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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTO l'art. 87,
comma quinto, della Costituzione;
VISTO il testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156;
VISTO il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 relativo
al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio
1983;
VISTE le convenzioni
stipulate in data 1º agosto 1984 tra il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni e la società SIP, Italcable e Telespazio,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984,
n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni
ad uso pubblico;
VISTO l'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l'art. 4,
comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;
VISTO il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990 concernente
il piano nazionale regolatore delle telecomunicazioni, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
VISTA la legge 29
gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore
telecomunicazioni;
VISTO il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n.
314, modificato dal decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160;
VISTO il decreto
legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva n.
90/387/CEE;
VISTO il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 maggio 1993 recante
modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
VISTO il decreto
legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
VISTO il decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 marzo 1994 di
attuazione della direttiva n. 91/287/CEE, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 28 marzo 1994;
VISTO il decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva n.
92/44/CEE;
VISTA la convenzione
stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia, approvata
con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, che disciplina
l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con
il sistema in tecnica numerica denominato GSM, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
VISTA la convenzione
stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la società Telecom, approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, che disciplina la
realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio
in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1995;
VISTO il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della direttiva n.
90/388/CEE;
VISTO il decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;
VISTA la legge 14
novembre 1995, n. 481;
VISTO l'art. 1,
comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
VISTO il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva
n. 91/263/CEE;
VISTO il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva
n. 89/336/CEE;
VISTO il decreto
legge 1º maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º luglio 1997, n. 189, recante il recepimento della direttiva
n. 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
SENTITO il Consiglio
superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
SENTITE le competenti
Commissioni parlamentari;
UDITO il parere
del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva
per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
VISTO il rilievo
della Corte dei conti - ufficio controllo atti di Governo - n. 25 del
15 settembre 1997, concernente l'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 1997 relativo alla trasposizione delle direttive
comunitarie in materia di telecomunicazioni;
RITENUTO di aderire
al predetto rilievo e, conseguentemente, di adottare un nuovo decreto
del Presidente della Repubblica in sostituzione di quello emanato in
data 7 agosto 1997;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre
1997;
Sulla proposta del
Ministro delle comunicazioni;
Emana
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Definizioni
1. Ai
fini del presente regolamento si intendono per:
a ) diritti
speciali, i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato
di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo
che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o
più il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio
o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività,
proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi
a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire
un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna
impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari
che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra
impresa di fornire la stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere
la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni
sostanzialmente equivalenti;
b ) diritti
esclusivi, i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa,
mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le
riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni
o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area
geografica;
c ) esigenze
fondamentali, i motivi di interesse generale e di natura non economica
che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative
all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla
fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone
l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete,
il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l'interoperabilità
dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi
di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego
efficace dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose
fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi basati sulla
tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei
dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle
informazioni trasmesse o memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti
e delle libertà fondamentali e dei diritti di persone giuridiche,
enti o associazioni;
d ) autorità
nazionale di regolamentazione, l'organismo o gli organismi incaricati
di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti
e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni;
nel presente regolamento l'organismo e denominato Autorità;
e ) organismo
di telecomunicazioni, un ente pubblico o privato, ivi comprese le
consociate da essa controllate, al quale siano riconosciuti diritti,
anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti
pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura
di servizi pubblici di telecomunicazioni;
f ) utenti,
i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano
o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
g ) abbonato,
ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un
fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per
la fornitura di detti servizi;
h ) rete
di telecomunicazioni, un sistema di trasmissione e, se del caso,
le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono
la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con
mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
i ) rete
pubblica di telecomunicazioni, una rete di telecomunicazioni utilizzata,
in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico;
l ) rete
privata di telecomunicazioni, una rete di telecomunicazioni che
non è utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico;
m ) rete
telefonica pubblica fissa, una rete pubblica di telecomunicazioni
commutata che è impiegata, tra l'altro, per la fornitura del
servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni
fisse;
n ) sistema
di comunicazioni mobili e personali, un sistema costituito dall'installazione
e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno
ai punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini
della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione
agli utenti mobili;
o ) segnali
di rete televisiva via cavo, un'infrastruttura terrestre per la
diffusione o la distribuzione di radiotelevisivi al pubblico;
p ) servizio
di comunicazioni mobili e personali, un servizio, ad esclusione
di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella
realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente
o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali;
q ) servizio
di trasmissione e telecomunicazioni, un servizio la cui fornitura
consiste, in tutto o in parte, nell'instradamento di segnali su reti
di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche
se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare
dei programmi radiofonici e televisivi;
r )servizio
pubblico di telecomunicazioni, un servizio di telecomunicazioni
accessibile al pubblico;
s ) servizio
di telefonia vocale, la fornitura al pubblico del trasporto diretto
e della commutazione della voce in tempo reale, in partenza e a destinazione
dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente
ad ogni utente di utilizzare I'apparecchiatura collegata al suo punto
terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
t ) servizio
telex, la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi
telescritti, in partenza e a destinazione dei punti terminali della
rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura
collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un
altro punto terminale;
u ) servizio
di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito,
la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e
a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica commutata, che
consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al
suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;
v ) semplice
rivendita di capacita, la fornitura al pubblico, come servizio distinto,
del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la
commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione
di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale
in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata; tale fornitura
non è configurabile come fornitura di rete pubblica di telecomunicazioni;
w ) DCS
1800, lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione
in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 1800
MHz;
x ) per
sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica "GSM",
lo standard paneuropeo operante nella banda di frequenza attorno ai
900 MHz;
y ) telecomunicazioni
numeriche senza filo, conformi alle norme europee di "DECT", lo
standard per le telecomunicazioni ETSI ETS 300 175;
z ) servizio
universale, un insieme minimo definito di servizi di determinata
qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro
ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali,
ad un prezzo accessibile;
aa ) condizioni
di fornitura della rete aperta, le condizioni aperte ed armonizzate
che riguardano l'accesso efficiente alle reti pubbliche ed, eventualmente,
ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l'uso efficace
delle reti e dei servizi; fatta salva la loro applicazione caso per
caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere
condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:
1) le interfacce
tecniche, ivi comprese, se del caso, la definizione e la realizzazione
dei punti terminali di rete;
2) le condizioni
di utilizzazione;
3) i principi
di tariffazione;
4) l'accesso alle
frequenze ed a numeri, indi-rizzi, denominazioni;
ab ) interconnessione,
il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni utilizzate
dal medesimo organismo o da un altro organismo per consentire agli utenti
di un organismo di comunicare con gli utenti della stesso o di un altro
organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;
ac ) autorizzazione,
l'abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi specifici
per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima
di fornire servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare
e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di siffatti
servizi; le abilitazioni si distinguono in:
1) autorizzazione
generale: un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di
essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa
generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su
semplice denuncia di inizio attività opera mediante l'applicazione
dell'istituto del silenzio assenso;
2) licenza
individuale: un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità
ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per
assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono
a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può
esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento
dell'Autorità;
ad ) comitato
ONP, il comitato di cui all'art. 1, comma I, lettera b), del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 289;
ae ) linee
affittate, le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono
capacita di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che
non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni
di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito
della fornitura della linea affittata;
af ) punto
terminale di rete, il punto fisico nel quale all'utente viene fornito
un accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni; le posizioni dei
punti terminali di rete sono definite e costituiscono il limite delle
reti pubbliche di telecomunicazioni; per i servizi di comunicazioni
mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna
fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali
utilizzate dagli utenti mobili;
ag ) apparecchiatura
terminale, un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante
un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad
una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire ad essere collegata
direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni
o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto
collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per
la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
ah ) apparecchio
telefonico pubblico a pagamento, un apparecchio telefonico ad uso
pubblico che funziona mediante gettoni, monete, carte di credito o per
l'addebito ovvero schede telefoniche;
ai ) specifica
tecnica, una specificazione che figura in un documento che definisce
le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità,
le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni
applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli,
le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;
aj ) norma
tecnica, una specifica tecnica adottata da un organismo normativo
riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui
osservanza non è obbligatoria;
al ) regola
tecnica comune, una regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali
o europee valide nei Paesi della Unione europea e contenente solo i
requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;
am ) notevole
forza di mercato, la posizione di un organismo che detenga oltre
il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni
in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato
ad operare; l'Autorità, sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo
che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al
25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo
detentore, nel rispettivo mercato, di usa quota superiore al 25% non
disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione
deve tener conto della capacita dell'organismo di influenzare le condizioni
di marcato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del
controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle
risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti
e di servizi sul mercato.
an ) servizi
a chiosco, servizi offerti da centri il cui accesso è generalizzato,
ossia senza parola chiave identificativa dell'utente telefonico acquisitore
dei servizi;
ao ) deficit
sull'accesso, la differenza tra i costi di installazione e gestione
della rete locale, impiegata per fornire l'accesso, ed i ricavi derivanti
dai contributi di attivazione e dai canoni di abbonamento, inclusa la
remunerazione normale del capitale impiegato;
ap ) easy
access, possibilità dell'utente di selezionare direttamente
il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano) modificando la
preselezione effettuata dall'operatore in posizione dominante di mercato
al momento della effettuazione della chiamata;
aq ) equal
access, possibilità dell'utente di preselezionare in modo
permanente o di selezionare di volta in volta il vettore (operatore
di lunga distanza o interurbano);
ar ) pre-selezione
del vettore, sistema che permette all'operatore/fornitore di servizi
locali di instradare automaticamente le chiamate interurbane e internazionali
di un cliente con il vettore interurbano scelto dal cliente, che non
deve digitare codici speciali di selezione del vettore stesso prima
di ogni chiamata.
Art.
2.
Principi
generali
1. L'installazione,
l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonchè
la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono
attività di preminente interesse generale, il cui espletamento
si fonda:
a ) sulla
libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto
dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione
e proporzionalità;
b ) sul rispetto
degli obblighi di fornitura del servizio universale;
c ) sulla
tutela degli utenti e sulla loro libertà di scelta tra i servizi
forniti dai diversi operatori;
d ) sull'uso
efficiente delle risorse;
e ) sulla
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè
dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni, in particolare
del diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei
dati personali nel settore delle telecomunicazioni;
f ) sul rispetto
della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica,
dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale,
di concerto con le competenti autorità;
g ) sullo
sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire
la formazione in materia di telecomunicazioni.
2. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti:
a ) i diritti
esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, comprese
l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie
alla prestazione di detti servizi;
b ) i diritti
esclusivi per la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti
gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca nonchè per la
pubblicazione degli elenchi;
c ) i diritti
speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate
a prestare servizi di telecomunicazioni o a installare e fornire reti
di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività,
proporzionalità e non discriminazione;
d ) i diritti
speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività,
proporzionalità e non discriminazione, più imprese concorrenti
per la fornitura di servizi o per l'installazione o la fornitura di
reti di telecomunicazioni;
e ) in particolare:
1) le restrizioni
alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti
televisive via cavo, al fine di consentire l'impiego di reti cablate
per la prestazione di servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio
nazionale in modo non discriminatorio anche considerando quanto previsto
all'art. 6, comma 6, lettera f).
2) le restrizioni
per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione
della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite
da terzi e all'uso in comune di infrastrutture, di altri impianti
e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di
tali infrastrutture alle attività previste nel provvedimento
amministrativo emanato dai competenti organi per lo svolgimento delle
suddette attività. Nell'ambito delle predette infrastrutture
sono incluse le frequenze radio ad esse assegnate, ad eccezione di
quelle asservite alla radiodiffusione sonora e televisiva. Qualora
le predette infrastrutture siano fornite da terzi, che le utilizzano
per la prestazione di servizi di utilità pubblica, ovvero siano
finalizzate alla sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero
competente alla vigilanza del settore assicura che i predetti interessi
pubblici vengano adeguatamente tutelati.
3) le residue
restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni
mediante reti installate dal prestatore di detti servizi e mediante
infrastrutture messe a disposizione da terzi o tramite la condivisione
delle reti, di altre infrastrutture e di siti.
3. Fino
al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi
per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l'installazione
e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad
esclusione del servizio di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti. Possono
essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del
servizio di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazioni
nonché delle relative reti, comprendendo, se necessario, l'utilizzo
di frequenze radio, qualora disponibili, e l'interconnessione con altre
reti.
4. Entro
il 1°gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell'Autorità,
le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184,
comma 1 del codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore
del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in essa contenute.
5. Qualora
l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche
delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni gia esistenti, rimangono
valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali
o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a
condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti
anche dal diritto comunitario.
6. Fatte
salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni
ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del
l° gennaio 1999 sono privi di effetto.
7. Le
condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle licenze
individuali e quelle relative all'accesso alle reti di telecomunicazioni
sono basate su criteri di obiettività, proporzionalità,
non discriminazione e trasparenza.
8. Il
numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente
in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze
e per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti. Tale
limitazione deve rispettare i principi di proporzionalità, obiettività,
non discriminazione e trasparenza.
9. In
materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le procedure
per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono essere
trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione deve venire in modo oggettivo
e non discriminatorio, anche allo scopo di assicurare una effettiva concorrenza.
10. L'interconnessione
delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in particolare, l'interoperabilità
dei servizi sono disciplinate dal presente regolamento anche al fine di
assicurare la fornitura del servizio universale in una situazione di mercati
aperti e concorrenziali.
11. La
concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche
di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì
da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori
di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art.
13.
12. L'Autorità
vigila affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per
la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri
soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di
non discriminazione.
13. Ogni
organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dell'Autorità,
le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del presente regolamento
nei tempi e nei modi da essa definiti.
Art.
3.
Servizio
universale
1. Il
servizio universale di telecomunicazioni comprende:
a ) il servizio
di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti
finali in postazioni fisse di un servizio che consente:
1) di effettuare
e ricevere chiamate nazionali e internazionali;
2) le comunicazioni
fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-
T della serie T;
3) la trasmissione
di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità
minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della
serie V;
4) l'accesso gratuito
ai servizi di emergenza;
5) la fornitura
dei servizi tramite operatore;
b ) la fornitura
dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;
c ) i servizi
di informazione abbonati;
d ) la fornitura
di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze
degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e ) la fornitura
di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali
per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
f ) i collegamenti
ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con
specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico,
di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi
oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni
previste dalla legge.
2. Il
contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso
tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la
sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro
delle comunicazioni, sentita l'Autorità.
3. Il
servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite
secondo le procedure vigenti.
4. La
società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni
incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale.
A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura
del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che,
nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in
particolare dall'art.6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura
dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte
di essa a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie
rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.
5. Fermo
restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte
del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio
nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale
o di autorizzazione generale.
6. Qualora,
in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura
del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo
o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è
previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi
con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni,
con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e
con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali.
Tale meccanismo non è applicabile quando:
a ) la fornitura
delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
b ) il costo
netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti
un onere iniquo;
c ) l'ammontare
del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo
di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di
fornitura degli obblighi di servizio universale.
7. Il
meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento
del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la
differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo
è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale
rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi.
Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi,
di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un
rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura
dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti
fattori:
a ) costi
relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono
essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;
b ) costi
relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto
conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi,
dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi
imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria
rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero
serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l'obbligo di
fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali
o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi
di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi
di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione
è sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare
il calcolo del costa netto ai sensi del comma 10.
8. Ai
fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo
del servizio universale i seguenti fattori:
a ) il deficit
di accesso di cui all'art. 7;
b ) il costo
di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari
allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad
altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;
c ) i costi
delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale,
tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari
servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la
compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi
e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio
di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati
i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione
e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel
corso del normale adeguamento delle reti;
d ) i costi
dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).
9. Non
sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli
obblighi di servizio universale:
a ) gli operatori
privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;
b ) gli operatori
che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;
c ) gli operatori
che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto.
10. Per
determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio
universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare
il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità
può emanare, anche al fine di favorire l'applicazione del principio
di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). Ogni organismo deve tenere a tal
fine una contabilità conformemente a quanto previsto dall'art.
8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del
servizio universale è controllato da un soggetto pubblico o privato
con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni,
diverso dall'Autorità e da questa incaricato. Il costo di tale
controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio
universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli
contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformità
ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorità
che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di
approvarli.
11. Sulla
base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione
di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali
vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se
il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio
universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito
in base a criteri di oggettività, non discriminazione e proporzionalità,
attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle Comunicazioni
ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6.
12. Entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate
dall'Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al
comma 11.
Art.
4.
Interconnessione
1. L'Autorità
assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione
aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato
A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad
assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato
A, agli utenti. In particolare l'Autorità promuove l'eliminazione
delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti
telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad
usa pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee
affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle
stesse.
2. Ogni
organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato
B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione
europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a
tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con
l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione.
L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e
commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si
applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere
attività di sperimentazione.
3. I
gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto
di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal
fine, l'Autorità dispone controlli affinché sia garantito
l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta
rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale
per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi
affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione
siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi
mobili.
4. L'Autorità
può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui
al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico
e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione
non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta.
Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono
essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art.
19, comma 3, lettera b).
5. Nessuna
richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo
di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo
stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.
6. Le
informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione
sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili
al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).
7. Ai
fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi
notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi
di interconnessione, sono tenuti a:
a ) osservare
il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta
ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze
similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi
simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture
per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni,
garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi
o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;
b ) rendere
disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta,
tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di
agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono
comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche
o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i
sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'Autorità;
c ) comunicare
tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione,
che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle
parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia
commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione
delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle
condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione.
L'accesso alle informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3,
lettera c);
d ) definire
le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato
il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono
dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini
da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni
economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai
sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere canto degli effetti della
sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni,
l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni
interessati, stabilisce entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli
studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre
una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni
economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga
conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa
la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti
a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità
tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore
e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in
Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta
tecnologia.
8. Le
informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono
essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo,
per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse
a divisioni della stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società
affiliate a gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni
potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.
9. Ciascun
organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente
notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è
obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta
di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione
delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione
delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative.
Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione
possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando
tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base
del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate
nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità,
su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che
tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare
che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni
economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori
anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati
da essa o da società sue controllate o collegate. L'Autorità,
sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e
del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche
all'offerta di interconnessione di riferimento.
10. La
società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di
cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del
servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi
compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità
con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art.
5.
11. L'allegato
C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'elaborazione
da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle
condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative
strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche
all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del
comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità
hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione
della modifica.
12. Le
condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e
idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente
attinenti al servizio richiesto.
13. Qualora
sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7,
esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.
14. L'Autorità
può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto
elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni
è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati
nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati
nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità
negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento
o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali
devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se
non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità
adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per
i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le
procedure da essa stabilite e rese pubbliche.
15. Le
condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorità,
sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera
b).
16. Tra
le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste nell'allegato
D parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva,
quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura
e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità
ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della
qualità del servizio da punto a punto.
17. Quando
un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti
pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri,
l'Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro
totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale
modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente
regolamento.
18. Ogni
organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni
è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse
o archiviate.
Art.
5.
Condizioni
di accesso alla rete
1. Ogni
organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato
A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare
le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai
punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato
E.
2. L'Autorità
elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso
per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per
consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti
telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell'
accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della
disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza
da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre
prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel
caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.
3. L'Autorità
provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un
processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti
delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe
le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento,
debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana
dalla sua adozione.
4. Qualora
l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti
a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede
affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base
a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali
restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle
informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica
fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art.
19, comma 3, lettera b).
5. Ogni
organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato
tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare,
su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione
ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere
ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo
di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale
richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi
di orientamento ai costi.
6. L'Autorità
ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa
ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine
di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli
e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici
per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare
modifiche alle disposizioni degli accordi.
7. Informazioni
specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla
rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.
8. Qualora,
in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni,
notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non
sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere,
entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione
dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati
devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento.
Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la
richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.
Art.
6.
Autorizzazioni
generali e licenze individuali
1. L'offerta
al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale,
dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni,
comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata
ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri
elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente
giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione
e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle
esigenze fondamentali.
2. L'Autorità
può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale
nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali
casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà
di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.
3. Prima
di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in regola con
le condizioni di un'autorizzazione generale, secondo quanto previsto dal
comma 1, deve comunicare all'Autorità la propria dichiarazione
in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie
a verificare la conformità alle condizioni stabilite. Nel caso
in cui l'Autorità non comunichi all'interessato un provvedimento
negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione, l'autorizzazione
si intende rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990,
n. 241, sulla base dell'istituto del silenzio -assenso. Nei casi espressamente
individuati dall'Autorità ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera
f), l'interessato può dare immediato inizio al servizio, ai sensi
dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n.241. La dichiarazione predetta
costituisce denuncia di inizio attività.
4. Qualora
non risultino rispettate, sia in relazione a quanto disposto dal comma
3 sia successivamente, le condizioni poste dall'autorizzazione generale,
l'Autorità comunica all'impresa che non ha il diritto di avvalersi
dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni
specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'impresa
deve sanare le irregolarità entro un mese a decorrere dall'intervento
dell'Autorità, potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto
di vista sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente
le irregolarità, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento
iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente,
l'Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma il
proprio provvedimento e ne indica le motivazioni. Il provvedimento è
comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione.
5. Il
contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione
generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria,
al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni
previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale contributo è
fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica
ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art.
19, comma 3.
6. L'offerta
di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, è
prevista un'autorizzazione generale e di quelli che richiedano l'uso di
risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi
particolari, è subordinata ad una licenza individuale. Una licenza
individuale è richiesta, tra l'altro, per i seguenti casi:
a ) prestazione
di servizi di telefonia vocale;
b ) installazione
e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche comprese quelle che
prevedono l'utilizzo delle frequenze radio;
c ) prestazioni
di servizi di comunicazione mobili e personali;
d ) assegnazione
di frequenze radio o di specifiche numerazioni;
e ) imposizione
di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi
e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti
per il servizio universale;
f ) imposizione
di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza
di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio nazionale,
di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni.
7. Le
condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite
per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato
F, ove giustificato.
8. I
diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni
della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione
di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati
e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti
alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante
quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte
nel corso di una procedura di licitazione.
9. L'Autorità
può modificare le condizioni previste per le licenze individuali
in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.
10. Per
il rilascio delle licenze individuali può essere previsto, in particolare
nei casi di licitazione:
a ) che il
richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa,
con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda
non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10%
del valore dell'investimento da effettuare; tale società deve
essere di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione
europea o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il controllo
della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte
di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti
all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati
pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità,
fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;
b ) che gli
amministratori della società non siano stati condannati a pena
detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano
sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione.
11. Fermo
quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra l'Autorità
ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando
gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento
del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi
di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto
del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.
12. Qualora
un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni
che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti
prescritti, l'Autorità non concede la licenza individuale, dandone
comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.
13. L'Autorità
per rilasciare una licenza individuale:
a ) utilizza
procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone
tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva
per procedere differentemente;
b ) fissa
limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente
il provvedimento adottato sulla domanda al più presto e comunque
non oltre sei settimane della ricezione della medesima. Tale limite
di tempo è prorogato fino a quattro mesi in casi obiettivamente
giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini possono
essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano quanto
previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso
di specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze
e dei satelliti;
c ) nel caso
di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle comunicazioni
la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di coordinare
la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando ed al
disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, è incaricato di selezionare i valutatori
che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione
della relativa graduatoria.
14. E'
facoltà dell'Autorità di limitare il numero di licenze individuali
per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle
condizioni di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoché vi sono frequenze
disponibili, l'Autorità è tenuta a rilasciare licenze individuali
ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie
e trasparenti.
15. Nell'ipotesi
di cui al comma 14, l'Autorità:
a ) opera
al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo
della concorrenza;
b ) pubblica
la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone
le ragioni;
c ) riesamina
i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli consentendo alle
parti interessate di illustrare le proprie ragioni sui limiti previsti;
d ) sollecita,
se del caso, la presentazione di domande di licenze individuali;
e ) permette
alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui
limiti previsti;
f ) adotta
criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti
e proporzionali.
16. In
particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo restando
quanto previsto dal comma 14, le condizioni relative alle licenze individuali:
a ) non devono
contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze
fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili al pubblico, dalle condizioni
di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali;
b ) devono
garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente
e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà
comune;
c ) non devono
comprendere restrizioni tecniche immotivate;
d ) consentono
l'abbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare qualora
siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto dell'esigenza
di garantire una concorrenza effettiva.
17. Fatto
salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali relative ai
servizi di comunicazioni mobili e personali comportano, tra l'altro, i
seguenti obblighi:
a ) dare
avvio al servizio, entro il termine indicato dall'Autorità, assicurando
con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva certificazione
da parte dell'Autorità e sotto la propria responsabilità,
la copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata;
b ) assicurare
la copertura di aree specifiche, se richiesto dall'Autorità con
provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilità;
c ) porre
in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori
autorizzati;
d ) assicurare
i servizi essenziali e i servizi di emergenza previamente determinati
dall'Autorità all'atto della licitazione;
e ) rispettare
gli standard minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti
organismi internazionali;
f ) corrispondere
un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti al
Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale
di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei
servizi di comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo rispetto al
contributo previsto al successivo comma 21;
g ) nel caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza, corrispondere
le penalità che saranno determinate nella predetta licenza.
18. Se
il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni
indicate nella licenza stessa, l'Autorità può sospendere,
modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata
misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorità offre,
in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere
noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto
che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può
richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere
dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorità,
questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti
determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità,
entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento
motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata
entro una settimana dall'adozione.
19. Nel
caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni
che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità prende
immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorità
offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità
per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza
indesiderata.
20. Fatti
salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale
conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le
procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato
a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo
della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste
per le licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con
apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed
in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).
21. In
caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dell'Autorità
imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette
risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I
contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare
della necessita di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della
competitività. La misura dei contributi è fissata dall'Autorità
con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti
ed incoerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera b).
22. Nel
caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni,
l'Autorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta,
adotta condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di autorizzazioni
provvisorie o respinge la richiesta e informa l'impresa interessata delle
proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le condizioni definitive
o sono indicate le ragioni del rifiuto.
23. Le
informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e
per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma
3, lettera b), nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; è
disposto l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee.
24. Presso
l'Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati
a fornire i servizi di telecomunicazioni e ad installare o fornire reti
di telecomunicazioni.
25. Il
rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle
reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente
specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio
e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga
l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge
25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono
essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della
licenza.
26. Gli
impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le
opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti,
sempreché attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni
debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità
con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di
pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156.
27. Le
licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità
non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti
al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi
prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze
individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta
emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.
28. Le
licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute
a terzi, senza l'assenso dell'Autorità competente al rilascio.
29. Le
autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate
a persone ad imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi
dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale
del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità
nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva
ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.
30. Le
disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto
legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio
dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione,
sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di
autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla
base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni
ivi previste entro centoventi giorni della loro emanazione.
Art.
7.
Condizioni
economiche di offerta
1. Le
condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica
pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività
e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza
di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per
la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481
del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.
2. Tenendo
conto delle specifiche condizioni del mercato e considerandola necessità
di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile,
l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta
dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio
tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata
ai costi.
3. Lo
squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi
entro l'1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche
su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni
di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.
4. Qualora
il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro l'1 gennaio
1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità
entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni
certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando
il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta
giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l'eventuale
deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi
di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica
fissa di Telecom Italia.
5. Il
meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione
ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale,
deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori
e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit
dichiarato.
6. Il
meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può
essere applicato oltre l'1 gennaio 2000.
7. Il
calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico
o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di
telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato.
I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei
controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura
del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità
che provvede a metterla a disposizione del pubblico.
8. Sulla
base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo,
l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è
finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare
alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto
previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d). La suddetta quota supplementare
deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica
pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti
dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate
condizioni economiche di offerta al pubblico e di tempi di calcolo e verifica
del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.
9. Le
condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica
fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal
tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti
servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore
dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni
economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità,
considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi
di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni
interessati, stabilirà entro l'1 gennaio 1999, sulla base degli
studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le
scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle
chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle
reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
10. Le
condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla
fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni
ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate
per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.
11. L'Autorità
può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione
delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni
di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche
speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli
destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie
sociali particolari.
12. Le
variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una
adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato
dall'Autorità.
13. Le
prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni
da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie,
non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni
nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità.
Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate
secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi,
proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero
delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.
Art.
8.
Contabilità
dei costi
1. Ogni
organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorità
come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema
di contabilità dei costi da essa utilizzato sia adeguatamente dettagliato
secondo le indicazioni di cui all'allegato G.
2. Il
sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno,
dei seguenti elementi:
a ) costi
diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione,
il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti
pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
b ) costi
comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti;
tali costi sono imputati come segue:
1) in base all'analisi
diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;
2) se non è
possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con
un altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente
attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su
strutture dei costi comuni analoghe;
3) se non è
possibile imputare la categoria dei consumi né in modo diretto
né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione
generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente
attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi;
in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilita di imputazione
diretta e indiretta.
3. Possono
essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio
i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati
ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autorità
potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli
organismi di telecomunicazione interessati.
4. Su
richiesta dell'Autorità, che tratta i dati informa riservata, ciascun
organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile,
una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema
di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie
in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per
la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale.
Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente
dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da
questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma
11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi
alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso
deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto
e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità.
Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni
generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze
individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.
5. Ogni
organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio
universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati
alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi
agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3.
6. Il
bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1,
deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente,
scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso
la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio
deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.
Art.
9.
Separazione
contabile
1. Ogni
organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni
e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre
servizi di interconnessione ad altri servizi, di cui all'allegato A, notificato
alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore
di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro
30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni
caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni
attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi
i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo
e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti
per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto
a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette
prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo
attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito
nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi
che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono
una notevole forza di mercato.
2. Ogni
organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche
di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro
dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di
servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito
nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio
del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore
del presente regolamento, una contabilità separata in grado di
evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi
a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni
ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività
di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre
ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione
delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività
avviene nel rispetto delle norme della concorrenza e da condizioni eque
e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle
suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel
settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli
organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni
svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di
lire.
3. L'organismo,
titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete
televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato
a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i
30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una
contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore
di capacita di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui
realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul
mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione
di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.
4. Ogni
organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi
di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi
notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni
relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità
può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3,
lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto
e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia
di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.
5. Un
soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo
di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica,
salvo il disposta dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di
separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità
in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto
soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è
da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui
all'art.6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui
all'art. 6, comma 20.
Art.
10.
Qualità
dei servizi - Prestazioni supplementari
1. Ogni
organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche
fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico è tenuto, anche
sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità
e comunque previa comunicazione a quest'ultima, a fissare e pubblicare
contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio una
relazione contenente quanto indicato nell'allegato H, nonché gli
obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità
del servizio. In rapporto a tali obiettivi l'organismo deve pubblicare
annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti parametri di qualità
del servizio, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni. L'Autorità
ha facoltà di effettuare o disporre i controlli necessari, nonché
di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misurazione
e gli obiettivi.
2. Ogni
organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale
è tenuto a fornire, compatibilmente con la fattibilità tecnica
e la convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell'allegato
I, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14.
3. Ogni
organismo di telecomunicazioni può fornire i servizi e le prestazioni
supplementari elencate nell'allegato I, punto 2, conformemente alle norme
tecniche specificate nell'art.14, anche mediante la stipula di accordi
commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che
forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare
le esigenze degli utenti.
4. L'Autorità
provvede affinché le date proposte per l'introduzione dei servizi
e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni
supplementari vengano fissate e pubblicate, ai sensi dell'art. 19, comma
3, lettera b), su proposta degli organismi di telecomunicazioni, tenendo
conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei
progressi in materia di normalizzazione.
5. Ogni
organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione
e dalla pubblicazione della propria carta dei servizi.
6. Ogni
organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche
di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è
tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità, tenendo conto
delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla
qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché
elementi di raffronto con il semestre precedente.
Art.
11.
Numerazione
1. L'Autorità
definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni,
i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire
un'effettiva concorrenza attraverso l'assegnazione di numeri o serie di
numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nei
rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2.
2. L'Autorità,
se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può
disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi
non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni
senza l'assenso dell'Autorità.
3. Ogni
organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie
di numeri è tenuto a non operare indebite discriminazioni nell'ambito
delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di
altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione dei numeri o serie
di numeri è fatta dall'Autorità su richiesta degli operatori
di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art.2, comma 3 e dell'art.
6 previa corresponsione di un apposito contributo. Con provvedimento da
adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
e da pubblicare ai sensi dell'art.19, comma 3, lettera b), l'Autorità
determina l'importo di tale apposito contributo e le modalità e
le condizioni di pagamento. Tale apposito contributo è finalizzato
esclusivamente a coprire i costi di gestione del procedimento amministrativo
collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonché delle
attività di controllo ad essa relative.
4. L'Autorità
predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire la disponibilità
di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine,
l'Autorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del
piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente
ad oggi non utilizzati all'interno dei distretti telefonici esistenti,
anche al fine di garantire la immediata disponibilità di archi
di numerazione. L'Autorità si adopera affinché il nuovo
piano di numerazione nazionale sia definito immediatamente ed assicura
che venga realizzato senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre
1999. A tale scopo è costituito con decreto del Ministro delle
comunicazioni una commissione per la normativa tecnica sulla numerazione
delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al riguardo richiesti.
5. Al
fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi
su scala europea, l'Autorità rappresenta la posizione nazionale
in seno agli organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni
in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore
in Europa.
6. L'Autorità
dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per garantire
condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per l'uso
di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi
siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi,
i servizi di addebito a chiosco, i servizi di consultazione elenchi e
quelli di emergenza) o per garantire, al più tardi entro l'1 gennaio
1998, l'effettiva applicazione della funzione di selezione dell'operatore
(easy access). L'Autorità entro l'1 gennaio 2000 promuove condizioni
eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per consentire l'effettiva
applicazione della funzione di preselezione dell'operatore (equal access).
7. L'Autorità
promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano
di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti
riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art.
19, comma 3, lettera b).
8. Gli
organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più
brevi possibili, all'introduzione della portabilità del numero
affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare
il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in
un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio.
In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta
prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l'1
gennaio 2001.
Art.
12.
Esigenze
fondamentali
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), nei casi
di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di prestazione
di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere
rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche, le seguenti
esigenze fondamentali:
a ) sicurezza delle
operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto
ad adottare, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie
a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche
di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza
maggiore e sottopone annualmente all'Autorità un piano di attuazione
di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli
organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio
al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità,
di volta in volta, definite dall'autorità competente. Motivi
di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni
all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre
reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza
sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni può
adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento
della rete: interruzione del servizio; limitazione delle funzioni del
servizio; diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti.
Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare
immediatamente gli utenti e l'Autorità dell'inizio e della fine
della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata
delle restrizioni temporanee e di fornitura del servizio. La necessità
di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo
per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione.
L'Autorità, anche su richiesta delle parti interessate, si accerta
che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti
al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie
e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;
b ) mantenimento
dell'integrità della rete: ogni organismo di telecomunicazioni
adotta, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie
a garantire il mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche
di telecomunicazioni. La necessita di mantenere l'integrità delle
reti non rappresenta una giustificazione valida: per rifiutare di negoziare
le condizioni di interconnessione; per imporre restrizioni all'accesso
e all'uso della rete telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche
di telecomunicazioni; per salvaguardare tra l'altro le apparecchiature
di rete, il software o i dati memorizzati. Le eventuali restrizioni,
limitate allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento delle
reti, sono basate su criteri obiettivi e applicate in modo non discriminatorio.
Coerentemente a quanto sopra, l'Autorità vigila affinché
le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità
delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su
criteri obiettivi individuati in precedenza;
c ) interoperabilità
dei servizi: l'Autorità può imporre condizioni negli accordi
di interconnessione e di accesso alla rete onde garantire l'interoperabilità
dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità
soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione
di norme tecniche o di specifiche tecniche. Per il servizio di telefonia
vocale non è consentito imporre altre restrizioni di uso per
motivi attinenti all'interoperabilità dei servizi se l'apparecchiatura
terminale è stata omologata sulla base della procedura nazionale
o di quella comunitaria. Le condizioni relative all'interoperabilità
dei servizi prescritte dall'Autorità nei contratti che concernono
l'interconnessione delle reti pubbliche o l'accesso speciale alle reti
devono essere pubblicate;
d ) protezione dei
dati: nelle materie trattate dal presente regolamento si applica la
disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996 n. 675 e n. 676, nonché
alle successive disposizioni che saranno emanate in materia, concernenti
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
2. L'Autorità,
qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle esigenze fondamentali
negli accordi di interconnessione e per l'accesso e l'uso della rete telefonica
pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto
nell'articolo 19, comma 3, lettera b).
Art.
13.
Diritti
di passaggio e condivisione di impianti
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorità
competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni
per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l'installazione
di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture
e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente,
della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose
per la proprietà privata e di beni pubblici.
2. Quando,
in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di
telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico
ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di
terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura
per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità
e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti,
possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con
altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi
di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto
al comma 1.
3. Qualora
non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che
intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle
pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente
previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso,
a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù
dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.
4. Gli
accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di
un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità
interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti
interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia
di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate
consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data
la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono
comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune
delle strutture e delle proprietà.
Art.
14.
Norme
tecniche - Omologazioni
1. Ogni
organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni
o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è
obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee ai fini dell'interfacciamento tecnico armonizzato,
per la fornitura della rete aperta, per l'accesso alla rete, per l'interconnessione
e per l'interfunzionalita. In mancanza di tali norme l'organismo è
tenuto a fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso
e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche:
a ) norme europee
adottate dagli organismi europei di normazione quali l'Istituto europeo
per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione
e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC),
oppure, in assenza di tali norme;
b ) norme o raccomandazioni
internazionali adottate dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni),
dall'ISO (Organizzazione internazionale perla normazione) o dalla CEI
(Commissione elettrotecnica internazionale), oppure, in assenza di tali
norme;
c ) norme e specifiche
nazionali.
2. Per
la connessione delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di
telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo
1991, n. 109, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
23 maggio 1992, n. 314, ed al decreto legislativo 12 novembre 1996, n.
614. Nei casi in cui l'apparecchiatura terminale di utente non sia o non
risulti più conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti
disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della rete o creare
un rischio fisico per le persone, si applica la seguente procedura:
a ) l'organismo
di telecomunicazioni può sospendere la fornitura del servizio
fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di
rete;
b ) l'organismo
di telecomunicazione informa immediatamente l'utente e l'Autorità
della sospensione, specificando i motivi della stessa;
c ) non appena l'utente
abbia assicurato che la predetta apparecchiatura terminale è
stata disconnessa dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio
è ripristinata tempestivamente e ne viene data idonea informazione.
Art.
15.
Protezione
dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni
1. Per
le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori
di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi
agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante
e della linea collegata, nonché alle chiamate a fini pubblicitari,
si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n.675
e n.676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione.
Art.
16.
Rapporti
con gli utenti
1. Ogni
organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al pubblico
mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di comunicazioni mobili è
tenuto:
a ) ad utilizzare
idonei schemi contrattuali con clausole riferite alla descrizione degli
specifici servizi forniti, ai relativi livelli qualitativi che devono
essere rispettati, al mancato pagamento delle fatture, a qualsiasi conseguente
interruzione del servizio o disconnessione ed alle modalità di
presentazione e trattazione dei reclami. Tali misure garantiscono che
le eventuali sospensioni dal servizio siano limitate, per quanto tecnicamente
possibile, al solo servizio interessato dal mancato pagamento e che
l'utente ne sia opportunamente preavvisato;
b ) a fornire diversi
livelli analitici di fatturazione dettagliata su richiesta dell'utente,
tenendo conto della sviluppo della rete o del sistema di telecomunicazioni
e nel rispetto della vigente legislazione. Le fatture dettagliate devono
indicare adeguatamente la composizione degli addebiti. Le chiamate gratuite
per l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella
fattura;
c ) a fornire, su
richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2,
le informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso
della rete telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale,
in conformità al contenuto dell'allegato L; per i servizi di
comunicazioni mobili l'allegato L costituisce utile riferimento;
d ) a comunicare
agli utenti ed all'Autorità informazioni sulle modifiche delle
offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese
di anticipo;
e ) ad indicare
all'utente che ha chiesto il collegamento alla rete telefonica pubblica
fissa la data di attivazione del servizio.
2. Ogni
organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in merito
a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi
di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari.
3. Ogni
organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di servizi
esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo
e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi il
possibile uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo di preavviso
stabilito dall'Autorità. Tale preavviso è comunicato agli
utenti interessati a cura dell'organismo di telecomunicazioni.
4. Ogni
organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo
gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della
rete pubblica di telecomunicazioni può essere limitato o precluso
a causa di interventi programmati di manutenzione.
5. Ogni
organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi
di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo
10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità
di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi
del servizio stabiliti nel contratto, salva l'azionabilità degli
ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno derivante da
inadempimento.
6. L'Autorità
può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle
condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione.
I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per
avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie.
Art.
17.
Elenchi
abbonati e schede per la telefonia pubblica
1. L'Autorità
provvede affinché:
a ) l'elenco degli
abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso
gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza,
su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia
aggiornato periodicamente;
b ) per ciò
che riguarda i diritti degli abbonati relativamente all'inserzione dei
relativi nominativi negli elenchi, si osservano le disposizioni di cui
alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e relativi decreti legislativi
di attuazione.
2. Ogni
organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili
a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le
basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio
di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi
telefonici generali.
3. Ogni
organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente,
al centra elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di
tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato
della telefonia mobile.
4. L'Autorità
dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici
pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli
utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica,
dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate
al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate
di emergenza sono gratuite.
5. L'Autorità
promuove l'introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento
armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme
ETSI/CEN/CENELEC.
6. Le
schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli apparecchi
telefonici a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea,
devono essere conformi alle relative norma ETSI/CEN/CENELEC. Un riferimento
alle norme armonizzate europee relative alle schede e alle apparecchiature
deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera b).
Art.
18.
Conciliazione
e risoluzione delle controversie
1. L'Autorità
stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose
per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie
tra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni
tra di loro. In caso di mancato accordo l'Autorità definisce il
contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti.
2. Un
utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la controversia
interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri,
ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica scritta all'Autorità
nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie riguardanti
la competenza del comitato ONP, l'Autorità nazionale o la Commissione
possono, se ritengono che vi siano i presupposti per un riesame, rinviare
il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10.
3. L'Autorità
può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta
a farlo, se richiesta da una delle parti, per le seguenti materie:
a ) accordi di interconnessione:
fermo quanto previsto all'articolo 4 può indicare le questioni
che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare
condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo
devono rispettare o, in via eccezionale, può richiedere modificazioni
degli accordi di interconnessione gia conclusi, ove ciò sia giustificato
ai fini di un'effettiva concorrenza e per garantire l'interoperabilità
dei servizi a beneficio degli utenti;
b ) accordi di accesso
speciale alla rete: fermo quanto previsto all'articolo 5, può
intervenire senza indugio, nell'interesse degli utenti, allo scopo di
garantire che gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni
rispondenti ai principi di cui al medesimo articolo 5 e prevedano la
conformità alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti
essenziali e il mantenimento della qualità da un punto terminale
di rete all'altro.
4. I
provvedimenti dell'Autorità, adeguatamente motivati, e le condizioni
fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dell'articolo
19, comma 3, lettera b).
5. In
caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di telecomunicazioni,
su richiesta di una delle parti, l'Autorità si adopera per risolvere
dette controversie anche in conformità alle procedure richiamate
al comma 1. A tal fine l'Autorità tiene conto, tra l'altro, di
quanto segue:
a ) interesse degli
utenti;
b ) obblighi o vincoli
imposti alle parti dalla regolamentazione;
c ) interesse a
promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una
vasta gamma di servizi di telecomunicazioni a livello nazionale e comunitario;
d ) disponibilità
di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione
o all'accesso speciale richiesti;
e ) interesse a
garantire disposizioni in materia di parità di accesso;
f ) necessita di
conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni
e l'interoperabilità dei servizi;
g ) tipo di richiesta
rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;
h ) posizioni relative
di mercato delle parti;
i ) interesse pubblico;
l ) promozione della
concorrenza;
m ) necessità
di garantire il servizio universale.
6. Qualora
gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni
e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso
le loro strutture, l'Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità
e nell'interesse degli utenti, può imporre agli organismi interessati
di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici
fondamentali e può fissare le condizioni dell'interconnessione.
7. In
caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che
operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna
parte può deferire la controversia alla propria Autorità,
sempreché la controversia non sia di competenza di un'unica Autorità
nazionale che operi in base al comma 5. Le Autorità interessate
alla vertenza coordinano la loro attività per risolvere la controversia
sempre nel rispetto dei principi di cui al comma 5.
8. Se
le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano
tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento,
una di esse può avvalersi della procedura descritta al comma 9,
inviando una comunicazione scritta alla Commissione; di essa trasmette
copia per conoscenza alle parti e alle autorità nazionali di regolamentazione
interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo in
caso di accordo di tutte le parti.
9. Nel
caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che
siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia
la seguente procedura:
a ) costituisce
un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP,
da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione
interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione
da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante
della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua
convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere,
su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza
di uno o due esperti;
b ) il ricorrente,
le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri
interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la
possibilità di presentare osservazioni in forma scritta ed orale
al gruppo di lavoro;
c ) il gruppo di
lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti
interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica
di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP
dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo possa
esprimere il suo parere.
1. L'Autorità
provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze
individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per
l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni,
dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno
pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento.
2. L'Autorità
provvede affinché i principi applicati per la ripartizione dei
costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili
al pubblico.
3. L'Autorità
provvede alla pubblicazione:
a ) di una relazione
annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale
e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate;
b ) delle informazioni
di cui: all'articolo 4, commi 4, 6, 7, 14 e 17; all'articolo 5, comma
4; all'articolo 6, commi 20, 21 e 23; all'articolo 10, comma 4; all'articolo
11, commi 3 e 7; all'articolo 12, comma 2; all'articolo 17, comma 5;
all'articolo 18, comma 4;
c ) degli uffici
e degli orari nei quali gli interessati, a domanda e senza spese, possono
attingere le informazioni aggiornate relative alle materie di cui agli
articoli 4, 5, 6, 7 e 9;
d ) delle informazioni
relative alle procedure per le autorizzazioni generali;
e ) del piano annuale
di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni
mobili e personali e dei programmi di ampliamento e di assegnazione
di tali frequenze, rendendo il piano stesso disponibile a richiesta.
4. L'Autorità,
di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata
che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica
tale informazione.
5. L'Autorità
vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare
informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa
le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica
fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.
Art.
20.
Sistemi
di comunicazioni mobili e personali
1. L'Autorità
rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti
in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 8 e dall'articolo 6.
2. Nel
rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, l'Autorità
rilascia le licenze individuali perle applicazioni di accesso alla rete
pubblica di telecomunicazioni - telepoint; in particolare l'utilizzazione
della standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza individuale:
a ) per l'accesso
alle reti di telecomunicazioni;
b ) per la prestazione
dei servizi mobili senza filo offerti al pubblico in ambito locale.
3. Non
sono fissate restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili,
in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard.
L'Autorità, nel consentire l'abbinamento, accerta che sia garantita
la concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei mercati interessati.
4. I
titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici
di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla
installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del
sistema di comunicazioni mobili e personali, nonché richiedere
all'Autorità l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze
disponibili per i collegamenti in ponte radio.
5. I
titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici
di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture
fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture,
di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della
licenza.
6. La
sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata
ad autorizzazione provvisoria dell'Autorità.
1. Il
presente regolamento lascia impregiudicate:
a ) le norme specifiche
gia adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati
al pubblico nonché del relativo contenuto;
b ) le misure adottate
in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse, segnatamente
in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza,
ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine
pubblico;
c ) le disposizioni
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali ed in particolare la disciplina di cui alle leggi
31 dicembre 1996, n. 675 e 676, nonché le attribuzioni demandate
al Garante per la protezione dei dati personali anche riguardo alla
tematica della sicurezza.
2. Salvo
quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano
in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all'articolo
6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorità,
le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale.
3. Sono
subordinati ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale, secondo
le disposizioni del presente Regolamento, l'installazione di infrastrutture
e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di cui alle
seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo,
capo quarto; titolo terzo, capo secondo; titolo quarto, capo secondo.
4. Le
concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di
rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità.
5. I
titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni gia rilasciate
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono ottenere
il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 6, alle condizioni
ivi stabilite per l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a
terzi o al pubblico.
6. Il
Gestore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento,
dovrà proporre all'Autorità le condizioni tecniche ed amministrative
che consentano di applicare ai servizi radiomobili in tecnica DCS 1800
il principio in base al quale spetta al Gestore dalla cui infrastruttura
la chiamata è originata stabilire le condizioni economiche di offerta.
Detta proposta dovrà ispirarsi, tra l'altro, ai seguenti criteri
direttivi:
a ) indipendenza
delle condizioni economiche di offerta dal tipo di applicazione da parte
degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari;
b ) salvaguardia
delle concorrenzialità del mercato dei servizi radiomobili;
c ) assoluta trasparenza
di applicazione delle condizioni economiche agli utenti;
d ) coerenza con
le convenzioni vigenti per l'espletamento dei servizi radiomobili.
Art.
22.
Attribuzioni
dell'Autorità
1. Fermo
quanto previsto dal presente regolamento, l'ulteriore disciplina e le
relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie
sono determinate dall'Autorità:
a ) individuazione
dei soggetti aventi notevole forza di mercato;
b ) metodi di finanziamento
degli oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale;
c ) accordi di interconnessione
e relative informazioni;
d ) condizioni di
accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni;
e ) condizioni per
il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali;
f ) individuazione
dei casi in cui, in relazione alla presentazione della dichiarazione
prevista dall'articolo 6, comma 3, è consentito il contestuale
avvio del servizio;
g ) contributi e
diritti per i procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di licenze;
h ) condizioni economiche
dei servizi;
i ) qualità
dei servizi;
l ) numerazione;
m ) ripartizione
delle frequenze;
n ) modalità
di sperimentazione dei servizi;
o ) modalità
di irrogazione delle sanzioni.
1. Fino
all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione
delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal
medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni.
2. Fino
all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni
e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti
l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e
personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali
commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi,
delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate
dal Ministro delle comunicazioni.
3. Le
commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle
comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni
generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche
relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche
ed economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza.
Il presente
decreto, munito del sigillo della Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 19 settembre 1997
SCALFARO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Maccanico,
Ministro delle comunicazioni
ALLEGATO A
Reti pubbliche di telecomunicazioni
e servizi di telecomunicazioni
accessibili al pubblico
Parte I
Rete
telefonica pubblica fissa
Per rete telefonica pubblica fissa si intende
la rete pubblica commutata di telecomunicazioni per il trasferimento tra
punti di terminazione di rete in postazioni fisse di fonia e di informazioni
audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta tra l'altro:
a) la telefonia vocale;
b) le comunicazioni fax del gruppo III, in
base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie-T;
c) la trasmissione di dati nella banda vocale
attraverso modem ad una velocità minima di 2400 bit/s, in base alle
raccomandazioni dell'UIT-T della "serie V".
Per servizio telefonico pubblico fisso si intende
la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio per
effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; include l’accesso
ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, la
fornitura dell’elenco abbonati, i servizi di informazione abbonati, la
fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, la fornitura
di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di prestazioni speciali
per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.
L'accesso all’utente finale avviene attraverso
uno o più numeri attribuiti nell’ambito del piano nazionale di numerazione.
Parte 2
Sistemi
di linee affittate
Per sistemi di linee affittate si intendono 1e
infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione
trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione
su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate
dall’utente nell’ambito della fornitura della linea affittata.
Parte 3
Sistemi
di comunicazioni mobili ad uso pubblico
Per rete pubblica di telefonia mobile si intende
una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete sono costituiti
dall’antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature
terminali utilizzate dagli utenti mobili.Per servizio pubblico di telefonia
mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in
parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza,
in tutto o in parte, una rete pubblica di telefonia mobile.
ALLEGATO B
Organismi
con diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione
Il presente allegato riguarda gli organismi tenuti
a fornire agli utenti capacità di rete, commutata e non, da cui dipende
l’offerta dei servizi di telecomunicazioni; sul rispetto dell’obbligo
vigila l’Autorità.
Tali organismi sono:
1. organismi che forniscono reti di telecomunicazioni
pubbliche fisse o mobili e prestano servizi di telecomunicazioni accessibili
al pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti
terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri nell’ambito del
piano nazionale di numerazione. Per controllo dei mezzi di accesso ad
un punto terminale di rete s’intende la possibilità di controllare i
servizi di telecomunicazioni disponibili per l’utente finale in quel
punto terminale di rete e la possibilità di negare ad altri fornitori
di servizi l’accesso all’utente finale in quel punto terminale di rete.
Il controllo dei mezzi di accesso comporta il controllo del collegamento
fisico con l’utente finale, con o senza cavo, e la possibilità di modificare
o revocare i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale
di rete dell’utente finale;
2. organismi che forniscono linee affittate;
3. organismi autorizzati in ambito nazionale
a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni tra i Paesi dell’Unione
europea e i Paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso;
4. organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni
autorizzati ad interconnettersi.
ALLEGATO C
Elenco,
a titolo esemplificativo, di elementi per la determinazione delle
condizioni economiche di interconnessione
Le condizioni economiche per l'interconnessione
sono stabilite dalle parti che stipulano un apposito accordo.
La struttura delle condizioni economiche è articolata
in categorie, quali quelle destinate a remunerare:
a) la realizzazione iniziale dell’interconnessione
fisica, ossia la fornitura dell’interconnessione specifica richiesta,
quali la fornitura di apparecchiature e di risorse particolari, le prove
di compatibilità;
b) la locazione delle apparecchiature e delle
risorse fisiche o strumentali;
c) i servizi accessori e supplementari (ad
esempio, l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, l'assistenza
dell'operatore, la raccolta di dati, il calcolo delle tariffe, la fatturazione,
i servizi basati sulla commutazione ed i servizi avanzati);
d) il convogliamento del traffico da e verso
la rete interconnessa ed i costi, ad esempio, di commutazione e trasmissione
che possono essere calcolati al minuto e sulla base della capacità supplementare
di rete richiesta.
Le componenti delle condizioni economiche consistono
nei singoli prezzi stabiliti per ciascuna sezione o struttura di rete
fornita al soggetto interconnesso.
Le condizioni economiche di interconnessione
includono, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale
equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la
parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltrechè dei costi connessi
con il rispetto dei requisiti essenziali.
ALLEGATO D
Contenuto degli accordi di interconnessione
Parte 1
L’Autorità può fissare in anticipo i seguenti
elementi riguardanti gli accordi di interconnessione:
a) risoluzione delle controversie;
b) accesso agli accordi di interconnessione
e pubblicazione, anche periodica, degli stessi;
c) parità di accesso e portabilità dei numeri;
d) condivisione delle strutture, ivi compresa
l'ubicazione;
e) mantenimento delle esigenze fondamentali;
f) attribuzione ed uso dei numeri, compreso
l’accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza
e ai numeri paneuropei;
g) mantenimento della qualità del servizio
da punto terminale a punto terminale;
h) determinazione, se del caso, della parte
scorporata delle condizioni economiche di interconnessione che rappresenti
un contributo alla copertura del costo netto degli obblighi di servizio
universale.
Parte 2
Gli accordi di interconnessione stipulati fra
le parti contengono i seguenti elementi:
a) descrizione dei servizi di interconnessione
da offrire;
b) condizioni di pagamento, ivi comprese procedure
di fatturazione;
c) ubicazione dei punti di interconnessione;
d) norme tecniche di interconnessione;
e) prove di interoperabilità;
f) misure per la conformità ai requisiti essenziali;
g) diritti di proprietà intellettuale;
h) definizione e limitazione della responsabilità
e dei risarcimenti;
i) definizione delle condizioni economiche
di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo;
1) procedura di risoluzione delle controversie
tra le parti prima di adire l'autorità;
m) durata e rinegoziazione degli accordi;
n) procedure in caso di proposte di modifica
alle offerte di reti o di servizi di una delle parti;
o) raggiungimento della parità di accesso;
p) uso comune delle strutture;
q) accesso a servizi accessori, supplementari
ed avanzati;
r) gestione del traffico e della rete;
s) mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione;
t) riservatezza sulle parti non pubbliche degli
accordi;
u) formazione del personale.
ALLEGATO E
Quadro
di riferimento per l'applicazione delle condizioni di fornitura
1. Interfacce tecniche armonizzate e funzioni
di rete
Per la determinazione delle condizioni di fornitura
si tiene conto del seguente schema riguardante la definizione delle specifiche
tecniche delle interfacce e delle funzioni di rete:
a) per i servizi e per le reti esistenti sono
adottate le specifiche d’interfaccia esistenti applicabili in base all’articolo
14, comma 1;
b) per i servizi nuovi e per il potenziamento
dei servizi esistenti sono adottate, preferibilmente, le interfacce
esistenti applicabili in base all’articolo 14, comma 1; in caso contrario,
sono indicati i miglioramenti e le specifiche delle nuove interfacce;
c) per le reti non ancora introdotte, ma per
le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, va tenuto
conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia
e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura.
Le proposte di fornitura debbono, se possibile,
essere conformi alle norme dell’ETSI e tener conto delle raccomandazioni
internazionali dell’UIT/T.
2. Condizioni armonizzate di fornitura e
di utilizzazione
Le condizioni di fornitura e di utilizzazione
dei servizi, nella misura in cui sono necessarie, sono:
a) condizioni di fornitura:
- tempo normale di allacciamento,
- tempo normale di riparazione,
- qualità del servizio, in particolare disponibilità
e qualità della trasmissione,
- manutenzione e gestione della rete;
b) condizioni di utilizzazione:
- condizioni di accesso alla rete,
- condizioni di uso in compartecipazione,
- condizioni di protezione dei dati personali
e riservatezza delle comunicazioni.
3. Principi armonizzati delle condizioni
economiche
I principi armonizzati delle condizioni economiche
debbono essere coerenti con i principi enunciati dall'articolo 7. In particolare
le condizioni economiche:
a) debbono essere basate su criteri obiettivi
e debbono in linea generale essere orientate ai costi;
b) debbono essere trasparenti e pubblicate
con procedure adeguate;
c) al fine di consentire agli utenti di scegliere
tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia
lo consente, debbono essere sufficientemente disaggregate, conformemente
alle norme in materia di concorrenza. Le prestazioni supplementari introdotte
per fornire specifici servizi complementari debbono, di norma, essere
fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione
propriamente detta;
d) debbono essere non discriminatorie e garantire
la parità di trattamento, salve le limitazioni conformi alle norme vigenti.
I costi di accesso alle risorse di rete o ai
servizi debbono rispettare i principi anzidetti nonché le norme del trattato
in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio
di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate, della
necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati e
del finanziamento del servizio universale.
Possono essere fissate altre condizioni economiche
per tener conto, specialmente, del maggiore o minore volume di traffico
in diversi periodi di tempo, a condizione che il differenziale sia giustificato
commercialmente e non in contrasto con i principi sopra esposti.
4. Approccio armonizzato per l'instradamento
in base al numero, all'indirizzo e alla denominazione.
L’approccio armonizzato per l’instradamento in
base al numero o all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette
la selezione della o delle destinazioni di un servizio, di un fornitore
di servizi o di un operatore di rete.
L'applicazione dell’approccio armonizzato per
la numerazione, per l’indirizzamento e, ove possibile, per la denominazione
è essenziale per garantire l’interconnessione degli utilizzatori da terminale
a terminale a livello europeo nonchè per l’interoperabilità dei servizi.
L'assegnazione di numeri, indirizzi e nomi deve essere corretta, adeguata
e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.
ALLEGATO F
Condizioni previste per le autorizzazioni
generali e le licenze individuali
1. In generale, le condizioni per il conseguimento
delle autorizzazioni generali, possono riguardare:
1.1. le esigenze fondamentali;
1.2. la fornitura delle informazioni necessarie
per verificare l’ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini
statistici;
1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali
nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare
che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino
distorsioni della concorrenza;
in particolare, nel caso di fornitura di servizi
di telecomunicazione a disposizione del pubblico:
1.4. l’uso efficace ed effettivo della capacità
di numerazione;
1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati
al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:
1.5.1 l’approvazione preliminare da parte
dell’Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati,
1.5.2 la fornitura di fatture dettagliate
e documentate,
1.5.3 la istituzione di una procedura
per dirimere le controversie,
1.5.4 la pubblicizzazione delle variazioni
delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni
economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio;
1.6. il contributo finanziario per la fornitura
del servizio universale ove previsto;
1.7. la disponibilità della banca dati degli
utenti necessaria per la redazione dell’elenco generale degli abbonati;
1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;
1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità
dei servizi;
1.10 le disposizioni speciali per le persone
disabili.
1.11 lo svolgimento di attività orientate
allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica , anche al fine
di realizzare direttamente e indirettamente iniziative di formazione
in materia di telecomunicazione ovvero il sostenimento di oneri da
destinare a soggetti diversi dall’organismo autorizzato per il perseguimento
dei medesimi obiettivi.
2.0 Le condizioni per il rilascio delle licenze
individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1, possono riguardare;
2.1. l’attribuzione di diritti di numerazione
in coerenza con lo schema nazionale di numerazione;
2.2. la copertura geografica e della popolazione;
2.3. l’uso effettivo e la gestione efficace
di frequenze radio;
2.4. le esigenze specifiche ambientali e
di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni
pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture;
2.5. la durata delle licenze individuali
tale da garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni
nonchè l'utilizzazione di terreni pubblici o privati;
2.6. la fornitura del servizio universale;
2.7. gli operatori che sono stati notificati
tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa;
2.8. l'assetto societario, ivi compresa la
solidità finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente;
2.9. la qualità, la disponibilità e la continuità
del servizio e della rete;
2.10 la fornitura di linee affittate;
2.11 gli standard tecnici e di qualità definiti
dall’Autorità.
ALLEGATO G
Sistemi
di contabilità dei costi
Gli elementi sottoelencati possono essere inclusi
nel sistema di contabilità dei costi soprattutto al fine di determinare
il listino di interconnessione.
Informazioni sulle condizioni economiche praticate
per l’interconnessione debbono essere pubblicate ai fini della verifica
di un calcolo equo e adeguato delle condizioni economiche stesse.
Le informazioni riguardano:
1. i costi standard utilizzati: ad esempio,
i costi interamente distribuiti, i costi incrementali medi di lungo
periodo, i costi marginali, i costi unici, i costi diretti incorporati,
ivi comprese le basi di costo utilizzate, quali i costi storici fondati
sulla spesa realmente sostenuta o i costi preventivi basati sui costi
previsti;
2. gli elementi di costo compresi nelle condizioni
economiche di interconnessione, compreso un margine di profitto ragionevole;
3. i gradi ed i metodi di attribuzione dei
costi, ed in particolare il trattamento dei costi congiunti e comuni;
4. le convenzioni contabili concernenti: i
tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse;
il trattamento di altre voci di spesa importanti in termini di entrate
rispetto al costo capitale, quali programmi e sistemi informatici, ricerca
e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta,
riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione.
ALLEGATO H
Indicatori dei tempi di fornitura
e di qualità del servizio,
definizioni e metodi di misura
Gli organismi di telecomunicazioni, di cui all'articolo
10, comma 1, debbono pubblicare gli obiettivi relativi ai seguenti parametri
di qualità:
|
Indicatore (nota 1)
|
Definizione
|
Metodo di misura
|
| tempi di fornitura
del collegamento iniziale |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
| percentuale di guasti
per linea di accesso |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
| tempo di riparazione
dei guasti |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
| percentuale di chiamate
a vuoto |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
| tempo di collegamento |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
| tempo di risposta
dei servizi con operatore |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
| tempo di risposta
dei servizi informazioni telefoniche |
dipende dal fornitore
dei servizi |
dipende dal fornitore
dei servizi |
| percentuale di telefoni
pubblici a moneta o a scheda funzionanti |
ETSI ETR 138 |
ETSI ETR 138 |
| accuratezza della
fatturazione |
cfr. nota 2 |
cfr. nota 2 |
Nota 1
Gli
indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale
(un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).
Nota 2
Si utilizza la definizione ed il metodo
di misure che saranno definiti dall’Autorità fino a quando non ci sarà
un metodo concordato a livello europeo.
ALLEGATO I
Prestazioni supplementari
1. Prestazioni supplementari di cui all'articolo
10, comma 2:
a) funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency):
la rete telefonica pubblica fissa consente l’uso degli apparecchi telefonici
che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual
tone multifrequency) con le tonalità definite nella raccomandazione
Q.23 dell’UIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione
da punto terminale a punto terminale sull’intera rete in ambito nazionale
come pure tra gli Stati membri;
b) selezione diretta (DDI - direct dialling
in): gli utenti di un centralino privato (PABX) o di un analogo sistema
privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica
pubblica fissa, senza l'intervento dell’operatore dello stesso centralino
privato;
c) rinvio automatico di chiamata: possibilità
di rinviare le chiamate in arrivo verso un’altra destinazione in ambito
nazionale o in un altro Stato membro se non si ottiene risposta, se
il numero è occupato o incondizionatamente. La prestazione deve essere
fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei
dati personali;
d) identificazione della linea chiamante: possibilità
di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire
la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle
norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Servizi e prestazioni di cui all'articolo
10, comma 3:
a) accesso su scala comunitaria di servizi
di chiamata gratuita tramite "numeri verdi": tali servizi devono includere
servizi di selezione mediante i quali il chiamante non deve sostenere
tutto o parte del costo totale della chiamata;
b) fatturazione a sportello unificato (servizio
di addebito "a chiosco") su scala comunitaria: per fatturazione a sportello
unificato (servizio di addebito "a chiosco") si intende una prestazione
in cui le condizioni economiche di impiego del servizio accessibile
tramite una rete degli organismi di telecomunicazioni sono combinate
con le condizioni economiche di chiamata di rete ("servizio a tariffa
maggiorata");
c) trasferimenti della chiamata su scala comunitaria:
possibilità di trasferire una determinata chiamata a terzi in ambito
nazionale o in un altro Stato membro;
d) servizio di pagamento a carico del destinatario
su scala comunitaria per le chiamate con origine e destinazione all’interno
dell’Unione europea: il servizio consente al destinatario, su richiesta
del chiamante e prima di stabilire la comunicazione, di accettare di
sostenere il costo della stessa;
e) identificazione delle linea chiamante su
scala comunitaria: possibilità di comunicare al destinatario il numero
del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve
essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione
dei dati personali;
f) accesso ai servizi tramite operatore in
altri Stati membri: gli utenti nazionali possono chiamare l'operatore
o un servizio di assistenza di un. altro Stato membro;
g) accesso ai servizi di consultazione dell'elenco
abbonati di altri Stati membri: possibilità, per gli utenti nazionali,
di chiamare il servizio di consultazione dell’elenco abbonati di un
altro Stato membro.
ALLEGATO L
Informazioni
da pubblicare
1. Nome e indirizzo dell’organismo o degli
organismi di telecomunicazioni:
nome e indirizzo della sede centrale dell’organismo
o degli organismi di telecomunicazione fornitori delle reti telefoniche
pubbliche fisse e dei servizi di telefonia vocale.
2. Servizi di telecomunicazioni offerti:
2.1. tipi di collegamento alla rete telefonica
pubblica fissa: è necessario specificare le caratteristiche tecniche
delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti ed
il riferimento alle norme nazionali e internazionali ed alle raccomandazioni
internazionali di cui all’articolo 14 del presente regolamento; in particolare:
- per le reti analogiche e numeriche:
a) interfaccia per linea singola,
b) interfaccia per più linee,
c) interfaccia per selezione diretta (DDI),
d) altre interfacce comunemente fornite;
- per le reti numeriche (ISDN):
a) interfacce a velocità di base e a velocità
primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione,
b) servizi portanti in grado di fungere da
supporto ai servizi di telefonia vocale,
c) altre interfacce comunemente fornite;
- qualsiasi altra interfaccia comunemente
fornita.
Gli organismi di telecomunicazione devono
informare tempestivamente i fornitori di apparecchiature terminali
delle caratteristiche particolari della rete che possono incidere
sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali omologate.
2.2. servizi telefonici offerti: descrizione
del servizio di telefonia vocale di base offerto, che specifichi le
voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione
periodico, quali servizi tramite operatore, gli elenchi telefonici,
la manutenzione;
descrizione delle prestazioni supplementari,
incluse le eventuali modalità di autoesclusione, e delle caratteristiche
del servizio di telefonia vocale le cui condizioni economiche sono separate
dall’offerta di base con il riferimento alle norme ed alle specifiche
tecniche cui esse sono conformi ai sensi dell’articolo 14;
2.3. condizioni economiche: concernono l'accesso,
l'impiego e la manutenzione ed i regimi di riduzione;
2.4. politica di indennizzo e di rimborso:
comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o
di rimborso offerte;
2.5. tipi del servizio di manutenzione offerto;
2.6. procedura di ordinazione: comprende i
punti di contatto designati presso gli organismi di telecomunicazioni;
2.7. condizioni dei contratti standard: comprendono
l’eventuale periodo contrattuale minimo.
3. Prescrizioni relative alle licenze individuali:
deve essere fornita una chiara descrizione di
tutte le condizioni relative alle licenze individuali, comprese quelle
che,incidono sugli utenti, i fornitori di servizi, specificando i seguenti
punti:
- informazioni sulle procedure delle condizioni
di licenza;
- durata delle licenze individuali;
- elenco dei documenti che contengono le condizioni
imposte in materia di licenze individuali.
4. Condizioni di allacciamento di apparecchiature
terminali:
queste devono comprendere una rassegna completa
dei requisiti per. le apparecchiature terminali, in linea con le disposizioni
della legge 28 marzo 1991, n. 109, del decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e del decreto legislativo
12 novembre 1996, n. 614.
5. Restrizioni all'accesso e all'uso: le informazioni
devono comprendere le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti.
6. Parametri di valutazione delle prestazioni
e della qualità del servizio: le informazioni devono comprendere le definizioni,
i metodi di misurazione, gli obiettivi e i dati relativi alle prestazioni
ottenute.
7. Obiettivi per l'introduzione di servizi, di
funzioni, di prestazioni supplementari e di condizioni economiche
8. Condizioni di accesso speciale alla rete
9. Descrizione del sistema di calcolo dei costi:
la descrizione deve essere comprensiva dell’indirizzo a cui richiedere
il sistema di calcolo dei costi.
10. Principali elementi del piano di numerazione
nazionale
11. Modalità di uso dell’elenco abbonati
12. Procedura di conciliazione e di composizione
delle controversie: le informazioni devono comprendere indicazioni relative
ai meccanismi a disposizione degli utenti per la conciliazione e la composizione
di controversie con gli organismi di telecomunicazioni.
13. Procedura in caso di mancato pagamento della
fattura
|