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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle
al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete
aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni
in un ambiente concorrenziale;
Visto il decreto-legge 1o maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1o luglio 1997, n. 189, recante recepimento della direttiva
96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, riguardante l'istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo;
Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della
direttiva 90/387/CEE, concernente l'istituzione del mercato interno per
i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura
di una rete aperta di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, riguardante l'attuazione
della direttiva 92/44/CEE concernente l'applicazione della fornitura di
una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, riguardante le disposizioni
in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni
in attuazione della direttiva 97/66/CE ed in tema di attivita' giornalistica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318, riguardante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997, riguardante le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali
nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio
1998, riguardante il finanziamento del servizio universale delle telecomunicazioni;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni
che ha espresso parere favorevole nel corso dell'adunanza generale del
19 maggio 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 dicembre 2000;
Sulla proposta del Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro
per le politiche comunitarie;
Emana il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1. Definizioni
1. Le definizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, si applicano al presente regolamento.
2. Le definizioni di cui al comma 1, ai fini del presente regolamento,
sono integrate dalle seguenti:
a) "consumatore": persona fisica che utilizza un servizio
pubblico di telecomunicazioni a scopi non lavorativi, commerciali o
professionali;
b) "posto telefonico pubblico a pagamento": posto telefonico
a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e carte di credito
o di addebito e schede prepagate;
c) "Autorita' nazionale di regolamentazione", di seguito
denominata "Autorita'": l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
d) "organismo con significativo potere di mercato": organismo
autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di
telefonia vocale avente notevole forza di mercato ai sensi dell'articolo
1, comma 1, lettera am), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 318 del 1997, notificato come tale dall'Autorita' alla Commissione
europea.
Capo II
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 90/387/CEE
Art. 2. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso
alle reti pubbliche di telecomunicazioni e, ove applicabile, ai servizi
pubblici di telecomunicazioni nonche' per l'uso libero ed efficace delle
reti e dei servizi medesimi.
2. Le condizioni di cui al comma 1 sono volte ad agevolare la fornitura
di reti e di servizi pubblici di telecomunicazioni in ambito nazionale
e nei rapporti con gli altri Stati membri e, in particolare, la fornitura
di servizi da parte di societa', imprese o persone fisiche stabilite in
uno Stato membro che non sia quello della societa', impresa o persona
fisica cui i servizi sono destinati.
3. Le condizioni di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni
mirano a:
a) assicurare la disponibilita' di un pacchetto minimo di servizi;
b) garantire l'accesso e, l'interconnessione alle reti ed ai servizi
pubblici di telecomunicazioni;
c) incoraggiare la fornitura di servizi di telecomunicazioni armonizzati
a beneficio degli utenti, individuando e promuovendo, su base facoltativa,
l'utilizzo di interfacce tecniche armonizzate e delle relative norme
e specifiche tecniche ai fini di assicurare un accesso ed una interconnessione
aperti ed efficienti;
d) garantire la fornitura del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni tenendo conto degli sviluppi futuri.
Art. 3. Condizioni di fornitura di una rete aperta
1. Le condizioni di fornitura di una rete aperta devono rispettare i
principi di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, secondo il
quadro di riferimento di cui all'allegato 1.
2. Le condizioni di fornitura di una rete aperta non devono limitare
l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazioni eccetto
che per ragioni basate sulle esigenze fondamentali di cui all'articolo
1, comma 1, lettera c),&D,; del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 1997, n. 318.
Vigono inoltre le condizioni applicabili in generale al collegamento
alla rete dell'apparecchiatura terminale.
3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire
alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego delle reti pubbliche
di telecomunicazioni e dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate
le restrizioni compatibili con la regolamentazione vigente.
4. Fatti salvi i provvedimenti adottati nell'ambito della fornitura della
rete aperta, qualora l'Autorita' ritenga di limitare l'accesso alle reti
o ai servizi di telecomunicazioni in relazione alle esigenze fondamentali
di cui al comma 2, in particolare per quanto concerne l'interoperabilita'
dei servizi e la protezione dei dati, procede secondo le modalita' determinate
dalla Commissione europea in base alla procedura di cui all'articolo 10
della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990.
Art. 4. Riferimenti normativi
1. I riferimenti alle norme ed alle specifiche stabilite come base per
le interfacce tecniche armonizzate e per le caratteristiche armonizzate
dei servizi ai fini della fornitura di una rete aperta sono pubblicati
nella " Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
2. La fornitura di interfacce tecniche e di funzioni di rete deve avvenire
sulla base di norme e di specifiche i cui riferimenti sono pubblicati
nella GUCE. Possono essere impiegate, in attesa dell'adozione di norme
e di specifiche pubblicate nella GUCE:
a) norme e specifiche adottate dagli organismi di normalizzazione europei
conte l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o
il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o il Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o, in assenza di tali norme
e specifiche;
b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione Internazionale
delle telecomunicazioni (ITU), dall'Organizzazione internazionale per
la normalizzazione (ISO) o dal Comitato elettrotecnico internazionale
(CEI) o, in assenza di tali norme o raccomandazioni;
c) norme e specifiche nazionali.
3. Se l'applicazione delle norme e delle specifiche di cui al comma 1
appare insufficiente a garantire l'interoperabilita' dei servizi transfrontalieri
da e verso Stati membri, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui all'articolo
3, comma 4, nella misura strettamente necessaria a garantire detta operabilita'
e ad ampliare la libera scelta degli utenti.
4. Se le norme e le specifiche armonizzate di cui al comma 1 non rispettano
le esigenze fondamentali e non consentono di perseguire l'obiettivo dell'accesso
aperto ed efficace alle reti, dell'interconnessione e dell'interoperabilita'
dei servizi, l'Autorita' ricorre alla procedura di cui all'articolo 3,
comma 4.
Art. 5. Informazioni
1. L'Autorita' puo' richiedere agli organismi che forniscono reti e servizi
di telecomunicazioni le informazioni necessarie all'applicazione del presente
regolamento.
Capo III
ATTUAZIONE DIRETTIVA 97/51/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/44/CEE
Art. 6. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso
e l'uso libero ed efficace delle linee affittate fornite ad utenti su
reti pubbliche di telecomunicazioni nonche' la disponibilita' su tutto
il territorio nazionale di un insieme minimo di linee affittate con caratteristiche
tecniche armonizzate. A tal fine, per organismi di telecomunicazioni si
intendono gli organismi notificati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo
14, comma 1.
2. L'Autorita' provvede affinche' in ogni punto del territorio nazionale
almeno un organismo sia soggetto alle disposizioni del presente capo.
3. Gli obblighi derivanti dal presente capo non sono imposti ad organismi
non aventi significativo potere di mercato nel settore delle linee affittate
a meno che, in tale settore, manchino organismi con significativo potere
di mercato.
Art. 7. Disponibilita' delle informazioni
1. L'Autorita' provvede affinche' le informazioni relative all'offerta
di linee affittate, con particolare riguardo alle caratteristiche tecniche,
alle condizioni economiche, alle condizioni di fornitura e di utilizzazione,
al regime autorizzatorio nonche' ai requisiti per il collegamento delle
apparecchiature terminali, siano pubblicate secondo il modello di cui
all'allegato II. Le modifiche delle offerte esistenti e le informazioni
sulle nuove offerte sono pubblicate dagli organismi nei tempi stabiliti
dall'Autorita'. I riferimenti relativi a tali informazioni vengono pubblicati
a cura dell'Autorita' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'Autorita' notifica alla Commissione europea le modalita' secondo
cui sono rese disponibili tali informazioni.
Art. 8. Informazioni sulle condizioni di fornitura
1. Le condizioni di fornitura che devono essere pubblicate ai sensi dell'articolo
7 comprendono almeno:
a) informazioni sulle modalita' di richiesta;
b) il termine di fornitura normale, ossia il periodo, decorrente dal
giorno in cui l'utente ha fatto una richiesta vincolante di una linea
affittata, entro il quale sono state messe a disposizione degli utenti
il 95% di tutte le linee affittate di uno stesso tipo. Il calcolo del
termine di fornitura normale viene effettuato in base ai reali termini
di fornitura registrati durante un periodo di tempo recente di congrua
durata; in esso non si deve tenere conto dei casi in cui siano stati
gli utenti a chiedere ritardi dei tempi di consegna. Per nuovi tipi
di linee affittate e' pubblicato il termine di fornitura previsto;
c) il periodo contrattuale, ossia l'indicazione della durata del contratto
prevista in linea generale e del periodo contrattuale minimo che l'utente
e' obbligato ad accettare;
d) il tempo normale di riparazione, ossia il periodo di tempo, decorrente
dal momento in cui il guasto viene comunicato all'apposito servizio
dell'organismo di telecomunicazioni, entro il quale l'80% di tutte le
linee affittate di uno stesso tipo e' stato rimesso in servizio, notificandolo,
se del caso, agli utenti. Per i nuovi tipi di linee affittate e' pubblicato
il tempo di riparazione previsto.
Qualora vengano offerte differenti classi di qualita' di riparazione
per uno stesso tipo di linea affittata, sono pubblicati i corrispondenti
tempi normali di riparazione;
e) le modalita' di indennizzo e di rimborso in caso di mancato rispetto
delle clausole contrattuali.
Art. 9. Condizioni per la cessazione delle offerte
1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di
mercato assicurano che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato
per un congruo periodo di tempo. La cessazione di un'offerta puo' essere
decisa soltanto previa comunicazione all'Autorita' e consultazione degli
utenti interessati i quali, nei successivi trenta giorni, possono formulare
le loro osservazioni di merito. Gli organismi di telecomunicazioni provvedono
a comunicare agli utenti le determinazioni adottate e, in particolare,
la data di cessazione delle offerte che, in ogni caso, non deve avvenire
prima di dodici mesi dalla suddetta comunicazione. Fatto salvo il diritto
di ricorrere alle autorita' giurisdizionali, gli utenti possono adire
l'Autorita' qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta
decisa dall'organismo di telecomunicazioni.
Art. 10. Condizioni di accesso e di utilizzazione ed
esigenze fondamentali
1. Eventuali restrizioni all'accesso ed all'uso delle linee affittate
sono stabilite dall'Autorita' con apposito provvedimento.
Non puo' essere introdotta ne' mantenuta alcuna restrizione tecnica per
il collegamento di linee affittate fra di esse o con reti pubbliche di
telecomunicazioni.
2. Nel caso in cui l'accesso e l'utilizzazione delle linee affittate
siano limitati sulla base delle esigenze fondamentali, di cui al comma
3, l'Autorita' rende note con le modalita' previste all'articolo 25, comma
3, le esigenze fondamentali sulle quali sono basate tali limitazioni.
3. Le esigenze fondamentali si applicano alle linee affittate come segue:
a) sicurezza del funzionamento della rete: un organismo di telecomunicazioni
e' tenuto ad adottare le misure intese a salvaguardare la sicurezza
del funzionamento della rete per tutto il tempo in cui sussiste una
situazione di emergenza. Per situazione di emergenza si intende un caso
eccezionale di forza maggiore, come condizioni atmosferiche eccezionali,
terremoti, inondazioni, fulmini o incendi, condizioni che possono causare
l'interruzione del servizio, la limitazione del servizio, il diniego
di accesso al servizio. In caso di situazione di emergenza l'organismo
si adopera per garantire la continuita' del servizio per tutti gli utenti.
Gli organismi comunicano immediatamente agli utenti e all'Autorita'
l'inizio e la fine della situazione di emergenza nonche' la natura e
il grado delle restrizioni temporanee del servizio;
b) mantenimento dell'integrita' della rete: l'utente ha diritto a un
servizio del tutto trasparente in conformita' alle specifiche del punto
terminale di rete, che possa essere utilizzato in modo non strutturato
a suo piacimento, ad esempio nel caso in cui non siano imposti o vietati
determinati canali. Non e' ammessa nessuna limitazione dell'utilizzazione
di linee affittate per motivi attinenti al mantenimento dell'integrita'
della rete, fintantoche' sono rispettate le condizioni di accesso per
quanto riguarda l'apparecchiatura terminale;
c) interoperabilita' dei servizi: fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 4 e all'articolo 4, comma 3, non puo' essere applicata
alcuna restrizione per motivi di interoperabilita' dei servizi, qualora
siano rispettate le condizioni di accesso per l'apparecchiatura terminale;
d) protezione dei dati: l'Autorita' puo' limitare l'utilizzazione delle
linee affittate solo nella misura necessaria per garantire l'osservanza
delle pertinenti disposizioni di legge nel settore della protezione
dei dati compresa quelli personali, della riservatezza dell'informazione
trasmessa o archiviata e della vita privata.
4. Le apparecchiature terminali devono essere conformi ai requisiti stabiliti
per il loro collegamento al punto terminale di rete di una linea affittata
a norma delle disposizioni vigenti in materia.
Qualora un'apparecchiatura terminale non sia o non sia piu' conforme
a tali requisiti, la fornitura della linea affittata puo' essere interrotta
fino a che l'apparecchiatura stessa non sia stata disconnessa dal punto
terminale della rete. Gli organismi sono tenuti ad informare immediatamente
l'utente dell'interruzione indicando i relativi motivi. La fornitura della
linea affittata e' ripristinata non appena l'utente abbia provveduto a
disconnettere dal punto terminale della rete l'apparecchiatura non conforme.
Art. 11. Fornitura di un insieme minimo di linee affittate
con caratteristiche tecniche armonizzate
1. Gli organismi di telecomunicazioni aventi significativo potere di
mercato sono tenuti a fornire, separatamente o congiuntamente, un insieme
minimo di linee affittate conformemente all'allegato III, al fine di garantire
un'offerta armonizzata in tutta la Comunita' europea.
2. L'Autorita' promuove la fornitura dei tipi supplementari di linee
affittate individuati nell'allegato IV, tenendo conto della domanda di
mercato e dei progressi nella normalizzazione.
3. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati III e IV agli sviluppi
tecnici e all'evoluzione della domanda del mercato, compresa l'eventuale
soppressione dagli allegati di alcuni tipi di linee affittate, sono adottate
a seguito delle modifiche decise dalla Commissione europea.
4. La fornitura di altre linee affittate oltre a quelle dell'insieme
minimo di linee affittate non deve ostare alla fornitura dell'insieme
minimo di cui al comma 1.
Art. 12. Controllo dell'Autorita'
1. L'Autorita' stabilisce la procedura per decidere, caso per caso e
nel piu' breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi aventi
significativo potere di mercato a prendere misure quali il rifiuto di
fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione
della disponibilita' delle prestazioni delle linee affittate, in base
ai presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli
utenti. L'Autorita' puo' autorizzare a priori misure specifiche nel caso
di determinate violazioni delle condizioni di utilizzazione. L'Autorita'
garantisce la trasparenza della procedura. La decisione e' adottata sentite
le parti interessate, e' debitamente motivata e notificata alle parti
stesse entro una settimana dalla sua adozione; essa e' esecutiva dopo
la notifica agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto
delle parti in causa di adire un organo giurisdizionale.
2. Gli organismi di telecomunicazioni devono rispettare il principio
di non discriminazione nella fornitura di linee affittate.
Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe
agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono le linee affittate
a terzi con le stesse condizioni e con la stessa qualita' con cui forniscono
i propri servizi o quelli delle proprie affiliate o associate.
3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di
telecomunicazioni ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata
applicando le condizioni economiche e le condizioni di fornitura pubblicate,
puo' modificare tali condizioni previa specifica autorizzazione dell'Autorita'.
Art. 13. Condizioni economiche di offerta e principi
di contabilita' dei costi
1. Gli organismi di telecomunicazioni applicano, per l'offerta di linee
affittate, condizioni economiche basate sul principio dell'orientamento
ai costi e della trasparenza, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo
12, comma 2, le condizioni economiche per la fornitura di linee affittate
devono essere indipendenti dal tipo di applicazione prescelto dall'utente;
b) le condizioni economiche devono contenere normalmente i seguenti
elementi: una quota iniziale di allacciamento ed un canone di locazione
periodico. Eventuali altri elementi economici di offerta devono essere
trasparenti e basati su criteri obiettivi;
c) le condizioni economiche devono essere applicate alle risorse fornite
tra i punti terminali di rete tramite i quali l'utente accede alle linee
affittate. Per le linee affittate fornite da piu' organismi possono
essere applicate condizioni economiche di semicircuito, ossia da un
punto terminale di rete ad un ipotetico punto a meta' circuito.
2. Gli organismi di telecomunicazioni predispongono ed applicano un adeguato
sistema di calcolo dei costi ai fini dell'applicazione del comma 1. Fatte
salve le disposizioni del comma 3, tale sistema contiene i seguenti elementi:
a) i costi delle linee affittate che devono, in particolare, includere
i costi diretti sostenuti dagli organismi per l'installazione a seguito
della richiesta dell'utente, il funzionamento, la manutenzione, la commercializzazione
di tali linee e la relativa fatturazione;
b) i costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente
attribuiti a linee affittate o ad altre attivita'. I costi comuni sono
imputati, per categorie, come segue:
1) se possibile, in base all'analisi diretta della loro origine;
2) se non possibile, in base al legame indiretto con un'altra categoria
o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili
o imputabili; tale legame indiretto deve basarsi su strutture di costi
analoghi;
3) se non e' possibile imputare la categoria dei costi ne' in modo
diretto ne' in modo indiretto, la categoria viene attribuita applicando
un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto
fra tutte le spese direttamente attribuite o imputate alle linee affittate,
da un lato, ed agli altri servizi, dall'altro.
3. Eventuali altri sistemi di calcolo dei costi degli organismi aventi
significativo potere di mercato devono essere approvati dall'Autorita'
previa informazione alla Commissione europea.
4. L'Autorita' tiene a disposizione della Commissione europea e le sottopone,
su richiesta, informazioni adeguatamente dettagliate sui sistemi di calcolo
dei costi applicati dagli organismi ai sensi dell'articolo 7.
5. L'Autorita' non applica i requisiti di cui al comma 1 agli organismi
che non hanno significativo potere di mercato per quanto riguarda una
linea affittata specifica offerta in una determinata area geografica.
6. L'Autorita' puo' decidere di non applicare i requisiti di cui al comma
1 in una determinata area geografica, qualora sia soddisfatto il principio
dell'effettiva concorrenza nel relativo mercato delle linee affittate.
Art. 14. Notifiche e relazioni
1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea i nomi degli organismi
che forniscono le linee affittate di cui all'articolo 6 e che sono soggetti
ai requisiti previsti dal presente regolamento. La notifica include, ove
necessario, i tipi di linea affittata che ciascun organismo deve fornire
in ciascuna area geografica ed i casi in cui ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 13, comma 6.
2. L'Autorita' provvede affinche' siano rese disponibili statistiche,
almeno per ciascun anno, che illustrino i risultati ottenuti nell'ambito
delle condizioni di fornitura pubblicate ai sensi dell'articolo 7, in
particolare per quanto concerne i tempi di consegna e di riparazione.
Tali relazioni devono essere inviate alla Commissione europea entro cinque
mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono.
3. L'Autorita' tiene a disposizione della Commissione e li fornisce,
su richiesta, i dati relativi ai casi in cui e' stato limitato l'accesso
o l'uso di linee affittate nonche' le informazioni sulle misure prese
e sulle relative motivazioni.
Art. 15. Procedura di conciliazione
1. Ferma restando l'esperibilita' degli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale,
l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni
del presente capo, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie
affittate da parte degli organismi notificati di cui all'articolo 14,
comma 1, ha il diritto di ricorrere all'Autorita'.
2. Se non e' possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, l'utente,
di cui al comma 1, puo' ricorrere alla procedura prevista al comma 3 mediante
richiesta scritta alla Autorita' ed alla Commissione europea.
3. L'Autorita', se ritiene che, a seguito della richiesta di cui al comma
2, vi siano i presupposti per un riesame, puo' rinviare il caso al comitato
ONP di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ad), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318 del 1997, secondo la procedura di cui all'articolo
18, comma 9, del medesimo decreto.
4. I soggetti che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 sostengono
i costi della loro partecipazione.
Capo IV
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/10/CE
Sezione I
Disposizioni preliminari
Art. 16. Oggetto e campo d'applicazione
1. Il presente capo riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso
ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai
servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti
e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).
2. Il presente capo intende assicurare la disponibilita' su tutto il
territorio nazionale di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualita'
e definisce l'insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi
i consumatori, possono avere accesso nel contesto del servizio universale
alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi accessibili.
3. Il presente capo non si applica alle reti ed ai servizi di comunicazioni
mobili e personali, ad eccezione dell'articolo 20, dell'articolo 23, lettere
b) e c), dell'articolo 24 e dell'articolo 25, comma 1.
4. I servizi telefonici pubblici includono, in aggiunta al servizio di
telefonia vocale, l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei
servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati,
la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio
a condizioni speciali e la fornitura di servizi speciali per gli utenti
disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nel presente
provvedimento, ma non include servizi a valore aggiunto forniti sulle
reti telefoniche pubbliche.
Sezione II
Fornitura di un insieme definito di servizi che possono essere finanziati
nel contesto del servizio universale
Art. 17. Disponibilita' dei servizi
1. L'Autorita' garantisce che i servizi contemplati nella presente sezione
siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, a prescindere
dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle specifiche condizioni
nazionali, a prezzi accessibili.
L'Autorita', tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle
condizioni economiche e sentiti gli organismi di telecomunicazioni che
forniscono reti e servizi, gli utenti, i consumatori, i produttori, garantisce
che le condizioni economiche siano accettabili a livello nazionale, in
particolare per gli utenti delle zone rurali od a costi elevati nonche'
per le categorie di utenti vulnerabili, quali gli anziani, le persone
disabili o coloro che hanno esigenze sociali speciali. L'Autorita' assicura,
altresi', il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
rende pubblici i criteri volti a garantire l'accettabilita' delle condizioni
economiche a livello nazionale e definisce tetti tariffari o medie geografiche
o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti, finche' la
concorrenza non realizzi un'effettiva autoregolamentazione dei prezzi.
2. L'Autorita' e' tenuta a pubblicare relazioni periodiche sull'evoluzione
delle condizioni economiche da mettere a disposizione del pubblico.
Art. 18. Meccanismi di finanziamento
1. Nei casi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997 e dall'articolo 5 del decreto del Ministro
delle comunicazioni 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 110 del 14 maggio 1998, l'Autorita' applica il meccanismo di finanziamento
del servizio universale secondo la procedura di cui al predetto decreto
del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998.
2. L'Autorita', ai sensi dell'articolo 25, provvede alla pubblicazione
di una relazione annuale che riporti il costo netto calcolato degli obblighi
di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti
interessate.
3. L'Autorita' puo' stabilire i requisiti supplementari per le forniture
di servizi di telecomunicazioni. Tali requisiti non incidono sulla contabilita'
relativa ai conti del servizio universale e non possono essere finanziati
mediante un contributo obbligatorio degli operatori di mercato.
Art. 19. Fornitura del collegamento in rete e accesso
ai servizi telefonici
1. L'Autorita' e' tenuta a garantire che, in ambito nazionale, almeno
un organismo di telecomunicazioni soddisfi tutte le richieste ragionevoli
di collegamento alle reti telefoniche pubbliche fisse in un punto fisso
e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi designando, se necessario,
piu' operatori affinche' sia coperto l'intero territorio, ai sensi dell'articolo
3, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del
1997.
2. Il collegamento fornito nell'ambito del servizio universale deve essere
idoneo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318 del 1997, a consentire agli utenti di effettuare
e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale,
di fax e di dati.
Art. 20. Servizi elenchi abbonati
1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni
della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali
e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in particolare
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio
1998, n. 171.
2. L'Autorita' garantisce che:
a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi
telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente
di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;
b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente
opposti al fatto di esservi inseriti, con i numeri dei telefoni fissi
e mobili e i numeri personali, siano messi a disposizione del pubblico
su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata
dall'Autorita', e aggiornati periodicamente;
c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i
numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli
utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.
3. Gli organismi di telecomunicazioni, nell'attribuire i numeri di telefono
agli abbonati, sono tenuti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste
di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni
eque, orientate ai costi e non discriminatorie.
4. Gli organismi di telecomunicazioni, nel fornire i servizi di cui al
comma 2, lettere b) e c), rispettano il principio di non discriminazione
nel trattamento e nella presentazione delle informazioni.
Art. 21. Posti telefonici pubblici a pagamento
1. L'Autorita' garantisce la disponibilita' sul territorio nazionale
di posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli
degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale.
L'Autorita' puo' non applicare le disposizioni del presente comma su tutto
il territorio nazionale o su parte di esso, purche' accerti che tali servizi
siano ampiamente disponibili.
2. Gli organismi di telecomunicazioni garantiscono la possibilita' di
effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche,
chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento
formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza 112, di
cui alla decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, e gli
altri numeri nazionali di emergenza.
Art. 22. Misure particolari per gli utenti disabili
o con particolari esigenze sociali
1. L'Autorita' puo' adottare le misure specifiche per garantire agli
utenti disabili o con particolari esigenze sociali parita' di accesso
ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni
telefoniche, a costi accessibili.
Sezione III
Disposizioni specifiche concernenti gli organismi che forniscono reti
telefoniche pubbliche fisse e mobili e servizi di comunicazioni mobili
e personali a disposizione del pubblico.
Art. 23. Collegamento delle apparecchiature terminali
ed uso della rete
1. Gli organismi sono tenuti ad assicurare che gli utenti collegati alla
rete telefonica pubblica fissa possano:
a) collegare e utilizzare apparecchiature terminali conformi ai requisiti
previsti dalle disposizioni vigenti;
b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni
elenco abbonati, a norma dell'articolo 20, comma 2, lettera c), a meno
che essi non decidano diversamente;
c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il 112 e
qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale.
2. Gli organismi di telecomunicazioni assicurano che gli utenti dei servizi
di comunicazioni mobili e personali possano accedere ai servizi di cui
alle lettere b) e c) del comma 1.
Art. 24. Contratti
1. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono
l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano
uno schema di contratto nel quale sia precisato il servizio da fornire
e le condizioni ed i termini di disponibilita' al pubblico. Il contratto
o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno
il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di
manutenzione offerti, le compensazioni e i rimborsi agli abbonati in caso
di servizio insoddisfacente, nonche' una sintesi della procedura da seguire
per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 38, e contengono
informazioni sui livelli di qualita' del servizio.
2. L'Autorita' ha la facolta', di propria iniziativa o su richiesta di
un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori,
di richiedere modifiche delle condizioni contrattuali di cui al comma
1 e delle condizioni dei regimi di compensazione e di rimborso applicati,
al fine di garantire la tutela dei diritti degli utenti e degli abbonati
secondo le disposizioni del presente regolamento.
Art. 25. Pubblicazione e disponibilita' delle informazioni
1. Gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili
o servizi telefonici a disposizione del pubblico devono diffondere informazioni
adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni
standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e dei
servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, gli organismi
di telecomunicazioni devono dare ampia diffusione, in modo chiaro ed esatto,
alle informazioni relative alle condizioni economiche per gli utenti finali,
ai periodi minimi contrattuali, se del caso, ed alle condizioni per il
rinnovo dei contratti.
2. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche
pubbliche fisse comunicano all'Autorita' le specifiche tecniche dettagliate
dell'interfaccia di accesso alla rete, identificate nell'allegato VI.
Le modifiche delle vigenti specifiche e le informazioni sulle nuove specifiche
dell'interfaccia di rete sono comunicate all'Autorita' prima di essere
introdotte. L'Autorita' puo' fissare un termine di preavviso adeguato.
3. L'Autorita' cura che le informazioni siano rese disponibili dagli
organismi di telecomunicazioni in modo tale da permettere alle parti interessate
di accedervi facilmente. Le modalita' di pubblicazione delle informazioni
sono riportate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
dell'Autorita', che ne notifica gli estremi alla Commissione europea.
Art. 26. Qualita' del servizio
1. L'Autorita' puo' fissare i parametri di qualita' dei servizi per gli
organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici
pubblici fissi, definendo, a tal fine, gli obiettivi di prestazione nelle
singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti
telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale che hanno significativo
potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 19.
2. Gli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato
o che sono stati designati a norma dell'articolo 19, devono fornire all'Autorita',
su richiesta, informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo
i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato
VII. L'Autorita' puo' chiedere le medesime informazioni anche ad altri
organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e servizi
telefonici pubblici fissi per piu' di diciotto mesi.
3. Ove opportuno e sentite le parti interessate ai sensi dell'articolo
36, l'Autorita' pubblica i dati sulle prestazioni di cui al comma 1.
4. In caso di persistente omissione da parte di un organismo di telecomunicazioni
del raggiungimento degli obiettivi di prestazione, l'Autorita' puo' adottare
misure specifiche, secondo le condizioni definite nella licenza individuale
rilasciata.
5. L'Autorita' puo' incaricare un soggetto pubblico o privato con specifica
competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni
ai fini della verifica dell'esattezza e della comparabilita' dei dati
messi a disposizione dagli organismi di cui al comma 2.
Art. 27. Condizioni di accesso e di uso ed esigenze
fondamentali
1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie
di cui all'articolo 38, comma 1, l'Autorita' istituisce procedure per
trattare i casi in cui siano adottate misure quali la sospensione, la
risoluzione, le modifiche sostanziali o la riduzione della disponibilita'
del servizio da parte degli organismi di telecomunicazioni che forniscono
reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici pubblici fissi o
quantomeno degli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale
che detengono un significativo potere di mercato ovvero degli organismi
designati a norma dell'articolo 19 e che detengono un significativo potere
di mercato;
le procedure riguardano almeno gli organismi che forniscono reti e servizi
di telecomunicazione.
2. L'Autorita' garantisce la trasparenza della procedura. La decisione
e' adottata sentite le parti interessate, e' debitamente motivata e notificata
alle parti stesse entro una settimana dall'adozione.
3. L'Autorita' provvede alla pubblicazione delle procedure di cui al
comma 1 come indicato all'articolo 25, comma 3.
4. Le parti interessate conservano il diritto a ricorrere alle vie giudiziarie.
5. Nel caso in cui l'accesso o l'uso delle reti telefoniche pubbliche
fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi siano limitati sulla base
delle esigenze fondamentali, l'Autorita' rende note, con le modalita'
previste all'articolo 25, comma 3, le esigenze fondamentali di cui al
comma 6 sulle quali si basano le limitazioni.
6. Alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici
fissi si applicano le seguenti esigenze fondamentali:
a) sicurezza di funzionamento della rete: gli organismi di telecomunicazioni
assicurano la disponibilita' delle reti telefoniche pubbliche fisse
e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di
rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio, condizioni meteorologiche
eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi. In tali
situazioni, gli organismi interessati fanno tutto quanto in loro potere
per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare
le priorita' fissate dalle autorita' competenti. L'Autorita' garantisce
che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche
fisse, giustificate dalla necessita' di salvaguardarne la sicurezza
di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate
su criteri oggettivi definiti in anticipo;
b) mantenimento dell'integrita' della rete: gli organismi di telecomunicazioni
assicurano l'integrita' delle reti telefoniche pubbliche fisse e l'Autorita'
garantisce che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche
pubbliche fisse, giustificate dalla necessita' di garantirne l'integrita'
per proteggere, tra l'alto, le apparecchiature di rete, il software
o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire
il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere
non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo;
c) interoperabilita' dei servizi: nessuna restrizione per ragioni d'interoperabilita'
dei servizi e' imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui
funzionamento sia conforme alle disposizioni vigenti in materia;
d) protezione dei dati: le condizioni di accesso e di uso delle reti
telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi
volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi
alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali
e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del 1996 e del decreto
legislativo n. 171 del 1998;
e) uso efficace dello spettro di frequenza: gli organismi sono tenuti
all'uso efficace dello spettro di frequenza e hanno l'obbligo di evitare
interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che
possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche
pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.
Art. 28. Fatturazione dettagliata, selezione numerica
multifrequenza e blocco selettivo di chiamata
1. Al fine di garantire che, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse,
gli utenti abbiano accesso ai servizi di selezione numerica multifrequenza
e, a richiesta, di fatturazione dettagliata e di blocco selettivo di chiamata,
l'Autorita' adotta gli opportuni provvedimenti affinche' sia garantita,
da uno o piu' operatori, alla maggior parte degli utenti la disponibilita'
di tali servizi, fissando i termini di applicazione, e dispone altresi'
le misure necessarie ad assicurare la disponibilita' dei medesimi servizi
a tutti gli utenti entro il 31 dicembre 2001. L'Autorita' puo' autorizzare
gli organismi di telecomunicazioni che forniscono reti telefoniche pubbliche
fisse a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente comma su
tutto il territorio nazionale o su parte di esso qualora sia stata chiaramente
provata l'ampia disponibilita' di tali servizi. I servizi di selezione
numerica multifrequenza e di blocco selettivo di chiamata sono definiti
nell'allegato V, parte I.
2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione
dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del
1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, le fatture dettagliate
contengono dati particolareggiati in modo da permettere la verifica e
il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica
fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Nella sua versione di base,
la fattura dettagliata e' fornita senza costi supplementari per l'utente,
cui puo' eventualmente essere proposta una fattura ancora piu' dettagliata
a condizioni economiche ragionevoli o a titolo gratuito. L'Autorita' puo'
definire il livello di base della fattura dettagliata. Le chiamate che
sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza,
non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.
Art. 29. Fornitura di servizi supplementari
1. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni che forniscono
servizi di telefonia vocale e detengono un significativo potere di mercato
o sono stati designati a norma dell'articolo 19 e detengono un significativo
potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile,
i servizi di cui all'allegato V, parte 2.
2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione
dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 675 del
1996 e del decreto legislativo n. 171 del 1998, l'Autorita' prende le
misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che
impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato
V, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.
3. L'Autorita' stabilisce le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato
V, parte 2, tenendo conto dello sviluppo della rete, della domanda del
mercato e del progresso della normalizzazione, e provvede alla loro pubblicazione
come indicato all'articolo 25, comma 3.
4. Qualora il servizio di portabilita' del numero non sia ancora operativo,
gli organismi di telecomunicazioni provvedono affinche', per almeno sessanta
giorni dalla data in cui un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate
al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole,
oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero,
senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio. L'Autorita'
provvede affinche' eventuali addebiti relativi alla fornitura di tali
servizi siano ragionevoli.
Art. 30. Accesso speciale alla rete
1. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo
potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse
soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi
di telecomunicazioni per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa
in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti
di cui all'allegato VI. Questo obbligo puo' essere limitato esclusivamente
per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali
valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia
inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.
2. Gli organismi di telecomunicazioni che richiedono un accesso speciale
alla rete possono sottoporre la richiesta all'Autorita' prima che venga
presa la decisione definitiva di limitare o rifiutare l'accesso. Nel caso
in cui un organismo di telecomunicazioni con significativo potere di mercato
rifiuti una domanda di accesso speciale alla rete, esso e' tenuto a fornire,
entro trenta giorni dalla richiesta, spiegazioni motivate sulle ragioni
alla base del rifiuto.
3. Le modalita' tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete
sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento
dell'Autorita' di cui ai commi 2, 4 e 5. L'accordo puo' prevedere il rimborso
all'organismo di telecomunicazioni avente significativo potere di mercato
dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto
assoluto dei principi dell'orientamento ai costi.
4. L'Autorita' puo' intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento
ove cio' sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e interoperabilita'
dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni
non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il
massimo beneficio a tutti gli utenti.
5. L'Autorita' puo' intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti,
per far si' che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di
cui al comma 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente
e prevedano condizioni circa la conformita' alle norme pertinenti, l'osservanza
delle prescrizioni essenziali e la garanzia di qualita' per l'intero ciclo
di attivita'.
6. Le condizioni fissate dall'Autorita' sulla base del comma 5 sono pubblicate
come indicato all'articolo 25, comma 3.
7. L'Autorita' assicura che gli organismi di telecomunicazioni con significativo
potere di mercato, di cui al comma 1, rispettino il principio di non discriminazione
quando utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, piu' in particolare,
qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di
telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano
condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di
servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e
informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualita' previste
per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.
8. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato accordi di
accesso speciale alla rete sono tenuti a fornire all'Autorita', su richiesta,
il contenuto degli accordi stessi. Fatti salvi i diritti e gli obblighi
dell'Autorita' di procedere alla divulgazione del contenuto degli accordi,
ove indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti, l'Autorita' tratta
in maniera riservata le parti degli accordi stessi che trattano della
strategia commerciale.
Art. 31. Condizioni economiche
1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 17 e di
cui al comma 6 del presente articolo, l'Autorita' fa si' che gli organismi
che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono significativo
potere di mercato, o che sono stati designati a norma dell'articolo 19
e detengono significativo potere di mercato, rispettino le disposizioni
del presente articolo.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad applicare condizioni
economiche per l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi
telefonici pubblici fissi nel rispetto dei principi fondamentali di orientamento
ai costi, di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e disaggregazione.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, le condizioni economiche
di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti
dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano
servizi o prestazioni differenti.
4. Le condizioni economiche dei servizi forniti in aggiunta al collegamento
alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici
fissi sono sufficientemente disaggregate in modo che l'utente non debba
sostenere spese per prestazioni non richieste.
5. Le modifiche delle condizioni economiche entrano in vigore soltanto
dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico fissato dall'Autorita'.
6. L'Autorita' puo' autorizzare gli organismi di cui al comma 1 a non
conformarsi ai commi 2, 3, 4 e 5 in una zona geografica specifica ove
sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza
sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.
Art. 32. Principi contabili
1. Nei casi previsti all'articolo 31, comma 2, l'Autorita' incarica un
soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto
agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformita'
e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di
telecomunicazioni alle disposizioni di cui all'articolo 31 e provvede
alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformita'.
2. Gli organismi di telecomunicazioni forniscono all'Autorita' la descrizione
del sistema di contabilita' di cui al comma 1 con l'indicazione delle
principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di
ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, l'Autorita'
trasmette alla Commissione europea le informazioni sul sistema contabile
applicato dagli organismi.
3. I bilanci di esercizio degli organismi di telecomunicazioni che forniscono
reti telefoniche pubbliche fisse e servizi di telefonia vocale sono elaborati,
sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni
legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali.
A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'Autorita'
informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi
dell'Autorita' di procedere alla divulgazione di tali informazioni, ove
indispensabile per l'adempimento dei suoi compiti.
Art. 33. Riduzioni e altre disposizioni tariffarie
particolari
1. I programmi di riduzione delle condizioni economiche per gli utenti,
inclusi i consumatori, offerti dagli organismi di telecomunicazioni tenuti
all'applicazione del principio dell'orientamento ai costi di cui all'articolo
31, comma 2, devono essere del tutto trasparenti, pubblicati ed applicati
nel rispetto del principio di non discriminazione.
2. L'Autorita' puo' richiedere la modifica o la revoca dei programmi
di riduzione tariffaria.
Art. 34. Specifiche di accesso alla rete incluse le
prese telefoniche
1. I riferimenti alle norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche
fisse sono pubblicati ai sensi dell'articolo 4.
2. Qualora i servizi di cui al presente provvedimento siano forniti agli
utenti su rete digitale integrata nelle tecniche e nei servizi (ISDN)
al punto di riferimento S/T, gli organismi di telecomunicazioni devono
garantire che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti
specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le
prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.
Art. 35. Mancato pagamento delle fatture
1. L'Autorita' prevede misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie
e pubblicate come indicato all'articolo 25, comma 3, da adottare nei casi
di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica
pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato
della possibile sospensione o disattivazione del servizio.
2. Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato
pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilita' tecnica,
che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione
e che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante
il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono consentite.
Sezione IV
Disposizioni procedurali
Art. 36. Consultazione delle parti interessate
1. L'Autorita' tiene conto dei pareri dei rappresentanti degli organismi
che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni, degli utenti, dei
consumatori, dei produttori e dei fornitori di servizi sui problemi relativi
alla portata, all'accessibilita' e alla qualita' dei servizi telefonici
a disposizione del pubblico.
Art. 37. Notifica e relazioni
1. L'Autorita' notifica alla Commissione europea ogni modifica delle
informazioni da pubblicare.
2. L'Autorita' notifica inoltre alla Commissione europea:
a) gli organismi con significativo potere di mercato, ai fini del presente
capo;
b) i casi in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche
fisse e servizi di telefonia vocale non sono piu' tenuti a rispettare
il principio di orientamento delle condizioni economiche ai costi, a
norma dell'articolo 31, comma 6;
c) gli eventuali organismi designati ai sensi del-l'articolo 19.
3. L'Autorita', su richiesta della Commissione europea, e' tenuta ad
indicare i motivi che giustificano l'inclusione o la non inclusione di
un organismo in una delle due categorie o in entrambe le categorie di
cui alle lettere a) e b) del comma 2.
Art. 38. Procedura di conciliazione e di soluzione
delle controversie
1. Per la soluzione delle controversie si applicano le procedure di cui
ai commi 2 e 3, fatte salve la possibilita' di ricorrere per gli interessati
ai competenti organi giurisdizionali e la possibilita' dell'Autorita'
di modificare le condizioni dei contratti degli utenti, ai sensi dell'articolo
24, comma 2.
2. Tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori
o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo
di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi
telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni del
presente regolamento, possono adire l'Autorita'. L'Autorita' stabilisce
procedure di facile accesso e, in linea di massima, gratuite per risolvere
le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano
in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture
telefoniche o sulle condizioni di fornitura del servizio telefonico. Gli
organismi, che rappresentano gli interessi degli utenti e dei consumatori,
possono sottoporre all'attenzione dell'Autorita' i casi in cui le condizioni
generali del contratto, con il quale e' fornito il servizio telefonico,
sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.
3. Se la controversia coinvolge organismi di telecomunicazioni di piu'
Stati membri, un utente o un organismo possono, notificando la loro intenzione
per iscritto all'Autorita' e alla Commissione europea, avvalersi della
procedura di cui all'articolo 18, comma 9, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 318 del 1997. In ogni caso l'Autorita' puo' ricorrere
alla stessa procedura di conciliazione.
4. Le spese relative alla procedura di cui al comma 3 sono a carico della
parte ricorrente.
Capo V
NORME FINALI
Art. 39. Ricorsi
1. Gli interessati hanno il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale
contro le decisioni dell'Autorita' secondo le procedure stabilite nell'articolo
1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nella legge 21 luglio
2000, n. 205.
Art. 40. Abrogazioni
1. E' abrogato il punto 1.11 dell'allegato F al decreto del Presidente
della Repubblica n. 318 del 1997.
Allegato F
CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI E LE LICENZE INDIVIDUALI
1. In generale le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni
generali possono riguardare:
1.1 le esigenze fondamentali;
1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza
alle condizioni stabilite ed a fini statistici:
1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati
delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le
condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni
della concorrenza; in particolare nel caso di fornitura di servizi di
telecomunicazioni a disposizione del pubblico:
1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacita' di numerazione
1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare
l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:
1.5.1. l'approvazione preliminare da parte dell'Autorita' stessa
dei contratti tipo per abbonati;
1.5.2. la fornitura di fatture dettagliate e documentate;
1.5.3. la istituzione di una procedura per dirimere le controversie;
1.5.4. la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso,
incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualita'
ed alla disponibilita' del servizio;
1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale
ove previsto;
1.7. la disponibilita' della banca dati degli utenti necessaria per
la redazione dell'elenco generale degli abbonati;
1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;
1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilita' dei servizi;
1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili;
1.11. (abrogato).
2. Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta
a quelle di cui al punto 1. possono riguardare;
2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema
nazionale di numerazione;
2.2. la copertura geografica e della popolazione;
2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio;
2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese
le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione
e sull'uso comune delle strutture;
2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l'uso efficace
delle frequenze radio e delle numerazioni nonche' l'utilizzazione di
terreni pubblici o privati;
2.6. fornitura del servizio universale;
2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole
forza di mercato significativa;
2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidita' finanziaria ed
il grado di competenza tecnica del richiedente;
2.9. la qualita', la disponibilita' e la continuita' del servizio e
della rete;
2.10. la fornitura di linee affittate;
2.11. gli standard tecnici e di qualita' definiti dall'Autorita'.
Art. 41. Modifica degli allegati
1. Gli allegati da I a VII formano parte integrante del presente regolamento.
Le modifiche apportate in sede comunitaria a tali allegati sono attuate
con decreto del Ministro delle comunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Cardinale, Ministro delle comunicazioni
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 2 Ministero delle comunicazioni, foglio n. 79
NOTE:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati
i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata
in vigore delle norme regolamentari.".
Note all'art. 1:
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni
e radiotelevisivo.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n.
318, reca: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni.".
Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, lettera am):
"1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a)-al) (omissis);
am) "notevole forza di mercato", la posizione di un organismo
che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle
telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove e'
autorizzato ad operare; l'Autorita', sentita l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, puo' comunque stabilire che un organismo
che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al
25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo
detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non
disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione
deve tener conto della capacita' dell'organismo di influenzare le condizioni
di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del
controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle
risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti
e di servizi sul mercato.".
Note all'art. 3.
- L'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
del 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione
di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e'
il seguente:
"1. Ai fini del presente regolamento si intendano per:
a) - b) omissis;
c) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse generale
e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre
condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni
o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone
l'accesso.
Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento
della sua integrita' e, in casi motivati, l'interoperabilita' dei servizi,
la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione
urbanistica e territoriale nonche' l'impiego efficace dello spettro
di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni
via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni
spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei
dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse a memorizzate
nel rispetto della tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali
e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;".
- L'articolo 10 della direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno
1990, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. In deroga all'art. 9, per le questioni contemplate
dall'articolo 3, paragrafo 5 e all'art. 5, paragrafo 3, si applica la
seguente procedura:
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto
delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul
progetto entro un termine che il presidente puo' stabilire in relazione
all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza
prevista dall'art. 148, paragrafo 2, del trattato, nel caso di decisioni
che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti
degli Stati membri e' attribuita la ponderazione di cui a tale articolo.
Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi
al parere del comitato.
4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato
dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza
indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il
Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data
in cui e' stato adito, il Consiglio non si e' pronunciato, la Commissione
adotta le misure proposte.".
Note all'art. 15:
- L'art. 1, comma 1, lettera ad), del decreto del Presidente della Repubblica
del 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione
di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni." e'
il seguente:
"1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) - ac) (omissis);
ad) "comitato ONP", il comitato di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;".
- L'art. 18, comma 9, del decreto del Presidente della Repubbica n. 318/1997
e' il seguente:
"9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP,
verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello
nazionale, avvia la seguente procedura:
a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del
comitato ONP, da un rappresentante delle autorita' nazionali di regolamentazione
interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione
da lui designato. Il gruppo di lavoro e' presieduto dal rappresentante
della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua
convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro puo' decidere, su proposta
di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o
due esperti;
b) il ricorrente, le autorita' nazionali di regolamentazione degli
Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati
hanno la possibilita' di presentare osservazioni in forma scritta ed
orale al gruppo di lavoro;
c) il gruppo di lavoro si adopera affinche' sia raggiunto un accordo
tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della
notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato
ONP dei risultati di questa procedura affinche' quest'ultimo possa esprimere
il suo parere".
Note all'art. 18:
- L'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre
1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e' il seguente:
"Art. 3. (Servizio universale) -
1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprendente:
a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura
agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:
1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;
2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni
dell'UIT-T della serie T;
3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem
ad una velocita' minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni
dell'UIT-T della serie V;
4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;
5) la fornitura dei servizi tramite operatore;
b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete
urbana di appartenenza;
c) i servizi di informazione abbonati;
d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in
coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104;
e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura
di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze
sociali;
f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici
nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza
di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione
e di Governo;
i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve
le eccezioni previste dalla legge.
2. Il contenuto del servizio universale puo' evolvere sulla base del
progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione
e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal
Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorita'.
3. Il servizio universale e' fornito alle condizioni economiche stabilite
secondo le procedure vigenti.
4. La societa' Telecom Italia e' l'organismo di telecomunicazioni incaricato
di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire
dal 1o gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio
universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto
delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare
dall'art. 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi
di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso
a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto
alla localizzazione geografica dell'utente.
5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi
facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto
il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento
di licenza individuale o di autorizzazione generale.
6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi
di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per
l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale,
e' previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti
obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni,
con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico
e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali.
Tale meccanismo non e' applicabile quando:
a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina
un costo netto;
b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale
non rappresenti un onere iniquo;
c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo
amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento
dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
7. Il meccanismo di cui al comma 6 e' destinato esclusivamente al finanziamento
del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come
la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un
organismo e' incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale
rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi.
Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi
di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un
rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura
dei servizi ai clienti non remunerativi.
Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:
a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma
1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati
separatamente;
b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici
che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione
dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica
dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita.
In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti
finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi
non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione
degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo
o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla
fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione.
Anche tale documentazione e' sottoposta a controllo da parte dell'ente
incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma
10.
8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo
del costo del servizio universale i seguenti fattori:
a) il deficit di accesso di cui all'art. 7;
b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni
supplementari allorche' tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni
ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia
vocale;
c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio
universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche
di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto
ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi
amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati
a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano
stati rispettati i livelli di qualita' specificati; il costo della
sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione
nel corso del normale adeguamento delle reti;
d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera f).
9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura
degli obblighi di servizio universale:
a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;
b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi
di utenti;
c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi
a valore aggiunto.
10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura
del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi
deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto
dal presente articolo nonche' delle ulteriori prescrizioni che l'Autorita'
puo' emanare, anche al fine di favorire l'applicazione del principio
di cui all'art. 2, comma 1, lettera g). Ogni organismo deve tenere a
tal fine una contabilita' conformemente a quanto previsto dall'art.
8.
Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del
servizio universale e' controllato da un soggetto pubblico o privato
con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni,
diverso dall'Autorita' e da questa incaricato. Il costo di tale controllo
viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale.
I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili
da esplicitare in una articolata relazione di conformita' ai criteri
e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorita' che
provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli.
11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della
relazione di cui al comma 10, l'Autorita', tenuto anche conto degli
eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce
se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio
universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere e' ripartito
in base a criteri di oggettivita', non discriminazione e proporzionalita',
attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle comunicazioni
ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6.
12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
sono fissate dall'Autorita' le procedure di applicazione delle norme
di cui al comma 11.
- L'art. 5 del decreto del Ministero delle comunicazioni 10 marzo 1998
recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni" e' il seguente:
"Art. 5. (Modalita' di finanziamento) -
1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale
sono tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, a presentare
all'Autorita', entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1o gennaio
1999, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale
riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del
regolamento stesso e dall'art. 4 del presente provvedimento.
2. L'Autorita', fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, e dal regolamento:
a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione e' applicabile, ai
sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento;
b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica
un soggetto pubblico o privato, autonomo rispetto agli organismi di
telecomunicazioni e con specifiche competenze, per la verifica del
calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica
devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformita'
ai criteri, ai principi ed alle modalita' di determinazione del predetto
costo di cui all'art. 3 del regolamento ed al presente provvedimento.
Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato
derivanti all'organismo stesso quale soggetto incaricato della fornitura
del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede
il predetto soggetto anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni,
possono riguardare:
1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai
concorrenti;
2) la possibilita' di sostenere costi comparativamente piu' bassi
dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti,
tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio gia'
raggiunto;
3) la possibilita' di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del
valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non
remunerativi;
4) la disponibilita' di informazioni sui clienti e sui loro consumi
telefonici;
5) la probabilita' che un potenziale cliente scelga l'operatore
incaricato della fornitura del servizio universale in relazione
alla presenza diffusa dell'operatore stesso sul territorio ed alla
possibilita' di mancata conoscenza dell'esistenza di nuovi operatori;
c) stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del regolamento, se
il meccanismo di ripartizione e' giustificato sulla base della relazione
articolata dal soggetto di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro,
l'ammontare del costo netto da finanziare;
d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dall'art.
3, comma 11, e dall'art. 19, commi 2 e 3, del regolamento, fatto salvo
l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero
da esplicite richieste che siano state formulate dagli organismi di
telecomunicazioni;
e) puo' stabilire le prescrizioni tese a favorire lo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnica e la formazione in materia di telecomunicazioni,
tenendo conto delle prescrizioni gia' contenute nel decreto ministeriale
25 novembre 1997 citato in premessa;
f) al fine di quanto previsto alla lettera g), tiene conto del costo
del controllo effettuato dal soggetto appositamente incaricato;
g) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo
relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli
elementi di costo di cui all'art. 3;
h) individua i soggetti debitori sulla base dell'art. 3, comma 6,
del regolamento e dell'art. 2 del presente provvedimento;
i) richiede ai soggetti debitori di cui alla lettera h) i dati, previsti
dall'allegato A, relativi all'esercizio quale si riferiscono gli oneri
da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a
carico di ciascuno di essi;
j) fissa la quota di contribuzione di ciascun operatore, ivi compresi
gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale limitatamente
a quanto previsto all'art. 2, secondo le modalita' di cui all'allegato;
k) determina l'importo della somma dovuta agli organismi incaricati
della fornitura del servizio universale dopo aver compensato per tali
soggetti le quote di contribuzione di cui alla lettera j);
l) segnala al Ministero delle comunicazioni, entro il 1o luglio di
ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico di ciascun
soggetto debitore sulla base di quanto disposto alla lettera j).
3. Il Ministero delle comunicazioni provvede:
a) a comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, ai soggetti debitori
l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello
Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalita':
1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria
dello Stato;
2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale
intestato alla tesoreria dello Stato;
3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi
per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
b) a segnalare all'Autorita' eventuali inadempimenti da parte di
soggetti debitori;
c) a corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, agli organismi
incaricati del servizio universale le somme versate in adempimento
a quanto previsto alla lettera a);
d) ad inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorita' un rapporto annuale
sulla gestione del fondo del servizio universale.".
Note all'art. 19:
- Si vedano note all'art. 18.
Note all'art. 20:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, reca:
"Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica".
Note all'art. 21:
- La decisione 91/396/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 concerne l'introduzione
di un numero unico europeo per chiamate di emergenza.
Note all'art. 27:
- Si veda in note all'art. 20.
Note all'art. 28:
- Si veda in note all'art. 20.
Note all'art. 29:
- Si veda in note all'art. 20.
Note all'art. 31:
- L'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del
19 settembre 1997, n. 318, recante:
"Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore
delle telecomunicazioni" e' il seguente:
"9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorita'
come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1
e 2, e' obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di
un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere
la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti,
in funzione delle esigenze di mercato, nonche' i termini e le condizioni
relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di
interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di
organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate
sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni
indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali.
L'Autorita', su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare
che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in
particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a),
condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non
discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di
servizi prestati da essa o da societa' sue controllate o collegate.
L'Autorita', sentita, ove necessario, l'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato, puo' imporre, ove cio' sia giustificato, modifiche all'offerta
di interconnessione di riferimento.".
Note all'art. 38:
- Si vedano note all'art. 15.
Note all'art. 39:
- L'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, reca "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e' il seguente:
"26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorita' rientrano
nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza
di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.".
- La legge 21 luglio 2000, n. 205, reca: "Disposizioni in materia
di giustizia amministrativa".
Nota all'art. 40:
- L'allegato F al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni), come modificato dal decreto qui pubblicato
e' il seguente:
Nota all'allegato II - Punto A:
- La legge 21 giugno 1986, n. 17, reca: "Attuazione della direttiva
83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme
e delle regolamentazioni tecniche".
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