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IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto larticolo
87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 18
ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di bassa tensione;
Vista la legge 21
giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE, relativa alla
procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche, modificata dalla direttiva 94/10/CEE, recepita con larticolo
46 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, notifica 97/358/I;
Visto larticolo
17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto larticolo
20 del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile
1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
90 del 18 aprile 1990;
Vista la legge 7
agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24
dicembre 1993, n. 537, ed in particolare larticolo 2, commi 7,
8 e 9;
Visti gli articoli
11 e 12 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, riguardante
il procedimento di certificazione di omologazione degli apparati e dei
sistemi da impiegare nella rete pubblica nazionale di telecomunicazioni;
Visto il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE,
in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante disposizioni
di attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;
Visto il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 614, recante norme sullattuazione
della direttiva 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni,
incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata
dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
Visto il decreto
legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante norme sullattuazione
della direttiva 89/336/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata
ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva
93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;
Vista la nota della
Commissione europea SG(96)D/9477/96/0552 del 5 novembre 1996, con la
quale è stata avviata una procedura di infrazione per inosservanza della
anzidetta direttiva 83/189/CEE in riferimento allarticolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e,
di conseguenza, al decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del
1994;
Vista la circolare
8 gennaio 1998, protocollo GM102530/100711V/CR, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998, con la quale è stata dichiarata la
sospensione del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 395, ed è stata prevista una procedura transitoria per la certificazione
di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti
pubbliche nazionali di telecomunicazioni;
Ritenuto necessario
disciplinare il procedimento di certificazione di omologazione degli
apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di
telecomunicazioni, in sostituzione della normativa recata dal decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;
Sentito il Consiglio
superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nelladunanza del 31 agosto 1998;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre
1998;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1.
Il presente regolamento disciplina il procedimento riguardante la certificazione
di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche
nazionali di telecomunicazioni, nonchè degli apparecchi telefonici pubblici
a pagamento collegabili alle suddette reti, che nel seguito sono indicati
con il termine: "apparati di rete".
2.
Il presente regolamento non riguarda i sistemi destinati ai servizi di
radiodiffusione sonora e televisiva.
Avvertenza:
Il testo delle note
qui pubblicato è stato redatto ai sensi dellart. 10, comma 3 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia
degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Lart.
87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 1 dellart.
17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dellattività di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dallart. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che
deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere
emanati regolamenti per:
a) lesecuzione
delle leggi e dei decreti legislativi;
b) lattuazione
e lintegrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate
alla competenza regionale;
c) le materie
in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza
di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) lorganizzazione
ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge.
- Il comma 2 del
sopra citato articolo prevede che con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
lesercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino
le norme generali regolatrici della materia e dispongano labrogazione
delle norme vigenti, con effetto dallentrata in vigore delle
norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento",
siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale (n.d.r.).
- La legge 7 agosto
1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Il testo dei
commi 7, 8 e 9 dellart. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica), è il seguente:
"7. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dellarticolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme
di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle
disposizioni o leggi di cui allallegato elenco n. 4 e dei
procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi
procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti neces sari
per lesercizio di unattività privata o pubblica. Gli
schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed
al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro
trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni
permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore
centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme,
anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7
sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti
di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione
dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero
delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti,
la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione
dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione
uniforme dei procedimenti delle stesso tipo, che si svolgono presso
diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima
amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione
del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla mede sima attività;
e) semplificazione
e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante
adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione
dellefficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle
di cui allart. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione
a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei
procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni
previste dalla legislazione vigente nelle materie dellinquinamento
acustico; dellacqua, dellaria e dello smaltimento
dei rifiuti;
g) snellimento
per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi
degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione
per la tutela ambientale;
h) individuazione
delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo".
- Il testo
degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 (Trasformazione
dellamministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in
ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:
"Art. 11
(Attribuzioni del Ministero). - 1. Il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta,
di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione
nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo
previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie
e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di
ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di
evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste
e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per
la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili
di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione
e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di
telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e
le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto
degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e,
in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità
dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione
delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando
assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e leditoria".
"Art. 12
(Ordinamento del Ministero).
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dellarticolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29:
a) allorganizzazione
del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti
uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica,
le modalità di inquadramento e lassegnazione del personale
agli uffici;
b) al riordinamento
dellIstituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni,
che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche
mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati
nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione
della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature
e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare
riguardo alle materie tecnico aziendali nel settore dei servizi
pubblici;
c) al riordinamento
del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni
e dellautomazione, in relazione alle funzioni del Ministero;
d) alla
definizione della posizione pensionistica e previdenziale del
personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
e) alla
definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento
gratuito dallamministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:
e-bis) alla
rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate
nella tabella A, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino
in essa differenze rispetto alle effettive presenze.
2. Le dotazioni
organiche del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
sono stabilite nei limiti indicati nella tabella A allegata al
presente decreto. Le dotazioni medesime sono modificate secondo
le procedure previste dallarticolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. A decorrere dal 1 gennaio
1994 e fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica previsto dal comma 1, il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni esercita le funzioni ed i compiti già
svolti dallamministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
e non attribuiti allente, attraverso il personale da assegnarsi
al Ministero ai sensi dellart. 6, comma 2, nei limiti delle
dotazioni organiche previste dalla tabelle A. Con decreto del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
sentito il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 dicembre
1993 saranno individuati il personale e gli uffici occorrenti
per compiti di cui al comma 1".
Art. 2.
Certificato di omologazione
1.
Il certificato di omologazione attesta lidoneità di un apparato
di rete ad essere impiegato nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni.
2.
Il certificato di omologazione è rilasciato per apparati di rete prodotti
in uno o più esemplari fra loro identici per struttura e funzioni.
Art. 3.
Autorità competente
1.
LIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione
è preposto al rilascio del certificato di omologazione.
2.
I certificati di omologazione sono inscritti in un registro pubblico tenuto
a cura dellIstituto di cui al comma 1. Ove ostino ragioni di segretezza,
lapparato di rete omologato è inscritto in un apposito elenco riservato.
Art. 4.
Domanda di omologazione
1.
La domanda del certificato di omologazione, che deve essere riferita ad
un solo apparato di rete, può essere presentata dai costruttori o dai
loro mandatari.
2.
La domanda, in lingua italiana, deve contenere:
a) lindicazione
degli elementi per lidentificazione del richiedente, che può essere
il costruttore o il suo mandatario;
b) lindicazione
della marca, del tipo e del modello dellapparato di rete;
c) lindicazione
delle funzioni dellapparato di rete;
d) la dichiarazione
della compatibilità dellapparato con la rete;
e) lindicazione
delle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali a cui lapparato
di rete è conforme;
f) lindicazione
delle eventuali certificazioni ottenute in altri Paesi dellUnione
europea;
g) lindicazione
dei centri di assistenza tecnica per la riparazione dellapparato
di rete;
h) lindicazione
della durata dellassistenza tecnica per le parti di scorta e per
la riparazione, garantita a partire dalla fine della produzione dellapparato
di rete;
i) limpegno
a fornire un esemplare o più esemplari dellapparato di rete qualora
sia necessario procedere alle verifiche tecniche;
l) limpegno
a sostenere le spese per listruttoria, per il rilascio del certificato
di omologazione e per le eventuali verifiche tecniche necessarie.
3.
La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) certificato di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
italiana ovvero ad altro organismo equivalente del Paese del richiedente,
qualora esistente;
b) monografia tecnica
dellapparato di rete, in lingua italiana o in lingua inglese,
contenente:
1) descrizione
delle applicazioni, del funzionamento e degli eventuali equipaggiamenti
addizionali;
2) schemi circuitali
con lista dei componenti;
3) disegni ed
eventuali fotografie della meccanica dellapparato di rete;
4) descrizione
delleventuale software di gestione dellapparato e delle
modalità di installazione del software stesso;
5) modalità di
installazione dellapparato di rete;
6) certificazione
ovvero dichiarazione attestante la conformità dellapparato di
rete alle disposizioni recate dal decreto legislativo 12 novembre
1996, n. 615;
7) certificazione
ovvero dichiarazione attestante la sicurezza elettrica ed antinfortunistica
delle apparecchiature di rete nei confronti degli operatori e di terzi,
ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n. 791;
8) specifiche
tecniche;
c) rapporti di prova,
se disponibili, redatti da laboratori accreditati per eseguire verifiche
tecniche sulla base di norme tecniche nazionali, europee o internazionali
dichiarate nella domanda.
4.
Qualora i rapporti di prova di cui al comma 3, lettera c), risultino incompleti
o non rispondenti alle norme pertinenti ovvero non sufficienti ad assicurare
la compatibilità con le reti pubbliche di telecomunicazioni, le verifiche
tecniche sono eseguite dallIstituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dellinformazione secondo le modalità indicate
nellarticolo 5.
Note allart.
4:
-
Il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, reca norme sullattuazione
della direttiva n. 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata
ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva
93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.
-
La legge 18 ottobre 1977, n. 791, attua la direttiva del Consiglio delle
Comunità europee n. 73/23/CEE relativa alle garanzie di sicurezza che
deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensionebassa tensione.
Art. 5.
Verifiche tecniche
1.
Le verifiche tecniche, eseguite dallIstituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dellinformazione ai sensi dellarticolo
4, comma 4, sono finalizzate allaccertamento della conformità dellapparato
di rete alle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali pertinenti
ed alla compatibilità con la rete pubblica nazionale, attraverso prove
mirate ad appurare la capacità di interconnessione delle reti nonché linteroperabilità
dei servizi.
2.
LIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione
esegue le verifiche tecniche direttamente o, se necessario e dintesa
con il richiedente, tramite laboratori esterni, previa comunicazione scritta
al richiedente riguardante:
a) la data di messa
a disposizione dellapparato;
b) la data di inizio
delle prove;
c) la presumibile
durata;
d) i luoghi in cui
sono eseguite;
e) lassistenza
tecnica necessaria, includendo in essa leventuale disponibilità
di strumentazione adeguata allo scopo;
f) limporto
presunto delle spese di cui allarticolo 12 e lentità dellanticipo.
3.
Qualora nel corso dellesame tecnico vengano riscontrati inconvenienti
ostativi allomologazione, lIstituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dellinformazione ne richiede leliminazione,
fissando un termine per le occorrenti modifiche.
Art. 6.
Rilascio del certificato
1.
In caso di esito positivo delle verifiche tecniche eseguite dallIstituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione,
di cui allarticolo 5, comma 1, o dellesame dei rapporti di
prova di cui allarticolo 4, comma 3, lettera c), il predetto Istituto
rilascia il certificato di omologazione. Il termine per il rilascio è
fissato in centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda, salvo
i casi per i quali le norme tecniche prevedono espressamente tempi superiori.
Il termine stesso è sospeso in caso di incompletezza della domanda o di
irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche tecniche.
2.
Nel certificato di omologazione possono essere poste condizioni o limitazioni
sulla base dei risultati dellesame tecnico.
3.
Il certificato di omologazione è redatto in lingua italiana ed inglese.
4.
Il rigetto della richiesta del certificato di omologazione, che può conseguire
anche al mancato versamento delle somme di cui allarticolo 12, è
comunicato al richiedente entro il medesimo termine indicato nel comma
1.
Art. 7.
Autorizzazione temporanea
1.
LIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione
può rilasciare autorizzazioni temporanee allimpiego di apparati
di rete per lesecuzione di prove funzionali degli stessi ovvero
in occasione di particolari avvenimenti.
Art. 8.
Variazioni
1. Ogni modifica allhardware
e al software di un apparato di rete omologato è comunicata allIstituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione
con la descrizione delle varianti apportate e dei conseguenti effetti;
lIstituto valuta la necessità di una nuova omologazione. In caso
di modifiche dellinterfaccia con altri elementi di rete o che forniscono
altre prestazioni, lapparato deve essere sottoposto nuovamente allomologazione.
Art. 9.
Rinuncia allomologazione
1.
Il richiedente ha facoltà di ritirare la richiesta del certificato di
omologazione, fermo restando lobbligo di rimborsare le spese già
sostenute dallIstituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dellinformazione.
Art. 10.
Controlli
1.
Il Ministero delle comunicazioni può disporre controlli sugli apparati
di rete in esercizio per verificarne nel tempo la rispondenza alle relative
norme tecniche, affidando lincarico allIstituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dellinformazione.
2.
Le irregolarità accertate nel corso della verifica sono comunicate al
titolare della omologazione ed al gestore delle rete pubblica interessata.
Al titolare del certificato di omologazione è imposto un termine per modificare
lapparato e sottoporlo a nuova verifica. Il certificato di omologazione
è revocato se entro il predetto termine lapparato non sia stato
modificato con leliminazione delle irregolarità accertate. La revoca
è comunicata al titolare del certificato ed al gestore della rete.
3.
Nei casi di cui al comma 2 linteressato è tenuto al pagamento delle
spese per leffettuazione dei controlli.
4.
Entro sette giorni dalla data di comunicazione della revoca del certificato
al titolare ed al gestore gli apparati inseriti in rete devono essere
rimossi e nessun altro esemplare dello stesso tipo può esservi inserito.
5.
Gli apparati di rete in esercizio, risultati sprovvisti di omologazione
nel corso di controlli, devono essere rimossi dal gestore della rete entro
sette giorni dalla data della relativa comunicazione.
Art. 11.
Marcatura
1.
Su ogni esemplare dellapparato omologato il costruttore appone una
marcatura indelebile con le seguenti informazioni:
a) nominativo del
titolare del certificato di omologazione;
b) modello dellapparato;
c) anno e mese di
fabbricazione;
d) riferimento al
certificato di omologazione.
2.
La marcatura è apposta su una parte dellapparato non intercambiabile
e, per quanto concerne linformazione di cui al comma 1, lettera
d), deve risultare visibile sulla superficie esterna dellapparato.
Art. 12.
Spese
1.
Per il rilascio del certificato di omologazione devono essere versate
lire seicentomila a titolo di rimborso delle spese amministrative per
istruttoria.
2.
Le spese relative alleffettuazione dei controlli, nel caso di cui
allarticolo 10, comma 3, sono addebitate al richiedente nelle misure
stabilite dai decreti adottati ai sensi dellarticolo 19, comma quinto,
del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Nota allart.
12:
-
Si riporta il testo del comma quinto dellart. 19 del codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156:
"Per le prestazioni
rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per
esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dellamministrazione,
ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse,
anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali
stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni,
sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro
per il tesoro".
Art. 13.
Norma finale
1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 395.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
9 dicembre 1998
Il
Presidente del Senato della Repubblica nellesercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica, ai sensi dellarticolo 86 della
Costituzione
MANCINO
DAlema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla
Corte dei conti il 22 gennaio 1999
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