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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini
per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica analogica
e digitale, nonché di disciplinare le attività di risanamento degli
impianti radiotelevisivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro della sanità;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva
in ambito locale e della radiodiffusione sonora.
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Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge
18 novembre1999, n.433, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione
televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica
analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio
della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale, è differito al 15 marzo 2001.
I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la
concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti
legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1,
3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1°
dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire
l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del
concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre
il 31 dicembre 2002.
Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti
di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private
e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la
copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.
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L' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il
31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997,
n.249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione
sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione
di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di
assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica
analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione di tale piano,
i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio
dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.
Art. 2.
Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi
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In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze
di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva,
che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e
i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera
a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con
onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni
e delle province autonome, nei siti individuati dai predetti piani
e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle
province autonome, purchè ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico
dal Ministero delle comunicazioni,che dispone il trasferimento e,
decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente,
disattiva gli impianti fino al trasferimento.
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Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del
Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle
regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti.
I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità
nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689,
da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle
province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro
dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3
marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con
il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle
regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti,
alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.
Art. 3.
Entrata in vigore
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Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale,Ministro delle comunicazioni
Bordon, Ministro dell'ambiente
Veronesi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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