Capo I
Misure urgenti per la tutela dei consumatori
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione ed in particolare il comma secondo,
lettere e), l) e m);
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere ostacoli
allo sviluppo economico e di adottare misure a garanzia dei diritti dei
consumatori;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire
per rendere piu' concorrenziali gli assetti del mercato e favorire la
crescita della competitivita' del sistema produttivo nazionale, assicurando
il rispetto dei principi comunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dello sviluppo economico, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per le politiche
europee, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie
locali, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, delle comunicazioni, delle infrastrutture, dell'economia
e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta' di recesso
dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe,
di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli
effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le
offerte presenti sul mercato, e' vietata, da parte degli operatori della
telefonia mobile, l'applicazione di costi fissi e di contributi per la
ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica,
aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonche'
la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato.
Ogni eventuale clausola difforme e' nulla ai sensi dell'articolo 1418
del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale
alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia
deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico
telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di
reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta' del contraente di
recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli
temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese
non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo
di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle,
fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare alle disposizioni
del presente articolo i rapporti contrattuali gia' stipulati alla data
di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.
4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 2 e applica le relative sanzioni.
Art. 2.
Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale
e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel
settore della distribuzione dei carburanti, di garantire ai consumatori
un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio,
nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato,
il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i dispositivi
di informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete e le convenzioni
con emittenti radiofoniche, nonche' gli strumenti di informazione di cui
al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi
di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei
carburanti presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e
delle strade statali di primaria importanza, con conseguente onere informativo
dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.
2. Il gestore della rete stradale e autostradale deve utilizzare i medesimi
strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni
di grave limitazione del traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo
alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, nell'ambito delle concessioni
autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di informazione
di pubblica utilita' e la sottoscrizione di convenzioni con emittenti
e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni
di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3.
Trasparenza delle tariffe aeree
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe
aeree, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli
effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le
offerte presenti sul mercato, sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari
di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse
e altri oneri aggiuntivi, ovvero riferiti a una singola tratta di andata
e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo
delimitati o a modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati
nell'offerta.
2. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le offerte e i messaggi pubblicitari di
cui al comma 1 sono sanzionati quali pubblicita' ingannevole.
Art. 4.
Data di scadenza dei prodotti alimentari
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o
della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente
leggibile e indelebile secondo modalita' non meno visibili di quelle
indicanti la quantita' del prodotto ed in un campo visivo di facile
individuazione da parte del consumatore.».
2. I soggetti tenuti all'apposizione dell'indicazione di cui al comma
1 si adeguano alle prescrizioni del medesimo comma entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi
assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di
polizze relative a tutti i rami danni, a decorrere dal termine previsto
dal medesimo articolo.
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine,
i seguenti commi:
«4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i casi di stipulazione
di un nuovo contratto, anche aggiuntivo al precedente, con le formule
di cui all'articolo 133, a prescindere dalla contestuale vigenza di
un'altra polizza, non puo' assegnare al contraente una classe di merito
piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato
di rischio conseguito.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le imprese
di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di
merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente,
che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo
la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso
accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la
responsabilita' principale, la stessa si computa pro quota in relazione
al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione
di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione
di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito.».
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema
tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP,
sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare
un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che
consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse
imprese di assicurazione relativamente al proprio profilo individuale.».
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato
ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso
di sessanta giorni».
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo
sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fatta salva
la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta
giorni.
Art. 6.
Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui
immobiliari
1. Ai fini di cui all'articolo 2878, n. 6), del codice civile, se il
creditore e' soggetto esercente attivita' bancaria, l'ipoteca iscritta
a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue
automaticamente decorsi trenta giorni dall'avvenuta estinzione dell'obbligazione
garantita, che viene comunicata dal creditore alla conservatoria e al
debitore, salvo che, ricorrendo giustificato motivo ostativo, nella medesima
comunicazione il creditore non abbia presentato alla conservatoria apposita
dichiarazione di permanenza dell'ipoteca. Ricevuta quest'ultima dichiarazione,
il conservatore procede d'ufficio entro il giorno successivo alla sua
annotazione a margine dell'iscrizione dell'ipoteca. Ai fini del presente
comma non e' necessaria l'autentica notarile.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma
1 e le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo
sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.
Art. 7.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali
1. E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto,
ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario,
che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo
per l'acquisto della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione
a favore della banca mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono
nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di
mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
per acquisto della prima casa si intende l'acquisto effettuato da una
persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza.
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori
rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
regole generali di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere
mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo
della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del
mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5,
la misura della penale idonea alla riconduzione ad equita' e' stabilita
dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo
1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei
contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso le banche non possono rifiutare la rinegoziazione dei
contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo
della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
Art. 8.
Portabilita' del mutuo; surrogazione
1. In caso di mutuo bancario, apertura di credito od altri contratti
di finanziamento bancario, la non esigibilita' del credito o la pattuizione
di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio
della facolta' di cui all'articolo 1202 del codice civile.
2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato
subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato.
L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al conservatore senza
formalita', allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato
per atto pubblico o scrittura privata.
3. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto,
con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio
della facolta' di surrogazione di cui al comma 1.
4. La surrogazione per volonta' del debitore di cui al presente articolo
non comporta il venir meno dei benefici fiscali previsti per l'acquisto
della prima casa.
Capo II
Misure urgenti per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza
Art. 9.
Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta
all'ufficio del registro delle imprese, di norma per via telematica, la
comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti
amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed
ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonche' per l'ottenimento
del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta
presentazione della comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio
del registro delle imprese, anche per via telematica, immediatamente il
codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso
di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al
presente articolo sono di norma adottati in formato elettronico e trasmessi
per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni
imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza
sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente
articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle
finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo
71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate
le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle
per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni
interessate, anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere
dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 7, sono abrogati l'articolo
14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni,
e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta'
degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina,
di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui
al presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata,
garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 10.
Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attivita' economiche
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la liberta'
di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul territorio
nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche'
ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformita'
al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli
articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963,
n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attivita'
di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla
sola dichiarazione di inizio attivita', da presentare al comune territorialmente
competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate
al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici
prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima
attivita', e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono
fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale,
ove prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti urbanistici ed
igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274,
e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla
sola dichiarazione di inizio attivita' ai sensi della normativa vigente,
da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali,
culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti
dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita' economico-finanziaria.
Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attivita' professionali
di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto
della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute
ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento
dei rifiuti speciali o tossici.
4. Le attivita' di guida turistica e accompagnatore turistico, come
disciplinate dall'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive
modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni
preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza,
fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale
secondo la normativa di cui alla citata legge n. 135 del 2001. Ai soggetti
titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia
o titolo equipollente, l'esercizio dell'attivita' di guida turistica o
accompagnatore turistico non puo' essere negato, ne' subordinato allo
svolgimento dell'esame abilitante di cui alla citata legge n. 135 del
2001 o di altre prove selettive, restando consentita la verifica delle
conoscenze linguistiche soltanto quando le stesse non siano state oggetto
del corso di studi.
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola dichiarazione di
inizio attivita' da presentare all'amministrazione provinciale territorialmente
competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei
requisiti morali e professionali, della capacita' finanziaria e degli
standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All'articolo
123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 e' sostituito
dal seguente: «2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa
da parte delle province ed alla vigilanza tecnica da parte degli uffici
provinciali della Direzione generale per la Motorizzazione.». Al
comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
la parola: «autorizzazione» e' sostituita dalla seguente:
«dichiarazione» e le parole da: «e per la limitazione»
a: «del territorio» sono soppresse. I commi 3, 4, 5, 6 e 7
dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili
con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative
e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5. 8. Dopo il quinto
comma dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' inserito
il seguente:
«L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta
per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento
giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime
di libera prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 285, sono soppresse le seguenti parole: «, a condizione che le
relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino
localita' distanti piu' di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico
comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione
statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale
che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita'
oggetto della relazione di traffico».
Art. 11.
Misure per il mercato del gas
1. Al fine di accrescere gli scambi sul mercato nazionale del gas naturale,
fino al completo recepimento della direttiva 2003/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate le modalita' con cui le aliquote del
prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a
decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai titolari delle
concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacita'
di cui all'articolo 13 della deliberazione n. 137/02 del 17 luglio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, e secondo
le modalita' di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 22/04 del 26
febbraio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo
2004, adottate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalita' di versamento
delle relative entrate al bilancio dello Stato.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, le autorizzazioni all'importazione di gas rilasciate dal Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, sono subordinate all'obbligo di offerta presso
il mercato regolamentato di cui al comma 1 di una quota del gas importato,
definita con decreto dello stesso Ministero in misura rapportata ai volumi
complessivamente importati. Le modalita' di offerta, secondo principi
trasparenti e non discriminatori, sono determinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas.
Art. 12.
Revoca delle concessioni per la progettazione e costruzione di linee ad
alta velocita' e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella
revoca di atti amministrativi
1. Al fine di consentire che la realizzazione del Sistema alta velocita'
avvenga tramite affidamenti e modalita' competitivi conformi alla normativa
vigente a livello nazionale e comunitario, nonche' in tempi e con limiti
di spesa compatibili con le priorita' ed i programmi di investimento delle
infrastrutture ferroviarie, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari
imposti dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, al gestore dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale e degli impegni assunti dallo Stato nei confronti
dell'Unione europea in merito alla riduzione del disavanzo e del debito
pubblico:
a) sono revocate le concessioni rilasciate alla TAV S.p.A. dall'Ente
Ferrovie dello Stato S.p.A. il 7 agosto 1991 limitatamente alla tratta
Milano-Verona e alla sub-tratta Verona-Padova, comprensive delle relative
interconnessioni, e il 16 marzo 1992 relativa alla linea Milano-Genova,
comprensiva delle relative interconnessioni, e successive loro integrazioni
e modificazioni;
b) e' altresi' revocata l'autorizzazione rilasciata al Concessionario
della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. all'articolo 5 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138 T,
e successive modificazioni ed integrazioni, nella parte in cui consente
di proseguire nel rapporto convenzionale con la societa' TAV S.p.A.
relativo alla progettazione e costruzione della linea Terzo valico dei
Giovi/Milano-Genova, della tratta Milano-Verona e della sub-tratta Verona-Padova.
2. Gli effetti delle revoche di cui al comma 1 si estendono a tutti
i rapporti convenzionali da esse derivanti o collegati stipulati da TAV
S.p.A. con i general contractors in data 15 ottobre 1991 e in data 16
marzo 1992, incluse le successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Ferrovie dello Stato S.p.A. provvede direttamente o tramite societa'
del gruppo all'accertamento e al rimborso, anche in deroga alla normativa
vigente, secondo la disciplina di cui al comma 4, degli oneri delle attivita'
progettuali e preliminari ai lavori di costruzione oggetto di revoca nei
limiti dei soli costi effettivamente sostenuti, adeguatamente documentati
e non ancora rimborsati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea di cui al comma 1 incida su rapporti negoziali,
l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato
al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza
o conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale
concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione
della compatibilita' di tale atto con l'interesse pubblico.».
Art. 13.
Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnicoprofessionale e di
valorizzazione dell'autonomia scolastica
1. Il secondo ciclo di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, e successive modificazioni, e' costituito dal sistema dell'istruzione
secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale. Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore
i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo
191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione
secondaria superiore. Nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 226 del
2005, al primo periodo del comma 6 sono soppresse le parole: «economico,»
e «tecnologico», e il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I percorsi del liceo artistico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi». Nel medesimo decreto
legislativo n. 226 del 2005 sono abrogati il comma 7 dell'articolo 2 e
gli articoli 6 e 10.
2. Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto
delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di programmazione
dell'offerta formativa, possono essere costituite, in ambito provinciale
o sub-provinciale, tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali,
le strutture formative rispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui al capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005 e le strutture
che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica
superiore denominate: «istituti tecnici superiori» nel quadro
della riorganizzazione di cui all'articolo 1, comma 631, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, nonche' «poli tecnico professionali»,
di natura consortile e con le forme di cui all'articolo 7, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. I «poli»
sono costituiti al fine di promuovere in modo stabile e organico la diffusione
della cultura scientifica e tecnica e le misure per lo sviluppo economico
e produttivo del Paese e sono dotati di propri organi da prevedersi nelle
relative convenzioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai loro statuti e alle
relative norme di attuazione.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta
la seguente: «i-septies-bis) le erogazioni liberali a favore degli
istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta
formativa; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante
gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
b) all'articolo 100, comma 2, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:
«o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura
massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
c) all'articolo 147, comma 1, le parole: «e i-quater)»
sono sostituite dalle seguenti: «, i-quater) e i-septies-bis)».
4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in 54 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) per l'anno 2008, mediante utilizzo delle disponibilita' esistenti
sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 16, che a tale fine sono vincolate per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nel predetto anno. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri
e le modalita' per la determinazione delle somme da vincolare su ciascuna
delle predette contabilita' speciali ai fini del relativo versamento;
b) a decorrere dal 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure
di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
7. I soggetti che hanno effettuato le donazioni di cui al comma 3 non
possono far parte del consiglio di istituto e della giunta esecutiva delle
istituzioni scolastiche.
8. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
Art. 14.
Misure in materia di autoveicoli
1. Il contributo concesso dall'articolo 1, comma 224, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo
articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti
ed il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico
dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione
e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro
tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo
e il beneficio predetti sono estesialle stesse condizioni e modalita'
indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate
come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007.
Art. 15.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Rutelli, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro della pubblica istruzione
Bonino, Ministro per le politiche europee
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
Bianchi, Ministro dei trasporti Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
De Castro, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Mastella |