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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 54
della legge 22 febbraio 1994, n.146, recante delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi
di telecomunicazioni;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 febbraio 1995;
Acquisito il parere
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato del
coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del commercio con l'estero e del tesoro;
EMANA il seguente
decreto legislativo
Art .1 Definizioni
Ai fini del presente
decreto legislativo si intendono per:
a) "organismi
di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese
le consociate da essi controllate ai quali uno Stato membro concede
diritti speciali e esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di
telecomunicazioni, qualora necessario, per la fornitura di servizi di
telecomunicazioni;
b) "diritti
speciali o esclusivi", i diritti concessi da uno Stato membro o
da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici
o privati mediante ogni strumento Iegislativo, regolamentare o amministrativo
che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata
attività;
c) "rete pubblica
di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni
che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti
della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) "servizi
di telecomunicazioni", i servizi la cui fornitura consiste totalmente
o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla
rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni,
ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;
e) "punto terminale
di rete", I'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche
tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni
e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare
efficacemente per il suo tramite;
f ) "esigenze
fondamentali", i motivi di interesse generale e di natura non economica,
che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete
pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni Tali motivi sono
la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua
integrità e, nei casi in cui sono giustificate I'interoperabilità
dei servizi e la protezione dei dati; la protezione dei dati pu_ comprendere
la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmess
e o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;
g) "servizio
di telefonia vocale", la fornitura al pubblico del trasporto diretto
e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione
dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni
utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale
di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
h) "servizio
telex", la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi
telescritti conformemente alla relativa raccomandazione
del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT),
in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica
commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura
collegata al suo punto terminale di tale
rete per comunicare con un altro punto terminale;
i) "servizio
di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito",
la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati
in partenza e a
destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che
consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo
punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
l) "semplice
rivendita di capacità", la fornitura al pubblico, come servizio
distinto, della trasmissione di dati su linee affittate in cui
la commutazione,
il trattamento, I'archiviazione di dati o la conversione di protocollo
sono compresi solo nella misura necessaria
per la trasmissione
in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.
Art. 2 Accesso
alla rete pubblica di telecomunicazioni
1. L'accesso alla
rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti
della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi dal servizio
di telefonia vocale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera g),
è consentito, salvo quanto disposto nei commi 2 e 3, ai sensi
del presente decreto legislativo.
2. Il presente decreto
legislativo non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile,
al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite.
3 . L'accesso di
cui al comma 1 pu_ essere limitato, nell'ambito dei poteri di autorizzazione
di cui all'art. 3, per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:
a) dalla sicurezza
di funzionamento della rete pubblica;
b) dal mantenimento
dell'integrità della rete stessa;
c) dalla interoperabilità
dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora
ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di
natura economica.
4. Le condizioni
commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica sono rese
note mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
5. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni, in occasione dell'aumento delle
tariffe riguardanti i circuiti affittati, comunica
alla Commissione
europea gli elementi posti alla base dell'aumento.
Art. 3. Offerta
di servizi di telecomunicazioni
1. Quando sono utilizzati
collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di cui all'art.
2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente
articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni
dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei
collegamenti.
2. Quando sono utilizzati
collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei
servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della
rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
3. L'offerta al
pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto
o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1,
lettera i), nonché l'offerta al pubblico della semplice rivendita
di capacità, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera l),
devono essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
4. L'autorizzazione
di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del titolare e dei suoi
collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi concernenti:
a) le esigenze
fondamentali di cui all'art. 2, comma 3;
b) la natura e
le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;
c) le condizioni
di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi
sotto l'aspetto commerciale;
d) le prescrizioni
tecniche riguardanti:
1) l'accesso
ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi;
2) l'interconnessione
tra servizi di telecomunicazioni;
3) la compatibilità
di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
e) le condizioni
per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati
al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione
dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione
della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto
delle norme sulla concorrenza;
f) la salvaguardia
dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;
g) il divieto
di effettuare la semplice rivendita di capacità di circuiti
affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale, come
definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art.
2, comma 2.
5. Sulle domande
di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi entro i novanta
giorni successivi alla loro presentazione al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione deve indicare
le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione è
concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Entro il termine
di cui al comma 5, pu_ essere data al richiedente comunicazione di un
nuovo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale si deve
provvedere, specificandone le ragioni amministrative o tecniche.
7. Trascorsi i termini
di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato all'interessato
alcun provvedimento da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
la domanda di rilascio di autorizzazione si considera accolta.
8. Le prescrizioni
tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono adottate con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo:
Art. 4. Interfacce
tecniche e omologazione
1. Le caratteristiche
delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti
pubbliche di telecomunicazioni sono disciplinate dal regolamento di
attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
2. Le apparecchiature
terminali necessarie per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni
di cui all'art. 2, comma 1 devono essere omologate; si applicano le
disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al relativo
regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992.
Art. 5. Interconnessione
con la rete pubblica
1. E' consentito
interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento delle
informazioni e per servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto
o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni,
alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni
vigenti in materia.
Art. 6. Trattamento
dei segnali
1. Nella prestazione
dei servizi di telecomunicazioni non sono ammesse restrizioni relative
a1 trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete
pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per
la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza
pubblica ed alla difesa nazionale.
Art. 7. Sanzioni
1. In caso di violazione
delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma
l, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione
dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle relative procedure.
2. In caso di espletamento
dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in difformità da
quanto previsto negli atti di autorizzazione, il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati
per un periodo da dieci giorni a tre
mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di violazione
delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta
di autorizzazione, di cui all art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto
nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
4. In caso di rifiuto
da parte del gestore della rete pubblica di interconnettere collegamenti
diretti per servizi di trattamento delle informazioni e di trasmissione
dati a commutazione, è ammesso reclamo al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni. Analoga procedura
è consentita nell'ipotesi che sia eccepita l'onerosità
delle condizioni economiche richieste
per l'interconnessione.
5. I provvedimenti
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con i quali non
sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni
o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti di mancato
accoglimento dei reclami di cui al comma
1 devono essere motivati.
6. Avverso i provvedimenti
di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 7, commi 1 e 2, ed al comma 2 del
presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
Art. 8. Mezzi di
tutela
1. In caso di rifiuto
da parte del gestore della rete pubblica di interconnettere collegamenti
diretti per servizi di trattamentod elle informazioni e di trasmissione
dati a commutazione, è ammesso reclamo al Ministero delle poste
e telecomunicazioni che decide entro
novanta giorni. Analoga procedura è consentita nell'ipotesi che
sia eccepita l'onerosità delle condizioni economiche richieste
per l'interconnessione.
2. I provvedimenti
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con i quali non
sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni
o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti di mancato
accoglimento dei reclami di cui al comma
1 devono essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti
di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 7, commi 1 e 2, ed al comma 2 del
rpesente articolo è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente.
Art. 9. Convenzioni
1. Le convenzioni
per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984,
n. 523, sono adeguate alle norme del presente decreta legislativo entro
i sei mesi successivi alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10. Contributi
1. I titolari delle
autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono tenuti a versare
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al momento del rilascio
e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti.
2. I titolari delle
autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono altresì tenuti
a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un contributo
annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli
tecnici ed amministrativi.
3. I contributi
di cui ai commi I e 2, dovuti anche dal gestore della rete pubblica,
nonché le relative modalità di versamento sono fissati
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni
secondo il tasso programmato di inflazione.
4. I contributi
non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre
per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione dei
tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione
delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
Art. 11. Svolgimento
dei servizi
1. Ai sensi dell'art.
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente
della Repubblica sono stabilite le caratteristiche e le modalità
di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma
1, anche per i servizi destinati a gruppi chiusi di utenti.
2. Sono fatte salve
le disposizioni di legge relative al trattamento dei dati personali
Art. 12. Disposizione
transitoria
1. Chiunque, alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, offra al
pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1,
deve, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione
in conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
17 marzo 1995
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