ALLEGATO
A - Richiami alla raccomandazione UIT-T E.164
ALLEGATO B - Struttura delle numerazioni per servizi
geografici
ALLEGATO C - Relazioni fra stati delle numerazioni
per servizi geografici
ALLEGATO D - Struttura degli indicativi per servizi
di comunicazioni mobili e personali
ALLEGATO E - Struttura degli indicativi per i servizi
satellitari
ALLEGATO F - Struttura dei codici per servizi di
carrier selection
ALLEGATO G - Struttura dei codici per servizi di
assistenza clienti ("customer care")
ALLEGATO H - Struttura dei codici per servizi di
emergenza
ALLEGATO I - Struttura della numerazione per servizi
di addebito al chiamato
ALLEGATO L - Struttura della numerazione per servizi
di tariffa premio
ALLEGATO M - Struttura della numerazione per servizi
di addebito ripartito
ALLEGATO N - Struttura della numerazione per servizi
interattivi in fonia
ALLEGATO O - Richiami della Raccomandazione UIT-T
Q.708
Il Ministro delle
comunicazioni
Vista la legge 31
luglio 1997, n. 249, concernente listituzione dellAutorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo;
Visto il decreto
ministeriale 1 luglio 1997, concernente "normativa tecnica della
numerazione delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n.175 del 29 luglio 1997;
Visto il regolamento
di attuazione delle direttive comunitarie 95/51/CE, 95/62/CE, 96/2/CE,
96/19/CE, 97/13/CE e 97/33/CE, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;
Visto il decreto
ministeriale 25 novembre 1997, concernente "le disposizioni per
il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni",
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 283
del 4 dicembre 1997;
Visto il decreto
ministeriale 25 novembre 1997, concernente "la suddivisione del
territorio nazionale per il servizio telefonico", pubblicato sul
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
n.284 del 5 dicembre 1997;
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103 concernente il "recepimento della
direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi
di telecomunicazioni";
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica n.420 del 4 settembre 1995, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 240 del 13 ottobre
1995;
Visto il decreto
ministeriale 13 luglio 1995, n.385, concernente il "regolamento
recante norme sulla modalità di espletamento dei servizi audiotex
e videotex";
Vista la raccomandazione
UIT-T E.164, concernente il "piano di numerazione delle telecomunicazioni
pubbliche internazionali";
Vista la raccomandazione
UIT-T Q.708, concernente il "piano di numerazione dei punti internazionali
di segnalazione";
Visto il decreto
ministeriale 24 aprile 1997, concernente "listituzione della
Commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni";
Considerato che
necessario disporre di risorse di numerazione per accelerare il processo
di liberalizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazioni, secondo
i provvedimenti di recepimento delle direttive CEE;
DECRETA
Art. 1.
Numerazione per servizi geografici
1. Ai fini del presente
disciplinare si intende per "numerazione per servizi geografici",
la numerazione del piano di numerazione nazionale che nella successione
delle cifre contiene informazioni geografiche usate per instradare le
chiamate verso lubicazione fisica del punto terminale di rete
dellabbonato cui tale numerazione stata assegnata.
2. Il territorio
nazionale, ai fini della numerazione per servizi geografici, suddiviso
in distretti, che vengono individuati tramite codici, chiamati indicativi
distrettuali, a loro volta organizzati in aree locali. La suddivisione
del territorio necessaria per consentire la determinazione di una tassazione
basata sulla distanza e per lassegnazione dei blocchi di numerazione.
Le aree locali sono comuni per tutti gli operatori ed attualmente definite
nel DM "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico"
del 25 novembre 1997.
3. La norma di riferimento
per le numerazioni per servizi geografiche la raccomandazione UIT-T
E.164. In Allegato A viene richiamata la raccomandazione UIT-T E.164.
4. Il piano di numerazione
nazionale relativamente alle numerazioni geografiche attualmente organizzato
in 232 distretti e 696 aree locali. In Allegato B si riportano la struttura
delle numerazioni e le relative evoluzioni.
5. Le numerazioni
per i servizi geografici vengono assegnati agli operatori per blocchi
di diecimila numeri contigui da 0000 a 9999.
6. La lunghezza
massima del numero significativo nazionale nel Piano organizzato per
servizi di 10 cifre. Non si esclude la possibilit di evoluzione successiva
verso 11 cifre.
7. In Allegato A
del DM "Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico"
del 25 novembre 1997 sono elencati i distretti geografici con i relativi
indicativi attualmente utilizzati.
8. In Allegato B
del presente decreto sono riportati gli indicativi geografici riservati
per utilizzi futuri.
9. Nellambito
della domanda per lottenimento di una licenza individuale, il
richiedente può rappresentare le proprie esigenze per lassegnazione
di blocchi di numerazione geografica in relazione al volume di utenza
che intende servire.
10 Lassegnazione
provvisoria di blocchi può essere richiesta nella domanda di
autorizzazione provvisoria per la sperimentazione. Gli stessi blocchi
vengono confermati in sede di rilascio di licenza individuale. Gli stessi
blocchi rimangono assegnati anche durante il periodo necessario allottenimento
della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale
sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla
sperimentazione.
11. La richiesta
di assegnazione di blocchi di numerazione geografica può essere
presentata da soggetti aventi titolo.
12. Il richiedente
in sede di domanda deve fornire le seguenti informazioni:
a. riferimento
alla licenza individuale oppure alla autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione; nel caso di richieste contestuali alla richiesta
di rilascio di licenza o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione
questa informazione non richiesta;
b. numero
di blocchi richiesti per area locale;
c. data
di attivazione.
13. Il richiedente
in sede di domanda può altres fornire le seguenti informazioni:
a. relazioni
di contiguità con blocchi precedentemente assegnati alloperatore
nella stessa area.
14. I blocchi
di numerazione geografica possono assumere uno dei seguenti stati, le
cui relazioni e transizioni sono descritte in Allegato C:
a. disponibile
- risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo
provvisorio;
b. assegnato
- risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
c. assegnato
provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
d. prenotato
- risorsa prenotata per successiva assegnazione
e. revocato
- risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile
dopo un periodo detto di latenza
f. riservato
- risorsa non utilizzabile
15. A fronte di
una richiesta di assegnazione contestuale alla richiesta di rilascio
di licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione,
lassegnazione avviene, di norma, contestualmente al rilascio della
licenza individuale o della autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
16. A fronte di
una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, lassegnazione
avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.
17. Lassegnazione
da parte dellAutorità effettuata di norma non prima di
180 giorni rispetto alla data indicata di attivazione della risorsa
stessa.
18. Lassegnatario
può modificare la destinazione di un blocco di numerazione previa
autorizzazione da parte dellAutorità. La richiesta di cambio
destinazione deve essere corredata di adeguata motivazione e segue le
modalità previste per la richiesta di assegnazione.
19. I blocchi assegnati
vengono revocati dallAutorità nel caso di comunicazione
da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o in caso
di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione.
20. I blocchi assegnati
possono essere revocati dallAutorità nel caso di modifica
dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione.
21. LAutorità
può provvedere alla revoca dellassegnazione di blocchi
non utilizzati.
22. Il blocco passa
quindi nello stato di revocato e loperatore rende disponibile
la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dellatto
di revoca.
23. Un blocco diventa
disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte delloperatore.
Il periodo di latenza ha una durata di 3 mesi.
24. Una prenotazione
può essere fatta in anticipo rispetto a una richiesta di assegnazione
sulla base di previsioni da parte di un soggetto autorizzato.
25. La richiesta
di assegnazione non deve necessariamente esser preceduta da una prenotazione.
26. A fronte di
una richiesta di prenotazione da parte di un soggetto autorizzato, il
blocco passa nello stato di prenotato, di norma, entro 60 giorni dalla
data di accettazione della richiesta di prenotazione.
27. La risorsa viene
assegnata alloperatore che lha prenotata qualora questi
presenti domanda di assegnazione allAutorità nei termini
massimi di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di disponibile.
Art. 2.
Numerazione per servizi di comunicazioni mobili e personali e per servizi
satellitari
1. Ai fini del presente
disciplinare si intendono per "servizio di comunicazione mobile
e personale", un servizio, ad esclusione di quelli via satellite,
che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni
con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi
di comunicazioni mobili e personali.
2. Le numerazioni
per i servizi di comunicazioni mobili e personali offerti al pubblico
vengono assegnate agli operatori sulla base di indicativi a tre cifre.
3. Le numerazioni
per i servizi satellitari offerti al pubblico vengono assegnate agli
operatori sulla base di indicativi a cinque cifre con evoluzione verso
indicativi a quattro cifre.
4. La lunghezza
massima del numero significativo nazionale di 10 cifre. Non si esclude
la possibilit di evoluzione successiva verso 11 cifre.
5. Per chiamate
entranti in Italia dallestero la lunghezza massima del numero
di 15 cifre.
6. In Allegato D
e E del presente decreto sono riportati gli indicativi per servizi di
comunicazioni mobili e personali e per servizi satellitari riservati
per utilizzi futuri.
7. Nellambito
della domanda per lottenimento di una licenza individuale, il
richiedente può rappresentare le proprie esigenze per lassegnazione
di indicativi in relazione al volume di utenza che intende servire.
8. Lassegnazione
provvisoria di indicativi può essere richiesta nella domanda
di autorizzazione provvisoria alla sperimentazione. Gli stessi indicativi
vengono confermati in sede di rilascio di licenza individuale. Gli stessi
indicativi rimangono assegnati anche durante il periodo necessario allottenimento
della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale
sia presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla
sperimentazione.
9. La richiesta
di assegnazione di indicativi può essere presentata da soggetti
aventi titolo.
10. Il richiedente
in sede di domanda deve fornire le seguenti informazioni:
a. riferimento
alla licenza individuale oppure alla autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione; nel caso di richieste contestuali alla richiesta
di rilascio di licenza o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione
questa informazione non richiesta;
b. indicativi
richiesti ed eventuali relazioni di contiguità con indicativi
precedentemente assegnati;
c. data
di attivazione.
11.Gli indicativi
possono assumere uno dei seguenti stati:
a. disponibile
- risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo
provvisorio;
b. assegnato
- risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
c. assegnato
provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
d. prenotato
- risorsa prenotata per successiva assegnazione
e. revocato
- risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile
dopo un periodo di latenza
f. riservato
- risorsa non utilizzabile
12. A fronte di
una richiesta di assegnazione contestuale alla richiesta di rilascio
di licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione,
lassegnazione avviene, di norma, contestualmente al rilascio della
licenza individuale o della autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
13. In caso di applicazione
di una procedura di licitazione per lassegnazione delle licenze
individuali gli indicativi sono quelli descritti in Allegato D.
14. A fronte di
una richiesta di assegnazione da parte di un soggetto autorizzato, lassegnazione
avviene, di norma, entro 60 giorni dalla data di accettazione della
richiesta di assegnazione.
15. Lassegnazione
da parte dellAutorità effettuata di norma non prima di
180 giorni rispetto alla data indicata di attivazione della risorsa
stessa.
16. Gli indicativi
assegnati vengono revocati dallAutorità nel caso di comunicazione
da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o in caso
di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione.
17. Gli indicativi
assegnati possono essere revocati dallAutorità nel caso
di modifica dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria
alla sperimentazione.
18. LAutorità
può provvedere alla revoca dellassegnazione di indicativi
non utilizzati.
19. Gli indicativi
passano quindi nello stato di revocato e loperatore rende disponibile
la risorsa allAutorità entro 12 mesi dalla notifica dellatto
di revoca.
20. Un indicativo
diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo
di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte
delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata di 36 mesi.
21. Una prenotazione
può essere fatta in anticipo rispetto a una richiesta di assegnazione
sulla base di previsioni da parte di un soggetto autorizzato.
22. La richiesta
di assegnazione non deve necessariamente esser preceduta da una prenotazione.
23. A fronte di
una richiesta di prenotazione da parte di un soggetto autorizzato, lindicativo
passa nello stato di prenotato, di norma, entro 60 giorni dalla data
di accettazione della richiesta di prenotazione.
24. La risorsa viene
assegnata alloperatore che lha prenotata qualora questi
presenti domanda di assegnazione allAutorità nei termini
massimi di 12 mesi. In caso contrario ritorna allo stato di disponibile.
Art. 3.
Carrier selection nella modalità easy access
1. La carrier selection
una prestazione che permette a un utente di scegliere un operatore di
lunga distanza nazionale o internazionale diverso da quello predefinito,
cio diverso da quello scelto in via preventiva dalloperatore con
cui ha sottoscritto il proprio accesso alla rete.
2. Si parla di easy
access quando la selezione delloperatore avviene su base chiamata,
utilizzando lo specifico codice 10XY(Z) posto in testa al numero nazionale
o internazionale.
3. La carrier selection
possibile per chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali.
Con il termine chiamata a lunga distanza nazionale da intendersi una
chiamata interdistrettuale verso indicativi geografici, per servizi
mobili e personali e per servizi satellitari. Lapplicazione della
prestazione di carrier selection verso indicativi per servizi mobili
e personali e per servizi satellitari sar autorizzata dallAutorità
al momento in cui verrà attuato quanto previsto allArt.7
comma 9 del DPR 318 del 19 settembre 1997 e comunque non oltre il 1
gennaio 1999.
4. Operando in modalità
easy access, lutente fa precedere al numero del destinatario,
che nel caso di chiamata nazionale il numero nazionale comprensivo della
cifra "0" iniziale e nel caso internazionale il numero internazionale
comprensivo delle cifre "00" iniziali, il codice di accesso
delloperatore prescelto (codice di carrier selection).
5. Il numero massimo
di cifre selezionate dallutente nel caso di carrier selection
nella modalità easy access per chiamate internazionali di 22
cifre.
6. Lapplicazione
della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari
subordinata allevoluzione della normativa tecnica internazionale
e alla disponibilit sul mercato di terminali in grado di garantire leffettiva
applicabilità della funzione.
7. Il riconoscimento
dellutente da parte delloperatore che offre la prestazione
di carrier selection necessario ai fini della tassazione del servizio
avviene mediante il trasferimento dellidentificativo dellutente
chiamante (CLI - Calling Line Identification).
8. I codici di carrier
selection hanno la struttura descritta in Allegato F.
9. Nellambito
della domanda per lottenimento di una licenza individuale, il
richiedente rappresenta le proprie esigenze per lassegnazione
di un codice di carrier selection.
10. Gli operatori
che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia
vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di
garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno
50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale
superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto ad un codice breve
di accesso a quattro cifre del tipo 10XY, che viene rilasciato contestualmente
alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati
nella licenza stessa.
11. Gli altri operatori
hanno diritto ad un codice a cinque cifre del tipo 10XYZ, che viene
rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente vincolato
al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
12. Lutilizzo
provvisorio di un codice di carrier selection, la cui lunghezza viene
stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare contestualmente
alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione, può
essere richiesto nella domanda di autorizzazione provvisoria per la
sperimentazione. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio
di licenza individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati
nella domanda di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata
dichiarazione. Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo
necessario allottenimento della licenza individuale purché
la domanda di licenza individuale sia presentata prima della scadenza
del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
13. La richiesta
di assegnazione di un codice di carrier selection può essere
presentata da soggetti aventi titolo.
14. I codici di
carrier selection possono assumere uno dei seguenti stati:
a. disponibile
- risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo
provvisorio;
b. assegnato
- risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
c. assegnato
provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
d. revocato
- risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile
dopo un periodo di latenza;
e. riservato
- risorsa non utilizzabile.
15. Il richiedente
indica nella richiesta di assegnazione cinque codici in ordine di preferenza.
16. Nel caso di
assegnazione contestuale al rilascio di licenza individuale o di autorizzazione
provvisoria alla sperimentazione ovvero nel caso di richiesta successiva
al rilascio della licenza individuale, lAutorità assegna
i codici di carrier selection in base alla data di presentazione della
richiesta ed in ordine alle preferenze espresse.
17. In caso di conflitto
per richieste contestuali dello stesso tipo lAutorità procede
sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le richieste
relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle richieste
per lutilizzo provvisorio.
18. Lassegnazione
del codice di carrier selection contestuale alla licenza e alla autorizzazione
sperimentale provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio
della licenza o di autorizzazione.
19. Lassegnazione
relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale
, di norma, effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di assegnazione.
20. I codici assegnati
vengono revocati dallAutorità nel caso di comunicazione
da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o in caso
di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione.
21. I codici assegnati
possono essere revocati dallAutorità nel caso di modifica
dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione.
22. LAutorità
può provvedere alla revoca dellassegnazione di codici non
utilizzati.
23. Il codice passa
quindi nello stato di revocato e loperatore rende disponibile
la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dellatto
di revoca.
24. Un codice diventa
disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte delloperatore.
Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di
latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal
nuovo richiedente.
Art. 4.
Carrier selection nella modalità equal access
1. La prestazione
di carrier selection nella modalità di equal access viene realizzata
con il meccanismo di preselezione. La preselezione quella modalità
che permette agli utenti la selezione di un vettore di transito di lunga
distanza nazionale e internazionale alternativo su base permanente (operatore
di default) diverso da quello scelto dalloperatore di accesso.
2. comunque possibile
la scelta su base chiamata di un operatore di lunga distanza alternativo
a quello predefinito mediante la selezione del codice 10XY(Z) posto
in testa al numero nazionale e internazionale.
3. Gli operatori
che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia
vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di
garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno
50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale
superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto ad essere preselezionati
e subordinatamente al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
4. Lapplicazione
della prestazione per chiamate originate da reti mobili e satellitari
subordinata allevoluzione della normativa tecnica internazionale
e alla disponibilit sul mercato di terminali in grado di garantire leffettiva
applicabilità della funzione.
Art. 5.
Codici per servizi di assistenza clienti (customer care)
1. Il codice di
assistenza clienti (customer care) consente ai clienti di un operatore
di accedere allo sportello di assistenza delloperatore medesimo
attraverso un codice dedicato. I codici sono univoci a livello nazionale
per permettere leventuale accesso anche da reti di altri operatori.
2. I codici di assistenza
clienti (customer care) hanno la struttura a 3, 4 e 6 cifre come definita
in Allegato G
3. Nellambito
della domanda per lottenimento di una licenza individuale il richiedente
rappresenta le proprie esigenze per lassegnazione di un codice
di assistenza clienti (customer care).
4. Gli operatori
che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia
vocale sul territorio nazionale, con punti di presenza, in grado di
garantire una capacità minima di 120 attacchi di utente, in almeno
50 province di cui 15 province di capoluoghi di regione, per un totale
superiore a 10 milioni di abitanti, hanno diritto ad un codice breve
a tre cifre, che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente
vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
5. Gli operatori
titolari di licenza per servizi di comunicazione mobile e personale
hanno diritto a codici brevi univoci a tre cifre. Un codice breve a
tre cifre viene rilasciato contestualmente alla licenza.
6. Gli operatori
che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio di telefonia
vocale su una porzione del territorio nazionale per un totale superiore
a 10 milioni di abitanti hanno diritto ad un codice a quattro cifre,
che viene rilasciato contestualmente alla licenza e subordinatamente
vincolato al rispetto degli oneri indicati nella licenza stessa.
7. Gli operatori
che dichiarano nella domanda di licenza di fornire il servizio satellitare
hanno diritto ad un codice a quattro cifre, che viene rilasciato contestualmente
alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati
nella licenza stessa.
8. Gli altri operatori
hanno diritto ad un codice a sei cifre, che viene rilasciato contestualmente
alla licenza e subordinatamente vincolato al rispetto degli oneri indicati
nella licenza stessa.
9. Lutilizzo
provvisorio di un codice di assistenza clienti (customer care), la cui
lunghezza viene stabilita sulla base di una dichiarazione da allegare
contestualmente alla domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione,
viene rilasciato contestualmente alla autorizzazione provvisoria per
la sperimentazione di servizi di telecomunicazioni e delle relative
reti. Lo stesso codice viene confermato in sede di rilascio di licenza
individuale nel caso di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda
di licenza individuale a quelli contenuti nella succitata dichiarazione.
Lo stesso codice rimane assegnato anche durante il periodo necessario
allottenimento della licenza individuale purché la domanda
di licenza individuale sia presentata prima della scadenza del periodo
di autorizzazione alla sperimentazione.
10. I codici di
assistenza clienti (customer care) possono assumere uno dei seguenti
stati:
a. disponibile
- risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo
provvisorio;
b. assegnato
- risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
c. assegnato
provvisorio - risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
d. revocato
- risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile
dopo un periodo di latenza
e. riservato
- risorsa non utilizzabile
11. Il richiedente
può indicare nella richiesta di rilascio di assegnazione della
licenza individuale o nellautorizzazione sperimentale alla prova
tre codici di assistenza clienti (customer care) in ordine di preferenza.
12. LAutorità
assegna i codici di assistenza clienti (customer care) in base alla
data di presentazione della richiesta ed in ordine alle preferenze espresse.
13. In caso di conflitto
per richieste contestuali dello stesso tipo lAutorità procede
sentite le parti alla assegnazione di uno dei codici indicati. Le preferenze
espresse relative ad una licenza individuale hanno priorità sulle
preferenze espresse per lutilizzo provvisorio.
14. Lassegnazione
del codice di assistenza clienti (customer care) avviene, di norma,
contestualmente al rilascio della licenza e alla autorizzazione sperimentale
provvisoria e viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza
o di autorizzazione.
15. I codici assegnati
vengono revocati dallAutorità nel caso di comunicazione
da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o in caso
di revoca della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione.
16. I codici assegnati
possono essere revocati dallAutorità nel caso di modifica
dei termini della licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla
sperimentazione.
17. LAutorità
può provvedere alla revoca dellassegnazione di codici non
utilizzati.
18. Il codice passa
quindi nello stato di revocato e loperatore rende disponibile
la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dellatto
di revoca.
19. Un codice diventa
disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte delloperatore.
Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di
latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal
nuovo richiedente.
Art. 6.
Codici per servizi di emergenza
1. I codici per
i servizi di emergenza sono univoci e consentono allutenza di
accedere al servizio medesimo.
2. Gli operatori
possono decidere di accedere direttamente al servizio o di accedervi
indirettamente tramite accordi di interconnessione con altri operatori
che ne offrono laccesso.
3. I codici per
i servizi di emergenza attuali sono descritti in Allegato H.
4. compito dellAutorità
stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e per modificare o
eliminare gli esistenti.
Art. 7.
Numerazione per servizi di addebito al chiamato
1. La struttura
delle numerazioni per i servizi di addebito al chiamato viene descritta
in Allegato I. I codici 167 e 162X identificano la categoria specifica
dei servizi di addebito al chiamato fino al 31 gennaio 1999; dal 1 febbraio
1999 viene introdotto il codice 800 per identificare i nuovi clienti
di questa categoria di servizi. Dal 1 dicembre 1999 il codice 800 sar
lunico codice per identificare i servizi di addebito al chiamato.
2. La richiesta
di numerazione per la fornitura dei servizi di addebito al chiamato
può essere fatta in sede di domanda per lottenimento di
una licenza individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
3. LAutorità
assegna le numerazioni in base alla data di presentazione della richiesta.
4. Lassegnazione
, di norma, effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di assegnazione.
5. Le numerazioni
assegnate vengono revocate dallAutorità nel caso di comunicazione
da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o in caso
di revoca della licenza individuale.
6. Le numerazioni
assegnate possono essere revocate dallAutorità nel caso
di modifica dei termini della licenza individuale.
7. LAutorità
può provvedere alla revoca dellassegnazione delle numerazioni
non utilizzate.
8. Le numerazioni
passano quindi nello stato di revocato e loperatore rende disponibile
la risorsa alla Autorità entro 12 mesi dalla notifica dellatto
di revoca.
9. La numerazione
diventa disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo
di latenza successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte
delloperatore. Il periodo di latenza ha una durata massima di
12 mesi. Il periodo di latenza può avere durata inferiore se
ritenuta sufficiente dal nuovo richiedente.
Art. 8.
Numerazione per servizi di tariffa premio
1. La struttura
delle numerazioni per i servizi di tariffa premio viene descritta in
Allegato L. I codici 144 e 166 identificano la categoria specifica dei
servizi di tariffa premio.
2. I codici sono
comuni per tutti gli operatori. Per questi viene adottato lo stesso
schema a scaglioni tariffari definiti dallAutorità.
3. Il richiedente
indica nella richiesta di assegnazione la quantit di numeri richiesti
e le eventuali preferenze.
4. La richiesta
di numerazione per la fornitura dei servizi di tariffa premio può
essere fatta in sede di domanda per lottenimento di una licenza
individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
5. LAutorità
assegna i numeri in base alla data di presentazione della richiesta
e, ove consentito, in ordine alle preferenze espresse.
6. Lassegnazione
di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di assegnazione.
7. I numeri assegnati
vengono revocati dallAutorità nel caso di comunicazione
da parte dellassegnatario della cessazione del servizio o in caso
di revoca della licenza individuale.
8. I numeri assegnati
possono essere revocati dallAutorità nel caso di modifica
dei termini della licenza individuale.
9. LAutorità
può provvedere alla revoca dellassegnazione dei numeri
non utilizzati o in caso di violazione delle leggi vigenti.
10. Il numero passa
quindi a revocato e loperatore rende disponibile la risorsa alla
autorità entro 12 mesi dalla notifica dellatto di revoca.
11. Un numero diventa
disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte delloperatore.
Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. II periodo di
latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Art. 9.
Numerazione per i servizi di addebito ripartito
1. La struttura
delle numerazioni per i servizi di addebito ripartito viene descritta
in Allegato M. I codici 147X identificano la categoria specifica dei
servizi di addebito ripartito.
2. La richiesta
di codici 147X per la fornitura dei servizi di addebito ripartito può
essere fatta in sede di domanda per lottenimento di una licenza
individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
3. Autorità assegna
i codici in base alla data di presentazione della richiesta.
4. Lassegnazione
è di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di assegnazione.
5. I codici assegnati
vengono revocati autorità nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario
della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale.
6. I codici assegnati
possono essere revocati autorità nel caso di modifica dei termini della
licenza individuale.
7. Autorità può
provvedere alla revoca dellassegnazione dei codici non utilizzati.
8. Il codice passa
quindi nello stato di revocato e loperatore rende disponibile
la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dellatto
di revoca.
9. Un codice diventa
disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte delloperatore.
Il periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di
latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Art. 10.
Numerazione per i servizi interattivi in fonia.
1. La struttura
delle numerazioni per i servizi interattivi in fonia viene descritta
in Allegato N. I codici 163 e 164 identificano la categoria specifica
dei servizi interattivi in fonia.
2. La richiesta
di numerazione per la fornitura dei servizi interattivi in fonia può
essere fatta in sede di domanda per lottenimento di una licenza
individuale ovvero da soggetti aventi titolo.
3. Il richiedente
indica nella richiesta di assegnazione la quantità di numeri richiesti
e le eventuali preferenze.
4. Autorità assegna
i numeri in base alla data di presentazione della richiesta e, ove consentito,
in ordine alle preferenze espresse.
5. Lassegnazione
e di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di assegnazione.
6. I numeri assegnati
vengono. revocati dallautorità nel caso di comunicazione da parte
dellassegnatario della cessazione del servizio o in caso di revoca
della licenza individuale.
7. I numeri assegnati
possono essere revocati autorità nel caso di modifica dei termini della
licenza individuale.
8. Autorità può
provvedere alla revoca dellassegnazione dei numeri non utilizzati.
9. Il numero passa
quindi nello stato di revocato e loperatore rende disponibile
la risorsa alla autorità entro 12 mesi dalla notifica dellatto
di revoca.
10. Un numero diventa
disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte delloperatore.
II periodo di latenza ha una durata massima di 12 mesi. Il periodo di
latenza può avere durata inferiore se ritenuta sufficiente dal nuovo
richiedente.
Art. 11.
Identificativi dei punti di segnalazione
1. La rete di segnalazione
e strutturata su due livelli funzionali differenti: il livello nazionale
e il livello internazionale. Questa struttura rende possibile una chiara
separazione di responsabilità nella gestione della rete di segnalazione
nazionale da quella internazionale e questo consente di avere piani
di amministrazione dei codici dei punti di segnalazione separati, uno
per il livello nazionale e uno per il livello internazionale. Nel seguito
si tratteranno i piani di amministrazione relativi ai due livelli: internazionale
(ISPC - International Signalling Point Codes) e nazionale (SPC - Signalling
Point Codes).
2. La struttura
dei codici dei punti di segnalazione internazionali e definita nella
raccomandazione UIT - T Q.708, richiamata in Allegato O. I gruppi di
codici dei punti di segnalazione internazionali (SANC Signalling Area/Network
Code) sono amministrati dallUIT. Gli 8 codici identificati da
ciascun gruppo sono amministrati dalla autorità. Autorità richiede allUIT
i gruppi di codici assicurando una disponibilità adeguata alle esigenze
nel breve e medio termine. I codici assegnati sono notificati allUIT.
3. I codici dei
punti nazionali di segnalazione - SPC sono codici binari a 14 bit la
cui struttura risulta analoga a quella descritta per gli ISPC. I gruppi
di codici dei punti di segnalazione nazionali sono amministrati autorità.
4. Nellambito
della domanda per lottenimento di una licenza individuale, il
richiedente può rappresentare le proprie esigenze per lassegnazione
di codici.
5. Lutilizzo
provvisorio del codice di un punto di segnalazione può essere richiesto
nella domanda di autorizzazione provvisoria per la sperimentazione di
servizi di telecomunicazioni e delle relative reti. Lo stesso codice
viene confermato in sede di rilascio di licenza individuale nel caso
di rispondenza dei requisiti dichiarati nella domanda di licenza individuale
a quelli contenuti nella succitata dichiarazione.
6. Lo stesso codice
rimane assegnato anche durante il periodo necessario allottenimento
della licenza individuale purché la domanda di licenza individuale sia
presentata prima della scadenza del periodo di autorizzazione alla sperimentazione.
7. La richiesta
di assegnazione di codici può essere presentata da soggetti aventi titolo.
8. I punti di segnalazione
devono essere associati ad apparati fisicamente installati sul territorio
oggetto di licenza.
9. I codici dei punti
di segnalazione possono assumere uno dei seguenti stati:
- disponibile
- risorsa disponibile per una richiesta di assegnazione o di utilizzo
provvisorio;
- assegnato -
risorsa assegnata in via definitiva ad un operatore;
- assegnato provvisorio
- risorsa assegnata per esercizio sperimentale o per prove;
- revocato -
risorsa revocata ad un operatore che verrà resa disponibile dopo
un periodo di latenza.
10. Nel caso di
assegnazione contestuale al rilascio di licenza individuale o di autorizzazione
provvisoria alla sperimentazione ovvero nel caso di richiesta successiva
al rilascio della licenza individuale, autorità assegna i codici in
base alla data di presentazione della richiesta.
11. Lassegnazione
del codice contestuale alla licenza e alla autorizzazione sperimentale
provvisoria viene effettuata nel provvedimento di rilascio della licenza
o di autorizzazione.
12. Lassegnazione
relativa ad una richiesta successiva al rilascio della licenza individuale
e di norma effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di assegnazione;
13. I codici assegnati
vengono revocati autorità nel caso di comunicazione da parte dellassegnatario
della cessazione del servizio o in caso di revoca della licenza individuale
o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
14. I codici assegnati
possono essere revocati autorità nel caso di modifica dei termini della
licenza individuale o autorizzazione provvisoria alla sperimentazione.
15. Autorità può
provvedere alla revoca dellassegnazione di codici non utilizzati.
16. Il codice passa
quindi nello stato di revocato e loperatore rende disponibile
la risorsa alla autorità entro 3 mesi dalla notifica dellatto
di revoca.
17. Un codice diventa
disponibile per una successiva assegnazione dopo un periodo di latenza
successivo alla messa a disposizione della risorsa da parte delloperatore.
Il periodo di latenza ha una durata di 3 mesi.
Art. 12.
Norme finali
1. Le numerazioni
afferenti al piano di numerazione non citate in questo decreto saranno
oggetto di normazione futura.
Il presente decreto
sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio
1998
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO A
Richiami alla raccomandazione UIT-T E.164
Gli elementi alla
base della raccomandazione UIT-T E.164 sono descritti nella Figura A.l.

Figura A.1-
Struttura numerazione E.164
CC - Country Code
- indicativo di stato
NDC - National Destination
Code - indicativo di destinazione nazionale (opzionale)
SN - Subscriber Number
- numero di abbonato
n - numero di cifre
del CC
La lunghezza massima
del numero E.164 internazionale è di 15 cifre prefissi esclusi. Lindicativo
di stato per lItalia è il 39. A livello internazionale lanalisi
delle cifre ai fini dellinstradamento e della tassazione nella nazione
di origine non deve superare le sette (cifre di indicativo di stato comprese).
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO B
Struttura delle numerazioni per servizi geografici
La tavola B.1 riportata
di seguito descrive la struttura delle numerazioni per servizi geografici
e le relative evoluzioni.
Tavola B.1-
Struttura delle numerazioni e relative evoluzioni
|
da 1° gennaio
1998 a l8 giugno 1998
|
|
Indicativo
distrettuale
|
Identificativo
area locale e operatore
(identificativo del blocco di numerazione)
|
blocco di
numerazione
(da 0000 a 9999)
|
|
(0)A A=2 e 6
|
MNPQ M¹ 0,1
|
UUUU
|
|
(0)AB A=1,3,4,5,7,8,9
B=0,1,5,9
|
MNP M¹ 0,1
|
UUUU
|
|
(0)ABC A=l,3,4,5,7,8,9
B=2,3,4,6,7,9
|
MN M¹ 0,1
|
UUUU
|
|
da 19 giugno
1998 a 17 dicembre 1998
introduzione Selezione Completa
|
|
Indicativo
distrettuale
|
Identificativo
area locale e operatore
(identificativo del blocco di numerazione)
|
blocco di
numerazione
(da 0000 a 9999)
|
|
0A A=2 e 6
|
MNPQ M¹ 0,1
|
UUUU
|
|
0AB A=1,3,4,5,7,8,9
B=0,1,5,9
|
MNP M¹ 0,1
|
UUUU
|
|
0ABC A=l,3,4,5,7,8,9
B=2,3,4,6,7,9
|
MN M¹ 0,1
|
UUUU
|
|
da 18 dicembre
1998 a 28 dicembre 2000
Selezione Completa
|
|
Indicativo
distrettuale
|
Identificativo
area locale e operatore
(identificativo del blocco di numerazione)
|
blocco di
numerazione
(da 0000 a 9999)
|
|
0A A=2 e 6
|
MNPQ M¹ 1
|
UUUU
|
|
0AB A=1,3,4,5,7,8,9
B=0,1,5,9
|
MNP M¹ 1
|
UUUU
|
|
0ABC A=l,3,4,5,7,8,9
B=2,3,4,6,7,9
|
MN M¹ 1
|
UUUU
|
|
da 29 dicembre
2000
introduzione Piano organizzato per servizi
|
|
Indicativo
distrettuale
|
Identificativo
area locale e operatore
(identificativo del blocco di numerazione)
|
blocco di
numerazione
(da 0000 a 9999)
|
|
SA A=2 e 6
S cifra identificativa
del Servizio
|
MNPQ
|
UUUU
|
|
SAB A=1,3,4,5,7,8,9
B=0,1,5,9
|
MNP
|
UUUU
|
|
SABC A=l,3,4,5,7,8,9
B=2,3,4;6,7,9
|
MN
|
UUUU
|
In Tavola B.2 si riportano
le cifre ABC relative agli indicativi geografici riservati per utilizzi
futuri.
Tavola B.2
- Cifre ABC relative a indicativi geografici riservati per utilizzi futuri
|
186
|
449
|
579
|
822
|
|
188
|
466
|
581
|
826
|
|
325
|
482
|
582
|
834
|
|
326
|
484
|
723
|
926
|
|
378
|
526
|
762
|
936
|
|
420
|
531
|
770
|
977
|
|
430
|
567
|
772
|
986
|
|
443
|
576
|
788
|
|
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO C
Relazioni fra stati delle numerazioni per servizi geografici
I blocchi di numerazione
geografica possono assumere uno degli stati descritti in Tavola C.1. In
Figura C.l viene descritto il diagramma che illustra le relazioni tra
i diversi stati dei blocchi di numerazione geografica e in tavola C.2
le relative transizioni.
Tavola C.1
- Stati dei blocchi di numerazione geografica
|
STATO
|
Durata max.
|
Descrizione
risorsa
|
|
Disponibile
|
indeterminata
|
disponibile
per assegnazione, prenotazione o assegnazione provvisoria
|
|
Assegnato
|
come la licenza
|
assegnata in
via definitiva ad un operatore
|
|
Assegnato provvisoriamente
|
6 mesi rinnovabili
|
assegnata per
esercizio sperimentale o per prove
|
|
Prenotato
|
12 mesi
|
prenotata per
una successiva assegnazione
|
|
Revocato
|
3 mesi
|
risorsa in latenza
|
|
Riservato
|
indeterminata
|
risorsa non
utilizzabile
|
Figura C.1-
Diagramma di relazione tra gli stati dei blocchi di numerazione geografica

Tavola C.2
- Transizione tra gli stati dei blocchi di numerazione geografica
|
Transizione
|
Causa
|
|
A
|
- Domanda di
licenza
- Domanda di
assegnazione
|
|
B
|
- Domanda di
autorizzazione sperimentale
- Domanda per
prova
|
|
C
|
|
|
D
|
|
|
E
|
|
|
F
|
|
|
G
|
- cessazione
servizio
- modifica
termini licenza
- mancato utilizzo
|
|
H
|
- cessazione
servizio o prova
- modifica
dei termini della autorizzazione
- mancato utilizzo
|
|
I
|
|
Il Ministro:
MACCANICO
ALLEGATO D
Struttura degli indicativi per servizi di comunicazioni mobili e personali
Gli indicativi per
servizi di comunicazioni mobili e personali hanno la struttura descritta
di seguito:
- gli indicativi
riservati per operatori di servizi mobili e personali hanno struttura
"3XY"; X può assumere i valori 0 . 9 ed Y i valori 0 ¸ 9 a
partire dalla data di completamento del Piano strutturato per servizi
(15 giugno 2001);
- fino alla data
di completamento del Piano strutturato per servizi (15 giugno 2001)
sono riservati agli operatori mobili e personali gli indicativi "3XY"
non utilizzati per numerazioni geografiche, secondo il piano regolatore
delle telecomunicazioni del 6 aprile 1990, fanno eccezione gli indicativi
sulla decade 3, di cui alla tavola B.2 dellallegato B al presente
decreto e il codice "369"; sono riservati agli operatori mobili
e personali, gli indicativi di numerazione geografica che dovessero
rendersi disponibili sulla decade 3;
- le assegnazioni
di indicativi "3XY" sono preferenzialmente effettuate in modo
da mantenere il criterio di riconoscibilità delloperatore in seconda
cifra "X".
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO E
Struttura degli indicativi per i servizi satellitari
Si riporta in Tabella
E.1 la struttura degli indicativi relativi alle numerazioni per servizi
satellitari.
|
Indicativi
del servizio
satellitare
|
Identificativo
di operatore di rete satellitare
|
Identificativo
di utente
|
|
ABC
|
XY
|
UUUUU
|
Tabella E.1
Le cifre ABC identificano
il servizio satellitare, le cifre XY identificano loperatore del
servizio satellitare. Le cifre attualmente assegnate per la sperimentazione
provvisoria dei servizi satellitari sono ABC=563 e XY come descritto in
Tabella E. 2
|
Gestore
|
Identificativo
|
| |
XY = 52
|
|
GLOBALSTAR
|
XY = 54
|
| |
XY = 56
|
| |
XY = 58
|
| |
XY = 71
|
|
IRIDIUM ITALIA
|
XY = 73
|
| |
XY = 75
|
| |
XY = 77
|
| |
XY = 43
|
|
NUOVA TELESPAZIO
|
XY = 45
|
| |
XY= 47
|
Tabella E.2
La struttura sopra
descritta non preclude una evoluzione verso identificativi a 4 cifre.
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO F
Struttura dei codici per servizi di carrier selection
I codici di carrier
selection hanno la struttura descritta di seguito:
10XY(Z)
in cui il prefisso
10 identifica la categoria specifica di carrier selection, mentre le cifre
successive XY(Z) identificano loperatore a cui il codice è stato
attribuito. Sono perciò possibili codici a 4 ed a 5 cifre. Il dettaglio
della struttura dei codici viene riportato di seguito.
Codici a 4 cifre
10XY con X, Y=2
¸ 8
per un totale di 49
combinazioni disponibili
Codici a 5 cifre
10XYZ con X =
0, 1, 9 Y = 2 ¸ 9 e Z = 0 ¸ 9
per un totale di 240
combinazioni disponibili
Rimangono non utilizzate
270 combinazioni definite per X = 0, 1, 9, Y = 0, 1 e Z = 0 ¸ 9 per X
= 2 ¸ 8 con Y = 0, 1, 9 Z = 0 ¸ 9 che potranno venire rese disponibili
in futuro od eventualmente costituire la base, qualora se ne rendesse
opportuna lintroduzione, per codici a lunghezza maggiore.
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO G
Struttura dei codici per servizi di assistenza clienti ("customer
care")
I codici di assistenza
clienti (customer care) hanno la struttura descritta di seguito:
codici a 3 cifre
152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 173, 195
per un totale di 10
valori
codici a 4 cifre
192X, 194X con
X=2 ¸ 9
per un totale di 16
combinazioni disponibili codici a 6 cifre:
1920XY, 1921XY
con X, Y=0 ¸ 9
per un totale di 200
combinazioni disponibili
Con riferimento ai
codici 194X con X=0, 1, rimangono non utilizzati 2 valori che potranno
venire resi disponibili in futuro od eventualmente costituire la base,
qualora se ne rendesse opportuna lintroduzione, per codici a lunghezza
maggiore.
Il codice 119 è stato
già assegnato a Telecom Italia Mobile. Il codice 190 e stato già assegnato
a Omnitel Pronto Italia.
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO H
Struttura dei codici per servizi di emergenza
I codici per i servizi
di emergenza sono i seguenti:
112 - pronto intervento
Carabinieri
113 - Soccorso pubblico
di emergenza
115 - Vigili del fuoco
118 - Emergenza sanitaria
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO I
Struttura della numerazione per servizi di addebito al chiamato
La struttura delle
numerazioni per i servizi di addebito al chiamato fino a 31 gennaio 1999
è la seguente:
167 UUUUUU con
U=0 ¸ 9
162 XUUUUU con
X=9
dove i codici 167
e 162X identificano la categoria specifica dei servizi di addebito al
chiamato e le cifre U identificano il cliente che ha sottoscritto il servizio.
Le numerazioni 162
9UUUUU non sono assegnate in sovrapposizione con le numerazioni 167 9UUUUU
già assegnate.
Dal l febbraio 1999
viene introdotto il codice 800 per identificare i nuovi clienti di questa
categoria di servizi, con la seguente struttura:
800 UUUUUU con
U=0 ¸ 9
Dal l° dicembre 1999
il codice 800 sarà lunico codice per identificare i servizi di addebito
al chiamato.
Il codice 167 è stato
già assegnato a Telecom Italia.
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO L
Struttura della numerazione per servizi di tariffa premio
La struttura delle
numerazioni per i servizi di tariffa premio è la seguente:
144 A UUUUU con
A=0,1,2,6,8 e U=0 ¸ 9
166 A UUUUU con
A=0,l,2,6,8 e U=0 ¸ 9
dove 144 e 166 identificano
la categoria specifica dei servizi a tariffa premio, la cifra A identifica
la fascia di costo e le cifre U identificano il cliente che ha sottoscritto
il servizio.
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO M
Struttura della numerazione per servizi di addebito ripartito
La struttura delle
numerazioni per i servizi di addebito ripartito è la seguente:
147X UUUUU con
X,U=0 ¸ 9
dove 147X identifica
la categoria specifica dei servizi di addebito ripartito, la cifra X identifica
loperatore e il tipo di tassazione applicata e le cifre U identificano
il cliente che ha sottoscritto il servizio.
I codici 1470 e 1478
sono stati già assegnati a Telecom Italia.
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO N
Struttura della numerazione per servizi interattivi in fonia
La struttura delle
numerazioni per i servizi interattivi in fonia viene riportata di seguito:
164 U..U con U=0
¸ 9
163 U..U cou U=0
¸ 9
dove 164 e 163 identificano
la categoria specifica dei servizi interattivi in fonia e le cifre U identificano
il cliente che ha sottoscritto il servizio.
Il codice 164 e stato
già assegnato a Telecom Italia.
Il Ministro: MACCANICO
ALLEGATO O
Richiami della Raccomandazione UIT-T Q.708
Di seguito si riportano
gli elementi di base per gli identificativi dei punti di segnalazione,
come definiti nella raccomandazione UTI-T Q.708.
Gli International
Signalling Point Code (ISPC) sono codici binari a 14 bit. Tutti gli ISPC
consistono di tre sottocampi come indicato in Figura M.l. Il sottocampo
di 3 bit (NML) identifica la zona geografica. Il sottocampo di 8 bit (K-D)
identifica larea geografica/rete allinterno della zona. Il
sottocampo di 3 bit (CBA) identifica il punto di segnalazione nella specifica
area geografica/rete. La combinazione del primo e secondo sottocampo sono
detti SANC (signalling area/network code).
Figura M.1
- Struttura codici ISPC Q.708
|
N M L
|
K J I H G. F E D
|
C B A
|
|
Zone identification
|
Area/network identification
|
Signalling point identification
|
|
Signalling area/network code (SANC)
|
|
|
International signalling point code (ISPC)
|
Gli ISPC attualmente
assegnati allItalia sono:
2-044
2-045
2-046
2-047
per un totale di 32
valori.
Il Ministro: MACCANICO
|