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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto larticolo
53 della legge 6 febbraio 1995, n. 52, legge comunitaria per il 1994,
che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 94/46/CE della Commissione
del 13 ottobre 1994, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva
90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite;
Vista la legge 28
marzo 1991, n. 109, emanata in attuazione della direttiva. 88/301/CEE;
Vista la legge 28
luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e lesecuzione dellaccordo
sullo Spazio economico europeo (SEE) fatto a Oporto il 2 maggio 1992
e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles
il 17 marzo 1993, ed in particolare latto finale, allegato XI;
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE
relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 614, emanato in attuazione della direttiva
91/263/CEE, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla
direttiva 93/97/CEE, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto
legislativo 12 novembre 1996; n. 615, emanato in attuazione della direttiva
89/336/CEE, modificata ed integrata dalle direttive 92/31/CEE, 93/68/CEE
e 93/97/CEE, in materia di compatibilità elettromagnetica;
Visto il regolamento
delle radiocomunicazioni dellUnione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT), approvato con decreto del Presidente della repubblica 27 luglio
1981, n. 740;,
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, concernente
i1 regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle
modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui allarticolo
2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 103 del 1995;
Visto il decreto
del ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 3l gennaio
1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 47 del 17 febbraio 1983, e successive modificazioni;
Visto il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n.
314, recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo l991, n,109;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e delle
telecomunicazioni e dellindustria, del commercio e dellartigianato,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro;
EMANA:
il seguente decreto
legislativo
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) "apparecchiature
terminali", le apparecchiature destinate ad essere collegate
mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico,
ad una rete pubblica di telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate
direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione
o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto
collegate direttamente e indirettamente ad un suo punto terminale
per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
tra le apparecchiature terminali rientrano anche le apparecchiature
delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite destinate
o non destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione;
b) "apparecchiature
delle terrene per i collegamenti via satellite", le apparecchiature
che possono essere usate soltanto per trasmettere (trasmittenti) o
per trasmettere e ricevere (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere
(riceventi) segnali di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri
sistemi spaziali;
c) "diritti
esclusivi":
- i diritti concessi
da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo,
regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di commercializzare,
allacciare, installare e manutenere le apparecchiature terminali
di telecomunicazioni;
- i diritti concessi
da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo,
regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire
un servizio di telecomunicazioni o di effettuare unattività
allinterno di una determinata area geografeica;
d) "diritti
speciali":
1) i diritti
concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante
qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che,
allinterno di una determinata area geografica:
- limita a
due o più il numero di dette imprese, non conformandosi a criteri
di obiettività. proporzionalità e non discriminazione o
- designa,
non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti
o
- conferisce
a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi
legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità
di qualsiasi atra impresa di immettere in commercio, di allacciare,
di installare e di provvedere alla manutenzione di apparecchiature
terminali di telecomunicazioni nella stessa area geografica in
condizioni sostanzialmente equivalenti;
2) i diritti
concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante
ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, allinterno
di una determinata area geografica:
- limita
a due o più il numero di dette imprese, autorizzate ad offrire
un servizio o ad effettuare unattività, non conformandosi
a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione
o
- designa,
non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza,
autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare unattività
o
- conferisce
a ciascuna impresa, non conformandosi a detti criteri, vantaggi
legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla
capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio
di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attività nella
stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
e) "servizi
di telecomunicazioni", i servizi che consistono totalmente o.
parzialmente nella trasmissione e nellinstradamento di segnali
su una rete di telecomunicazioni;
f) "reti
di stazioni terrene per collegamenti via satellite", un complesso
di due o più stazioni terrene (unità terminali di satellite) che interagiscono
per mezzo di un satellite;
g) "servizi
di rete via satellite", limpianto e lesercizio di
reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite; i servizi
in oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con
il segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni terrene
per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il segmento
spaziale e le stazioni terrene (collegamento discendente);
h) "servizi
di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura
si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;
i) "servizi
via satellite", la fornitura, separata o congiunta, di servizi
di comunicazione via satellite e di servizi di rete via satellite;
l) "esigenze
fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non economica
in base ai quali possono essere imposte condizioni relative allinstallazione
e alla gestione di reti di telecomunicazioni ovvero alla fornitura
di servizi di telecomunicazioni: tali motivi sono la sicurezza di
funzionamento della rete e, se del caso, il mantenimento della sua
integrità e linterfunzionalità dei servizi, la protezione dei
dati, la tutela dellambiente e gli obiettivi di pianificazione
urbana e rurale nonché limpiego efficiente dello spettro di
frequenze e la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di
telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri;
la protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali, la
riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la
tutela della sfera privata;
m) "VSAT"
(very small aperture terminals), una rete destinata ad effettuare
servizi dati video e voce che può prevedere limpiego di una
stazione terrena di controllo (stazione HUB - host user besed) e di
più stazioni terrene periferiche VSAT che possono essere o solo riceventi
(VSAT unidirezionali) o riceventi e trasmittenti (VSAT bidirezionali);
n) "SNG"
(satellite news gathering), una stazione terrena trasportabile, utilizzata
a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere
ad un centro di produzione di programmi;
o) "capacità
spaziale", lofferta da parte di un operatore satellitare
di capacità di segmento spaziale derivante da sistemi satellitari
nazionali ed internazionali;
p) "organismi
di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese
le consociate da essi controllate, ai quali lo Stato italiano concede
diritti speciali o esclusivi per linstallazione di reti pubbliche
di telecomunicazione e, qualora necessaria, per la fornitura di servizi
di telecomunicazione.
Art. 2
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto
si applica alle apparecchiature terminali ed ai servizi via satellite,
fatta eccezione per il servizio telex e per il servizio di telefonia
vocale di cui allarticolo 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n..103.
2. Le disposizioni
del presente decreto non si applicano alla distribuzione ed alla diffusione
di programmi radiotelevisivi al pubblico, le quali sono assoggettate
alle norme specifiche vigenti.
Art. 3
(Abolizione di diritti esclusivi e speciali)
l. Sono aboliti
i diritti esclusivi ".d i diritti speciali, di cui allarticolo
I comma 1, lettere c) e d)
2. Le apparecchiature
terminali possono essere liberamente commercializzate, allacciate, installate
e manutenute.
3. Chiunque può
fornire al pubblico i servizi di telecomunicazioni, fermo restando quanto
previsto dallarticolo 2, comma 1.
4. restrizioni.
Lofferta di
capacita di segmento spaziale non è soggetta a
Art 4
(Approvazione delle apparecchiature terminali) .
1. Le apparecchiature
delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite devono essere
conformi .alle relative regole tecniche comuni (CTR), ai sensi del decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 614; in mancanza delle CTR, le predette
apparecchiature devono essere conformi alle norme armonizzate concernenti
i requisiti essenziali di cui allarticolo l, comma 1, lettera
b), del medesimo decreto legislativo; in mancanza delle CTR e di norme
armonizzate, le .medesime apparecchiature devono essere conformi alle
norme nazionali proporzionate ai suddetti requisiti essenziali.
2. Ai fini del collegamento
alla rete pubblica di telecomunicazioni, linstallazione, lallacciamento
e la manutenzione delle apparecchiature terminali devono essere affidati
ad operatori qualificati ai sensi dellallegato n. 13 al decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n..
314.
Art. 5
(Accesso al segmento spaziale)
1. Loperatore,
ove non disponga di capacità di segmento spaziale proprio, può approvvigionarsene
presso qualunque fornitore ai fini del conseguimento dellautorizzazione
allespletamento dei servizi di rete via satellite,
2. Per un periodo
di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
lorganismo di telecomunicazioni e tenuto a mettere a disposizione
a chi intende fornire servizi di comunicazione via satellite la capacità
di trasmissione assicurata dalla propria rete di stazioni terrene; i
relativi prezzi devono essere orientati ai costi, non discriminatori
e trasparenti.
3. I fornitori di
capacità spaziale sono autorizzati ad accertare che la rete di stagioni
terrene per collegamenti via satellite da utilizzare in connessione
con il segmento spaziale fornito sia conforme alle specifiche tecniche
che disciplinano laccesso tecnico ed operativo alla capacità del
segmento spaziale.
4. I fornitori di
capacità di segmento spaziale devono rendere pubbliche le specifiche
tecniche di cui al comma 3.
Art. .6
(Programmi radiotelevisivi)
1. Labbonamento
alle radiodiffusioni nazionali, nelle diverse forme ammesse costituisce
titolo alla installazione ed alla utilizzazione di antenne destinate
alla ricezione di programmi radiotelevisivi, da satellite, collegate
esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi.
Art. 7
(Concorrenza)
1. Per il perseguimento
delle finalità indicate dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni promuove lefficienza nel
settore dei servizi via satellite sino alla costituzione della competente
Autorità, fatte comunque salve le norme per la tutela della concorrenza
e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n 287
I soggetti
aventi sede nellambito dello Spazio economico europeo.(SEE), costituiti
in forma societaria o in impresa individuale; che intendono fornire
servizi di rete via satellite, devono richiedere lautorizzazione
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. La domanda di
autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- certificato
di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi
SEE, qualora esistente;
- dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà conforme allallegato A per
i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia
ai sensi del decreto legislativo: 8 agosto. 1994, n.,490;
- attestato dellavvenuto
versamento del contributo di cui allarticolo 12, comma 1;
- scheda, di
cui allallegato B, indicante i dati relativi alloperatore
ed alla rete di stazioni terrene;
- schede sottoelencate,
da compilare secondo le prescrizioni dellappendice 28 al regolamento
delle radiocomunicazioni, indicanti i dati tecnici necessari per
leffettuazione del coordinamento in ambito nazionale ed internazionale
delle assegnazioni di frequenza a ciascuna stazione terrena e per
la registrazione delle assegnazioni stesse nella lista internazionale
delle frequenze dellUnione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT):
1) scheda
ApS4/III, di cui allallegato C1;
2) schede
di cui agli allegati C2t e C2r, riportanti larea di coordinamento
di ciascuna stazione terrena in trasmissione ed in ricezione;
3) scheda,
di cui allallegato C3, riportante graficamente langolo
di elevazione sullorizzonte per ogni azimut attorno a ciascuna
stazione terrena;
-
copia dellatto
di accordo intervenuto con il fornitore della capacità spaziale,
dal quale risulti la possibilità di accesso al segmento spaziale
e di impiego delle frequenze assegnate ed indicate nella scheda
AP3/III;
-
atto costitutivo
della società, se il richiedente riveste tale forma;
-
certificato
di nazionalità della società o dellimpresa individuale ai
sensi dellarticolo 2359 del codice civile, il controllo
delta società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità
di Stati non appartenenti allaccordo SEE è consentito a
condizione che detti Stati pratichino nei confronti dellItalia
un trattamento di reciprocità, fatte salve limitazioni derivanti
da accordi internazionali; i) certificato da cui risulti che gli
amministratori della società o il titolare dellimpresa non
sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo
superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza
e di prevenzione.
3. Entro dieci giorni
il Ministero è tenuto a dare comunicazione del ricevimento della domanda
e dellavvio del procedimento.
4. Il rilascio dellautorizzazione
per i servizi di rete è subordinato alla verifica della conformità alla
domanda a quanto stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni
dellUIT e del piano naziona1e di ripartizione delle radiofrequenze
nonché allimpegno da dichiarare nella domanda stessa, che:
- l'esercizio della
rete non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni esistenti
in Italia ed allestero autorizzate o registrate;
- le caratteristiche
tecniche di esercizio rispondano a quelle indicate nella documentazione
prodotta;
- le funzioni di
comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme tecniche
adottate dallIstituto di normazione europea per le telecomunicazioni:(RTSI);
- le apparecchiature
delle stazioni terrene sono conformi alle relative regole o norme
tecniche di cui allarticolo 4, comma 1, nonché ai requisiti
essenziali previsti in materia di compatibilità elettromagnetica.
5. Lautorizzazione
ad espletare i servizi di rete via satellite è rilasciata soltanto dopo
il completamento delle procedure di coordinamento in ambito nazionale
ed internazionale e la registrazione nella lista internazionale delle
frequenze dellUIT.
6. In attesa dei
completamento delle procedure di cui al comma 5; può essere rilasciata
unautorizzazione provvisoria entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla
data di ricevimento della documentazione mancate, entro lo stesso termine
è comunicato allinteressato un eventuale provvedimento negativo
motivato; lautorizzazione si intende rilasciata se entro il termine
anzidetto non pervengono allinteressato provvedimenti di rigetto
del Ministero.
7. Lautorizzazione
provvisoria comporta lobbligo, da parte dellinteressato
di disattivare. immediatamente la stazione terrena in caso di interferenze
dannose ad altri impianti autorizzati o registrati; in caso di inottemperanza
il Ministero, revocata lautorizzazione, provvede alla disattivazione
a spese dellobbligato, applicando le sanzioni di cui allarticolo
20, commi 4,e 5;
8. Nel caso di modifiche
da apportare alle stazioni terrene già autorizziate, deve essere data
comunicazione al Ministero il quale si pronuncia entro il termine di
novanta giorni.
9. Le variazioni
riguardanti il contenuto della documentazione di cui al comma 2 devono
essere commutate tempestivamente al Ministero.
Art.
8
(Servizi di rete)
-
I soggetti
aventi sede nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE), costituiti
in forma societaria o di impresa individuale, che intendono fornire
servizi di rete via satellite, devono richiedere l'autorizzazione
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
-
La domanda
di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- certificato
di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi
SEE, qualora esistente;
- dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato A per
i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- attestato
dell'avvenuto versamento del contributo di cui all'articolo 12,
comma 1;
- scheda,
di cui all'allegato B, indicante i dati relativi all'operatore
ed alla rete di stazioni terrene;
-
schede
sottoelencate, da compilare secondo le prescrizioni dell'appendice
28 al regolamento delle radiocomunicazioni, indicanti i dati
tecnici necessari per l'effettuazione del coordinamento in ambito
nazionale ed internazionale delle assegnazioni di frequenza
a ciascuna stazione terrena e per la registrazione delle assegnazioni
stesse nella lista internazionale delle frequenze dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni (UIT):
- scheda
ApS4/III, di cui all'allegato C1;
- schede
di cui agli allegati C2t e C2r, riportanti l'area di coordinamento
di ciascuna stazione terrena in trasmissione ed in ricezione;
-
scheda,
di cui all'allegato C3, riportante graficamente l'angolo
di elevazione sull'orizzonte per ogni azimuth attorno a
ciascuna stazione terrena;
- copia dell'atto
di accordo intervenuto con il fornitore della capacita' spaziale,
dal quale risulti la possibilita' di accesso al segmento spaziale
e di impiego delle frequenze assegnate ed indicate nella scheda
AP3/III;
- atto costitutivo
della societa', se il richiedente riveste tale forma;
- certificato
di nazionalita' della societa' o dell'impresa individuale; ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il controllo della
societa' da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalita' di
Stati non appartenenti all'accordo SEE e' consentito a condizione
che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento
di reciprocita', fatte salve le limitazioni derivanti da accordi
internazionali;
-
certificato
da cui risulti che gli amministratori della societa' o il titolare
dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per
delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti
a misure di sicurezza e di prevenzione.
-
Entro dieci
giorni il Ministero e' tenuto a dare comunicazione del ricevimento
della domanda e dell'avvio del procedimento.
-
Il rilascio
dell'autorizzazione per i servizi di rete e' subordinato alla verifica
della conformita' della domanda a quanto stabilito dal regolamento
delle radiocomunicazioni dell'UIT e dal piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze nonche' all'impegno, da dichiarare nella domanda
stessa, che:
- l'esercizio
della rete non arrechi interferenze dannose alle reti di comunicazioni
esistenti in Italia ed all'estero autorizzate o registrate;
- le caratteristiche
tecniche di esercizio rispondono a quelle indicate nella documentazione
prodotta;
- le funzioni
di comando e di sorveglianza sono conformi alle pertinenti norme
tecniche adottate dall'Istituto di normazione europeo per le telecomunicazioni
(ETSI);
-
le apparecchiature
delle stazioni terrene sono conformi alle relative regole o
norme tecniche di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' ai requisiti
essenziali previsti in materia di compatibilita' elettromagnetica.
-
L'autorizzazione
ad espletare i servizi di rete via satellite e' rilasciata soltanto
dopo il completamento delle procedure di coordinamento in ambito
nazionale ed internazionale e la registrazione nella lista internazionale
delle frequenze dell'UIT.
-
In attesa del
completamento delle procedure di cui al comma 5, puo' essere rilasciata
un'autorizzazione provvisoria entro novanta giorni dal ricevimento
della domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla
data di ricevimento della documentazione mancante; entro lo stesso
termine e' comunicato all'interessato un eventuale provvedimento
negativo motivato; l'autorizzazione si intende rilasciata se entro
il termine anzidetto non pervengono all'interessato provvedimenti
di rigetto del Ministero.
-
L'autorizzazione
provvisoria comporta l'obbligo da parte dell'interessato di disattivare
immediatamente la stazione terrena in caso di interferenze dannose
ad altri impianti autorizzati o registrati; in caso di inottemperanza
il Ministero, revocata l'autorizzazione, provvede alla disattivazione
a spese dell'obbligato, applicando le sanzioni di cui all'articolo
20, commi 2 e 5.
-
Nel caso di
modifiche da apportare alle stazioni terrene gia' autorizzate, deve
essere data comunicazione al Ministero il quale si pronuncia entro
il termine di novanta giorni.
-
Le variazioni
riguardanti il contenuto della documentazione di cui al comma 2
devono essere comunicate tempestivamente al Ministero.
Art. 9
(Servizi di comunicazione via satellite)
1. I soggetti aventi
sede nellambito dello Spazio economico europeo (SEE), chi intendono
fornire servizi di comunicazione via satellite utilizzando reti di stazioni
terrene soggette alla autorizzazione di cui allarticolo 8, devono
chiedere, salvo quanto previsto dal comma 6, lautorizzazione.
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo il modulo
riportato nellallegato D.
2. La domanda deve
essere corredata dalla documentazione di cui allarticolo 8, comma
2, lettere a), b), c), g), h) ed i) nonché da una relazione tecnica
in ordine ai contenuti ed alle modalità di fornitura del servizio.
3. Entro dieci giorni
il Ministero é tenuto a dare comunicazione del ricevimento della domanda
e dellavvio del procedimento.
4. Lautorizzazione
è rilasciata dal Ministero entro sessanta giorni dal ricevimento della
domanda completa della documentazione necessaria ovvero dalla data di
ricevimento della documentazione mancante; entro lo stesso termine e
comunicato allinteressato un eventuale provvedimento negativo
motivato; lautorizzazione si intende rilasciata se entro il termine
anzidetto non pervengono allinteressato provvedimenti di rigetto
del Ministero.
5. Le variazioni
attinenti ai servizi offerti in base al presente articolo sono comunicate
al Ministero, il quale, nei successivi trenta giorni, può motivatamente
vietare lattivazione delle variazioni riguardanti i servizi stessi.
6. Per linstallazione
e lesercizio di una stazione terrena periferica VSAT solo ricevente,
non collegata alla rete pubblica, linteressato è tenuto a presentare
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione
da compilare secondo il modello riportato nellallegato E; lattivazione
è consentita decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione.
In caso di inottemperanza il Ministero, previa diffida, provvede alla
disattivazione della stazione.
Art. 10
(Servizi di comunicazione via satellite SNG)
l. Lautorizzazione
per i servizi di rete SNG è disciplinata dalle norme recate dallarticolo
8.
2. Il soggetto che
ha conseguito in Italia lautorizzazione di cui al comma l, quando
intende espletare un servizio di comunicazione via satellite SNG, deve
chiedere, secondo il modulo riportato nellallegato, D. unautorizzazione
temporanea il cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:
- la richiesta
sia presentata, di norma, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto
alla data prevista per lesecuzione del collegamento;
- sia allegata
la ricevuta del pagamento di quanto dovuto ai sensi dellarticolo
12;
- siano indicati
limpiego della stazione con le caratteristiche riportate nellatto
di autorizzazione del sevizio di rete ed il relativo periodo di tempo
non superiore a tenta giorni, rinnovabile;
- si impegni, in
caso di interferenze dannose ad altri impianti di telecomunicazioni
nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente
la stazione.
3. Il soggetto che
ha conseguito lautorizzazione da cui al comma 1 in uno dei Paesi
aderenti allaccordo SEE, quando intende espletare un servizio
di comunicazione via satellite SNG, deve chiedere, secondo il modulo
riportato nellallegato D unautorizzazione temporanea il
cui rilascio è subordinato alle seguenti condizioni:
-
presenti lautorizzazione
di rete conseguita nel Paese di appartenenza;
-
produca latto
di impegno del fornitore della capacità satellitare;
-
la richiesta
pervenga, di norma, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto
alla data prevista per lesecuzione del collegamento con acclusa
la prova del versamento di quanto dovuto ai sensi dellarticolo
12;
-
siano indicati
limpiego della stazione con le caratteristiche riportate nellatto
di autorizzazione del servizio di rete ed il relativo periodo di
tempo non superiore a trenta giorni, rinnovabile;
- si impegni, in
caso di interferenze dannose ad, altri impianti di telecomunicazioni
nazionali ed esteri autorizzati o registrati, a disattivare immediatamente
la stazione
4. Le autorizzazioni
di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate in tempo utile dal Ministero in
relazione alla data prevista per leffettuazione del collegamento,
lautorizzazione, purché siano state rispettate le condizioni poste
negli stessi commi 2 e 3, si intende rilasciata se, entro la data di
cui trattasi, non pervengono allinteressato provvedimenti di rigetto
del Ministero.
5. La violazione
dellobbligo di disattivazione di cui al comma 2, lettera d), ed
al comma 3, lettera e) comporta la revoca delleutrofizzazione,
il Ministero provvede a spese dellobbligato disattivare la stazione,
ed applica le sanzioni di cui allarticolo 20, commi 2 e 5.
Art. 11
(Avvio del servizio)
1. Per ogni servizio
di rete via satellite e per ogni servizio di comunicazione via satellite,
salvo quanto previsto dallarticolo 9, comma 6, deve essere richiesta
e rilasciata una separata autorizzazione.
2. Il servizio non
può essere avviato prima che lautorizzazione sia o possa ritenersi
concessa ai sensi degli articoli 8, 9 e 10;
3. É tenuto a richiedere
lautorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
anche il soggetto che intende gestire per le sue esigenze, separatamente
o congiuntamente, servizi di rete e servizi di comunicazione via satellite.
Art. 12
(Contributi e canoni)
1. Allatto
della richiesta di autorizzazione a fornire servizi via satellite o
della domanda di rinnovo, linteressato e tenuto al pagamento di
un contributo a titolo di rimborso spese per listruttoria nella
misura e con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, 5
settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre
1995.
2. Il soggetto autorizzato
in via continuativa è tenuto al pagamento di un contributo annuo a titolo
di rimborso spese per lesecuzione di controlli amministrativi
e di verifiche tecniche.
3. I soggetti autorizzati
sono tenuti al pagamento di un canone per lutilizzo delle frequenze
necessarie allespletamento del servizio.
4. Gli importi di
cui ai commi 2 e 3, nonché le relative modalità di versamento, sono
determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di concerto con il Ministro del tesoro. Gli importi stessi sono aggiornati
ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione.
5. Nel rispetto
dei principi di trasparenza e di non discriminatorietà,. i canoni per
luso delle frequenze possono essere determinati in misura diversa
in funzione dellimportanza commerciale delle bande di frequenza.
6. I contributi
ed i canoni non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati
del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione
dei tributi per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote
in essi inserite si applicano le disposizioni contenute nellarticolo
67, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43.
Art. 13
(Obblighi del fornitore dei servizi)
1. Negli
atti di autorizzazione di cui agli articoli 8, 9 e 10, ove ne ricorra
la necessita, è fatto specifico richiamo allimpegno del titolare
a rispettare gli obblighi concernenti:
-
le esigenze
fondamentali di cui allarticolo 1, comma 1, lettera 1);
-
la natura e
le caratteristiche dei servizi offerti;
-
le condizioni
di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto laspetto
commerciale;
-
la salvaguardia
dellordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;
-
gli impegni
internazionali dellItalia.
2. Il soggetto autorizzato
si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati
personali in suo possesso in conformità alla legislazione vigente. Le
informazioni relative alle condizioni generali di fornitura dei servizi
debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dellutente
a norma dellarticolo l941 del codice civile. 4.
Il titolare dellautorizzazione per servizi di rete deve garantire
limpiego di mezzi di gestione e di controllo tali da assicurare
il funzionamento corretto della rete onde evitare interferenze. Linteressato
deve inoltre assicurare la messa a punto di procedure di messa in servizio,
di gestione e di controllo delle stazioni dipendenti.6.
La mancata utilizzazione, totale o parziale, entro tre anni della porzione
di banda assegnata comporta, rispettivamente la revoca o la corrispondente
riduzione dellautorizzazione rilasciata.
Art. 14
(Limitazioni)
1. Per ragioni di
ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, può disporre, per il tempo strettamente
necessario, la sospensione parziale o totale dei servizi offerti.
2. Avverso il provvedimento
di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 15
(Validità delle autorizzazioni)
1. Le autorizzazioni
di cui agli articoli 8 e 9 hanno una validità massima di nove anni e
sono rinnovabili.
2, Il rinnovo delle
autorizzazioni deve essere richiesto nel rispetto dei termini stabiliti
negli atti di autorizzazione.
3. Le autorizzazioni
non possono essere cedute a terzi.
Art. 16
(Pubblico registro)
1, Presso il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto un registro pubblico
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente decreto.
Art. 17
(Accesso e interconnessione)
1. I titolari delle
autorizzazioni di cui allarticolo 8 hanno il diritto di collegare
le loro reti via satellite alla rete pubblica di telecomunicazioni.
2. Lorganismo
di telecomunicazioni deve garantire agli autorizzati linterconnessione
alla propria rete:
-
attraverso il
necessario numero di punti di interconnessione correlati alla autorizzazione
rilasciate;
-
mediante interfacce
tecniche adeguate;
- a condizioni
ispirate da criteri di obbiettività, trasparenza e non discriminazione
e compatibili con il principio di proporzionalità e con lapplicazione
dei criteri dettati dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n 289;
3. Ai fini dellapplicazione
del presente articolo, le condizioni commerciali e tariffarie per laccesso
alla rete pubblica sono rese note mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni.
Art. 18.
(Separazione delle contabilità)
1. Lorganismo
di telecomunicazioni, fornitore di capacità spaziale e di servizi via
satellite, è obbligato a tenere separate contabilità:
-
per il servizio
di offerta di capacità spaziale;
-
per i servizi
di rete via satellite;
-
per i servizi
di comunicazione via satellite.
Art. 19
(Controlli)
1. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari
a verificare losservanza delle disposizioni recate dal presente
decreto legislativo.
2. I fornitori dei
servizi via satellite, compreso lorganismo di telecomunicazioni
devono consentire laccesso alle loro sedi ed alla documentazione
riguardante i servizi onde rendere possibili i controlli di cui al comma
1.
Art. 20
(Sanzioni)
1 Leffettuazione
di servizi via satellite senza lautorizzazione di cui agli articoli
8, 9, 10 e 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
2. Leffettuazione
di servizi via satellite in difformità da quanto sancito negli atti
di autorizzazione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
3. Nel caso in cui
lantenna destinata alla ricezione di programmi radiotelevisivi
via satellite non sia collegata esclusivamente a ricevitori radiotelevisivi
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquecentomila a lire tre milioni.
4. Nellipotesi
di cui al comma 1 il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento
di una somma pari al doppio dei canoni previsti per lattività
abusivamente realizzata relativamente al periodo di esercizio accertato
e, comunque, per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene
conto, nella determinazione di tale somma, delle agevolazioni previste
a favore di determinate categorie di utenti.
5. Nelle fattispecie
di cui ai commi 1, 2 e 3, ed in particolare nei casi di accertate interferenze
dannose ad altri impianti di telecomunicazioni nazionali ed esteri autorizzati
o registrati, il Ministero delle poste e. delle telecomunicazioni può
provvedere direttamente, a spese dellinteressato, a suggellare
o a rimuovere limpianto ed a sequestrare le apparecchiature terminali
e gli apparati di rete.
6. In. caso di inosservanza
degli obblighi recati dal presente decreto legislativo nonché di mancato
pagamento dei previsti contributi e canoni, il Ministero sospende, previa
diffida, lautorizzazione per un periodo di tempo da dieci giorni
a tre mesi. In caso di recidiva, il Ministero, previa ulteriore contestazione,
procede alla revoca della autorizzazione.
7. Linosservanza
degli obblighi previsti dallarticolo 1, commi 2, 3 e 4 della legge
28 marzo 1991, n. 109, con riferimento alle apparecchiature delle stazioni
terrene per i collegamenti via satellite soggette alla procedura nazionale
di approvazione, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire dieci milioni. Quando la violazione
concerne apparecchiature terminali non omologate ne è disposta la confisca.
Art. 21.
(Controversie)
1. Nel caso di controversie
tra lorganismo di telecomunicazioni ed un fornitore di servizi
via satellite, è ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
che decide entro novanta giorni con provvedimento motivato.
2. Avverso il provvedimento
di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente.
Art. 22
(Convenzioni)
1. Le convenzioni
per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico
sono adeguate alle norme del presente decreto legislativo entro il termine
di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 11 febbraio 1997
SCALFARO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maccanico,
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Bersani,
Ministro dellindustria; del commercio e dellartigianato
Dini,
Ministro degli affari esteri
Flick,
Ministro di grazia e giustizia
Ciampi,
Ministro del tesoro
Visto.
il Guardasigilli Flick
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