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TITOLO I
CAPO I
Disposizioni Generali
Art.
1
Definizione
1. Nel presente
regolamento la legge 6 agosto 1990, n.223, e' indicata con la denominazione
"la legge".
Art.
2
Canone per
il diritto di superficie
1. Il canone
di concessione del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, della
legge, viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione
per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione dell'area; ove
quest'ultima sia gia' di proprieta' comunale, il relativo valore viene determinato
secondo i criteri dettati dall'articolo 4, comma 2, della legge, per la determinazione
dell'indennita' di esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere
versato anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto di
superficie, non puo' essere superiore a un decimo del predetto costo o valore.
2. Nel caso
in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area
coesistano gli impianti di piu' emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso,
salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'articolo 18 della
legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.
3. A decorrere
dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all'articolo 16
della legge il canone e' aggiornato in relazione alla variazione del tasso di
inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.
Art.
3
Rimborsi dovuti
in caso di revoca del diritto di superficie.
1. Nel caso
di revoca del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge,
il soggetto subentrante deve dichiarare, entro quindici giorni dal subentro,
se intende acquistare l'impianto o se preferisce la rimozione dello stesso.
2. Entro quindici
giorni dalla dichiarazione, ove il soggetto subentrante abbia esercitato la
facolta' di acquistare l'impianto, ne prende possesso previo pagamento, a favore
del precedente concessionario, della somma concordata.
3. Decorso
il termine, di cui al comma 2, in caso di disaccordo tra le parti nei successivi
trenta giorni la somma e' determinata in via provvisoria dal direttore del Circolo
delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o da un funzionario
dallo stesso delegato su richiesta di uno o di entrambi gli interessati.
4. La somma
spettante al precedente concessionario viene determinata tendendo conto del
valore dell'impianto riferito alla data di presa di possesso e avuto riguardo
allo stato di conservazione, di funzionamento e di obsolescenza tecnica nonche'
dell'ammortamento gia' verificatosi. Detti elementi sono desunti, in particolare,
dalla documentazione allegata all'ultimo bilancio presentato al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 14 della legge.
5. In caso
di mancata accettazione della somma determinata secondo il comma 3 il subentrante
provvede mediante atto di offerta reale di cui all'articolo 1209, comma 1, del
codice civile ed e' immesso immediatamente in possesso degli impianti previa
compilazione di un verbale di consegna redatto alla presenza di un dipendente
del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente designato
dal direttore del circolo medesimo.
6. E' fatto
salvo il diritto delle parti di adire immediatamente l'autorita' giudiziaria
ordinaria.
7. Nel caso
in cui il soggetto subentrante chieda la rimozione dell'impianto precedente
concessionario deve provvedersi entro trenta giorni dalla richiesta di rimozione;
se non provvede, la rimozione e' effettuata, con l'intervento del direttore
del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o di un
funzionario dallo stesso delegato, dal subentrante medesimo che cura il deposito
del materiale, per conto ed spese del proprietario e salvo diversa disposizione
di quest'ultimo, in un locale di pubblico deposito. Il depositante deve dare
immediata notizia del deposito eseguito al precedente concessionario. La somma
spettante al precedente concessionario viene determinata sommando alle spese
sostenute per la rimozione quelle per l'installazione dedotto l'ammortamento
verificatosi. Per la determinazione di tale somma valgono le disposizioni cui
ai commi 3 e 6.
Art.
4
Pubblicita'
dello Stato e degli enti pubblici
1. Entro sessanta
giorni dall'approvazione del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai
sensi dell'articolo 9 della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicita'
su emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle
somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare sui mezzi
di comunicazione di massa, determinano:
a) la percentuale, non
inferiore al 25 per cento, che intendono riservare;
b) il tipo di emittenza
che viene prescelto per la diffusione della pubblicita';
c) i bacini di utenza
nel cui ambito verra' diffusa la pubblicita'.
Copia delle
determinazioni deve essere inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione
delle determinate stesse.
2. La ripartizione
delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni,
con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge e deve
tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessate
al messaggio pubblicitario nonche' dei corrispettivi richiesti dalle emittenti
interessate degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione e' effettuata
con provvedimento motivato.
3. Le amministrazioni
e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il
31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicita',
nonche' i dati relativi alla pubblicita' effettuata ai sensi del presente articolo
con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali e' stata commissionata
la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma da ciascuno percepita;
i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente.
4. Entro il
medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di
cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie,
devono darne comunicazione al Garante.
5. Le disposizioni
di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove
effettuino pubblicita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ultima parte, della
legge.
CAPO II
RETTIFICA
Art.
5
Richiesta di
rettifica
1. La richiesta
di rettifica, da presentarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge, deve contenere
generalita' complete o la sede legale del richiedente; la domanda deve essere
sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.
2. La legge
di rettifica deve essere corredata degli elementi atti ad identificare con precisione
le notizie di cui si chiede la rettifica.
Art.
6
Soggetto obbligato
a trasmettere la rettifica
1. I concessionari,
i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile
1975, n.103, nonche' le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni,
sono tenuti a trasmettere gratuitamente le rettifiche o precisazioni richieste
dai soggetti di cui siano state trasmesse immagini od ai quali siano stati attribuiti
atti od opinioni o affermazioni contrari a verita' e da essi ritenuti lesivi
dei loro interessi morali o materiali.
Art.
7
Modalita' della
rettifica
1. La rettifica
deve concernere i fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti.
Essa deve essere commisurata alla gravita' del fatto attribuito, al pregiudizio
arrecato ed alle specifiche esigenze dell'informazione e deve essere effettuata
in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quello della trasmissione
cui si riferisce la rettifica.
2. Qualora
il concessionario o l'autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge
14 aprile 1975, n.103, ovvero le persone degli stessi delegate al controllo
delle trasmissioni ritengano che le modalita' della richiesta rettifica non
siano conformi a quelle previste ai sensi del comma 1, ne danno comunicazione
telegrafica all'interessato nel termine di 24 ore dalla ricezione della richiesta,
indicando le modalita' ritenute adeguate.
3. Ove il richiedente
nelle successive 24 ore non concordi espressamente con la proposta dei soggetti
indicati nel comma 2, quest'ultimi sottopongono la questione al Garante per
la radiodiffusione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10,
comma 4, della legge.
Art.
8
Rettifica di
notizie basate su prove documentali
1. Qualora
il concessionario, il soggetto autorizzato ai sensi degli articoli 38 e 43 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo
delle trasmissioni a fronte di una richiesta di rettifica dispongano di prove
documentali, di cui al capo II, titolo II, libro VI del codice civile, che concernono
la notizia su cui verte la richiesta di rettifica, ne danno comunicazione, indicandone
la natura ed i contenuti, all'interessato entro ventiquattro ore dalla ricezione
della medesima richiesta di rettifica. Ove non intervenga rinuncia all'esercizio
del diritto nelle successive 24 ore la rettifica, salvo quanto previsto dall'articolo
9, deve essere trasmessa senza indugio.
2. Alla rettifica
puo' seguire la postilla di durata non superiore a quella della rettifica stessa
per dare comunicazione del documento su cui era basata la notizia originaria,
nonche' degli eventuali rilievi relativi alla prova documentale mossi dal richiedente
entro le 24 ore fissate dal comma 1 per l'esercizio del diritto di rinuncia
alla rettifica.
Art.
9
Rettifica disposta
dal Garante
1. Ove i concessionari
o i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 4 aprile
1975, n.103 ovvero le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni
non ritengano fondata la domanda di rettifica, entro il giorno successivo alla
ricezione della domanda stessa ovvero entro il giorno successivo alla scadenza
del termine di rinuncia di cui all'articolo 8, comma 1, sottopongono la questione
al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, corredata della registrazione
della trasmissione o della parte di trasmissione cui si riferisce, nonche' di
quanto altro eventualmente presentato dal richiedente a sostegno del proprio
assunto, nonche' dei documenti oggetto della comunicazione, di cui all'articolo
8, comma 1.
2. Il Garante
decide nei termini ed ai sensi dell'articolo 10 della legge.
CAPO III
REGISTRO NAZIONALE
DELLE IMPRESE RADIOTELEVISIVE
Art.
10
Tenuta del
registro nazionale delle imprese radiotelevisive
1. Il Garante
per la radiodiffusione e l'editoria provvede alla tenuta del registro nazionale
delle imprese radiotelevisive con l'osservanza delle disposizioni contenute
nel presente capo.
2. Presso il
registro devono essere depositati tutti gli atti, le comunicazioni e i documenti
previsti dagli articoli 12, 13, 14, 15 comma 6, e 17, comma 5, della legge nonche'
dal presente regolamento.
Art.
11
Organizzazione
del registro
1. Il registro
nazionale delle imprese radiotelevisive consta di:
a) un registro cronologico
nel quale devono essere annotati progressivamente mittente, oggetto, data
di spedizione di ciascun atto, comunicazione o documento pervenuto, nonche'
i relativi provvedimenti adottati dall'ufficio;
b) un registro repertorio
nel quale: 1) sono iscritti i concessionari e gli altri soggetti di cui all'articolo
12 commi 2 e 5 della legge; 2) e' indicato l'assetto proprietario, costantemente
aggiornato, di ogni singolo soggetto; 3) sono annotati gli estremi degli atti,
delle comunicazioni e dei documenti relativi gli adempimenti di cui agli articoli
12, 13, 14, 15 comma 6, e 17, comma 5, della legge.
2. Tutti gli
atti, le comunicazioni e i documenti, di cui al comma 1, devono essere in regola
con le disposizioni sul bollo e devono recare la firma, debitamente autenticata,
del legale rappresentante dell'impresa concessionaria o autorizzata. Essi sono
conservati separatamente in fascicoli a numerazione progressiva, intestati ai
concessionari e agli altri soggetti ivi indicati.
3. Per la scrittura
e la tenuta del registro l'ufficio del Garante puo' avvalersi di strumenti meccanici,
informatici e telematici.
Art.
12
Iscrizione
nel registro delle emittenti radiotelevisive
1. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio del Garante, contestualmente
al loro rilascio, copia dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione
previsti dalla legge, nonche' dei relativi rinnovi, e variazioni.
2. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la concessionaria
pubblica deve presentare al Garante domanda di iscrizione nel registro secondo
le modalita' di cui ai commi successivi.
3. Il titolare
di concessione privata o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli
38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, deve presentare al Garante, entro
sessanta giorni dalla comunicazione del rilascio della concessione o della autorizzazione,
domanda di iscrizione nel registro contenente le generalita' complete o la ragione
sociale o la denominazione sociale, il domicilio della persona fisica o la sede
della persona giuridica che ha la titolarita' della concessione o dell'autorizzazione
nonche' il nome ed il domicilio del responsabile dei programmi. Il legale rappresentante
delle societa' di cui all'articolo 12 della legge deve richiedere, altresi',
l'iscrizione dei soci indicati al comma 5 del medesimo articolo 12.
4. La domanda
di iscrizione, redatta secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve
essere in regola con le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del
richiedente debitamente autenticata. Alla domanda devono essere allegati i seguenti
documenti:
a) nel caso in cui il
concessionario o il soggetto autorizzato sia persona giuridica, copia dell'atto
costitutivo, dello statuto e della deliberazione concernente la nomina degli
organi esecutivi e di controllo, con l'indicazione dei soggetti titolari del
potere di rappresentanza;
b) nel caso in cui
l'impresa concessionaria o autorizzata sia costituita in forma societaria,
oltre alla documentazione prevista alla precedente lettera a), l'elenco, redatto
secondo il modello approvato dal Garante dei soci della societa' concessionaria
o autorizzata, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle
quote da essi possedute, nonche' degli altri eventuali aventi diritto di intervenire
all'assemblea che approva il bilancio della societa' con la specificazione
del titolo e delle ragioni;
c) nel caso in cui
la societa' concessionaria o autorizzata sia costituita in forma di societa'
per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, oltre
all'elenco di cui alla precedente lettera b):
1) l'elenco, redatto
secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle societa' alle quali
sono intestate azioni o quote della societa' concessionaria o autorizzata,
con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da
essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo
e delle ragioni, nonche' copia dei documenti contenenti eventuali patti
parasociali;
2) l'elenco, redatto
secondo il modello approvato dal Garante, dei soci delle societa' collegate
o delle societa' che comunque controllano direttamente o indirettamente
ai sensi dell'articolo 37 della legge, la societa' concessionaria o autorizzata,
con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entita' delle quote da
essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
che approva il bilancio della societa' con la specificazione del titolo
e delle ragioni, nonche' copia dei documenti contenenti eventuali patti
parasociali;
3) l'elenco redatto
secondo il modello approvato dal Garante, delle azioni o quote di societa'
controllanti e delle azioni o quote proprie possedute, anche tramite societa'
fiduciarie o interposte persone, dalla societa' concessionaria o autorizzata;
d) copia delle
intese e dei contratti di consorzio stipulati ai sensi dell'articolo 21 della
legge, con emittenti operanti in altri ambiti locali per la trasmissione in
contemporanea dei medesimi programmi;
e) ai fini degli adempimenti
previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successivamente modificazioni,
i certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre
mesi, del titolare, se trattasi di impresa individuale, dell'amministratore
e del legale rappresentante se trattasi di societa' di capitali o di societa'
cooperative, di tutti i soci se trattasi di societa' in nome collettivo, dei
soci accomandatari se trattasi di societa' in accomandita semplice, di coloro
che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato per le
societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile. Per tutte le societa' andra'
altresi' prodotto il certificato di iscrizione alla camera di commercio.
5. In alternativa
alla documentazione di cui alla lettera e) del comma 4, puo' essere presentata
la certificazione rilasciata dalla prefettura su richiesta dell'interessato
ai sensi dell'articolo 10-sexies, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575,
introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
6. L'ufficio
del Garante da notizia ai soggetti interessati dei provvedimenti adottati in
ordine all'iscrizione nel registro delle emittenti radiotelevisive.
7. Ai fini
degli adempimenti di cui al precedente comma 4, lettera c), i legali rappresentanti
delle societa' intestatarie di azioni o quote della societa' concessionaria
o autorizzata ovvero delle societa' che comunque direttamente o indirettamente
la controllano, sono tenuti a fornire con immediatezza alla stessa societa'
concessionaria o autorizzata ogni intervenuta variazione nell'elenco dei soci.
Art.
13
Iscrizione
nel registro delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie
di pubblicita'
1. Le imprese
di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicita'
da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi devono presentare
al Garante, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento ovvero entro sessanta giorni dall'inizio dell'attivita' imprenditoriale,
domanda di iscrizione nel registro contenente le generalita' complete e il domicilio
del titolare, se trattasi di impresa individuale, ovvero la ragione sociale
o la denominazione sociale e la sede, se trattasi di societa'. La domanda, redatta
secondo l'apposito modello approvato dal Garante, deve essere in regola con
le disposizioni sul bollo e recare in calce la firma del richiedente debitamente
autenticata.
2. Alla domanda
deve essere allegata la documentazione prevista dall'articolo 12, comma 4, lettera
a), b) c) ed e), e comma 5, nonche' una dichiarazione contenente l'elenco delle
emittenti servite e degli eventuali relativi contratti stipulati ed ancora in
corso, con l'indicazione sommaria dei relativi elementi finanziari.
3. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del precedente articolo 12.
Art.
14
Iscrizione
d'ufficio delle emittenti radiotelevisive.
1. Nel caso
di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 12 il Garante provvede ad
inviare al soggetto inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo
copia alla competente autorita' giudiziaria, ai fini di quanto disposto dall'articolo
30, comma 6, della legge.
2. Trascorsi
trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che il soggetto abbia provveduto
all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il
Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'articolo
6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
3. Analogamente
procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o
comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
Art.
15
Iscrizione
d'ufficio delle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie
di pubblicita'
1. Nel caso
di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 13 il Garante provvede ad
inviare all'impresa inadempiente formale diffida, trasmettendone al contempo
copia al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'irrogazione della
sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 10, della legge.
2. Trascorsi
trenta giorni dalla ricezione della diffida senza che l'impresa abbia provveduto
all'invio degli atti e documenti necessari per l'iscrizione nel registro, il
Garante procede alla loro acquisizione avvalendosi dei poteri di cui all'articolo
6, comma 10, lettera c), della legge, e dispone la conseguente iscrizione d'ufficio.
3. Analogamente
procede nel caso di omessa o incompleta trasmissione degli atti, documenti o
comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione.
Art.
16
Comunicazioni
ai sensi dell'articolo 13 della legge
1. Ai fini
dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 11 deve essere data comunicazione
scritta al Garante dei trasferimenti e degli atti di cui all'articolo 13 della
legge secondo l'apposito modello approvato dal Garante.
2. In caso
di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge il Garante
provvede con le modalita' indicate nel precedente articolo 14 ad inviare ai
soggetti inadempienti formale diffida, trasmettendone al contempo copia alla
competente autorita' giudiziaria, ai fini dell'applicazione dell'articolo 30,
comma 6, della legge, qualora trattisi dei soggetti di cui all'articolo 12 del
presente regolamento, ovvero al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma
10, della legge, qualora trattisi delle imprese di cui all'articolo 13 del presente
regolamento.
3. Trascorsi
trenta giorni dalla notificazione della diffida senza che i soggetti abbiano
provveduto all'invio, il Garante procede alla acquisizione d'ufficio degli atti
e documenti necessari ad effettuare l'iscrizione del trasferimento sul registro,
avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 6, comma 10, lettera c, della legge.
Art.
17
Variazioni
degli atti e comunicazioni richiesti ai fini dell'iscrizione
1. I soggetti
iscritti nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive devono comunicare
al Garante:
a) entro trenta giorni
dal loro verificarsi, le variazioni dell'atto costitutivo, dello statuto e
della composizione degli organi sociali, nonche' qualsiasi variazione concernente
le intese ed i consorzi di cui all'articolo 21 della legge;
b) entro trenta
giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio della societa' previsto
dall'articolo 12, comma 4, lettera b); qualora non siano intervenute variazioni,
entro lo stesso termine, ne e' data notizia al Garante;
c) gli elenchi dei
soci - previsti dall'articolo 12, comma 4, lettera c) e riferiti alla data
dell'assemblea che approva il bilancio delle societa' che comunque, direttamente
o indirettamente, controllano la societa' iscritta.
A tal fine
il legale rappresentante della societa' iscritta nel registro delle imprese
radiotelevisive, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il
bilancio della societa', deve richiedere l'elenco dei soci alle societa' intestatarie
di azioni o quote della societa' o alle societa' che direttamente o indirettamente
la controllano le quali devono provvedere entro trenta giorni dalla richiesta;
detti elenchi devono essere comunicati al Garante nei successivi trenta giorni;
2. In caso
di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 il Garante provvede ai
sensi dell'articolo 16, commi 2 e 3.
Art.
18
Certificazioni
1. Chiunque
vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo'
ottenere, a proprie spese, il rilascio di certificazioni sul conto dei soggetti
iscritti, attestanti l'avvenuta iscrizione nonche' la sussistenza di tutti i
successivi adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
TITOLO II
CAPO I
CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
Art.
19
Radiofrequenze
utilizzabili
1. La trasmissione
di programmi per radiodiffusione sonora e televisiva deve essere effettuata
nelle bande di frequenze previste per detti servizi dal vigente Regolamento
delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle Telecomunicazioni,
nel rispetto degli accordi internazionali vigenti in materia, della normativa
nazionale, del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e del piano
di assegnazione delle radiofrequenze.
2. Qualora,
pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una
stazione di radiodiffusione arrechi disturbi ad altre stazioni radioelettriche
esistenti, il concessionario, su prescrizione del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni emessa ai sensi degli articoli 3, 18 e 32 della legge, e'
tenuto ad adottare le misure atte ad eliminare tali disturbi.
Art.
20
Progetto dell'impianto
o della rete
1. Il progetto
puo' comprendere una o piu' stazioni di radiodiffusione. La costituzione di
una rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale siano indicate
tutte le stazioni di radiodiffusione e gli eventuali impianti di collegamento,
compresi i collegamenti fra sede di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione
2. Per ciascuna
stazione, i progetti radioelettrico e tecnologico dell'impianto o della rete
debbono contenere i dati di cui ai seguenti commi.
3. Il progetto
radioelettrico deve contenere i seguenti dati:
a) denominazione
dell'impianto;
b) caratteristiche
della localita' di installazione:
- denominazione della
localita';
- tipologia della
ubicazione dell'impianto (localita' pianeggiante, centro urbano, localita'
elevata rispetto alla zona circostante, fianco di una montagna);
- quota sul livello
del mare (in metri);
- coordinate geografiche
(latitudine e longitudine espresse in gradi, primi e secondi);
c) caratteristiche
strutturali dell'impianto:
- descrizione delle
apparecchiature radioelettriche, con gli estremi di omologazione;
- descrizione
dell'antenna trasmittente;
- descrizione
della linea di trasmissione a R.F., collegante l'apparecchiatura radioelettrica
all'antenna e di eventuali adattatori e multiplexer;
d) caratteristiche
di trasmissione della diffusione televisiva.
- canale e polarizzazione
proposte per il segnale irradiato;
- altezza dell'antenna
dal suolo;
- direzione di
massima irradiazione (azimut);
- potenza nominale
del trasmettitore ( in kW);
- potenza equivalente
irradiata (e.r.p.) nella direzione di massima irradiazione (in kW);
- e.r.p. nel piano
orizzontale ogni 10> (in dBK);
- angolo di abbassamento
del lobo principale o dei lobi principali diagramma di irradiazione (in
gradi);
- ampiezza a meta'
potenza del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione
nel piano verticale (in gradi);
- tipo di offset,
se previsto (normale o di precisione);
- sistema di codificazione,
se previsto;
e) caratteristiche
di trasmissione della diffusione sonora in MF;
- sistema di diffusione
monofonico o stereofonico, eventuali prestazioni ausiliarie intese a facilitare
la fruizione dei programmi trasmessi;
- frequenza in
MHz e polarizzazione proposte per il segnale irradiato;
- altezza dell'antenna
dal suolo;
- direzione di
massima irradiazione (azimut);
- potenza nominale
del trasmettitore (in kW);
- potenza equivalente
irradiata (e.r.p.) totale nella direzione di massima irradiazione (in dBW);
- e r.p. nella
direzione di massima irradiazione delle componenti a polarizzazione orizzontale
e verticale (in dBW);
- e.r.p. delle
componenti a polarizzazione orizzontale e verticale ( in dBW) ogni 10>
nel piano orizzontale;
- angolo di abbassamento
del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione
(in gradi);
- ampiezza a meta'
potenza del lobo principale o dei lobi principali del diagramma di irradiazione
nel piano verticale (in gradi);
f) area di
servizio con l'elenco delle localita' che si intendono servire (numero di
abitanti e comune di appartenenza).
4. Il progetto
tecnologico deve contenere:
a) descrizione di massima
del locale o contenitore ove saranno allocate le apparecchiature radioelettriche,
dell'impianto elettrico di alimentazione e della struttura portante d'antenna;
b) dichiarazione
di rispondenza dell'impianto alle norme del Comitato elettrotecnico e alle
vigenti norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro.
5. I due progetti
debbono essere corredati da disegni tecnici relativi allo schema strutturale
dell'impianto nonche' dalla carta topografica con indicate le localita' di installazione
e le localita' da servire (carte I.G.M. in scala 1/100.000).
Art.
21
Omologazione
e collaudo degli impianti
1. Gli impianti
oggetto della concessione di cui al presente regolamento devono essere costituiti
esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi dell'articolo 319
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n.156.
2. Per gli
impianti gia' in servizio di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, e' sufficiente
una dichiarazione con firma autenticata dell'esercente l'impianto da cui risulti:
a) la rispondenza alle
prescrizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) l'idoneita' all'impiego;
c) l'assenza di
disturbi ai servizi di radiocomunicazioni.
3. L'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere, a spese del concessionario,
al collaudo o alla verifica degli impianti.
Art.
22
Controlli e
verifiche
1. Allo scopo
di accertare l'osservanza degli obblighi del concessionario l'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di effettuare controlli e
verifiche anche presso le sedi del concessionario che e', pertanto, obbligato
a dare, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati dell'Amministrazione
stessa.
Art.
23
Concessione
per la radiodiffusione in ambito locale a carattere commerciale
1. Entro il
31 dicembre di ogni anno il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana
il bando contenente l'indicazione del numero delle concessioni che possono essere
rilasciate per ciascun bacino di utenza o per parti limitate di detto bacino
alle emittenti a carattere commerciale.
2. La domanda
per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva a carattere
locale, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione
del bando nella Gazzetta Ufficiale.
3. La domanda
deve specificare:
a) il tipo di concessione,
radiofonica o televisiva, che si intende ottenere;
b) nel caso di concessione
televisiva, l'eventuale uso di un sistema di codificazione;
c) il bacino d'utenza
o la parte limitata di detto bacino che si intende servire;
d) le caratteristiche
dell'impianto risultanti dal progetto radioelettrico e tecnologico da allegare
alla domanda insieme alla dichiarazione di rispondenza dell'impianto alle
norme del Comitato elettrotecnico italiano e alle vigenti norme antinfortunistiche;
e) i dati relativi
al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;
f) il piano di massima
economico-finanziario adeguatamente documentato, esteso all'arco temporale
di durata della concessione;
g) la quota percentuale
degli spettacoli e servizi informativi che l'emittente prevede di produrre
in proprio;
h) lo spazio che
si intende destinare ai vari tipi di programmazione (informazione, sport,
cultura, svago, ecc.);
i) i bacini d'utenza
per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione,
specificando l'ordine di preferenza;
l) gli elementi
atti a dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 13,
15, 17, 19 e 37 della legge;
m) l'impegno del
richiedente a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale
all'informazione locale ed a programmi comunque legati alle realta' locali,
non di carattere commerciale;
n) l'eventuale richiesta
di collegamenti di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 5 della legge;
o) l'inesistenza
di impedimenti previsti dalla legge al rilascio delle concessioni;
p) le eventuali
esperienze maturate, in precedenza, nel settore dell'editoria e dello spettacolo;
q) le modalita'
attraverso le quali si intende adempire all'obbligo di cui all'articolo 11,
comma 1, della legge.
4. I richiedenti che abbiano
gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive devono altresi' specificare, con
apposita documentazione:
a) gli elementi dimostrativi
della presenza sul mercato;
b) il numero medio
delle ore di trasmissione effettuate giornalmente;
c) la tipologia
dei programmi trasmessi;
d) la quota percentuale
di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;
e) il numero di
lavoratori occupati suddivisi per mansioni e qualifiche;
f) gli indici di
ascolto rilevati;
g) gli investimenti
effettuati nel settore radiotelevisivo;
h) le azioni positive
volte ad eliminare condizioni di disparita' fra i due sessi in sede di assunzioni,
organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti, di responsabilita',
eventualmente effettuate;
i) la dichiarazione
di non poter essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;
l) l'indicazione
delle sanzioni amministrative eventualmente subite.
5. Le domande
devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti
per il rilascio della concessione nonche' dell'ultimo bilancio presentato ai
sensi dell'articolo 14 della legge. La firma in calce deve essere autenticata
secondo le forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15.
Art.
24
Valutazione
e comparazione delle domande di concessione in un ambito locale a carattere
commerciale
1. La valutazione
e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita
commissione, nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni,
presieduta da un magistrato, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato
o equiparata, e composta da due funzionari dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente
e da un segretario appartenente alla nona qualifica funzionale. Nel caso in
cui le domande siano superiori al numero delle assegnazioni disponibili, la
commissione procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base
degli elementi di cui all'articolo 23, comma 3, lettere b), d), f), g), h) p)
e q), e comma 4, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l).
2. La commissione
assegna un punteggio a ciascuno degli elementi suindicati, sulla base dei criteri
che sono stabiliti nel bando.
3. Al termine
dell'esame comparativo la commissione compila la graduatoria; in caso di parita'
di punteggio la precedenza e' determinata dal punteggio riportato nell'ordine
alle voci d), g), h), f), p) e q) dell'articolo 23, comma 3, e alle voci a),
d) e), f), ed h) dell'articolo 23, comma 4, e, in caso di ulteriore parita',
dall'ordine di presentazione delle domande.
4. Le concessioni
sono rilasciate entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato per la presentazione
della domanda con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
secondo l'ordine della graduatoria, dallo stesso approvata.
5. Nel caso
in cui un soggetto sia stato utilmente collocato nella graduatoria in un numero
di bacini d'utenza superiore a quello previsto dall'articolo 19 della legge,
l'Amministrazione provvede d'ufficio ad effettuare l'assegnazione secondo l'ordine
di preferenza indicato dal richiedente ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera
i).
Art.
25
Concessione
per la radiodiffusione commerciale in ambito nazionale
1. La domanda
per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale
in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale,
redatta secondo le forme e le modalita' prescritte dall'articolo 23, deve essere
presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e deve indicare:
a) i bacini di utenza
che si intendono servire;
b) l'impegno, per
la radiodiffusione televisiva, a trasmettere film cinematografici nelle percentuali
minime previste dall'articolo 26, commi 1 e 3, della legge;
c) l'impegno a trasmettere,
quotidianamente, telegiornali o giornali radio;
d) gli elementi
di cui all'articolo 23, comma 3, lettera a), d), e), f), g), h), l), n) ed
o) e comma 4.
2. Ai fini
del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli articoli
23 e 24.
Art.
26
Concessione
per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
1. La domanda
per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
in ambito locale o nazionale deve essere presentata al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni secondo le forme e le modalita' prescritte dall'articolo
23.
L'istanza di
concessione in ambito locale deve indicare gli elementi di cui all'articolo
23, comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), m), n) ed o).
La domanda
di concessione in ambito nazionale deve precisare gli elementi di cui all'articolo
23, comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), l), n) ed o) nonche' quelli previsti
dall'articolo 25, lettere a) e c).
In ogni caso
la domanda deve contenere l'impegno a trasmettere programmi originali autoprodotti
nelle percentuali e con le caratteristiche di cui all'articolo 16, comma 5,
della legge.
2. Ai fini
del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli articoli
23 e 24.
Art.
27
Emittenti che
trasmettono in codice
1. Tutti i
divieti e gli obblighi previsti dalla legge, ivi compresi quelli relativi al
contenuto dei programmi, si applicano anche alle emittenti radiotelevisive i
cui programmi possono essere ricevuti solo mediante un decodificatore.
Art.
28
Cauzione
1. Ai fini
di cui all'articolo 16, comma 8, della legge il richiedente deve prestare reale
e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni. La predetta cauzione
puo' altresi' essere costituita mediante:
a) fideiussione
bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, e successive modifiche ed integrazioni;
b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente
autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle
leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
2. La domanda
di concessione deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta
prestazione della cauzione. Ove il deposito sia stato costituito in danaro o
titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, deve essere effettuato presso la
Tesoreria centrale o la Sezione di Tesoreria provinciale indicata nel bando
di concorso.
3. Agli aspiranti
non utilmente collocati nella graduatoria la cauzione deve essere restituita
entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria stessa. Il deposito
effettuato dal concorrente cui viene assentita la concessione deve intendersi
convertito in cauzione definitiva.
Allo svincolo
della stessa l'Amministrazione procede nel termine di tre mesi dall'estinzione
della concessione ove non siano ravvisabili posizioni debitorie dell'interessato.
Entro il medesimo
termine si provvede all'incameramento della cauzione nel limite dell'ammontare
dei crediti liquidi ed esigibili vantati dall'Amministrazione.
Art.
29
Deroghe all'obbligo
della trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito
1. L'obbligo
di trasmettere il medesimo programma su tutto il territorio per il quale e'
rilasciata la concessione puo' essere derogato:
a) per le emittenti
locali:
1) in
relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma;
2) nel caso in
cui i programmi siano diretti alle diverse comunita' linguistico-culturali
presenti nel territorio servito;
3) nel caso di
eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili;
b) per le
emittenti nazionali esclusivamente per eventi occasionali o eccezionali e
non prevedibili.
2. Nei casi
di cui al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, la deroga deve essere prevista
da apposita autorizzazione dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
caso per caso ovvero, se a carattere permanente, per non piu' di un quinto del
tempo di trasmissione giornaliera.
3. Nel caso
di deroga per eventi occasionali o eccezionali e non prevedibili il direttore
responsabile dei programmi dell'emittente deve darne comunicazione, entro ventiquattro
ore dall'avvenuta trasmissione, al direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche
e telefoniche che, nel caso in cui non riscontri l'occasionalita' o l'eccezionalita'
e la non prevedibilita' dell'evento, provvede alla segnalazione di cui all'articolo
31, comma 16, della legge.
Art.
30
Programmi originali
autoprodotti
1. Si considerano
autoprodotti i programmi realizzati in proprio o in coproduzione fra piu' titolari
di concessioni, ivi compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
Nel caso di coproduzione si valutano le quote imputabili ai singoli partecipanti
alla coproduzione come determinate nell'accordo delle parti. Si considerano
altresi' autoprodotti i programmi realizzati da terzi su commissione dei titolari
di concessione.
2. Ai fini
dell'applicazione del precedente comma 1, il titolare della concessione deve
risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore
dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti
di utilizzazione dell'opera stessa.
3. Le trasmissioni
di brani musicali, dal vivo o registrati, intervallate da messaggi pubblicitari
e da brevi commenti delle trasmissioni stesse, contenuti nel limite del 50 per
cento della durata del programma, non sono considerate programmi originali autoprodotti.
Art.
31
Possesso dei
requisiti
1. Le condizioni
ed i requisiti prescritti per il rilascio delle concessioni per l'installazione
e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata o dell'autorizzazione
di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 devono sussistere
sia alla data della domanda sia al momento del rilascio della concessione o
dell'autorizzazione e permanere per tutta la durata delle stesse. Allo scopo
di accertare la sussistenza di tali elementi l'Amministrazione puo' richiedere
all'interessato ogni ulteriore idonea documentazione ed al Garante le informazioni
ritenute necessarie. All'interessato possono essere richieste precisazioni in
merito al bacino o bacini di utenza o alle parti degli stessi per i quali si
e' presentata domanda di concessione, nonche' ai requisiti soggettivi ed agli
altri elementi di valutazione.
2. Agli esercenti
impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri, autorizzati
ai sensi dell'articolo 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, non
si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 17, comma 1, della legge.
Art.
32
Rinnovo della
concessione
1. La domanda
di rinnovo della concessione, in regola con le disposizioni sul bollo, deve
essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno
tre mesi prima della scadenza del periodo di validita' della concessione stessa.
Il Ministero provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.
2. Alla domanda
deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo
di cui all'articolo 22 della legge.
Art.
33
Comunicazioni
1. Copia dei
provvedimenti di concessione e di autorizzazione previsti dalla legge, nonche'
dei relativi rinnovi, e' inviata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
al competente ufficio del Ministero delle finanze, entro trenta giorni dal loro
rilascio.
Art.
34
Pagamento delle
tasse
1. La tassa
di rilascio o di rinnovo della concessione e quella annuale di cui all'articolo
22 della legge devono essere corrisposte separatamente e, ciascuna, in unica
soluzione.
Art.
35
Comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi
1. Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi e di quelli delle province autonome
di Trento e Bolzano allo svolgimento delle proprie funzioni che involgono questioni
connesse alle realta' culturali e informative delle singole regioni o province
autonome. In particolare ai comitati regionali possono essere richieste:
a) verifiche sulla corretta
applicazione della legge da parte delle emittenti locali;
b) proposte per
una migliore valorizzazione dell'emittenza locale;
c) proposte per
una piu' funzionale ripartizione del territorio regionale in bacini di utenza
e sulle dimensioni delle imprese radiotelevisive;
d) consulenze sulla
programmazione delle singole emittenti ai fini della valorizzazione delle
realta' culturali e informative locali.
2. Il Garante
puo' esercitare la facolta' di cui al comma precedente anche richiedendo pareri
su questioni connesse alla tutela degli interessi collettivi degli utenti.
3. Ove sia
necessario effettuare un esame contestuale di interessi relativi a diverse regioni,
puo' essere indetta una conferenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
CAPO II
TRASMISSIONE DI PROFRAMMI IN CONTEMPORANEA
Art.
36
Autorizzazione
per la trasmissione di programmi in contemporanea
1. L'autorizzazione
a trasmettere il medesimo programma in contemporanea prevista dall'articolo
21 della legge e' rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
ai singoli concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito
locale interessati ovvero ai consorzi appositamente costituiti dai medesimi
concessionari.
2. La durata
dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite della
scadenza delle concessioni assentite ai singoli soggetti partecipanti alle intese
od ai consorzi previsti all'articolo 21 della legge.
3. L'autorizzazione
costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione ai sensi
dell'articolo 5 della legge.
Art.
37
Consorzi per
la trasmissione di programmi in contemporanea
1. I consorzi
di cui all'articolo 35 sono costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti
del codice civile e possono ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo
21 della legge a condizione che :
a) l'oggetto del contratto
sia esclusivamente riferito alla trasmissione di programmi in contemporanea
in bacini di utenza diversi ;
b) la durata del
consorzio, non inferiore a quella della richiesta autorizzazione, sia contenuta
nei limiti della scadenza delle concessioni assentite ai singoli consorziati:
c) i soggetti consorziati
siano titolari di concessione rilasciata ai sensi dell'articolo 16 della legge
ed operino in diversi bacini di utenza.
2. I consorzi
costituiti ai sensi del comma 1 devono richiedere l'iscrizione nel Registro
Nazionale delle imprese radiotelevisive, di cui all'articolo 12 della legge
e con le modalita' prescritte dagli articoli 10 e seguenti del presente regolamento.
Art.
38
Domanda di
autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea
1. La domanda
intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 36, in regola con le
disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e deve indicare:
a) i dati relativi ai
soggetti richiedenti, ivi compresi quelli relativi all'atto della concessione;
b) i bacini di utenza
che verranno serviti;
c) l'orario in cui
si intende trasmettere in contemporanea;
d) le modalita'
tecniche previste per realizzare i collegamenti fra i diversi bacini di utenza.
2. Alla domanda
devono essere allegati il documento comprovante l'intesa raggiunta dai concessionari
interessati o all'atto costitutivo del consorzio.
Art.
39
Modalita' di
trasmissione dei programmi in contemporanea
1. Fermo restando
il limite di sei ore di durata giornaliera, previsto dall'articolo 21, comma
2, della legge, la trasmissione in contemporanea da parte di emittenti televisive
effettuata per non piu' di tre volte nella stessa giornata.
2. E' fatto
divieto di trasmettere programmi in contemporanea da parte di concessionari
che operano nello stesso bacino di utenza.
3. La trasmissione
di programmi in contemporanea puo' essere effettuata soltanto negli orari e
per la tipologia di programmi indicati nell'atto di autorizzazione.
4. I concessionari
che hanno ottenuto l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea,
anche tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi connessi
alla posizione di concessionario previsti dalla legge e, in particolare dall'articolo
8, commi 7, 8 e 9; dall'articolo 16, comma 18, e dall'articolo 20, nonche' dall'articolo
3, comma 2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n. 382.
5. Per le trasmissioni
informative per eventi eccezionali e non prevedibili, di cui all'articolo 21,
comma 2, della legge, valgono le disposizioni dettate dall'articolo 29 comma
3.
Art.
40
Disposizioni
transitorie
1. In sede
di prima applicazione della legge il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
rilascia le concessioni sulla base del piano di assegnazione delle radiofrequenze
redatto ai sensi dell'articolo 34 della legge ed in deroga alla procedura prevista
dagli articoli 23 e 24, tenendo conto dei seguenti elementi:
a) potenzialita' economica
del soggetto richiedente;
b) qualita' della
programmazione prevista;
c) progetti radioelettrici
e tecnologici.
2. Per i richiedenti
che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive il Ministro, altresi',
conto dei seguenti elementi:
a) presenza
sul mercato;
b) ore di trasmissione
effettuate;
c) qualita' dei
programmi trasmessi;
d) quote percentuali
di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo
per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio
1987, n. 67;
e) personale dipendente,
con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico;
f) indici di ascolto
rilevati.
3. A parita'
di condizioni costituisce titolo preferenziale l'esercizio di impianti ai sensi
dell'articolo 32 della legge.
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