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Art.
1
Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
1. E' consentita ai
soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi
della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione
ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio
1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle
comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto
dall'articolo 1, comma 6, lettera c), n.6), della legge 31 luglio 1997,
n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. E' consentita ai
soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi
della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della
radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione
ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi
dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di
cui al comma 3. Le domande di concessione o di autorizzazione devono essere
presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare
previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997,
n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.
3. L'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori
risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio
1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle
emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale
di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione
30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10
novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi
quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base
della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per
svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità
ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico
ambito locale nel quale intendono operare.
Art.
2
Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo
1. E' fatto divieto
ai soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per trasmissioni
radiotelevisive anche da satellite o via cavo, con sede o impianti in territorio
nazionale o anche in Stati membri dell'Unione europea, di acquisire, sotto
qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso
soggetti controllati e collegati, più del sessanta per cento dei diritti
di trasmissione in esclusiva in forma codificata del campionato di calcio
di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si
svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei
relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite
indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti
in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, può derogare al predetto limite o stabilirne altri, tenuto conto
delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli
altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità
di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato.
2. I decodificatori
devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali
con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali
in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. Dal 1° gennaio 2000
la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle
predette catatteristiche sono vietate.
Art.
3
Interventi urgenti a sostegno.
1. L'esercizio di emittenti
televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e
alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi
di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute,
è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che
assegna le frequenze di funzionamento, dei suddetti impianti. L'autorizzazione
è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi
di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le
minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze
prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della legge 31 luglio 1997,
n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue
delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti
indicati all'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre 1998,
n. 78.
2. Le emittenti televisive
le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita,
ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE,
e non trasmettono pubblicità, sono abilitate a proseguire in via transitoria
l'esercizio delle reti su frequenze terrestri a condizione che, all'atto
della presentazione della domanda, si impegnino a trasferire entro tre anni
dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente
da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni
contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine,
in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via
cavo e, comunque, non oltre il termine di durata del provvedimento.
3. I soggetti titolari
di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31
gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire
partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari
di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate
o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro
e non oltre il 31 luglio 1999, domanda per ottenere un indennizzo, calcolato
in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli
ultimi tre anni, nelle seguenti misure massime:
a) lire cento milioni
se emittente operante in ambito provinciale;
b)lire centottanta
milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.
4. All'onere derivante
dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale
degli atti normativi del repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
dato a Roma,
addì 30 gennaio 1999
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