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IL MINISTRO DELLE
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l' art. 53
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante
delega per lattuazione della direttiva n. 94/46/CE in relazione
alle comunicazioni via satellite;
Visto il decreto
legislativo i I febbraio 1997, n. 55, che ha recepito la predetta direttiva
ed in particolare lart. 12;
Ritenuto che necessario
fissare i contributi ed i canoni riguardanti le stazioni tipo VSAT (very
small aperture terminal), SNG (satellite news gathering) e MSS (mobile
satellite services);
Considerato che,
al momento attuale, possono essere determinati, per le stazioni dedicate
al servizi fissi di telecomunicazioni e per quelle dedicate (gateway)
ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS),
soltanto i contributi relativi all'installazione e quelli riguardanti
i controlli e le verifiche, mentre saranno fissati con separati provvedimenti
i canoni per i servizi di rete;
Decreta:
Art. 1.
Contributo per l'autorizzazione dei servizi di rete
-
Al sensi dell'
art. 12, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
all'atto della richiesta di autorizzazione a fornire servizi di rete
via satellite o della domanda di rinnovo, gli interessati sono tenuti
a versare la somma di lire un milione a titolo di contributo per le
spese riguardanti l'istruttoria amministrativa.
-
l contributo di
cui al comma 1, relativo alla richiesta di autorizzazione a fornire
servizi di rete via satellite, elevato a lire quattro milioni nel
casi in cui, al sensi del regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione
internazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740, sia richiesto
il coordinamento internazionale di frequenza.
Art. 2.
Contributo per l'autorizzazione dei servizi di comunicazione
Ai sensi dell' art. 12, comma 1, del decreto legislativo
11 febbraio 1997, n. 55, all'atto della richiesta di autorizzazione
a fornire servizi di comunicazione via satellite o della domanda di
rinnovo, gli interessati sono tenuti a versare la somma di lire un milione
a titolo di contributo per le spese riguardanti l'istruttoria amministrativa.
Art. 3.
Contributo per controlli e verifiche dei servizi di rete
-
Ai sensi dell'
art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
sono dovuti contributi per l'esecuzione di controlli amministrativi
e di verifiche tecniche da effettuarsi presso gli uffici del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni in merito alla documentazione
afferente alla richiesta autorizzazione per espletare, tra l'altro,
il coordinamento nazionale.
- La misura del contributi
di cui al comma 1 fissata per il primo anno come segue:
- per rete VSAT
di stazioni terrene fisse e trasportabili di tipo unidirezionale
o bidirezionale, compresa la stazione di controllo connessa alla
rete pubblica:
1. fino
a 10 stazioni lire quattro milioni;
2. fino a 100 stazioni lire dieci milioni;
3. oltre 100 stazioni lire venti milioni;
- per rete VSAT
di stazioni terrene fisse e trasportabili di tipo unidirezionale
o bidirezionale, compresa la stazione di controllo non connessa
alla rete pubblica:
1. fino
a 10 stazioni lire tre milioni;
2. fino a 100 stazioni lire sette milioni e cinquecentomila;
3. oltre 100 stazioni lire quindici milioni;
- per una o pi
stazioni terrene mobili o trasportabili destinate a servizi di rete
tipo SNG lire quattro milioni;
- per una stazione
terrena di base destinata a collegamenti di telecomunicazioni tipo
MSS, per servizi mobili veicolari (aeronautico, marittimo e terrestre,
escluso il servizio S-PCS), quali servizi di radiolocalizzazione,
di esplorazione della terra, di meteorologia, di tempo e frequenza,
di ricerca spaziale ;
- connessa
alla rete pubblica lire quattro milioni;
- non connessa
alla rete pubblica lire tre milioni;
- per una stazione
terrena di base dedicata al servizi fissi di telecomunicazioni o
ai servizi di comunicazioni personali via satellite (S-PCS), diversa
dalle stazioni VSAT, SNG e MSS:
1. connessa alla
rete pubblica lire venti milioni;
2. non connessa alla rete pubblica lire quindici milioni.
3. Ai fini della determinazione del numero delle stazioni componenti
una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate
a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.
4. A decorrere dall'anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione
di cui all' art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
si applicano, per l'esecuzione di controlli amministrativi e di verifiche
tecniche presso le sedi dei soggetti autorizzati e presso i siti delle
stazioni terrene, fisse e trasportabili, i vigenti decreti adottati
ai sensi dell'art. 19, quinto comma, del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156. I controlli e le verifiche devono essere contenuti nei limiti
strettamente necessari all'espletamento delle attivit suddette.
5. Al fine di consentire
l'effettuazione del controlli amministrativi e delle verifiche tecniche,
i titolari delle autorizzazioni sono tenuti, sulla base di un ragionevole
preavviso, a consentire al personale incaricato di svolgere tali compiti
l'accesso alle sedi ed al siti oggetto del controllo.
Art. 4.
Canoni per servizi di rete
-
Ai sensi dell'
art. 12, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55,
i richiedenti l'autorizzazione all'espletamento dei servizi di rete
tipo VSAT, di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, sono
tenuti al pagamento dei canoni di cui al comma 2, riferiti alla larghezza
di banda di frequenza impegnata In trasmissione, al numero delle stazioni
periferiche, riceventi o trasmittenti, situate sul territorio nazionale,
nonché al numero dei satelliti geostazionari impegnati oltre
al primo. Ai fini della determinazione della larghezza di banda si
considera la somma della capacità utilizzata complessivamente
dal soggetto autorizzato sul satelliti impegnati.
- La misura annua
dei canoni d cui al comma 1 cos stabilita:
- per larghezza
di banda fino a 100 kHz esclusi, lire due milioni; da 100
kHz inclusi a I MHz escluso, lire dieci milioni; da I MHz
incluso a 10 M-Hz esclusi, lire venti milioni; oltre 10 MHz,
lire quaranta milioni;
- per stazione
periferica, fissa e trasportabile, lire duecentomila annue,
- per ogni
satellite geostazionario impegnato oltre al primo, lire un
milione.
-
Per la ripresa
di ogni avvenimento, il canone per i servizi di rete di tipo SNG,
fermo restando il contributo dovuto ai sensi dell'art. 2, fissato
come segue: per ogni stazione utilizzata, lire un milione; per ogni
satellite geostazionarlo impegnato dalla medesima stazione oltre al
prmo, lire un milione. L'autorizzazione rilasciata per singolo avvenimento
ed ha validità non superiore a trenta giorni, rinnovabile.
- Le stazioni dedicate
ai servizi di rete tipo MSS sono soggette al pagamento del canone di
lire un milione annuo per stazione di base e di lire centomila annue
per stazione periferica.
Art. 5.
Variazione delle reti e degli impianti
- Il titolare di
un'autorizzazione tenuto a comunicare ogni modifica delle condizioni
di rete o di impianto autorizzate e ad adeguare, se del caso, il versamento
di quanto dovuto.
Art. 6.
Organismo di telecomunicazioni
Lorganismo
di telecomunicazioni, fino alla determinazione dei canoni per le stazioni
dedicate ai servizi fissi di telecomunicazioni o ai servizi di comunicazioni
personali via satellite (S-PCS) e, comunque, non oltre il periodo previsto
dall'art. 22 del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, tenuto,
in luogo del pagamento dei contributi e del canoni fissati dal presente
decreto, al versamento del canone stabilito dalla convenzione tra lo
Stato e la societ Telespazio, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 13 agosto 1984, n. 523.
Art. 7.
Modalità di pagamento
- Il pagamento delle
somme dovute ai sensi del presente decreto pu essere effettuato con
le seguenti modalità:
- versamento
in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
- versamento
con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato
alla tesoreria dello Stato;
- accreditamento
bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo
versamento sull'apposito capitolo del Ministero del tesoro.
Art. 8
Aggiornamento dei contributi e dei canoni
- La rivalutazione
dei canoni e dei contributi di cui al presente decreto disposta ogni
due anni
secondo il tasso programmato d'inflazione.
Il presente decreto
inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo
1997
Il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni
Maccanico
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