|
Il
Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87,
comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156;
Vista la convenzione
stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del
Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la
concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Vista la convenzione
stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e la concessionaria ITALCABLE approvata con decreto
del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina
la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;
Visto il decreto
ministeriale 1 settembre 1983 che ha istituito il servizio facsimile
tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato "telefax",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 9 aprile 1984;
Visto l'arte. 8
della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
Visto il decreto
ministeriale 27 gennaio 1986, che ha introdotto in via permanente il
servizio pubblico videotel in campo nazionale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986;
Visto il decreto
ministeriale 12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard relativo
al servizio videotel, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del
31 maggio 1986;
Visto il decreto
ministeriale 27 dicembre 1990 relativo alle tariffe del servizio pubblico
di videoconferenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15
gennaio 1991;
Visto il decreto
20 ottobre 1992, concernente la revisione delle tariffe per il servizio
di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (ITAPAC),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 23 novembre 1992;
Visto l'art. 3 del
decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva
90/387/CEE concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi
di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una
rete aperta di telecomunicazioni;
Vista la legge 28
luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo
sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del
protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17
marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI;
Visto l'art. 54
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione
della direttiva CEE n. 90/388 in tema di concorrenza nei mercati dei
servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la predetta direttiva
n. 90/388/CEE;
Visto, in particolare,
l'arte.11 del predetto decreto legislativo che ha rinviato ad un decreto
del Presidente della Repubblica la determinazione delle caratteristiche
e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di
cui all'arte. 2, comma1, del medesimo decreto legislativo;
Considerata, allo
scopo di perseguire unita' di regolamentazione, l'opportunista di inserire
nel presente regolamento le prescrizioni tecniche di cui all'art. 3,
comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto l'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio
superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio
1995;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;
Sulla proposta del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente regolamento:
Capo
I
SERVIZI LIBERALIZZATI DI TELECOMUNICAZIONI
Art. 1.
Ambito della liberalizzazione
1. Nell'ambito dei
servizi di telecomunicazioni ai quali si applica il decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103, sono liberalizzati tutti i servizi diversi dal
servizio di telefonia vocale come definito dall'art. 1, comma 1, lettera
g), del predetto decreto legìslativo 17 marzo 1995, n. 103.
2. Sono compresi
fra i servizi liberalizzati i servizi vocali per gruppi chiusi di utenti,
di cui all'arte. 2.
3. Per l'offerta
dei servizi liberalizzati di cui ai commi i e 2 devono essere utilizzati
esclusivamente collegamenti commutati o diretti della rete pubblica.
Art.2.
Gruppo chiuso di utenti
1. Si intende per
gruppo chiuso di utenti una pluralità di soggetti che risultino legati
fra di loro da uno stabile interesse professionale comuni tale da giustificare
esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto
interesse.
Art. 3.
Apparecchiature terminali ed apparati di rete
1. Le apparecchiature
terminali e gli apparati di rete, da collegare alla rete pubblica di
telecomunicazioni per l'offerta dei servizi di qui all'arte.1, devono
essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
ed inclusi nei relativi registri pubblici.
2. L'installazione,
il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione degli apparati di rete
devono essere effettuati da imprese autorizzate ai sensi dell'allegato
13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
23 maggio 1992, n. 314.
Capo
II
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI
Art. 4.
Dichiarazione
1. Nel caso di offerta
di servizi su collegamenti commutati di cui all'arte. 3, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede
in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo
(SEE), debbono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato
A.
2. L'interessato
deve presentare una dichiarazione per ogni tipo di servizio che intende
offrire.
Art. 5.
Autorizzazione
1. Salvo quanto
previsto nei commi 2 e 3, ai fini dell'offerta dei servizi di cui all'art.
3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati,
aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare
domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
conforme allo schema riportato nell'allegato B.
2. Ai fini dell'offerta
di servizi dì trasmissione dati e di semplice rivendita di capacita'
previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei
Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato
nell'allegato C.
3. Ai fini dell'offerta
dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2, gli
interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE,
debbono presentare domanda' di autorizzazione al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato
D.
4. L'interessato
deve presentare una domanda di autorizzazione per ogni tipo di servizio
che intende offrire.
5. Il servizio non
può in nessun caso essere avviato prima che l'autorizzazione sia o possa
ritenersi concessa ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'arte. 3 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103.
6. L'impresa, il
consorzio, l'ente, con le relative sedi o filiali, possono espletare
in proprio ed esclusivamente per le loro esigenze, dopo aver acquisito
i necessari collegamenti dal gestore della rete pubblica, i servizi
di cui all'arte. 1, comma 1, senza bisogno di autorizzazione; in alternativa,
possono rivolgersi a soggetti autorizzati ad offrire i servizi stessi
ai sensi del presente articolo
Art. 6.
Documentazione a corredo della domanda
1. Alla domanda
di autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere acclusa la seguente
documentazione:
- iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente;
- dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato
E per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia
ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;
- attestato dell'avvenuto
versamento del contributo o dei contributi, di cui all'art. lo del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n.103, a rimborso degli oneri sostenuti.
2. Fermo restando
il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacita' di circuiti
affittati di cui all'arte.3, Comma 4, lettera g), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103, il fornitore del servizio che abbia ottenuto
l'autorizzazione di cui all'Arte.5, comma 3, prima di attivare il servizio
deve presentare, per ciascun gruppo chiuso di utenti, la relativa documentazione.
Questa deve consentire l'indicazione dell'interesse che lega tra di
loro i soggetti ai sensi dell'arte. 2; la specificazione dell'elenco
dei componenti del gruppo e dell'ubicazione delle apparecchiatura terminali,
nonché se queste ultime siano attestate a collegamenti diretti ovvero
a collegamenti commutati della rete; in questo ultimo caso devono essere
forniti i numeri di abbonato. Il Ministero comunica entro sessanta giorni
il nullaosta all'avvio del servizio ovvero i motivi che ne giustifichino
il diniego; trascorso tale termine, il nullaosta si intende accordato.
Il termine e' interrotto per una sola volta se il Ministero richiede
chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data
in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.
3. Il titolare dell'autorizzazione
di cui al comma 2 deve comunicare ogni variazione dell'elenco di cui
al medesimo comma 2, debitamente documentata.
Art. 7.
0bb1ighi
1. Le variazioni
attinenti ai servizi offerti di cui agli articoli 4 e 5 nonché quelle
concernenti i dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono comunicate
entro trenta giorni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Il Ministero, nei successivi trenta giorni, può, motivatamente, vietare
l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi.
2. Il soggetto autorizzato
si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei
dati personali in suo possesso in conformità alla, legislazione vigente.
3. Le informazioni
relative alle condizioni generali di fornitura o dei servizi debbono
rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente a norma dell'art.
1341 del codice civile.
Art. 8.
Pubblico registro
1. Presso il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e, istituito un pubblico registro
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento.
Art. 9.
Limitazioni
1. Per ragioni di
ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, per
il tempo strettamente necessario, il divieto di interconnettere collegamenti
diretti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103, ovvero la sospensione parziale o totale dei servizi offerti.
2. Il gestore della
rete pubblica, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, può rifiutarsi di interconnettere
collegamenti diretti nel solo caso di impossibilita' tecnica di soddisfacimento
della richiesta. In tal caso il gestore deve darne contestuale comunicazione
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide motivatamente
entro novanta giorni anche su reclamo degli interessati.
3. Avverso i provvedimenti
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui ai commi
1 e 2 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
Art. 10.
Sospensione e revoca
1. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede, previa diffida,
alla sospensione e, poi in caso di in ottemperanza, alla revoca dell'autorizzazione
o, per le ipotesi di servizi prestati su semplice dichiarazione, al
divieto di svolgimento del servizio, nei seguenti casi:
- inosservanza
dell'art. 3, comma 1, dell'art. 6, comma 3, dell'art. 7, dell'art.
li, comma 3, e dell'art. 17, comma 2;
- ritardo, oltre
il periodo di novanta giorni, nel pagamento dei contribuiti e delle
somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto autorizzato;
- violazione di
divieti o mancato adempimento di obblighi imposti dalla legge
Art. 11
Validità delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni
di cui all'art. 5 hanno una validità di nove anni e sono rinnovabili.
2. Il rinnovo delle
autorizzazioni deve essere richiesto con almeno centoventi giorni di
anticipo rispetto alla scadenza.
3. Le autorizzazioni
non possono essere cedute a terzi.
Art. 12.
Disposizione transitoria
1. La dichiarazione
e le domande di autorizzazione da presentare ai sensi dell'art. 12,
comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, devono essere
conformi agli schemi riportati, rispettivamente, negli allegati P, G,
H ed I.
2. Gli interessati
sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal presente decreto.
Capo
III
VIDEOTEX E AUDIOTEX
Art. 13.
Accesso al servizio
1. Gli utenti possono
accedere ai servizi videotex ed audiotex in base a due diverse modalità;
- accesso riservato:
consente l'accesso ai soli utenti abbonati a ciascun servizio videotex
e audiotex, utilizzando la "parola chiave" assegnata dai
fornitori del servizio stesso. In tale caso vengono applicati, da
parte del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, la tariffa
per il trasporto sulla rete telefonica pubblica delle informazioni
e prestazioni e, da parte del fornitore del servizio videotex o audiotex,
un prezzo relativo alla erogazione delle stesse;
- accesso generalizzato:
consente l'accesso "senza parola chiave" da parte di qualunque
utente telefonico a quei centri videotex o audiotex che di tale modalità
di accesso abbiano fatto richiesta al gestore della rete pubblica
di telecomunicazioni con predisposizione di apposita numerazione telefonica.
E' compito del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni addebitare
agli utenti telefonici un importo comprensivo della tariffa per il
trasporto sulla rete pubblica di telecomunicazioni, da determinare
con apposito provvedimento tariffario, e del prezzo relativo alle
informazioni e prestazioni, sulla base delle risultanze del contatore
di abbonato.
Art. 14.
Fatturazione
1. In caso di accesso
ai servizi videotex e audiotex da parte di utente munito di "parola
chiave", i gestori dei centri possono demandare al gestore della
rete pubblica di telecomunicazioni, previ accordi tecnici ed economici,
il compito della fatturazione all'utenza del prezzo relativo alla fornitura
delle informazioni o delle prestazioni.
2. In caso di accesso
generalizzato da parte di qualunque utente telefonico ai centri videotex
e audiotex, le operazioni di contabilizzazione e di fatturazione delle
informazioni e prestazioni fruite sono effettuate dal gestore della
pubblica di telecomunicazioni; questo ultimo provvede a riconoscere
ai fornitori dei servizi videotex e audiotex, sulla base delle risultanze
documentate dei dispositivi di tassazione dello stesso gestore della
rete pubblica di telecomunicazioni, quanto dovuto dagli utenti, al netto
degli oneri di contabilizzazione e di fatturazione.
3. I fornitori di
informazioni e di prestazioni, che svolgono vendita di beni e servizi
attraverso i centri videotex e audiotex, sono tenuti ad effettuare direttamente
la fatturazione di detti beni e servizi ai propri clienti.
Art. 15.
Responsabilità
1. I fornitori di
informazioni e prestazioni sono responsabili del contenuto e della esattezza
delle stesse. E' vietato fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni,
informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico
ed al buon costume.
Capo
IV
PRESCRIZIONI TECNICHE
Sezione I -
Trasmissione dati
Art. 16.
Condizioni operative
1. Nel caso di offerta
del servizio di trasmissione dati, di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente
l'autorizzazione deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto
dall'art. 6, un progetto di massima della rete di trasmissione corredato
delle seguenti informazioni:
- iniziale copertura
geografica che si intende soddisfare;
- eventuale programma
di graduale estensione della iniziale copertura geografica nel territorio
nazionale.
2. L'interoperabilità
di servizi tecnicamente compatibili deve essere assicurata nel rispetto
delle norme vigenti.
3. Il soggetto autorizzato
informa i clienti circa gli altri servizi con i quali il proprio servizio
interopera.
4. Le informazioni
relative alle condizioni di permanenza, disponibilità e qualità del
servizio devono essere descritte nel relativo contratto..
5. In conformità
alla raccomandazione X.121 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni,
il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna al fornitore
del servizio di trasmissione dati, all'atto del rilascio dell'autorizzazione,
la numerazione che deve essere utilizzata per la rete dati a commutazione
sulla base delle disponibilità del piano nazionale di numerazione.
6. Allorché la disponibilità
di numerazione prevista dal piano nazionale di cui al comma 5 sia prossima
all'esaurimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
adotta i provvedimenti per l'integrazione, assegnando al soggetto autorizzato,
se necessario, una numerazione provvisoria.
Sezione
II - Gruppo chiuso di utenti
Art. 17.
Condizioni operative
1. Le informazioni
relative alle condizioni di permanenza, disponibilità e qualità dei
servizi vocali per gruppi chiusi di utenti devono essere descritte nel
relativo contratto. 2. Nell'ambito dei servizi vocali per gruppi chiusi
di utenti, il fornitore del servizio:
- non deve espletare
detto servizio per soggetti estranei a ciascun gruppo chiuso;
- non deve realizzare
l'interconnessione fra gruppi chiusi di utenti.
Capo
V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18.
Gestore pubblico
1. Le disposizioni
del presente regolamento si applicano anche al gestore della rete pubblica
di telecomunicazioni, in quanto operi nell'ambito dei servizi liberalizzati.
Art. 19.
Controlli
1. Il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari
a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente regolamento
per í servizi di cui, all'art. 1, comma 1.
2. Il gestore della
rete pubblica ed i fornitori dei servizi devono consentire l'accesso
alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei
controlli di cui al comma 1.
Art. 20.
Abrogazione
1. Sono abrogati
i decreti ministeriali 1 settembre 1983, 27 gennaio 1986, 12 febbraio
1986, 27 dicembre 1990 e 20 ottobre 1992 citati nelle premesse.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi dalla Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 4 settembre 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GAMBINO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
CLO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli:
MANCUSO
Registrato
alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
ALLEGATO
A
DICHIARAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1,del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103)
Al
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni
e autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome..............................................................
luogo e data di nascita .............................................
residenza o domicilio ..............................................
società - ditta ...........................................................
sede ........................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente ...........................................................................
codice fiscale e partita I.V.A .............................................................................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ....................................................
luogo e data di nascita ...........................................
residenza o domicilio .............................................
Dichiara:
di voler offrire al
pubblico, utilizzando esclusivamente collegamenti commutati della rete
pubblica,
il seguente servizio di telecomunicazioni:
.......................................................................................................................
di osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
di rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto
della presente dichiarazione;
di impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati
dal Ministero p.t.
A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:
|
Apparato
(tipo e modello)
|
Ubicazione
|
Tipo di rete utilizzata
|
|
|
|
|
(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della dichiarazione,
non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla
loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima
dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati,
alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.
(data) ....................
(firma) .....................
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO
B
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2,del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni
- ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome ...............................................................................................................
luogo e data di nascita .......................................................................................................
residenza o domicilio ........................................................................................................
società-ditta........................................................................................................................
sede ...................................................................................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio,, industria, artigianato
ed agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente....... ................................................................
codice fiscale e partita I.V.A..........................................................................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome .......................................................................................................................
luogo e data di nascita ...............................................................................................................
residenza o domicilio.................................................................................................................
Chiede
di essere
autorizzato ad offrire al pubblico, utilizzando collegamenti diretti della
rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni:
. .........................................................................................................................................................
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste da decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;
ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati
dal Ministero p.t.
A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:
|
Apparato
(tipo e modello)
|
Ubicazione
|
Tipo di rete Utilizzata
|
|
|
|
|
(In alternativa,
qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda,
non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla
loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento
del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione
ed al tipo di rete da utilizzare.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto,
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO
C
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni
e autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome ............................................................................................................
luogo e data di nascita ....................................................................................................
residenza o domicilio .....................................................................................................
società-ditta ....................................................................................................................
sede.................................................................................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.........................................................................
codice fiscale e partita I.V.A....................................................................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome .....................................................................................................................
luogo e data di nascita .............................................................................................................
residenza o domicilio...............................................................................................................
Chiede
di essere autorizzato
ad offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni:
trasmissione dati a commutazione di pacchetto;
trasmissione dati a commutazione di circuito;
trasmissione dati...............................................
(assimilabile a quelli a commutazione di pacchetto o di circuito);
semplice rivendita di capacita'.................................
A tal fine si impegna:
ad osservare le
disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
ad osservare le prescrizioni tecniche previste dal regolamento;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete
pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;
ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati
dal Ministero p.t.
A tal proposito dichiara
che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:
|
Apparato (tipo e modello)
|
Ubicazione
|
Tipo di rete utilizzata
|
|
|
|
|
(In alternativa,
qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda,
non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla
loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento
del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione
ed al tipo di rete da utilizzare.
(data) ....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO
D
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103)
Al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni Direzione generale concessioni e
autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome .............................................................
luogo e data di nascita ............................................................
residenza o domicilio ............................................................
società-ditta ............................................................
sede............................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente............................................................
codice fiscale e partita I.V.A............................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome....... ...............................................
luogo e data di nascita...............................................
residenza o domicilio ...............................................
Chiede
di essere autorizzato
ad offrire i servizi vocali a gruppi chiusi di utenti.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni
previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
ad osservare le prescrizioni
tecniche previste dal regolamento;
a rispettare le seguenti
esigenze fondamentali:
- sicurezza di funzionamento
della rete pubblica di telecomunicazioni;
- mantenimento dell'integrità
della rete pubblica di telecomunicazioni;
- interoperabilità
dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
- interoperabilità
dei servizi di telecomunicazioni;
- protezione dei
dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;
a comunicare ogni
modifica al contenuto della presente domanda; ad impiegare apparecchiatura
terminali ed apparati di rete già approvati dal ministero p.t.
A tal proposito dichiara
che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:
|
Apparato
(tipo e modello)
|
Ubicazione
|
Tipo di rete utilizzata
|
|
|
|
|
(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della presentazione
della domanda, non fosse in possesso delle informazioni relative agli
apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).
A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento
del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione
ed al tipo di rete da utilizzare.
(data) ....................
(firma) ...........................
Visto, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15
Il sottoscritto
nato a ..........................................................................................il..............................
residente in .................................. Via ........................................................n.
...........
nella qualità di .............................................................................................................
della società .................................................................................................................
Dichiara
ai fini
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:
(1) che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello
Stato, sono:
Cognome
e nome Grado di parentela Nato a il
..................................... ................ (*).......... ........................
................
.................. ................. ................ (*).......... I
........................ ................
.................................... ................ (*).......... .........................
................
.................................... ................ (*).......... .........................
................
Qualora il dichiarante non abbia conviventi, invece di quanto previsto
al punto (1), deve dichiarare:
(2) che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello
Stato.
(*) coniuge, figlio/a, fratello, genitore, familiare di fatto convivente.
(firma) .......................
Visto,
il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO
F
DICHIARAZIONE
Al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni Direzione generale concessioni e autorizzazioni
- ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome...........................................................................
luogo e data di nascita...................................................................
residenza o domicilio....................................................................
società-ditta ..................................................................................
sede ..............................................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente...................................................................
codice fiscale e partita I.V.A.....................................................................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome...........................................................................
luogo e data di nascita...................................................................
residenza o domicilio....................................................................
Dichiara
(ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103)
di trovarsi nella
posizione di chi offre al pubblico, utilizzando esclusivamente collegamenti
commutati della rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni:
........................................................................................................................................................
con le seguenti modalità:
|
Apparato
(tipo e modello)
|
ubicazione
|
Tipo di rete
utilizzata
|
|
|
|
|
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente
dichiarazione;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete gia, approvati
dal Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO
G
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni Direzione generale concessioni e autorizzazioni
- ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio ......................................................
società-ditta......................................................
sede......................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente......................................................
codice fiscale e partita I.V.A ......................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ......................................................
luogo e data di nascita......................................................
residenza o domicilio......................................................
Dichiara
di trovarsi
nella posizione di
chi offre al pubblico, utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica,
il seguente servizio di telecomunicazioni:
..........................................................................................................................................................
con le seguenti modalità:
|
Apparato
(tipo e modello)
|
Ubicazione
|
Tipo di rete
Utilizzata
|
|
|
|
|
Chiede
pertanto (ai sensi
e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda; ad impiegare
apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero
p.t.
(data).....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO
H
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni Direzione generale concessioni e autorizzazioni
- ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome........................................................................
luogo e data di nascita ......................................................................
residenza o domicilio ......................................................................
società-ditta ......................................................................
sede......................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, Industria, artigianato
ed agricoltura
o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente......................................................................
codice fiscale e partita I.V.A......................................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome......................................................................
luogo e data di nascita ......................................................................
residenza o domicilio......................................................................
Si
trova
nella posizione di
chi offre al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni:
trasmissione dati a commutazione di pacchetto. ...................................................................
trasmissione dati a commutazione di circuito. .....................................................................
trasmissione dati....................................................................................................................
(assimilabile a quelli a commutazione di pacchetto o di circuito)
semplice rivendita di capacità con le seguenti modalità:
|
Apparato
(tipo e modello)
|
Ubicazione
|
Tipo di rete
utilizzata
|
|
|
|
|
Chiede
pertanto (ai sensi
e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103;
ad osservare le prescrizioni tecniche del regolamento;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;
b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;
c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;
e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico
generale;
a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;
ad impiegare apparecchiatura terminali ed apparati di rete già approvati
dal Ministero p.t.
(data)....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
ALLEGATO
I
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni
Direzione Generale concessioni e autorizzazioni - ROMA
Il sottoscritto:
cognome e nome.............................................................................
luogo e data di nascita.....................................................................
residenza o domicilio......................................................................
società-ditta.....................................................................................
sede.................................................................................................
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura o ad altro
organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente.....................................................................
codice fiscale e partita I.V.A.....................................................................
Dati del legale rappresentante:
cognome e nome .....................................................................
luogo e data di nascita .....................................................................
residenza o domicilio.....................................................................
Si
trova
nella posizione di
chi offre i servizi vocali ai seguenti gruppi chiusi di utenti
.....................................................................................................................................con
le seguenti modalità:
|
Apparato
(tipo e modello)
|
Ubicazione
|
Tipo di rete utilizzata
|
|
|
|
|
Chiede
pertanto
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.
A tal fine si impegna:
ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 ,marzo
1995, n. 103;
ad osservare le prescrizioni tecniche del regolamento;
a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:
- sicurezza di funzionamento
della rete pubblica di telecomunicazioni;
- mantenimento dell'integrità
della rete pubblica di telecomunicazioni;
- interoperabilità
dei terminali con le apparecchiatura della rete pubblica;
- interoperabilità
dei servizi di telecomunicazioni;
- protezione dei
dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;
a comunicare
ogni modifica al contenuto della presente domanda; ad impiegare apparecchiatura
terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.
(data) ....................
(firma) ..........................
Visto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GAMBINO
NOTE
AVVERTENZA
Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art.
l:
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, adottato in base all'art. 54 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, ha recepito nell'ordinamento interno la
direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di
telecomunicazioni.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314:
"ALLEGATO
13"
DISCIPLINA
RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE,
IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI.
Art. 1.
1. Le autorizzazioni
rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio
nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.
2. L'autorizzazione
non e' cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato
l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa.
Art. 2.
1. Le autorizzazioni
sono distinte in due classi:
a) installatori
e/o manutentori;
b) costruttori.
2. L'autorizzazione
per la classe installatori e/o manutentori è suddivisa in tre gradi:
a) primo grado:
consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonché la
manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;
b) secondo grado: consente le stesse operazioni del i grado relativamente
ad impianti interni con capacita, fino a 400 terminazioni interne
per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio
e/o fibra ottica;
c) terzo grado: consente le operazioni del 2 grado relativamente ad
impianti interni per sola fonìa di capacità fino a 120 derivati.
3. L'autorizzazione
per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature
terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti
interni costituiti dalle proprie apparecchiatura.
Art. 3.
1. Per ottenere l'autorizzazione,
l'impresa interessata deve dimostrare di possedere, all'atto della presentazione
della domanda di cui all'art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:
a) classe installatori
e/o manutentori:
1) primo grado:
1.1) personale
tecnico dipendente:
una unita' addetta alla progettazione degli impianti;
una unita' addetta alla direzione dei lavori;
otto unita' addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione
delle apparecchiature terminali;
1.2) strumenti
di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita'
addetta all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio
50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo
per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un personal
computer portatile con schede di accesso per reti locali; la strumentazione
deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;
1.3) locali:
uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;
magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa
che possa contenere le varie apparecchiatura di telecomunicazioni,
le attrezzature di cantiere e di squadra;
1.4) automezzi:
cinque automezzi di cui due autofurgoni;
1.5) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
2) secondo
grado:
2.1) personale
tecnico dipendente:
una unita' addetta alla direzione dei lavori;
quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione
delle apparecchiatura terminali;
2.2) strumenti
di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unìtal
addetta all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo
o impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione
deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;
la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata
dal costruttore delle apparecchiatura;
2.3) locali:
come il primo grado;
2.4) automezzi:
tre automezzi di cui un autofurgone;
2.5) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
3) terzo grado:
3.1) personale
tecnico dipendente:
una unita' addetta alla direzione dei lavori;
due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione
delle apparecchiatura terminali;
3.2) strumenti
di misura:
dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unita'
addetta all'esecuzione dei lavori;
misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione
specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali e'
stata ottenuta la licenza;
3.3) locali:
come il primo grado;
3.4) assicurazione:
copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.
4) i privati,
che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla
installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti
- di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi
abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione;
5) in
tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado,
i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e
2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai
punti 3.3) e 3.4);
b) classe costruttori.
la costruzione
di apparecchiatura terminali di telecomunicazioni e, requisito sufficiente
per l'iscrizione alla classe costruttori.
Art. 4.
1. Per ottenere l'autorizzazione
relativa alla classe installatori e/o manutentori, l'impresa deve inviare
o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato generale delle telecomunicazioni,
un'apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il grado
di autorizzazione richiesto.
2. Tale istanza va
corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di bollo:
a) certificato
di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio e dell'artigianato
od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività specifica dell'impresa;
b) certificato
generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa;
c) copia conforme
della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data
dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi;
d) copia conforme
degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la legittima disponibilità
dei beni immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3;
e) copia conforme
della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
f) documento rilasciato
dai competenti uffici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il personale previsto
dall'art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;
g) copia conforme
di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla
progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:
1) per il primo
grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso
case costruttrici di apparecchiatura rientranti nel primo grado o
esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte gial autorizzate
di primo grado;
2) per il secondo
grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici
di apparecchiatura rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno
due anni alle dipendenze di ditte gial autorizzate di secondo o primo
grado;
3) per il terzo
grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiatura
rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate;
4) per ditte
già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo
atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;
h) ricevuta del
versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di rimborso spese
per istruttoria, delle somme:
L. 1.000.000
per il primo grado;
L. 500.000 per il secondo grado;
L. 200.000 per il terzo grado;
L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.
3. Le imprese che
chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione delle
apparecchiatura terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso
dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2.
4. Tali requisiti
vanno successivamente documentati, a richiesta dell'Amministrazione, ai
fini del rilascio dell'autorizzazione.
5. Per le imprese
che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature
terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di cui al
comma 2, lettera g).
6. Per la classe
costruttori e' sufficiente la presentazione dell'istanza corredata dai
documenti di cui al comma 2, lettere a) ed e).
Art. 5.
1. L'Ispettorato generale
delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti
di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della domanda ! a provvedere al pagamento della tassa
di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera a), della tariffa
annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia
l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa
attestazione di versamento.
2. Dell'autorizzazione
rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico
ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.
3. Qualora la documentazione
esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa e' invitata a provvedere
per la regolarizzazione o l'integrazione.
4. Se la regolarizzazione
o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla
data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito
e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.
5. Le imprese autorizzate,
nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono
iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni.
Art. 6.
1. L'Ispettorato generale
delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di almeno
un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa autorizzata al fine
di constatare la permanenza dei requisiti dì idoneità di cui all'art.
3.
2. Al termine del
sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo che ha disposto
l'accertamento.
Art. 7.
1. L'efficacia dell'autorizzazione
e' sospesa con provvedimento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni
quando a carico dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi
uno dei seguenti casi:
a) sia in corso
procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa
o di fallimento;
b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una
pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché
procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle
leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;
d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi;
e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la
qualificazione del personale tecnico.
2. L'efficacia dell'autorizzazione
e' altresì sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di
trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti
all'art. 3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto.
3. In caso di reiterate
inadempienze al disposto del comma 1, lettere c), d) ed e), e del
comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo
comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.
4. I provvedimenti
di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati all'impresa
e comunicati al gestore del servizio pubblico.
Art. 8.
1. Almeno novanta
giorni prima della scadenza di validità dell'autorizzazione, le imprese
che intendano proseguire la propria attività debbono presentare all'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro,
si dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n.
15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di
appartenenza.
2. Le imprese di
installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano essere abilitate
al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art.
4.
3. L'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con
validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero
comunica i motivi della reiezione della richiesta.
Art. 9.
1. Le imprese autorizzate
ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse,
che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto,
possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla scadenza
dell'autorizzazione già rilasciata".
Note agli articoli
4 e 5:
Si riporta il testo
dell'art. 3 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
"Art. 3
(Offerta di servizi di telecomunicazioni).
Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i
servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui
al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico
decorsi sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione descrittiva
dei servizi e dei collegamenti.
2. Quando sono
utilizzati collegamenti diretti della rete pubblicai l'offerta al pubblico
dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della
rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni.
3. L'offerta al
pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto
o di circuito, come definiti dall'art.1, comma 1, lettera i), nonché
l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacità, come definita
dall'art. 1, comma 1, lettera 1), devono essere previamente autorizzate
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
4. L'autorizzazione
di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del titolare e dei suoi
collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi concernenti:
a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 3;
b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a
commutazione;
c) le condizioni di permanenza, di disponibilità, e di qualità dei servizi
sotto l'aspetto commerciale;
d) le prescrizioni tecniche riguardanti:
1) l'accesso ai
servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi;
2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;
3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;
e) le condizioni per la salvaguardia, dei compiti di interesse economico
generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne
la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla
graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale
ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;
f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa
nazionale;
g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di circuiti
affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale, come
definito dall'art. 1, comma 1, lettera g), e dei servizi di cui all'art.
2, comma 2.
5. Sulle domande
di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi entro i novanta
giorni successivi alla loro presentazione al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione deve indicare
le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione et
concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
6. Entro il termine
di cui al comma 5, può essere data al richiedente comunicazione di un
nuovo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale si deve
provvedere, specificandone le ragioni amministrative o tecniche.
7. Trascorsi i
termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato all'interessato
alcun provvedimento da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
la domanda di rilascio di autorizzazione si considera accolta.
8. Le prescrizioni
tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono adottate con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Il D.Lgs. 8 agosto
1994, n. 490, reca: "Disposizioni attuative della legge 17 gennaio
1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
normativa antimafia".
Note all'art. 6:
Si riporta il testo
dell'art. 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
"Art. 10 (Contributi).
- 1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3,
sono tenuti a versare al ministero delle poste e delle telecomunicazioni,
al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli
oneri sostenuti.
2. I titolari delle
autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono altresì tenuti a versare
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un contributo annuo
per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici
ed amministrativi.
3. I contributi
di cui ai commi i e 2, dovuti anche dal gestore della rete pubblica,
nonché le relative modalità di versamento sono fissati con decreto del
Ministro delle poste, e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni secondo
il tasso programmato di inflazione.
4. I contributi
non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre
per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, ad opera del concessionari della riscossione dei
tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote
in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43".
Per l'art. 3 del
citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, si rinvia alla nota riguardante
gli articoli 4 e 5.
Note all'art. 9:
Si riporta il testo
dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
l'Art. 8 (Mezzi
di tutela). - 1. In caso di rifiuto da parte del gestore della rete
pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento
delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, è ammesso
reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide
entro novanta giorni. Analoga procedura e' consentita nell'ipotesi che
sia eccepita l'onerosità delle condizioni economiche richieste per l'interconnessione.
2. I provvedimenti
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con i quali non
sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni
o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti di mancato
accoglimento dei reclami di cui al comma i devono essere motivati.
3. Avverso i provvedimenti
di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 7, commi i e 2, ed al comma 2 del
presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente".
Si riporta il testo
dell'art. 4 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
l'Art. 4 (Interfacce
tecniche ed omologazione). - 1. Le caratteristiche delle interfacce
tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni
sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo
1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.
2. Le apparecchiatura
terminali necessarie per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni
di cui all'art. 2, comma 1, devono essere omologate; si applicano le
disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al relativo
regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del Ministro
delle Poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992".
Nota all'art. 10:
Si riporta il testo
dell'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
"Art. 7 (Sanzioni).
- 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle
relative procedure.
2. In caso di espletamento
dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in difformità da quanto
previsto negli. atti di autorizzazione, il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati
per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone
la revoca dell'autorizzazione.
3. In caso di violazione
delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta
di autorizzazione, di cui all'art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto
nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni".
Nota all'art. 12:
Si riporta il testo
dell'art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:
"Art. 12 (Disposizione
transitoria. - 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni
di cui all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi giorni dall'entrata
in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione
o richiedere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'art.
3, commi 1, 2 e 3".
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