concessionari di servizi di telecomunicazioni ad
uso pubblico nellambito dello specifico provvedimento che sarà
emanato, oltre agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, con esclusione della
lettera c), sono tenuti a:
- condurre, con
il coordinamento dellIstituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dellinformazione, la verifica della possibilità
di coesistenza tra applicazioni private ed applicazioni pubbliche
della tecnologia DECT soprattutto nelle aree a maggiore densità
abitativa, con lobbligo di periodiche verifiche e rendicontazioni
da trasmettere al predetto Istituto;
- sincronizzare
le proprie reti in standard DECT con quelle di altri operatori
con il controllo dellIstituto Superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dellinformazione e della Direzione Generale
pianificazione e gestione frequenze;
- sottoporre
le richieste di risoluzione delle controversie, nel caso in cui
sorgano problemi inerenti al coordinamento di frequenze con altri
utilizzatori in Italia, allAutorità che adotterà
i provvedimenti necessari;
- progettare
e gestire la infrastruttura DECT secondo gli standards ETSI e le
altre normative tecniche adottate dallUnione europea;
- fornire al
Ministero delle comunicazioni Direzione generale concessioni
e autorizzazioni - e allAutorità, sotto la propria
responsabilità e con cadenza semestrale, i percorsi di copertura
della rete installata nei casi di applicazione CTM (Cordless
Telephone Mobility). Tali documenti devono essere certificati da
organismi tecnici indipendenti, distinti dalla società e
dovranno essere predisposti in scala tale da fornire una adeguata
informativa;
- fornire agli
abbonati tempestive e periodiche informazioni sulle condizioni tecniche
di utilizzo, in particolare, dellapplicazione CTM e sulle
condizioni di copertura;
- rispondere
del livello di qualità del servizio reso, particolarmente
per quanto attiene ad unadeguata informativa agli utenti circa
i limiti di mobilità del servizio, le eventuali deficienze
di copertura, le percentuali di caduta delle comunicazioni che,
in ogni caso, dovranno essere determinate in analogia a quanto disposto
per la telefonia mobile, pur considerando gli opportuni adeguamenti;
- rispondere
dellefficiente ed efficace funzionamento della rete anche
nei casi di fornitura della prestazione di mobilità a favore
di terzi;
- stipulare,
a partire dal 1° gennaio 1998, accordi relativi alla co-locazione
dei siti o alla condivisione degli impianti con i soggetti cui sarà
rilasciata la licenza per le applicazioni ad uso pubblico dello
standard DECT , nel caso di situazioni di coesistenza, allinterno
di specifiche aree, di un numero di gestori ritenuto, da parte dellIstituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione,
non compatibile con i livelli di funzionamento del sistema.
- Gli organismi
notificati dallAutorità come detentori di una notevole
forza di mercato sono tenuti ad osservare, relativamente al tipo di
servizio offerto, i seguenti obblighi, oltre a quelli applicabili previsti
dai commi 1, 2 , 3 e 4:
- non discriminazione
rispetto allinterconnessione offerta, ai sensi dellart.
4, comma 7, lettera a), del regolamento;
- disponibilità
di tutte le informazioni e delle specifiche tecniche relative allinterconnessione,
ai sensi dellart. 4, comma 7, lettera b), del regolamento;
- comunicazione
allAutorità degli accordi di interconnessione, ai sensi
dellart. 4, comma 7, lettera c), del regolamento;
- orientamento
ai costi nella definizione delle condizioni economiche di interconnessione,
ai sensi dellart. 4, comma 7, lettera d), del regolamento;
- pubblicazione
di unofferta di interconnessione di riferimento nel caso di
organismi di cui allart. 4, comma 9, del regolamento;
- soddisfacimento
delle richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti
diversi dai punti terminali di rete, ai sensi dellart. 5,comma
1, del regolamento;
- negoziazione
di accordi in relazione ad un accesso speciale alla rete, ai sensi
dellart. 5, comma 5, del regolamento;
- osservanza
dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai
costi per le condizioni economiche relative allaccesso ed
alluso della propria rete telefonica fissa e per i servizi
di telecomunicazioni su detta rete, ai sensi dellart. 7, comma
1, del regolamento;
- approntamento
di un sistema di contabilità dei costi dettagliato secondo
le indicazioni di cui allallegato G al regolamento, ai sensi
dellart. 8, comma 1, del medesimo regolamento;
- predisposizione
di una contabilità separata per lattività di
interconnessione e per lattività di installazione e
di esercizio delle reti, nonché per quella dei servizi offerti,
ai sensi dellart. 9, comma 1, del regolamento;
- comunicazione
allAutorità delle informazioni relative agli aspetti
economici e finanziari della gestione, ai sensi dellart. 9,
comma 4, del regolamento;
- fornire, ai
sensi dellart. 10, comma 2, del regolamento, compatibilmente
con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le
prestazioni supplementari di cui allallegato I, punto 1, al
regolamento medesimo;
- garantire entro
il 1° gennaio 1998 leffettiva applicazione della funzione
di "selezione delloperatore" (easy access), ai sensi
dellart. 11, comma 6, del regolamento;
- garantire entro
il 1° gennaio 2000 leffettiva applicazione della funzione
di "preselezione delloperatore" (equal access),
ai sensi dellart. 11, comma 6, del regolamento;
- garantire entro
il 1° gennaio 2001, ai sensi e nei modi di cui allart.
11, comma 8, del regolamento, ovvero in conformità alle eventuali
successive disposizioni comunitarie o nazionali, lintroduzione
della portabilità del numero nella rete telefonica pubblica
fissa indipendentemente dallorganismo che fornisce il servizio.
- Le condizioni cui
devono sottostare i soggetti aggiudicatari di una licitazione per il
conseguimento di una specifica licenza individuale formano oggetto di
apposito provvedimento contenente lindicazione di obblighi e diritti
che possono essere ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente
articolo.
- La licenza individuale
relativa allofferta di servizio universale comporta lassoggettamento
a specifici obblighi definiti sulla base dellart. 3 del regolamento.
Art.
5
Vincoli ed obblighi per Telecom Italia - DECT
- Al fine di evitare
possibili distorsioni alla concorrenza nelle fasi di introduzione ed
utilizzazione dello standard DECT, in particolare per lapplicazione
ad uso pubblico denominata CTM, la società Telecom Italia, oltre
agli obblighi di cui allart. 4, comma 4, è tenuta a:
- in merito alla
separazione contabile e strutturale:
- costituire,
anticipatamente rispetto alla data di introduzione dello standard
DECT, una divisione autonoma che sia responsabile della gestione
delle applicazioni ad uso pubblico in standard DECT fornite
dalla società;
- predisporre,
anticipatamente rispetto alla data di introduzione dello standard
e sotto la propria esclusiva responsabilità, una separazione
contabile in grado di consentire laddebito e laccredito
di tutte le prestazioni richieste e fornite dalla ed alla suddetta
divisione da parte di altre aree della medesima società;
- dotare
la suddetta divisione di risorse umane e strumentali coerenti
al volume di attività che sarà da essa erogato,
con la gradualità di conferimento necessaria ai fini
della sostenibilità organizzativa delliniziativa;
- presentare,
da parte della suddetta divisione autonoma, rendiconti separati
dei risultati economici e finanziari predisposti con evidenza
dei criteri di contabilizzazione dei costi e dei criteri di
ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi ai fattori
produttivi di utilizzo congiunto con altre unità organizzative
dellazienda. Tali documenti devono essere autonomamente
certificati e sono assoggettati al regime di pubblicità
previsto per le altre informazioni contabili aziendali;
- presentare,
trascorsi sei mesi dallintroduzione dello standard
DECT, una relazione che consenta allAutorità, sentiti
gli organismi nazionali e comunitari in materia di concorrenza,
di decidere lopportunità di uno scorporo aziendale
anche alla luce dei risultati conseguiti e conseguibili nonché
dellevoluzione dello scenario competitivo;
- in merito alle
condizioni per linterconnessione, laccesso e lutilizzo
della rete telefonica pubblica fissa:
- prevedere
per la prima fase di introduzione delle applicazioni ad uso
pubblico del DECT, un livello delle condizioni economiche di
interconnessione, di accesso e di utilizzo della rete fissa
analoghe a quelle applicate ai gestori radiomobili. Tali condizioni
saranno applicate alla divisione autonoma della società
Telecom Italia e ad ogni altro soggetto in condizione di poter
richiedere linterconnessione, laccesso e lutilizzo
della rete fissa mediante lo standard DECT ;
- ritenere
provvisoria la soluzione di cui al precedente punto fino all
applicabilità dellofferta di interconnessione di
riferimento della società Telecom Italia;
applicare le predette condizioni economiche di interconnessione,
di accesso ed utilizzo intendendole comprensive del corrispettivo
per la conversione della velocità di trasmissione, per
linstradamento delle chiamate e per le prestazioni di
tariffazione che in ogni caso dovranno essere separatamente
evidenziate;
- garantire
e pubblicare condizioni di offerta relative allinterconnessione,
allaccesso e allutilizzo della rete telefonica pubblica
coerenti alle specifiche prestazioni di rete effettivamente
rese e tali da consentire una adeguata disaggregazione
della rete stessa anche con la chiara individuazione dei punti
di interconnessione nonché la separata individuazione
del costo, per coloro che ne facciano richiesta, delle suddette
singole prestazioni erogate dalla società;
- garantire
lattendibilità delle informazioni di costo fornite
e, fino alla completa loro trasparenza, il rispetto del principio
di orientamento ai costi delle tariffe di interconnessione;
- in
merito alla numerazione:
- assicurare
a tutti gli operatori, contestualmente alla propria divisione
DECT, la portabilità del numero di rete fissa a favore
dei propri utenti dellapplicazione CTM anche, eventualmente,
secondo le specifiche che sono definite dalla commissione istituita
con decreto ministeriale 24 aprile 1997;
- liberare
archi di numerazione della rete fissa sufficientemente ampi
per evitare condizioni discriminatorie;
- in
merito a problematiche di carattere generale:
- non sollecitare
direttamente i propri abbonati alla sottoscrizione del servizio
in questione, che deve pertanto poter essere offerto agli abbonati
di Telecom Italia a parità di condizioni anche da altri
gestori autorizzati. Non sono, pertanto, consentite iniziative
promozionali congiunte ad altre riguardanti altri servizi o,
comunque, realizzate attraverso luso discriminatorio di
dati relativi al servizio telefonico di base;
- fatturare
con evidenza distinta i servizi erogati ai propri abbonati mediante
applicazioni ad uso pubblico dello standard DECT;
- fornire
ai gestori dellapplicazione CTM i dati di traffico relativo
relativi al correlato utilizzo della rete telefonica pubblica
da parte dei rispettivi utenti, allorché tali
gestori non dispongano di dotazioni impiantistiche a ciò
dedicate, anche in conformità alla normativa sulla
protezione dei dati personali;
- assicurare
standards prestazionali omogenei e non discriminatori con riferimento
alla manutenzione, riparazione e ripristino in caso di guasti;
-
fornire,
in modo non discriminatorio e previo accordo commerciale tra
le parti, a ciascun operatore che ne faccia richiesta e che
risulti autorizzato, la gestione della mobilità dei
propri clienti mediante lapplicazione CTM nonché
la gestione delle informazioni relative al traffico da questi
svolto, anche in conformità alla normativa sulla protezione
dei dati personali;
- fornire
analitica, chiara e documentata informativa agli utenti che
aderiscono allofferta dei servizi in standard DECT, circa:
- le
modalità di addebito delle chiamate, distinguendo
i casi di una chiamata urbana, interurbana o internazionale,
a seconda che sia originata o terminata da/su un apparato
DECT;
- le
modalità di funzionamento dellapplicazione
CTM e del relativo addebito del traffico circa le chiamate
effettuate o ricevute;
- nellambito
del proprio perimetro abitato;
- allinterno
o fuori dellarea geografica della rete urbana
di appartenenza dellabbonato e, comunque, fuori
del proprio perimetro abitato;
- le
aree urbane che sono progressivamente coperte ed ai cui
abbonati può essere offerta la prestazione di mobilità
ridotta;
- le
modalità di funzionamento della prestazione di mobilità
ridotta con specifico riferimento alle situazioni limite
di erogabilità del servizio;
- fissare
condizioni economiche di offerta della prestazione di mobilità
ridotta considerando le sue caratteristiche relative rispetto
a quelle dei sistemi di comunicazioni mobili in esercizio nonché
il quadro competitivo del settore della telefonia. A questo
fine rimane fissato che la prestazione di mobilità ridotta
può essere offerta da Telecom Italia, così come
dagli altri operatori autorizzati, in regime di prezzo. A tale
prezzo dovrà di volta in volta essere aggiunta la tariffa
di telefonia vocale (urbana, extraurbana, internazionale) applicabile
a seconda del tipo, della fascia oraria e della destinazione
della chiamata effettuata.
Art.
6
Sperimentazione
- La sperimentazione
è subordinata, ai sensi dellart. 2, comma 3, e dellart.
20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte dellAutorità,
di unautorizzazione provvisoria che:
- non prefigura
alcun titolo per lottenimento di un successivo provvedimento
di licenza individuale per lofferta al pubblico del servizio
a fini commerciali;
- non riveste
carattere di esclusività né in relazione al tipo di
servizio né in relazione allarea o alla tipologia di
utenza interessate ;
- può
prevedere, a causa della generale limitatezza della risorsa spettrale
disponibile per i servizi di telecomunicazioni, lespletamento
della sperimentazione in regime di co-utenza di frequenze;
- deve garantire
la disponibilità della numerazione necessaria;
- ha durata limitata
nel tempo ed, in ogni caso, questa può essere fissata fino
ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno di effettiva
disponibilità di tutte le risorse necessarie per lespletamento
della sperimentazione;
- allatto
della richiesta, unitamente allestensione dellarea operativa,
alle modalità di esercizio, alla tipologia ed alla consistenza
dellutenza ammessa che, comunque, non può superare
le tremila unità, loperatore deve indicare il carattere
sperimentale del servizio;
- può
non comportare oneri per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
- non consente
alcuna pubblicità né alcuna offerta commerciale del
servizio al pubblico durante tutto il periodo della sperimentazione,
che pertanto deve intendersi tecnica ;
- obbliga il
titolare a comunicare allAutorità i risultati della
sperimentazione al termine della stessa.
- Ai fini del conseguimento
dellautorizzazione provvisoria gli interessati con sede in ambito
nazionale o in uno dei Paesi SEE sono tenuti alla presentazione allAutorità
di una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato
E.
- Alla domanda di
autorizzazione provvisoria deve essere acclusa la documentazione di
cui allart. 3, comma 2.
- La sperimentazione
non può essere avviata prima del rilascio dellautorizzazione
provvisoria.
- LAutorità
decide sul rilascio dellautorizzazione provvisoria nei modi e
nei tempi previsti dallart. 6, comma 13, lettere a) e b), del
regolamento e con le modalità di cui allart. 3, commi 5
e 6.
- Il titolare di
unautorizzazione provvisoria è tenuto ad osservare gli
obblighi di cui allart. 4, commi 1, 2, 3 e 4, ove applicabili
e compatibili con la tipologia della sperimentazione.
- Unautorizzazione
provvisoria è rinnovabile, dietro motivata e documentata richiesta
da trasmettere allAutorità a cura dellorganismo almeno
trenta giorni. prima della scadenza, previo parere positivo sulla sussistenza
delle motivazioni addotte da parte dellIstituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione.
Art.
7
Sicurezza delle reti e dei servizi
- Il presente articolo
ha validità fino alla data di entrata in vigore dei decreti
delegati menzionati nellart. 15 del regolamento.
- Ogni organismo
che fornisce servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
deve prendere le appropriate misure tecniche ed organizzative per
salvaguardare la sicurezza dei propri servizi, se necessario congiuntamente
con il fornitore della rete pubblica di telecomunicazioni per quanto
riguarda la sicurezza della rete.
- Ogni organismo
di cui al comma 2, nei casi in cui il rischio di violazione della
sicurezza della rete sia particolarmente elevato, ha lobbligo
di informare tempestivamente gli abbonati nonché lAutorità.
- Ai fini della
fatturazione per labbonato possono essere sottoposti a trattamento
da parte dellorganismo di telecomunicazioni i seguenti elementi:
numero o identificazione dellabbonato, indirizzo dellabbonato,
numero totale di scatti da fatturare, numero dellabbonato chiamato,
tipo, data, ora dinizio e durata delle chiamate effettuate e
volume di dati trasmessi e qualsiasi altra informazione concernente
il pagamento, quali pagamenti anticipati, rateali, disattivazioni
e solleciti. Il trattamento delle suddette informazioni è consentito
solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere
legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
- Il trattamento
dei dati relativi alla fatturazione deve essere limitato alle persone
che agiscono sotto la responsabilità dei fornitori delle reti
pubbliche di telecomunicazioni o degli organismi che forniscono servizi
di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, delle informazioni per
i clienti, dellaccertamento di violazioni o frodi e della commercializzazione
dei servizi di telecomunicazioni dellorganismo. Tale trattamento
deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per
lespletamento di tali attività e deve avvenire secondo
modalità che assicurino, tra laltro, lidentificazione
dellinterrogante.
Art. 8
Aggiudicazione di una licitazione
- Fermo quanto previsto
dallart. 6, commi 10, 13, lettera c) e 17, del regolamento e dallart.
2, comma 2, della legge 1° luglio 1997, n. 189, e salvo quanto
previsto dalle disposizioni relative alle singole procedure di licitazione,
ivi compresi eventuali obblighi di copertura ai fini dellavvio
commerciale del servizio, lAutorità può suggerire
ladozione ovvero adottare i seguenti criteri in sede di aggiudicazione
di una procedura di licitazione:
- adeguate credenziali
tecniche;
- adeguate credenziali
economico-finanziarie, che figurino nel business plan di
cui alla lettera c);
- un business
plan relativo ad almeno un quinquennio;
- qualità
ed efficienza del servizio proposto a costi competitivi per lutenza
finale, evidenziate nel business plan di cui alla lettera
c);
- un positivo
impatto sulloccupazione, sugli investimenti e sul personale,
evidenziato nel business plan di cui alla lettera c).
- Ai fini del comma
1, lettera a), le credenziali tecniche del richiedente possono essere
valutate anche in base alla:
- presenza nel
partenariato, di cui fa parte il richiedente, di un operatore con
esperienza di gestione e fornitura di reti e, a seconda dei casi,
di prestazione di servizi di telefonia vocale o mobile;
- presenza nellorganigramma
della società richiedente di personale dirigente con analoga
esperienza di cui al punto a).
- Al fine di cui
al comma precedente, la valutazione dellesperienza può
essere basata, tra laltro, su:
- importanza
dei mercati e numero dei clienti serviti alla fine dellesercizio
sociale precedente a quello durante il quale è svolta la
licitazione;
- esperienza
di offerta di servizi di telecomunicazioni;
- attività
di ricerca e sviluppo svolte nel campo delle telecomunicazioni;
- partecipazione
al processo di definizione degli standards negli organismi internazionali
preposti a tale scopo;
- rispetto degli
impegni tecnici assunti, valutato sulla base delle realizzazioni
tecniche effettuate.
- Ai fini del comma
1, lettere b), c) e d), gli aspetti ivi indicati possono essere valutati
anche in base ai seguenti criteri:
- mercato e offerta
di servizio e, in particolare:
- qualità
degli studi di mercato sviluppati per la definizione della curva
della domanda (espressa in termini di clienti e di traffico)
e della relativa segmentazione;
- tipologia
e tempistica di introduzione dei servizi, compresi quelli addizionali
ed a valore aggiunto;
- condizioni
economiche di offerta dei servizi;
- tipologia
dei canali di distribuzione commerciale previsti;
- piani di
"customer service", criteri di manutenzione e di assistenza
tecnica allutenza;
- pianificazione
di rete, e in particolare:
- conoscenza
del territorio italiano e delle caratteristiche delle reti di
telecomunicazioni esistenti;
- qualità
e fattibilità del piano di acquisizione dei siti necessari
allinstallazione degli apparati;
- piano
di adeguamento tecnico della rete per lintroduzione dei
servizi addizionali;
- esistenza
di una struttura tecnico-commerciale sul territorio nazionale,
o impegni assunti per la sua realizzazione o per il suo completamento;
- aspetti economico-finanziari,
e in particolare:
- rapporto
tra mezzi propri e mezzi di debito e previsione della sua evoluzione
nellarco temporale del piano;
- quota
di mercato a lungo termine prevista nellarco temporale
del piano;
- rischi
del piano economico finanziario ed azioni correttive previste;
- risorse
finanziarie dedicate alla ricerca e sviluppo nellarco
temporale del piano;
- redditività
operativa del piano di sviluppo quinquennale.
- La sussistenza
del requisito di cui al comma 1, lettera e), può essere valutata
anche in base ai seguenti criteri:
- entità
degli investimenti previsti nel primo quinquennio e loro coerenza
in rapporto alle scelte tecnologiche adottate e agli obiettivi fissati
nel business plan;
- previsione
delloccupazione diretta e indotta creata dalla presenza della
nuova licenziataria;
- programma
di formazione del personale.
Art.9
Garanzie di esecuzione
- La società
allatto del rilascio della licenza individuale è tenuta
a consegnare originale di fidejussione bancaria a garanzia delladempimento
degli obblighi gravanti sulla società medesima in forza della
domanda e delle disposizioni del presente decreto.
- Limporto
garantito, calcolato come indicato in allegato
G, può essere ridotto nei termini e alle condizioni specificate
nel predetto allegato nel caso in cui risultino raggiunti gli obiettivi
ivi citati. Viene fatta salva ogni diversa determinazione nei casi in
cui si proceda al rilascio di licenze individuali mediante licitazione.
- Le
disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti
allart. 2, comma 5.
Art.
10
Norme finali
- La definizione
delle modalità di assegnazione delle risorse di numerazione è
demandata ad un separato provvedimento predisposto dalla commissione
per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni di
cui al decreto ministeriale 24 aprile 1997.
- La definizione
di ulteriori indicazioni regolamentari in materia di sicurezza delle
telecomunicazioni può essere demandata a separati provvedimenti
da predisporsi con il coordinamento delle amministrazioni competenti.
- Tutte le informazioni
ed i dati devono essere trasmessi allAutorità a cura degli
organismi di telecomunicazioni secondo le forme previste dalla legge
n.15 del 1968.
Il presente
decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma,
25 novembre 1997
Il
Ministro: MACCANICO
DOMANDA
DI LICENZA INDIVIDUALE PER LOFFERTA AL PUBBLICO DI SERVIZI DI
TELEFONIA VOCALE E DI SERVIZI DI COMUNICAZIONI MOBILI E PERSONALI
La domanda
deve precisare:
- le informazioni
riguardanti il richiedente:
- denominazione,
identità giuridica e sede legale;
- capitale sociale
deliberato, sottoscritto e versato;
- composizione
dellazionariato;
- bilancio desercizio
degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione,
il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli
ultimi due anni ;
- altre forme
di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove
esistenti;
- numero e tipologia
di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed
indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti;
- loggetto:
- descrizione
del servizio;
- copertura geografica
e della popolazione;
- previsione
temporale di realizzazione del programma di attività;
- reti, impianti,
frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del servizio;
- interconnessioni
previste;
- le previsioni riguardanti
il mercato di interesse:
- obiettivi prefissati;
- previsioni
di mercato;
- la capacità di
realizzazione dellattività:
- competenza
tecnica ;
- partecipazione
a programmi di ricerca e formazione nel settore delle telecomunicazioni,
nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi internazionali
preposti;
- programma di
investimenti;
- programma di
impiego di personale;
- programma di
investimenti in ricerca e sviluppo;
- limpegno
:
- ad osservare
gli obblighi di cui allarticolo 4 del presente decreto, previsti
per la tipologia di servizio oggetto della domanda;
- ad effettuare
gli aumenti di capitale, se previsti;
- la documentazione
attestante il versamento del contributo relativo allistruttoria
ovvero dichiarazione contenente limpegno al predetto versamento,
ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Visto
Il
Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
DOMANDA
DI LICENZA INDIVIDUALE PER INSTALLAZIONE E LA FORNITURA DI RETI
DI TELECOMUNICAZIONI APERTE AL PUBBLICO
La domanda
deve precisare:
- le informazioni
riguardanti il richiedente:
- denominazione,
identità giuridica e sede legale;
- capitale sociale
deliberato, sottoscritto e versato;
- composizione
dellazionariato;
- bilancio desercizio
degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione,
il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli
ultimi due anni ;
- altre forme
di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove
esistenti;
- numero e tipologia
di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed
indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti;
- loggetto:
- costituzione
della rete;
- copertura geografica;
- programma di
installazione;
- descrizione
dei servizi che possono essere offerti;
- apparecchiature
utilizzate e relative norme tecniche;
- frequenze e
numerazioni necessarie;
- interconnessione
con altre reti;
- le previsioni riguardanti
il mercato di interesse:
- obiettivi prefissati;
- previsioni
di mercato;
- la capacità di
realizzazione dellattività:
- competenza
tecnica;
- partecipazione
a programmi di ricerca e formazione nel settore delle telecomunicazioni
nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi internazionali
preposti;
- programma di
investimenti;
- programma di
impiego di personale;
- programma di
investimenti in ricerca e sviluppo;
- limpegno:
- ad osservare
gli obblighi di cui allarticolo 4 previsti per il servizio
di rete di cui alla domanda;
- ad effettuare
gli aumenti di capitale, se previsti;
- la documentazione
attestante il versamento del contributo relativo allistruttoria
ovvero dichiarazione contenente limpegno al predetto versamento,
ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Nel caso
in cui la domanda abbia ad oggetto esclusivamente infrastrutture già installate
dalle società titolari di concessioni ovvero di autorizzazioni ad uso
privato per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità, di cui allarticolo
2, comma 5, si applicano solo i punti 1, 2, 5, con esclusione della lettera
b), e 6 del presente allegato.
Visto
Il
Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
DOMANDA
DI ACCESSO A FREQUENZE RADIO O A SPECIFICHE NUMERAZIONI
La domanda
deve precisare:
- le informazioni
riguardanti il richiedente:
- denominazione,
identità giuridica e sede legale;
- capitale sociale
deliberato, sottoscritto e versato;
- composizione
dellazionariato;
- loggetto:
- frequenze e
specifiche numerazioni richieste;
- motivo della
richiesta;
- reti ed impianti
da impiegare nellespletamento dellattività;
- estremi del
collegamento e lunghezza dello stesso in caso di servizio fisso;
- limpegno
a versare il contributo previsto nel caso di utilizzo di risorse scarse
e a prendere le misure idonee ad evitare le interferenze radio;
- la documentazione
attestante il versamento del contributo relativo allistruttoria
ovvero dichiarazione contenente limpegno al predetto versamento,
ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Visto
Il
Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
DOMANDA
DI LICENZA INDIVIDUALE PER LE APPLICAZIONI AD USO PUBBLICO DELLA TECNOLOGIA
DECT
La domanda
deve precisare:
- le informazioni
riguardanti il richiedente:
- denominazione,
identità giuridica e sede legale;
- capitale sociale
deliberato, sottoscritto e versato;
- composizione
dellazionariato;
- bilancio desercizio
degli ultimi due anni o, nel caso di società di nuova costituzione,
il bilancio di esercizio degli azionisti di controllo relativo agli
ultimi due anni ;
- altre forme
di partenariato o alleanze nel campo delle telecomunicazioni, ove
esistenti;
- numero e tipologia
di eventuali licenze individuali già conseguite in altri Paesi ed
indicazione dei mercati e numero dei clienti serviti;
- loggetto:
- descrizione
del servizio;
- previsione
temporale di realizzazione del programma di attività;
- reti, impianti,
frequenze e numerazione da impiegare per la fornitura del servizio;
- interconnessioni
previste;
- le previsioni riguardanti
il mercato di interesse:
- obiettivi prefissati;
- previsioni
di mercato;
- la capacità di
realizzazione dellattività:
- competenza
tecnica;
- partecipazione
a programmi di ricerca e formazione nel settore delle telecomunicazioni
nonché alla definizione delle norme tecniche negli organismi internazionali
preposti;
- programma di
investimenti;
- programma di
impiego di personale;
- programma di
investimenti in ricerca e sviluppo;
- limpegno
:
- ad effettuare
gli aumenti di capitale, se previsti;
- ad osservare
gli obblighi di cui allarticolo 4 del presente decreto;
- la documentazione
attestante il versamento del contributo relativo allistruttoria
ovvero dichiarazione contenente limpegno al predetto versamento,
ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Visto
Il
Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
Allegato
E
DOMANDA
DI AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA PER LA SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI
E DELLE RELATIVE RETI
La domanda
deve precisare:
- le informazioni
riguardanti il richiedente:
- denominazione,
identità giuridica e sede legale;
- capitale sociale
deliberato, sottoscritto e versato;
- composizione
dellazionariato;
- loggetto:
- descrizione
della sperimentazione, con lindicazione della estensione o
meno ai servizi di emergenza nonchè degli obiettivi della sperimentazione;
- zona di copertura
geografica e di ampiezza dellutenza campione prevista che,
in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;
- schema di contratto
stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare
le reciproche obbligazioni;
- descrizione
delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione
a partire da una determinata data di inizio;
- frequenze e
numerazioni necessarie per lespletamento della sperimentazione;
- limpegno
ad osservare gli obblighi previsti allarticolo 6 del presente
decreto, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione;
- la documentazione
attestante il versamento del contributo relativo allistruttoria
ovvero dichiarazione contenente limpegno al predetto versamento,
ove successivo alla data di presentazione della domanda.
Visto
Il
Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA AI SENSI DELLART. 4 DELLA
LEGGE 4 GENNAIO 1968, n. 15
Il sottoscritto......................................................................................................
nato
a...........................................................................il...............................................
residente
in............................................via...........................................n......................
nella
qualità di...............................................................................................................
dichiara
ai fini
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:
(1)
che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello
Stato,
sono:
Cognome
e nome Grado di parentela Nato a Il
............................ (*)......................... ............. ............
............................ (*):........................ ............. ............
............................ (*)......................... ............. ............
............................ (*)......................... ............. ............
Qualora
il dichiarante non abbia conviventi, invece di quanto previsto dal punto
(1), deve dichiarare:
(2)
che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato:
(firma)....................................................
(*) Coniuge,
figlio/a, fratello/sorella, genitore, familiare di fatto convivente.
Visto
Il
Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
PERFORMANCE
BOND
Parametri
dichiarati dal richiedente sulla domanda
- Copertura a fine
1^ anno = xxx
- Copertura a fine
2^ anno = xxx
- Copertura a fine
3^ anno = xxx
- Copertura a fine
4^ anno = xxx
- Copertura a fine
5^ anno = xxx
- Investimenti cumulati
in infrastrutture a fine 1^ anno = xxx
- Investimenti cumulati
in infrastrutture a fine 2^ anno = xxx
- Investimenti cumulati
in infrastrutture a fine 3^ anno = xxx
- Investimenti cumulati
in infrastrutture a fine 4^ anno = xxx
- Investimenti cumulati
in infrastrutture a fine 5^ anno = xxx
- Spese e investimenti
in ricerca e sviluppo durante il 1^ anno = xxx
- Spese e investimenti
in ricerca e sviluppo durante il 2^ anno = xxx
- Spese e investimenti
in ricerca e sviluppo durante il 3^ anno = xxx
- Spese e investimenti
in ricerca e sviluppo durante il 4^ anno = xxx
- Spese e investimenti
in ricerca e sviluppo durante il 5^ anno = xxx
- Occupazione a fine
1^ anno = xxx
- Occupazione a fine
2^ anno = xxx
- Occupazione a fine
3^ anno = xxx
- Occupazione a fine
4^ anno = xxx
- Occupazione a fine
5^ anno = xxx
Criteri
per escussione
- Entro novanta giorni
dalla fine di ciascun esercizio lorganismo di telecomunicazioni
è obbligato ad assicurare allAutorità, esclusivamente sotto la
propria responsabilità, mediante idonea documentazione, il livello di
copertura raggiunto relativo ai punti da 1 a 5 compreso. La documentazione
può includere prospetti di copertura effettuati utilizzando modelli
matematici e deve essere accompagnata da relazione di certificazione
emanata da soggetti indipendenti rispetto allorganismo di telecomunicazioni.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata con le modalità previste
dalla legge n.15 del 1968.
- Entro novanta giorni
dalla fine di ciascun esercizio lorganismo di telecomunicazioni
presenta una relazione riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti
nei punti da 6 a 20.
Quando il
valore a consuntivo è inferiore a quello obiettivo il performance bond
può essere escusso, con decisione motivata.
- Lescussione
è obbligatoria quando lo scostamento
dagli obiettivi definiti nei punti da 1 a 20 è superiore ad un valore
di tolleranza predefinito ( 5 punti percentuali per i punti da 1 a 5;
5% per i punti da 6 a 20).
- Per ogni obiettivo
non raggiunto la cifra escussa è a discrezionalità dellAutorità,
ma non può comunque essere superiore al 20 % del performance bond.
- Alla fine di ciascun
anno è facoltà dellAutorità liberare leventuale quota residua
del performance bond ovvero prevedere il mantenimento della garanzia
di esecuzione nei modi e con i tempi che sono da essa definiti.
- I dati di cui al
presente allegato sono ricavati dalle informazioni fornite allatto
della presentazione della domanda dal richiedente.
Calcolo
dellammontare del performance bond
- Investimenti cumulati
in infrastrutture nei primi cinque anni
- Spese e investimenti
in ricerca e sviluppo
- Capitale circolante
netto al quinto anno
- Capitale versato
al rilascio della licenza
Performance
bond = (A + B + C - D)
* 0,15
Visto
Il
Ministro delle comunicazioni
MACCANICO
|