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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30 luglio 1995. 4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.
Art. 2. 1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è fissato al 31 dicembre 1996. L'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, entro il quale è consentito alle emittenti che trasmettono in forma codificata di diffondere il proprio segnale con più mezzi trasmissivi, è fissato al 28 agosto 1997. 2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni o di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronunci entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal presente articolo, nonché tutte le disposizioni relative alle emittenti che effettuano trasmissioni in codice.
Art. 3. 1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica) in quanto applicabili. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.
Art. 4. 1. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.
Art. 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1995 SCALFARO Visto, il Guardasigilli: DINI
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